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RH.2018.13

Bundesstrafgericht · 2018-09-19 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Sachverhalt

A. Con sentenza della corte d’Appello di Milano n. 8296/2016 del 2 dicembre 2016, cresciuta in giudicato il 17 gennaio 2018 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione, A. è stato condannato in Italia ad una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione oltre ad una multa di Eur 40'580'000.-- per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri giusta l’art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con cir- costanze aggravanti. In sostanza, il predetto avrebbe, in concorso con altri, detenuto o comunque avuto la disponibilità, in tempi diversi, di importanti quantità di tabacco lavorato estero di contrabbando (v. act. 7.2, act. 7.3).

B. Il 27 febbraio 2018 la Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione (n. SIEP 194/2018) nei confronti di A. (act. 7.4).

C. Il 3 luglio 2018 il Ministero della Giustizia italiano ha formalmente chiesto l’estradizione di A. (v. act. 1.5).

D. Il 15 agosto 2018 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. (act. 1.2), ordine la cui esecuzione è stata delegata al Mi- nistero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) e che è sfociato nel fermo dell'estradando il 20 agosto 2018. Interrogato il medesimo giorno dal Procuratore pubblico del Canton Ticino, A. ha confermato di essere la per- sona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 1.3). Con e-mail del 23 agosto 2018, l’avv. Galfetti ha chiesto all’UFG di decidere in merito all’istanza di scarcerazione immediata di A., domanda ritenuta prematura dall’UFG (act. 1.7).

E. Con reclamo del 24 agosto 2018, seguito da integrazioni del 25 e 29 agosto 2018 (act. 2, 4, 4.1, 5, 5.1), A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi a questa Corte, richiedendone la revoca e postulando la propria scar- cerazione immediata o, subordinatamente, l’adozione di misure sostitutive alla carcerazione. A suo parere, l’ordine di arresto sarebbe inammissibile, non essendo ammessa l’estradizione per i reati accertati in Italia (difettando dunque il requisito della doppia punibilità), essendo la sentenza italiana stata resa in contumacia e contendo l’ordine censurato diverse irregolarità; infine, la detenzione estradizionale non sarebbe giustificata, non sussistendo il pe- ricolo di fuga (act. 1).

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F. Il 29 agosto 2018 A. si è opposto alla domanda di estradizione ed ha chiesto di essere immediatamente scarcerato (v. act. 1.7, 4, 4.1, 5, 5.1).

G. Tramite osservazioni del 29 agosto 2018, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (act. 7). Con scritto del 3 settembre 2018, A. ha ribadito le proprie richieste e censure ricorsuali, in particolare l’assenza di reato “commesso in associazione” e pertanto del requisito della doppia punibilità; a suo parere, l’infrazione accertata a suo carico costituirebbe una semplice infrazione fi- scale per la quale l’estradizione non sarebbe concessa (act. 8). Con scritto del 5 settembre 2018, trasmesso per conoscenza al reclamante, l’UFG si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 agosto 2018 (act. 10, 11).

H. In risposta ad una richiesta della scrivente Corte, il 13 settembre 2018 l’UFG ha precisato che i reati ascritti a A. sarebbero perseguibili in Svizzera, prima facie, ai sensi degli art. 14 della legge federale sul diritto penale amministra- tivo (DPA; RS 313.0) e 63 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008) (act. 12, 13). Detta presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al reclamante (act. 14).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notifica- zione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gra- vame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 2.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957

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(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008, dagli art. 59 e segg. CAS, con gli aggiornamenti in- trodotti a partire dal 9 aprile 2013 per l'attuazione del cosiddetto SIS II (v. re- golamento n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di- cembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione).

