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RP.2008.25

Bundesstrafgericht · 2008-06-19 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Richiesta di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 PA in relazione con art. 30 lett. b LTPF)

Sachverhalt

A. Il 20 luglio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 31 gennaio 2005, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggrava- ta (art. 319-bis CP italiano). In sostanza, funzionari e dirigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia avrebbero ottenu- to, per il tramite di intermediari, fra i quali A., illecite dazioni (tangenti) da parte di numerose imprese italiane e estere in cambio dell'assegnazione, nell'ambito di gare pubbliche, di commesse e forniture di impianti, macchi- nari e componenti necessari per la realizzazione di siti per la produzione di energia. Le dazioni a titolo di corruzione sarebbero confluite nella disponibi- lità dei predetti funzionari e dirigenti su conti presso istituti bancari svizzeri. Esse risulterebbero provenire da conti riconducibili ai vari intermediari presso banche in Svizzera. Mediante la sua domanda di assistenza l'autori- tà rogante ha, tra l'altro, chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria relativa al conto n. 1 intestata ad A. presso la banca B. di Lugano ed il sequestro delle somme depositate sul predetto conto.

B. Mediante decisione del 16 febbraio 2005, il Ministero pubblico della Confe- derazione (MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autori- tà italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro presso la banca B. del conto riferibile ad A.

C. Con decisione di chiusura del 24 aprile 2008 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tut- ta una serie di documenti relativi al conto bancario summenzionato.

D. Il 26 maggio 2008 A. ha impugnato sia la decisione di chiusura del 24 aprile 2008 che quella di entrata nel merito e incidentale del 16 febbraio 2005 presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendone l'annullamento.

E. Invitato dall'autorità adita a versare l'anticipo delle spese, il ricorrente, con istanza del 4 giugno 2008, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assi- stenza giudiziaria gratuita. Il medesimo giorno la II Corte dei reclami penali ha inoltrato ad A. l’apposito formulario concernente la richiesta di assisten-

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za giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 17 giugno 2008.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la II Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA in relazione con art. 30 lett. b LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò com- prende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul mini- mo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimen- to, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richie- dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di- sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

E. 1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; ALFRED BÜHLER, Betrei- bungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così co- me per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche

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nell’ambito delle procedure di ricorso davanti alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid, 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).

E. 1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi fi- nanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua si- tuazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della me- desima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insuffi- ciente o per indigenza non dimostrata (v. ALFRED BÜHLER, Die Prozessar- mut, in: CHRISTIAN SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau- tion, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)

E. 2 Nella fattispecie, il formulario che l'istante deve compilare prevede in ma- niera chiara ed inequivocabile che tutte le indicazioni concernenti la sua si- tuazione finanziaria devono essere provate. Devono essere allegati alla domanda tutti quei documenti ufficiali che possono essere d'utilità all'autori- tà giudicante; fra quelli più importanti figurano certamente la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione emanata dal Comune di domici- lio. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o da un altro documento equivalente (ad es. un estratto conto). L'esistenza delle spese invocate va dimostrata (ad es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute, ecc.). Il saldo di tutti i conti deve essere do- cumentato. Importante infine rilevare che il formulario rende esplicitamente attenti (in grassetto) sul fatto che una domanda allestita in modo incomple- to o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta.

Ebbene, occorre innanzitutto premettere che, nonostante quanto sopra menzionato, il richiedente ha incomprensibilmente omesso di fornire a que- sto Tribunale l'ultima decisione di tassazione in suo possesso. Si tratta di un documento molto importante senza il quale la messa a fuoco della si-

