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CA.2022.24

Bundesstrafgericht · 2023-10-27 · Italiano CH

Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d'ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23)

Sachverhalt

A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (MPC pag. 01.01.00001). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS. A.2 In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in partico- lare le seguenti decisioni di estensione: ▪ il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (MPC pag. 01.01.00002); ▪ l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (MPC pag. 01.01.00003 e seg.); ▪ il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti delle Società 2 SA (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 01.01.00005), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appro- priazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’estensione con- cerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis

n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ l’8 maggio 2013, il procedimento è stato esteso al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 01.01.00010 seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; ▪ il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro la Banca 2 AG (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00012-00015); ▪ il 29 giugno 2013, il procedimento è stato esteso contro ulteriori imputati, tra cui C., per i reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, appropriazione indebita

- 4 - aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub amministrazione infedele quali- ficata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nonché nei confronti di A. per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (MPC pag. 01.01.00016 seg.). A.3 Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha con- giunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la procedura

n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 01.01.00018 segg.; MPC pag. 21.04.00023-00030). A. e C. sono stati arrestati e incarcerati in Italia in data 7 maggio 2013 (MPC pag. 18.07.00023 e 18.07.00029). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 novembre 2016 (TPF pag. 306.721.017). A.4 Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione da parte dell’autorità inquirente federale di un procedimento condotto dal Ministero pub- blico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 21.05.00037-00052). In data 16 gennaio 2018 il procedimento a ca- rico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (MPC pag. 01.01.00062-00065). A.5 Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di A., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di orga- nizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (MPC pag. 03.01.00001-00005 e 03.01.00012-00020). A.6 Con decreto d’accusa dell’11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (MPC pag. 03.01.00041-00054). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudi- cato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appro- priazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele qualificata, sub infe- deltà nella gestione pubblica (MPC pag. 03.01.00035-00040).

- 5 - A.7 In data 8 febbraio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedi- mento a carico di A. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione in- fedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso la Banca 2; nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso la Banca 2; così come per conseguimento fraudolento di una falsa atte- stazione (art. 253 CP) (MPC pag. 03.01.00087-00093). A.8 Con decreto di abbandono del 22 maggio 2018 anche il procedimento penale nei confronti di C. è stato abbandonato per i reati di appropriazione indebita aggra- vata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP); nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP); come pure per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) limitatamente alle fattispecie concernenti gli estratti patrimoniali della relazione intestata al Fondo 1 e della relazione “R24.” presso la Banca 2 (MPC pag. 03.01.00163-00173). A.9 In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinnanzi alla Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale) nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qua- lificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis

n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti della Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combina- zione con l’art. 305bis n. 1 CP (inc. SK.2019.4, TPF pag. 303.100.001 segg.). Il procedimento è stato aperto presso la Corte penale con il numero di ruolo SK.2019.4. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha rite- nuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordinanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata. La causa non è stata man- tenuta pendente presso la Corte penale (inc. SK 2019.4, TPF pag. 303.932.001- 022). A.10 A seguito del rinvio dell’accusa, così come dell’annullamento da parte della Corte penale di parte dei decreti d’accusa emessi dal MPC – tra cui quello

- 6 - dell’8 novembre 2018 nei confronti della Banca 2 per titolo di responsabilità d’im- presa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis CP (MPC pag. 03.01.00217-00222) – il MPC, con decreti del 22 ottobre 2019 rispettiva- mente del 4 dicembre 2019, ha in particolare abbandonato i procedimenti penali nei confronti della Banca 2 e Società 2 SA, per intervenuta prescrizione rispetti- vamente per il suo imminente intervento e per mancanza del nesso di causalità (MPC pag. 03.01.00223-00225 [Banca 2]; MPC pag. 03.01.00251-00257 [So- cietà 2 SA]). A.11 In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, met- tendo pure a confronto A. sia con B. sia con C., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per pre- sentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’even- tuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (MPC pag. 16.02.00927-00928 [A.], 16.04.00526-00527 [B.], 16.06.00131-00132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa dinnanzi alla Corte penale per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158

n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). Inoltre il MPC ha prospet- tato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono par- ziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gen- naio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). A.12 Dopo avere acquisito, su richiesta delle parti, ulteriore documentazione bancaria, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP (TPF pag. 306.100.001-093). Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è invece stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (MPC pag. 03.01.00262-00264 [A.]; 03.01.00265-00266 [C.]; 03.01.00267- 00270 [B.]). Nei confronti di A. è stato altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020, MPC pag. 03.01.00285-00288). A.13 In vista dei dibattimenti, la direzione della procedura ha deciso con decreto del 24 giugno 2021 (TPF pag. 306.250.003-0011) l’acquisizione agli atti degli estratti attuali del casellario giudiziale (svizzeri e italiani) e la documentazione fiscale

- 7 - rispettivamente sulla situazione personale e patrimoniale riferiti a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli. e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso la Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa. A.14 I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B. e i rispettivi rappresentanti legali, nonché del rappre- sentante legale dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (TPF pag. 306.720.001-050). L’imputato C., sebbene regolarmente citato per il tramite del difensore, come concordato (cfr. udienza preliminare del 30 aprile 2021, TPF pag. 306.710.001-005), non è comparso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022. Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contumaciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere di- spensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022 (TPF pag. 306.310.19-24). A.15 Con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, letta in udienza pubblica lo stesso giorno e notificata a C. in via postale (TPF pag. 306.930.001-011; TPF pag. 306.930.012), la Corte penale ha pronunciato la seguente decisione: I) Per quanto riguarda A. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (di seguito: AA) (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), così come in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’AA (amministrazione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Proscioglimento dalle accuse di

• amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in rela- zione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sotto- punti) dell’AA;

• falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’AA. 1.3 Riconoscimento di colpevolezza (per quanto non vi sia stato un abbandono o un proscioglimento) per:

- 8 -

• amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) come al punto 1.1.1 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.1.2 (e sottopunti) dell’AA;

• falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), come al punto 1.1.3 (e sottopunti) dell’AA.

2. Condanna a una pena detentiva di tre anni, (esecuzione parzialmente so- spesa, parte da eseguire di 12 mesi, periodo di prova di 2 anni). II) Per quanto riguarda B. 1. Riconoscimento di colpevolezza per:

• amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), come al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’AA;

• falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), come al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’AA.

2. Condanna a una pena detentiva di 18 mesi e una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna (esecuzione sospesa condizional- mente, periodo di prova di 2 anni). III) Per quanto riguarda C. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni da 1.3.1.2.1 a 1.3.1.2.4 (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Riconoscimento di colpevolezza per falsità in documenti ripetuta (art. 251

n. 1 CP) come al punto 1.3.1 (e sottopunti) dell’AA, per quanto il procedi- mento non sia stato abbandonato.

2. Condanna a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30 ca- dauna (esecuzione sospesa condizionalmente, periodo di prova di 2 anni). A. è inoltre stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.1). Al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mante- nuto il sequestro sul conto n. C1. intestato a A. presso la Banca 3 AG, sul conto

n. C2. intestato a A. presso la Banca 4, sulle somme di EUR 12’571.64 e USD 4’544.48 depositate presso la Banca 5, sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG e sulle tre statue poste sotto sequestro (dispositivo

n. V.1.2). Le pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei suoi confronti sono state parzialmente accolte; per gli importi eccedenti la pretesa ci- vile riconosciuta, essi sono stati rinviati al foro civile (dispositivo n. VI.1). A. e C. sono pure stati condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’im- porto di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo (dispositivo n. IX).

- 9 - B. è anche stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 605'000.--, e al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mantenuto il sequestro sul conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG (dispositivo n. V.2). La pretesa civile degli accusatori privati E. nei suoi confronti è stata parzialmente accolta, e per il resto rinviata al foro civile (dispositivo n. VI.2). Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--, di B. in ragione di 23'922.30 e di C. in ragione di 25'000.--, le ulteriori spese procedurali sono state poste a carico della Confede- razione (dispositivo n. VII). Sono inoltre state fissate le retribuzioni dei difensori d’ufficio degli imputati, i quali sono stati condannati al rimborso alla Confedera- zione non appena le condizioni economiche glielo permetteranno, rispettiva- mente del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. (dispositivo n. VIII). A.16 Il 10 febbraio 2022 il patrocinatore dell’accusatrice privata G. ha annunciato l’ap- pello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la menzionata sentenza (TPF pag. 306.940.01). Con missive dell’11 febbraio 2022, anche i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello avverso la medesima (TPF pag. 306.940.002-004). Il difensore di C. ha, nel contempo, anche formulato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (TPF pag. 306.940.004), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (TPF pag. 306.523.014). B. Procedura di appello B.1 Dopo la ricezione della motivazione scritta della sentenza di prima istanza, in data 23 rispettivamente 27 settembre 2022, C., B. e A. hanno presentato le loro dichiarazioni d’appello, impugnando sostanzialmente ciascuno i punti del dispo- sitivo a loro sfavorevoli.

C. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.315 seg.): a) che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura, sono impu- gnati i dispositivi nn. III.1.2, III.2, VII.1. VIII.4. (seconda frase) e IX. della sentenza di primo grado; b) che, protestate tasse spese e ripetibili di appello, si chiede che i dispositivi impu- gnati siano annullati e così riformati:

1. “Per quanto non sia disposto l’abbandono del procedimento, rispettivamente la sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP, C. è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da qualsiasi altre ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.

2. Le pretese di risarcimento dell’accusatore privato Fondo 1 sono integralmente respinte.

3. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confederazione.

- 10 -

4. (ev.) Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a C. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.” c) che eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riser- vata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

B. ha invece postulato quanto segue (CAR pag. 1.100.328-331):

1. L’appellante dichiara di impugnare, fatta salva un’eventuale limitazione nel se- guito della procedura, i dispositivi nn. II.1, II.2, V.2.1, V.2.2, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.3 (seconda frase), della sentenza di primo grado.

2. B. chiede quindi, con protestata di tasse, spese e ripetibili di appello, che i dispo- sitivi impugnati siano annullati e così riformati:

II. B.

1. B. è prosciolto dalle imputazioni di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’atto d’accusa;

- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP); di cui al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’atto d’accusa;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa.

2. Annullato

V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP)

2.1 Annullato

2.2 È ordinato il dissequestro del conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG.

VI. Pretese civili

2. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è integralmente respinta.

VII. Spese procedurali

1. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confede- razione.

2. Annullato

VIII. Difesa e patrocinio d’ufficio

3. Non appellato

Annullato.

3. Eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riservata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

Mentre A. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.322-325):

1. L’appello presentato da A. è integralmente accolto.

2. A. – per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato – è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da

- 11 - ogni altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.

3. È annullata la condanna di risarcimento equivalente di cui al pto. V.1.1.1 di sentenza.

4. È ordinato il dissequestro dei conti Banca 3 AG e Banca 4, così come le somme depositate presso la Banca 5, così come la polizza vita di A. presso Società 4 AG, così come le tre statue di cui al pto. V.1.1.2.

5. Le pretese civili dell’AP G., E2. e E3. siano integralmente respinte.

6. Le pretese civili degli AP E1., E2. e E3. sono integralmente respinte.

7. Le pretese civili dell’AP D. sono integralmente respinte.

8. Le spese procedurali sono integralmente a carico della Confederazione. B.2 Con dichiarazione d’appello del 27 settembre, rispettivamente del 31 ottobre 2022 (versione tradotta inoltrata il 31 ottobre 2022 su richiesta della direzione del procedimento del 21 ottobre 2022 [CAR pag. 1.100.341 segg.]), l’accusatrice pri- vata G. ha formulato le seguenti conclusioni: A. Misura dell’impugnazione (art. 399 cpv. 3 CPP)

Viene impugnata l’intera decisione del 4 febbraio 2022. B. Modificazioni della Decisione di primo grado (art. 399 cpv. 3 lit. a CPP) La richiesta è di modificare la sentenza impugnata nel senso che il procedimento dinanzi al Tribunale penale federale deve essere sospeso, l’atto d’accusa deve es- sere rinviato all’accusatore per allestire un atto di accusa corretto e rettificare il mon- tante dei danni subiti dalle parti lese, nonché per commissionare una perizia e per ulteriore chiarimento giuridicamente sufficiente dei fatti ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPP (art. 329 cpv. 2 CPP). C. Istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 lit. c CPP) […] Le richieste di prove sono già state motivate e formulate nello scritto del 29 aprile 2021; vengono riproposte in questa sede […]. Tra le richieste di prove, vanno evi- denziate: (i) l’”Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, (ii) il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z., 20 aprile 2010, nonché (iii) la redazione di una perizia sull’autenticità delle firme sui “bien-trouvés”. […] D. Spese e indennità

Le spese e l’indennità sono a carico della Confederazione.

B.3 In data 3 novembre 2022 è stata trasmessa alle parti copia delle quattro dichia- razioni d’appello in applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP, ed è stato loro asse- gnato un termine per presentare eventuali istanze motivate di non entrata nel merito, per interporre appello incidentale, per presentare le relative istanze pro- batorie e per determinarsi sulle richieste di prova già presentate (CAR pag. 1.400.001 seg.). B.4 Con appello incidentale del 21 novembre 2022 il MPC ha impugnato unicamente il dispositivo n. III.2. della sentenza summenzionata, concernente la pena inflitta

- 12 - a C., chiedendone la condanna a una pena detentiva di un anno e otto mesi (CAR pag. 1.400.003-005). Con scritto di medesima data il MPC ha inoltre in particolare chiesto la non en- trata nel merito dell’appello di G. e la reiezione delle sue istanze probatorie, nella misura in cui i documenti richiesti non siano già agli atti del procedimento. A titolo abbondanziale il MPC ha pure rilevato che la richiesta di una perizia calligrafica risulterebbe incompatibile con i principi di celerità e di economia processuale e che la medesima richiesta sarebbe già stata respinta dalla prima Corte (CAR pag. 1.400.006 seg.). B.5 Con scritto del 30 novembre 2022 è stato trasmesso alle parti l’appello inciden- tale del MPC ed è stato assegnato loro un termine per presentare un eventuale istanza motivata di non entrata nel merito, inoltre è stato prorogato il termine per G. di determinarsi sulle istanze di prova già presentate (CAR pag. 1.400.010 seg.). B.6 Con decreto sulle prove del 20 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001-003) è stato comunicato alle parti che l’istanza di non entrata nel merito (per difetto di motiva- zione delle dichiarazioni d’appello degli imputati) presentata il 21 dicembre 2022 da G. (CAR pag. 1.400.012) sarebbe stata trattata nel merito. È inoltre stata or- dinata l’acquisizione agli atti degli estratti del registro delle esecuzioni relativo ai tre imputati, del casellario giudiziale svizzero (per tutti e tre gli imputati) e italiano (per A. e C.) come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale rela- tivi ai tre imputati). Le parti sono poi state invitate a pronunciarsi sulle istanze probatorie presentate da G. e a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari. A. e C. sono stati invitati ad aggiornare la Corte sullo stato delle procedure condotte dalle Procure della Repubblica presso il Tri- bunale di Napoli (n. 15192/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di truffa ex art. 640 CP-I) e di Roma (n. 13927/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I). B.7 Con scritti del 27 febbraio 2023 (MPC [CAR pag. 4.200.004]), 8 marzo 2023 (C. [CAR pag. 4.200.007-010] e B. [CAR pag. 4.200.011-017]), 9 marzo 2023 (accu- satore privato Fondo 1 [CAR pag. 4.200.018]) e 5 aprile 2023 (A. [CAR pag. 4.200.019-027]) le parti hanno rinunciato a presentare istanze probatorie supplementari rispettivamente hanno comunicato di non avere aggiornamenti in relazione ai procedimenti penali condotti a Napoli/Roma, e in particolare B., A. e il Fondo 1 si sono rimessi al giudizio della Corte in merito alle istanze probatorie presentate dall’accusatrice privata G. Tutti e tre gli imputati hanno fornito alla

- 13 - Corte le informazioni richieste in merito alla loro situazione personale e finanzia- ria. B.8 Con decisione BB.2022.121a del 22 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del TPF (in seguito: Corte dei reclami penali) ha pronunciato la sospensione della procedura di reclamo BB.2022.121 – concernente il reclamo dell’avv. Marty, di- fensore d’ufficio di G., contro l’indennità riconosciutagli dalla Corte penale con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 (dispositivo VIII.1), con il quale ha po- stulato il riconoscimento di un indennizzo complessivo – in attesa dell’esito della presente procedura d’appello (CAR pag. 10.150.005-009). Il dossier di tale pro- cedura è stato acquisito agli atti (CAR pag. 3.202.001 seg.). B.9 Con decreto sulle prove del 23 agosto 2023 le istanze probatorie dell’appellante G., concernenti “l’Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z. del 20 aprile 2010 nonché “la reda- zione di una perizia sull’autenticità delle firme sui bien-trouvés”, sono state re- spinte (CAR pag. 4.200.034 seg.). B.10 Con scritto del 12 settembre 2023 C. ha dichiarato il ritiro del suo appello (CAR pag. 1.300.001-004). Con decisione del 28 settembre 2023 la procedura d’ap- pello concernente C. è stata disgiunta dalla procedura d’appello principale, e trat- tata con il numero di ruolo CA.2023.18. L’appello da lui presentato in data 23 set- tembre 2022 è stato dichiarato privo d’oggetto in quanto ritirato e di conseguenza l’appello incidentale del MPC del 21 novembre 2022, concernente solo quest’ul- timo, decaduto. Il procedimento CA.2023.18 è quindi stato stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto (CAR pag. 1.300.005-011). B.11 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 4 al 9 ottobre 2023 a Bellinzona in presenza del MPC, dell’imputato A. – dispensato dopo il suo interrogatorio – e il suo rappresentante legale, così come in un primo momento anche del rappre- sentante legale di B. e quello dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.018-034). All’inizio del dibattimento l’avv. Galante, difensore di B., ha confermato – come già anticipato la sera precedente – il ritiro dell’appello da parte del suo assistito (CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.001 segg.). Nel corso dei dibattimenti è stato quindi sentito solamente A. in veste di imputato (CAR pag. 5.100.028). B.12 Come già anticipato alle parti con scritto del 15 settembre 2023 (CAR pag. 4.301.017), la richiesta di sospensione e di rinvio formulata dall’accusatrice privata G. con la propria dichiarazione d’appello, è stata trattata quale questione pregiudiziale all’inizio del dibattimento. In tale sede l’avv. Marty si è riconfermato nelle proprie richieste di causa (CAR pag. 5.200.006-025).

- 14 - Dopo avere deliberato a tal proposito la Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), nel corso del dibattimento, ha comunicato – con una breve motiva- zione orale – la propria decisione sulle richieste presentate da G., ritenendo il suo appello irricevibile (CAR pag. 5.100.025). B.13 La difesa di A. ha invece dapprima presentato una limitazione del proprio appello a complemento della dichiarazione di appello del 27 settembre 2022 (CAR pag. 5.200.026 seg.), circoscrivendo il proprio appello ai seguenti punti:

Pto. n. I.1.3. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022:

• laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di amministrazione infe- dele qualificata ripetuta, il ricorso di appello viene limitato nei confronti delle im- putazioni previste ai punti da 1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.26. dell’atto di accusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di truffa, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.2.1.1 dell’atto di ac- cusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di falsità in documenti, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.3.4.1 e 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42.

Pto. n. I.2. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022: • laddove l’appellante viene condannato a una pena detentiva di tre anni sospesi parzialmente.

Per i restanti punti n. V. VI. VII. VIII del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022 si richiama quanto esposto nella dichiarazione di appello del 27 settembre 2022. Su domanda del MPC l’avv. Borradori ha poi precisato che A. riconosce il risar- cimento equivalente (dispositivo n. V.1) tranne che per i beni che apparterebbero alla moglie di cui al punto V.1.2 cpv. 4 del dispositivo (CAR pag. 5.100.027). Con la propria arringa ha quindi chiesto il proscioglimento per i reati di ammini- strazione infedele, truffa e falsità di documenti in relazione ai capi d’accusa men- zionati in precedenza; per quanto concerne la falsità in documenti ha in via prin- cipale sollevato la violazione del principio ne bis in idem. In merito alla richiesta di pena ha postulato in via principale, in caso di accoglimento integrale o parziale dell’appello, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse ac- colto solo nel punto relativo alla pena, ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (CAR pag. 5.200.028-052).

- 15 - B.14 Con requisitoria d’appello il MPC ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Unicamente per quanto concerne la pena, in conside- razione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, ha postulato la riduzione della pena a una pena detentiva di 30 mesi, in luogo dei 36 mesi pro- nunciati in primo grado, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale della pena detentiva, con un periodo di prova di 2 anni, ma chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). B.15 Come da richiesta (CAR pag. 3.202.004 seg.), con scritto del 9 ottobre 2023 la Corte dei reclami è stata informata della conclusione dei dibattimenti e della de- cisione di entrare nel merito dell’appello presentato da A., così come della deci- sione di dichiarare irricevibile l’appello presentato da G. (CAR pag. 3.202.008). Alla luce di tale comunicazione, con decisione del 17 ottobre 2023, la Corte dei reclami ha stralciato dai ruoli la procedura di reclamo BB.2022.121, relativa al reclamo dell’avv. Marty, dovendo le censure da lui sollevate essere trattate nella procedura d’appello (CAR pag. 3.202.009-012). B.16 Con scritto del 23 ottobre 2023 copia della summenzionata decisione e del re- clamo sono state inoltrate alla Corte penale e al MPC per eventuali osservazioni (CAR pag. 1.101.002). La Corte penale ha rinunciato a presentare osservazioni (CAR pag. 1.101.004), mentre il MPC si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 settembre 2022 inoltrate alla Corte dei reclami penali, chiedendo la con- ferma di quanto deciso dalla prima istanza (CAR pag. 1.101.005 segg.). B.17 In data 30 ottobre 2023 il dispositivo della sentenza 27 ottobre 2023 è stato noti- ficato alle parti.

- 16 -

Erwägungen (106 Absätze)

E. 1 Ricevibilità degli appelli

E. 1.1 […]

E. 1.2 […]

E. 1.3 […] 2. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è accolta limitatamente ad EUR 532'038.25 (EUR 50'000.-- come al punto 1.2.2.1.1 + EUR 6'000.-- come al punto 1.2.2.1.2 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.3 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.4 + EUR 59'533.87 come al punto 1.2.2.1.5 + EUR 120'020.80 come al punto 1.2.2.1.6 + EUR 129'983.58 come al punto 1.2.2.1.7 + EUR 116’500.-- come al punto 1.2.2.1.8 dell’atto d’accusa). Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

VII. Spese procedurali

1. Le spese procedurali per:

CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare

CHF 12'072.85 a titolo di disborsi

CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia

per complessivi CHF 82'072.85, sono poste: − […] − a carico di B. in ragione di CHF 23'922.30 − […] Le ulteriori spese procedurali sono poste a carico della Confederazione.

2. È mantenuto il sequestro di quanto menzionato al sub V., anche in vista del paga- mento delle spese procedurali (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP).

- 104 -

VIII. Difese e patrocinio d’ufficio

1. […]

2. […]

3. La retribuzione del difensore d’ufficio di B., avv. Matteo Galante, è fissata in CHF 72'050.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

IX. Risarcimenti

A. e C. sono condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’importo di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo. II. Stralcio dell’appello di B. 1. L’appello presentato di B. il 27 settembre 2022 è divenuto privo d’oggetto in quanto ritirato. 2. I dispositivi n. II.1.-2., V.2., VI.2., VII.1 (per quanto concerne le spese proce- durali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3. della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 con- cernenti B. sono quindi cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP). 3. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Galante per la procedura CA.2022.24 è fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa).

B. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). III. Irricevibilità dell’appello di G. 1. L’appello presentato il 27 settembre / 31 ottobre 2022 da G. è irricevibile. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Marco Marty è fissata in CHF 9'177.60 (IVA inclusa).

- 105 - G. è condannata al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 1, 2a frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP). IV. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dalle accuse di:

- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione al punto 1.1.2.1.1. dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione al punto 1.1.3.4.1 dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione ai punti da 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.15 e da 1.1.1.1.17 a 1.1.1.1.26 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di gennaio 2011 e sino almeno al mese di dicembre 2014;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai punti da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11 e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di febbraio 2007 e sino almeno al mese di ottobre 2012. 3. A. è condannato a una pena detentiva di 30 mesi.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di 6 mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condi- zionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP). 4. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--. Al fine di garantire la par- ziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il seque- stro anche sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca 5.

- 106 - 5.

E. 1.4 L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (MPC pag. 08.05.17182 con allegati).

E. 1.5 B. è stato assunto presso Società 3 con un contratto di lavoro al 60% a partire del 3 gennaio 2009 con la funzione di apportare nuova clientela alla società (MPC pag. 10.02.0725 seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (MPC pag. 13.05.00020-00022).

E. 1.6 Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti – in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa – dei contratti di gestione patrimoniale. Per ogni suo cliente − come pure per quelli portati nella società da B. − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale: 1) un mandato di gestione con delega a professionisti esterni di Banca 2 (cfr. ad esempio MPC pag. 07.02.50.03.0009-0010, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e 2) un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”). Inoltre veniva al- lestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”).

E. 1.7 Nel quadro di tale gestione patrimoniale, effettuata in seno a Società 2 SA (prima Società 3) per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, a A. vengono imputati dei reati patrimoniali e di falsità in atti (in parte commessi in correità con B. e C.).

E. 1.8 C. non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA. Secondo le dichiarazioni di A., egli era un promotore finanziario a UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (TPF pag. 306.731.14). A A. viene rimproverato, in correità con C., il reato di falsità in documenti ripetuta, riferito a due clienti (relazioni “R24.” e Fondo 1) da quest’ultimo portati in Società 2 SA. A tal proposito si osserva che nei loro confronti è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale. 2. Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP)

Per quanto concerne la condanna dell’imputato A. per il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta, da esaminare in questa sede sono unicamente i capi

- 24 - d’accusa relativi agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capi d’accusa 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17 - 1.1.1.1.26). La condanna della prima istanza concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa 1.1.1.2 e sottopunti) e in azioni S18a. (capo d’accusa 1.1.1.3 e sotto- punti) è invece divenuta definitiva a fronte del ritiro dell’appello a tal proposito.

E. 2 Ricevibilità appello G.

E. 2.1 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confe- derazione di complessivi CHF 605'000.--.

E. 2.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene man- tenuto il sequestro:

- 103 - − sul conto n. C3. intestato a B. presso Banca 6 AG con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021). VI. Pretese civili 1. […]

E. 2.2.1 Va anzitutto evidenziato che la prima istanza ha esaminato il summenzionato capo d’accusa 1.1.1.1 e il capo d’accusa 1.1.1.2 – concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 – come oggetto di un’unica imputa- zione (cfr. sentenza SK.2020.7 consid. III. 2.4 - 2.4.3).

E. 2.2.2 La Corte precedente ha in primo luogo rilevato che l’imputato A. avrebbe effet- tuato per i clienti di Società 2 SA e Società 3 operazioni finanziarie di acquisto e vendita in 49 differenti prodotti strutturati emessi da Banca 1, i quali – contraria- mente a quanto ritenuto da A. – sarebbero per definizione degli strumenti derivati.

- 25 - Ha poi constatato che tutti i clienti – ad eccezione del titolare del conto “R17.” (K.) – avrebbero espressamente vietato al gestore patrimoniale l’acquisto di op- zioni, Financial Futures e altri strumenti derivati. La maggior parte dei clienti avrebbe inoltre indicato una discreta sopportazione e propensione al rischio, non- ché una discreta comprensione dei meccanismi finanziari – solamente pochi ave- vano indicato una discreta/alta comprensione dei meccanismi finanziari con però una discreta sopportazione/propensione al rischio (consid. III.2.5.3–2.5.5). Vero che dei 25 danneggiati solamente pochi si sarebbero manifestati, tuttavia i con- tratti di gestioni patrimoniale e i profili di investimento rafforzerebbero quanto in- dicato dai danneggiati. La tesi dell’imputato A., secondo cui i clienti sarebbero stati da lui informati di tali investimenti e li avrebbero accettati – versione dei fatti che a suo avviso farebbe stato, non essendo stata contraddetta dalla maggior parte dei clienti, non avendo questi voluto/potuto dare la propria versione dei fatti

– non troverebbe riscontro negli atti. La prima istanza è quindi giunta alla conclu- sione che A., effettuando operazioni finanziarie di acquisto e vendita in prodotti strutturati, avrebbe agito contrariamente ai profili d’investimento dei clienti rispet- tivamente al loro volere, violando il proprio dovere di fedeltà, ciò che potrebbe configurare il reato di amministrazione infedele (consid. III.2.5.8–2.5.10). Dopo aver accertato che A. ha effettuato investimenti che esulavano dai contratti di mandato (tra l’altro il churning) la prima Corte ha esaminato se egli ha violato il dovere di informazione nei confronti dei clienti, rispettivamente se la sottoscri- zione dei benestare relativi al suo operato equivarrebbe a un’approvazione degli investimenti ex post, come sostenuto da A. stesso (consid. III. 2.5.11–2.5.12). I giudici di prime cure hanno quindi esaminato per ognuna delle relazioni i bene- stare, suddividendo i clienti in diverse categorie. La prima quella dei clienti silenti di cui non è stato trovato il benestare, nonostante a detta dell’imputato A. tutti i clienti l’avrebbero sottoscritto. Per questi la Corte penale ha in primo luogo rite- nuto che – contrariamente a quanto sostenuto da A. – dal silenzio non si potrebbe desumere la loro approvazione, questo potrebbe invero essere dettato da altri motivi (molti conti non erano dichiarati al fisco italiano). In secondo luogo ha rite- nuto che non vi sarebbero riscontri oggettivi a favore delle dichiarazioni – peraltro contradditorie – di A., secondo cui i clienti per cui non sono stati ritrovati i bene- stare sarebbero stati informati telefonicamente. A. avrebbe pertanto per questi clienti violato il proprio dovere di informazione. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe inoltre credibile che degli investitori si rivolgano a un gestore di loro fiducia, lasciandogli totale libertà, senza impartirgli delle chiare istruzioni (con- sid. III.2.5.14–2.5.17). La seconda categoria è quella dei clienti che hanno sotto- scritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale. Per questi la prima istanza ha ritenuto che, avendo firmato prima rispettivamente non essendovi la situazione patrimoniale allegata, non potevano esserne informati, e non essendovi null’altro a comprova di un’eventuale informazione a tal proposito

- 26 - ha ritenuto anche in questi casi una violazione del dovere di informazione (con- sid. III. 2.5.18). La terza categoria concerne i clienti per i quali agli atti vi sono più benestare, alcuni senza situazione patrimoniale allegata, altri con allegata la si- tuazione patrimoniale la cui esposizione titoli Banca 1 a volte è corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risul- tavano più i titoli Banca 1 (già venduti). Sostanzialmente a mente della prima istanza non si potrebbe dedurre tout court dalla sussistenza di un benestare per un determinato tipo di operazione un avallo anche delle operazioni passate e future. Con la sottoscrizione dei benestare verrebbero approvati e accettati solo gli investimenti le cui posizioni titoli erano indicate correttamente (posizioni peral- tro neppure imputate come malversazioni dal MPC). Nei casi in cui vi erano po- sizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato errati, nonostante la presenza di tali prodotti nelle situazioni patrimoniali, non si potrebbe ritenere che firmando i be- nestare i clienti abbiano genericamente approvato tutti detti investimenti essendo la situazione patrimoniale presentata ai clienti sfalsata (consid. III.2.5.20– 2.5.20.9). Unicamente per quanto concerne il conto “R20.” i giudici di prime cure hanno riconosciuto un’approvazione a posteriori del cliente, avendo questo fir- mato il benestare disponendo di tutte le informazioni corrette in merito alla situa- zione patrimoniale, ratificando così l’agire contra-mandato di A. (con- sid. III.2.5.19). La Corte penale ha quindi ritenuto che quest’ultimo ha agito con- trariamente ai mandati di gestione a lui conferiti e in violazione dei propri doveri, compreso quello di informazione, per tutti i clienti di cui al capo d’accusa

n. 1.1.1.1 – ad eccezione del capo d’accusa n. 1.1.1.1.16 (relazione R20.) – ca- gionando ai propri clienti un danno di complessivi CHF 617'604.94, EUR 1'861'361.76 e USD 1'716'206.40 (consid. III. 2.5.21). Sotto il profilo sog- gettivo egli avrebbe agito intenzionalmente (consid. III.2.8). A. è quindi stato rite- nuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta per i capi d’accusa di cui al punto 1.1.1.1 (ad eccezione del CA 1.1.1.1.16: “R20.”).

E. 2.3 Posizione dell’imputato A.

L’imputato in questa sede non contesta l’indebito incasso delle retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 a insaputa dei clienti. Egli contesta tuttavia l’accusa di amministrazione infedele relativa agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Egli fa in primo luogo valere che bisognerebbe tenere conto dello scenario dell’epoca, trattandosi di 10/13 anni fa (CAR pag. 5.200.030 seg.). Ribadisce poi la tesi secondo cui la massa silenziosa di clienti starebbe a signifi- care che questi non hanno nulla da rimproverare. Trattare, come fatto dalla prima istanza, la loro situazione a suo carico sarebbe uno stravolgimento del principio in dubio pro reo. Inoltre, A. fa valere che, con i pochi clienti che si sono costituiti accusatori privati non sarebbe stato fatto alcun verbale di confronto, malgrado le loro versioni fossero in contrasto con le sue. Le loro dichiarazioni non potrebbero

- 27 - quindi essere considerate elementi della tesi accusatoria (CAR pag. 5.200.031 seg.). A. contesta anche in questa sede di aver agito contra mandato investendo in prodotti Banca 1. Egli sostiene che i clienti sarebbero stati informati di tali in- vestimenti e con i benestare avrebbero ratificato ex post le operazioni, dando il loro consenso ad agire anche in deroga al profilo di investimento definito al mo- mento della sottoscrizione del mandato di gestione. Avrebbe acquistato questi titoli in quanto i clienti chiedevano una performance e avrebbe discusso con loro circa l’opportunità di effettuare detti investimenti. Egli fa poi valere che i formulari con il divieto di investimenti in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati venivano compilati da lui, ciò comproverebbe che i clienti davano poca impor- tanza a tale divieto. Egli dà atto che tali prodotti non erano prodotti compatibili con una gestione prudente del patrimonio, ma sostiene che i clienti ne sarebbero stati a conoscenza (CAR pag. 5.200.036 segg.). A mente dell’imputato A. gli ac- cusatori privati non sarebbero credibili, indicando da un lato di avere un profilo d’investimento prudente, ma firmando poi i benestare con operazioni in prodotti strutturati Banca 1. L’unica versione da ritenere sarebbe quindi la sua, secondo cui i clienti sarebbero stati informati in merito alla natura degli investimenti effet- tuati (CAR pag. 5.200.037 seg.). Per quanto concerne le quotazioni dei titoli non corrette nelle situazioni patrimoniali presentate ai clienti, A. ritiene che questo non potrebbe essere imputabile a lui, egli prendeva i dati da quanto comunicato dalla Banca 1, la quale li prendeva da Telekurs, in cui purtroppo spesso i corsi dei prodotti non erano aggiornati. In merito ai clienti per i quali non sono stati trovati i benestare fa poi valere che, in assenza di qualsivoglia contestazione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di am- ministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.). Per i benestare agli atti senza la situazione patrimoniale allegata egli rileva che questo sarebbe prassi, in quanto gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. La conclusione a tal proposito della prima istanza, secondo cui se non è stata trovata allegata significherebbe che non è stata presentata ai clienti, sarebbe inappro- priata. Prosciogliendolo dal capo d’accusa relativo alla relazione “R20.” la prima istanza avrebbe implicitamente ammesso la bontà della sua tesi, secondo la quale i clienti acconsentivano a modificare il loro profilo anche contra mandato, ratificando il suo operato ex post (CAR pag. 5.200.041 seg.). Per quanto con- cerne i singoli clienti ha rinviato a quanto esposto in prima sede, ribadendo in particolare a) la mancanza di credibilità dell’accusatrice privata G., b) che la con- clusione della prima Corte secondo cui per le relazioni “R17.” e “R17a.” si sa- rebbe in presenza di un profilo prudente rasenterebbe l’assurdo – avendo il tito- lare stesso ammesso di aver dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 –, così come c) che il conto “R21.” concernerebbe clienti di B. (CAR pag. 5.200.042 seg.).

- 28 -

E. 2.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato

E. 2.4.1 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chiun- que, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è suffi- ciente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un com- plesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui pa- trimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una per- sona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 con- sid. 3.2 con rinvii). Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti alla posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca – per commissione o anche per omissione – a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che com- petono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una viola- zione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una man- cata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Il danno deve inoltre trovarsi in un nesso di causalità con

- 29 - la violazione degli obblighi del gestore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; cfr. sul tutto sentenza TF 6B_120/2022 del 19 giugno 2023 consid. 4.1).

Giusta la giurisprudenza agisce in violazione ai propri doveri ai sensi dell’art. 158

n. 1 cpv. 1 CP chiunque, in qualità di gestore patrimoniale assume un rischio non consentito, ignorando le istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b). Atti che rientrano nell'ambito di una corretta gestione non costituiscono reato, anche se le disposizioni portano a una perdita. È punibile solo l'assunzione di rischi che un amministratore prudente non assumerebbe nella stessa situazione. In tal caso, occorre quindi determinare ex ante se i rischi assunti sono contrari agli accordi presi o alle istruzioni impartite dal cliente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza del TF 6B_1118/2023 del 26 aprile 2024 consid. 2.3.2 e riferimenti ivi citati).

Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi e alle istruzioni dei clienti comporta una trasgressione dei doveri di gestione (DTF 120 IV 190 con- sid. 2b).

E. 2.4.2 Come rettamente ritenuto dalla prima istanza e nemmeno contestato da A., i con- tratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3 rispettivamente Società 2 SA e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa, sono dei contratti di man- dato ai sensi dell’art. 394 segg. CO (cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.1). Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del manda- tario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Dal dovere di fedeltà del mandatario deriva che egli deve tutelare pienamente gli interessi del cliente nell'esecuzione del mandato e astenersi da qualsiasi azione che possa arrecargli danno. In particolare, il dovere di fedeltà implica che il man- datario debba consigliare e informare il cliente. Oggetto dell'obbligo di informa- zione è tutto ciò che è rilevante per il cliente. In qualità di esperto, il mandatario deve fornire al cliente informazioni, anche senza che gli vengano richieste, sull'a- deguatezza del mandato e delle istruzioni, sui costi e sui rischi e sulle possibilità di successo. Oltre al suddetto dovere di informazione, al gestore patrimoniale incombono anche doveri di consulenza e di avviso (DTF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a, ciascuno con riferimenti). Il cliente deve essere informato dei rischi degli investimenti previsti, deve ricevere una consulenza adeguata sulle singole opzioni di investimento e deve essere messo in guardia da decisioni affrettate; il contenuto di questi doveri è determinato dal livello di conoscenza del cliente e dal tipo di operazione di investimento in que- stione. In particolare, il mandatario ha anche la responsabilità di ottenere infor- mazioni dettagliate sul livello di conoscenza e sulla tolleranza al rischio del cliente tramite domande (DTF 124 III 155 consid. 3a; sentenza del TF 6B_511/2016 del

- 30 - 4 agosto 2016 consid. 1.1). L’informazione deve essere completa e chiara. Il ge- store patrimoniale deve adattare il proprio linguaggio e il contenuto dell’informa- zione alle conoscenze e all’esperienza del cliente. Le informazioni devono essere fornite in tempo utile, in modo che il cliente possa reagire di conseguenza (BRET- TON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 95 seg.). Il gestore patrimoniale si assume la completa cura del patrimonio affidatogli ed è tenuto a controllare costantemente il patrimonio del cliente in relazione all'obiet- tivo d'investimento concordato e al profilo di rischio e a contattare periodicamente il cliente (sentenza del TF 6B_447/2011 del 27 luglio 2012 consid. 3.1 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, il dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo con- nesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita ri- chiesta (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informa- zione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di con- flitti d’interesse. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause. Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché ciò non è nemmeno fattibile) di informare spontanea- mente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intra- prendere (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 97 seg.). L’importanza attribuita al dovere d’informazione del gestore, legata alla difficoltà di provare quanto detto al cliente, deve indurre il gestore a documentare i vari incontri con il cliente, sia sotto forma di note interne sia con verbali sottoscritti dal cliente specialmente per i colloqui concernenti le caratteristiche e i rischi dei dif- ferenti prodotti (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 99). Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spon- taneo che insorge al termine del contratto (WERRO, Commentaire romand, 3a ed.

- 31 - 2021, n. 6 ad art. 400 CO). Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (DTF 144 IV 294 consid. 3.3; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 106 seg.).

E. 2.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie in esame agli atti vi sono in particolare le denunce penali degli accusatori privati, le dichiarazioni dell’imputato A., la docu- mentazione bancaria e quella della società di A., sequestrata a Banca 1 e Società 2 SA, così come i rapporti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), di cui di particolare rilevanza è la nota specifica sui benestare.

E. 2.5.1 Dichiarazioni dei danneggiati/accusatori privati Dei 25 titolari delle relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa solamente sei (G. [rel. “R2.”], D. [rel. “R31.”], K. [rel. “R17.” e “R17a.”], F. e CCCC. [rel. “R24.”], NNN. [rel. “R33.”] e E1., E2. e E3. [in seguito: E.; rel. “R21.”]) si sono costituiti accusatori privati, e di questi unicamente quattro (G., D., K. e NNN.) si sono espressi in merito agli investimenti in prodotti strutturati. Gli altri, sebbene interpellati dal MPC, si sono disinteressati del procedimento (MPC pag. 15.22.00001 segg.) G. ha sporto denuncia nei confronti di A. per churning, e in seguito contro Banca 2 e consociati per acquisizione dei titoli a rischio alto malgrado il mandato preve- desse una gestione di tipo discreto (MPC pag. 05.07.00001-00003 e 15.14.0003- 00007). D. nella propria denuncia ha indicato di avere chiesto a A. una gestione prudente e di aver preso atto degli investimenti a rischio solo dopo l’arresto di A. nel maggio 2013; egli fa tra l’altro valere di non essere stato informato dell’acquisto di “strani” titoli, segnatamente dei prodotti emessi da Banca 1 (MPC pag. 05.11.00003- 00010). Anche NNN. sostiene di non avere mai ricevuto alcuna informazione sulle retro- cessioni o sull’acquisto in prodotti strutturati (MPC pag. 15.26.00001); Da ultimo, pure K. nella propria denuncia fa valere di avere chiesto all’imputato A. una gestione prudente orientata verso il mantenimento del patrimonio e che non sarebbe mai stato informato sui rischi legati all’acquisto di certi prodotti (MPC pag. 05.06.00006-00029). Come rettamente rilevato dalla prima istanza K. si è

- 32 - anche presentato spontaneamente al MPC il 28 agosto 2013 ed è stato interro- gato senza contraddittorio (MPC pag. 12.24.00001-00009). Le sue dichiarazioni non possono pertanto essere utilizzate a carico dell’imputato (DTF 131 IV 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd).