E. 2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con- sid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 3.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ri- cercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradi- zione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradi- zione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale (LTF; RS 173.110), il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2;

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117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4a ediz. 2014, n. 348 e segg.; HEIMGARTNER, Auslieferungs- recht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né com- prometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente o se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispet- tivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre- sciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la ri- chiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 3.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di do- mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale do- manda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applica- bile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri- spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibi- dem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possi- bile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute ne- cessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi uni- camente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 4 Nel suo gravame l'insorgente sostiene che l'ordine di arresto in vista di estra- dizione sarebbe inficiato da diverse irregolarità: in particolare, esso non con- terrebbe l’indicazione della norma di legge italiana alla base della sentenza

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della Corte d’Appello di Milano, come neppure menzionerebbe quale sa- rebbe la disposizione legale svizzera su cui si fondano sia la decisione im- pugnata che la procedura di estradizione. Oltre a ciò, la descrizione della fattispecie sarebbe ripresa pari pari da quella esposta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano il 6 giugno 2018, la quale rappresenterebbe, tuttavia, la tesi dell’accusa e non dunque quanto accertato dalla sentenza italiana di condanna.

E. 4.1 L’art. 48 cpv. 1 AIMP determina il contenuto delle decisioni, tra cui l’ordine di arresto in vista di estradizione. In base a tale norma, l’ordine di arresto deve contenere le indicazioni dell’autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole (lett. a), la designazione dell’autorità che ha presentato la domanda (lett. b), la menzione che l’estradizione è domandata (lett. c), l’in- dicazione del diritto di interporre reclamo secondo il cpv. 2 e di farsi patroci- nare (lett. d).

E. 4.2 Nella fattispecie, l’ordine di arresto ai fini di estradizione datato 15 agosto 2018 (act. 1.1) adempie a questi requisiti.

In particolare, esso indica il nome ed i dati dell’insorgente quale persona la cui detenzione è ordinata; precisa che la richiesta, presentata dal Ministero della Giustizia italiano tramite domanda di estradizione del 3 luglio 2018, è fondata sulla sentenza della Corte d’appello di Milano del 2 dicembre 2016 (b. 8296/2016) per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, rin- viando per più dettagli alle sentenze del Tribunale di Como del 27 febbraio 2014 e della Corte d’Appello di Milano del 2 dicembre 2016, documenti che l’estradando ha dichiarato di già possedere (v. act. 1.3 pag. 4) e che descri- vono dettagliatamente la fattispecie per cui A. è stato ritenuto colpevole e le norme giuridiche di rilievo; infine, in calce alla decisione, è riportata l’infor- mazione in merito ai rimedi giuridici ed alla protezione giuridica.

La censura del reclamante si rileva pertanto infondata.

E. 5 Nel suo gravame l’insorgente sostiene inoltre che l'ordine di arresto in vista di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile secondo l'art. 51 cpv. 1 AIMP. A suo parere, la richiesta estera non rispetterebbe il requisito della doppia punibilità, costituendo il reato accertato dalla Corte d’Appello di Milano – il contrabbando di tabacchi lavorati esteri – una semplice infrazione fiscale per la quale l’art. 3 cpv. 3 AIMP non permetterebbe l’estradizione.

E. 5.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 3.1), non già contro l’ordine di

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arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di concludere, già a que- sto stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissi- bile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale dispo- sizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

E. 5.2 L’art. 3 cpv. 3 AIMP prevede che la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica; secondo tale norma, si può ciononostante dar seguito a una do- manda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedi- mento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (lett. b). A mente del reclamante, in concreto detta condizione non sarebbe però realizzata, ciò che renderebbe la sua estradizione manife- stamente inammissibile.

E. 5.2.1 Con l'entrata in vigore della CAS, la Svizzera si è impegnata, giusta l'art. 63 CAS in relazione con l'art. 50 CAS, a concedere l'estradizione alle parti con- traenti di persone perseguite per infrazioni alle disposizioni legislative e re- golamentari in materia di fiscalità indiretta, e meglio d'imposta sul valore ag- giunto, di dogane e di accise (DTF 136 IV 88 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 639 e segg.). Di conseguenza, in base all'art. 50 n. 1 CAS, in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo. Nell'ambito delle imposte indirette summen- zionate, l'estradizione va dunque concessa non solo in presenza di truffa qualificata in materia fiscale (v. art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP in relazione con l'art. 14 cpv. 4 DPA) ma anche in presenza di determinati reati di truffa in materia fiscale e sottrazione d'imposta qualificata, a condizione che i fatti siano puniti dalle leggi della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative delle libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 CEEstr, applicabile in virtù dell'art. 59 CAS; art. 5 CEEstr; v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2013.181 consid. 1.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale pe-

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nale federale RR.2009.116 dell'8 luglio 2009, consid. 6.5.1; cfr. WYSS, Neue- rungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rah- men von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schen- gen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, 2009, pag. 338; MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in: Laurent Mo- reillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union euro- péenne: accords de Schengen, Dublin et autres engagements bilatéraux, 2008, pag. 438 e 470 e seg.; PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (as- sistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bi- laterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, 2009, pag. 76-77).