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tuazione patrimoniale del richiedente viene resa alquanto difficile. Cionono- stante, egli dichiara di essere comproprietario, con la moglie, di una casa, il cui valore ammonta a fr. 600'000.- e sulla quale non vi sarebbero ipoteche. Egli non può disporre dei suoi averi (EUR 678'842.-) depositati sul suo con- to bancario presso la banca B., in quanto oggetto di sequestro a seguito della stessa rogatoria presentata dalle autorità italiane. La moglie esercite- rebbe un'attività di consulenza saltuaria, senza tuttavia percepire un reale reddito, in quanto le relative spese avrebbero superato il ricavo. Ella risulte- rebbe per questo motivo "in credito d'imposta"; il condizionale è d'obbligo in quanto le informazioni in questione non derivano da una decisione di tas- sazione, ma da una dichiarazione d'imposta allestita dalla moglie (v. act. 3.8). Il richiedente, dal canto suo, percepisce una pensione netta mensile di fr. 5'900.-. Pur prendendo in considerazione le spese mensili da lui invoca- te, ossia quelle legate all'assicurazione economia domestica e responsabili- tà civile (fr. 308.-), alle assicurazioni auto (richiedente: fr. 247.-; moglie: fr. 162.-; da rilevare che l'auto della moglie, con il proprio valore, incom- prensibilmente non figura nello stato della fortuna), nonché le imposte co- munali sulla casa (richiedente: fr. 137.-/mensili; moglie: fr. 135.-/mensili), al richiedente e alla moglie restano, ogni mese, fr. 4'900.- per coprire tutti i lo- ro ulteriori bisogni, precisato che per la fattura medica di fr. 13'000.- prodot- ta dall'istante, relativa alla moglie, è in realtà già stato versato un acconto pari ai due terzi dell'importo (v. act. 3.9).

E. 3 Visto quanto precede, lo stato d’indigenza risulta manifestamente infonda- to, per cui la domanda d'assistenza, che in realtà è da considerasi al limite del temerario, ciò che avrà conseguenze a livello di spese processuali (v. art. 63 cpv. 4bis prima frase PA e art. 1 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale [RS 173.711.32]), va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragio- ne per la quale il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale pe- nale federale entro il 27 giugno 2008 un anticipo delle spese presunte di fr. 6'000.-.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è

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calcolata conformemente all’art. 3 del predetto Regolamento ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.-. Per evitare abusi, essa viene eccezionalmente prelevata con la presente decisione e non pedissequamente al giudizio principale.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del richiedente.
  3. Il ricorrente è invitato a versare entro il 27 giugno 2008 un anticipo delle spese di fr. 6'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 19 giugno 2008 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Massimo Ferracin,

Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Richiesta di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 PA in relazione con art. 30 lett. b LTPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RP.2008.25

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Fatti:

A. Il 20 luglio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 31 gennaio 2005, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggrava- ta (art. 319-bis CP italiano). In sostanza, funzionari e dirigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia avrebbero ottenu- to, per il tramite di intermediari, fra i quali A., illecite dazioni (tangenti) da parte di numerose imprese italiane e estere in cambio dell'assegnazione, nell'ambito di gare pubbliche, di commesse e forniture di impianti, macchi- nari e componenti necessari per la realizzazione di siti per la produzione di energia. Le dazioni a titolo di corruzione sarebbero confluite nella disponibi- lità dei predetti funzionari e dirigenti su conti presso istituti bancari svizzeri. Esse risulterebbero provenire da conti riconducibili ai vari intermediari presso banche in Svizzera. Mediante la sua domanda di assistenza l'autori- tà rogante ha, tra l'altro, chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria relativa al conto n. 1 intestata ad A. presso la banca B. di Lugano ed il sequestro delle somme depositate sul predetto conto.

B. Mediante decisione del 16 febbraio 2005, il Ministero pubblico della Confe- derazione (MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autori- tà italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro presso la banca B. del conto riferibile ad A.

C. Con decisione di chiusura del 24 aprile 2008 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tut- ta una serie di documenti relativi al conto bancario summenzionato.

D. Il 26 maggio 2008 A. ha impugnato sia la decisione di chiusura del 24 aprile 2008 che quella di entrata nel merito e incidentale del 16 febbraio 2005 presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendone l'annullamento.

E. Invitato dall'autorità adita a versare l'anticipo delle spese, il ricorrente, con istanza del 4 giugno 2008, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assi- stenza giudiziaria gratuita. Il medesimo giorno la II Corte dei reclami penali ha inoltrato ad A. l’apposito formulario concernente la richiesta di assisten-

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za giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 17 giugno 2008.

Diritto:

1.