E. 2.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. nel corso dei suoi interrogatori ha sostanzialmente contestato che i prodotti strutturati Banca 1 siano strumenti derivati, essendovi alla base delle azioni. Ha poi in particolare dichiarato di avere acquistato questi titoli in quanto i clienti chie- devano una performance e di avere discusso con loro in merito alla possibilità di effettuare tali investimenti; i clienti erano d’accordo e firmavano pure i benestare. L’imputato A. ha anche dichiarato che tutte le volte che i clienti sono andati in visita nei suoi uffici e hanno sottoscritto il benestare, l’originale di quest’ultimo veniva trasmesso alla banca e lui tratteneva una copia nel dossier cliente. Ha poi riferito che anche per le operazioni di cui non sono stati ritrovati i benestare aveva informato i clienti telefonicamente. Quando il cliente non passava in sede a X. non avrebbe potuto fargli firmare il benestare. Alcuni clienti non sarebbero mai passati in ufficio (MPC pag. 13.02.0953 segg; MPC pag. 13.02.01721 segg.; MPC pag. 13.02.1914 segg.). A. ha pure affermato di avere in diverse occasioni rilevato che Banca 1 riportava negli estratti patrimoniali degli importi sbagliati, e da parte sua, quando se ne accorgeva, lo segnalava all’ufficio titoli (MPC pag. 13.02.0960). Dinnanzi alla prima Corte ha poi ribadito di non avere agito contra mandato avendo i clienti avvallato il suo operato firmando i benestare. Inoltre ha indicato di avere apposto lui la crocetta sui divieti di investimento in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, ricevendo l’accordo dei clienti, i quali si fidavano di lui (TPF pag. 306.731.16 segg). In questa sede A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. Ha nuovamente ribadito di avere informato i clienti in merito alla situazione, e che quando si pre- sentavano da lui ha sempre fatto firmare i benestare. Secondo le sue dichiara- zioni, quando faceva firmare i benestare avrebbe informato i clienti su quello che era stato. Ha poi indicato che al momento in cui ha effettuato tali investimenti gli sembravano delle valide scelte, e di avere poi magari calcato un po’ la mano. Alla domanda se a suo avviso tali investimenti erano conformi al profilo d’investi- mento dei clienti – che avevano indicato una propensione al rischio discreta – ha risposto “Chiaramente ho sforato, però diciamo che l’ho fatto non perché ci fosse stato qualche interesse personale, ma l’idea era quella di raggiungere una per- formance positiva, spesso ho dovuto cercare di mediare a situazioni che erano già deteriorate. […]” (CAR pag. 5.300.011 segg.).

- 33 -

E. 2.5.3 Documentazione agli atti Va in particolare rilevato che agli atti vi sono i contratti di gestione e i profili di investimento dei clienti danneggiati di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 e sottopunti. Da questi emerge che tutti i clienti, ad eccezione di uno (relazione “R17.”), hanno indicato il divieto di acquistare opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, così come una discreta, o addirittura scarsa, sopportazione e propensione al ri- schio. La maggior parte dei clienti ha inoltre indicato una discreta comprensione dei meccanismi finanziari. Unicamente pochi clienti hanno indicato una di- screta/alta comprensione dei meccanismi finanziari (“R15.”, “R17.”, “R24.” e “R33.”) con però una discreta sopportazione e propensione al rischio (MPC pag. 08.05.16665 seg., 08.05.16125 seg., 08.05.16487 seg., 08.05.16721 seg., 08.05.16693 seg., 08.05.16381 seg., 08.05.16934 seg., 08.05.16771 seg., 08.05.16840 seg., 08.05.17000 seg., 08.05.17035 seg., 08.05.13178 seg., 08.05.16567 seg., 08.05.17157 seg., 08.05.00523 seg., 08.05.16878 seg., 08.05.17091 seg., 08.05.16797 seg., 08.05.16600 seg., 08.05.16438 seg., 08.05.02905 seg., 08.05.17122 seg., 08.05.02502 seg., 07.02.61.03.0006 seg., 07.02.61.03.0034 seg.). Per quanto concerne la relazione “R17.”, sul profilo d’investimento non è stato indicato nulla circa l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti deri- vati; è però stata indicata una discreta sopportazione e propensione al rischio (act. MPC 08.05.12900-12901). In data 23 febbraio 2012 Banca 2 ha inviato uno scritto a A., segnalandogli di avere notato un significativo aumento di investimenti in prodotti strutturati e gli sono state chieste spiegazioni, così come la conferma che i clienti siano stati informati di questo cambio di strategia e dei rischi legati a questi tipi di investi- menti (MPC pag. 08.05.17174-17178). Nella propria risposta A. ha sostanzial- mente comunicato a Banca 2 che i clienti avrebbero ampiamente discusso la relativa politica d’investimento e ne sarebbero quindi a conoscenza, firmando in visita i relativi benestare delle loro posizioni attuali (MPC pag. 08.05.17179- 17181). In data 18 aprile 2013 Banca 2 ha disdetto il contratto di collaborazione per il 31 luglio 2013, non essendovi stato, a seguito del loro primo scritto, un mi- glioramento del volume di transazione in prodotti strutturati, il quale sarebbe anzi ancora aumentato (MPC pag. 08.05.17182). Dal rapporto della PGF del 9 maggio 2017 risulta in particolare che nel corso del 2011 la Società 2 SA, e per essa A., ha effettuato 342 transazioni in prodotti strutturati Banca 1 (234 acquisti e 108 vendite), nel 2012 le transazioni sono state 409 (212 acquisti e 197 vendite), mentre nel 2013 sono state 45 (18 acquisti e 27 vendite). Tali transazioni sono ripartite tra 44 clienti diversi – ovvero i clienti di cui

- 34 - all’atto d’accusa n. 1.1.1.2 – e sono state realizzate in 49 differenti prodotti d’in- vestimento strutturati Banca 1 (MPC pag. 10.02.00925 segg. e 0126). La PGF in data 2 giugno 2017 ha stilato una nota specifica sui benestare, nella quale sono stati analizzati tutti i benestare firmati dai clienti gestiti dalla Società 2 SA (già Società 3). Da questa emerge in particolare che non per tutte le rela- zioni è stato trovato un benestare, che parte dei benestare non avevano allegato l’attestato patrimoniale con il dettaglio dei titoli in portafoglio e le loro quotazioni, mentre in parte degli estratti patrimoniali allegati il prezzo di mercato riportato dei prodotti strutturati Banca 1 non era aggiornato o era errato e sfalsava di conse- guenza il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01103-01162). In tale nota è stato pure attualizzato il calcolo del danno derivante dalla compraven- dita di prodotti strutturati emessi dalla Banca 1 (MPC pag. 10.02.01131). In data 1° settembre 2021 è stato fatto un complemento di detta nota, nel quale sono sostanzialmente stati precisati i numeri degli atti istruttori dei benestare e degli estratti patrimoniali (TPF pag. 306.510.052 segg.). In data 25 marzo 2021 la PFG ha allestito un nuovo rapporto finale – aggiornando quello del 23 settembre 2019 – facendo riferimento al nuovo atto d’accusa del 19 luglio 2020, emanato a seguito del rinvio dell’accusa da parte della Corte pe- nale. In tale rapporto sono state ricontrollate tutte le operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1 e sono stati ricalcolati i danni patrimoniali subiti da ogni singolo cliente (TPF pag. 306.262.1.009-232).

E. 2.6 Risultanze probatorie

E. 2.6.1 Incontestato è il ruolo di gestore patrimoniale, ai sensi della giurisprudenza citata, dell’imputato A., il quale aveva una posizione di gerente con l’obbligo di gestire o salvaguardare gli interessi pecuniari dei propri clienti e a cui incombevano tutti i doveri derivanti dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO). Pacifico è pure che per tutte le relazioni oggetto dell’atto d’accusa, ad eccezione della relazione “R17.”, è stato sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale, con un profilo di investimento in cui è stato vietato l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati e che i clienti hanno indicato una sopportazione e propensione al rischio discreta, se non addirittura scarsa (relazioni “R6.”, “R16.”, “R20.”, “R21.”, “R27.” e “R25.”). Per la relazione “R17.” non è, come detto, stata apposta alcuna crocetta in merito all’acquisto di strumenti derivati. Questi non sono quindi stati espressamente né accettati né vietati. Il titolare di tale relazione nella propria denuncia ha fatto va- lere di avere richiesto una gestione prudente, senza rischi. Ciò trova conferma

- 35 - nel fatto che nel profilo di investimento è stata indicata una sopportazione e pro- pensione al rischio discreta, e non alta. Sulla base di quest’ultima indicazione è da ritenere che, nonostante l’assenza di un divieto esplicito, e in assenza di un’esplicita autorizzazione, anche per tale relazione era escluso l’investimento in strumenti derivati, essendo questi ad alto rischio. Va pure sottolineato che per l’altra relazione “R17a.” il medesimo cliente ha vietato tali tipi di investimento (MPC pag. 08.05.13178). Come si dirà meglio in seguito, nulla cambia il fatto che il cliente ha firmato dei benestare con investimenti ad alto rischio (cfr. infra con- sid. II.2.6.5.8). Incontestato è pure che A. ha effettivamente effettuato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 rimproverati.

E. 2.6.2 La prima istanza ha, a giusta ragione, indicato che i prodotti strutturati Banca 1 sono per definizione degli strumenti derivati (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. III.2.5.3). Nei documenti esplicativi (termsheet) della Banca 1 è esplicita- mente indicato che si tratta di strumenti derivati e che hanno un alto rischio (MPC pag. 07.83.01.03.00005 e 00008). Anche lo scritto del 23 febbraio 2012 di Banca 2 all’imputato A., in cui veniva chiesto se i clienti erano stati informati in merito ai cambiamenti avvenuti nella strategia di investimento e dei rischi ad essi legati, conferma che tali investimenti erano rischiosi e non conformi al tipo di gestione richiesto. In caso contrario non sarebbe infatti stato necessario informarne i clienti. A. stesso in questa sede ha poi dato atto del fatto che gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non erano compatibili con una gestione prudente del patrimonio, così come di avere sforato (CAR pag. 5.200.036 segg.; CAR pag. 5.300.015). A. non è credibile quanto afferma di avere effettuato tali operazioni in quanto i clienti chiedevano una performance. Infatti, se così fosse effettivamente stato non si spiega per quale motivo nel profilo d’investimento tutti hanno indicato una propensione al rischio discreta o scarsa e non invece elevata. Già solo da ciò si può desumere che i clienti non volevano una performance particolarmente ele- vata, correlata strutturalmente a rischi maggiori.

Nemmeno il fatto che, secondo quando dichiarato da A. stesso, era lui a compi- lare i formulari con le crocette sui relativi divieti, ciò che – a suo avviso – compro- verebbe che i clienti davano poca importanza a tale divieto, è d’aiuto a A. È infatti poco rilevante chi ha apposto le crocette. I clienti hanno firmato i contratti di ge- stioni rispettivamente i profili di investimento contenenti tale divieto, di modo che questa era quindi comunque la loro volontà. Deve pertanto essere confermata la conclusione dei giudici di prime cure, se- condo cui investendo in tali prodotti A. ha agito contro i mandati di gestione, che

- 36 - vietavano per l'appunto questo genere di investimenti, violando il proprio dovere di fedeltà. Da esaminare in questa sede è piuttosto la questione a sapere se i clienti erano effettivamente a conoscenza di tali investimenti e se con la sotto- scrizione dei benestare hanno approvato ex post dette operazioni.

E. 2.6.3 In primo luogo si rileva che dalla censura di A. relativa al periodo in cui si sono svolti i fatti nulla si può dedurre a suo favore. Infatti, l’agire contra mandato dan- neggiando il patrimonio datogli in gestione per propri interessi, era punibile allora come oggi. Il fatto che in passato determinati comportamenti venissero eventual- mente maggiormente tollerati, non significa che non si fosse anche a suo tempo in presenza di una violazione dei doveri di gestione, rispettivamente di un com- portamento di rilevanza penale.

E. 2.6.4 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da A. e come invece rettamente rite- nuto dalla Corte penale, dal silenzio da parte della maggior parte dei clienti nel corso della presente procedura non può essere dedotto un mancato rimprovero rispettivamente un’approvazione dell’agire di A. Il silenzio di questi clienti può infatti essere dovuto a molteplici altre ragioni, che nulla hanno a che vedere con la loro soddisfazione in merito agli investimenti effettuati da A. La prima istanza ha a giusta ragione esaminato eventuali violazioni dei doveri dell’imputato A. sulla base della documentazione agli atti anche per questi clienti.

Il reato di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 CP è infatti un reato perseguibile d’ufficio, e non è quindi necessaria una denuncia da parte dei dan- neggiati, né che questi prendano parte e siano coinvolti nel procedimento. Dal silenzio dei clienti non può pertanto essere dedotto alcunché a favore di A., ciò che non è in alcun modo contrario al principio in dubio pro reo.

Per quanto concerne invece i clienti che si sono costituiti accusatori privati, vero è che non vi è stato alcun verbale di confronto. A., nei proprio interrogatori, ha però comunque avuto modo di prendere posizione in merito alle loro denunce. Ad ogni modo, è da evidenziare che la prima istanza non si è di fatto fondata sulle loro dichiarazioni, bensì piuttosto sulla documentazione agli atti, riscontrando in questa una conferma delle dichiarazioni degli accusatori privati. Neppure tale censura porta quindi ad alcunché.

E. 2.6.5 A. insiste sul fatto che i clienti sarebbero stati a conoscenza dei suoi investimenti e che firmando i benestare avrebbero rettificato le sue operazioni. Va anzitutto rilevato che, avendo agito a più riprese contrariamente al mandato, A. avrebbe dovuto, per ognuna delle operazioni in parola, avere l’approvazione dei clienti, oppure avrebbe dovuto – se del caso – fare modificare il profilo di investimento, ciò che non è stato fatto.

- 37 - Si osserva poi, in termini generali, che dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato A. non risulta che egli abbia spiegato alcunché ai clienti, né che li abbia informati in merito al funzionamento degli investimenti qui contestati e dei rischi ad essi connessi. Va infatti in primo luogo evidenziato che egli stesso nel proprio interrogatorio del 10 aprile 2017 aveva dichiarato “Per me "derivati" significa futures, operazioni a termine su cambi, operazioni call e put. Per contro io non ritenevo che i prodotti strutturati Banca 1 fossero dei pro- dotti derivati. Le spiego perché. Io non comperavo le azioni bensì comperavo questi prodotti Banca 1 che non presentavano un rischio azionario. In più su que- sti prodotti strutturati Banca 1, nel caso in cui veniva toccata la barriera, avrei comunque ricevuto le azioni che avrei tenuto in portafoglio in attesa di un rialzo del corso azionario ed inoltre percepivo da questi prodotti strutturati anche un interesse.” e “[…] Ribadisco che sono io che ho fatto apporre ai clienti quella crocetta in quanto non ritenevo questi prodotti Banca 1 come strumenti derivati” (MPC pag. 13.02.0959). Tali dichiarazioni sono state più volte riconfermate (MPC pag. 13.02.01913 seg.; TPF pag. 306.731.017). Già solo sulla base ciò – non ritenendo egli stesso gli investimenti in esame degli strumenti derivati – A. non può avere informato debitamente i clienti e avere spiegato loro la reale portata di detti investimenti. Inoltre, nell’interrogatorio dinnanzi alla prima Corte, richiesto in merito all’informazione ai clienti, A. ha dichiarato “Io spiegavo ai clienti il prezzo nominale di questa obbligazione reverse convertible Banca 1, che aveva una co- pertura del 30%, che se l’investimento fosse andato male si sarebbero persi i titoli e che era quindi un investimento da vedere in un determinato periodo. Ho sempre spiegato le barriere e le cose.” (TPF pag. 306.731.018). In questa sede A. ha poi in particolare dichiarato che in quel momento gli investimenti in prodotti Banca 1 gli sembravano una valida soluzione, che pensava “[…] fossero qualcosa di pon- derato, di valido […]”, così come di avere sempre spiegato ai clienti “[…] che alla base c’erano dei titoli, che se i titoli non scendevano sotto del 20% o del 30% a seconda dei casi, si sarebbe sempre ricevuto il rimborso al 100% più gli interessi, altrimenti si poteva anche benissimo riprendere i titoli e aspettare che risalissero. Questo era il mio pensiero.” (CAR pag. 5.300.015). Da una tale spiegazione non può essere ritenuto che i clienti – non esperti in materia – siano stati debitamente informati dei rischi e abbiano potuto capire la portata di quel genere di investi- menti. Si osserva infatti che quasi tutti i clienti hanno indicato di avere una scarsa/discreta conoscenza dei meccanismi finanziari (salvo i titolari delle rela- zioni “R15.” e “R17.” che hanno indicato una comprensione discreta/alta, mentre quelli di “R24.” e “R33.” una comprensione alta). A maggior ragione A. avrebbe quindi dovuto spiegare loro, in maniera per loro comprensibile, i rischi legati a tale tipo di investimenti, ciò che non risulta però essere stato il caso. A. si è in concreto piuttosto limitato a fare sottoscrivere – nemmeno in tutti i casi

– dei benestare ai clienti. Questa Corte condivide a tal proposito le conclusioni

- 38 - dell’istanza precedente: come si dirà anche meglio in seguito, a differenza di quanto ritenuto da A., la sola sottoscrizione di un benestare da cui emergono investimenti in prodotti strutturati non può valere quale deroga generale a quanto indicato dai clienti nei propri profili di investimento, e avvallare automaticamente tutte le operazioni di quel genere. Rilevante è piuttosto che i clienti siano effetti- vamente stati informati a tal proposito, e consci della propria reale situazione pa- trimoniale abbiano approvato – a posteriori – le operazioni di A. La prima istanza, basandosi sulla nota specifica sui benestare, sul relativo complemento e sul rap- porto finale della PFG, ha effettuato un’analisi minuziosa dei benestare per ogni singola relazione, suddividendo, come detto, i clienti in diverse categorie. Tale analisi resiste alle critiche dell’imputato A. e non può che essere riconfermata in questa sede.

E. 2.6.5.1 Per quanto concerne la prima categoria di clienti, e meglio quelli per cui non è stato trovato alcun benestare agli atti (“R3.” [n. 1.1.1.1.3], “R4.” [n. 1.1.1.1.4], “R8.” [n. 1.1.1.1.7], “R9.” [n. 1.1.1.1.8], “R33.” [n. 1.1.1.1.10], “R15.” [n. 1.1.1.1.12], “R24.” [n. 1.1.1.1.18], “R35.” [n. 1.1.1.1.19], “R27.” [n. 1.1.1.1.22], “R28.” [n. 1.1.1.1.23], “R30.” [n. 1.1.1.1.24] e “R37.” [n. 1.1.1.1.25]), A. fa essen- zialmente valere che anche in questi casi in assenza di qualsivoglia contesta- zione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di amministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.).

Come rettamente rilevato dalla prima Corte, di questi clienti unicamente il titolare della relazione “R33.” si è espresso in merito agli investimenti in prodotti struttu- rati, indicando di averli vietati (MPC pag. 15.26.00001). Il titolare della relazione “R24.” nulla ha invece detto in merito a tali investimenti, mentre gli altri si sono disinteressati al procedimento. Come già esposto in precedenza (con- sid. II.2.6.3), a differenza di quanto sostiene A., dal silenzio rispettivamente dal disinteressamento al procedimento penale da parte dei clienti non può essere dedotto nulla a favore di A., potendosi celare altri motivi dietro a tale scelta.

In concreto la documentazione agli atti non depone a favore di A. Per queste relazioni dagli atti emerge unicamente che gli investimenti in prodotti derivati sono stati vietati. Investendo nei prodotti strutturati Banca 1, A. ha pertanto agito contrariamente al mandato, violando le istruzioni dei clienti. Nulla risulta invece in merito a una loro informazione rispettivamente a un loro consenso. Nel proprio interrogatorio finale del 19 dicembre 2019, A. ha riferito che per le operazioni per le quali non sono stati ritrovati i benestare avrebbe informato i clienti telefonica- mente; i benestare non ci sarebbero non essendo i clienti passati in sede (MPC pag. 13.02.01915-01916). Agli atti non vi è tuttavia alcunché a sostegno di tali dichiarazioni. Non vi è alcun riscontro oggettivo di un’effettiva informazione ai clienti in merito a detti investimenti e dei rischi ad essi annessi, così come

- 39 - neppure di una loro accettazione. I profili di investimento non sono stati modifi- cati, e nemmeno vi è una nota interna dell’imputato A. relativa alle asserite tele- fonate. In assenza dei benestare e di qualsiasi altro elemento a sostegno di una loro effettiva informazione a tal proposito, non può essere ritenuto che l’agire contra mandato di A. sia stato rettificato. Si osserva poi che la difesa, nelle pro- prie arringhe – sostenendo che purtroppo alcuni benestare non sono stati ritrovati dagli organi inquirenti – lascia invece intendere che tutti avrebbero firmato i be- nestare, poi però in parte non ritrovati (TPF pag. 306.721.310; CAR pag. 5.200.040). Nell’arringa di prima istanza – a cui ha rinviato in questa sede - , trattando le singole relazioni, è stato espressamente fatto valere, anche per al- cune delle relazioni qui in oggetto (segnatamente “R3.”, “R33.” e “R15.”), che l’imputato aveva fatto sottoscrivere i relativi benestare, i quali purtroppo e inspie- gabilmente non sono stati ritrovati (TPF pag. 306.721.314-316). Tali dichiara- zioni, oltre a essere in contraddizione con quanto esposto precedentemente, ri- sultano pure poco credibili. Lo stesso imputato A. ha infatti affermato che i bene- stare venivano trasmessi a Banca 2 e che lui ne teneva una copia. Risulta quindi difficile credere all’effettiva sussistenza di tali benestare, non essendo questi stati ritrovati né presso la banca né presso la sua società, mentre per le altre relazioni sono agli atti. Alla luce di quanto precede, i giudici di prime cure hanno a giusta ragione ritenuto per tali relazioni una violazione del dovere di informazione da parte di A. Per quanto concerne il danno, si osserva che la Corte penale si è basata sul rapporto finale della PGF del 25 marzo 2021 (TPF pag. 306.262.009-232). La PGF ha calcolato i danni facendo la differenza fra quanto pagato al lordo e quanto incassato al netto per ogni singolo prodotto strutturato. Questo metodo di calcolo risulta corretto e nemmeno è oggetto di contestazione da parte di A. Il danno quantificato per tali clienti di EUR 174'542.49 (“R3.”), EUR 1'737.68 (“R4.”), EUR 26'502.59 (“R8.”), EUR 6'579.16 (“R9.”), EUR 350'469.12 (“R33.”), EUR 23'597.96 e USD 23'594.61 (“R15.”), EUR 62'970.27 (“R24.”), EUR 43'506.68 (“R35.”), EUR 48'996.75 (“R27.”), EUR 74'239.43 (“R28.”), EUR 30'649.14 (“R30.”) e USD 58'771.33 (“R37.”), è quindi da confermare.

E. 2.6.5.2 La seconda categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale (MPC pag. 10.02.01109-01120; TPF pag. 306.262.1.042-068). Per il primo caso si tratta delle relazioni “R34.” (n. 1.1.1.1.11; MPC pag.08.05.19153 e 19124-19127), “R16.” (n. 1.1.1.1.13; MPC pag. 08.05.19282-19283, 19239-19245 e 19284-19288) e “R36.” (n. 1.1.1.1.20; MPC pag. 08.05.19971 e 19978-19981). Mentre per il secondo della relazione “R6.” (n. 1.1.1.1.5; MPC pag. 08.05.17783). In questa sede A.

- 40 - contesta in particolare la conclusione della prima Corte, secondo cui se la situa- zione patrimoniale non era allegata al benestare non sarebbe stata presentata ai clienti, facendo valere che gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. Anzitutto, per quanto concerne le relazioni per cui il benestare è stato sottoscritto prima degli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non può che essere ribadito quanto sostenuto dalla Corte penale. Non può infatti essere ritenuto che i clienti al momento della sottoscrizione dei benestare, non essendovi ancora investi- menti di questo tipo, ne siano stati informati rispettivamente ne abbiano preso conoscenza e li abbiano accettati. Tali benestare non hanno quindi alcuna va- lenza per gli investimenti contestati. Agli atti non vi è null’altro a comprova di una qualsivoglia informazione. Anzi, come esposto in precedenza, dalle spiegazioni fornite dall’imputato A. nel corso del dibattimento è pure alquanto dubbio che abbia realmente reso edotti i clienti della portata di tali investimenti. Di conse- guenza, in virtù della documentazione agli atti, anche per tali relazioni è da rite- nere che A. abbia violato il proprio dovere di informazione. Per quanto concerne l’assenza della situazione patrimoniale allegata ai bene- stare, la giustificazione addotta da A. non è credibile. Dagli atti risulta che il man- dato di gestione patrimoniale per la relazione “R6.” è effettivamente stato revo- cato in data 20 giugno 2013 (MPC pag. 07.02.24.03.0030 seg.). Tuttavia, per al- tre relazioni chiuse/per cui è stato revocato il mandato sono stati ritrovati i bene- stare con allegata la situazione patrimoniale. Lo stesso A., nel proprio interroga- torio del 19 dicembre 2019, ha, ad esempio, nominato tra i clienti che avrebbero chiuso la relazione prima del suo arresto anche le relazioni “R1.” e “R31.” (MPC pag. 13.02.01916). Per entrambe sono stati trovati dei benestare con anche alle- gato l’estratto patrimoniale. Anche per altre relazioni, effettivamente chiuse, no- minate da A. – per cui il procedimento è poi stato abbandonato – sono stati ritro- vati benestare anche con allegate le situazioni patrimoniali (relazioni “R29.” chiusa il 27 febbraio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e do- cumenti ivi citati] e “R32.” chiusa il 31 maggio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e documenti ivi citati]). Inoltre, pure per relazioni per cui il man- dato di gestione è stato revocato, per nominarne alcune, “R7.” (revoca mandato in data 15 luglio 2013; MPC pag. 07.02.51.03.0029), “R34.” (revoca mandato in data 20 novembre 2013; MPC 07.02.055.03.0030 e 0033) e “R25.” (revoca man- dato in data 3 settembre 2013; MPC 07.02.22.03.0031), vi sono agli atti dei be- nestare con allegata la situazione patrimoniale. La tesi di A. non solo non trova riscontro negli atti, ma viene anzi pure sconfessata dagli stessi. Essendovi quindi benestare con allegata la situazione patrimoniale e altri senza, la conclusione della Corte penale non è inappropriata, come invece sostiene A. Non si vede infatti per quale altra ragione delle situazioni patrimoniali non siano state ritrovate

- 41 - allegate ai benestare – come invece negli altri casi – se non per il fatto che in tali casi non vi erano e non sono state presentate. Avendo quindi il cliente sottoscritto un benestare senza però prendere cono- scenza della propria situazione patrimoniale non è possibile ritenere che sia stato informato degli investimenti in strumenti derivati e che li abbia accettati. In as- senza di altri elementi a sostegno di una loro informazione, anche per i benestare senza allegata la situazione patrimoniale non può pertanto che essere condivisa la conclusione dei giudici di prime cure.

Pure per questa categoria il danno quantificato in EUR 14'026.56 e USD 13'947.60 (“R6.”), EUR 32'115.60 (“R34.”), EUR 710.65 (“R16.”) e EUR 8'880.41 (“R36.”) va confermato (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.3 La terza categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto più benestare (“R1.” [n. 1.1.1.1.1], “R2.” [n. 1.1.1.1.2], “R7.” [n. 1.1.1.1.6], “R11.” [n. 1.1.1.1.9], “R17.” [n. 1.1.1.1.14], “R17a.” [n. 1.1.1.1.15], “R21.” [n. 1.1.1.1.17], “R25.” [n. 1.1.1.1.21] e “R31.” [n. 1.1.1.1.26]), alcuni senza allegata la situazione patrimoniale, altri con allegata una situazione patrimoniale con le quotazioni dei titoli a volte corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risultavano più i titoli Banca 1, in quanto già venduti (MPC pag. 10.02.01103- 01162; TPF pag. 306.262.1.009-084). Si osserva anzitutto che, come esposto in precedenza, né dalla documentazione né dalle stesse dichiarazioni di A. risulta che egli abbia debitamente spiegato e informato i clienti in merito agli investimenti derivati e all’entità dei rischi. Consi- derate anche le discrete conoscenze dei meccanismi finanziari dei clienti, ai be- nestare non può che essere riconosciuto un valore limitato. In assenza di una più precisa informazione a tal proposito e di altre prove, il solo fatto che i clienti ab- biano sottoscritto benestare con allegate situazioni patrimoniali contenenti inve- stimenti in prodotti strutturati non è sufficiente per ammettere che volessero mo- dificare il proprio profilo di investimento e che abbiano dato un consenso generale per questo genere di operazioni. Come rettamente ritenuto dalla prima istanza, unicamente nei casi in cui ai clienti, al momento della sottoscrizione del bene- stare, è stata sottoposta la propria situazione patrimoniale corretta, e non sfal- sata, contenente investimenti in prodotti strutturati può essere ammessa un’ap- provazione a posteriori degli investimenti contra mandato effettuati sino a quel momento. Infatti, in questi casi il cliente – ricevendo le informazioni corrette – ha potuto prendere atto degli investimenti in prodotti derivati e ha accettato la propria situazione patrimoniale in quel preciso momento. In caso contrario – in presenza di quotazioni dei titoli inesatte nella situazione patrimoniale, che ne hanno sfal- sato l’ammontare complessivo – non essendo i clienti venuti realmente a

- 42 - conoscenza della propria situazione patrimoniale non può essere ritenuto che siano stati debitamente informati e che abbiano approvato in generale detti inve- stimenti, non potendone comprendere la reale portata e le conseguenze. In que- sti casi A. ha violato il proprio dovere di informazione. Come peraltro dichiarato da lui stesso i clienti si fidavano di lui e non erano rigorosi nel richiedere la docu- mentazione, guardavano piuttosto il saldo (TPF pag. 306.731.18). Per i clienti era quindi rilevante l’ammontare complessivo dei propri averi risultanti dai benestare; in caso di situazione patrimoniale sfalsata e fuorviante non si può di conseguenza ritenere che abbiano consciamente dato un consenso generale. In tali casi, con la sottoscrizione dei benestare sono piuttosto state approvate ex post solamente le singole posizioni indicate correttamente (posizioni peraltro neppure imputate come malversazioni dal MPC), per le quali il cliente ha ricevuto le informazioni corrette. Va inoltre rilevato che, in assenza di una modifica del profilo di investimento e di una debita informazione in merito alla portata di tali investimenti, non si può ad ogni modo ritenere che i clienti, con la sottoscrizione di un benestare, anche se corretto, si siano consapevolmente determinati anche per il futuro, ciò a maggior ragione considerando che – come appena esposto – per i clienti determinante era in realtà il saldo del patrimonio.

Per quanto concerne la censura di A., secondo cui non potrebbe venire a lui im- putato il fatto che nelle situazioni patrimoniali vi erano quotazioni non corrette, facendo lui capo a quanto comunicato da Banca 2, la quale prendeva i dati da Telekurs, è da condividere la conclusione della Corte penale. A., con la sua espe- rienza, era sicuramente in grado di comprendere il valore reale di un titolo in un determinato momento, di conseguenza, in caso di errori a tal proposito, incom- beva a lui correggerli rispettivamente informarne i clienti, ciò che non risulta es- sere invece stato il caso in concreto. Come indicato nella nota sui benestare del 2 giugno 2017, A. seguiva giornalmente l'andamento dei mercati finanziari e aveva verosimilmente contatti frequenti con taluni operatori di questi mercati. Egli non poteva pertanto non sapere delle quotazioni sbagliate e ingannevoli conte- nute negli attestati patrimoniali dei suoi clienti (MPC pag. 10.02.01129). Egli stesso ha dato atto di essersi accorto in diverse occasioni che le quotazioni non erano corrette e di averlo segnalato all’ufficio titoli. In un caso lo avrebbe anche fatto notare al cliente (relazione “R7.”), senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0951 seg. e 0960). Per nessuno dei clienti, nemmeno per quello ap- pena menzionato, vi sono riscontri agli atti in merito a un’informazione in questo senso da parte di A. Negli estratti patrimoniali non sono infatti state riscontrate delle correzioni rispettivamente delle annotazioni in merito a dei prezzi errati. Nemmeno nei dossier dei clienti sono state trovate delle note riguardo a una se- gnalazione di questo genere. Nonostante, per sua stessa ammissione, si fosse

- 43 - accorto dei dati incorretti egli quindi nulla ha intrapreso. Contrariamente a quanto da lui ritenuto, un tale comportamento non può che essergli imputato.

Fatte queste premesse, occorre ora analizzare i benestare per le singole relazioni di quest’ultima categoria alla luce delle stesse.

E. 2.6.5.4 Per quanto concerne la relazione “R1.” (n. 1.1.1.1.1) sono stati sottoscritti due benestare. Al primo, datato 15 dicembre 2011, non è allegata alcuna situazione patrimoniale: lo stesso non può quindi valere quale informazione e approvazione. Si rinvia a tal proposito quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II. 2.6.5.2). Nel secondo benestare, dell’11 luglio 2012, è invece allegata la situazione patri- moniale che contempla due posizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato corretti e una il cui corso di mercato è errato. Quest’ultimo sfalsava la situazione patri- moniale complessiva (MPC pag. 10.02.01104 seg.). In virtù di quanto esposto al considerando precedente, non avendo il cliente potuto prendere atto della sua reale situazione patrimoniale non si può ritenere che, con la sottoscrizione del benestare, egli sia stato debitamente informato e che abbia accettato generica- mente questo tipo di investimenti, bensì piuttosto solo quelli indicati corretta- mente, già stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.017 seg.). Non essendovi altre prove a sostegno di un’informazione rispettivamente di un’accet- tazione da parte del cliente, vi è quindi una violazione del dovere di informazione da parte di A., e il suo agire contra mandato non è stato rettificato.

Alla luce di ciò, il danno quantificato dalla PGF e ripreso dalla prima Corte, di EUR 20'423.68 è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.5 Per la relazione “R2.” (n. 1.1.1.1.2), l’avente diritto economico G. si è costituita accusatrice privata, contestando l’operato dell’imputato A. e le operazioni ad alto rischio. A., nei propri interrogatori, e anche in questa sede, ha invece dichiarato che la cliente passava regolarmente in ufficio ed era al corrente di detti investi- menti (MPC pag. 13.02.0950 seg.; CAR 5.300.014). Egli fa inoltre valere che, firmando la cliente benestare per ben 14 operazioni di prodotti Banca 1, sarebbe comprovato che il suo profilo non era più da considerare né discreto né prudente. In merito a tale cliente A. solleva poi in particolare la sua mancata credibilità, in quanto farebbe valere che le firme apposte sui benestare sarebbero false, e non riconoscerebbe nemmeno un investimento da lui concluso in sue veci in favore della Società 16, quando dal verbale del signor EEEE. di Società 16 risulterebbe non solo che era cosciente di tale investimento, ma addirittura che avrebbe avuto un incontro con EEEE. per concordare il rientro (CAR pag. 5.200.042). A tal pro- posito si rileva anzitutto che, come già esposto dai giudici di prime cure, questa seconda operazione non è oggetto del presente procedimento penale, e non è

- 44 - quindi necessario esaminarla oltre. Ad ogni modo, come correttamente precisato dalla prima istanza e a differenza di quanto sostiene A., dalle dichiarazioni di EEEE. emerge piuttosto che l’accusatrice privata non era in chiaro sulla tipologia dell’investimento, e durante l’incontro gli avrebbe detto di non avere autorizzato alcun tipo di investimento in favore della menzionata società (MPC pag. 12.47.00009). Tali dichiarazioni non minano quindi la credibilità dell’accusa- trice privata. L’autenticità delle firme non è invece stata esaminata dalla prima Corte, avendo essa ritenuto che ciò non avrebbe alcun influsso sull’imputazione di amministrazione infedele, dal momento che è stato ritenuto che l’imputato ha agito contrariamente al mandato e in violazione dei propri doveri. Questa conclu- sione viene condivisa da questa Corte. Indipendentemente dall’autenticità o meno delle firme, agli atti vi sono comunque sufficienti elementi per ritenere che A. ha agito contrariamente al mandato. Va anche nuovamente evidenziato che le conclusioni della Corte precedente così come quelle di questa Corte si fondano sulla documentazione agli atti – in particolare sui contratti di gestione e i profili di investimento così come sui benestare – nella quale la versione dell’imputato non trova conferma. Le dichiarazioni dell’accusatrice privata hanno quindi comunque una rilevanza relativa.

In concreto, ad eccezione delle dichiarazioni dell’imputato A. e dei benestare ri- trovati, non vi è altro a sostegno del fatto che la cliente fosse informata degli investimenti in prodotti derivati e che vi abbia acconsentito. Per questa relazione sono stati ritrovati tre benestare del 12 gennaio 2012, del 7 maggio 2012 e del 28 agosto 2012, con allegate le situazioni patrimoniali, le quali, in tutti e tre i casi, presentavano delle posizioni titoli Banca 1 aventi un corso di mercato in parte corretto (non prese in considerazioni dall’accusa come posta di danno) e in parte non aggiornato e/o non corrispondente all’andamento del titolo in quel periodo. Queste sfalsavano il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01105 seg.). Anche in questo caso la cliente non ha quindi ricevuto informazioni corrette in merito alla sua situazione patrimoniale e pertanto, contrariamente a quanto ritiene A., non può essere ritenuto che abbia dato un consenso generale a questo genere di investimenti. Si rinvia a tal proposito a quanto esposto in precedenza (consid. II 2.6.5.3). Si osserva inoltre che, come già indicato dalla prima istanza, nemmeno dalla revoca del mandato un anno prima dell’arresto dell’imputato A. può essere dedotto che la cliente abbia preso contezza delle sue operazioni e che le abbia accettate. Agli atti non vi è alcuno scarico a suo favore. Anche per questa cliente la sentenza della prima Corte è da confermare. Il danno quantificato per questa cliente è EUR 165'281.23 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

- 45 -

E. 2.6.5.6 Per la relazione “R7.” (n. 1.1.1.1.6) vi sono agli atti sei benestare con allegati gli estratti patrimoniali. Per questa cliente A. ha, come detto, espressamente dichia- rato di avere notato che le quotazioni non erano corrette e di averlo anche fatto notare alla cliente, senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0960). Agli atti non vi è tuttavia alcun riscontro oggettivo a tal proposito. Anche per tale cliente vale quindi quanto esposto in precedenza. I primi due benestare del 14 giugno 2011 e del 17 novembre 2011 non possono valere quale informazione e accettazione, contenendo gli estratti patrimoniali po- sizioni Banca 1 con prezzi di mercato non attuali rispettivamente sbagliati, che sfalsavano il valore globale del portafoglio (cfr. supra consid. II.2.6.5.3.). La si- tuazione patrimoniale complessiva allegata al terzo benestare del 16 gen- naio 2012, contenente delle posizioni titoli Banca 1, è invece corretta. In tal caso la cliente ha quindi potuto prendere conoscenza di tali investimenti e della sua effettiva situazione patrimoniale. Sottoscrivendo detto benestare ha quindi scien- temente accettato l’operato di A. sino a quel momento. Come ritenuto dalla prima Corte, la gestione fino al 16 gennaio 2012 è stata così rettificata dalla cliente, e a giusta ragione gli investimenti precedenti a tale data sono quindi stati stralciati dalla posta del danno. Il fatto che la cliente abbia a posteriori accettato l’operato di A. e di conseguenza anche gli investimenti in prodotti strutturati, non vale tut- tavia quale deroga generale anche per il futuro, non avendo comunque ricevuto una precisa informazione a tal proposito atta a potersi determinare e rimanendo nel mandato il divieto di investire in strumenti derivati (cfr. supra consid. 2.6.5.3). Per il seguito, essendo ai benestare dell’11 giugno 2012, del 31 luglio 2012 e del 20 settembre 2012 allegati estratti patrimoniali contenenti posizioni Banca 1 con quotazioni non attuali e sbagliate che sfalsavano l’ammontare complessivo, si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.5.3). Non potendo la cliente prendere conoscenza della sua reale situazione patrimoniale, non è stata debitamente informata e non ha di conseguenza accettato gli investimenti indicati in modo errato, ma unicamente quelli indicati correttamente. Il danno, così come calcolato dai giudici di prime cure di EUR 55'915.17 e di USD 57'758.37 è pertanto corretto (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.7 Per la relazione “R11.” (n. 1.1.1.1.9) è stato ritrovato unicamente un benestare del 25 maggio 2011 con allegata la posizione titoli con una posizione Banca 1 (MPC pag. 08.05.18982-18986), in merito alla quale – secondo la nota specifica sui benestare – vi sono dubbi sull’esattezza del prezzo riportato (MPC pag. 10.02.01112). Questa non è quindi stata presa in considerazione come po- sta del danno (TPF pag. 306.262.1.038). Gli altri investimenti in prodotti strutturati per questa relazione sono posteriori alla firma del benestare. Detto benestare,

- 46 - quand’anche avesse avuto allegata una situazione patrimoniale corretta, non varrebbe comunque quale accettazione anche per gli investimenti posteriori: si rinvia a tal proposito a quanto esposto per la relazione precedente. Agli atti non vi sono altri elementi per ritenere che il cliente fosse a conoscenza di questi altri investimenti e che li abbia accettati. Pertanto è da confermare la violazione del dovere di informazione da parte dell’imputato A. Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 2'459.22 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.8 Titolare della relazione “R17.” (n. 1.1.1.1.14) è K., il quale si è costituito accusa- tore privato e nella propria denuncia ha dichiarato di avere chiesto un tipo di ge- stione prudente, senza rischi e ha contestato gli investimenti in prodotti strutturati. A. contesta che si tratterebbe di un profilo prudente, avendo il cliente ammesso di avere dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 (CAR pag. 5.200.043). Per quanto concerne le istruzioni del cliente nel profilo di investimento per questa relazione già si è detto al consid. II. 2.6.1. Per tale relazione sono stati ritrovati tre benestare (MPC pag. 10.02.01114). Il primo del 2 febbraio 2011 con allegata una situazione patrimoniale che presenta due posizioni Banca 1, entrambe corrette. Con la sottoscrizione di tale benestare il cliente ha quindi preso atto della propria situazione patrimoniale e l’ha accettata, accettando di conseguenza anche gli investimenti in prodotti Banca 1 sino a quel momento effettuati. Questi sono già stati stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.049). Si ribadisce che – contrariamente a quanto solleva A. – il fatto che un cliente firmi un benestare contenente investimenti in strumenti deri- vati non significa che questo ne abbia effettivamente compreso la portata e i ri- schi, accettandoli genericamente e volendo modificare il proprio profilo di investi- mento. Come già detto, per gli investitori è infatti l’ammontare complessivo dei propri averi a essere determinante. Il cliente, sottoscrivendo il benestare, ha quindi accettato la sua situazione patrimoniale a quel momento, e come conse- guenza ha accettato anche le operazioni che hanno portato a tale situazione. Come già esposto, nella fattispecie i benestare hanno un valore limitato, non avendo A. spiegato alcunché ai clienti. Non è quindi sufficiente la sottoscrizione di benestare con investimenti derivati, per ritenere che il cliente non voleva più un profilo prudente. Si osserva poi che agli altri due benestare, del 29 novem- bre 2011 e del 4 giugno 2012, non è allegata alcuna situazione patrimoniale. In assenza della situazione patrimoniale, e di qualsiasi altro indizio a tal proposito, non è possibile ammettere che il cliente sia stato informato degli investimenti e li abbia accettati (cfr. supra consid. II. 2.6.5.2). Ciò vale anche per gli investimenti

- 47 - posteriori all’ultimo benestare, per i quali non vi è alcun benestare, né nessun altro elemento a sostegno di un’informazione del cliente. Il danno per detta relazione, così come calcolato dalla PGF, è di EUR 510'604.56 e USD 1'520'473.55 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.9 Anche per la relazione “R17a.” (n. 1.1.1.1.15) l’avente diritto economico è K. A. solleva per questa relazione la medesima censura di cui sopra. Si rinvia pertanto a quanto appena esposto. Per la menzionata relazione vi sono due benestare agli atti, con allegate le situa- zioni patrimoniali. Nel primo benestare del 2 febbraio 2011 le posizioni Banca 1 esposte nell’estratto patrimoniale risultano corrette (MPC pag. 10.02.01114). È quindi in tal caso da ammettere un’approvazione a posteriori di detti investimenti contra mandato, i quali non sono presi in considerazione quali poste del danno (TPF pag. 306.262.1.056-058). L’estratto patrimoniale allegato al secondo be- nestare datato 29 novembre 2011 contiene invece quattro posizioni Banca 1, di cui due corrette mentre per le altre due il prezzo di mercato era sbagliato e sfal- sava di conseguenza il valore globale dei titoli. In virtù di quanto esposto in pre- cedenza, a cui si rinvia (consid. II.2.6.5.3), A. ha in tal caso violato il proprio do- vere di informazione, e il cliente ha unicamente accettato gli investimenti esposti in maniera corretta, ma non gli altri. Il danno quantificato per questa relazione è di EUR 139'188.71 e USD 41'660.94 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.10 Per la relazione “R21.” (n. 1.1.1.1.17), di cui gli accusatori privati E. sono aventi diritto economico, A. sostiene, come già in prima istanza, che si tratterebbe di clienti di B., ai quali lui non aveva accesso. B. decideva con i clienti la strategia d’investimento, che poi, su indicazione dell’imputato A., metteva in atto (CAR pag. 5.200.043). Si sottolinea che A. in questa sede si è limitato a ribadire quanto già fatto valere dinnanzi alla prima Corte, senza confrontarsi con le pertinenti conclusioni dei giudici di prime cure, che questa Corte condivide. Come correttamente ritenuto nel giudizio impugnato, vero è che i clienti sono stati portati in Società 2 SA da B., ma A. stesso, in sede di verbale di confronto, ha dichiarato che B. gli indicava quanto investire ed era poi lui a decidere in cosa investire e ne informava B. (MPC pag. 13.12.00018). È quindi A. ad avere effet- tuato gli investimenti derivati anche per questa relazione. Inoltre, in veste di or- gano formale della società, l’imputato A. era tenuto a conoscere il contenuto del mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dai clienti (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III.2.5.20.7). Tali investimenti sono quindi a lui imputabili.