E. 5.2.2 Dalla sentenza del Tribunale ordinario di Como del 27 febbraio 2014, risulta che A. è stato ritenuto “colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A2 e A3 - ritenuti un unico reato ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 L.146/06 - B2, B3, D2, E, G e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 40.600.000,00 di multa” (act. 7.3 pag. 78); A. è stato assolto “dalle imputazioni a lui ascritte ai capi A1, B1, C1, C2, C3, D1 perché il fatto non sussiste” (act. 7.3 pag. 79). La Corte d’appello di Milano, giudicando sul ricorso interposto contro la sentenza summenzio- nata, il 2 dicembre 2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A. “in ordine al capo B2 perché il reato è estinto per prescrizione” ed ha ride- terminato la pena in “anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 40.580.000 di multa” (act. 7.4 pag. 58).

In conclusione, i reati per i quali l’insorgente è stato condannato sono quelli di cui ai capi A2, e A3, esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 L.146/06, B3, D2, E, G, riferiti ai delitti di cui agli art. 291 bis D.P.R. 43/1973 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri), aggravato per le circostanze di cui all’art. 291 ter D.P.R. 43/1973 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabac- chi lavorati esteri) e all’art. 3 L. 146/2006 (transnazionalità del reato, quest’aggravante relativa ai solo capi A2 e A3) e art. 110 del Codice penale italiano, perché, in concorso con altri, deteneva o comunque ha avuto la di- sponibilità, in tempi diversi, di kg 1'040 (capi A2 e A3), rispettivamente kg 624 (capo B3), kg 520 (capo D2), kg 8'070 (capo E), kg 73,6 (capo G), di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (act. 1.4 p. 4 e segg.). A. non è per contro stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) di cui ai capi A1, B1, C1, D1 (v. e contrario act. 1.5).

E. 5.2.3 Ora, i reati per cui l’insorgente è stato ritenuto colpevole potrebbero prima facie ricadere, in diritto svizzero, nell’ambito delle fattispecie a cui fa riferi- mento l’art. 63 CAS, in relazione con gli art. 50 e 59 CAS, in particolare l’art. 14 DPA, gli art. 96-97 della legge federale concernente l'imposta sul

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valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) oppure l’art. 120 della legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0).

L’art. 14 cpv. 2 DPA prevede che se l'autore, con il suo subdolo comporta- mento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a fr. 30'000.--. L'art. 96 cpv. 1 LIVA, punisce con la multa sino a fr. 400'000.-- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato, nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esa- gerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta pre- cedente (lett. a), oppure ottenendo un rimborso indebito (lett. b), oppure an- cora ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato (lett. c). Inoltre, chiun- que riduce il credito fiscale a scapito dello Stato non dichiarando merci, di- chiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negli- genza, all'atto della loro importazione (art. 96 cpv. 4 lett. a) o non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura ammini- strativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta (art. 96 cpv. 4 lett. b), è punito con la multa sino a fr. 800'000.--. Adempie le fattispe- cie aggravate di cui all'art. 97 cpv. 2 LIVA, colui che recluta una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. a), come pure colui che commette per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b). In simili evenienze, l'importo mas- simo della multa comminata è aumentato della metà e può essere pronun- ciata una pena detentiva sino a due anni. Per quanto attiene alla legge federale sulle dogane, anch’essa prevede, la pena della multa fino al quintuplo del valore della merce per chiunque, inten- zionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultan- dola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo contravviene a un divieto o a una limitazione vigenti per l'introduzione nel territorio doganale, l'importazione, l'esportazione o il transito oppure ne compromette l'esecu- zione (art. 120 cpv. 1 lett. a LD), oppure ottiene indebitamente un permesso per sé o per un terzo (art. 120 cpv. 1 lett. b LD). In caso di circostanze ag- gravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno (art. 120 cpv. 3 LD).