1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la II Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA in relazione con art. 30 lett. b LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò com- prende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul mini- mo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimen- to, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richie- dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di- sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; ALFRED BÜHLER, Betrei- bungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così co- me per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche

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nell’ambito delle procedure di ricorso davanti alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid, 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).

1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi fi- nanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua si- tuazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della me- desima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insuffi- ciente o per indigenza non dimostrata (v. ALFRED BÜHLER, Die Prozessar- mut, in: CHRISTIAN SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau- tion, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)

2. Nella fattispecie, il formulario che l'istante deve compilare prevede in ma- niera chiara ed inequivocabile che tutte le indicazioni concernenti la sua si- tuazione finanziaria devono essere provate. Devono essere allegati alla domanda tutti quei documenti ufficiali che possono essere d'utilità all'autori- tà giudicante; fra quelli più importanti figurano certamente la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione emanata dal Comune di domici- lio. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o da un altro documento equivalente (ad es. un estratto conto). L'esistenza delle spese invocate va dimostrata (ad es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute, ecc.). Il saldo di tutti i conti deve essere do- cumentato. Importante infine rilevare che il formulario rende esplicitamente attenti (in grassetto) sul fatto che una domanda allestita in modo incomple- to o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta.

Ebbene, occorre innanzitutto premettere che, nonostante quanto sopra menzionato, il richiedente ha incomprensibilmente omesso di fornire a que- sto Tribunale l'ultima decisione di tassazione in suo possesso. Si tratta di un documento molto importante senza il quale la messa a fuoco della si-

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tuazione patrimoniale del richiedente viene resa alquanto difficile. Cionono- stante, egli dichiara di essere comproprietario, con la moglie, di una casa, il cui valore ammonta a fr. 600'000.- e sulla quale non vi sarebbero ipoteche. Egli non può disporre dei suoi averi (EUR 678'842.-) depositati sul suo con- to bancario presso la banca B., in quanto oggetto di sequestro a seguito della stessa rogatoria presentata dalle autorità italiane. La moglie esercite- rebbe un'attività di consulenza saltuaria, senza tuttavia percepire un reale reddito, in quanto le relative spese avrebbero superato il ricavo. Ella risulte- rebbe per questo motivo "in credito d'imposta"; il condizionale è d'obbligo in quanto le informazioni in questione non derivano da una decisione di tas- sazione, ma da una dichiarazione d'imposta allestita dalla moglie (v. act. 3.8). Il richiedente, dal canto suo, percepisce una pensione netta mensile di fr. 5'900.-. Pur prendendo in considerazione le spese mensili da lui invoca- te, ossia quelle legate all'assicurazione economia domestica e responsabili- tà civile (fr. 308.-), alle assicurazioni auto (richiedente: fr. 247.-; moglie: fr. 162.-; da rilevare che l'auto della moglie, con il proprio valore, incom- prensibilmente non figura nello stato della fortuna), nonché le imposte co- munali sulla casa (richiedente: fr. 137.-/mensili; moglie: fr. 135.-/mensili), al richiedente e alla moglie restano, ogni mese, fr. 4'900.- per coprire tutti i lo- ro ulteriori bisogni, precisato che per la fattura medica di fr. 13'000.- prodot- ta dall'istante, relativa alla moglie, è in realtà già stato versato un acconto pari ai due terzi dell'importo (v. act. 3.9).

3. Visto quanto precede, lo stato d’indigenza risulta manifestamente infonda- to, per cui la domanda d'assistenza, che in realtà è da considerasi al limite del temerario, ciò che avrà conseguenze a livello di spese processuali (v. art. 63 cpv. 4bis prima frase PA e art. 1 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale [RS 173.711.32]), va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragio- ne per la quale il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale pe- nale federale entro il 27 giugno 2008 un anticipo delle spese presunte di fr. 6'000.-.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è

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calcolata conformemente all’art. 3 del predetto Regolamento ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.-. Per evitare abusi, essa viene eccezionalmente prelevata con la presente decisione e non pedissequamente al giudizio principale.

- 7 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del richiedente. 3. Il ricorrente è invitato a versare entro il 27 giugno 2008 un anticipo delle spese di fr. 6'000.-.

Bellinzona, 19 giugno 2008

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Massimo Ferracin,

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).