- 48 - Per la presente relazione sono stati ritrovati due benestare, entrambi con allegata la situazione patrimoniale. Nel primo del 21 febbraio 2012 vi sono due posizioni Banca 1, di cui una è esposta correttamente, mentre la seconda è sbagliata e sfalsa il valore globale del portafoglio titoli. Nel secondo, datato 11 settem- bre 2012, invece le due posizioni Banca 1 indicate nella situazione patrimoniale sono corrette (MPC pag. 10.02.01118). Sulla base di quanto esposto in prece- denza, con la sottoscrizione di quest’ultimo benestare i clienti hanno preso atto degli investimenti derivati e della propria situazione patrimoniale, accettandola e rettificando quindi l’operato di A. sino a quel momento. Detti investimenti non sono stati presi in considerazioni come posta del danno (TPF pag. 306.262.1.02 seg.). Ciò non vale invece per gli investimenti successivi, in merito ai quali non vi sono elementi per ammettere che il cliente ne sia stato a conoscenza e li abbia accettati (cfr. supra consid. II.2.6.5.3). Anche in tal caso il danno, quantificato in EUR 17’051.20, è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.11 Per la relazione “R25.” (n. 1.1.1.1.21) vi sono agli atti cinque benestare con alle- gata la situazione patrimoniale, ma unicamente i primi due, del 20 aprile 2012 e del 14 giugno 2012, contengono una posizione Banca 1. In entrambi il prezzo di mercato riportato è tuttavia errato (MPC pag. 10.02.01120). Alla luce di ciò, e di quanto esposto nei considerandi che precedono, il cliente non è in concreto stato rettamente informato, e sottoscrivendo i benestare non ha rettificato l’operato dell’imputato A. Gli ulteriori tre benestare (del 17 settembre 2012, 22 novembre 2012 e 19 febbraio 2013) non contengono, come detto, investimenti in prodotti strutturati Banca 1, ma piuttosto in azioni S18a., il cui valore era sbagliato e fuor- viante. Con la sottoscrizione di tali benestare non può quindi essere ritenuto che il cliente sia stato sufficiente informato, non essendo i prodotti strutturati Banca 1 contemplati ed essendo ad ogni modo la situazione patrimoniale sfalsata (MPC pag. 10.02.01121). La prima Corte ha quindi rettamente ritenuto anche per tale relazione una violazione del dovere di informazione da parte di A. Il danno quantificato per tale cliente di EUR 28'151.70 va quindi confermato (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.5.12 L’ultima relazione da esaminare è la relazione “R31.” (n. 1.1.1.1.26), di cui è tito- lare l’accusatore privato D., il quale – come indicato in precedenza – fa valere di avere chiesto una gestione prudente e di non essere stato a conoscenza né in- formato degli investimenti qui in esame. A. ha dal canto suo, in merito al menzio- nato cliente, dichiarato che a quest’ultimo piaceva investire in azioni, avrebbe poi deciso di fare più trading, e che lui lo avrebbe fatto per suo conto acquistando prodotti strutturati Banca 1. Il conto sarebbe in seguito stato chiuso e il cliente

- 49 - avrebbe firmato i benestare (MPC pag. 13.02.0958). In questa sede A. non si è espresso più nel dettaglio in merito a D. Per i singoli clienti ha piuttosto generi- camente richiamato quanto esposto in prima sede. Con l’arringa di prima istanza la difesa ha in particolare ricordato che il cliente al momento della revoca del mandato di gestione avrebbe sottoscritto lo scarico di responsabilità, e che nella denuncia il cliente stesso avrebbe ammesso che durante le sue visite agli uffici di Società 2 SA veniva regolarmente informato sulla strategia d’investimento per- seguita. Malgrado l’originario profilo d’investimento il cliente non si sarebbe mai opposto agli investimenti in discussione (TPF pag. 306.721.320). Anche per quanto concerne questo cliente non può che essere ribadito quanto rettamente indicato dalla Corte penale. Si evidenzia innanzitutto che pure in tal caso, al di fuori delle dichiarazioni di A. e dei benestare, agli atti non vi è alcuna documentazione a comprova di un’informazione del cliente in merito agli investi- menti contestati. Per la relazione in esame sono stati trovati tre benestare. Il primo del 28 novem- bre 2011, con allegata la situazione patrimoniale che però non conteneva prodotti Banca 1, malgrado ve ne fossero (MPC pag. 10.02.01124 e TPF pag. 306.510.057 con documenti ivi citati; TPF pag. 306.262.1.080). Il secondo, datato 5 giugno 2012, non ha invece alcuna situazione patrimoniale allegata (MPC pag. 10.02.01124). A fronte delle considerazioni già esposte, a cui si rinvia, non si può ritenere che con la sottoscrizione di questi due benestare il cliente abbia preso conoscenza degli investimenti in prodotti strutturati e che vi abbia acconsentito. L’ultimo benestare, del 5 marzo 2013, con allegata la situazione patrimoniale, conteneva invece una posizione Banca 1 corretta, già stralciata come posta del danno. Nel portafoglio titoli vi era anche una posizione di 1'000'000 azioni S18a., il cui valore era invece sbagliato e fuorviante (MPC pag. 10.02.0124 seg.). Il cliente, con scritto del 13 febbraio 2020, ha prudenzialmente contestato quest’ul- timo benestare, non ricordandosi di averlo sottoscritto (MPC pag. 15.21.00057 segg.). A prescindere da ciò, la prima istanza ha giustamente ritenuto che la sot- toscrizione di questo benestare non implica ad ogni modo l’approvazione a po- steriori dei precedenti investimenti non noti al cliente, come nemmeno l’accetta- zione di tale strategia di investimento. Infatti, la situazione patrimoniale presen- tata al cliente non era quella reale, contenendo azioni S18a. con valori fuorvianti. Il cliente non ha pertanto effettivamente potuto realmente comprendere la portata degli investimenti Banca 1, e la perdita derivante da questi ultimi. Alla luce di ciò non è possibile ammettere che il cliente si sia potuto determinare consciamente in merito a questo genere di investimenti e accettare anche quelli passati. Corri- sponde al vero che, a seguito della sottoscrizione di quest’ultimo benestare, in data 12 marzo 2013, il cliente ha trasmesso alla banca l’istruzione di chiusura

- 50 - della relazione, contenente uno scarico per l’operato svolto (MPC pag. 08.05.02769). Detto scarico è tuttavia innanzitutto nei confronti della banca e non di A. Inoltre, come appena esposto, il cliente non è stato debitamente in- formato degli investimenti in prodotti strutturati e nemmeno ha preso visione della sua reale situazione patrimoniale. Un tale generico scarico, senza maggiori infor- mazioni a tal proposito, non può quindi essere ritenuto sufficiente per ammettere un’accettazione degli investimenti contra mandato di A. Va anche rimarcato che, a differenza di quanto fatto valere da A., l’accusatore privato nella propria denuncia ha piuttosto indicato che in occasione delle sue visite si limitava a farsi illustrare la situazione del conto dall’imputato A., il quale gli presentava sempre delle valutazioni patrimoniali positive e in linea con le sue aspettative di gestione (MPC pag. 05.11.00005). Contrariamente alla tesi di A. quella dell’accusatore privato trova sostegno negli atti essendogli, come detto, state sottoposte situazioni patrimoniali non reali. In virtù di quanto esposto è da confermare pure per quest’ultima relazione una violazione del dovere di informa- zione da parte dell’imputato A. Il danno per quest’ultimo cliente è quantificato in CHF 617'604.94 e EUR 22'761.79 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

E. 2.6.6 Alla luce di tutto quanto precede i presupposti oggettivi del reato di amministra- zione infedele sono in concreto adempiuti. A., quale gestore patrimoniale, ha agito contrariamente ai mandati di gestione e in violazione del proprio dovere di informazione, causando ai clienti un danno complessivo di CHF 617’604.94, EUR 1'861’361.76 e USD 1'716'206.40. Egli ha inoltre agito intenzionalmente, effettuando investimenti che sapeva essere stati vietati dai clienti, e non essere conformi ai mandati, sottacendo le reali situazioni patrimoniali ai clienti – i quali, per sua stessa ammissione, si fidavano di lui – per nascondere che vi erano delle perdite ed evitare che revocassero il mandato. Egli ha agito al fine di incassare indebitamente delle retrocessioni – elemento non più contestato in questa sede

– ciò che costituisce l’indebito profitto. Con tale agire A. si è quindi reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP. 3. Truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R17.” (capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1) Contestata in questa sede è unicamente l’imputazione per truffa a danno della relazione “R17.” di cui al capo d’accusa 1.1.2.1.1. La condanna per truffa a danno delle relazioni “R17.” per i fatti di cui ai capi d’accusa da 1.1.2.1.2-1.1.2.1.5, così come quella a danno delle relazioni “R17a.” (CA 1.1.2.2) e “R31.” (CA 1.1.2.4) non è invece contestata. Dall’accusa di truffa a danno della relazione “R21.”

- 51 - (CA.1.1.2.3) A. è invece stato prosciolto in prima sede. Il proscioglimento è pas- sato incontestato in giudicato. Il summenzionato capo d’imputazione è strettamente connesso all’accusa di fal- sità in documenti di cui al punto n. 1.1.3.4.1. dell’atto d’accusa, pure contestato in questa sede. Le due imputazioni vengono pertanto trattate insieme.

E. 3 Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius)

E. 3.1 Atto d’accusa All’imputato A. viene rimproverato di avere (in correità con B.), nel periodo tra il 23 dicembre e il 24 dicembre 2010, nella sua qualità di organo della Società 3, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori di Banca 2, simulando un ordine telefonico di pagamento del cliente in realtà mai avvenuto e confezionando un falso ordine di bonifico facendo boni- ficare EUR 10'000.-- in danno alla relazione “R17.” di K. e a favore di una rela- zione bancaria intestata alla Società 5, riconducibile a B., presso la Banca 9. Denaro che non risulta poi essere stato consegnato a K. ma che risulta essere stato di seguito prelevato da B. e di cui se ne sono perse le tracce (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.2.1.1). A A. viene quindi anche rimproverato il reato di falsità in documenti per avere (in correità con B.), allo scopo di perfezionare l’inganno astuto per la truffa, formato e fatto uso di una falsa conferma di un ordine telefonico ai sensi di cui sopra (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.3.4.1).

E. 3.2 Sentenza di prima istanza La prima istanza, ritenendo adempiuti tutti gli elementi costitutivi del reato, ha riconosciuto A. autore colpevole di truffa (sentenza SK.2020.27 consid. IV.11). A mente della prima Corte l’imputato A. avrebbe infatti simulato un ordine telefonico per far trasferire EUR 10'000.-- dalla relazione “R17.” a favore della Società 5, società riconducibile a B. Le versioni di A. e di B., secondo le quali in sostanza il bonifico sarebbe stato effettuato su ordine di K., al fine di rimborsare B. per un anticipo di contante destinato a K., non sarebbero credibili. Non sarebbe chiaro per quale ragione B. avrebbe dovuto anticipare di tasca propria un importo di EUR 10'000.-- destinato a K. – il quale neppure era un cliente da egli gestito – allorquando Banca 2, di regola, anticipava della liquidità, laddove vi era neces- sità. La nota sottoscritta da K. in data 2 febbraio 2011, non regolarizzerebbe poi detto prelievo, bensì un non meglio precisato bonifico di EUR 10'000.-- in favore di Banca 9. A. avrebbe approfittato del fatto che Banca 2 avrebbe dato seguito all’ordine di bonifico senza effettuare ulteriori verifiche, provenendo l’ordine da un gestore patrimoniale di cui si fidavano (consid. IV.6.2.7-8.). Nella sua veste di gestore patrimoniale esterno egli avrebbe ingannato con astuzia i funzionari di

- 52 - Banca 2, mediante l’utilizzo di un falso ordine telefonico, al fine di indurli in errore e quindi dare seguito a tale ordine (consid. IV.6.2.9). Egli avrebbe agito intenzio- nalmente con l’intento di arricchirsi rispettivamente di arricchire terze persone, senza averne il diritto (consid. IV.10). Inoltre, per la prima Corte l’ordine telefonico del 23 dicembre 2010 sarebbe un documento contenutisticamente falso. A mente dei giudici di prime cure la con- ferma dell’ordine di bonifico telefonico, emanata dal gestore patrimoniale esterno e destinata ai funzionari di Banca 2, rivestirebbe una forza probatoria accresciuta, vista l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale e l’assenza di verifica dell’ordine da parte dei funzionari di Banca 2, che non avevano un contatto diretto con i clienti dell’imputato A., rispettivamente che non avevano motivo di dubitare dell’operato di quest’ultimo. Sulla base anche delle argomentazioni già esposte per la truffa, la prima istanza ha ritenuto K., il quale non riconosce di avere im- partito tale ordine, credibile e non l’imputato A. e il correo. La Corte penale si è quindi convinta essere di fronte a un falso documentale e ha ritenuto che A. (e B.) avrebbero agito consapevolmente. Il reato di falsità in documenti sarebbe pertanto adempiuto (consid. V.5.3.2).

E. 3.3 Posizione dell’imputato A. A. ha in questa sede ribadito la propria posizione sostenendo che la sua versione sarebbe chiara, credibile e costante nelle sue esternazioni. Il cliente K. gli avrebbe chiesto EUR 10'000.-- in contanti con ordine telefonico. Egli non avrebbe avuto a disposizione i soldi, per questo motivo – optando per una modalità più immediata – B. avrebbe anticipato l’importo dandogli indicazioni di rimborsar- glielo sul conto della sua Società 5 presso Banca 9. A. avrebbe quindi proceduto in tal modo, addebitando l’importo al conto “R17.”. Tale ordine telefonico sarebbe poi stato regolarizzato in seguito, nell’ambito di un incontro in febbraio, durante il quale è stato sottoscritto un documento da K. in cui è indicato: “regolarizzazioni ordini telefonici e fax” per un bonifico di EUR 10'000.-- a favore di un conto Banca

E. 3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato

E. 3.4.1 Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

- 53 - Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3a). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patri- moniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimo- niale (DTF 134 IV 210 consid. 5.3). L'inganno consiste in qualsiasi comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà (DTF 147 IV 73 consid. 3.1). L'inganno dev'essere astuto. Secondo una consolidata giurisprudenza, vi è astu- zia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena (su tali nozioni cfr. DTF 147 IV 73 con- sid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), ma anche laddove si limiti semplicemente a for- nire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ra- gionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una ve- rifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un par- ticolare rapporto di fiducia (DTF 147 IV 73 consid. 3.2). Riservata l'esistenza di un rapporto di fiducia, il Tribunale federale ha da sempre negato l'astuzia in presenza di una semplice falsa informazione, di cui è possibile verificare l'esattezza senza particolari sforzi (DTF 122 IV 197 consid. 3d; 72 IV 12, 126 consid. 1). Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, ri- spettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall'art. 146 CP (DTF 147 IV 73 consid. 3.2; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb, 186 con- sid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a). L'elemento costituivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza (DTF 126 IV 165 consid. 2a). In linea di principio, considerate la competenza e le conoscenze specifiche dei loro organi e collaboratori, le banche sono tenute a dar prova di una vigilanza accresciuta. Ciò non significa tuttavia che le esigenze nei loro confronti siano a tal punto elevate da imporre loro l'adozione di tutte le misure di prudenza possi- bili. Ove dunque l'inganno sia diretto contro una banca, il suo carattere astuto può essere escluso solo se, alla luce delle circostanze del singolo caso, l'istituto bancario abbia agito con leggerezza, per esempio accordando fedefacenza a un documento grossolanamente falsificato (sentenza 6B_244/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.1 e rinvii). Esigere dalle banche un livello di prudenza maggiore le renderebbe delle vittime più interessanti per i potenziali truffatori, a causa delle

- 54 - maggiori probabilità di impunità conseguente alla corresponsabilità delle banche (sentenza del TF 6B_219/2021 del 19 aprile 2023 consid. 4.2; cfr. sul tutto 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 5-e riferimenti ivi citati). Un inganno commesso con documenti falsificati o contraffatti è in linea di principio astuto, poiché nei negozi giuridici si può generalmente fare affidamento sull'au- tenticità dei documenti (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 con riferimenti; sentenza del TF 7B_134/2023 del 22 aprile 2024 consid. 3.1.4 e riferimenti ivi citati). Allorquando una truffa è commessa dal collaboratore di una banca, succede spesso che egli faccia uso di documenti falsi ai sensi dell’art. 251 CP, come degli ordini di pagamento falsificati. La giurisprudenza considera un tale agire come astuto, in quanto l’autore sfrutta il fatto che i suoi colleghi del servizio di cassa, destinatari dei falsi ordini, non hanno alcun motivo di dubitare della loro veridicità, visto il clima di fiducia che si presume esservi all’interno della banca (GARBA- SKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 65 ad art. 146 CP). Come giusta- mente ritenuto dalla prima Corte, per analogia, il medesimo ragionamento può essere fatto in concreto per il gestore patrimoniale esterno.

E. 3.4.2 Giusta l'art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un docu- mento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 CP). L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore ap- parente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È invece menzognero il documento il cui contenuto non corri- sponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 con- sid. 1.1; DTF 142 IV 119 consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideolo- gica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta qualificata, che se- condo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede. È ciò se- gnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 146 IV 258 consid. 1.1; 144

- 55 - IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; sentenza del TF 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 7.1; 6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 4). Un’assicurazione oggettiva per la veridicità può tra le altre cose derivare dalla posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) dell’esten- sore o se questo ha un particolare rapporto di fiducia con il destinatario (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.3 e rinvii). Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa inten- zionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 consid. 2.3.2 e rinvii).

E. 3.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per questa fattispecie agli atti vi sono in particolare la denuncia di K., il suo inter- rogatorio – svoltosi senza contraddittorio –, le dichiarazioni di A. e di B., così come la documentazione bancaria e quella della Società 2 SA. Vi è inoltre anche il rapporto della PGF concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte.

E. 3.5.1 Denuncia K. Nella propria denuncia del 30 luglio 2013 K. ha contestato una serie di bonifici a debito delle sue relazioni bancarie “R17.” e “R17a.”, di cui sostiene non essere stato a conoscenza, di non averli mai visti e di non riconoscere la propria firma. Tra di essi vi è quello oggetto della fattispecie qui in esame a favore di Società 5 (MPC pag. 05.06.00005-00029). Nel proprio interrogatorio – non utilizzabile a ca- rico dell’imputato A., essendosi svolto senza contraddittorio (cfr. supra con- sid. II.2.5.1) – ha poi dichiarato di escludere di essere mai stato debitore di detta società, così come pure di avere mai firmato degli ordini di trasferimento in bianco (MPC pag. 12.24.00004).

E. 3.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dal canto suo sempre dichiarato che si tratterebbe di un ordine telefonico effettivamente ricevuto dal cliente. Non avendo a disposizione la somma in cassa avrebbe chiesto al suo collaboratore B. di prestargliela, il quale gliela avrebbe data in contanti, e lui li avrebbe poi consegnati al cliente, o alla di lui moglie. In seguito avrebbe fatto fare il bonifico dal conto del cliente a favore della società di B., come richiesto da quest’ultimo (MPC pag. 13.02.01251; MPC pag. 13.02.02194). Ha dichiarato che tale operazione sarebbe stata un'eccezione, non avendo liquidità in cassa. Per le altre consegne di denaro a K. procedeva nel seguente modo: fino al 2011 aveva un fondo cassa, messo a disposizione da Banca 2, in seguito, quando questo non è più stato messo a disposizione, faceva

- 56 - ricorso alla liquidità che aveva sui conti della sua Società 2 SA (MPC pag. 13.02.02194). Dinnanzi alla prima Corte A. ha nuovamente confermato tale versione, precisando di non avere attinto al fondo cassa messo a disposizione da Banca 2 in quanto in quel momento aveva probabilmente finito il fondo cassa e avrebbe dovuto fare una nuova richiesta. A mente di A., l’ordine telefonico sa- rebbe stato regolarizzato con il documento “descrizione colloquio” del 2 febbraio 2011 con la dicitura “regolarizzazioni ordini telefonici e fax”, firmato da K., che contemplava un bonifico di EUR 10'000.-- verso Banca 9 (TPF pag. 306.731.39 segg.). Anche in questa sede A. ha confermato la propria versione, precisando che il cliente necessitava i soldi per il giorno successivo e non avendo lui in quel mo- mento liquidità avrebbe dovuto chiedere alla banca a Z. per fargli avere l’approv- vigionamento di banconote, e per farlo ci sarebbero voluti almeno due o tre giorni. Non volendo dire al cliente di non avere i soldi in cassa avrebbe quindi chiesto a B. se avesse disponibilità. Ha nuovamente sottolineato che quando il cliente è successivamente andato in ufficio ha fatto regolarizzare tale prelievo di EUR 10'000.--. A domanda del Procuratore ha dichiarato che con l’indicazione sull’ordine di bonifico che la telefonata era disponibile, intendeva la sua nota scritta in merito all’ordine telefonico. A. ha poi indicato che in quel momento ri- chiedere il denaro a B. era l’unico scenario a cui aveva pensato, sembrandogli la via più veloce (CAR pag. 5.300.016 seg.).

E. 3.5.3 Dichiarazioni di B. B. (anche lui imputato per tale fattispecie) ha dapprima dichiarato di non ricordare alcunché in merito a tale operazione (MPC pag. 13.05.00112). Dopodiché ha di- chiarato che i soldi da lui prelevati in seguito al bonifico sarebbero andati a A., ma di non ricordare con quale motivazione glieli avrebbe chiesti (MPC pag. 13.05.00401). Nel corso del verbale di confronto ha invece dichiarato di non ricordare e che è possibile che la versione di A. sia quella giusta. Ricorderebbe di avere dato EUR 10'000.-- a A. (MPC pag. 13.12.00038). Dinnanzi alla Corte penale ha confermato le precedenti dichiarazioni, indicando di non ricordare dove aveva preso gli EUR 10'000.--, che avrebbe dato a A., per la consegna a K. (TPF pag. 306.732.24).

E. 3.5.4 Documentazione agli atti Nel documento manoscritto del 23 dicembre 2010, denominato “Descrizione col- loquio”, firmato da A., è descritto il controverso ordine telefonico del titolare, e meglio un bonifico di EUR 10'000.-- a favore del conto della società 5 presso Banca 9, e vi è la dicitura “Il cliente firmerà l’ordine nel corso della sua prossima

- 57 - visita”. Su tale documento vi è poi il timbro della banca con delle indicazioni ma- noscritte, tra cui che la telefonata a scarico del cliente è “vorhanden”, ossia di- sponibile (MPC pag. 05.06.00292). Vi è poi un altro documento “Descrizione col- loquio”, in cui figura la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax”, sottoscritto da K. in data 2 febbraio 2011, in cui figura l’importo di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9, e il riferimento alla telefonata del 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.05.12669). Dal rapporto del 22 settembre 2014 della PGF, concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte, è risultato che la firma di K. su quest’ultimo documento è autentica (MPC pag. 17.01.00058-00065). Dalla documentazione agli atti emerge poi che un importo di EUR 10'016.20 è stato addebitato alla relazione “R17.” in data 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.06.01.00609). In data 27 dicembre 2010 vi è poi stato un accredito sulla relazione bancaria intestata a Società 5 presso Banca 9 di EUR 9'979.87 prove- niente dal conto “R17.”. Inoltre, due giorni dopo, vi è stato un prelevamento a contanti di EUR 11'038.50 da parte di B. (MPC pag. 07.01.002.12.00002; MPC pag. 07.01.002.13.0034).

E. 3.6 Risultanze probatorie Va anzitutto notato che agli atti non vi è alcuna conferma del fatto che l’importo di EUR 10'000.-- sia stato ricevuto in contanti da K., se non le dichiarazioni dell’imputato A., supportate poi anche da B. Quest’ultimo non può però essere ritenuto credibile per quanto concerne la presente fattispecie, avendo dapprima dichiarato di non ricordare nulla, per poi, anni dopo, ricordarsi che i soldi prelevati sarebbero andati a A., e per finire confermando invece la versione di quest’ultimo. A. ha invece sempre ribadito la medesima versione, dando anche una spiega- zione dei motivi per i quali in quella occasione non avrebbe potuto utilizzare il fondo cassa messo a disposizione da Banca 2. A supporto della tesi di A. vi è il documento con la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax” sot- toscritto da K. in data 2 febbraio 2011, la cui firma si è rivelata autentica. Vero è che, come indicato dalla prima istanza, tale documento non regolarizza il prelievo bensì un bonifico non meglio precisato di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9. Tuttavia, oltre a corrispondere l’importo e la banca destinataria, in detto docu- mento vi è pure espressamente il riferimento all’ordine telefonico del 23 dicem- bre 2010. K. nulla ha detto in merito al menzionato documento, ha però dichiarato di non avere mai firmato nulla in bianco. Il MPC ha obiettato che la versione di A. non sarebbe credibile anche per il fatto che il denaro bonificato sulla relazione Società 5 in favore di B. sarebbe tornato nelle sue disponibilità (CAR 5.200.070 segg.). A tal proposito si osserva tuttavia

- 58 - che, ad eccezione delle dichiarazioni – poi ritrattate – di B., le quali non sono per questa Corte, come detto, credibili, agli atti non vi è alcunché a comprova di ciò. Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più fa- vorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). Alla luce di quanto precede, e in virtù delle prove agli atti, in concreto non vi sono sufficienti elementi per ritenere la versione esposta dall’accusa rispettivamente da K. come più credibile rispetto a quella esposta dall’imputato A. Non può essere ritenuto con la necessaria certezza che l’ordine telefonico allestito da A. in data 23 dicembre 2010 non corrisponda a verità e che sia effettivamente un docu- mento falso ai sensi dell’art. 251 CP. In assenza di tale elemento viene meno anche l’ipotesi di truffa, non essendovi inganno astuto. In virtù del principio in dubio pro reo A. deve pertanto essere prosciolto dall’ac- cusa di falsità in documenti e truffa ai danni della relazione “R17.” di cui ai capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1. 4. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R24.” (CA 1.1.3.5.1 - 11)

E. 4 Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. I.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla pre- sente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VI).

E. 4.1 Ne bis in idem

E. 4.1.1 Per quanto riguarda i capi d’imputazione di falsità in documenti concernenti le relazioni “R24.” e Fondo 1 (cfr. infra), A. ha anche in questa sede sollevato, in via principale, la violazione del principio ne bis in idem. Egli ritiene infatti di essere già stato perseguito in Italia per queste fattispecie. La falsità in documenti sa- rebbe a suo avviso integralmente assorbita dal comportamento sanzionato in Ita- lia (malversazioni ai danni degli aventi diritto economico dei conti R24. e Fondo 1). Vi sarebbe un’identità dei fatti con il procedimento italiano, per il quale

- 59 - sarebbe imminente l’accoglimento di un concordato, e quindi una sentenza defi- nitiva. La falsità in documenti sarebbe funzionale ai reati patrimoniali commessi in Italia. La prima Corte avrebbe, in via principale, respinto l’applicazione del prin- cipio ne bis in idem alla luce del mancato carattere di crescita in giudicato delle sentenze italiane. Nella fattispecie saremmo tuttavia nell’imminenza della cre- scita in giudicato, essendo imminente l’accoglimento dell’istanza di concordato (CAR pag. 5.200.045 seg.). Prima di entrare nel merito di detti capi d’accusa va quindi esaminata tale censura.

E. 4.1.2 La prima istanza ha a tal proposito indicato che in concreto non vi sarebbe alcuna sentenza passata in giudicato in Italia, di conseguenza il principio ne bis in idem non troverebbe applicazione, entrando questo in considerazione unicamente in presenza di sentenze definitive. A titolo abbondanziale ha poi ritenuto che, ad ogni modo, non si sarebbe in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimoniali perseguiti in Italia e quelli di falsità in documenti per cui si procede in Svizzera sarebbero differenti e proteggerebbero beni giuridici differenti (con- sid. I.5.4)

E. 4.1.3 Come rettamente indicato nella sentenza qui impugnata (sentenza SK.2020.27 consid. I.5.1, a cui si rinvia), il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti; esso è violato quando sono identici l'oggetto del procedimento, la persona interessata e i fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b). Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS) prevede che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecu- zione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del TF 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). Il divieto di una doppia punizione giusta l’art. 54 CAS trova unicamente applicazione in presenza di una sentenza definitiva (sen- tenza del TF 6B_482/2017 del 17 maggio 2017 consid. 4.1). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpreta- zione estensiva della nozione di “stesso reato” e di “fatti identici” (idem). Il perse- guimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia

- 60 - del 10 febbraio 2009; HOTELLIER, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 10 segg. ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali).

E. 4.1.4 Si osserva anzitutto che le sentenze di primo grado emanate dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2017 (MPC pag. 18.02.1332 segg.) e dal Tribunale di Napoli il 18 dicembre 2019 (MPC pag. 18.01.2921 segg.) sono state impugnate e sono pendenti in appello (TPF pag. 306.721.173 segg.; TPF pag. 306.721.273 segg.). Così richiesti, A. e C. avevano dichiarato, in data 8 marzo rispettivamente 5 aprile 2023, di non avere aggiornamenti in merito ai procedimenti italiani (CAR pag. 4.200.007; CAR pag. 4.200.019 seg.). In sede di dibattimento d’appello, l’avv. Borradori ha indicato che quel medesimo giorno avrebbe avuto luogo an- che l’udienza definitiva concernente la richiesta di A. di concordato della pena presso il Tribunale di Napoli, il cui accoglimento avrebbe dato luogo alla sentenza definitiva del procedimento aperto nei suoi confronti presso il Tribunale della Pro- cura di Napoli. Durante il secondo giorno di dibattimenti l’avv. Borradori ha co- municato di non avere ancora l’esito del procedimento pendente in Italia (CAR 5.100.028 seg.). Nulla è in seguito stato comunicato a tal proposito. Allo stato attuale non risulta pertanto esservi alcuna sentenza definitiva italiana. Già solo alla luce di ciò non vi è quindi alcuna violazione del principio ne bis in idem. Ad ogni modo, come a giusta ragione ritenuto dalla Corte penale, va evidenziato che in concreto non si tratta comunque della medesima fattispecie. Nel presente procedimento, all’imputato A. viene infatti imputata la creazione e l’uso dei docu- menti falsi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.5 e 1.1.3.6, ciò che non è invece oggetto di imputazione nei procedimenti italiani. Per quanto concerne il procedimento di Roma (concernente il Fondo 1) A. è infatti stato perseguito, e condannato, per reati di natura patrimoniale (in particolare appropriazione indebita). L’accusa di falsità in documenti oggetto di tale procedimento – da cui A. è stato assolto – concerne invece altri documenti (falsa attestazione nelle delibere del Cda, capo d’accusa D), che nulla hanno a che vedere con quelli oggetti del procedimento in Svizzera (MPC pag. 18.02.01366-1390). Lo stesso dicasi per il procedimento di Napoli (concernente la relazione “R24.”), nel quale A. è stato perseguito e con- dannato per reati patrimoniali (truffa, che ha assorbito le contestazioni di appro- priazione indebita), mentre l’imputazione di falsità in documenti di cui al capo d’accusa C) – per cui vi è stato un proscioglimento – non concerne i medesimi documenti. Invero, come indicato dal MPC (CAR pag. 5.200.064), l’imputazione per il fatto che, per portare a compimento i delitti (ossia la truffa), A. e altri forma- vano false scritture private contenenti la rappresentazione di investimenti in realtà mai effettuati, nonché di falsi elevati rendimenti, non concerne gli ordini di bonifico a favore di Società 28 qui contestati (MPC pag. 18.01.02922 segg.).

- 61 - Alla luce di quanto precede in concreto non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem. Si possono di conseguenza esaminare nel merito detti capi d’im- putazione.

E. 4.2 Atto d’accusa Per quanto concerne la relazione “R24.” (TPF pag. 306.100.044 segg.), a A. viene rimproverato di avere, tra novembre 2010 e marzo 2012 (in correità con C.), allo scopo di procacciare a sé e al correo un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimoniale della relazione “R24.” (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli (N. 15192/13 R.G.N.R; N. 17562/13 R. Gip) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa in data 18 dicembre 2019 nei loro confronti e di altri, per titolo di truffa ex art. 640 CP-I, commesso dei falsi documentali. A. è concreta- mente accusato di avere intenzionalmente formato dei documenti che attesta- vano, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica sui quali erano state apposte le firme falsificate di F. e di CCCC. (titolare rispettivamente procuratore della relazione denominata “R24.”, accesa presso Banca 2), documenti che gli aveva fatto pervenire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro concordate con C. e non corrispondenti alla volontà di F. e CCCC. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi trasmettendoli a Banca 2 a Z. per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro ivi contenuti, transa- zioni bancarie che Banca 2 ha eseguito a debito della relazione “R24.”. L’imputazione si riferisce a 11 documenti contenenti, secondo l’accusa, falsi or- dini di bonifico a debito della relazione “R24.” e a favore di conti intestati a Società 28 SA o a Società 20 (società attive nel trasporto di valuta contante all’estero contro pagamento di una commissione, di cui HHHH. era direttore), e meglio: Ordini di bonifico a favore di Società 28 SA: ▪ 18 novembre 2010, EUR 380'000 (MPC pag. 08.06.01936) CA 1.1.3.5.1; ▪ 1° dicembre 2010, EUR 525'000 (MPC pag. 08.06.01937) CA 1.1.3.5.2; ▪ 16 dicembre 2010, EUR 471'000 (MPC pag. 08.06.01935) CA 1.1.3.5.3; ▪ 2 marzo 2011, EUR 190'000 (MPC pag. 08.06.01942) CA 1.1.3.5.4; ▪ 14 aprile 2011, EUR 88'000 (MPC pag. 08.06.01947) CA 1.1.3.5.5 5; ▪ 12 maggio 2011, EUR 393'000 (MPC pag. 08.06.01946) CA 1.1.3.5.6. Ordini di bonifico a favore di Società 20:

- 62 - ▪ 19 luglio 2011, EUR 220'000 (MPC pag. 08.06.01945) CA 1.1.3.5.7; ▪ 26 luglio 2011, EUR 230'000 (MPC pag. 08.06.01944) CA 1.1.3.5.8; ▪ 31 ott./1 nov. 2011, EUR 250'000 (MPC pag. 08.06.01933) CA 1.1.3.5.9; ▪ 4 novembre 2011, EUR 99'500 (MPC pag. 08.06.01948) CA 1.1.3.5.10; ▪ 5 marzo 2012, EUR 34'000 (MPC pag. 08.06.01940) CA 1.1.3.5.11.

E. 4.3 Sentenza della prima istanza Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni di HHHH. (direttore di Società 20 e di Società 28), di CCCC. e F., di A. e di C., così come con la documentazione agli atti (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.2.3-6.8), la prima istanza ha ritenuto non credibili A. e C., giungendo alla conclusione che questi avrebbero formato falsi ordini di bonifico e fatto uso degli stessi, agendo intenzionalmente con l’in- tento di procacciarsi un indebito profitto (consid. V.6.9). La prima Corte ha in par- ticolare evidenziato che, giusta il rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PFG, presso gli uffici di Società 2 SA e Banca 2 sarebbero state trovate solo copie degli ordini di bonifico, ragion per cui non sarebbe stato possibile effettuare una perizia calligrafica. Presso Società 2 SA sarebbe però stata ritrovata una copia di un ordine di bonifico con la firma di F. ricalcata. Ha poi rilevato che i clienti avrebbero sottoscritto un mandato di gestione con Società 3; il patrimonio di complessivi EUR 3 milioni confluito su “R24.” sarebbe pertanto stato destinato a essere inve- stito, come dichiarato anche da CCCC. (consid. V.6.7.3). Dal rapporto del 27 aprile 2018 della PFG sarebbe emerso che ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito (nel giro di pochi giorni/settimane) da bonifici a Società 28 SA e Società 20. La maggior parte del patrimonio depo- sitato sulla relazione “R24.” non sarebbe quindi stato oggetto di investimenti, bensì piuttosto di bonifici verso una società che si occupava di “spallonaggio” (ossia di consegne in contanti in Italia), immediatamente dopo l’arrivo dei fondi di denaro in Svizzera (consid. V.6.7.4). A mente della prima istanza agli atti vi sa- rebbero sufficienti elementi per ritenere che A. e C. abbiano fatto uso a scopo d’inganno di falsi ordini di bonifico, al fine di compiere distrazioni patrimoniali in danno della relazione “R24.”. CCCC. avrebbe contestato di aver firmato i docu- menti e di avere ordinato bonifici a favore delle due società. Le dichiarazioni di C. – il quale, inizialmente aveva ammesso di avere fatto rientrare i fondi di F./CCCC. per coprire un buco milionario da egli creato a suoi clienti – secondo cui i fondi sarebbero, almeno in parte, stati fatti rientrare in Italia al cliente, sareb- bero prive di ogni logica. Non avrebbe avuto alcun senso per CCCC. e F. far rientrare dei fondi che erano dichiarati in Italia, per il tramite di società di “spallo- naggio” (pagando pure una commissione), allorquando avrebbero potuto essere ordinati dei semplici bonifici a favore di un loro conto in Italia. Non si comprende- rebbe poi per quali ragioni CCCC. avrebbe dovuto alimentare un conto in

- 63 - Svizzera mediante trasferimenti di denaro proveniente dall’Italia, per poi farlo rientrare immediatamente dopo. A. avrebbe, dal canto suo, ammesso di avere compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli trasmessi a Banca 2 per ese- cuzione. Egli si sarebbe limitato a contestare l’aspetto soggettivo del reato. A fronte di importi milionari, anche a sua tutela, A. avrebbe dovuto chiedere a CCCC. se la questione del prestito riferitagli da C. corrispondesse o meno al vero. La mancata verifica deporrebbe a favore della mancata credibilità delle afferma- zioni di A., il quale si celerebbe dietro un millantato rapporto di fiducia tra C. e CCCC. (consid. V.6.8).

E. 4.4 Posizione dell’imputato A. La difesa ripropone le medesime argomentazioni presentate in prima istanza, alle quali rinvia. A. sostiene sostanzialmente di essere vittima dell’agire criminale di C. e di essere stato ignaro di tutto. Il MPC non avrebbe poi motivato in cosa sarebbe consistito il suo indebito profitto (CAR pag. 5.200.046-050).