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E. 5.3 Le infrazioni summenzionate, prevedendo almeno una pena detentiva fino ad un anno, costituiscono, come visto in precedenza, un caso di reato per cui l'estradizione può essere concessa (v. consid. 5.2.1 supra).

Ne consegue che, dal punto di vista del principio della doppia punibilità, ad un esame prima facie l'estradizione non appare in concreto manifestamente inammissibile. La censura dell’insorgente non può pertanto trovare accoglimento.

E. 6 In terzo luogo, il reclamante invoca l’inammissibilità della domanda di estra- dizione giusta l’art. 37 cpv. 2 AIMP, essendo entrambe le sentenze del 2 di- cembre 2016 della Corte d’Appello di Milano e del 27 febbraio 2014 del Tri- bunale ordinario di Como, state rese in contumacia.

E. 6.1 L’art. 37 cpv. 2 AIMP prevede che l’estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispet- tato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per as- sicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salva- guardi i diritti della difesa.

In concreto, l’insorgente si è limitato ad invocare genericamente la contuma- cia, senza neppure allegare che i suoi diritti sarebbero stati violati. Oltre a ciò, dal testo delle due sentenze citate risulta chiaramente che in sua vece erano presenti gli avvocati di fiducia B. e C. (act. 7.2, 7.3, 7.5).

E. 6.2 Sia quel che sia, non costituendo la censura dell’insorgente uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, essa è a questo stadio prematura. Essa andrà semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occor- renza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.

E. 7.1 Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non es- sendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione, avendo egli legami familiari e professionali in Svizzera. Egli propone, in subordine, che la sua scarcerazione sia condizionata a misure sostitutive quali il deposito del passaporto.

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E. 7.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scar- cerazione rimane l'eccezione (v. consid. 3.1 supra e riferimenti ivi citati). Giu- sta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona per- seguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pre- tendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 con- sid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da di- ciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), es- sendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicem- bre 2005 consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrot- tamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tri- bunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della de- tenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Elec- tronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF

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136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sen- tenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordi- nato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi impor- tanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Que- st'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 con- sid. 3c).

E. 7.3 Nel caso concreto, i legami che A., cittadino italiano nato in Italia, presenta con il territorio elvetico appaiono piuttosto labili, sebbene dal 2012 abiti con la moglie ed il figlio quattordicenne in Ticino ed eserciti attualmente un’attività lavorativa a Z. (act. 1, 1.3 pag. 3). In effetti, come da egli dichiarato, i suoi genitori ed i suoi fratelli vivono in Italia, Paese dal quale sia lui che la moglie ed il figlio provengono (v. act. 1.3 pag. 3). Trattandosi certo dello Stato che richiede l'estradizione non è però questo l'argomento decisivo per la valuta- zione dell’effettivo rischio di fuga, quanto soprattutto l’importante condanna irrogata con sentenza del 2 dicembre 2016 dalla Corte d’Appello di Milano, divenuta esecutiva il 17 gennaio 2018, consistente in 5 anni e 2 mesi di re- clusione. Di fronte ad una condanna passata in giudicato di simile entità, il pericolo di fuga è infatti evidente. Non è da escludere che, di fronte alla pos- sibilità di estradizione all’Italia (che sinora il reclamante non riteneva esistere) ed all’eventualità di scontare una lunga condanna, l’estradando tenti di rifu- giarsi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà. Non sono dunque dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di deten- zione estradizionale e per porre il reclamante in libertà

E. 7.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il deposito del passa- porto. Tuttavia, il deposito del documento di identità, come pure eventual- mente la sorveglianza tramite braccialetto elettronico o l'obbligo di annun- ciarsi regolarmente presso un ufficio pubblico, ritenuta in particolare la pos- sibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati).

Ne consegue che, nella fattispecie, la detenzione estradizionale deve essere confermata.

E. 7.5 Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che imporrebbero la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di

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fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.