E. 4.5 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.3.5.2). Per quanto concerne l’aspetto soggettivo si precisa che è necessario che l'autore agisca al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procac- ciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP; sentenza TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5). L'autore del reato deve voler utilizzare il documento (o farlo utilizzare) come vero. Ciò presuppone l'intenzione di ingannare. Il profitto che si intende ottenere rispet- tivamente il danno deve derivare proprio dall'uso del documento falso o menzo- gnero (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4 con riferimenti); l'inganno deve quindi es- sere finalizzato a creare una falsa impressione sull'autenticità o la veridicità del documento. Secondo la giurisprudenza, l'uso ingannevole del documento consi- ste già nella sua messa in circolazione (DTF 113 IV 77 consid. 4; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4). Nel caso dell'intento di arrecare danno, il pregiudizio che si intende arrecare deve essere diretto contro il patrimonio di un'altra persona (DTF 83 IV 75 consid. 3b; 141 IV 369 consid. 7.4). Secondo la giurisprudenza, il fatto di agire con l'inten- zione di ottenere un profitto non è dato solo se l'autore del reato cerca profitti di natura pecuniaria. Qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecuniaria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch

- 64 - Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 15 ad art. 251 CP). Non è inoltre necessario che il profitto vada a scapito di un’altra persona (DTF 103 IV 176 consid. 2b; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4 con riferimento). Secondo la giurisprudenza, l’indebito profitto comprende qualsiasi posizione mi- gliore; è persino sufficiente che l'autore intenda utilizzare il documento falsificato per far valere un diritto di cui è effettivamente titolare (DTF 128 IV 265 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.3 con riferimenti). Un indebito profitto consiste anche, in particolare, nel miglioramento ingiustificato delle prove in un processo (sentenza del TF 6B_505/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 5.3; cfr., sul tutto sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 con- sid. 2.3.2).

E. 4.6 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per la presente fattispecie quali mezzi di prova vi sono in particolare le dichiara- zioni degli accusatori privati, quelle di A. e di C., la documentazione bancaria di Banca 2 e la documentazione della Società 2 SA, il rapporto di analisi della PGF concernente la relazione “R24.”, così come la sentenza di primo grado del Tribu- nale di Napoli nei confronti di A. e di C.

E. 4.6.1 Dichiarazioni di F. e CCCC. In data 25 maggio 2015 F. (titolare della relazione “R24.”) e il marito CCCC. hanno inoltrato una denuncia penale nei confronti del qui imputato A., di C. e altri per il sospetto di essere vittime del reato di truffa, a fronte dei prelievi di ingenti somme dal conto acceso presso Banca 2 a nome di F. (MPC pag. 05.09.00001 segg.). F., interrogata in via rogatoriale in data 13 maggio 2015, nulla ha saputo riferire circa la relazione “R24.”, limitandosi a dichiarare di non avere personal- mente investito somme di denaro, e che i soldi erano tutti del marito, di cui si fidava ciecamente (MPC pag. 12.42.00003). CCCC. dal canto suo ha dichiarato di avere versato sulla relazione “R24.” EUR 3 milioni, volendo investire i soldi, come propostogli da C. Ha contestato che lui e la moglie avrebbero mai firmato documenti in bianco. Ha inoltre riferito di non avere ordinato pagamenti a favore di Società 28 SA e della Società 20, e ha disconosciuto la sua firma e quella di F. sugli ordini di trasferimento (MPC pag. 12.38.00138-00162).

E. 4.6.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dichiarato che CCCC. gli sarebbe stato presentato da C. nel 1995, quando lavorava presso Banca 26, e gli avrebbe portato un patrimonio da gestire di circa 400 milioni di Lire italiane. Si sarebbe poi rivolto a lui più tardi, durante la sua attività presso Banca 10, trasferendo il patrimonio da Banca 26 a Banca 10 (MPC

- 65 - pag. 13.02.01269). Circa la relazione “R24.” ha indicato che CCCC., avendo li- quidità da investire, gli avrebbe chiesto di aprire questa relazione. In merito agli ordini di trasferimento, A. negli interrogatori ha sempre dichiarato che gli ordini gli sarebbero giunti da C. tramite DHL, previa telefonata, delle volte alla presenza di CCCC., in cui preannunciava la necessità di movimentare il conto. Egli non avrebbe mai avuto contatto diretto con il cliente, neanche per confermare degli ordini di bonifico che riceveva in originale attraverso DHL, non ritenendolo ne- cessario. Per lui sarebbe stata sufficiente la comunicazione telefonica di C., avendo quest’ultimo un rapporto molto stretto con CCCC. Egli sarebbe stato a conoscenza che tra i due vi erano rapporti di dare-avere, come riferitogli da C. stesso, e che il denaro sarebbe stato corrisposto a quest’ultimo; si trattava di prestiti che C. aveva chiesto a CCCC., il quale glieli avrebbe concessi. Ha anche riferito che sarebbe sempre stato istruito da C. e avrebbe poi dato le istruzioni a Società 28 SA in merito a come e dove trasportare il denaro. Il denaro sarebbe stato utilizzato per il pagamento dei risultati di gestione della relazione del Fondo 1 e per le sponsorizzazioni in favore di quest’ultimo. A. ha poi dichiarato di non avere mai preso contatto con la signora F., neanche a fronte della ricezione di un documento riportante una firma ricalcata (MPC pag. 13.02.01272 segg.; MPC pag. 13.02.01759; MPC pag. 13.02.02331). Più tardi ha dichiarato di aver rice- vuto da C. gli ordini di bonifico in bianco con la firma della cliente F. o del procu- ratore CCCC. con le istruzioni per la compilazione. C. gli avrebbe detto che biso- gnava spostare il denaro dal conto “R24.” attraverso contante e quindi attraverso una società di “spallonaggio”. C. già conosceva Società 28 SA avendogliela pre- sentata A. in precedenza. Sarebbe stato C. a indicare le modalità di trasporto del denaro. A., richiesto sul motivo per il quale accettava ordini di trasferimento da C. che non aveva procura sul conto “R24.”, ha risposto che considerava C. e CCCC. in simbiosi, e che per lui erano un tutt’uno (MPC pag. 13.02.01792 segg.). A. ha poi fatto valere di non avere mai falsificato le firme di F. e di CCCC., riba- dendo di avere ricevuto gli ordini in bianco con la firma già apposta. Si sarebbe fidato di C. e non si sarebbe posto ulteriori domande, nonostante gli ordini fossero incompatibili con il mandato di gestione patrimoniale. Non avrebbe saputo che questi ordini di trasferimento non corrispondevano alla reale volontà dei clienti (MPC pag. 13.02.01792 segg.; MPC pag. 13.02.01759 seg.; MPC pag. 13.02.02330 segg.). Sulla destinazione del denaro ha dichiarato che quando il denaro veniva consegnato in Italia a C., dava istruzioni di portarlo a quest’ul- timo, mentre quando vi erano delle sponsorizzazioni a favore del Fondo 1 il de- naro veniva consegnato a lui in contanti da HHHH. (MPC pag. 13.02.01797 seg.). Nell’interrogatorio dinnanzi alla prima istanza, A. ha confermato le proprie dichia- razioni e ha ribadito di avere fatto uso dei documenti, ma senza essere consape- vole che fossero falsificati, agendo su istruzione di C. e senza aver effettuato delle verifiche presso la titolare della relazione. La persona di riferimento sarebbe

- 66 - sempre stata C. (TPF pag. 306.731.47 segg.). In questa sede si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.020 seg.).

E. 4.6.3 Dichiarazioni di C. Dinnanzi al Tribunale di Napoli C. ha affermato di avere creato un buco econo- mico di circa EUR 10 milioni a causa di investimenti compiuti per dei suoi clienti, quale promotore di Società 29. Egli ha poi dichiarato di avere fatto recuperare le perdite attraverso i soldi recuperati dal Fondo 1 e da altri clienti, tra i quali CCCC., che ignari di tutto gli avevano consegnato soldi per fare degli investimenti presso Banca 2. Egli ha riferito che i soldi venivano da lui recuperati attraverso disposi- zioni che faceva firmare al cliente, facendogli credere che si trattava di moduli finalizzati a ulteriori investimenti, mentre invece si trattava di autorizzazione al disinvestimento. I soldi passavano quindi per la Società 28 SA e, attraverso spal- loni, venivano recapitati nel suo ufficio o alla Società 30, società che deteneva con il figlio (MPC pag. 13.03.00068). In seguito, C. ha confermato che tra il 2010 e il 2011 circa EUR 3 milioni sareb- bero stati trasferiti, in più tranches, da CCCC. e F. sul conto presso Banca 2, attraverso bonifici in partenza da Banca 29. Egli ha dichiarato che tali somme sarebbero state in parte restituite a CCCC.: gli avrebbe rimborsato un importo complessivo pari a EUR 950’000.--, di cui 750'000.-- in contanti in varie tappe dal 2010 in poi, ed altri EUR 200'000.-- tramite un bonifico bancario effettuato dalla Banca 27. Ha ammesso di aver utilizzato parte della giacenza rimasta in Sviz- zera, di circa EUR 200'000.--/300'000.--, per appianare problematiche sorte con altri clienti. In merito agli ordini firmati in bianco ha dichiarato che erano gli ordini che lasciavano i clienti in generale per i prelievi, in caso di necessità. Lui li tra- smetteva poi a A. tramite corriere DHL. Faceva da passacarte. Ha poi ammesso di avere falsificato – attraverso la collaborazione di FFFFF. – posizioni titoli che riguardavano il conto “R24.” per nascondere le indebite sottrazioni operate ai danni di quest'ultimi (MPC pag. 13.03.00667-00676). Richiesto in merito alle mo- dalità seguite per far rientrare in Italia i capitali giacenti presso Banca 2, egli ha riferito che trasmetteva i fogli firmati in bianco a A., quest'ultimo li riempiva al fine di rendere disponibile materialmente il denaro. In seguito il denaro era conse- gnato in Italia presso il suo ufficio o altrove. II trasporto del denaro era curato dalla Società 28 SA (MPC pag. 13.03.00694-0096). Nel verbale di confronto C. ha indicato di avere inviato a A. tramite DHL dei fogli firmati in bianco da F., mai compilati, e ciò perché lo chiedeva CCCC. Altre volte sarebbe stato CCCC. a inviare direttamente a A. dei fogli firmati in bianco. In due o tre occasioni, CCCC. si sarebbe recato a X. e avrebbe lasciato a A. dei fogli firmati in bianco, i quali servivano in caso di necessità, come si usava, per

- 67 - effettuare dei prelievi. Ha poi ribadito che faceva il passacarte, e ha contestato di avere ricevuto il denaro dal conto “R24.” attraverso la Società 28 SA. In tale sede ha pure ritrattato le proprie dichiarazioni precedenti, di avere falsificato gli estratti patrimoniali del conto “R24.” (MPC pag. 13.11.00006 segg). Nell’interrogatorio finale dinnanzi al MPC si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.02.00916 segg.).

E. 4.6.4 Documentazione agli atti Agli atti vi sono il mandato di gestione patrimoniale con delega a professionisti esterni di Banca 2 (MPC pag. 08.05.00051 seg.) e il mandato di gestione patri- moniale con Società 3, divenuta poi Società 2 SA (MPC pag. 08.05.00518 seg.). Nel formulario "Rischio e profilo cliente", compilato da A., in merito all'origine dei fondi viene indicato quanto segue: "trattasi di risparmi attualmente detenuti in Italia, che verranno trasferiti ufficialmente da Banca 28 presso di noi. Subito EUR 1 mio, target 6 mesi 2.5 mio." (MPC pag. 08.05.0025 segg.). Dal rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PGF, concernente la relazione “R24.” (MPC pag. 10.02.01327 segg.), emerge in particolare che il conto è stato alimentato, tra il 10 novembre 2010 e il 4 ottobre 2011, mediante 5 bonifici da un conto di F. presso Banca 29 per complessivi EUR 3'045'000.--, i quali riportano come causale “giroconto per sottoscrizione quote d’investimento”. Risultano poi delle uscite a favore di Società 28 SA e Società 20 per complessivi EUR 2'880'500.-- tra il 18 novembre 2010 e il 5 marzo 2012. Ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito dai bonifici (nel giro di pochi giorni/settimane) a Società 28 SA e Società 20. Dal rapporto emerge poi che gli ordini di pagamento ritrovati presso Società 2 SA e Banca 2 erano delle copie e non è stato pertanto possibile effettuare una perizia calligrafica. Nel dos- sier presso Società 2 SA è stata ritrovata una copia del primo ordine di paga- mento di EUR 380'000.-- in cui la firma in calce di F. è stata ricalcata (MPC pag. 10.02.01330-01340). Dalla ricostruzione della PGF, basatasi anche sulle dichiarazioni dell’imputato A., risulta che gli importi confluiti su relazioni intestate a Società 28 SA hanno avuto due destini. In parte sono stati bonificati sul conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2 e da lì poi bonificati su un conto sempre intestato al Fondo 1 in Italia. Mentre in parte sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 28 SA per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. Gli importi giunti sulle relazioni intestate a Società 20 sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 20 per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. (MPC 10.02.01333-01338, con riferimenti).

- 68 - Agli atti vi è poi la sentenza di primo grado del 18 dicembre 2020 del Tribunale di Napoli, con la quale A. e C. sono stati condannati per il reato di truffa com- messa anche a danno dei titolari della relazione “R24.” (MPC pag. 18.01.2921 segg). Come detto, tale sentenza è stata impugnata, ed è pendente presso la competente autorità d’appello.

E. 4.7 Risultanze probatorie Si evidenzia in primo luogo che la condanna di C. per il reato qui in esame, com- messo in correità con A., è divenuta definitiva a seguito del ritiro del suo appello. Come detto, A. non ha in questa sede apportato alcun nuovo elemento, limitan- dosi piuttosto a ribadire quanto già addotto in prima sede. Egli contesta soprat- tutto l’aspetto soggettivo, facendo valere di essere vittima dell’agire di C. Pacifico è che gli ordini di bonifico qui contestati costituiscono dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP. Per quanto concerne la falsità dei documenti, questa Corte condivide le conclusioni della Corte precedente, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.8). Nonostante l’assenza di una perizia calligrafica in merito alle firme degli ordini di bonifico, agli atti vi sono infatti sufficienti elementi per ritenere credibile la versione di CCCC., il quale discono- sce le firme e gli ordini di bonifico. Come a giusta ragione ritenuto dai giudici di prime cure non è credibile che tali ordini derivassero effettivamente dai clienti, non avendo alcuna logica che pochi giorni dopo aver effettuato i bonifici dall’Italia a favore del conto presso Banca 2 i soldi venissero poi dagli stessi fatti rientrare in Italia, peraltro tramite una società di “spallonaggio”, nonostante i fondi fossero dichiarati in Italia. Ciò è ancor meno credibile considerando che i clienti avevano sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale per investire tali fondi, cosa che in realtà non è stata praticamente fatta. Dal rapporto della PGF emerge infatti che la maggior parte del patrimonio non è stato oggetto di investimenti, bensì dei bonifici qui contestati. A. ha ammesso di aver compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli tra- smessi a Banca 2 per l’esecuzione. Egli non è credibile quando sostiene che non sapeva che tali ordini di bonifico fossero falsi e che non corrispondessero alla reale volontà dei clienti. Non è infatti credibile che un gestore patrimoniale di esperienza, come il qui imputato A., accetti senza porsi alcuna domanda, di com- pilare ordini di bonifico pre-firmati, con delle istruzioni fornitegli da una terza per- sona (C.) senza alcun diritto su tale conto, sulla base di un presunto rapporto di amicizia tra questa e il cliente. Inoltre, nonostante le indicazioni fossero in con- traddizione con il mandato di gestione patrimoniale – ciò che è stato riconosciuto da A. – egli non ha mai chiesto una conferma ai clienti, affidandosi alle dichiara- zioni di C. in merito a un presunto prestito. Addirittura neanche a fronte della

- 69 - ricezione di un ordine riportante una firma ricalcata/doppia egli ha ritenuto neces- sario prendere contatto con la cliente. L’assenza di una qualsivoglia verifica da parte di A., nonostante più elementi sospetti, depone a favore del fatto che egli sapeva della falsità dei documenti o che ha quantomeno preso in conto che que- sti fossero falsi rispettivamente che non corrispondessero alla realtà. Anche l’ele- mento soggettivo è pertanto adempiuto. Contrariamente a quanto sollevato da A., il MPC e la prima Corte hanno giusta- mente indicato che l’indebito profitto di A. e del correo consisteva in concreto nel volere ripianare la situazione finanziaria del Fondo 1 – e occultare i reati patrimo- niali a danno di quest’ultimo – rispettivamente nel trattenere il denaro per sé. Ne consegue che tutti gli elementi costitutivi del reato di falsità in documenti sono nella fattispecie adempiuti. Pure per quanto concerne la correità vanno confermate le conclusioni della prima istanza (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.9 e rinvii): A. ha infatti partecipato in modo determinante alla pianificazione e all’esecuzione del reato, avendo egli, una volta ricevuto gli ordini in bianco, compilato tali ordini e trasmesso gli stessi a Banca 2 per l’esecuzione. Di conseguenza A. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti con riferimento alla relazione “R24.”. 5. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione Fondo 1 (CA 1.1.3.6.1-1.1.3.6.42) Va evidenziato che per quanto concerne la falsità in documenti a danno del Fondo 1 per i capi d’accusa da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 il procedimento è stato ab- bandonato per intervenuta prescrizione (dispositivo I.1.1). L’abbandono è cre- sciuto incontestato in giudicato. Da esaminare in questa sede rimangono pertanto i capi d’accusa da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42.

E. 5 Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. I.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia del dispo- sitivo della sentenza impugnata parte dei capi d’imputazione addossati a A. erano prescritti rispettivamente prossimi alla prescrizione e di conseguenza, per tali im- putazioni, il procedimento penale è stato abbandonato (cfr. dispositivo n. I.1.1). Ciò non riguarda tuttavia i capi d’imputazione ancora oggetto della presente pro- cedura.

E. 5.1 La pretesa di G. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 come al punto 1.1.1.1.2 + EUR 45'446.25 come al punto 1.1.1.2.2 dell’atto d’accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatrice pri- vata è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

E. 5.2 La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 27'976.20 (EUR 17'051.20 come al punto 1.1.1.1.17 + EUR 10'925.-- come al punto 1.1.1.2.28 dell’atto d’accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

E. 5.3 La pretesa di D. nei confronti di A. è accolta limitatamente a:

- CHF 197'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa)

- EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- come al punto 1.1.1.2.43 + EUR 120'000.-- come al punto 1.1.2.4.1 + EUR 220'000.-- come al punto 1.1.2.4.2 + EUR 310'000.-- come al punto 1.1.2.4.3 + EUR 75'000.-- come al punto 1.1.2.4.4 dell’atto d’accusa)

- USD 12'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa)

importi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013.

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatore pri- vato è rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

6.

E. 5.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.4.5 e II.3.5.2)

E. 5.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie qui in esame vi sono in particolare le di- chiarazioni delle persone interessate e di altri terzi, così come quelle di A. e di C. Vi sono poi i rapporti della PGF, segnatamente quello di analisi comparativa di firme manoscritte e quello concernente i flussi finanziari del Fondo 1. Inoltre vi è la sentenza di primo grado emanata del Tribunale di Roma nei confronti di A. e di C.

E. 5.5.1 Dichiarazioni di M., N., GGGGG. e HHHH. M., nell’interrogatorio in data 30 luglio 2013 dalla Procura del Tribunale di VV., ha confermato di avere sottoscritto il documento di apertura del conto presso Banca 2, così come il mandato di gestione patrimoniale (MPC pag. 13.06.00002). Interrogata in via rogatoriale il 18 febbraio 2014, ha riferito che il Fondo 1 aveva un patrimonio formato di beni immobili e mobili e con i proventi della gestione di tali beni provvedeva al mantenimento delle chiese di sua proprietà. A memoria non avrebbe mai visto acquistare un bene immobile, non sarebbe stata politica dell’amministrazione acquistare beni immobili. Ha poi dichiarato che la firma dei documenti di apertura del conto Fondo 1 presso Banca 2 sarebbe stato l’ultimo atto che ha compiuto quale funzionaria del Fondo 1. In seguito avrebbe cambiato posizione, essendo assegnata alla Direzione Centrale degli Affari Generali e per le Risorse Finanziarie e Strumentali. Ha poi precisato che il documento con cui è stata decretata la sua delega alla sottoscrizione con Banca 2 della

- 73 - documentazione di apertura non le conferiva il potere di gestione del conto, bensì unicamente quello di aprire il rapporto contrattuale. A. ne sarebbe stato informato, e avrebbe parlato con il servizio preposto alla gestione del conto, ed in particolare con la signora GGGGG. M. ha contestato l’autenticità delle sue firme sui docu- menti, i quali sarebbero posteriori alla sua fuoriuscita dal Fondo 1, avvenuta su- bito dopo l’apertura del conto (MPC pag. 13.06.00008-00013). Anche N. ha contestato che la firma sugli ordini di bonifico fosse la sua, eviden- ziando che dal 2006 aveva lasciato l’incarico al Fondo 1. Da quel momento avrebbe cessato di interessarsi delle questioni legate al Fondo 1. Egli contesta di avere dato alcuna disposizione e non sarebbe stato a conoscenza del conto col- laterale (MPC pag. 13.07.00078; MPC pag. 13.07.00117 seg.; MPC pag. 13.07.00119-00125). GGGGG., funzionaria del Fondo 1, interrogata a VV. il 3 giugno 2013, ha dichia- rato di occuparsi della gestione del portafoglio titoli. Il suo compito consisteva nel predisporre i prospetti contabili degli investimenti, curare i rapporti e la corrispon- denza con le banche riguardo alla situazione contabile delle gestioni patrimoniali. Le rendicontazioni le riceveva lei, spesso via fax dopo una telefonata con la se- gretaria di A. o con A. stesso. Ha poi negato di avere mai parlato con A. della necessità di sostituire la firma di M., e ha indicato che quando chiedevano il ver- samento dei risultati di gestione, i documenti da lei predisposti venivano firmati dal Prefetto HHHHH. e A. non avrebbe mai opposto alcuna difficoltà (MPC pag. 12.22.00001 seg.). Ha poi dichiarato che il Fondo 1 aveva un patrimonio di circa 750 chiese e anche un patrimonio immobiliare. La missione era quella di curare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro di tali edifici. A suo sapere dalla sua istituzione il Fondo 1 non avrebbe più acquistato immobili né chiese, e ha escluso che la missione del Fondo 1 fosse quella di acquistare immobili per poi restaurarli e rivenderli (MPC pag. 12.22.00008). HHHH. ha confermato che tutte le consegne di denaro che riguardavano Fondo 1 sarebbero state effettuate da “spalloni” della Società 28 SA a VV. nelle mani di C. e che le istruzioni per la consegna venivano fornite da A. (MPC pag. 12.06.00015 seg.).

E. 5.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dato atto di avere fatto uso dei documenti oggetto delle imputazioni, senza però sapere che le firme di M. e N. fossero false. Egli avrebbe ricevuto i docu- menti da C. e li avrebbe spediti alla banca, la quale avrebbe controllato le firme ed eseguito i bonifici (MPC pag. 13.02.01760). Nei suoi interrogatori ha poi di- chiarato che tutti gli ordini di trasferimento di denaro del conto intestato al Fondo 1, come pure gli altri documenti concernenti tale conto, gli sarebbero pervenuti

- 74 - da C. via DHL. Gli ordini di trasferimento gli pervenivano firmati in bianco, e lui li compilava su disposizioni di C., il quale gli diceva l’importo che doveva essere trasferito alla Società 28 SA. Richiesto sul motivo per il quale accettava gli ordini di trasferimento concernente il contro Fondo 1 da C., che non aveva procura sul conto, egli ha risposto che C., era il “factotum” del Prefetto N., il quale gli avrebbe detto di fare capo a C. Lo riteneva legittimato anche se sapeva non avere una procura, perché gli era stato introdotto da N. Ha poi riferito di non avere verificato se M. e N. fossero ancora in carica al momento della firma degli ordini di trasfe- rimento. Egli ha dichiarato che le somme di denaro venivano consegnate in con- tanti dagli spalloni della Società 28 SA a C., il quale gli avrebbe detto che li por- tava direttamente a N. Si trattava di disposizioni per operazioni urgenti, si trattava di operazioni immobiliari (MPC pag. 13.02.01798-01801; MPC pag. 13.11.00006- 00008; 13.02.02358 segg.). Nel verbale di confronto A. ha poi dichiarato, per quanto riguarda i contratti di credito, di averli mandati a C. tramite DHL, già firmati dalla banca, per raccogliere la firma, in seguito li avrebbe ricevuti firmati per il tramite di C. (MPC pag. 13.11.000015). A. ha poi affermato di sapere, in quanto riferitogli da N. stesso, che quest’ultimo è stato direttore del Fondo 1 sino a fine 2006, dopodiché sarebbe divenuto dirigente di […]. In merito a M. ha invece di- chiarato che nessuno gli avrebbe comunicato che la sua firma non fosse più va- lida in quanto aveva lasciato il Fondo 1. Egli ha confermato di avere visto la do- cumentazione di apertura del conto e di sapere che l’unica persona avente diritto di firma singola sul conto Fondo 1 era M. Ha poi indicato che accettava le lettere di giustificazione sottoscritte da N., nonostante sapeva che lo stesso non era più dirigente del Fondo 1 dal 2006, in quanto era un personaggio influente e non metteva in dubbio la sua parola. Ha poi riferito che gli estratti patrimoniali del Fondo 1 li trasmetteva a GGGGG., la quale si era annunciata telefonicamente come funzionaria del Fondo 1, e di non avere chiesto a quest’ultima di parlare con M. (MPC pag. 13.02.02355-02361). Dinnanzi alla prima Corte, A. ha confer- mato le precedenti dichiarazioni, indicando in particolare di essersi posto delle domande di fronte alle richieste di un ente amministrativo dal Ministero dell’In- terno italiano di far rientrare denaro in Italia tramite spalloni: gli sarebbe però stato detto che erano delle operazioni immobiliari importanti che senza il bonifico sa- rebbero saltate (TPF pag. 306.731.51). In questa sede A. si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.021 seg.).

E. 5.5.3 Dichiarazioni di C. C., dinnanzi al Tribunale di Napoli, ha ammesso di aver sottratto denaro al Fondo 1 per coprire degli ammanchi nei confronti di suoi clienti, falsificando le firme di M. sugli ordini di bonifico per garantire il meccanismo di “spallonaggio” mediante bonifici dal conto del Fondo 1 presso Banca 2 in favore di Società 28 SA, che faceva giungere il denaro in Italia. Ha anche confermato l’apertura del conto

- 75 - “collaterale” sul quale venivano fatti dei finanziamenti da Banca 2 garantiti dagli investimenti sul conto Fondo 1. Grazie a questi finanziamenti venivano effettuati i bonifici oggetto delle sottrazioni al Fondo 1 (MPC pag. 13.03.00061 seg.). In seguito, ha contestato di aver falsificato le firme di M. e di N. come pure di aver trasmesso a A. dei documenti. Ha negato di aver ricevuto del denaro proveniente del Fondo 1 nel suo ufficio di UU. e ha dichiarato di non sapere che fine avesse fatto (MPC pag. 13.03.00469). Nel verbale di confronto con A., ha di nuovo am- messo di aver trasmesso a A. quattro fogli firmati in bianco con apposta la firma di M. da egli falsificata. Ha ammesso di aver necessitato di EUR 1.5 milioni per risolvere questioni con altri clienti che doveva rimborsare in seguito a delle perdite da loro subite. Intendeva mettere a posto la situazione e quindi restituire questo denaro al Fondo 1. Ha anche ammesso di aver falsificato il logo del Ministero degli interni e di avervi poi apposto la firma (falsificata) di M. Non saprebbe invece da chi A. avrebbe ricevuto gli ulteriori ordini di bonifico con le firme false e ha contestato di avere ricevuto altro denaro in Italia proveniente del Fondo 1 (MPC pag. 13.11.14). Nell’interrogatorio finale del 12 novembre 2019 si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.03.00936 segg.)

E. 5.5.4 Documentazione agli atti Dal rapporto di analisi comparativa di firme manoscritte della PGF del 28 ago- sto 2014 (rispettivamente 22 settembre 2014 per la versione tradotta in italiano) è emerso che le firme di M. e di N. sui documenti oggetto dell’imputazione ana- lizzati sono falsificate. Da tale rapporto è pure risultato che l’origine della firma di confronto di M. ritrovata sul documento “atto di pegno e di cessione generale a Fondo 1 rubrica R60a.” è dubbia, mostrando le medesime caratteristiche di quelle falsificate, e sarebbe anch’essa una firma falsificata (MPC pag. 17.01.00001- 00065; MPC pag. 10.02.00320). Nel rapporto concernente i flussi finanziari Fondo 1 della PGF del 25 novem- bre 2014, sono stati analizzati nel dettaglio i flussi finanziari in entrata e in uscita registrati sulla relazione intestata al Fondo 1 aperta presso Banca 2. È in parti- colare stata ricostruita l’origine dei fondi confluiti e la destinazione finale dei fondi fuoriusciti. Il denaro sul conto n. R60. del Fondo 1 presso Banca 2 è stato accre- ditato tramite cinque bonifici di complessivi EUR 10'052'700.-- effettuati tra il lu- glio 2006 e il maggio 2009. Tra il settembre 2008 e l’ottobre 2012 sono stati ef- fettuati ulteriori quattro accrediti e tre versamenti in contanti: secondo la ricostru- zione della PGF non si tratterebbe di denaro proveniente dal Fondo 1, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni ban- carie (MPC pag. 10.02.00259-0073 e documenti ivi citati). A inizio dicembre 2006 è stata aperta la rubrica R60a. sulla quale, per un periodo di circa un anno e mezzo, sono stati concessi degli anticipi fissi garantiti dai capitali investiti sul

- 76 - conto n. R60., poi utilizzati nella loro globalità per eseguire pagamenti a favore della Società 26. Banca 2 ha concesso al Fondo 1 degli anticipi fissi per com- plessivi EUR 4'089'000.--, i quali sono poi stati rimborsati nel maggio 2008 adde- bitando il conto n. R60a. del Fondo 1. Dall’analisi della PGF emerge che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro era prontamente trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. Sulla base delle dichiarazioni dell’imputato A. e HHHH., la PGF ha concluso che in seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e consegnate a C. (MPC pag. 10.02.002.00273-00278). Tutti i flussi in uscita dal conto n. R60. e dalla rubrica R60a. hanno avuto unica- mente due beneficiari, la Società 28 SA e il conto del Fondo 1 stesso acceso presso la Banca 30 a VV. − Tesoreria Centrale dello Stato. A favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre EUR 9,4 milioni, di fronte a delle entrate di oltre EUR 10 milioni. I 9 bonifici a favore del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 30 − Tesoreria dello Stato, farebbero invece riferimento al versamento al Fondo 1 dei risultati di gestione derivante dagli attivi investiti in Svizzera. Secondo la ricostruzione della PGF, il denaro oggetto dei bonifici, proviene dai versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie come “R24.” e “R17.” (MPC pag. 10.02.00282-00285). Con sentenza del 20 giugno 2017 il Tribunale di Roma ha condannato, in primo grado, A. e C. per appropriazione indebita a danno del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2, mentre N. è stato prosciolto in quanto estraneo ai fatti (MPC pag. 18.02.01389 seg.). Il procedimento nei confronti di M. è invece stato archi- viato (MPC pag. 18.02.01275 seg.). A. e C. hanno impugnato tale sentenza, at- tualmente pendente in appello.

E. 5.6 Risultanze probatorie Anche per la falsità in documenti concernente la relazione Fondo 1, la condanna di prima istanza nei confronti di C., per avere agito in correità con il qui imputato A., è divenuta definitiva. Per quanto concerne la falsità delle firme sui documenti in esame – peraltro nem- meno messa in discussione da A. – questa Corte condivide le conclusioni dei giudici di prime cure, ritenendo credibili M. e N., i quali hanno contestato le proprie firme. Come indicato dal MPC per 34 dei documenti incriminati l’analisi compara- tiva delle firme, effettuata dalla PGF, ha confermato la falsità delle firme di M. e N. Oltre a ciò, agli atti vi sono più elementi a sostegno della falsità dei documenti, quindi anche dei quattro ordini di bonifico non contemplati nell’analisi della PGF, e meglio i documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.8, 1.1.3.6.11, 1.1.3.6.23 e 1.1.3.6.37. Come esposto dalla prima istanza lo stesso C. ha ammesso di avere

- 77 - formato dei falsi ordini di bonifico, falsificando la firma di M., così come il logo del Ministero degli interni, seppure non è poi stato in grado di riferire di quali docu- menti si tratti. Inoltre a favore della mancata autenticità delle firme vi è pure il fatto che, a far tempo da aprile 2006 rispettivamente dicembre 2006, né M. né N. erano più attivi presso il Fondo 1 e pertanto non erano legittimati a sottoscrivere i docu- menti in esame. In virtù di ciò, in Italia i procedimenti nei loro confronti si sono infatti poi conclusi senza una condanna – contrariamente a quello concernente il qui imputato A. e il correo – essendo stati ritenuti estranei ai fatti. Inoltre pure il contenuto stesso dei documenti depone a favore della mancata autenticità degli stessi, come si dirà meglio in seguito. Anche per questa fattispecie A. non contesta di avere compilato gli ordini di bo- nifico e nemmeno di avere inoltrato i documenti qui in esame a Banca 2 per l’ese- cuzione. Le sue dichiarazioni secondo cui non sarebbe stato a conoscenza della falsità dei documenti risultano poco credibili. Egli stesso ha dichiarato di avere visto i documenti di apertura del conto di gestione patrimoniale, e di sapere che N. non aveva potere di firma sul conto Fondo 1; egli – avendo visto tale docu- mentazione – doveva anche essere al corrente che non era stata data alcuna delega con facoltà di deporre dei valori patrimoniali depositati sul conto (MPC pag. 07.02.01.03.00001). Inoltre ha pure dichiarato che i rendiconti della gestione li inoltrava a GGGGG., la quale si era presentata a lui come funzionaria del Fondo

1. Anche quest’ultima ha riferito che parlava con A. rispettivamente con la di lui segretaria quando riceveva i rendiconti. È quindi poco credibile che egli non sa- pesse che M. non aveva più a che fare con il Fondo 1, interfacciandosi con un’al- tra persona e non avendo peraltro, per sua stessa ammissione, mai chiesto di parlare con M. Per quanto concerne N., lo stesso A. ha pure ammesso di sapere che non era più attivo presso il Fondo 1, essendogli questo stato comunicato da N. stesso. A. non è attendibile quando cerca di giustificarsi asserendo che N. era una persona influente e non metteva in dubbio la sua parola, motivo per cui avrebbe comunque eseguito i suoi ordini. Non è infatti plausibile che un gestore patrimoniale d’esperienza, a conoscenza delle regole bancarie, esegua in buona fede ordini impartiti da una persona che sa non essere legittimata unicamente perché persona influente. Stesso dicasi per la compilazione degli ordini di boni- fico in bianco secondo le istruzioni di C., persona senza procura e che nulla aveva a che fare con il Fondo 1, e che A. riteneva legittimato unicamente perché intro- dottogli da N. Si rinvia a tal proposito anche a quanto esposto per la relazione “R24.” (cfr. supra consid. I.4.7). Nonostante la ricezione di ordini di bonifico in bianco rispettivamente di richieste di finanziamento da parte di C. – il quale nulla aveva a che vedere con il Fondo 1 – sottoscritti da persone che egli sapeva non essere più attive presso il Fondo 1, A. non ha intrapreso alcuna verifica presso il Fondo 1. A ciò si aggiunge che pure il contenuto degli ordini di bonifico rispetti- vamente delle richieste di finanziamento avrebbe dovuto portare A. a porsi delle

- 78 - domande circa l’autenticità dei documenti ed effettuare delle verifiche con il Fondo 1. La giustificazione secondo cui gli importi, poco dopo essere stati versati sul conto presso Banca 2, facevano ritorno in Italia tramite una società di spallo- naggio, per delle operazioni immobiliari risulta infatti inverosimile. Innanzitutto, come menzionato dalla prima Corte, non si vede per quale motivo il Fondo 1, ente appartenente allo Stato italiano, avrebbe dovuto fare capo a una società di spallonaggio per fare confluire denaro dalla Svizzera in Italia, denaro peraltro poco prima versato sul conto presso Banca 2. Inoltre, sia M. sia GGGGG. hanno riferito che scopo del Fondo 1 non era quello di acquistare immobili. Ciò è anche confermato da un documento del Ministro dell’Interno da cui risulta che il patri- monio del Fondo 1 risale alla metà dell’800 e il suo fine istituzionale è costituito dalla conservazione e dalla valorizzazione delle chiese di proprietà (MPC pag. 07.01.002.06.00188). Da evidenziare è poi che, come dichiarato da A. stesso e confermato anche da HHHH., i soldi sono stati consegnati a C. e non al Fondo 1. In Italia C. e il qui imputato A. sono infatti, come detto, stati condannati

– in primo grado – per appropriazione indebita. Infine si osserva pure che tali operazioni, che hanno portato praticamente allo svuotamento del conto del Fondo 1 presso Banca 2, erano incompatibili con il contratto di gestione sotto- scritto in data 28 aprile 2006 (MPC pag. 07.02.001.03.00001-00004). Nemmeno a fronte di ciò A., gestore patrimoniale del conto, ha intrapreso alcunché. Alla luce di quanto precede, il fatto che A. abbia compilato gli ordini di bonifico in bianco, secondo le istruzioni di C., e abbia trasmesso i documenti di cui ai capi d’imputazione qui in esame a Banca 2 per l’esecuzione, senza porsi alcuna do- manda e intraprendere alcuna verifica – nonostante più elementi sospetti – lascia concludere che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli fosse in realtà a conoscenza della falsità di detti documenti, e che ha pertanto agito intenzional- mente. A. e il correo hanno agito allo scopo di appropriarsi del denaro del Fondo 1 ri- spettivamente di mascherare le malversazioni a danno del Fondo 1. I due hanno agito in correità, avendo entrambi fornito un apporto essenziale per la prepara- zione e l’esecuzione del reato. Di conseguenza la prima Corte ha a giusta ragione ritenuto adempiuti i presup- posti del reato di falsità in documenti a carico segnatamente di A. anche per tale relazione. 6. Commisurazione della pena

E. 6 Ne bis in idem Come si dirà meglio in seguito, contrariamente a quanto sollevato da A. – in re- lazione al reato di falsità in documenti – in concreto non sussiste alcuna viola- zione del principio ne bis in idem (cfr. infra consid. II.4.1).

- 22 - II. Nel merito 1. Introduzione

E. 6.1 Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 per il procedimento SK.2020.27 sono poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--.

E. 6.1.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la re- prensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

- 80 -

E. 6.1.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

E. 6.1.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per

- 81 - ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del

E. 6.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori per il procedi- mento SK.2020.27 è fissata in CHF 104'900.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

- 107 - V. Spese e indennità della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), con- sistenti in complessivi CHF 12'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di CHF 8'000.-- e a carico di B. in ragione di CHF 4'000.--. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa).

A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). VI. Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (CN.2023.23) 1. Il reclamo del 19 settembre 2022 presentato dall’avv. Marco S. Marty è parzialmente accolto. 2. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G., avv. Marco Marty, per il procedimento SK.2020.27 è fissata in CHF 73'322.16 (IVA inclusa), da de- dursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. VII. Comunicazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata per iscritto verrà notificata alle parti in un secondo tempo. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Andrea Blum Leda Ferretti

- 108 - Intimazione a (atto giudiziale / raccomandata estera con avviso di ricevimento): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi - Avv. Carlo Borradori - Avv. Matteo Galante - Avv. Costantino Castelli - Avv. lvan Paparelli - Avv. Carlo Fubiani - Sig.ra F. - Avv. Marco S. Marty - Società 1 S.R.L., rappresentata dal Presidente del CdA NNN. - Sig. H., limitatamente all’azione civile - Società 2 SA in liquidazione, rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione) - Autorità cantonale della migrazione (art. 82 cpv. 1 Ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa [OASA, SR 142.201]) Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione: 7 novembre 2024

E. 6.3 A. ritiene che tale condanna non terrebbe conto di tutti gli elementi del caso di specie, che sarebbe eccessiva e ha pertanto chiesto, in via principale, qualora l’appello venisse integralmente o parzialmente accolto, una pena di complessivi

E. 6.4 Il MPC ha dal canto suo chiesto la condanna di A. a 30 mesi, anziché i 36 pro- nunciati in primo grado, in considerazione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073).

E. 6.5 Il tipo di pena (pena detentiva) stabilito dalla prima Corte per tutti i reati qui in esame è incontestata. Lo stesso imputato A. ha postulato una condanna a una pena detentiva di 18 rispettivamente 20 mesi. Ad ogni modo, come si dirà anche meglio in seguito, a fronte della gravità dei reati, della colpa dell’imputato, degli ingenti danni causati e del numero di illeciti, anche questa Corte ritiene, per il qui

- 83 - imputato A., adeguata una pena detentiva per tutti i reati. Una pena pecuniaria non sarebbe né adeguata alla colpa né appropriata.

E. 6.6 A. si è reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta. Per tutti e tre i reati la pena prevista dalla legge è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Nel caso in esame il reato di amministrazione infedele qualificata è da considerare quale reato di base per la commisurazione della pena, essendo quello con la fattispecie di maggiore portata, e pertanto il reato che nello specifico comporta la pena più elevata. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 6.1.3.), giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata, tuttavia non si può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. In concreto la pena massima è pertanto limitata a sette anni e mezzo.

E. 6.7 Va anzitutto rilevato, per quanto concerne le imputazioni di amministrazione in- fedele – riguardanti gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, l’incasso inde- bito di retrocessioni per i predetti investimenti, così come per investimenti in azioni S18a. – che sono da valutare un gran numero di reati simili, comparabili in termini di colpevolezza, seguendo la medesima strategia, e differenziandosi so- stanzialmente unicamente dall’indebito profitto ottenuto e dal danno causato. I singoli reati di amministrazione infedele sono collegati tra di loro sia dal punto di vista materiale sia temporale. Questi sono connessi dal modus operandi della commissione del reato nell’ambito dell’attività professionale e dall’obiettivo di pro- curarsi un indebito profitto per un periodo di tempo prolungato. Ogni reato rap- presenta quindi un singolo atto in un sistema di agire illecito. Considerare questi individualmente – ai sensi restrittivi della giurisprudenza del Tribunale federale – non risulta in concreto appropriato, non permettendo ciò di tenere adeguata- mente conto della ponderazione della colpa. Sulla base di ciò, essendovi un’unità di azioni, si giustifica di trattare tutte le imputazioni di amministrazione infedele insieme e determinare un’unica pena ipotetica di base. Sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell’imputato A. è il fatto che egli, nella sua posizione di gestore patrimoniale, ha ripetutamente abusato del suo ruolo e della fiducia di numerosi suoi clienti, causando loro un danno complessivo di milioni (all’incirca 6 milioni, cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.7 [il danno concernente gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 è in questa sede stato confermato] e consid. III. 3.9), e realizzando, con la sua gestione illecita, un con- siderevole indebito profitto (CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60 quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti in prodotti strut- turati Banca 1, [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.6.6 e 2.8], nonché EUR 469'875.-- quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti

- 84 - in azioni S18a. [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 3.9 e 3.10]). Il grado della lesione del bene giuridico protetto, ossia il patrimonio altrui, è pertanto conside- revole. Egli ha inoltre agito per un periodo prolungato (oltre due anni), eseguendo un elevato numero di operazioni illecite ai danni di una quarantina di clienti, ed è stato fermato unicamente dal suo arresto. Alla luce di ciò l’intensità della volontà delittuosa di A. è da considerare di una certa importanza, avendo egli peraltro optato per vittime facili, trattandosi di clienti di vecchia data, di una certa età e che vivevano lontani, e che quindi egli sapeva non controllare il suo operato. Tutto ciò considerato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente da media a grave. Anche dal profilo soggettivo la sua colpa è da ritenere da media a grave, egli ha infatti agito intenzionalmente, per scopi prettamente egoistici, e meglio per conseguire un profitto e godere di un tenore di vita ancora più elevato. Da sottolineare è che al momento dei fatti la sua situazione finanziaria era positiva, questa si è infatti deteriorata unicamente in seguito al suo arresto. A. ha quindi agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione. Alla luce di quanto precede, considerata la colpa globale medio-grave di A., quale pena ipotetica di base è da ritenere adeguata una pena detentiva di 3 anni.

E. 6.8 Per la truffa ripetuta, sotto il punto di vista oggettivo, a pesare sulla colpa è il fatto che – secondo la condanna della Corte penale passata in giudicato (per l’unica truffa oggetto di contestazioni in appello A. è stato prosciolto) – A. ha agito nell’arco di un periodo prolungato (da dicembre 2010 a dicembre 2012) commet- tendo ben 10 truffe. Tutte le truffe riguardano poi somme di una certa importanza, trattandosi di importi da EUR 75'000.-- a 310'000.--. Non si tratta quindi di fatti- specie di poco conto. Il danno cagionato ai clienti è di un certo peso, ammon- tando complessivamente a EUR 1'360'000.-- (dedotti i EUR 10'000.-- per cui è stato prosciolto) e USD 134'238.-- (EUR 106'000.-- controvalore; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.9), importi che corrispondono all’indebito profitto conse- guito (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.10.1). Per eseguire le truffe A. ha poi utilizzato dei documenti con le firme dei clienti da lui stesso falsificate, al fine di ingannare i funzionari della banca con cui collaborava, sfruttando anche la fiducia che questi avevano nei suoi confronti, e indurli a effettuare i bonifici. A favore di A. è invece da tenere in conto che, come rettamente ritenuto dalla prima Corte, egli non ha in tal caso agito con una particolare energia criminale, essendo le truffe correlate all’amministrazione infedele e avendo agito solamente a danno di due clienti, quindi un numero relativamente basso rispetto ai clienti toccati dall’amministrazione infedele. Sotto il profilo soggettivo – come già indicato per l’amministrazione infedele – A. ha agito intenzionalmente, per fini egoistici, e me- glio per proprio profitto. La volontà delinquenziale di A. nella fattispecie non è comunque lieve, avendo egli agito ripetutamente e avendo pertanto più volte li- beramente deciso di agire in modo illegale, per arrecarsi un vantaggio. Sulla base di tali elementi la colpa globale dell’imputato A. è in concreto da considerare

- 85 - oggettivamente e soggettivamente come già non più lieve. Considerato tutto quanto precede, quale pena ipotetica per la truffa ripetuta, risulta adeguata una pena detentiva di un anno. In virtù del principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 9 mesi.

E. 6.9 Secondo la condanna passata in giudicato di prima istanza e la conferma pres- soché totale (ad eccezione di un documento) delle imputazioni di falsità in docu- menti impugnate in questa sede, A. ha creato e fatto uso nell’arco di circa sei anni di ben 65 falsi documenti (38 riferiti al Fondo 1, 11 concernenti la relazione “R24.”, 15 relativi alle truffe e agli acquisti di titoli S18a., nonché un formulario A). Come a giusta ragione evidenziato dall’istanza precedente, questi documenti erano quasi nella loro totalità funzionali ai reati patrimoniali oggetto della presente procedura e delle procedure italiane. A. ha falsificato le firme dei clienti, rispetti- vamente compilato dei fogli in bianco con le firme falsificate – dal correo – dei clienti, indicando false volontà dei clienti, al fine di perfezionare i reati patrimo- niali, causando un ingente danno ai clienti (oltre a quelli già esposti sopra, è stato causato un danno di oltre EUR 2.8 milioni alla relazione “R24.” e oltre EUR 9.4 milioni al Fondo 1). Come già indicato per la truffa, anche in tal caso A. non ha tuttavia dato prova di una particolare energia criminale, essendo le falsità in do- cumenti correlate con gli altri reati. Considerato comunque il lasso di tempo in cui ha agito, il numero di documenti falsificati e l’ingente danno causato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente come già non più lieve. Stesso dicasi per quanto concerne il profilo soggettivo, avendo anche in questo caso, come già indicato per gli altri reati, A. agito esclusivamente per proprio profitto e in piena liberà decisionale. Per la falsità in documenti si ritiene pertanto adeguata una pena ipotetica di sei mesi. Questa Corte ritiene quindi adeguato un inasprimento della pena di ulteriori quattro mesi.

E. 6.10 In considerazione di quanto esposto in precedenza, in concreto la pena comples- siva di base è fissata in una pena detentiva di 4 anni e 1 mese (3 anni + 9 mesi + 4 mesi). Resta ora da esaminare se entrano in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore.

E. 6.11 A. ha sostanzialmente fatto un elenco di tutti i possibili motivi di riduzione che a suo avviso sarebbero da considerare, senza tuttavia approfondirli oltre. In concreto, come rettamente sollevato dal MPC e già considerato anche dalla prima Corte, il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) giustifica senz’al- tro un’attenuazione della pena complessiva. I fatti qui imputati si sono infatti svolti tra il 2010 e il 2013, per tutti si è quindi nel frattempo oltre – per una parte addi- rittura ben oltre – i due terzi del termine di prescrizione di 15 anni. Secondo la giurisprudenza in tal caso la pena è da attenuare (DTF 140 IV 145 consid. 3.1;

- 86 - MATHYS, op. cit., n. 340). Sulla base di ciò, considerata la vicinanza del termine di prescrizione, e avendo A. dall’epoca dei fatti tenuto una buona condotta si giu- stifica per tale ragione una considerevole attenuazione della pena. Bisogna inoltre tenere conto del principio di celerità, la cui violazione comporta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). La valu- tazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'auto- rità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre valutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dunque controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trattarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Il presente procedimento è durato oltre dieci anni. L’inchiesta è infatti iniziata nel marzo 2012 con l’apertura dell’istruzione nei confronti dell’imputato A. e la comu- nicazione del dispositivo nella presente procedura d’appello ha avuto luogo in ottobre 2023. L’istruttoria da parte del MPC si è protratta sino al gennaio 2019, data in cui vi è stato il primo rinvio a giudizio. L’accusa è tuttavia stata rinviata al MPC per essere completata o rettificata. Il secondo atto d’accusa è quindi stato emanato il 24 luglio 2020. I dibattimenti di prima istanza hanno avuto luogo nel febbraio 2022. In appello il caso è rimasto pendente per all’incirca un anno prima dei dibattimenti. Ora, vero è che, soprattutto inizialmente, si trattava di un caso di vaste proporzioni, con un legame anche con l’Italia, da cui consegue un allunga- mento dei tempi della procedura. Inoltre anche l’esame del caso da parte di più istanze comporta chiaramente un prolungamento del procedimento. Cionono- stante, come rettamente indicato dalla prima Corte, indipendentemente dalla pre- senza di tempi morti più o meno giustificati, un procedimento così lungo per una fattispecie come quella in esame è comunque da considerarsi eccessiva e lesiva del principio di celerità. Si giustifica pertanto anche per questo una riduzione me- dia della pena complessiva. Per quanto concerne la situazione personale di A. si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP a quanto esaustivamente esposto dalla prima Corte (sentenza SK.2020.27 con- sid. VI.3.5.1-3.5.3). Da menzionare è però in particolare la situazione familiare di A. – il quale è un padre di famiglia con tre figli minorenni (nati nel 2011, 2013 e

2018) da mantenere – e la precaria situazione finanziaria in cui si trova la fami- glia. Nel proprio interrogatorio in questa sede A. ha aggiornato la propria situa- zione, dichiarando in particolare di vivere da un anno in una casa in mezzo al bosco, per cui non deve pagare nulla facendo egli il custode, di essere ancora in disoccupazione e di vivere sostanzialmente grazie agli assegni familiari,

- 87 - ricevendo anche aiuto da parte dei suoi famigliari e amici. La di lui moglie non avrebbe invece un lavoro fisso, ma delle entrate mensili di circa EUR 500.-- gra- zie a lavori occasionali di pulizie (cfr. CAR pag. 5.300.003-005). Tale situazione familiare – in particolare i suoi obblighi familiari – giustifica una lieve riduzione della pena complessiva. Inoltre, come rettamente ritenuto dalla precedente Corte, anche a fronte del di- sagio derivante dal fatto che due paesi (Svizzera e Italia) hanno proceduto nei suoi confronti, la pena è da ridurre leggermente. Gli ulteriori aspetti sollevati dall’imputato A., non meglio motivati, non giustificano invece alcuna riduzione della pena rispettivamente sono da valutare in modo neutrale. Il carcere preventivo sofferto in Italia non è da considerare per la commisurazione della pena, concernendo questo i reati commessi in Italia (cfr. sentenza del TF 6B_806/2020 dell’11 novembre 2020 consid. 1.3). Il comportamento dell’im- putato A. durante l’inchiesta è invece da valutare neutralmente. Vero è che egli ha sempre dato seguito alle citazioni e risposto ai quesiti postigli dagli inquirenti, egli ha però sostanzialmente sempre negato le imputazioni rimproverategli e non ha quindi facilitato il procedimento penale, e nemmeno ha collaborato con le au- torità in maniera rilevante tale da ammettere una riduzione della pena (cfr. anche TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5.2, secondo cui anche in caso di confessione si può rinunciare a una riduzione della pena, se questa non ha facilitato il procedimento penale). Per quanto concerne l’effetto della pena sulla sua vita futura e le sue possibilità di reinserimento sociale, la prima Corte ha rettamente indicato che giusta il Tribunale federale questo è da prendere in con- siderazione unicamente in caso di circostanze straordinarie, ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi, per sua natura, pregiudizi in ambito professionale e familiare del condannato (sentenza del TF 6B_988/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 2.4; 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1). In concreto non si ravvedono circostanze straordinarie in tal senso. Infine anche l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). In virtù di tutto quanto precede questa Corte ritiene adeguata una riduzione della pena di complessivi 19 mesi. Di conseguenza A. è condannato a una pena de- tentiva di 30 mesi.

E. 6.12 Giusta l’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3). Se il giudice sospende del tutto o in parte

- 88 - l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta di A. e del fatto che non ha precedenti penali, si giustifica di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena. La parte da eseguire è fissata in sei mesi. A tal proposito si osserva che le pene detentive di breve durata possono essere eseguite, a richiesta del condannato, in forma di semiprigionia (art. 77b CP) o con la sorveglianza elettro- nica (art. 79b CP). L’esecuzione della parte restante (24 mesi) è sospesa condi- zionalmente per un periodo di prova di due anni. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LOAP e art. 31 cpv. 1 CPP). 7. Misure 7.1 La Corte penale ha condannato A. al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro, tra gli altri, sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5 (cfr. sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.2) 7.2 In sede di dibattimento d’appello la difesa ha indicato di non opporsi al risarci- mento equivalente rispettivamente al mantenimento del sequestro disposto dalla Corte penale, tranne che per i beni di appartenenza della moglie – come già fatto valere in prima sede – e meglio gli importi di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositati presso la Banca 5 (CAR pag. 5.100.027 seg.). Nella propria arringa d’appello la difesa nulla ha precisato a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). 7.3 Si osserva innanzitutto che tali importi sono stati trovati presso il domicilio di A. e della di lui moglie, per l’esattezza nella loro camera da letto (MPC pag. 08.02.00010). Dinnanzi alla Corte penale A. ha dichiarato che la moglie avrebbe guadagnato detto importo dalla vendita di un appartamento della di lei madre (TPC pag. 306.731.053). La moglie di A. in data 24 agosto 2013 aveva presentato al MPC una richiesta di dissequestro, facendo valere che tali importi sarebbero di sua pertinenza, trattandosi di un importo ricavato dalla vendita della casa in cui abitava la madre, allegando una copia di un contratto di compraven- dita dell’appartamento (MPC pag. 15.05.00003-00008). Come rettamente indi- cato dalla Corte di prima istanza, e già ritenuto dal MPC a suo tempo – il quale ha respinto la richiesta di dissequestro (MPC pag. 15.05.00012 seg.) – il contratto di compravendita trasmesso dalla moglie non è atto a comprovare la sua esclu- siva titolarità dei beni sequestrati. Il menzionato contratto non comprova infatti che tali importi derivino effettivamente dalla vendita di detto appartamento. Va a

- 89 - tal proposito piuttosto evidenziato che il contratto di compravendita è del 27 ago- sto 2012 (MPC pag. 15.05.00005), quindi pressoché di un anno prima rispetto al sequestro, effettuato nel maggio 2013. Mal si comprende inoltre per quale mo- tivo, se tali somme provenissero effettivamente dalla vendita dell’appartamento, gli importi rinvenuti sono sia in EUR sia in USD, quando il prezzo indicato nel contratto di compravendita è in Sum uzbeco. A fronte di quanto precede, non può quindi essere ritenuto che A. abbia comprovato l’appartenenza esclusiva della moglie di detti importi. Agli atti non vi sono altri elementi a sostegno della tesi di A., alla quale non può di conseguenza essere dato seguito. 7.4 La prima Corte, a fronte della situazione patrimoniale di A., non ha condannato A. a un risarcimento equivalente corrispondente all’importo che avrebbe potuto essere confiscato (superiore a EUR 2.5 milioni), bensì a un importo ben ridotto di CHF 100'000.-- (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VII.5.2 seg.). In questa sede A. è stato prosciolto unicamente per il reato di truffa e di falsità in documenti ai danni della relazione “R17.”, per i quali l’indebito profitto era di EUR 10'000.00, quindi un importo minimo rispetto a quello complessivo. Alla luce di ciò e a fronte della conferma pressoché totale della sentenza di prima istanza, il risarcimento equivalente stabilito dalla prima Corte così come il mantenimento dei sequestri al fine di garantirne la parziale esecuzione, sono da confermare integralmente. 8. Pretese civili 8.1 Sulla base delle pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei confronti del qui imputato A. e dei danni – accertati dalla prima Corte – da questi effettivamente subiti per i reati commessi nei loro confronti, la Corte di prima istanza ha parzialmente accolto le pretese civili degli accusatori privati, e per il resto li ha rinviati al foro civile. La pretesa di D. – di complessivi CHF 6'501'716.-

- (CHF 197'000.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + CHF 6'304'716.-- [investimenti nel Fondo 2]), EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- [in- casso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 725'000.-- [truffe]) e USD 12'000.-- (incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1) oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013 – è stata accolta limitatamente a CHF 197'000.--, EUR 733'100 e USD 12'000.--, non quindi per gli investimenti nel Fondo 2 essendo il procedimento a tal proposito stato abbandonato (sen- tenza SK.2020.27 consid. VIII.5, dispositivo n. VI.1.3). La pretesa di E. – di com- plessivi EUR 269'807.20 (EUR 17'051.20 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 10'925.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 241'831.-- [investimenti nel Fondo 2]) – è stata riconosciuta limitata- mente a EUR 27'976.20, ossia per le prime due poste di danno fatte valere, es- sendo per l’ultima il procedimento stato abbandonato (sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII.6.1, dispositivo n. VI.1.2). Mentre la pretesa di G. – di complessivi

- 90 - EUR 1'394'005.56 (composta dalla perdita derivante dagli investimenti in struttu- rati Banca 1 [importo più elevato rispetto all’atto d’accusa], incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1, investimenti nel Fondo 2, perdite per altri in- vestimenti e prestiti, rendite non conseguite ecc.) – è stata accolta limitatamente a EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 45'446.25 [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1]; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VIII.7, dispositivo n. VI.1.1). 8.2 In questa sede A. ha unicamente contestato genericamente le pretese civili rico- nosciute agli accusatori privati, impugnando la propria condanna. Nella propria arringa la difesa nulla ha detto a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). Da evidenziare è che per parte dei reati contemplati nelle poste del danno ricono- sciute A. ha ritirato il proprio appello (in particolare l’incasso delle retrocessioni generate dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 e la truffa per quanto concerne la relazione “R31.”). Le condanne e i danni così come calcolati dai giu- dici di prime cure per tali reati sono pertanto divenuti definitivi e non sono stati oggetto di riesame da parte della Corte d’appello. Per il resto, questa Corte ha confermato la sentenza di primo grado sia per quanto concerne la condanna sia per il danno causato da A. A fronte di tale esito della procedura le conclusioni della prima Corte – a cui si rinvia integralmente (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII) – non possono che essere interamente confermate. 9. Spese procedurali

E. 9 La firma di K. su detto formulario si sarebbe rivelata autentica. Tale versione sarebbe stata confermata anche da B. A mente della difesa non sussisterebbero quindi dubbi sullo svolgimento dei fatti. Non si tratterebbe di truffa, in quanto la versione fornita sarebbe interamente credibile (CAR pag. 5.200.043 segg.).

E. 9.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

- 91 - Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

E. 9.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza

E. 9.2.1 La Corte penale ha fissato le spese procedurali in complessivi CHF 82'072.85, di cui CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare, CHF 12'072.85 a titolo di di- sborsi e CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia. Queste sono state poste a carico del qui imputato A. in ragione di CHF 25'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. VII.1). Nel determinare tali spese i giudici di prime cure hanno te- nuto conto del fatto che solo una parte dei reati inizialmente prospettati è stata portata in giudizio, così come del numero e del tipo di imputazioni formulate a carico degli imputati e dei parziali proscioglimenti e abbandoni. A copertura delle spese procedurali la Corte penale ha ordinato la compensazione con i valori pa- trimoniali sequestrati ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IX.2-8).

E. 9.2.2 L’ammontare delle spese e la ripartizione tra i tre imputati stabilita dalla prima Corte non sono oggetto di contestazioni, A. – postulando il proprio prosciogli- mento – ha piuttosto contestato che una parte sia posta a suo carico. La sentenza di primo grado è stata in questa sede in larga misura confermata. Unicamente per quanto concerne l’imputazione di truffa e falsità in documenti ai danni della relazione “R17.” A. è stato prosciolto, in applicazione del principio in dubio pro reo, per il resto la sentenza è invece stata confermata. Il proscioglimento con- cerne quindi un’unica fattispecie di portata minore rispetto alle altre in esame. A fronte di tale esito, trattandosi di una modifica minima rispetto al complesso, si giustifica di porre a carico dell’imputato A. l’importo di CHF 25'000.--, come sta- bilito dai giudici di prime cure.

E. 9.3 Spese della procedura d’appello

- 92 - Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (cfr. supra consid. 9.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 12'000.--. Questo è da porre a carico di A. in ragione di CHF 8'000.00, ritenuto che nella presente procedura egli è risultato in gran parte soccombente, salvo che per le imputazioni di truffa e falsità in do- cumenti a danno della relazione “R17.” – le quali sono tuttavia, come detto, di minore portata rispetto alle altre fattispecie esaminate e confermate in questa sede – e in relazione alla parziale riduzione della pena, di 6 mesi anziché i 18 postulati dalla difesa, dovuta principalmente al lungo tempo trascorso e alla vio- lazione del principio di celerità. I restanti CHF 4'000.-- vanno invece posti a carico di B., il quale ha ritirato il proprio appello all’inizio del dibattimento ed è pertanto da ritenere soccombente giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP. 10. Difese e patrocinio d’ufficio 10.1 Nell'ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indenniz- zato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c LOAP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, A. condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. Secondo la giurispru- denza (sentenza del TF 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sen- tenza del TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate se- condo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fo- tocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul

- 93 - valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi neces- sari (lett. a); e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Il gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore, se necessa- rio per tutelare i diritti dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP). La re- tribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135 CPP; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese (art. 138 cpv. 1 CPP). Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese del gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). 10.2 Difese d’ufficio per la procedura di prima istanza 10.2.1 La retribuzione riconosciuta dai giudici di prime cure all’avv. Borradori di CHF 104'900.-- (IVA inclusa) non è contestata. Questa risulta ad ogni modo ade- guata, e va quindi confermata. Contestata in questa sede è unicamente la con- danna al rimborso di tale importo alla Confederazione non appena le condizioni economiche dell’imputato glielo permetteranno (dispositivo VIII.2 seconda frase). A. si è limitato a indicare di impugnare tale punto del dispositivo, senza tuttavia addurre una più precisa motivazione a tal proposito. Come menzionato in prece- denza, giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. In virtù di tale norma e a fronte dell’esito della presente procedura, e della conferma della condanna di A. al pa- gamento delle spese procedurali (cfr. supra consid. 9.2.2), non può che essere confermato quanto stabilito dai giudici di prime cure, non avendo egli apportato motivi per una diversa decisione e non essendo questi nemmeno ravvisabili. Si rileva che il dispositivo notificato per scritto alle parti il 30 ottobre 2023 è su questo punto incompleto, non menzionando la condanna di A. al rimborso di

- 94 - questa retribuzione alla Confederazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Tale contraddizione tra il dispositivo e la presente motivazione viene qui rettificata d’uf- ficio ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. 10.3 Reclamo sulla retribuzione del patrocinatore d’ufficio (CN.2023.23) 10.3.1 Per quanto concerne la retribuzione del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. in prima sede, si rileva che l’avv. Marty ha inoltrato reclamo alla Corte dei reclami avverso la retribuzione riconosciutagli, chiedendo il riconoscimento complessivo del proprio onorario, e meglio CHF 131'123.90 (IVA inclusa), più le spese di vitto e alloggio nel periodo dei dibattimenti così come le altre sue spese (inc. BB.2022.121 act. 1). Subordinatamente ha fatto valere che dovrebbe quan- tomeno essergli riconosciuto l’importo di CHF 71'601.--, corrispondente alle ore riconosciute dalla prima Corte dopo la riduzione delle note d’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1; CAR pag. 5.200.015-023). 10.3.2 Come precedentemente esposto (cfr. Fatti B.15), a fronte dell’entrata nel merito dell’appello del qui imputato A., la Corte dei reclami ha trasmesso per compe- tenza il reclamo dell’avv. Marty a questa Corte, essendo il reclamo sussidiario rispetto all’appello (cfr. DTF 139 IV 199 consid. 5.6). 10.3.3 La prima istanza ha riconosciuto all’avv. Marty unicamente un importo di CHF 26'800.-- ritenendo il dispendio di tempo fatto valere eccessivo, in conside- razione del fatto che è il patrocinatore di un accusatore privato, e che quindi il patrocinio deve essere limitato a quanto utile e necessario alla tutela degli inte- ressi della patrocinata, che in concreto si limiterebbero alle pretese civili. A mente della prima Corte egli sarebbe poi patrocinatore della signora G. dal 2014, cono- sceva pertanto già da tempo l’incarto. L’avv. Borratori, difensore dell’imputato principale A., avrebbe esposto un tempo di lavoro inferiore (sentenza SK.2020.27 consid. X.5.3.1). Sarebbe pertanto giustificato stralciare le prestazioni non ne- cessarie per una corretta e adeguata tutela degli interessi dell’accusatrice pri- vata. Sulla base delle tre fatture presentate, a mente dei giudici di prime cure, non sarebbero da riconoscere prestazioni per un totale di almeno 240 ore. Dalla prima nota d’onorario del 30 giugno 2021 (periodo 10 gennaio 2020 - 29 lu- glio 2020) sarebbero da dedurre almeno 90 ore di prestazioni non dovute, dalla seconda (periodo 29 luglio 2020 - 25 giugno 2021) andrebbero decurtate almeno 85 ore, mentre dall’ultima del 18 gennaio 2022 non sarebbero da riconoscere le prestazioni che eccedono la reale durata del dibattimento durato complessiva- mente 35 ore (consid. X.5.4). In seguito la prima Corte ha indicato che, per far valere la pretesa civile dell’accusatrice privata, sarebbe da ritenere adeguato un tempo di lavoro di 50 ore. Inoltre, per il dibattimento, oltre alle 35 ore per la par- tecipazione al processo, andrebbero riconosciute, ulteriori due ore per la

- 95 - comunicazione del dispositivo, un’ora di colloquio con la cliente dopo il disposi- tivo, nonché il tempo e i costi di trasferta al Tribunale quel giorno. Si avrebbe quindi un onorario complessivo di 88 ore che, a CHF 230/h, equivalgono a un totale di CHF 20'240.--. Sono poi state riconosciute tre trasferte per venire da Zurigo al TPF (e ritorno) per il dibattimento, per un totale di 15 ore (alla tariffa di CHF 200.00/h), quindi complessivamente CHF 3'000.00. Inoltre per le tre note professionali presentate sono state riconosciute le spese per complessivi CHF 1'595.-- (CHF 6.-- + CHF 18.-- + CHF 1'571.--), arrotondati a CHF 1'600.--. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio Marty (composta da CHF 23'240.-- di onorari + CHF 1'600.-- di spese + CHF 1'912.68 di IVA al 7,7%.) è pertanto stata fissata a CHF 26'800.-- (consid. X.5.5-5.9). 10.3.4 L’avv. Marty nel proprio reclamo e anche dinnanzi a questa Corte ha anzitutto contestato di essere già stato a conoscenza dell’incarto. Nel dicembre 2019 avrebbe richiesto accesso agli atti, avendone fino a quel momento visto solo una parte. Solo in quel momento si sarebbe reso conto che il MPC stava agendo solo nei confronti di A. e sarebbe dovuto intervenire personalmente, e visionare gli atti, nell’interesse della cliente (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.B; CAR pag. 5.200.015 seg.). Fa poi valere che l’accusatore privato avrebbe gli stessi diritti dell’imputato. La conclusione della prima istanza, secondo cui avrebbe do- vuto visionare solo parte degli atti, concernenti l’accusatrice privata, violerebbe i diritti procedurali e obblighi dell’avvocato. Si tratterebbe di un caso complesso e dispendioso, avrebbe dovuto esaminare il coinvolgimento di altre persone oltre all’imputato A., nell’interesse dalla cliente. La sua attività non potrebbe poi essere comparata con quella del difensore dell’imputato, essendo peraltro quest’ultimo stato in carcere per diversi anni e avendo pure un avvocato italiano. La maggior parte delle prestazioni non riguarderebbe l’esame dei fascicoli esistenti, ma la lettura dei numerosi nuovi documenti. Dalle note d’onorario emergerebbe inoltre che è stata fatturata solo la visione di alcuni dei fascicoli inviatigli e non di tutti (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.1; CAR pag. 5.200.017 segg.). La prima Corte avrebbe decurtato le tre fatture complessivamente di 240 ore, senza tuttavia for- nire una dettagliata spiegazione delle prestazioni non riconosciute, se non alcune a titolo di esempio – il cui decurtamento sarebbe a mente del patrocinatore ad ogni modo sbagliato, trattandosi di prestazioni necessarie (cfr. per i dettagli inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2) –, ciò che non basterebbe ai sensi di una sufficiente motivazione (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2). Inoltre, la prima Corte avrebbe decurtato delle ore dalle note di onorario, riconoscendogli poi però un importo significativamente inferiore alle ore restanti. L’importo non corrisponderebbe con quanto indicato nei considerandi. Sarebbe quindi, eventualmente, da riconoscer- gli come minimo l’importo di CHF 71'601.00 corrispondente alle ore riconosciute dalla prima istanza (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.3; CAR pag. 5.200.020 segg.). La Corte penale, a prescindere dalle proprie spiegazioni precedenti,

- 96 - avrebbe senza alcuna giustificazione e in modo del tutto arbitrario considerato ragionevole un’indennità di complessive 88 ore. Vi sarebbe una violazione del diritto di essere sentito, non avendo i giudici di prime cure motivato il decurta- mento dell’80% del suo onorario, che è pure in contraddizione con i considerandi stessi. La mancata retribuzione dell’80% delle prestazioni rese non corrisponde- rebbe alle norme legali del patrocinio gratuito (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.D e E; CAR pag. 5.200.021 segg.). In merito alle spese riconosciutegli l’avv. Marty solleva di non avere mai conteggiato spese per pranzi/cene, ma anche in tali casi questi potrebbero venire stabiliti dal tribunale secondo il proprio libero apprezza- mento, e chiede quindi che ciò venga fatto (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.F). Egli ha inoltre censurato che nemmeno sarebbe stata considerata la lettura della sen- tenza di 300 pagine, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla prima istanza secondo apprezzamento (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.G). Infine chiede il riconoscimento delle spese al 3% dell’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1

n. IV). 10.3.5 La prima istanza ha rinunciato a presentare osservazioni. Il MPC, rinviando alle osservazioni presentate alla Corte dei reclami, ha invece dal canto suo chiesto la conferma della sentenza di primo grado, facendo sostanzialmente valere che l’avv. Marty avrebbe dato la propria versione dei fatti, che però non sarebbero quelli oggetto dell’atto d’accusa del 24 luglio 2020 del MPC e quindi della sen- tenza emessa dalla Corte penale in data 4 febbraio 2022. A mente del MPC il dispendio orario fatto valere sarebbe manifestamente sproporzionato, tenendo in particolare conto del fatto che tali ore concernerebbero solo il periodo a partire dal gennaio 2020 fino al febbraio 2022, che egli era già patrocinatore di fiducia di G. sin dal 2014 e conosceva la fattispecie, che dal 27 luglio 2020 conosceva l’og- getto dell’atto d’accusa e del dibattimento, limitato a determinate fattispecie con- cernenti la sua mandante, così come che avrebbe deciso di coinvolgere due ul- teriori collaboratori dello studio ciò che influirebbe massicciamente sui costi di patrocinio (CAR pag. 1.101.005 segg.; inc. BB.2022.121 act. 4). 10.3.6 In concreto si deve dare ragione all’avv. Marty in merito al fatto che l’accusatore privato, quale parte, ha gli stessi diritti degli altri, così come sul fatto che è errato comparare il lavoro del patrocinatore dell’accusatrice privata con quello degli altri patrocinatori. A ragione l’avv. Marty ha poi sollevato il fatto che la Corte penale, dopo avere esaminato le tre note d’onorario e avere decurtato delle prestazioni, ha – per un non meglio precisato motivo – ulteriormente ridotto il dispendio orario del patrocinatore d’ufficio, a complessive 88 ore, indicando unicamente di rite- nere tale dispendio orario un tempo di lavoro adeguato per fare valere le pretese civili dell’accusatrice privata. Una tale riduzione dell’onorario, senza una più pre- cisa motivazione, non è ammissibile. La Corte penale non può quindi a tal pro- posito essere seguita.

- 97 - L’avv. Marty ha presentato tre note d’onorario, due del 30 giugno 2021 e una del

E. 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del

E. 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati).

E. 18 gennaio 2022. Vero è che il dispendio orario fatto valere in tali note, di oltre 538 ore, risulta manifestamente eccessivo ed esagerato, considerando che l’ac- cusatrice privata era toccata limitatamente a due questioni, e meglio gli investi- menti in prodotti strutturati Banca 1 e quelli sul Fondo 2. I suoi interessi dovevano pertanto essere tutelati con riguardo a queste fattispecie. Per quanto concerne la riduzione dell’onorario la prima Corte dispone di un ampio margine di apprezza- mento. Per questa Corte, a fronte della distanza con la procedura di prima istanza, è difficile giudicare nel dettaglio e con cognizione di causa le prestazioni fatturate dall’avv. Marty per la procedura precedente. Per tale ragione si giustifica di intervenire unicamente qualora la decisione dei giudici di prime cure risulta inadeguata o arbitraria. Come detto, la conclusione della prima Corte di ricono- scere – senza una più precisa motivazione – unicamente un dispendio orario complessivo di 88 ore, non può essere seguita. Tale ulteriore riduzione non risulta infatti adeguata ed è pure in contraddizione con la decurtazione delle note d’ono- rario effettuata in precedenza. Per quanto concerne invece la riduzione delle tre note d’onorario effettuata dai primi giudici, si rileva che il ragionamento alla base di ciò risulta corretto. Infatti, il lavoro dell’avv. Marty concernente il coinvolgimento di Banca 2 e di altre persone non deve essergli retribuito, non essendo oggetto del presente procedimento. Come rettamente sollevato anche dal MPC, l’avv. Marty era a conoscenza dell’atto d’accusa, quindi dell’oggetto della procedura, e della limitazione della fattispecie relativa alla sua patrocinata. Il fatto che egli ab- bia continuato a effettuare delle prestazioni concernenti il coinvolgimento della Banca 2, così come di altre persone non può essergli riconosciuto. È sostanzial- mente sulla base di ciò, e dell’effettiva durata del dibattimento, che la prima istanza ha decurtato in un primo momento prestazioni dalle tre note d’onorario presentate dall’avv. Marty per oltre 240 ore (90 ore dalla prima [riconosciute 66 ore], 85 dalla seconda [riconosciute 102 ore] e 72.2 dalla terza [riconosciute 123.2 ore]). Il dispendio orario riconosciuto dalla prima Corte – prima dell’ulteriore ingiustificata decurtazione – risulta quindi adeguato e non arbitrario, tenendo an- che conto del fatto che l’accusatrice privata era toccata limitatamente a due fatti- specie. Ciò corrisponde del resto anche alla richiesta subordinata dell’avv. Marty, la quale va accolta. Per quanto concerne la terza nota d’onorario va evidenziato che dal totale vanno dedotte anche le ore concernenti le trasferte, e meglio 15 ore, avendo il difensore dovuto fare per i dibattimenti tre volte la trasferta da Zu- rigo a Bellinzona (andata e ritorno). Per queste, secondo la prassi, la tariffa oraria è infatti di CHF 200.00, e vengono quindi considerate separatamente. Alla luce di tutto quanto precede per il procedimento di prima istanza è da riconoscere all’avv. Marty un dispendio orario di 276 ore (66 ore + 102 ore + 108 ore) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi complessivi CHF 63'480.--. A questi sono da aggiungere il dispendio orario per la trasferta, e meglio 15 ore alla tariffa oraria di CHF 200.--, per un totale di CHF 3'000.--. Anche per quanto concerne le spese

- 98 - è da confermato quanto ritenuto dalla prima Corte, corrispondendo ciò a quanto previsto nel RSPPF (cfr. supra consid. 10.1). Da evidenziare è poi che l’avv. Marty si è limitato a chiedere il riconoscimento di spese al 3%, senza tutta- via in alcun modo confrontarsi con quanto concretamente riconosciuto dall’istanza precedente, e senza motivare per quale ragione questo non sarebbe corretto. Da riconoscere sono quindi le spese effettive indicate nelle prime due note d’onorario del 30 giugno 2021, di CHF 6.00 e CHF 18.00. Per quanto con- cerne le spese indicate nell’ultima nota d’onorario del 18 gennaio 2022, sulla base dell’art. 13 cpv. 2 lett. b RSPPF, corretto è riconoscere il costo del biglietto del treno da Zurigo a Bellinzona (andata e ritorno) in prima classe a metà prezzo per le tre trasferte per i dibattimenti, quindi complessivamente CHF 312.-- (CHF 104.-- x 3), e non gli ulteriori costi. A ciò sono inoltre da aggiungere i costi effettivi per il pernottamento durante il dibattimento, e meglio CHF 516.-- (per il pernottamento di tre notti dall’11 gennaio al 13 gennaio 2022), CHF 672.-- (per il pernottamento di quattro notti dal 17 gennaio al 21 gennaio 2022), oltre alla tassa di soggiorno per i sette giorni di pernottamento di CHF 36.40. Alla luce di ciò, come rettamente indicato dalla prima Corte, le spese ammontano complessiva- mente a CHF 1'595.--, arrotondate a CHF 1'600.--. All’avv. Marty è pertanto da riconoscere una retribuzione per il patrocinio d’ufficio per il procedimento di prima istanza di complessivi CHF 73'322.16 (IVA inclusa). 10.4 Difese e patrocinio d’ufficio per la procedura d’appello 10.4.1 Il difensore d’ufficio di A., avv. Borradori, ha presentato per la procedura d’appello una nota d’onorario di complessivi CHF 17'914.50, corrispondenti a un dispendio orario di 69.5 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1.33 ore per la tra- sferta alla tariffa oraria di CHF 200.-- , spese di CHF 382.70 e IVA (CAR pag. 7.101.001-003). La tariffa oraria da egli indicata corrisponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate per la presente fattispecie. Alla luce di ciò l’onorario fatto valere dall’avv. Borradori è da ricono- scere integralmente. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Carlo Borradori, per la procedura d’appello è quindi fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa). A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.2 Per quanto concerne l’avv. Galante, difensore d’ufficio di B., va evidenziato che quest’ultimo ha comunicato al difensore l’intenzione di ritirare il proprio appello la sera prima del dibattimento d’appello (CAR pag. 5.200.002). L’avv. Galante all’inizio del dibattimento ha presentato una nota d’onorario complessiva di CHF 8'656.--, la quale comprende un dispendio orario di 33 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1 ora e 45 minuti per le trasferte alla tariffa oraria di

- 99 - CHF 200.--, un forfait spese al 1.5% (CHF 118.20), spese di trasferta di CHF 39.00 e IVA al 7.7% (CAR pag. 5.200.003 seg.). Essendogli stato comuni- cato il ritiro dell’appello a ridosso del dibattimento, deve essergli riconosciuta una retribuzione per il lavoro svolto sino a quel momento, compresa la preparazione del dibattimento. Anche in tal caso la tariffa oraria indicata dal difensore corri- sponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario del 4 ottobre 2023 risultano correttamente documentate e giustificate, questa è pertanto da riconoscere nella sua totalità. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Matteo Galante per la procedura presente d’appello è quindi fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa). B. è condannato al rimborso alla Con- federazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.3 Per la presente procedura d’appello il patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice pri- vata G. non ha invece presentato alcuna nota d’onorario. Con scritto e-mail del 9 ottobre 2023 egli ha chiesto di fissare il suo onorario secondo il libero apprez- zamento, compreso il tempo di viaggio in autovettura di 5 ore e 50 minuti, le spese di alloggio presso l’Hotel internazionale di Bellinzona di CHF 266.00 (CHF 260.00 più tassa di soggiorno di CHF 6.00) e le varie traduzioni in italiano (CAR pag. 2.105.024). L’avv. Marty ha presenziato al dibattimento, per logica processuale la sua arringa è stata tenuta all’inizio del dibattimento, nelle questioni pregiudiziali (CAR pag. 5.100.021). Dopo avere dichiarato irricevibile l’appello dell’accusatrice pri- vata, prima dell’inizio della procedura probatoria è stato comunicato all’avv. Marty che la sua presenza non era più obbligatoria e che a partire da quel momento la sua presenza non sarebbe più stata retribuita (CAR pag. 5.100.011). Alla luce di ciò per i dibattimenti è da riconoscere al patrocinatore dell’accusatrice privata un dispendio orario di 6 ore e 30 minuti (inizio dibattimenti alle ore 9:30, inizio pro- cedura probatoria ore 15:51) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 1'495.- -. Per la preparazione al dibattimento, considerando il dispendio causatogli in questa sede, si ritiene adeguato riconoscergli un dispendio orario di 25 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 5'750.--. Sono poi da riconoscere 5 ore e 50 per la trasferta (andata e ritorno) da Zurigo al TPF, alla tariffa oraria di CHF 200.--, quindi complessivi CHF 1'166.60. A ciò vanno poi aggiunte le spese per l’hotel e la tassa di soggiorno di CHF 266.--, da lui indicate. Inoltre, avendo la Presidente chiesto al patrocinatore una traduzione dei suoi allegati di causa in italiano, si giustifica di riconoscergli l’importo di CHF 500.-- per tale traduzione. Alla luce di quanto precede, la retribuzione del patrocinatore d’ufficio, avv. Marco Marty, per la presente procedura è fissata in CHF 9'177.60. G. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo

- 100 - permetteranno (art. 138 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP).

- 101 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 è cresciuta in giudicato come segue: I. A. 1.