E. 8 In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 19 settembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., attualmente in detenzione estradizionale, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2018.13

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Fatti:

A. Con sentenza della corte d’Appello di Milano n. 8296/2016 del 2 dicembre 2016, cresciuta in giudicato il 17 gennaio 2018 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione, A. è stato condannato in Italia ad una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione oltre ad una multa di Eur 40'580'000.-- per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri giusta l’art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con cir- costanze aggravanti. In sostanza, il predetto avrebbe, in concorso con altri, detenuto o comunque avuto la disponibilità, in tempi diversi, di importanti quantità di tabacco lavorato estero di contrabbando (v. act. 7.2, act. 7.3).

B. Il 27 febbraio 2018 la Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione (n. SIEP 194/2018) nei confronti di A. (act. 7.4).

C. Il 3 luglio 2018 il Ministero della Giustizia italiano ha formalmente chiesto l’estradizione di A. (v. act. 1.5).

D. Il 15 agosto 2018 l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. (act. 1.2), ordine la cui esecuzione è stata delegata al Mi- nistero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) e che è sfociato nel fermo dell'estradando il 20 agosto 2018. Interrogato il medesimo giorno dal Procuratore pubblico del Canton Ticino, A. ha confermato di essere la per- sona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 1.3). Con e-mail del 23 agosto 2018, l’avv. Galfetti ha chiesto all’UFG di decidere in merito all’istanza di scarcerazione immediata di A., domanda ritenuta prematura dall’UFG (act. 1.7).

E. Con reclamo del 24 agosto 2018, seguito da integrazioni del 25 e 29 agosto 2018 (act. 2, 4, 4.1, 5, 5.1), A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi a questa Corte, richiedendone la revoca e postulando la propria scar- cerazione immediata o, subordinatamente, l’adozione di misure sostitutive alla carcerazione. A suo parere, l’ordine di arresto sarebbe inammissibile, non essendo ammessa l’estradizione per i reati accertati in Italia (difettando dunque il requisito della doppia punibilità), essendo la sentenza italiana stata resa in contumacia e contendo l’ordine censurato diverse irregolarità; infine, la detenzione estradizionale non sarebbe giustificata, non sussistendo il pe- ricolo di fuga (act. 1).

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F. Il 29 agosto 2018 A. si è opposto alla domanda di estradizione ed ha chiesto di essere immediatamente scarcerato (v. act. 1.7, 4, 4.1, 5, 5.1).

G. Tramite osservazioni del 29 agosto 2018, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (act. 7). Con scritto del 3 settembre 2018, A. ha ribadito le proprie richieste e censure ricorsuali, in particolare l’assenza di reato “commesso in associazione” e pertanto del requisito della doppia punibilità; a suo parere, l’infrazione accertata a suo carico costituirebbe una semplice infrazione fi- scale per la quale l’estradizione non sarebbe concessa (act. 8). Con scritto del 5 settembre 2018, trasmesso per conoscenza al reclamante, l’UFG si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 agosto 2018 (act. 10, 11).

H. In risposta ad una richiesta della scrivente Corte, il 13 settembre 2018 l’UFG ha precisato che i reati ascritti a A. sarebbero perseguibili in Svizzera, prima facie, ai sensi degli art. 14 della legge federale sul diritto penale amministra- tivo (DPA; RS 313.0) e 63 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008) (act. 12, 13). Detta presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al reclamante (act. 14).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notifica- zione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gra- vame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

2. 2.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957

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(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addi- zionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008, dagli art. 59 e segg. CAS, con gli aggiornamenti in- trodotti a partire dal 9 aprile 2013 per l'attuazione del cosiddetto SIS II (v. re- golamento n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di- cembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione).

2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co- siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con- sid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

3. 3.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ri- cercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradi- zione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradi- zione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale (LTF; RS 173.110), il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2;

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117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4a ediz. 2014, n. 348 e segg.; HEIMGARTNER, Auslieferungs- recht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né com- prometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente o se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispet- tivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre- sciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la ri- chiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

3.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di do- mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale do- manda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applica- bile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri- spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibi- dem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possi- bile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute ne- cessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi uni- camente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli ob- blighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

4. Nel suo gravame l'insorgente sostiene che l'ordine di arresto in vista di estra- dizione sarebbe inficiato da diverse irregolarità: in particolare, esso non con- terrebbe l’indicazione della norma di legge italiana alla base della sentenza

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della Corte d’Appello di Milano, come neppure menzionerebbe quale sa- rebbe la disposizione legale svizzera su cui si fondano sia la decisione im- pugnata che la procedura di estradizione. Oltre a ciò, la descrizione della fattispecie sarebbe ripresa pari pari da quella esposta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano il 6 giugno 2018, la quale rappresenterebbe, tuttavia, la tesi dell’accusa e non dunque quanto accertato dalla sentenza italiana di condanna.

4.1 L’art. 48 cpv. 1 AIMP determina il contenuto delle decisioni, tra cui l’ordine di arresto in vista di estradizione. In base a tale norma, l’ordine di arresto deve contenere le indicazioni dell’autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole (lett. a), la designazione dell’autorità che ha presentato la domanda (lett. b), la menzione che l’estradizione è domandata (lett. c), l’in- dicazione del diritto di interporre reclamo secondo il cpv. 2 e di farsi patroci- nare (lett. d).

4.2 Nella fattispecie, l’ordine di arresto ai fini di estradizione datato 15 agosto 2018 (act. 1.1) adempie a questi requisiti.

In particolare, esso indica il nome ed i dati dell’insorgente quale persona la cui detenzione è ordinata; precisa che la richiesta, presentata dal Ministero della Giustizia italiano tramite domanda di estradizione del 3 luglio 2018, è fondata sulla sentenza della Corte d’appello di Milano del 2 dicembre 2016 (b. 8296/2016) per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, rin- viando per più dettagli alle sentenze del Tribunale di Como del 27 febbraio 2014 e della Corte d’Appello di Milano del 2 dicembre 2016, documenti che l’estradando ha dichiarato di già possedere (v. act. 1.3 pag. 4) e che descri- vono dettagliatamente la fattispecie per cui A. è stato ritenuto colpevole e le norme giuridiche di rilievo; infine, in calce alla decisione, è riportata l’infor- mazione in merito ai rimedi giuridici ed alla protezione giuridica.

La censura del reclamante si rileva pertanto infondata.

5. Nel suo gravame l’insorgente sostiene inoltre che l'ordine di arresto in vista di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile secondo l'art. 51 cpv. 1 AIMP. A suo parere, la richiesta estera non rispetterebbe il requisito della doppia punibilità, costituendo il reato accertato dalla Corte d’Appello di Milano – il contrabbando di tabacchi lavorati esteri – una semplice infrazione fiscale per la quale l’art. 3 cpv. 3 AIMP non permetterebbe l’estradizione.

5.1 Di principio, tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostan- ziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura devono essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione (v. supra consid. 3.1), non già contro l’ordine di

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arresto ai fini di estradizione. Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con riferimenti). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). In concreto, si pone dunque la questione a sapere se le censure sollevate dall’insorgente permettano di concludere, già a que- sto stadio della procedura, che l'estradizione sia manifestamente inammissi- bile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, tale dispo- sizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007 consid. 4.5).

5.2 L’art. 3 cpv. 3 AIMP prevede che la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica; secondo tale norma, si può ciononostante dar seguito a una do- manda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedi- mento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (lett. b). A mente del reclamante, in concreto detta condizione non sarebbe però realizzata, ciò che renderebbe la sua estradizione manife- stamente inammissibile.

5.2.1 Con l'entrata in vigore della CAS, la Svizzera si è impegnata, giusta l'art. 63 CAS in relazione con l'art. 50 CAS, a concedere l'estradizione alle parti con- traenti di persone perseguite per infrazioni alle disposizioni legislative e re- golamentari in materia di fiscalità indiretta, e meglio d'imposta sul valore ag- giunto, di dogane e di accise (DTF 136 IV 88 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 639 e segg.). Di conseguenza, in base all'art. 50 n. 1 CAS, in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo. Nell'ambito delle imposte indirette summen- zionate, l'estradizione va dunque concessa non solo in presenza di truffa qualificata in materia fiscale (v. art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP in relazione con l'art. 14 cpv. 4 DPA) ma anche in presenza di determinati reati di truffa in materia fiscale e sottrazione d'imposta qualificata, a condizione che i fatti siano puniti dalle leggi della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative delle libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 CEEstr, applicabile in virtù dell'art. 59 CAS; art. 5 CEEstr; v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2013.181 consid. 1.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale pe-

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nale federale RR.2009.116 dell'8 luglio 2009, consid. 6.5.1; cfr. WYSS, Neue- rungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rah- men von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schen- gen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, 2009, pag. 338; MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in: Laurent Mo- reillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union euro- péenne: accords de Schengen, Dublin et autres engagements bilatéraux, 2008, pag. 438 e 470 e seg.; PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (as- sistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bi- laterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, 2009, pag. 76-77).