Dispositiv
  1. A., difeso d’ufficio dall'avv. Carlo Borradori, appellante / imputato
  2. B., difeso d’ufficio dall'avv. Matteo Galante, appellante / imputato
  3. G., rappresentata dall'avv. Marco S. Marty, appellante / accusatrice privata contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi, appellato / pubblica accusa B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: CA.2022.24 - 2 - e accusatori privati
  4. D., rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,
  5. E1., E2. E E3., rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani,
  6. F.,
  7. SOCIETÀ 1 S.R.L,
  8. H.,
  9. SOCIETÀ 2 SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano,
  10. FONDO 1, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli Oggetto Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23) - 3 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (MPC pag. 01.01.00001). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS. A.2 In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in partico- lare le seguenti decisioni di estensione: ▪ il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (MPC pag. 01.01.00002); ▪ l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (MPC pag. 01.01.00003 e seg.); ▪ il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti delle Società 2 SA (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 01.01.00005), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appro- priazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’estensione con- cerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ l’8 maggio 2013, il procedimento è stato esteso al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 01.01.00010 seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; ▪ il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro la Banca 2 AG (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00012-00015); ▪ il 29 giugno 2013, il procedimento è stato esteso contro ulteriori imputati, tra cui C., per i reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, appropriazione indebita - 4 - aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub amministrazione infedele quali- ficata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nonché nei confronti di A. per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (MPC pag. 01.01.00016 seg.). A.3 Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha con- giunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la procedura n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 01.01.00018 segg.; MPC pag. 21.04.00023-00030). A. e C. sono stati arrestati e incarcerati in Italia in data 7 maggio 2013 (MPC pag. 18.07.00023 e 18.07.00029). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 novembre 2016 (TPF pag. 306.721.017). A.4 Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione da parte dell’autorità inquirente federale di un procedimento condotto dal Ministero pub- blico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 21.05.00037-00052). In data 16 gennaio 2018 il procedimento a ca- rico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (MPC pag. 01.01.00062-00065). A.5 Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di A., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di orga- nizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (MPC pag. 03.01.00001-00005 e 03.01.00012-00020). A.6 Con decreto d’accusa dell’11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (MPC pag. 03.01.00041-00054). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudi- cato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appro- priazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele qualificata, sub infe- deltà nella gestione pubblica (MPC pag. 03.01.00035-00040). - 5 - A.7 In data 8 febbraio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedi- mento a carico di A. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione in- fedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso la Banca 2; nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso la Banca 2; così come per conseguimento fraudolento di una falsa atte- stazione (art. 253 CP) (MPC pag. 03.01.00087-00093). A.8 Con decreto di abbandono del 22 maggio 2018 anche il procedimento penale nei confronti di C. è stato abbandonato per i reati di appropriazione indebita aggra- vata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP); nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP); come pure per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) limitatamente alle fattispecie concernenti gli estratti patrimoniali della relazione intestata al Fondo 1 e della relazione “R24.” presso la Banca 2 (MPC pag. 03.01.00163-00173). A.9 In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinnanzi alla Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale) nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qua- lificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti della Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combina- zione con l’art. 305bis n. 1 CP (inc. SK.2019.4, TPF pag. 303.100.001 segg.). Il procedimento è stato aperto presso la Corte penale con il numero di ruolo SK.2019.4. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha rite- nuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordinanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata. La causa non è stata man- tenuta pendente presso la Corte penale (inc. SK 2019.4, TPF pag. 303.932.001- 022). A.10 A seguito del rinvio dell’accusa, così come dell’annullamento da parte della Corte penale di parte dei decreti d’accusa emessi dal MPC – tra cui quello - 6 - dell’8 novembre 2018 nei confronti della Banca 2 per titolo di responsabilità d’im- presa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis CP (MPC pag. 03.01.00217-00222) – il MPC, con decreti del 22 ottobre 2019 rispettiva- mente del 4 dicembre 2019, ha in particolare abbandonato i procedimenti penali nei confronti della Banca 2 e Società 2 SA, per intervenuta prescrizione rispetti- vamente per il suo imminente intervento e per mancanza del nesso di causalità (MPC pag. 03.01.00223-00225 [Banca 2]; MPC pag. 03.01.00251-00257 [So- cietà 2 SA]). A.11 In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, met- tendo pure a confronto A. sia con B. sia con C., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per pre- sentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’even- tuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (MPC pag. 16.02.00927-00928 [A.], 16.04.00526-00527 [B.], 16.06.00131-00132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa dinnanzi alla Corte penale per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). Inoltre il MPC ha prospet- tato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono par- ziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gen- naio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). A.12 Dopo avere acquisito, su richiesta delle parti, ulteriore documentazione bancaria, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP (TPF pag. 306.100.001-093). Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è invece stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (MPC pag. 03.01.00262-00264 [A.]; 03.01.00265-00266 [C.]; 03.01.00267- 00270 [B.]). Nei confronti di A. è stato altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020, MPC pag. 03.01.00285-00288). A.13 In vista dei dibattimenti, la direzione della procedura ha deciso con decreto del 24 giugno 2021 (TPF pag. 306.250.003-0011) l’acquisizione agli atti degli estratti attuali del casellario giudiziale (svizzeri e italiani) e la documentazione fiscale - 7 - rispettivamente sulla situazione personale e patrimoniale riferiti a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli. e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso la Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa. A.14 I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B. e i rispettivi rappresentanti legali, nonché del rappre- sentante legale dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (TPF pag. 306.720.001-050). L’imputato C., sebbene regolarmente citato per il tramite del difensore, come concordato (cfr. udienza preliminare del 30 aprile 2021, TPF pag. 306.710.001-005), non è comparso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022. Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contumaciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere di- spensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022 (TPF pag. 306.310.19-24). A.15 Con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, letta in udienza pubblica lo stesso giorno e notificata a C. in via postale (TPF pag. 306.930.001-011; TPF pag. 306.930.012), la Corte penale ha pronunciato la seguente decisione: I) Per quanto riguarda A. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (di seguito: AA) (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), così come in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’AA (amministrazione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Proscioglimento dalle accuse di • amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in rela- zione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’AA; • truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sotto- punti) dell’AA; • falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’AA. 1.3 Riconoscimento di colpevolezza (per quanto non vi sia stato un abbandono o un proscioglimento) per: - 8 - • amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) come al punto 1.1.1 (e sottopunti) dell’AA; • truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.1.2 (e sottopunti) dell’AA; • falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), come al punto 1.1.3 (e sottopunti) dell’AA.
  11. Condanna a una pena detentiva di tre anni, (esecuzione parzialmente so- spesa, parte da eseguire di 12 mesi, periodo di prova di 2 anni). II) Per quanto riguarda B.
  12. Riconoscimento di colpevolezza per: • amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), come al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’AA; • truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’AA; • falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), come al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’AA.
  13. Condanna a una pena detentiva di 18 mesi e una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna (esecuzione sospesa condizional- mente, periodo di prova di 2 anni). III) Per quanto riguarda C. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni da 1.3.1.2.1 a 1.3.1.2.4 (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Riconoscimento di colpevolezza per falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) come al punto 1.3.1 (e sottopunti) dell’AA, per quanto il procedi- mento non sia stato abbandonato.
  14. Condanna a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30 ca- dauna (esecuzione sospesa condizionalmente, periodo di prova di 2 anni). A. è inoltre stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.1). Al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mante- nuto il sequestro sul conto n. C1. intestato a A. presso la Banca 3 AG, sul conto n. C2. intestato a A. presso la Banca 4, sulle somme di EUR 12’571.64 e USD 4’544.48 depositate presso la Banca 5, sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG e sulle tre statue poste sotto sequestro (dispositivo n. V.1.2). Le pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei suoi confronti sono state parzialmente accolte; per gli importi eccedenti la pretesa ci- vile riconosciuta, essi sono stati rinviati al foro civile (dispositivo n. VI.1). A. e C. sono pure stati condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’im- porto di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo (dispositivo n. IX). - 9 - B. è anche stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 605'000.--, e al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mantenuto il sequestro sul conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG (dispositivo n. V.2). La pretesa civile degli accusatori privati E. nei suoi confronti è stata parzialmente accolta, e per il resto rinviata al foro civile (dispositivo n. VI.2). Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--, di B. in ragione di 23'922.30 e di C. in ragione di 25'000.--, le ulteriori spese procedurali sono state poste a carico della Confede- razione (dispositivo n. VII). Sono inoltre state fissate le retribuzioni dei difensori d’ufficio degli imputati, i quali sono stati condannati al rimborso alla Confedera- zione non appena le condizioni economiche glielo permetteranno, rispettiva- mente del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. (dispositivo n. VIII). A.16 Il 10 febbraio 2022 il patrocinatore dell’accusatrice privata G. ha annunciato l’ap- pello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la menzionata sentenza (TPF pag. 306.940.01). Con missive dell’11 febbraio 2022, anche i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello avverso la medesima (TPF pag. 306.940.002-004). Il difensore di C. ha, nel contempo, anche formulato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (TPF pag. 306.940.004), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (TPF pag. 306.523.014). B. Procedura di appello B.1 Dopo la ricezione della motivazione scritta della sentenza di prima istanza, in data 23 rispettivamente 27 settembre 2022, C., B. e A. hanno presentato le loro dichiarazioni d’appello, impugnando sostanzialmente ciascuno i punti del dispo- sitivo a loro sfavorevoli. C. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.315 seg.): a) che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura, sono impu- gnati i dispositivi nn. III.1.2, III.2, VII.1. VIII.4. (seconda frase) e IX. della sentenza di primo grado; b) che, protestate tasse spese e ripetibili di appello, si chiede che i dispositivi impu- gnati siano annullati e così riformati:
  15. “Per quanto non sia disposto l’abbandono del procedimento, rispettivamente la sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP, C. è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da qualsiasi altre ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.
  16. Le pretese di risarcimento dell’accusatore privato Fondo 1 sono integralmente respinte.
  17. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confederazione. - 10 -
  18. (ev.) Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a C. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.” c) che eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riser- vata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura. B. ha invece postulato quanto segue (CAR pag. 1.100.328-331):
  19. L’appellante dichiara di impugnare, fatta salva un’eventuale limitazione nel se- guito della procedura, i dispositivi nn. II.1, II.2, V.2.1, V.2.2, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.3 (seconda frase), della sentenza di primo grado.
  20. B. chiede quindi, con protestata di tasse, spese e ripetibili di appello, che i dispo- sitivi impugnati siano annullati e così riformati: II. B.
  21. B. è prosciolto dalle imputazioni di: - amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; - truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP); di cui al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; - falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa.
  22. Annullato V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP) 2.1 Annullato 2.2 È ordinato il dissequestro del conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG. VI. Pretese civili
  23. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è integralmente respinta. VII. Spese procedurali
  24. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confede- razione.
  25. Annullato VIII. Difesa e patrocinio d’ufficio
  26. Non appellato Annullato.
  27. Eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riservata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura. Mentre A. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.322-325):
  28. L’appello presentato da A. è integralmente accolto.
  29. A. – per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato – è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da - 11 - ogni altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.
  30. È annullata la condanna di risarcimento equivalente di cui al pto. V.1.1.1 di sentenza.
  31. È ordinato il dissequestro dei conti Banca 3 AG e Banca 4, così come le somme depositate presso la Banca 5, così come la polizza vita di A. presso Società 4 AG, così come le tre statue di cui al pto. V.1.1.2.
  32. Le pretese civili dell’AP G., E2. e E3. siano integralmente respinte.
  33. Le pretese civili degli AP E1., E2. e E3. sono integralmente respinte.
  34. Le pretese civili dell’AP D. sono integralmente respinte.
  35. Le spese procedurali sono integralmente a carico della Confederazione. B.2 Con dichiarazione d’appello del 27 settembre, rispettivamente del 31 ottobre 2022 (versione tradotta inoltrata il 31 ottobre 2022 su richiesta della direzione del procedimento del 21 ottobre 2022 [CAR pag. 1.100.341 segg.]), l’accusatrice pri- vata G. ha formulato le seguenti conclusioni: A. Misura dell’impugnazione (art. 399 cpv. 3 CPP) Viene impugnata l’intera decisione del 4 febbraio 2022. B. Modificazioni della Decisione di primo grado (art. 399 cpv. 3 lit. a CPP) La richiesta è di modificare la sentenza impugnata nel senso che il procedimento dinanzi al Tribunale penale federale deve essere sospeso, l’atto d’accusa deve es- sere rinviato all’accusatore per allestire un atto di accusa corretto e rettificare il mon- tante dei danni subiti dalle parti lese, nonché per commissionare una perizia e per ulteriore chiarimento giuridicamente sufficiente dei fatti ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPP (art. 329 cpv. 2 CPP). C. Istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 lit. c CPP) […] Le richieste di prove sono già state motivate e formulate nello scritto del 29 aprile 2021; vengono riproposte in questa sede […]. Tra le richieste di prove, vanno evi- denziate: (i) l’”Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, (ii) il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z., 20 aprile 2010, nonché (iii) la redazione di una perizia sull’autenticità delle firme sui “bien-trouvés”. […] D. Spese e indennità Le spese e l’indennità sono a carico della Confederazione. B.3 In data 3 novembre 2022 è stata trasmessa alle parti copia delle quattro dichia- razioni d’appello in applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP, ed è stato loro asse- gnato un termine per presentare eventuali istanze motivate di non entrata nel merito, per interporre appello incidentale, per presentare le relative istanze pro- batorie e per determinarsi sulle richieste di prova già presentate (CAR pag. 1.400.001 seg.). B.4 Con appello incidentale del 21 novembre 2022 il MPC ha impugnato unicamente il dispositivo n. III.2. della sentenza summenzionata, concernente la pena inflitta - 12 - a C., chiedendone la condanna a una pena detentiva di un anno e otto mesi (CAR pag. 1.400.003-005). Con scritto di medesima data il MPC ha inoltre in particolare chiesto la non en- trata nel merito dell’appello di G. e la reiezione delle sue istanze probatorie, nella misura in cui i documenti richiesti non siano già agli atti del procedimento. A titolo abbondanziale il MPC ha pure rilevato che la richiesta di una perizia calligrafica risulterebbe incompatibile con i principi di celerità e di economia processuale e che la medesima richiesta sarebbe già stata respinta dalla prima Corte (CAR pag. 1.400.006 seg.). B.5 Con scritto del 30 novembre 2022 è stato trasmesso alle parti l’appello inciden- tale del MPC ed è stato assegnato loro un termine per presentare un eventuale istanza motivata di non entrata nel merito, inoltre è stato prorogato il termine per G. di determinarsi sulle istanze di prova già presentate (CAR pag. 1.400.010 seg.). B.6 Con decreto sulle prove del 20 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001-003) è stato comunicato alle parti che l’istanza di non entrata nel merito (per difetto di motiva- zione delle dichiarazioni d’appello degli imputati) presentata il 21 dicembre 2022 da G. (CAR pag. 1.400.012) sarebbe stata trattata nel merito. È inoltre stata or- dinata l’acquisizione agli atti degli estratti del registro delle esecuzioni relativo ai tre imputati, del casellario giudiziale svizzero (per tutti e tre gli imputati) e italiano (per A. e C.) come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale rela- tivi ai tre imputati). Le parti sono poi state invitate a pronunciarsi sulle istanze probatorie presentate da G. e a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari. A. e C. sono stati invitati ad aggiornare la Corte sullo stato delle procedure condotte dalle Procure della Repubblica presso il Tri- bunale di Napoli (n. 15192/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di truffa ex art. 640 CP-I) e di Roma (n. 13927/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I). B.7 Con scritti del 27 febbraio 2023 (MPC [CAR pag. 4.200.004]), 8 marzo 2023 (C. [CAR pag. 4.200.007-010] e B. [CAR pag. 4.200.011-017]), 9 marzo 2023 (accu- satore privato Fondo 1 [CAR pag. 4.200.018]) e 5 aprile 2023 (A. [CAR pag. 4.200.019-027]) le parti hanno rinunciato a presentare istanze probatorie supplementari rispettivamente hanno comunicato di non avere aggiornamenti in relazione ai procedimenti penali condotti a Napoli/Roma, e in particolare B., A. e il Fondo 1 si sono rimessi al giudizio della Corte in merito alle istanze probatorie presentate dall’accusatrice privata G. Tutti e tre gli imputati hanno fornito alla - 13 - Corte le informazioni richieste in merito alla loro situazione personale e finanzia- ria. B.8 Con decisione BB.2022.121a del 22 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del TPF (in seguito: Corte dei reclami penali) ha pronunciato la sospensione della procedura di reclamo BB.2022.121 – concernente il reclamo dell’avv. Marty, di- fensore d’ufficio di G., contro l’indennità riconosciutagli dalla Corte penale con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 (dispositivo VIII.1), con il quale ha po- stulato il riconoscimento di un indennizzo complessivo – in attesa dell’esito della presente procedura d’appello (CAR pag. 10.150.005-009). Il dossier di tale pro- cedura è stato acquisito agli atti (CAR pag. 3.202.001 seg.). B.9 Con decreto sulle prove del 23 agosto 2023 le istanze probatorie dell’appellante G., concernenti “l’Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z. del 20 aprile 2010 nonché “la reda- zione di una perizia sull’autenticità delle firme sui bien-trouvés”, sono state re- spinte (CAR pag. 4.200.034 seg.). B.10 Con scritto del 12 settembre 2023 C. ha dichiarato il ritiro del suo appello (CAR pag. 1.300.001-004). Con decisione del 28 settembre 2023 la procedura d’ap- pello concernente C. è stata disgiunta dalla procedura d’appello principale, e trat- tata con il numero di ruolo CA.2023.18. L’appello da lui presentato in data 23 set- tembre 2022 è stato dichiarato privo d’oggetto in quanto ritirato e di conseguenza l’appello incidentale del MPC del 21 novembre 2022, concernente solo quest’ul- timo, decaduto. Il procedimento CA.2023.18 è quindi stato stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto (CAR pag. 1.300.005-011). B.11 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 4 al 9 ottobre 2023 a Bellinzona in presenza del MPC, dell’imputato A. – dispensato dopo il suo interrogatorio – e il suo rappresentante legale, così come in un primo momento anche del rappre- sentante legale di B. e quello dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.018-034). All’inizio del dibattimento l’avv. Galante, difensore di B., ha confermato – come già anticipato la sera precedente – il ritiro dell’appello da parte del suo assistito (CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.001 segg.). Nel corso dei dibattimenti è stato quindi sentito solamente A. in veste di imputato (CAR pag. 5.100.028). B.12 Come già anticipato alle parti con scritto del 15 settembre 2023 (CAR pag. 4.301.017), la richiesta di sospensione e di rinvio formulata dall’accusatrice privata G. con la propria dichiarazione d’appello, è stata trattata quale questione pregiudiziale all’inizio del dibattimento. In tale sede l’avv. Marty si è riconfermato nelle proprie richieste di causa (CAR pag. 5.200.006-025). - 14 - Dopo avere deliberato a tal proposito la Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), nel corso del dibattimento, ha comunicato – con una breve motiva- zione orale – la propria decisione sulle richieste presentate da G., ritenendo il suo appello irricevibile (CAR pag. 5.100.025). B.13 La difesa di A. ha invece dapprima presentato una limitazione del proprio appello a complemento della dichiarazione di appello del 27 settembre 2022 (CAR pag. 5.200.026 seg.), circoscrivendo il proprio appello ai seguenti punti: Pto. n. I.1.3. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022: • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di amministrazione infe- dele qualificata ripetuta, il ricorso di appello viene limitato nei confronti delle im- putazioni previste ai punti da 1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.26. dell’atto di accusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di truffa, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.2.1.1 dell’atto di ac- cusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di falsità in documenti, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.3.4.1 e 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. Pto. n. I.2. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022: • laddove l’appellante viene condannato a una pena detentiva di tre anni sospesi parzialmente. Per i restanti punti n. V. VI. VII. VIII del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022 si richiama quanto esposto nella dichiarazione di appello del 27 settembre 2022. Su domanda del MPC l’avv. Borradori ha poi precisato che A. riconosce il risar- cimento equivalente (dispositivo n. V.1) tranne che per i beni che apparterebbero alla moglie di cui al punto V.1.2 cpv. 4 del dispositivo (CAR pag. 5.100.027). Con la propria arringa ha quindi chiesto il proscioglimento per i reati di ammini- strazione infedele, truffa e falsità di documenti in relazione ai capi d’accusa men- zionati in precedenza; per quanto concerne la falsità in documenti ha in via prin- cipale sollevato la violazione del principio ne bis in idem. In merito alla richiesta di pena ha postulato in via principale, in caso di accoglimento integrale o parziale dell’appello, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse ac- colto solo nel punto relativo alla pena, ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (CAR pag. 5.200.028-052). - 15 - B.14 Con requisitoria d’appello il MPC ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Unicamente per quanto concerne la pena, in conside- razione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, ha postulato la riduzione della pena a una pena detentiva di 30 mesi, in luogo dei 36 mesi pro- nunciati in primo grado, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale della pena detentiva, con un periodo di prova di 2 anni, ma chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). B.15 Come da richiesta (CAR pag. 3.202.004 seg.), con scritto del 9 ottobre 2023 la Corte dei reclami è stata informata della conclusione dei dibattimenti e della de- cisione di entrare nel merito dell’appello presentato da A., così come della deci- sione di dichiarare irricevibile l’appello presentato da G. (CAR pag. 3.202.008). Alla luce di tale comunicazione, con decisione del 17 ottobre 2023, la Corte dei reclami ha stralciato dai ruoli la procedura di reclamo BB.2022.121, relativa al reclamo dell’avv. Marty, dovendo le censure da lui sollevate essere trattate nella procedura d’appello (CAR pag. 3.202.009-012). B.16 Con scritto del 23 ottobre 2023 copia della summenzionata decisione e del re- clamo sono state inoltrate alla Corte penale e al MPC per eventuali osservazioni (CAR pag. 1.101.002). La Corte penale ha rinunciato a presentare osservazioni (CAR pag. 1.101.004), mentre il MPC si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 settembre 2022 inoltrate alla Corte dei reclami penali, chiedendo la con- ferma di quanto deciso dalla prima istanza (CAR pag. 1.101.005 segg.). B.17 In data 30 ottobre 2023 il dispositivo della sentenza 27 ottobre 2023 è stato noti- ficato alle parti. - 16 - La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale
  36. Ricevibilità degli appelli 1.1 Gli annunci d’appello presentati dall’accusatrice privata G. e dai tre imputati dell’8 rispettivamente 11 febbraio 2022 (TPF pag. 306.940.001-004) e le loro di- chiarazioni d’appello del 23 rispettivamente 27 settembre 2022 (CAR pag. 1.100.315-457), così come anche l’appello incidentale del MPC del 21 no- vembre 2022 (CAR pag. 1.400.003-005) sono stati presentati tempestivamente ai sensi degli artt. 399 cpv. 1 e 3 e 400 cpv. 3 CPP. Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Per gli ulteriori aspetti la ricevibilità dell’appello presentato dall’accusatrice pri- vata G. verrà trattata in seguito (cfr. consid. I.2). 1.3 Come detto (cfr. Fatti B.10), in data 12 settembre 2023, C. ha ritirato il proprio appello. La procedura d’appello concernente quest’ultimo è di conseguenza stata disgiunta dalla presente procedura ed è stata stralciata dai ruoli in quanto dive- nuta priva d’oggetto. A fronte del ritiro dell’appello da parte di C. è decaduto an- che l’appello incidentale presentato dal MPC (art. 401 cpv. 3 CPP; CAR pag. 1.300.005-011). 1.4 All’inizio del dibattimento pure B. ha comunicato il ritiro del proprio appello, il quale è pertanto divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP). Alla luce di ciò si rileva che i dispositivi n. II.1-2, V.2, VI.2, VII.1 (per quanto concerne le spese procedurali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3 della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 concernenti B. sono cre- sciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP). 1.5 Per quanto concerne A., con la sentenza qui impugnata, egli è stato riconosciuto autore colpevole – limitatamente a determinati capi d’imputazione – di ammini- strazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), ed è stato condannato a una pena detentiva di tre anni (esecuzione parzialmente sospesa; esecuzione di 12 mesi; periodo di prova di 2 anni). Quale imputato egli è quindi toccato dalla decisione e ha un interesse giuridicamente protetto all’annulla- mento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP). - 17 - 1.6 Contrariamente a quanto fatto valere da G. – la quale ha chiesto la non entrata nel merito degli appelli degli imputati, non avendo questi motivato le dichiarazioni d’appello (CAR pag. 1.400.012) – va evidenziato che, come stabilito in modo inequivocabile dall’art. 399 cpv. 3 CPP, nella dichiarazione d’appello la parte deve unicamente precisare se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b), e le sue istanze probatorie (lett. c). In caso di impugnazione parziale va precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 4 CPP). La dichiarazione d’appello non deve essere motivata. La motivazione viene fornita nel corso del dibattimento orale o, in caso di procedura scritta, entro il termine impartito ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP (sentenza del TF 6B_1227/2023 del 10 gennaio 2024 consid. 2.2; JÜRG BÄHLER, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2023, n. 8 ad art. 399 CPP). Avendo sia C. sia B. ritirato l’appello, di rilievo è in concreto unicamente l’ap- pello presentato da A. Questo adempie i requisiti di cui all’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, avendo precisamente indicato i punti della sentenza di primo grado impu- gnati e in che modo questa dovrebbe essere modificata. A differenza di quanto ritiene l’accusatrice privata G., una più dettagliata motivazione non era a quel momento necessaria. 1.7 Il procedimento penale è stato inizialmente aperto nei confronti di ignoti e A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, esteso dopo, all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (procedimento SV.12.0150), poi ulteriormente esteso ai reati di cui all’atto d’accusa e ad altre persone, tra le quali B. e C. In virtù dell’art. 24 cpv. 1 CPP, questi reati sottostanno alla giurisdi- zione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a), o in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo, qualora nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Nel caso di specie, gli imputati erano inizialmente sospettati da un lato di aver riciclato, in territorio svizzero, valori patrimoniali di origine criminale per conto di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e dall’altro, di attività distrattiva commessa, anche in territorio svizzero, ai danni del Governo italiano e più preci- samente del Fondo 1, con conseguente attività di riciclaggio in Svizzera. Si ha che l’inchiesta ha avuto evidenti connessioni con l’estero, ragione per cui è data la competenza federale. Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha as- sunto, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Ticino, il procedimento pe- nale aperto presso l’autorità cantonale nei confronti di B. Essendo il reato di - 18 - riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del pro- cedimento SV.12.0150 presso il MPC, anche le successive estensioni ai reati di amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti rimangono sot- toposte alla giurisdizione federale – anche in considerazione dei principi dell’effi- cienza e della celerità della procedura penale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli contro la sentenza qui impugnata (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP). 1.8 In virtù di quanto precede si può entrare nel merito dell’appello presentato da A., adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere.
  37. Ricevibilità appello G. 2.1 Con la propria dichiarazione d’appello l’accusatrice privata G. ha chiesto che il procedimento venga sospeso e l’atto d’accusa rinviato al MPC per rettificarlo e/o completarlo. Tale richiesta di sospensione del procedimento rispettivamente di rinvio dell’atto d’accusa al MPC è connessa, per quanto concerne il contenuto, alle richieste di effettuare delle verifiche in merito alla collaborazione e le omis- sioni degli organi di Banca 2 e di allestire una perizia sulla veridicità delle firme della signora G. apposte sui “bien-trouvés”, già presentate in prima istanza e re- spinte dalla Corte penale nell’ambito dei dibattimenti di primo grado, sebbene trattate come richieste di assunzione di prove (TPF pag. 306.015-017). Tale richiesta di sospensione rispettivamente di rinvio è stata riconfermata anche in sede di dibattimento (CAR pag. 5.200.006-025). 2.2 Giusta l’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP, oltre a menzionare le parti del giudizio che vengono contestate, la dichiarazione d’appello deve precisare in che modo do- manda sia modificata la sentenza di primo grado. L’appellante non si deve quindi limitare a indicare i punti contestati ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 CPP, ma deve specificare quali modifiche ri- chiede, vale a dire in che modo deve essere modificato il dispositivo della sen- tenza (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 12 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 17 ad art. 399 CPP). L’esi- genza di cui all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP si riconduce al requisito procedurale secondo cui bisogna presentare una richiesta d’appello riformatoria. Con l’ap- pello, che è un rimedio giuridico riformatorio, deve quindi essere presentata una richiesta di merito (sentenza del TF 7B_293/2022 del 26 gennaio 2024 con- sid. 2.2.2 e riferimenti ivi citati). Le sole richieste di annullamento o di rinvio alla - 19 - prima istanza per nuova decisione non sono sufficienti, salvo se la Corte d’ap- pello, in caso di accoglimento dell’appello, non potrebbe comunque emanare una decisione riformatoria (sentenza del TF 7B_539/2023 del 3 novembre 2023 con- sid. 3.1.2 e rinvii). 2.3 Nella fattispecie la dichiarazione d’appello presentata da G. non precisa quali punti del dispositivo della sentenza di primo grado sono impugnati, né in che modo questa debba essere modificata. Già con scritto del 12 settembre 2023, la Corte aveva reso attenta l’accusatrice privata G. di non aver precisato in che modo chiedeva la modifica della sentenza impugnata, assegnandole un termine per fornire una specificazione a tale riguardo (CAR pag. 2.105.015-016). L’accu- satrice privata ha quindi indicato di richiedere la modifica dell’intero dispositivo, in quanto l’intera accusa e la decisione del Tribunale si baserebbero su un’inda- gine incompleta, riproponendo poi la propria posizione al riguardo (CAR pag. 2.105.018-023). In sede di dibattimento è stato nuovamente chiesto a G. se, indipendentemente dalla richiesta di rinvio e sospensione, ci fossero dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intendesse impugnare. Il patrocinatore ha risposto di non avere altri punti da impugnare se non la retri- buzione del patrocinatore d’ufficio di G. (CAR pag. 5.100.025). Nonostante più richieste in tal senso, l’accusatrice privata – peraltro rappresen- tata da un legale – non ha quindi precisato in che modo chiede la modifica della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, segnatamente sui punti in merito ai quali essa ha un interesse giuridicamente protetto, limitandosi piuttosto a indicare genericamente di chiedere la modifica dell’intero dispositivo – senza tuttavia spe- cificare in che modo – rispettivamente di non avere altri punti del dispositivo da impugnare se non la retribuzione. Sulla base della dottrina e giurisprudenza ci- tata, la richiesta così come formulata dall’accusatrice privata non può essere ri- tenuta sufficiente ai sensi all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP. Alla luce di ciò non si può entrare nel merito del suo appello, il quale deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 385 in unione con l’art. 403 cpv. 1 CPP. 2.4 A titolo abbondanziale va comunque rilevato che, quand’anche la Corte d’appello fosse entrata nel merito dell’appello, l’istanza di rinvio avrebbe ad ogni modo do- vuto essere respinta. Infatti, il perimetro dell’accusa – e quindi l’oggetto del pro- cesso e del giudizio – viene definito dal MPC nell’atto d’accusa (principio accu- satorio) e non rientra nella competenza della Corte d’appello, che è vincolata ai fatti descritti nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP). Anche l’eventuale persegui- mento di altre persone rientra nella sola competenza del MPC. La Corte d’appello si limita a esaminare se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolar- mente (art. 329 cpv. 1 CPP). Ciò è il caso se è possibile pronunciare una - 20 - sentenza. Nella fattispecie questo era rispettivamente è possibile, motivo per cui non vi sarebbe comunque stata ragione di rinviare l’atto d’accusa al MPC. 2.5 Il reclamo presentato dall’avv. Marty avverso l’indennizzo riconosciutogli in prima istanza verrà esaminato in seguito, nell’ambito delle spese (cfr. infra con- sid. 10.3).
  38. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 3.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 3.2 A fronte dei ritiri degli appelli di C. e B. rispettivamente della non entrata in mate- ria dell’appello dell’accusatrice privata, oggetto della presente procedura è uni- camente l’appello parziale presentato da A. contro la sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 della Corte penale. All’inizio del dibattimento A. ha, come detto, limitato il proprio appello (CAR pag. 5.200.026 seg.). Per quanto concerne la colpevolezza (dispositivo n. I.1.3) contestate in questa sede rimangono quindi, per il reato di amministrazione infe- dele qualificata, le imputazioni di cui ai punti 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.26 dell’atto di accusa (ad eccezione del punto 1.1.1.1.16 per cui è stato prosciolto), per la truffa l’imputazione di cui al punto 1.1.2.1.1 dell’atto d’accusa e, per quanto concerne la falsità in documenti, le imputazioni di cui ai punti 1.1.3.4.1, da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. Contestata è pure la pena (dispositivo n. I.2), così come le pretese civili di G., E1., E2. e E3., e di D. riconosciute dall’istanza precedente nei confronti dell’imputato A. (dispositivo n. VI.1). Per quanto riguarda il risarcimento equivalente rispettivamente il sequestro (disposi- tivo n. V.1), contestato in questa sede è unicamente l’importo depositato presso - 21 - la Banca 5 (EUR 12'571.64 e USD 4'544.48). Impugnate sono poi le spese pro- cedurali poste a suo carico (dispositivo n. VIII.1) e la condanna a rimborsare alla Confederazione la retribuzione riconosciuta al suo difensore non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (dispositivo n. VIII.2 seconda frase). Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato A. 3.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 con- sid. 1.2 e rinvii), sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2020.27 del 4 feb- braio 2022 n. I.1.1., n. I.1.2, n. I.1.3 (limitatamente ai capi d’imputazione 1.1.1.2 e 1.1.1.3 dell’atto d’accusa per l’amministrazione infedele; da 1.1.2.1.2 a 1.1.2.1.5, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 per la truffa; 1.1.3.3, da 1.1.3.4.4 a 1.1.3.4.6 e da 1.1.3.4.8 a 1.1.3.4.19 per la falsità in documenti), n. IV, n. V.1.1 (dedotte le somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5), n. V.1.2 (ad eccezione delle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5) e n. IX.
  39. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. I.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla pre- sente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VI).
  40. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. I.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia del dispo- sitivo della sentenza impugnata parte dei capi d’imputazione addossati a A. erano prescritti rispettivamente prossimi alla prescrizione e di conseguenza, per tali im- putazioni, il procedimento penale è stato abbandonato (cfr. dispositivo n. I.1.1). Ciò non riguarda tuttavia i capi d’imputazione ancora oggetto della presente pro- cedura.
  41. Ne bis in idem Come si dirà meglio in seguito, contrariamente a quanto sollevato da A. – in re- lazione al reato di falsità in documenti – in concreto non sussiste alcuna viola- zione del principio ne bis in idem (cfr. infra consid. II.4.1). - 22 - II. Nel merito
  42. Introduzione 1.1 Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, a A. vengono rimproverate delle malversa- zioni commesse a danno di clienti della Società 2 SA, già Società 3, società a lui riconducibile. Di seguito viene presentata una breve panoramica della cronistoria della Società 2 SA e del ruolo degli imputati, sulla base del rapporto finanziario della Polizia giudiziaria federale (PGF) del 9 maggio 2017 (MPC pag. 10.02.00920 segg., per più dettagli cfr. sentenza SK.2020.27 consid. II.1-7). 1.2 La Società 3, con sede a X. via […], è stata costituita il 17 dicembre 2004 dai membri del Consiglio di amministrazione Q. (presidente), T1. et T2., NNNN. e AA., con come scopo principale l’assistenza, la consulenza, l’amministrazione e la gestione di patrimoni e di investimenti, come pure lo svolgimento di ogni attività commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale, compresa l’attività fi- duciaria. A. è entrato quale membro del consiglio di amministrazione (con firma collettiva a due), nel marzo del 2005. Nel corso del 2005, Banca 2 – storico gruppo di banchieri privati facente capo alla famiglia T. – ha aperto un ufficio in Ticino. Lo stesso è stato intestato alla Società 3 quale gestore patrimoniale esterno, la direzione è stata affidata a A. (a far tempo dal 6 giugno 2008 A. risul- tava poi iscritto nel registro di commercio quale delegato, con firma collettiva a due). A tal proposito, Banca 2 e Società 3 hanno sottoscritto un contratto di ge- stione patrimoniale esterna con effetto dal 1° marzo 2005 (MP pag. 08.06.03037- 03045). La supervisione per conto di Banca 2 era garantita da Q. 1.3 Il capitale azionario della Società 3 (CHF 200'000.00, suddiviso in 400 azioni al portatore da CHF 500.-- cadauna, interamente liberate) era detenuto nella mi- sura del 51% dalla Società 33 AG, società riconducibile al Gruppo T. (204 azioni privilegiate), e per il 49% (196 azioni ordinarie) da A. Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un “share Purchase Agreement”, la partecipazione maggioritaria detenuta dalla Società 33 AG è stata ceduta a A. nel quadro dell’uscita della Società 3 dal Gruppo T. In data 16 dicembre 2010, A. (diventato indipendente) ha cambiato la ragione sociale della società in “Società 2 SA” e ha continuato l’attività di gestore patrimoniale esterno, appoggiandosi su Banca 2, quale banca depositaria degli attivi da lui gestiti. È stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di gestione patrimoniale esterna tra Banca 2 e la Società 2 SA (MPC pag. 08.06.03048-03056). Dal 30 novembre 2010, A. è stato amministratore unico (con firma individuale) della Società 2 SA, con una breve parentesi come presi- dente (sempre con firma individuale) dal 14 gennaio 2011 al 22 agosto 2013. - 23 - 1.4 L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (MPC pag. 08.05.17182 con allegati). 1.5 B. è stato assunto presso Società 3 con un contratto di lavoro al 60% a partire del 3 gennaio 2009 con la funzione di apportare nuova clientela alla società (MPC pag. 10.02.0725 seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (MPC pag. 13.05.00020-00022). 1.6 Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti – in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa – dei contratti di gestione patrimoniale. Per ogni suo cliente − come pure per quelli portati nella società da B. − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale: 1) un mandato di gestione con delega a professionisti esterni di Banca 2 (cfr. ad esempio MPC pag. 07.02.50.03.0009-0010, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e 2) un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”). Inoltre veniva al- lestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”). 1.7 Nel quadro di tale gestione patrimoniale, effettuata in seno a Società 2 SA (prima Società 3) per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, a A. vengono imputati dei reati patrimoniali e di falsità in atti (in parte commessi in correità con B. e C.). 1.8 C. non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA. Secondo le dichiarazioni di A., egli era un promotore finanziario a UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (TPF pag. 306.731.14). A A. viene rimproverato, in correità con C., il reato di falsità in documenti ripetuta, riferito a due clienti (relazioni “R24.” e Fondo 1) da quest’ultimo portati in Società 2 SA. A tal proposito si osserva che nei loro confronti è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale.
  43. Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) Per quanto concerne la condanna dell’imputato A. per il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta, da esaminare in questa sede sono unicamente i capi - 24 - d’accusa relativi agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capi d’accusa 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17 - 1.1.1.1.26). La condanna della prima istanza concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa 1.1.1.2 e sottopunti) e in azioni S18a. (capo d’accusa 1.1.1.3 e sotto- punti) è invece divenuta definitiva a fronte del ritiro dell’appello a tal proposito. 2.1 Atto d’accusa (capi d’accusa 1.1.1.1.1-1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17-1.1.1.1.26) A A. viene rimproverato di avere, tra gennaio 2011 e almeno fino a dicembre 2014, con l’intento di procacciare a sé e ad altri (alla sua Società 2 SA) un inde- bito profitto, e meglio per far percepire, alla sua Società 2 SA, retrocessioni dalla Banca 1 all’insaputa dei suoi clienti, adottato un comportamento ripetutamente contrario agli interessi patrimoniali dei suoi clienti, attraverso operazioni d’acqui- sto e vendite dei prodotti strutturati Banca 1 che esulavano dal profilo d’investi- mento dei clienti della sua Società 2 SA. Egli avrebbe anche ripetutamente inten- zionalmente mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informa- zione, in particolare eseguendo operazioni finanziarie di acquisto e di vendita di prodotti strutturati ad alto rischio (Barrier Discount Certificate [BDC], Barrier Re- verse Convertible [BRC], Express Certificate [EC] e Multi Barrier Reverse Con- vertible [MBRC] emessi dalla società Banca 1), che sapeva esulare dal profilo di rischio conservativo prescelto dai clienti. Inoltre avrebbe intenzionalmente infor- mato ripetutamente i clienti in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del loro portafoglio, sottacendo altresì le per- dite subite, impedendo loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa circa gli acquisti e le vendite dei prodotti strutturati Banca 1 ad alto rischio emessi dalla società Banca 1. Così facendo, avrebbe causato ai clienti un danno pari alla differenza fra il prezzo di vendita inferiore per rapporto a quello d’acquisto supe- riore dei prodotti strutturati Banca 1 quantificabile globalmente in CHF 617'604.94, EUR 1'505'352.58 e USD 1'711'203.21 (TPF pag. 306.100.001-093, capo d’accusa 1.1.1.1). 2.2 Sentenza di prima istanza 2.2.1 Va anzitutto evidenziato che la prima istanza ha esaminato il summenzionato capo d’accusa 1.1.1.1 e il capo d’accusa 1.1.1.2 – concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 – come oggetto di un’unica imputa- zione (cfr. sentenza SK.2020.7 consid. III. 2.4 - 2.4.3). 2.2.2 La Corte precedente ha in primo luogo rilevato che l’imputato A. avrebbe effet- tuato per i clienti di Società 2 SA e Società 3 operazioni finanziarie di acquisto e vendita in 49 differenti prodotti strutturati emessi da Banca 1, i quali – contraria- mente a quanto ritenuto da A. – sarebbero per definizione degli strumenti derivati. - 25 - Ha poi constatato che tutti i clienti – ad eccezione del titolare del conto “R17.” (K.) – avrebbero espressamente vietato al gestore patrimoniale l’acquisto di op- zioni, Financial Futures e altri strumenti derivati. La maggior parte dei clienti avrebbe inoltre indicato una discreta sopportazione e propensione al rischio, non- ché una discreta comprensione dei meccanismi finanziari – solamente pochi ave- vano indicato una discreta/alta comprensione dei meccanismi finanziari con però una discreta sopportazione/propensione al rischio (consid. III.2.5.3–2.5.5). Vero che dei 25 danneggiati solamente pochi si sarebbero manifestati, tuttavia i con- tratti di gestioni patrimoniale e i profili di investimento rafforzerebbero quanto in- dicato dai danneggiati. La tesi dell’imputato A., secondo cui i clienti sarebbero stati da lui informati di tali investimenti e li avrebbero accettati – versione dei fatti che a suo avviso farebbe stato, non essendo stata contraddetta dalla maggior parte dei clienti, non avendo questi voluto/potuto dare la propria versione dei fatti – non troverebbe riscontro negli atti. La prima istanza è quindi giunta alla conclu- sione che A., effettuando operazioni finanziarie di acquisto e vendita in prodotti strutturati, avrebbe agito contrariamente ai profili d’investimento dei clienti rispet- tivamente al loro volere, violando il proprio dovere di fedeltà, ciò che potrebbe configurare il reato di amministrazione infedele (consid. III.2.5.8–2.5.10). Dopo aver accertato che A. ha effettuato investimenti che esulavano dai contratti di mandato (tra l’altro il churning) la prima Corte ha esaminato se egli ha violato il dovere di informazione nei confronti dei clienti, rispettivamente se la sottoscri- zione dei benestare relativi al suo operato equivarrebbe a un’approvazione degli investimenti ex post, come sostenuto da A. stesso (consid. III. 2.5.11–2.5.12). I giudici di prime cure hanno quindi esaminato per ognuna delle relazioni i bene- stare, suddividendo i clienti in diverse categorie. La prima quella dei clienti silenti di cui non è stato trovato il benestare, nonostante a detta dell’imputato A. tutti i clienti l’avrebbero sottoscritto. Per questi la Corte penale ha in primo luogo rite- nuto che – contrariamente a quanto sostenuto da A. – dal silenzio non si potrebbe desumere la loro approvazione, questo potrebbe invero essere dettato da altri motivi (molti conti non erano dichiarati al fisco italiano). In secondo luogo ha rite- nuto che non vi sarebbero riscontri oggettivi a favore delle dichiarazioni – peraltro contradditorie – di A., secondo cui i clienti per cui non sono stati ritrovati i bene- stare sarebbero stati informati telefonicamente. A. avrebbe pertanto per questi clienti violato il proprio dovere di informazione. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe inoltre credibile che degli investitori si rivolgano a un gestore di loro fiducia, lasciandogli totale libertà, senza impartirgli delle chiare istruzioni (con- sid. III.2.5.14–2.5.17). La seconda categoria è quella dei clienti che hanno sotto- scritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale. Per questi la prima istanza ha ritenuto che, avendo firmato prima rispettivamente non essendovi la situazione patrimoniale allegata, non potevano esserne informati, e non essendovi null’altro a comprova di un’eventuale informazione a tal proposito - 26 - ha ritenuto anche in questi casi una violazione del dovere di informazione (con- sid. III. 2.5.18). La terza categoria concerne i clienti per i quali agli atti vi sono più benestare, alcuni senza situazione patrimoniale allegata, altri con allegata la si- tuazione patrimoniale la cui esposizione titoli Banca 1 a volte è corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risul- tavano più i titoli Banca 1 (già venduti). Sostanzialmente a mente della prima istanza non si potrebbe dedurre tout court dalla sussistenza di un benestare per un determinato tipo di operazione un avallo anche delle operazioni passate e future. Con la sottoscrizione dei benestare verrebbero approvati e accettati solo gli investimenti le cui posizioni titoli erano indicate correttamente (posizioni peral- tro neppure imputate come malversazioni dal MPC). Nei casi in cui vi erano po- sizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato errati, nonostante la presenza di tali prodotti nelle situazioni patrimoniali, non si potrebbe ritenere che firmando i be- nestare i clienti abbiano genericamente approvato tutti detti investimenti essendo la situazione patrimoniale presentata ai clienti sfalsata (consid. III.2.5.20– 2.5.20.9). Unicamente per quanto concerne il conto “R20.” i giudici di prime cure hanno riconosciuto un’approvazione a posteriori del cliente, avendo questo fir- mato il benestare disponendo di tutte le informazioni corrette in merito alla situa- zione patrimoniale, ratificando così l’agire contra-mandato di A. (con- sid. III.2.5.19). La Corte penale ha quindi ritenuto che quest’ultimo ha agito con- trariamente ai mandati di gestione a lui conferiti e in violazione dei propri doveri, compreso quello di informazione, per tutti i clienti di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 – ad eccezione del capo d’accusa n. 1.1.1.1.16 (relazione R20.) – ca- gionando ai propri clienti un danno di complessivi CHF 617'604.94, EUR 1'861'361.76 e USD 1'716'206.40 (consid. III. 2.5.21). Sotto il profilo sog- gettivo egli avrebbe agito intenzionalmente (consid. III.2.8). A. è quindi stato rite- nuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta per i capi d’accusa di cui al punto 1.1.1.1 (ad eccezione del CA 1.1.1.1.16: “R20.”). 2.3 Posizione dell’imputato A. L’imputato in questa sede non contesta l’indebito incasso delle retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 a insaputa dei clienti. Egli contesta tuttavia l’accusa di amministrazione infedele relativa agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Egli fa in primo luogo valere che bisognerebbe tenere conto dello scenario dell’epoca, trattandosi di 10/13 anni fa (CAR pag. 5.200.030 seg.). Ribadisce poi la tesi secondo cui la massa silenziosa di clienti starebbe a signifi- care che questi non hanno nulla da rimproverare. Trattare, come fatto dalla prima istanza, la loro situazione a suo carico sarebbe uno stravolgimento del principio in dubio pro reo. Inoltre, A. fa valere che, con i pochi clienti che si sono costituiti accusatori privati non sarebbe stato fatto alcun verbale di confronto, malgrado le loro versioni fossero in contrasto con le sue. Le loro dichiarazioni non potrebbero - 27 - quindi essere considerate elementi della tesi accusatoria (CAR pag. 5.200.031 seg.). A. contesta anche in questa sede di aver agito contra mandato investendo in prodotti Banca 1. Egli sostiene che i clienti sarebbero stati informati di tali in- vestimenti e con i benestare avrebbero ratificato ex post le operazioni, dando il loro consenso ad agire anche in deroga al profilo di investimento definito al mo- mento della sottoscrizione del mandato di gestione. Avrebbe acquistato questi titoli in quanto i clienti chiedevano una performance e avrebbe discusso con loro circa l’opportunità di effettuare detti investimenti. Egli fa poi valere che i formulari con il divieto di investimenti in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati venivano compilati da lui, ciò comproverebbe che i clienti davano poca impor- tanza a tale divieto. Egli dà atto che tali prodotti non erano prodotti compatibili con una gestione prudente del patrimonio, ma sostiene che i clienti ne sarebbero stati a conoscenza (CAR pag. 5.200.036 segg.). A mente dell’imputato A. gli ac- cusatori privati non sarebbero credibili, indicando da un lato di avere un profilo d’investimento prudente, ma firmando poi i benestare con operazioni in prodotti strutturati Banca 1. L’unica versione da ritenere sarebbe quindi la sua, secondo cui i clienti sarebbero stati informati in merito alla natura degli investimenti effet- tuati (CAR pag. 5.200.037 seg.). Per quanto concerne le quotazioni dei titoli non corrette nelle situazioni patrimoniali presentate ai clienti, A. ritiene che questo non potrebbe essere imputabile a lui, egli prendeva i dati da quanto comunicato dalla Banca 1, la quale li prendeva da Telekurs, in cui purtroppo spesso i corsi dei prodotti non erano aggiornati. In merito ai clienti per i quali non sono stati trovati i benestare fa poi valere che, in assenza di qualsivoglia contestazione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di am- ministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.). Per i benestare agli atti senza la situazione patrimoniale allegata egli rileva che questo sarebbe prassi, in quanto gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. La conclusione a tal proposito della prima istanza, secondo cui se non è stata trovata allegata significherebbe che non è stata presentata ai clienti, sarebbe inappro- priata. Prosciogliendolo dal capo d’accusa relativo alla relazione “R20.” la prima istanza avrebbe implicitamente ammesso la bontà della sua tesi, secondo la quale i clienti acconsentivano a modificare il loro profilo anche contra mandato, ratificando il suo operato ex post (CAR pag. 5.200.041 seg.). Per quanto con- cerne i singoli clienti ha rinviato a quanto esposto in prima sede, ribadendo in particolare a) la mancanza di credibilità dell’accusatrice privata G., b) che la con- clusione della prima Corte secondo cui per le relazioni “R17.” e “R17a.” si sa- rebbe in presenza di un profilo prudente rasenterebbe l’assurdo – avendo il tito- lare stesso ammesso di aver dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 –, così come c) che il conto “R21.” concernerebbe clienti di B. (CAR pag. 5.200.042 seg.). - 28 - 2.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 2.4.1 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chiun- que, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è suffi- ciente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un com- plesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui pa- trimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una per- sona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 con- sid. 3.2 con rinvii). Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti alla posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca – per commissione o anche per omissione – a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che com- petono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una viola- zione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una man- cata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Il danno deve inoltre trovarsi in un nesso di causalità con - 29 - la violazione degli obblighi del gestore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; cfr. sul tutto sentenza TF 6B_120/2022 del 19 giugno 2023 consid. 4.1). Giusta la giurisprudenza agisce in violazione ai propri doveri ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, in qualità di gestore patrimoniale assume un rischio non consentito, ignorando le istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b). Atti che rientrano nell'ambito di una corretta gestione non costituiscono reato, anche se le disposizioni portano a una perdita. È punibile solo l'assunzione di rischi che un amministratore prudente non assumerebbe nella stessa situazione. In tal caso, occorre quindi determinare ex ante se i rischi assunti sono contrari agli accordi presi o alle istruzioni impartite dal cliente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza del TF 6B_1118/2023 del 26 aprile 2024 consid. 2.3.2 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi e alle istruzioni dei clienti comporta una trasgressione dei doveri di gestione (DTF 120 IV 190 con- sid. 2b). 2.4.2 Come rettamente ritenuto dalla prima istanza e nemmeno contestato da A., i con- tratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3 rispettivamente Società 2 SA e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa, sono dei contratti di man- dato ai sensi dell’art. 394 segg. CO (cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.1). Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del manda- tario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Dal dovere di fedeltà del mandatario deriva che egli deve tutelare pienamente gli interessi del cliente nell'esecuzione del mandato e astenersi da qualsiasi azione che possa arrecargli danno. In particolare, il dovere di fedeltà implica che il man- datario debba consigliare e informare il cliente. Oggetto dell'obbligo di informa- zione è tutto ciò che è rilevante per il cliente. In qualità di esperto, il mandatario deve fornire al cliente informazioni, anche senza che gli vengano richieste, sull'a- deguatezza del mandato e delle istruzioni, sui costi e sui rischi e sulle possibilità di successo. Oltre al suddetto dovere di informazione, al gestore patrimoniale incombono anche doveri di consulenza e di avviso (DTF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a, ciascuno con riferimenti). Il cliente deve essere informato dei rischi degli investimenti previsti, deve ricevere una consulenza adeguata sulle singole opzioni di investimento e deve essere messo in guardia da decisioni affrettate; il contenuto di questi doveri è determinato dal livello di conoscenza del cliente e dal tipo di operazione di investimento in que- stione. In particolare, il mandatario ha anche la responsabilità di ottenere infor- mazioni dettagliate sul livello di conoscenza e sulla tolleranza al rischio del cliente tramite domande (DTF 124 III 155 consid. 3a; sentenza del TF 6B_511/2016 del - 30 - 4 agosto 2016 consid. 1.1). L’informazione deve essere completa e chiara. Il ge- store patrimoniale deve adattare il proprio linguaggio e il contenuto dell’informa- zione alle conoscenze e all’esperienza del cliente. Le informazioni devono essere fornite in tempo utile, in modo che il cliente possa reagire di conseguenza (BRET- TON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 95 seg.). Il gestore patrimoniale si assume la completa cura del patrimonio affidatogli ed è tenuto a controllare costantemente il patrimonio del cliente in relazione all'obiet- tivo d'investimento concordato e al profilo di rischio e a contattare periodicamente il cliente (sentenza del TF 6B_447/2011 del 27 luglio 2012 consid. 3.1 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, il dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo con- nesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita ri- chiesta (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informa- zione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di con- flitti d’interesse. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause. Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché ciò non è nemmeno fattibile) di informare spontanea- mente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intra- prendere (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 97 seg.). L’importanza attribuita al dovere d’informazione del gestore, legata alla difficoltà di provare quanto detto al cliente, deve indurre il gestore a documentare i vari incontri con il cliente, sia sotto forma di note interne sia con verbali sottoscritti dal cliente specialmente per i colloqui concernenti le caratteristiche e i rischi dei dif- ferenti prodotti (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 99). Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spon- taneo che insorge al termine del contratto (WERRO, Commentaire romand, 3a ed. - 31 - 2021, n. 6 ad art. 400 CO). Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (DTF 144 IV 294 consid. 3.3; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 106 seg.). 2.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie in esame agli atti vi sono in particolare le denunce penali degli accusatori privati, le dichiarazioni dell’imputato A., la docu- mentazione bancaria e quella della società di A., sequestrata a Banca 1 e Società 2 SA, così come i rapporti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), di cui di particolare rilevanza è la nota specifica sui benestare. 2.5.1 Dichiarazioni dei danneggiati/accusatori privati Dei 25 titolari delle relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa solamente sei (G. [rel. “R2.”], D. [rel. “R31.”], K. [rel. “R17.” e “R17a.”], F. e CCCC. [rel. “R24.”], NNN. [rel. “R33.”] e E1., E2. e E3. [in seguito: E.; rel. “R21.”]) si sono costituiti accusatori privati, e di questi unicamente quattro (G., D., K. e NNN.) si sono espressi in merito agli investimenti in prodotti strutturati. Gli altri, sebbene interpellati dal MPC, si sono disinteressati del procedimento (MPC pag. 15.22.00001 segg.) G. ha sporto denuncia nei confronti di A. per churning, e in seguito contro Banca 2 e consociati per acquisizione dei titoli a rischio alto malgrado il mandato preve- desse una gestione di tipo discreto (MPC pag. 05.07.00001-00003 e 15.14.0003- 00007). D. nella propria denuncia ha indicato di avere chiesto a A. una gestione prudente e di aver preso atto degli investimenti a rischio solo dopo l’arresto di A. nel maggio 2013; egli fa tra l’altro valere di non essere stato informato dell’acquisto di “strani” titoli, segnatamente dei prodotti emessi da Banca 1 (MPC pag. 05.11.00003- 00010). Anche NNN. sostiene di non avere mai ricevuto alcuna informazione sulle retro- cessioni o sull’acquisto in prodotti strutturati (MPC pag. 15.26.00001); Da ultimo, pure K. nella propria denuncia fa valere di avere chiesto all’imputato A. una gestione prudente orientata verso il mantenimento del patrimonio e che non sarebbe mai stato informato sui rischi legati all’acquisto di certi prodotti (MPC pag. 05.06.00006-00029). Come rettamente rilevato dalla prima istanza K. si è - 32 - anche presentato spontaneamente al MPC il 28 agosto 2013 ed è stato interro- gato senza contraddittorio (MPC pag. 12.24.00001-00009). Le sue dichiarazioni non possono pertanto essere utilizzate a carico dell’imputato (DTF 131 IV 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). 2.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. nel corso dei suoi interrogatori ha sostanzialmente contestato che i prodotti strutturati Banca 1 siano strumenti derivati, essendovi alla base delle azioni. Ha poi in particolare dichiarato di avere acquistato questi titoli in quanto i clienti chie- devano una performance e di avere discusso con loro in merito alla possibilità di effettuare tali investimenti; i clienti erano d’accordo e firmavano pure i benestare. L’imputato A. ha anche dichiarato che tutte le volte che i clienti sono andati in visita nei suoi uffici e hanno sottoscritto il benestare, l’originale di quest’ultimo veniva trasmesso alla banca e lui tratteneva una copia nel dossier cliente. Ha poi riferito che anche per le operazioni di cui non sono stati ritrovati i benestare aveva informato i clienti telefonicamente. Quando il cliente non passava in sede a X. non avrebbe potuto fargli firmare il benestare. Alcuni clienti non sarebbero mai passati in ufficio (MPC pag. 13.02.0953 segg; MPC pag. 13.02.01721 segg.; MPC pag. 13.02.1914 segg.). A. ha pure affermato di avere in diverse occasioni rilevato che Banca 1 riportava negli estratti patrimoniali degli importi sbagliati, e da parte sua, quando se ne accorgeva, lo segnalava all’ufficio titoli (MPC pag. 13.02.0960). Dinnanzi alla prima Corte ha poi ribadito di non avere agito contra mandato avendo i clienti avvallato il suo operato firmando i benestare. Inoltre ha indicato di avere apposto lui la crocetta sui divieti di investimento in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, ricevendo l’accordo dei clienti, i quali si fidavano di lui (TPF pag. 306.731.16 segg). In questa sede A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. Ha nuovamente ribadito di avere informato i clienti in merito alla situazione, e che quando si pre- sentavano da lui ha sempre fatto firmare i benestare. Secondo le sue dichiara- zioni, quando faceva firmare i benestare avrebbe informato i clienti su quello che era stato. Ha poi indicato che al momento in cui ha effettuato tali investimenti gli sembravano delle valide scelte, e di avere poi magari calcato un po’ la mano. Alla domanda se a suo avviso tali investimenti erano conformi al profilo d’investi- mento dei clienti – che avevano indicato una propensione al rischio discreta – ha risposto “Chiaramente ho sforato, però diciamo che l’ho fatto non perché ci fosse stato qualche interesse personale, ma l’idea era quella di raggiungere una per- formance positiva, spesso ho dovuto cercare di mediare a situazioni che erano già deteriorate. […]” (CAR pag. 5.300.011 segg.). - 33 - 2.5.3 Documentazione agli atti Va in particolare rilevato che agli atti vi sono i contratti di gestione e i profili di investimento dei clienti danneggiati di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 e sottopunti. Da questi emerge che tutti i clienti, ad eccezione di uno (relazione “R17.”), hanno indicato il divieto di acquistare opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, così come una discreta, o addirittura scarsa, sopportazione e propensione al ri- schio. La maggior parte dei clienti ha inoltre indicato una discreta comprensione dei meccanismi finanziari. Unicamente pochi clienti hanno indicato una di- screta/alta comprensione dei meccanismi finanziari (“R15.”, “R17.”, “R24.” e “R33.”) con però una discreta sopportazione e propensione al rischio (MPC pag. 08.05.16665 seg., 08.05.16125 seg., 08.05.16487 seg., 08.05.16721 seg., 08.05.16693 seg., 08.05.16381 seg., 08.05.16934 seg., 08.05.16771 seg., 08.05.16840 seg., 08.05.17000 seg., 08.05.17035 seg., 08.05.13178 seg., 08.05.16567 seg., 08.05.17157 seg., 08.05.00523 seg., 08.05.16878 seg., 08.05.17091 seg., 08.05.16797 seg., 08.05.16600 seg., 08.05.16438 seg., 08.05.02905 seg., 08.05.17122 seg., 08.05.02502 seg., 07.02.61.03.0006 seg., 07.02.61.03.0034 seg.). Per quanto concerne la relazione “R17.”, sul profilo d’investimento non è stato indicato nulla circa l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti deri- vati; è però stata indicata una discreta sopportazione e propensione al rischio (act. MPC 08.05.12900-12901). In data 23 febbraio 2012 Banca 2 ha inviato uno scritto a A., segnalandogli di avere notato un significativo aumento di investimenti in prodotti strutturati e gli sono state chieste spiegazioni, così come la conferma che i clienti siano stati informati di questo cambio di strategia e dei rischi legati a questi tipi di investi- menti (MPC pag. 08.05.17174-17178). Nella propria risposta A. ha sostanzial- mente comunicato a Banca 2 che i clienti avrebbero ampiamente discusso la relativa politica d’investimento e ne sarebbero quindi a conoscenza, firmando in visita i relativi benestare delle loro posizioni attuali (MPC pag. 08.05.17179- 17181). In data 18 aprile 2013 Banca 2 ha disdetto il contratto di collaborazione per il 31 luglio 2013, non essendovi stato, a seguito del loro primo scritto, un mi- glioramento del volume di transazione in prodotti strutturati, il quale sarebbe anzi ancora aumentato (MPC pag. 08.05.17182). Dal rapporto della PGF del 9 maggio 2017 risulta in particolare che nel corso del 2011 la Società 2 SA, e per essa A., ha effettuato 342 transazioni in prodotti strutturati Banca 1 (234 acquisti e 108 vendite), nel 2012 le transazioni sono state 409 (212 acquisti e 197 vendite), mentre nel 2013 sono state 45 (18 acquisti e 27 vendite). Tali transazioni sono ripartite tra 44 clienti diversi – ovvero i clienti di cui - 34 - all’atto d’accusa n. 1.1.1.2 – e sono state realizzate in 49 differenti prodotti d’in- vestimento strutturati Banca 1 (MPC pag. 10.02.00925 segg. e 0126). La PGF in data 2 giugno 2017 ha stilato una nota specifica sui benestare, nella quale sono stati analizzati tutti i benestare firmati dai clienti gestiti dalla Società 2 SA (già Società 3). Da questa emerge in particolare che non per tutte le rela- zioni è stato trovato un benestare, che parte dei benestare non avevano allegato l’attestato patrimoniale con il dettaglio dei titoli in portafoglio e le loro quotazioni, mentre in parte degli estratti patrimoniali allegati il prezzo di mercato riportato dei prodotti strutturati Banca 1 non era aggiornato o era errato e sfalsava di conse- guenza il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01103-01162). In tale nota è stato pure attualizzato il calcolo del danno derivante dalla compraven- dita di prodotti strutturati emessi dalla Banca 1 (MPC pag. 10.02.01131). In data 1° settembre 2021 è stato fatto un complemento di detta nota, nel quale sono sostanzialmente stati precisati i numeri degli atti istruttori dei benestare e degli estratti patrimoniali (TPF pag. 306.510.052 segg.). In data 25 marzo 2021 la PFG ha allestito un nuovo rapporto finale – aggiornando quello del 23 settembre 2019 – facendo riferimento al nuovo atto d’accusa del 19 luglio 2020, emanato a seguito del rinvio dell’accusa da parte della Corte pe- nale. In tale rapporto sono state ricontrollate tutte le operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1 e sono stati ricalcolati i danni patrimoniali subiti da ogni singolo cliente (TPF pag. 306.262.1.009-232). 2.6 Risultanze probatorie 2.6.1 Incontestato è il ruolo di gestore patrimoniale, ai sensi della giurisprudenza citata, dell’imputato A., il quale aveva una posizione di gerente con l’obbligo di gestire o salvaguardare gli interessi pecuniari dei propri clienti e a cui incombevano tutti i doveri derivanti dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO). Pacifico è pure che per tutte le relazioni oggetto dell’atto d’accusa, ad eccezione della relazione “R17.”, è stato sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale, con un profilo di investimento in cui è stato vietato l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati e che i clienti hanno indicato una sopportazione e propensione al rischio discreta, se non addirittura scarsa (relazioni “R6.”, “R16.”, “R20.”, “R21.”, “R27.” e “R25.”). Per la relazione “R17.” non è, come detto, stata apposta alcuna crocetta in merito all’acquisto di strumenti derivati. Questi non sono quindi stati espressamente né accettati né vietati. Il titolare di tale relazione nella propria denuncia ha fatto va- lere di avere richiesto una gestione prudente, senza rischi. Ciò trova conferma - 35 - nel fatto che nel profilo di investimento è stata indicata una sopportazione e pro- pensione al rischio discreta, e non alta. Sulla base di quest’ultima indicazione è da ritenere che, nonostante l’assenza di un divieto esplicito, e in assenza di un’esplicita autorizzazione, anche per tale relazione era escluso l’investimento in strumenti derivati, essendo questi ad alto rischio. Va pure sottolineato che per l’altra relazione “R17a.” il medesimo cliente ha vietato tali tipi di investimento (MPC pag. 08.05.13178). Come si dirà meglio in seguito, nulla cambia il fatto che il cliente ha firmato dei benestare con investimenti ad alto rischio (cfr. infra con- sid. II.2.6.5.8). Incontestato è pure che A. ha effettivamente effettuato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 rimproverati. 2.6.2 La prima istanza ha, a giusta ragione, indicato che i prodotti strutturati Banca 1 sono per definizione degli strumenti derivati (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. III.2.5.3). Nei documenti esplicativi (termsheet) della Banca 1 è esplicita- mente indicato che si tratta di strumenti derivati e che hanno un alto rischio (MPC pag. 07.83.01.03.00005 e 00008). Anche lo scritto del 23 febbraio 2012 di Banca 2 all’imputato A., in cui veniva chiesto se i clienti erano stati informati in merito ai cambiamenti avvenuti nella strategia di investimento e dei rischi ad essi legati, conferma che tali investimenti erano rischiosi e non conformi al tipo di gestione richiesto. In caso contrario non sarebbe infatti stato necessario informarne i clienti. A. stesso in questa sede ha poi dato atto del fatto che gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non erano compatibili con una gestione prudente del patrimonio, così come di avere sforato (CAR pag. 5.200.036 segg.; CAR pag. 5.300.015). A. non è credibile quanto afferma di avere effettuato tali operazioni in quanto i clienti chiedevano una performance. Infatti, se così fosse effettivamente stato non si spiega per quale motivo nel profilo d’investimento tutti hanno indicato una propensione al rischio discreta o scarsa e non invece elevata. Già solo da ciò si può desumere che i clienti non volevano una performance particolarmente ele- vata, correlata strutturalmente a rischi maggiori. Nemmeno il fatto che, secondo quando dichiarato da A. stesso, era lui a compi- lare i formulari con le crocette sui relativi divieti, ciò che – a suo avviso – compro- verebbe che i clienti davano poca importanza a tale divieto, è d’aiuto a A. È infatti poco rilevante chi ha apposto le crocette. I clienti hanno firmato i contratti di ge- stioni rispettivamente i profili di investimento contenenti tale divieto, di modo che questa era quindi comunque la loro volontà. Deve pertanto essere confermata la conclusione dei giudici di prime cure, se- condo cui investendo in tali prodotti A. ha agito contro i mandati di gestione, che - 36 - vietavano per l'appunto questo genere di investimenti, violando il proprio dovere di fedeltà. Da esaminare in questa sede è piuttosto la questione a sapere se i clienti erano effettivamente a conoscenza di tali investimenti e se con la sotto- scrizione dei benestare hanno approvato ex post dette operazioni. 2.6.3 In primo luogo si rileva che dalla censura di A. relativa al periodo in cui si sono svolti i fatti nulla si può dedurre a suo favore. Infatti, l’agire contra mandato dan- neggiando il patrimonio datogli in gestione per propri interessi, era punibile allora come oggi. Il fatto che in passato determinati comportamenti venissero eventual- mente maggiormente tollerati, non significa che non si fosse anche a suo tempo in presenza di una violazione dei doveri di gestione, rispettivamente di un com- portamento di rilevanza penale. 2.6.4 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da A. e come invece rettamente rite- nuto dalla Corte penale, dal silenzio da parte della maggior parte dei clienti nel corso della presente procedura non può essere dedotto un mancato rimprovero rispettivamente un’approvazione dell’agire di A. Il silenzio di questi clienti può infatti essere dovuto a molteplici altre ragioni, che nulla hanno a che vedere con la loro soddisfazione in merito agli investimenti effettuati da A. La prima istanza ha a giusta ragione esaminato eventuali violazioni dei doveri dell’imputato A. sulla base della documentazione agli atti anche per questi clienti. Il reato di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 CP è infatti un reato perseguibile d’ufficio, e non è quindi necessaria una denuncia da parte dei dan- neggiati, né che questi prendano parte e siano coinvolti nel procedimento. Dal silenzio dei clienti non può pertanto essere dedotto alcunché a favore di A., ciò che non è in alcun modo contrario al principio in dubio pro reo. Per quanto concerne invece i clienti che si sono costituiti accusatori privati, vero è che non vi è stato alcun verbale di confronto. A., nei proprio interrogatori, ha però comunque avuto modo di prendere posizione in merito alle loro denunce. Ad ogni modo, è da evidenziare che la prima istanza non si è di fatto fondata sulle loro dichiarazioni, bensì piuttosto sulla documentazione agli atti, riscontrando in questa una conferma delle dichiarazioni degli accusatori privati. Neppure tale censura porta quindi ad alcunché. 2.6.5 A. insiste sul fatto che i clienti sarebbero stati a conoscenza dei suoi investimenti e che firmando i benestare avrebbero rettificato le sue operazioni. Va anzitutto rilevato che, avendo agito a più riprese contrariamente al mandato, A. avrebbe dovuto, per ognuna delle operazioni in parola, avere l’approvazione dei clienti, oppure avrebbe dovuto – se del caso – fare modificare il profilo di investimento, ciò che non è stato fatto. - 37 - Si osserva poi, in termini generali, che dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato A. non risulta che egli abbia spiegato alcunché ai clienti, né che li abbia informati in merito al funzionamento degli investimenti qui contestati e dei rischi ad essi connessi. Va infatti in primo luogo evidenziato che egli stesso nel proprio interrogatorio del 10 aprile 2017 aveva dichiarato “Per me "derivati" significa futures, operazioni a termine su cambi, operazioni call e put. Per contro io non ritenevo che i prodotti strutturati Banca 1 fossero dei pro- dotti derivati. Le spiego perché. Io non comperavo le azioni bensì comperavo questi prodotti Banca 1 che non presentavano un rischio azionario. In più su que- sti prodotti strutturati Banca 1, nel caso in cui veniva toccata la barriera, avrei comunque ricevuto le azioni che avrei tenuto in portafoglio in attesa di un rialzo del corso azionario ed inoltre percepivo da questi prodotti strutturati anche un interesse.” e “[…] Ribadisco che sono io che ho fatto apporre ai clienti quella crocetta in quanto non ritenevo questi prodotti Banca 1 come strumenti derivati” (MPC pag. 13.02.0959). Tali dichiarazioni sono state più volte riconfermate (MPC pag. 13.02.01913 seg.; TPF pag. 306.731.017). Già solo sulla base ciò – non ritenendo egli stesso gli investimenti in esame degli strumenti derivati – A. non può avere informato debitamente i clienti e avere spiegato loro la reale portata di detti investimenti. Inoltre, nell’interrogatorio dinnanzi alla prima Corte, richiesto in merito all’informazione ai clienti, A. ha dichiarato “Io spiegavo ai clienti il prezzo nominale di questa obbligazione reverse convertible Banca 1, che aveva una co- pertura del 30%, che se l’investimento fosse andato male si sarebbero persi i titoli e che era quindi un investimento da vedere in un determinato periodo. Ho sempre spiegato le barriere e le cose.” (TPF pag. 306.731.018). In questa sede A. ha poi in particolare dichiarato che in quel momento gli investimenti in prodotti Banca 1 gli sembravano una valida soluzione, che pensava “[…] fossero qualcosa di pon- derato, di valido […]”, così come di avere sempre spiegato ai clienti “[…] che alla base c’erano dei titoli, che se i titoli non scendevano sotto del 20% o del 30% a seconda dei casi, si sarebbe sempre ricevuto il rimborso al 100% più gli interessi, altrimenti si poteva anche benissimo riprendere i titoli e aspettare che risalissero. Questo era il mio pensiero.” (CAR pag. 5.300.015). Da una tale spiegazione non può essere ritenuto che i clienti – non esperti in materia – siano stati debitamente informati dei rischi e abbiano potuto capire la portata di quel genere di investi- menti. Si osserva infatti che quasi tutti i clienti hanno indicato di avere una scarsa/discreta conoscenza dei meccanismi finanziari (salvo i titolari delle rela- zioni “R15.” e “R17.” che hanno indicato una comprensione discreta/alta, mentre quelli di “R24.” e “R33.” una comprensione alta). A maggior ragione A. avrebbe quindi dovuto spiegare loro, in maniera per loro comprensibile, i rischi legati a tale tipo di investimenti, ciò che non risulta però essere stato il caso. A. si è in concreto piuttosto limitato a fare sottoscrivere – nemmeno in tutti i casi – dei benestare ai clienti. Questa Corte condivide a tal proposito le conclusioni - 38 - dell’istanza precedente: come si dirà anche meglio in seguito, a differenza di quanto ritenuto da A., la sola sottoscrizione di un benestare da cui emergono investimenti in prodotti strutturati non può valere quale deroga generale a quanto indicato dai clienti nei propri profili di investimento, e avvallare automaticamente tutte le operazioni di quel genere. Rilevante è piuttosto che i clienti siano effetti- vamente stati informati a tal proposito, e consci della propria reale situazione pa- trimoniale abbiano approvato – a posteriori – le operazioni di A. La prima istanza, basandosi sulla nota specifica sui benestare, sul relativo complemento e sul rap- porto finale della PFG, ha effettuato un’analisi minuziosa dei benestare per ogni singola relazione, suddividendo, come detto, i clienti in diverse categorie. Tale analisi resiste alle critiche dell’imputato A. e non può che essere riconfermata in questa sede. 2.6.5.1 Per quanto concerne la prima categoria di clienti, e meglio quelli per cui non è stato trovato alcun benestare agli atti (“R3.” [n. 1.1.1.1.3], “R4.” [n. 1.1.1.1.4], “R8.” [n. 1.1.1.1.7], “R9.” [n. 1.1.1.1.8], “R33.” [n. 1.1.1.1.10], “R15.” [n. 1.1.1.1.12], “R24.” [n. 1.1.1.1.18], “R35.” [n. 1.1.1.1.19], “R27.” [n. 1.1.1.1.22], “R28.” [n. 1.1.1.1.23], “R30.” [n. 1.1.1.1.24] e “R37.” [n. 1.1.1.1.25]), A. fa essen- zialmente valere che anche in questi casi in assenza di qualsivoglia contesta- zione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di amministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.). Come rettamente rilevato dalla prima Corte, di questi clienti unicamente il titolare della relazione “R33.” si è espresso in merito agli investimenti in prodotti struttu- rati, indicando di averli vietati (MPC pag. 15.26.00001). Il titolare della relazione “R24.” nulla ha invece detto in merito a tali investimenti, mentre gli altri si sono disinteressati al procedimento. Come già esposto in precedenza (con- sid. II.2.6.3), a differenza di quanto sostiene A., dal silenzio rispettivamente dal disinteressamento al procedimento penale da parte dei clienti non può essere dedotto nulla a favore di A., potendosi celare altri motivi dietro a tale scelta. In concreto la documentazione agli atti non depone a favore di A. Per queste relazioni dagli atti emerge unicamente che gli investimenti in prodotti derivati sono stati vietati. Investendo nei prodotti strutturati Banca 1, A. ha pertanto agito contrariamente al mandato, violando le istruzioni dei clienti. Nulla risulta invece in merito a una loro informazione rispettivamente a un loro consenso. Nel proprio interrogatorio finale del 19 dicembre 2019, A. ha riferito che per le operazioni per le quali non sono stati ritrovati i benestare avrebbe informato i clienti telefonica- mente; i benestare non ci sarebbero non essendo i clienti passati in sede (MPC pag. 13.02.01915-01916). Agli atti non vi è tuttavia alcunché a sostegno di tali dichiarazioni. Non vi è alcun riscontro oggettivo di un’effettiva informazione ai clienti in merito a detti investimenti e dei rischi ad essi annessi, così come - 39 - neppure di una loro accettazione. I profili di investimento non sono stati modifi- cati, e nemmeno vi è una nota interna dell’imputato A. relativa alle asserite tele- fonate. In assenza dei benestare e di qualsiasi altro elemento a sostegno di una loro effettiva informazione a tal proposito, non può essere ritenuto che l’agire contra mandato di A. sia stato rettificato. Si osserva poi che la difesa, nelle pro- prie arringhe – sostenendo che purtroppo alcuni benestare non sono stati ritrovati dagli organi inquirenti – lascia invece intendere che tutti avrebbero firmato i be- nestare, poi però in parte non ritrovati (TPF pag. 306.721.310; CAR pag. 5.200.040). Nell’arringa di prima istanza – a cui ha rinviato in questa sede - , trattando le singole relazioni, è stato espressamente fatto valere, anche per al- cune delle relazioni qui in oggetto (segnatamente “R3.”, “R33.” e “R15.”), che l’imputato aveva fatto sottoscrivere i relativi benestare, i quali purtroppo e inspie- gabilmente non sono stati ritrovati (TPF pag. 306.721.314-316). Tali dichiara- zioni, oltre a essere in contraddizione con quanto esposto precedentemente, ri- sultano pure poco credibili. Lo stesso imputato A. ha infatti affermato che i bene- stare venivano trasmessi a Banca 2 e che lui ne teneva una copia. Risulta quindi difficile credere all’effettiva sussistenza di tali benestare, non essendo questi stati ritrovati né presso la banca né presso la sua società, mentre per le altre relazioni sono agli atti. Alla luce di quanto precede, i giudici di prime cure hanno a giusta ragione ritenuto per tali relazioni una violazione del dovere di informazione da parte di A. Per quanto concerne il danno, si osserva che la Corte penale si è basata sul rapporto finale della PGF del 25 marzo 2021 (TPF pag. 306.262.009-232). La PGF ha calcolato i danni facendo la differenza fra quanto pagato al lordo e quanto incassato al netto per ogni singolo prodotto strutturato. Questo metodo di calcolo risulta corretto e nemmeno è oggetto di contestazione da parte di A. Il danno quantificato per tali clienti di EUR 174'542.49 (“R3.”), EUR 1'737.68 (“R4.”), EUR 26'502.59 (“R8.”), EUR 6'579.16 (“R9.”), EUR 350'469.12 (“R33.”), EUR 23'597.96 e USD 23'594.61 (“R15.”), EUR 62'970.27 (“R24.”), EUR 43'506.68 (“R35.”), EUR 48'996.75 (“R27.”), EUR 74'239.43 (“R28.”), EUR 30'649.14 (“R30.”) e USD 58'771.33 (“R37.”), è quindi da confermare. 