5.2.2 Dalla sentenza del Tribunale ordinario di Como del 27 febbraio 2014, risulta che A. è stato ritenuto “colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A2 e A3 - ritenuti un unico reato ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 L.146/06 - B2, B3, D2, E, G e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 40.600.000,00 di multa” (act. 7.3 pag. 78); A. è stato assolto “dalle imputazioni a lui ascritte ai capi A1, B1, C1, C2, C3, D1 perché il fatto non sussiste” (act. 7.3 pag. 79). La Corte d’appello di Milano, giudicando sul ricorso interposto contro la sentenza summenzio- nata, il 2 dicembre 2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A. “in ordine al capo B2 perché il reato è estinto per prescrizione” ed ha ride- terminato la pena in “anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 40.580.000 di multa” (act. 7.4 pag. 58).

In conclusione, i reati per i quali l’insorgente è stato condannato sono quelli di cui ai capi A2, e A3, esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 L.146/06, B3, D2, E, G, riferiti ai delitti di cui agli art. 291 bis D.P.R. 43/1973 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri), aggravato per le circostanze di cui all’art. 291 ter D.P.R. 43/1973 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabac- chi lavorati esteri) e all’art. 3 L. 146/2006 (transnazionalità del reato, quest’aggravante relativa ai solo capi A2 e A3) e art. 110 del Codice penale italiano, perché, in concorso con altri, deteneva o comunque ha avuto la di- sponibilità, in tempi diversi, di kg 1'040 (capi A2 e A3), rispettivamente kg 624 (capo B3), kg 520 (capo D2), kg 8'070 (capo E), kg 73,6 (capo G), di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (act. 1.4 p. 4 e segg.). A. non è per contro stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) di cui ai capi A1, B1, C1, D1 (v. e contrario act. 1.5).

5.2.3 Ora, i reati per cui l’insorgente è stato ritenuto colpevole potrebbero prima facie ricadere, in diritto svizzero, nell’ambito delle fattispecie a cui fa riferi- mento l’art. 63 CAS, in relazione con gli art. 50 e 59 CAS, in particolare l’art. 14 DPA, gli art. 96-97 della legge federale concernente l'imposta sul

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valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) oppure l’art. 120 della legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0).

L’art. 14 cpv. 2 DPA prevede che se l'autore, con il suo subdolo comporta- mento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a fr. 30'000.--. L'art. 96 cpv. 1 LIVA, punisce con la multa sino a fr. 400'000.-- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato, nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esa- gerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta pre- cedente (lett. a), oppure ottenendo un rimborso indebito (lett. b), oppure an- cora ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato (lett. c). Inoltre, chiun- que riduce il credito fiscale a scapito dello Stato non dichiarando merci, di- chiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negli- genza, all'atto della loro importazione (art. 96 cpv. 4 lett. a) o non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura ammini- strativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta (art. 96 cpv. 4 lett. b), è punito con la multa sino a fr. 800'000.--. Adempie le fattispe- cie aggravate di cui all'art. 97 cpv. 2 LIVA, colui che recluta una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. a), come pure colui che commette per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b). In simili evenienze, l'importo mas- simo della multa comminata è aumentato della metà e può essere pronun- ciata una pena detentiva sino a due anni. Per quanto attiene alla legge federale sulle dogane, anch’essa prevede, la pena della multa fino al quintuplo del valore della merce per chiunque, inten- zionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultan- dola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo contravviene a un divieto o a una limitazione vigenti per l'introduzione nel territorio doganale, l'importazione, l'esportazione o il transito oppure ne compromette l'esecu- zione (art. 120 cpv. 1 lett. a LD), oppure ottiene indebitamente un permesso per sé o per un terzo (art. 120 cpv. 1 lett. b LD). In caso di circostanze ag- gravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno (art. 120 cpv. 3 LD).

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5.3 Le infrazioni summenzionate, prevedendo almeno una pena detentiva fino ad un anno, costituiscono, come visto in precedenza, un caso di reato per cui l'estradizione può essere concessa (v. consid. 5.2.1 supra).

Ne consegue che, dal punto di vista del principio della doppia punibilità, ad un esame prima facie l'estradizione non appare in concreto manifestamente inammissibile. La censura dell’insorgente non può pertanto trovare accoglimento.

6. In terzo luogo, il reclamante invoca l’inammissibilità della domanda di estra- dizione giusta l’art. 37 cpv. 2 AIMP, essendo entrambe le sentenze del 2 di- cembre 2016 della Corte d’Appello di Milano e del 27 febbraio 2014 del Tri- bunale ordinario di Como, state rese in contumacia.

6.1 L’art. 37 cpv. 2 AIMP prevede che l’estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispet- tato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per as- sicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salva- guardi i diritti della difesa.

In concreto, l’insorgente si è limitato ad invocare genericamente la contuma- cia, senza neppure allegare che i suoi diritti sarebbero stati violati. Oltre a ciò, dal testo delle due sentenze citate risulta chiaramente che in sua vece erano presenti gli avvocati di fiducia B. e C. (act. 7.2, 7.3, 7.5).

6.2 Sia quel che sia, non costituendo la censura dell’insorgente uno dei casi in cui la domanda di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, essa è a questo stadio prematura. Essa andrà semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occor- renza impugnando l'eventuale decisione di estradizione, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione.

7. 7.1 Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non es- sendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione, avendo egli legami familiari e professionali in Svizzera. Egli propone, in subordine, che la sua scarcerazione sia condizionata a misure sostitutive quali il deposito del passaporto.

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7.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scar- cerazione rimane l'eccezione (v. consid. 3.1 supra e riferimenti ivi citati). Giu- sta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona per- seguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pre- tendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 con- sid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da di- ciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), es- sendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicem- bre 2005 consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrot- tamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tri- bunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della de- tenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Elec- tronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF

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136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sen- tenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordi- nato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi impor- tanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Que- st'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 con- sid. 3c).

7.3 Nel caso concreto, i legami che A., cittadino italiano nato in Italia, presenta con il territorio elvetico appaiono piuttosto labili, sebbene dal 2012 abiti con la moglie ed il figlio quattordicenne in Ticino ed eserciti attualmente un’attività lavorativa a Z. (act. 1, 1.3 pag. 3). In effetti, come da egli dichiarato, i suoi genitori ed i suoi fratelli vivono in Italia, Paese dal quale sia lui che la moglie ed il figlio provengono (v. act. 1.3 pag. 3). Trattandosi certo dello Stato che richiede l'estradizione non è però questo l'argomento decisivo per la valuta- zione dell’effettivo rischio di fuga, quanto soprattutto l’importante condanna irrogata con sentenza del 2 dicembre 2016 dalla Corte d’Appello di Milano, divenuta esecutiva il 17 gennaio 2018, consistente in 5 anni e 2 mesi di re- clusione. Di fronte ad una condanna passata in giudicato di simile entità, il pericolo di fuga è infatti evidente. Non è da escludere che, di fronte alla pos- sibilità di estradizione all’Italia (che sinora il reclamante non riteneva esistere) ed all’eventualità di scontare una lunga condanna, l’estradando tenti di rifu- giarsi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà. Non sono dunque dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di deten- zione estradizionale e per porre il reclamante in libertà

7.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con il deposito del passa- porto. Tuttavia, il deposito del documento di identità, come pure eventual- mente la sorveglianza tramite braccialetto elettronico o l'obbligo di annun- ciarsi regolarmente presso un ufficio pubblico, ritenuta in particolare la pos- sibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata, non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati).

Ne consegue che, nella fattispecie, la detenzione estradizionale deve essere confermata.

7.5 Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che imporrebbero la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di

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fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.

8. In conclusione, il reclamo va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 19 settembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Renzo Galfetti, via S. Stefano 11, Pedrinate, casella postale 2233, 6830 Chiasso 1 - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna (B-18-2213-1)

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).