2.6.5.2 La seconda categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale (MPC pag. 10.02.01109-01120; TPF pag. 306.262.1.042-068). Per il primo caso si tratta delle relazioni “R34.” (n. 1.1.1.1.11; MPC pag.08.05.19153 e 19124-19127), “R16.” (n. 1.1.1.1.13; MPC pag. 08.05.19282-19283, 19239-19245 e 19284-19288) e “R36.” (n. 1.1.1.1.20; MPC pag. 08.05.19971 e 19978-19981). Mentre per il secondo della relazione “R6.” (n. 1.1.1.1.5; MPC pag. 08.05.17783). In questa sede A. - 40 - contesta in particolare la conclusione della prima Corte, secondo cui se la situa- zione patrimoniale non era allegata al benestare non sarebbe stata presentata ai clienti, facendo valere che gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. Anzitutto, per quanto concerne le relazioni per cui il benestare è stato sottoscritto prima degli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non può che essere ribadito quanto sostenuto dalla Corte penale. Non può infatti essere ritenuto che i clienti al momento della sottoscrizione dei benestare, non essendovi ancora investi- menti di questo tipo, ne siano stati informati rispettivamente ne abbiano preso conoscenza e li abbiano accettati. Tali benestare non hanno quindi alcuna va- lenza per gli investimenti contestati. Agli atti non vi è null’altro a comprova di una qualsivoglia informazione. Anzi, come esposto in precedenza, dalle spiegazioni fornite dall’imputato A. nel corso del dibattimento è pure alquanto dubbio che abbia realmente reso edotti i clienti della portata di tali investimenti. Di conse- guenza, in virtù della documentazione agli atti, anche per tali relazioni è da rite- nere che A. abbia violato il proprio dovere di informazione. Per quanto concerne l’assenza della situazione patrimoniale allegata ai bene- stare, la giustificazione addotta da A. non è credibile. Dagli atti risulta che il man- dato di gestione patrimoniale per la relazione “R6.” è effettivamente stato revo- cato in data 20 giugno 2013 (MPC pag. 07.02.24.03.0030 seg.). Tuttavia, per al- tre relazioni chiuse/per cui è stato revocato il mandato sono stati ritrovati i bene- stare con allegata la situazione patrimoniale. Lo stesso A., nel proprio interroga- torio del 19 dicembre 2019, ha, ad esempio, nominato tra i clienti che avrebbero chiuso la relazione prima del suo arresto anche le relazioni “R1.” e “R31.” (MPC pag. 13.02.01916). Per entrambe sono stati trovati dei benestare con anche alle- gato l’estratto patrimoniale. Anche per altre relazioni, effettivamente chiuse, no- minate da A. – per cui il procedimento è poi stato abbandonato – sono stati ritro- vati benestare anche con allegate le situazioni patrimoniali (relazioni “R29.” chiusa il 27 febbraio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e do- cumenti ivi citati] e “R32.” chiusa il 31 maggio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e documenti ivi citati]). Inoltre, pure per relazioni per cui il man- dato di gestione è stato revocato, per nominarne alcune, “R7.” (revoca mandato in data 15 luglio 2013; MPC pag. 07.02.51.03.0029), “R34.” (revoca mandato in data 20 novembre 2013; MPC 07.02.055.03.0030 e 0033) e “R25.” (revoca man- dato in data 3 settembre 2013; MPC 07.02.22.03.0031), vi sono agli atti dei be- nestare con allegata la situazione patrimoniale. La tesi di A. non solo non trova riscontro negli atti, ma viene anzi pure sconfessata dagli stessi. Essendovi quindi benestare con allegata la situazione patrimoniale e altri senza, la conclusione della Corte penale non è inappropriata, come invece sostiene A. Non si vede infatti per quale altra ragione delle situazioni patrimoniali non siano state ritrovate - 41 - allegate ai benestare – come invece negli altri casi – se non per il fatto che in tali casi non vi erano e non sono state presentate. Avendo quindi il cliente sottoscritto un benestare senza però prendere cono- scenza della propria situazione patrimoniale non è possibile ritenere che sia stato informato degli investimenti in strumenti derivati e che li abbia accettati. In as- senza di altri elementi a sostegno di una loro informazione, anche per i benestare senza allegata la situazione patrimoniale non può pertanto che essere condivisa la conclusione dei giudici di prime cure. Pure per questa categoria il danno quantificato in EUR 14'026.56 e USD 13'947.60 (“R6.”), EUR 32'115.60 (“R34.”), EUR 710.65 (“R16.”) e EUR 8'880.41 (“R36.”) va confermato (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.3 La terza categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto più benestare (“R1.” [n. 1.1.1.1.1], “R2.” [n. 1.1.1.1.2], “R7.” [n. 1.1.1.1.6], “R11.” [n. 1.1.1.1.9], “R17.” [n. 1.1.1.1.14], “R17a.” [n. 1.1.1.1.15], “R21.” [n. 1.1.1.1.17], “R25.” [n. 1.1.1.1.21] e “R31.” [n. 1.1.1.1.26]), alcuni senza allegata la situazione patrimoniale, altri con allegata una situazione patrimoniale con le quotazioni dei titoli a volte corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risultavano più i titoli Banca 1, in quanto già venduti (MPC pag. 10.02.01103- 01162; TPF pag. 306.262.1.009-084). Si osserva anzitutto che, come esposto in precedenza, né dalla documentazione né dalle stesse dichiarazioni di A. risulta che egli abbia debitamente spiegato e informato i clienti in merito agli investimenti derivati e all’entità dei rischi. Consi- derate anche le discrete conoscenze dei meccanismi finanziari dei clienti, ai be- nestare non può che essere riconosciuto un valore limitato. In assenza di una più precisa informazione a tal proposito e di altre prove, il solo fatto che i clienti ab- biano sottoscritto benestare con allegate situazioni patrimoniali contenenti inve- stimenti in prodotti strutturati non è sufficiente per ammettere che volessero mo- dificare il proprio profilo di investimento e che abbiano dato un consenso generale per questo genere di operazioni. Come rettamente ritenuto dalla prima istanza, unicamente nei casi in cui ai clienti, al momento della sottoscrizione del bene- stare, è stata sottoposta la propria situazione patrimoniale corretta, e non sfal- sata, contenente investimenti in prodotti strutturati può essere ammessa un’ap- provazione a posteriori degli investimenti contra mandato effettuati sino a quel momento. Infatti, in questi casi il cliente – ricevendo le informazioni corrette – ha potuto prendere atto degli investimenti in prodotti derivati e ha accettato la propria situazione patrimoniale in quel preciso momento. In caso contrario – in presenza di quotazioni dei titoli inesatte nella situazione patrimoniale, che ne hanno sfal- sato l’ammontare complessivo – non essendo i clienti venuti realmente a - 42 - conoscenza della propria situazione patrimoniale non può essere ritenuto che siano stati debitamente informati e che abbiano approvato in generale detti inve- stimenti, non potendone comprendere la reale portata e le conseguenze. In que- sti casi A. ha violato il proprio dovere di informazione. Come peraltro dichiarato da lui stesso i clienti si fidavano di lui e non erano rigorosi nel richiedere la docu- mentazione, guardavano piuttosto il saldo (TPF pag. 306.731.18). Per i clienti era quindi rilevante l’ammontare complessivo dei propri averi risultanti dai benestare; in caso di situazione patrimoniale sfalsata e fuorviante non si può di conseguenza ritenere che abbiano consciamente dato un consenso generale. In tali casi, con la sottoscrizione dei benestare sono piuttosto state approvate ex post solamente le singole posizioni indicate correttamente (posizioni peraltro neppure imputate come malversazioni dal MPC), per le quali il cliente ha ricevuto le informazioni corrette. Va inoltre rilevato che, in assenza di una modifica del profilo di investimento e di una debita informazione in merito alla portata di tali investimenti, non si può ad ogni modo ritenere che i clienti, con la sottoscrizione di un benestare, anche se corretto, si siano consapevolmente determinati anche per il futuro, ciò a maggior ragione considerando che – come appena esposto – per i clienti determinante era in realtà il saldo del patrimonio. Per quanto concerne la censura di A., secondo cui non potrebbe venire a lui im- putato il fatto che nelle situazioni patrimoniali vi erano quotazioni non corrette, facendo lui capo a quanto comunicato da Banca 2, la quale prendeva i dati da Telekurs, è da condividere la conclusione della Corte penale. A., con la sua espe- rienza, era sicuramente in grado di comprendere il valore reale di un titolo in un determinato momento, di conseguenza, in caso di errori a tal proposito, incom- beva a lui correggerli rispettivamente informarne i clienti, ciò che non risulta es- sere invece stato il caso in concreto. Come indicato nella nota sui benestare del 2 giugno 2017, A. seguiva giornalmente l'andamento dei mercati finanziari e aveva verosimilmente contatti frequenti con taluni operatori di questi mercati. Egli non poteva pertanto non sapere delle quotazioni sbagliate e ingannevoli conte- nute negli attestati patrimoniali dei suoi clienti (MPC pag. 10.02.01129). Egli stesso ha dato atto di essersi accorto in diverse occasioni che le quotazioni non erano corrette e di averlo segnalato all’ufficio titoli. In un caso lo avrebbe anche fatto notare al cliente (relazione “R7.”), senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0951 seg. e 0960). Per nessuno dei clienti, nemmeno per quello ap- pena menzionato, vi sono riscontri agli atti in merito a un’informazione in questo senso da parte di A. Negli estratti patrimoniali non sono infatti state riscontrate delle correzioni rispettivamente delle annotazioni in merito a dei prezzi errati. Nemmeno nei dossier dei clienti sono state trovate delle note riguardo a una se- gnalazione di questo genere. Nonostante, per sua stessa ammissione, si fosse - 43 - accorto dei dati incorretti egli quindi nulla ha intrapreso. Contrariamente a quanto da lui ritenuto, un tale comportamento non può che essergli imputato. Fatte queste premesse, occorre ora analizzare i benestare per le singole relazioni di quest’ultima categoria alla luce delle stesse. 2.6.5.4 Per quanto concerne la relazione “R1.” (n. 1.1.1.1.1) sono stati sottoscritti due benestare. Al primo, datato 15 dicembre 2011, non è allegata alcuna situazione patrimoniale: lo stesso non può quindi valere quale informazione e approvazione. Si rinvia a tal proposito quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II. 2.6.5.2). Nel secondo benestare, dell’11 luglio 2012, è invece allegata la situazione patri- moniale che contempla due posizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato corretti e una il cui corso di mercato è errato. Quest’ultimo sfalsava la situazione patri- moniale complessiva (MPC pag. 10.02.01104 seg.). In virtù di quanto esposto al considerando precedente, non avendo il cliente potuto prendere atto della sua reale situazione patrimoniale non si può ritenere che, con la sottoscrizione del benestare, egli sia stato debitamente informato e che abbia accettato generica- mente questo tipo di investimenti, bensì piuttosto solo quelli indicati corretta- mente, già stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.017 seg.). Non essendovi altre prove a sostegno di un’informazione rispettivamente di un’accet- tazione da parte del cliente, vi è quindi una violazione del dovere di informazione da parte di A., e il suo agire contra mandato non è stato rettificato. Alla luce di ciò, il danno quantificato dalla PGF e ripreso dalla prima Corte, di EUR 20'423.68 è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.5 Per la relazione “R2.” (n. 1.1.1.1.2), l’avente diritto economico G. si è costituita accusatrice privata, contestando l’operato dell’imputato A. e le operazioni ad alto rischio. A., nei propri interrogatori, e anche in questa sede, ha invece dichiarato che la cliente passava regolarmente in ufficio ed era al corrente di detti investi- menti (MPC pag. 13.02.0950 seg.; CAR 5.300.014). Egli fa inoltre valere che, firmando la cliente benestare per ben 14 operazioni di prodotti Banca 1, sarebbe comprovato che il suo profilo non era più da considerare né discreto né prudente. In merito a tale cliente A. solleva poi in particolare la sua mancata credibilità, in quanto farebbe valere che le firme apposte sui benestare sarebbero false, e non riconoscerebbe nemmeno un investimento da lui concluso in sue veci in favore della Società 16, quando dal verbale del signor EEEE. di Società 16 risulterebbe non solo che era cosciente di tale investimento, ma addirittura che avrebbe avuto un incontro con EEEE. per concordare il rientro (CAR pag. 5.200.042). A tal pro- posito si rileva anzitutto che, come già esposto dai giudici di prime cure, questa seconda operazione non è oggetto del presente procedimento penale, e non è - 44 - quindi necessario esaminarla oltre. Ad ogni modo, come correttamente precisato dalla prima istanza e a differenza di quanto sostiene A., dalle dichiarazioni di EEEE. emerge piuttosto che l’accusatrice privata non era in chiaro sulla tipologia dell’investimento, e durante l’incontro gli avrebbe detto di non avere autorizzato alcun tipo di investimento in favore della menzionata società (MPC pag. 12.47.00009). Tali dichiarazioni non minano quindi la credibilità dell’accusa- trice privata. L’autenticità delle firme non è invece stata esaminata dalla prima Corte, avendo essa ritenuto che ciò non avrebbe alcun influsso sull’imputazione di amministrazione infedele, dal momento che è stato ritenuto che l’imputato ha agito contrariamente al mandato e in violazione dei propri doveri. Questa conclu- sione viene condivisa da questa Corte. Indipendentemente dall’autenticità o meno delle firme, agli atti vi sono comunque sufficienti elementi per ritenere che A. ha agito contrariamente al mandato. Va anche nuovamente evidenziato che le conclusioni della Corte precedente così come quelle di questa Corte si fondano sulla documentazione agli atti – in particolare sui contratti di gestione e i profili di investimento così come sui benestare – nella quale la versione dell’imputato non trova conferma. Le dichiarazioni dell’accusatrice privata hanno quindi comunque una rilevanza relativa. In concreto, ad eccezione delle dichiarazioni dell’imputato A. e dei benestare ri- trovati, non vi è altro a sostegno del fatto che la cliente fosse informata degli investimenti in prodotti derivati e che vi abbia acconsentito. Per questa relazione sono stati ritrovati tre benestare del 12 gennaio 2012, del 7 maggio 2012 e del 28 agosto 2012, con allegate le situazioni patrimoniali, le quali, in tutti e tre i casi, presentavano delle posizioni titoli Banca 1 aventi un corso di mercato in parte corretto (non prese in considerazioni dall’accusa come posta di danno) e in parte non aggiornato e/o non corrispondente all’andamento del titolo in quel periodo. Queste sfalsavano il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01105 seg.). Anche in questo caso la cliente non ha quindi ricevuto informazioni corrette in merito alla sua situazione patrimoniale e pertanto, contrariamente a quanto ritiene A., non può essere ritenuto che abbia dato un consenso generale a questo genere di investimenti. Si rinvia a tal proposito a quanto esposto in precedenza (consid. II 2.6.5.3). Si osserva inoltre che, come già indicato dalla prima istanza, nemmeno dalla revoca del mandato un anno prima dell’arresto dell’imputato A. può essere dedotto che la cliente abbia preso contezza delle sue operazioni e che le abbia accettate. Agli atti non vi è alcuno scarico a suo favore. Anche per questa cliente la sentenza della prima Corte è da confermare. Il danno quantificato per questa cliente è EUR 165'281.23 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). - 45 - 2.6.5.6 Per la relazione “R7.” (n. 1.1.1.1.6) vi sono agli atti sei benestare con allegati gli estratti patrimoniali. Per questa cliente A. ha, come detto, espressamente dichia- rato di avere notato che le quotazioni non erano corrette e di averlo anche fatto notare alla cliente, senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0960). Agli atti non vi è tuttavia alcun riscontro oggettivo a tal proposito. Anche per tale cliente vale quindi quanto esposto in precedenza. I primi due benestare del 14 giugno 2011 e del 17 novembre 2011 non possono valere quale informazione e accettazione, contenendo gli estratti patrimoniali po- sizioni Banca 1 con prezzi di mercato non attuali rispettivamente sbagliati, che sfalsavano il valore globale del portafoglio (cfr. supra consid. II.2.6.5.3.). La si- tuazione patrimoniale complessiva allegata al terzo benestare del 16 gen- naio 2012, contenente delle posizioni titoli Banca 1, è invece corretta. In tal caso la cliente ha quindi potuto prendere conoscenza di tali investimenti e della sua effettiva situazione patrimoniale. Sottoscrivendo detto benestare ha quindi scien- temente accettato l’operato di A. sino a quel momento. Come ritenuto dalla prima Corte, la gestione fino al 16 gennaio 2012 è stata così rettificata dalla cliente, e a giusta ragione gli investimenti precedenti a tale data sono quindi stati stralciati dalla posta del danno. Il fatto che la cliente abbia a posteriori accettato l’operato di A. e di conseguenza anche gli investimenti in prodotti strutturati, non vale tut- tavia quale deroga generale anche per il futuro, non avendo comunque ricevuto una precisa informazione a tal proposito atta a potersi determinare e rimanendo nel mandato il divieto di investire in strumenti derivati (cfr. supra consid. 2.6.5.3). Per il seguito, essendo ai benestare dell’11 giugno 2012, del 31 luglio 2012 e del 20 settembre 2012 allegati estratti patrimoniali contenenti posizioni Banca 1 con quotazioni non attuali e sbagliate che sfalsavano l’ammontare complessivo, si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.5.3). Non potendo la cliente prendere conoscenza della sua reale situazione patrimoniale, non è stata debitamente informata e non ha di conseguenza accettato gli investimenti indicati in modo errato, ma unicamente quelli indicati correttamente. Il danno, così come calcolato dai giudici di prime cure di EUR 55'915.17 e di USD 57'758.37 è pertanto corretto (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.7 Per la relazione “R11.” (n. 1.1.1.1.9) è stato ritrovato unicamente un benestare del 25 maggio 2011 con allegata la posizione titoli con una posizione Banca 1 (MPC pag. 08.05.18982-18986), in merito alla quale – secondo la nota specifica sui benestare – vi sono dubbi sull’esattezza del prezzo riportato (MPC pag. 10.02.01112). Questa non è quindi stata presa in considerazione come po- sta del danno (TPF pag. 306.262.1.038). Gli altri investimenti in prodotti strutturati per questa relazione sono posteriori alla firma del benestare. Detto benestare, - 46 - quand’anche avesse avuto allegata una situazione patrimoniale corretta, non varrebbe comunque quale accettazione anche per gli investimenti posteriori: si rinvia a tal proposito a quanto esposto per la relazione precedente. Agli atti non vi sono altri elementi per ritenere che il cliente fosse a conoscenza di questi altri investimenti e che li abbia accettati. Pertanto è da confermare la violazione del dovere di informazione da parte dell’imputato A. Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 2'459.22 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.8 Titolare della relazione “R17.” (n. 1.1.1.1.14) è K., il quale si è costituito accusa- tore privato e nella propria denuncia ha dichiarato di avere chiesto un tipo di ge- stione prudente, senza rischi e ha contestato gli investimenti in prodotti strutturati. A. contesta che si tratterebbe di un profilo prudente, avendo il cliente ammesso di avere dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 (CAR pag. 5.200.043). Per quanto concerne le istruzioni del cliente nel profilo di investimento per questa relazione già si è detto al consid. II. 2.6.1. Per tale relazione sono stati ritrovati tre benestare (MPC pag. 10.02.01114). Il primo del 2 febbraio 2011 con allegata una situazione patrimoniale che presenta due posizioni Banca 1, entrambe corrette. Con la sottoscrizione di tale benestare il cliente ha quindi preso atto della propria situazione patrimoniale e l’ha accettata, accettando di conseguenza anche gli investimenti in prodotti Banca 1 sino a quel momento effettuati. Questi sono già stati stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.049). Si ribadisce che – contrariamente a quanto solleva A. – il fatto che un cliente firmi un benestare contenente investimenti in strumenti deri- vati non significa che questo ne abbia effettivamente compreso la portata e i ri- schi, accettandoli genericamente e volendo modificare il proprio profilo di investi- mento. Come già detto, per gli investitori è infatti l’ammontare complessivo dei propri averi a essere determinante. Il cliente, sottoscrivendo il benestare, ha quindi accettato la sua situazione patrimoniale a quel momento, e come conse- guenza ha accettato anche le operazioni che hanno portato a tale situazione. Come già esposto, nella fattispecie i benestare hanno un valore limitato, non avendo A. spiegato alcunché ai clienti. Non è quindi sufficiente la sottoscrizione di benestare con investimenti derivati, per ritenere che il cliente non voleva più un profilo prudente. Si osserva poi che agli altri due benestare, del 29 novem- bre 2011 e del 4 giugno 2012, non è allegata alcuna situazione patrimoniale. In assenza della situazione patrimoniale, e di qualsiasi altro indizio a tal proposito, non è possibile ammettere che il cliente sia stato informato degli investimenti e li abbia accettati (cfr. supra consid. II. 2.6.5.2). Ciò vale anche per gli investimenti - 47 - posteriori all’ultimo benestare, per i quali non vi è alcun benestare, né nessun altro elemento a sostegno di un’informazione del cliente. Il danno per detta relazione, così come calcolato dalla PGF, è di EUR 510'604.56 e USD 1'520'473.55 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.9 Anche per la relazione “R17a.” (n. 1.1.1.1.15) l’avente diritto economico è K. A. solleva per questa relazione la medesima censura di cui sopra. Si rinvia pertanto a quanto appena esposto. Per la menzionata relazione vi sono due benestare agli atti, con allegate le situa- zioni patrimoniali. Nel primo benestare del 2 febbraio 2011 le posizioni Banca 1 esposte nell’estratto patrimoniale risultano corrette (MPC pag. 10.02.01114). È quindi in tal caso da ammettere un’approvazione a posteriori di detti investimenti contra mandato, i quali non sono presi in considerazione quali poste del danno (TPF pag. 306.262.1.056-058). L’estratto patrimoniale allegato al secondo be- nestare datato 29 novembre 2011 contiene invece quattro posizioni Banca 1, di cui due corrette mentre per le altre due il prezzo di mercato era sbagliato e sfal- sava di conseguenza il valore globale dei titoli. In virtù di quanto esposto in pre- cedenza, a cui si rinvia (consid. II.2.6.5.3), A. ha in tal caso violato il proprio do- vere di informazione, e il cliente ha unicamente accettato gli investimenti esposti in maniera corretta, ma non gli altri. Il danno quantificato per questa relazione è di EUR 139'188.71 e USD 41'660.94 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.10 Per la relazione “R21.” (n. 1.1.1.1.17), di cui gli accusatori privati E. sono aventi diritto economico, A. sostiene, come già in prima istanza, che si tratterebbe di clienti di B., ai quali lui non aveva accesso. B. decideva con i clienti la strategia d’investimento, che poi, su indicazione dell’imputato A., metteva in atto (CAR pag. 5.200.043). Si sottolinea che A. in questa sede si è limitato a ribadire quanto già fatto valere dinnanzi alla prima Corte, senza confrontarsi con le pertinenti conclusioni dei giudici di prime cure, che questa Corte condivide. Come correttamente ritenuto nel giudizio impugnato, vero è che i clienti sono stati portati in Società 2 SA da B., ma A. stesso, in sede di verbale di confronto, ha dichiarato che B. gli indicava quanto investire ed era poi lui a decidere in cosa investire e ne informava B. (MPC pag. 13.12.00018). È quindi A. ad avere effet- tuato gli investimenti derivati anche per questa relazione. Inoltre, in veste di or- gano formale della società, l’imputato A. era tenuto a conoscere il contenuto del mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dai clienti (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III.2.5.20.7). Tali investimenti sono quindi a lui imputabili. - 48 - Per la presente relazione sono stati ritrovati due benestare, entrambi con allegata la situazione patrimoniale. Nel primo del 21 febbraio 2012 vi sono due posizioni Banca 1, di cui una è esposta correttamente, mentre la seconda è sbagliata e sfalsa il valore globale del portafoglio titoli. Nel secondo, datato 11 settem- bre 2012, invece le due posizioni Banca 1 indicate nella situazione patrimoniale sono corrette (MPC pag. 10.02.01118). Sulla base di quanto esposto in prece- denza, con la sottoscrizione di quest’ultimo benestare i clienti hanno preso atto degli investimenti derivati e della propria situazione patrimoniale, accettandola e rettificando quindi l’operato di A. sino a quel momento. Detti investimenti non sono stati presi in considerazioni come posta del danno (TPF pag. 306.262.1.02 seg.). Ciò non vale invece per gli investimenti successivi, in merito ai quali non vi sono elementi per ammettere che il cliente ne sia stato a conoscenza e li abbia accettati (cfr. supra consid. II.2.6.5.3). Anche in tal caso il danno, quantificato in EUR 17’051.20, è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.11 Per la relazione “R25.” (n. 1.1.1.1.21) vi sono agli atti cinque benestare con alle- gata la situazione patrimoniale, ma unicamente i primi due, del 20 aprile 2012 e del 14 giugno 2012, contengono una posizione Banca 1. In entrambi il prezzo di mercato riportato è tuttavia errato (MPC pag. 10.02.01120). Alla luce di ciò, e di quanto esposto nei considerandi che precedono, il cliente non è in concreto stato rettamente informato, e sottoscrivendo i benestare non ha rettificato l’operato dell’imputato A. Gli ulteriori tre benestare (del 17 settembre 2012, 22 novembre 2012 e 19 febbraio 2013) non contengono, come detto, investimenti in prodotti strutturati Banca 1, ma piuttosto in azioni S18a., il cui valore era sbagliato e fuor- viante. Con la sottoscrizione di tali benestare non può quindi essere ritenuto che il cliente sia stato sufficiente informato, non essendo i prodotti strutturati Banca 1 contemplati ed essendo ad ogni modo la situazione patrimoniale sfalsata (MPC pag. 10.02.01121). La prima Corte ha quindi rettamente ritenuto anche per tale relazione una violazione del dovere di informazione da parte di A. Il danno quantificato per tale cliente di EUR 28'151.70 va quindi confermato (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.12 L’ultima relazione da esaminare è la relazione “R31.” (n. 1.1.1.1.26), di cui è tito- lare l’accusatore privato D., il quale – come indicato in precedenza – fa valere di avere chiesto una gestione prudente e di non essere stato a conoscenza né in- formato degli investimenti qui in esame. A. ha dal canto suo, in merito al menzio- nato cliente, dichiarato che a quest’ultimo piaceva investire in azioni, avrebbe poi deciso di fare più trading, e che lui lo avrebbe fatto per suo conto acquistando prodotti strutturati Banca 1. Il conto sarebbe in seguito stato chiuso e il cliente - 49 - avrebbe firmato i benestare (MPC pag. 13.02.0958). In questa sede A. non si è espresso più nel dettaglio in merito a D. Per i singoli clienti ha piuttosto generi- camente richiamato quanto esposto in prima sede. Con l’arringa di prima istanza la difesa ha in particolare ricordato che il cliente al momento della revoca del mandato di gestione avrebbe sottoscritto lo scarico di responsabilità, e che nella denuncia il cliente stesso avrebbe ammesso che durante le sue visite agli uffici di Società 2 SA veniva regolarmente informato sulla strategia d’investimento per- seguita. Malgrado l’originario profilo d’investimento il cliente non si sarebbe mai opposto agli investimenti in discussione (TPF pag. 306.721.320). Anche per quanto concerne questo cliente non può che essere ribadito quanto rettamente indicato dalla Corte penale. Si evidenzia innanzitutto che pure in tal caso, al di fuori delle dichiarazioni di A. e dei benestare, agli atti non vi è alcuna documentazione a comprova di un’informazione del cliente in merito agli investi- menti contestati. Per la relazione in esame sono stati trovati tre benestare. Il primo del 28 novem- bre 2011, con allegata la situazione patrimoniale che però non conteneva prodotti Banca 1, malgrado ve ne fossero (MPC pag. 10.02.01124 e TPF pag. 306.510.057 con documenti ivi citati; TPF pag. 306.262.1.080). Il secondo, datato 5 giugno 2012, non ha invece alcuna situazione patrimoniale allegata (MPC pag. 10.02.01124). A fronte delle considerazioni già esposte, a cui si rinvia, non si può ritenere che con la sottoscrizione di questi due benestare il cliente abbia preso conoscenza degli investimenti in prodotti strutturati e che vi abbia acconsentito. L’ultimo benestare, del 5 marzo 2013, con allegata la situazione patrimoniale, conteneva invece una posizione Banca 1 corretta, già stralciata come posta del danno. Nel portafoglio titoli vi era anche una posizione di 1'000'000 azioni S18a., il cui valore era invece sbagliato e fuorviante (MPC pag. 10.02.0124 seg.). Il cliente, con scritto del 13 febbraio 2020, ha prudenzialmente contestato quest’ul- timo benestare, non ricordandosi di averlo sottoscritto (MPC pag. 15.21.00057 segg.). A prescindere da ciò, la prima istanza ha giustamente ritenuto che la sot- toscrizione di questo benestare non implica ad ogni modo l’approvazione a po- steriori dei precedenti investimenti non noti al cliente, come nemmeno l’accetta- zione di tale strategia di investimento. Infatti, la situazione patrimoniale presen- tata al cliente non era quella reale, contenendo azioni S18a. con valori fuorvianti. Il cliente non ha pertanto effettivamente potuto realmente comprendere la portata degli investimenti Banca 1, e la perdita derivante da questi ultimi. Alla luce di ciò non è possibile ammettere che il cliente si sia potuto determinare consciamente in merito a questo genere di investimenti e accettare anche quelli passati. Corri- sponde al vero che, a seguito della sottoscrizione di quest’ultimo benestare, in data 12 marzo 2013, il cliente ha trasmesso alla banca l’istruzione di chiusura - 50 - della relazione, contenente uno scarico per l’operato svolto (MPC pag. 08.05.02769). Detto scarico è tuttavia innanzitutto nei confronti della banca e non di A. Inoltre, come appena esposto, il cliente non è stato debitamente in- formato degli investimenti in prodotti strutturati e nemmeno ha preso visione della sua reale situazione patrimoniale. Un tale generico scarico, senza maggiori infor- mazioni a tal proposito, non può quindi essere ritenuto sufficiente per ammettere un’accettazione degli investimenti contra mandato di A. Va anche rimarcato che, a differenza di quanto fatto valere da A., l’accusatore privato nella propria denuncia ha piuttosto indicato che in occasione delle sue visite si limitava a farsi illustrare la situazione del conto dall’imputato A., il quale gli presentava sempre delle valutazioni patrimoniali positive e in linea con le sue aspettative di gestione (MPC pag. 05.11.00005). Contrariamente alla tesi di A. quella dell’accusatore privato trova sostegno negli atti essendogli, come detto, state sottoposte situazioni patrimoniali non reali. In virtù di quanto esposto è da confermare pure per quest’ultima relazione una violazione del dovere di informa- zione da parte dell’imputato A. Il danno per quest’ultimo cliente è quantificato in CHF 617'604.94 e EUR 22'761.79 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.6 Alla luce di tutto quanto precede i presupposti oggettivi del reato di amministra- zione infedele sono in concreto adempiuti. A., quale gestore patrimoniale, ha agito contrariamente ai mandati di gestione e in violazione del proprio dovere di informazione, causando ai clienti un danno complessivo di CHF 617’604.94, EUR 1'861’361.76 e USD 1'716'206.40. Egli ha inoltre agito intenzionalmente, effettuando investimenti che sapeva essere stati vietati dai clienti, e non essere conformi ai mandati, sottacendo le reali situazioni patrimoniali ai clienti – i quali, per sua stessa ammissione, si fidavano di lui – per nascondere che vi erano delle perdite ed evitare che revocassero il mandato. Egli ha agito al fine di incassare indebitamente delle retrocessioni – elemento non più contestato in questa sede – ciò che costituisce l’indebito profitto. Con tale agire A. si è quindi reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP.
  44. Truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R17.” (capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1) Contestata in questa sede è unicamente l’imputazione per truffa a danno della relazione “R17.” di cui al capo d’accusa 1.1.2.1.1. La condanna per truffa a danno delle relazioni “R17.” per i fatti di cui ai capi d’accusa da 1.1.2.1.2-1.1.2.1.5, così come quella a danno delle relazioni “R17a.” (CA 1.1.2.2) e “R31.” (CA 1.1.2.4) non è invece contestata. Dall’accusa di truffa a danno della relazione “R21.” - 51 - (CA.1.1.2.3) A. è invece stato prosciolto in prima sede. Il proscioglimento è pas- sato incontestato in giudicato. Il summenzionato capo d’imputazione è strettamente connesso all’accusa di fal- sità in documenti di cui al punto n. 1.1.3.4.1. dell’atto d’accusa, pure contestato in questa sede. Le due imputazioni vengono pertanto trattate insieme. 3.1 Atto d’accusa All’imputato A. viene rimproverato di avere (in correità con B.), nel periodo tra il 23 dicembre e il 24 dicembre 2010, nella sua qualità di organo della Società 3, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori di Banca 2, simulando un ordine telefonico di pagamento del cliente in realtà mai avvenuto e confezionando un falso ordine di bonifico facendo boni- ficare EUR 10'000.-- in danno alla relazione “R17.” di K. e a favore di una rela- zione bancaria intestata alla Società 5, riconducibile a B., presso la Banca 9. Denaro che non risulta poi essere stato consegnato a K. ma che risulta essere stato di seguito prelevato da B. e di cui se ne sono perse le tracce (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.2.1.1). A A. viene quindi anche rimproverato il reato di falsità in documenti per avere (in correità con B.), allo scopo di perfezionare l’inganno astuto per la truffa, formato e fatto uso di una falsa conferma di un ordine telefonico ai sensi di cui sopra (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.3.4.1). 3.2 Sentenza di prima istanza La prima istanza, ritenendo adempiuti tutti gli elementi costitutivi del reato, ha riconosciuto A. autore colpevole di truffa (sentenza SK.2020.27 consid. IV.11). A mente della prima Corte l’imputato A. avrebbe infatti simulato un ordine telefonico per far trasferire EUR 10'000.-- dalla relazione “R17.” a favore della Società 5, società riconducibile a B. Le versioni di A. e di B., secondo le quali in sostanza il bonifico sarebbe stato effettuato su ordine di K., al fine di rimborsare B. per un anticipo di contante destinato a K., non sarebbero credibili. Non sarebbe chiaro per quale ragione B. avrebbe dovuto anticipare di tasca propria un importo di EUR 10'000.-- destinato a K. – il quale neppure era un cliente da egli gestito – allorquando Banca 2, di regola, anticipava della liquidità, laddove vi era neces- sità. La nota sottoscritta da K. in data 2 febbraio 2011, non regolarizzerebbe poi detto prelievo, bensì un non meglio precisato bonifico di EUR 10'000.-- in favore di Banca 9. A. avrebbe approfittato del fatto che Banca 2 avrebbe dato seguito all’ordine di bonifico senza effettuare ulteriori verifiche, provenendo l’ordine da un gestore patrimoniale di cui si fidavano (consid. IV.6.2.7-8.). Nella sua veste di gestore patrimoniale esterno egli avrebbe ingannato con astuzia i funzionari di - 52 - Banca 2, mediante l’utilizzo di un falso ordine telefonico, al fine di indurli in errore e quindi dare seguito a tale ordine (consid. IV.6.2.9). Egli avrebbe agito intenzio- nalmente con l’intento di arricchirsi rispettivamente di arricchire terze persone, senza averne il diritto (consid. IV.10). Inoltre, per la prima Corte l’ordine telefonico del 23 dicembre 2010 sarebbe un documento contenutisticamente falso. A mente dei giudici di prime cure la con- ferma dell’ordine di bonifico telefonico, emanata dal gestore patrimoniale esterno e destinata ai funzionari di Banca 2, rivestirebbe una forza probatoria accresciuta, vista l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale e l’assenza di verifica dell’ordine da parte dei funzionari di Banca 2, che non avevano un contatto diretto con i clienti dell’imputato A., rispettivamente che non avevano motivo di dubitare dell’operato di quest’ultimo. Sulla base anche delle argomentazioni già esposte per la truffa, la prima istanza ha ritenuto K., il quale non riconosce di avere im- partito tale ordine, credibile e non l’imputato A. e il correo. La Corte penale si è quindi convinta essere di fronte a un falso documentale e ha ritenuto che A. (e B.) avrebbero agito consapevolmente. Il reato di falsità in documenti sarebbe pertanto adempiuto (consid. V.5.3.2). 3.3 Posizione dell’imputato A. A. ha in questa sede ribadito la propria posizione sostenendo che la sua versione sarebbe chiara, credibile e costante nelle sue esternazioni. Il cliente K. gli avrebbe chiesto EUR 10'000.-- in contanti con ordine telefonico. Egli non avrebbe avuto a disposizione i soldi, per questo motivo – optando per una modalità più immediata – B. avrebbe anticipato l’importo dandogli indicazioni di rimborsar- glielo sul conto della sua Società 5 presso Banca 9. A. avrebbe quindi proceduto in tal modo, addebitando l’importo al conto “R17.”. Tale ordine telefonico sarebbe poi stato regolarizzato in seguito, nell’ambito di un incontro in febbraio, durante il quale è stato sottoscritto un documento da K. in cui è indicato: “regolarizzazioni ordini telefonici e fax” per un bonifico di EUR 10'000.-- a favore di un conto Banca
  45. La firma di K. su detto formulario si sarebbe rivelata autentica. Tale versione sarebbe stata confermata anche da B. A mente della difesa non sussisterebbero quindi dubbi sullo svolgimento dei fatti. Non si tratterebbe di truffa, in quanto la versione fornita sarebbe interamente credibile (CAR pag. 5.200.043 segg.). 3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 3.4.1 Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. - 53 - Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3a). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patri- moniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimo- niale (DTF 134 IV 210 consid. 5.3). L'inganno consiste in qualsiasi comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà (DTF 147 IV 73 consid. 3.1). L'inganno dev'essere astuto. Secondo una consolidata giurisprudenza, vi è astu- zia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena (su tali nozioni cfr. DTF 147 IV 73 con- sid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), ma anche laddove si limiti semplicemente a for- nire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ra- gionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una ve- rifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un par- ticolare rapporto di fiducia (DTF 147 IV 73 consid. 3.2). Riservata l'esistenza di un rapporto di fiducia, il Tribunale federale ha da sempre negato l'astuzia in presenza di una semplice falsa informazione, di cui è possibile verificare l'esattezza senza particolari sforzi (DTF 122 IV 197 consid. 3d; 72 IV 12, 126 consid. 1). Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, ri- spettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall'art. 146 CP (DTF 147 IV 73 consid. 3.2; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb, 186 con- sid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a). L'elemento costituivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza (DTF 126 IV 165 consid. 2a). In linea di principio, considerate la competenza e le conoscenze specifiche dei loro organi e collaboratori, le banche sono tenute a dar prova di una vigilanza accresciuta. Ciò non significa tuttavia che le esigenze nei loro confronti siano a tal punto elevate da imporre loro l'adozione di tutte le misure di prudenza possi- bili. Ove dunque l'inganno sia diretto contro una banca, il suo carattere astuto può essere escluso solo se, alla luce delle circostanze del singolo caso, l'istituto bancario abbia agito con leggerezza, per esempio accordando fedefacenza a un documento grossolanamente falsificato (sentenza 6B_244/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.1 e rinvii). Esigere dalle banche un livello di prudenza maggiore le renderebbe delle vittime più interessanti per i potenziali truffatori, a causa delle - 54 - maggiori probabilità di impunità conseguente alla corresponsabilità delle banche (sentenza del TF 6B_219/2021 del 19 aprile 2023 consid. 4.2; cfr. sul tutto 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 5-e riferimenti ivi citati). Un inganno commesso con documenti falsificati o contraffatti è in linea di principio astuto, poiché nei negozi giuridici si può generalmente fare affidamento sull'au- tenticità dei documenti (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 con riferimenti; sentenza del TF 7B_134/2023 del 22 aprile 2024 consid. 3.1.4 e riferimenti ivi citati). Allorquando una truffa è commessa dal collaboratore di una banca, succede spesso che egli faccia uso di documenti falsi ai sensi dell’art. 251 CP, come degli ordini di pagamento falsificati. La giurisprudenza considera un tale agire come astuto, in quanto l’autore sfrutta il fatto che i suoi colleghi del servizio di cassa, destinatari dei falsi ordini, non hanno alcun motivo di dubitare della loro veridicità, visto il clima di fiducia che si presume esservi all’interno della banca (GARBA- SKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 65 ad art. 146 CP). Come giusta- mente ritenuto dalla prima Corte, per analogia, il medesimo ragionamento può essere fatto in concreto per il gestore patrimoniale esterno. 3.4.2 Giusta l'art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un docu- mento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 CP). L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore ap- parente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È invece menzognero il documento il cui contenuto non corri- sponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 con- sid. 1.1; DTF 142 IV 119 consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideolo- gica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta qualificata, che se- condo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede. È ciò se- gnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 - 55 - IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; sentenza del TF 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 7.1; 6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 4). Un’assicurazione oggettiva per la veridicità può tra le altre cose derivare dalla posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) dell’esten- sore o se questo ha un particolare rapporto di fiducia con il destinatario (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.3 e rinvii). Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa inten- zionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 consid. 2.3.2 e rinvii). 3.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per questa fattispecie agli atti vi sono in particolare la denuncia di K., il suo inter- rogatorio – svoltosi senza contraddittorio –, le dichiarazioni di A. e di B., così come la documentazione bancaria e quella della Società 2 SA. Vi è inoltre anche il rapporto della PGF concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte. 3.5.1 Denuncia K. Nella propria denuncia del 30 luglio 2013 K. ha contestato una serie di bonifici a debito delle sue relazioni bancarie “R17.” e “R17a.”, di cui sostiene non essere stato a conoscenza, di non averli mai visti e di non riconoscere la propria firma. Tra di essi vi è quello oggetto della fattispecie qui in esame a favore di Società 5 (MPC pag. 05.06.00005-00029). Nel proprio interrogatorio – non utilizzabile a ca- rico dell’imputato A., essendosi svolto senza contraddittorio (cfr. supra con- sid. II.2.5.1) – ha poi dichiarato di escludere di essere mai stato debitore di detta società, così come pure di avere mai firmato degli ordini di trasferimento in bianco (MPC pag. 12.24.00004). 3.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dal canto suo sempre dichiarato che si tratterebbe di un ordine telefonico effettivamente ricevuto dal cliente. Non avendo a disposizione la somma in cassa avrebbe chiesto al suo collaboratore B. di prestargliela, il quale gliela avrebbe data in contanti, e lui li avrebbe poi consegnati al cliente, o alla di lui moglie. In seguito avrebbe fatto fare il bonifico dal conto del cliente a favore della società di B., come richiesto da quest’ultimo (MPC pag. 13.02.01251; MPC pag. 13.02.02194). Ha dichiarato che tale operazione sarebbe stata un'eccezione, non avendo liquidità in cassa. Per le altre consegne di denaro a K. procedeva nel seguente modo: fino al 2011 aveva un fondo cassa, messo a disposizione da Banca 2, in seguito, quando questo non è più stato messo a disposizione, faceva - 56 - ricorso alla liquidità che aveva sui conti della sua Società 2 SA (MPC pag. 13.02.02194). Dinnanzi alla prima Corte A. ha nuovamente confermato tale versione, precisando di non avere attinto al fondo cassa messo a disposizione da Banca 2 in quanto in quel momento aveva probabilmente finito il fondo cassa e avrebbe dovuto fare una nuova richiesta. A mente di A., l’ordine telefonico sa- rebbe stato regolarizzato con il documento “descrizione colloquio” del 2 febbraio 2011 con la dicitura “regolarizzazioni ordini telefonici e fax”, firmato da K., che contemplava un bonifico di EUR 10'000.-- verso Banca 9 (TPF pag. 306.731.39 segg.). Anche in questa sede A. ha confermato la propria versione, precisando che il cliente necessitava i soldi per il giorno successivo e non avendo lui in quel mo- mento liquidità avrebbe dovuto chiedere alla banca a Z. per fargli avere l’approv- vigionamento di banconote, e per farlo ci sarebbero voluti almeno due o tre giorni. Non volendo dire al cliente di non avere i soldi in cassa avrebbe quindi chiesto a B. se avesse disponibilità. Ha nuovamente sottolineato che quando il cliente è successivamente andato in ufficio ha fatto regolarizzare tale prelievo di EUR 10'000.--. A domanda del Procuratore ha dichiarato che con l’indicazione sull’ordine di bonifico che la telefonata era disponibile, intendeva la sua nota scritta in merito all’ordine telefonico. A. ha poi indicato che in quel momento ri- chiedere il denaro a B. era l’unico scenario a cui aveva pensato, sembrandogli la via più veloce (CAR pag. 5.300.016 seg.). 3.5.3 Dichiarazioni di B. B. (anche lui imputato per tale fattispecie) ha dapprima dichiarato di non ricordare alcunché in merito a tale operazione (MPC pag. 13.05.00112). Dopodiché ha di- chiarato che i soldi da lui prelevati in seguito al bonifico sarebbero andati a A., ma di non ricordare con quale motivazione glieli avrebbe chiesti (MPC pag. 13.05.00401). Nel corso del verbale di confronto ha invece dichiarato di non ricordare e che è possibile che la versione di A. sia quella giusta. Ricorderebbe di avere dato EUR 10'000.-- a A. (MPC pag. 13.12.00038). Dinnanzi alla Corte penale ha confermato le precedenti dichiarazioni, indicando di non ricordare dove aveva preso gli EUR 10'000.--, che avrebbe dato a A., per la consegna a K. (TPF pag. 306.732.24). 3.5.4 Documentazione agli atti Nel documento manoscritto del 23 dicembre 2010, denominato “Descrizione col- loquio”, firmato da A., è descritto il controverso ordine telefonico del titolare, e meglio un bonifico di EUR 10'000.-- a favore del conto della società 5 presso Banca 9, e vi è la dicitura “Il cliente firmerà l’ordine nel corso della sua prossima - 57 - visita”. Su tale documento vi è poi il timbro della banca con delle indicazioni ma- noscritte, tra cui che la telefonata a scarico del cliente è “vorhanden”, ossia di- sponibile (MPC pag. 05.06.00292). Vi è poi un altro documento “Descrizione col- loquio”, in cui figura la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax”, sottoscritto da K. in data 2 febbraio 2011, in cui figura l’importo di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9, e il riferimento alla telefonata del 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.05.12669). Dal rapporto del 22 settembre 2014 della PGF, concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte, è risultato che la firma di K. su quest’ultimo documento è autentica (MPC pag. 17.01.00058-00065). Dalla documentazione agli atti emerge poi che un importo di EUR 10'016.20 è stato addebitato alla relazione “R17.” in data 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.06.01.00609). In data 27 dicembre 2010 vi è poi stato un accredito sulla relazione bancaria intestata a Società 5 presso Banca 9 di EUR 9'979.87 prove- niente dal conto “R17.”. Inoltre, due giorni dopo, vi è stato un prelevamento a contanti di EUR 11'038.50 da parte di B. (MPC pag. 07.01.002.12.00002; MPC pag. 07.01.002.13.0034). 3.6 Risultanze probatorie Va anzitutto notato che agli atti non vi è alcuna conferma del fatto che l’importo di EUR 10'000.-- sia stato ricevuto in contanti da K., se non le dichiarazioni dell’imputato A., supportate poi anche da B. Quest’ultimo non può però essere ritenuto credibile per quanto concerne la presente fattispecie, avendo dapprima dichiarato di non ricordare nulla, per poi, anni dopo, ricordarsi che i soldi prelevati sarebbero andati a A., e per finire confermando invece la versione di quest’ultimo. A. ha invece sempre ribadito la medesima versione, dando anche una spiega- zione dei motivi per i quali in quella occasione non avrebbe potuto utilizzare il fondo cassa messo a disposizione da Banca 2. A supporto della tesi di A. vi è il documento con la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax” sot- toscritto da K. in data 2 febbraio 2011, la cui firma si è rivelata autentica. Vero è che, come indicato dalla prima istanza, tale documento non regolarizza il prelievo bensì un bonifico non meglio precisato di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9. Tuttavia, oltre a corrispondere l’importo e la banca destinataria, in detto docu- mento vi è pure espressamente il riferimento all’ordine telefonico del 23 dicem- bre 2010. K. nulla ha detto in merito al menzionato documento, ha però dichiarato di non avere mai firmato nulla in bianco. Il MPC ha obiettato che la versione di A. non sarebbe credibile anche per il fatto che il denaro bonificato sulla relazione Società 5 in favore di B. sarebbe tornato nelle sue disponibilità (CAR 5.200.070 segg.). A tal proposito si osserva tuttavia - 58 - che, ad eccezione delle dichiarazioni – poi ritrattate – di B., le quali non sono per questa Corte, come detto, credibili, agli atti non vi è alcunché a comprova di ciò. Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più fa- vorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). Alla luce di quanto precede, e in virtù delle prove agli atti, in concreto non vi sono sufficienti elementi per ritenere la versione esposta dall’accusa rispettivamente da K. come più credibile rispetto a quella esposta dall’imputato A. Non può essere ritenuto con la necessaria certezza che l’ordine telefonico allestito da A. in data 23 dicembre 2010 non corrisponda a verità e che sia effettivamente un docu- mento falso ai sensi dell’art. 251 CP. In assenza di tale elemento viene meno anche l’ipotesi di truffa, non essendovi inganno astuto. In virtù del principio in dubio pro reo A. deve pertanto essere prosciolto dall’ac- cusa di falsità in documenti e truffa ai danni della relazione “R17.” di cui ai capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1.
  46. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R24.” (CA 1.1.3.5.1 - 11) 4.1 Ne bis in idem 4.1.1 Per quanto riguarda i capi d’imputazione di falsità in documenti concernenti le relazioni “R24.” e Fondo 1 (cfr. infra), A. ha anche in questa sede sollevato, in via principale, la violazione del principio ne bis in idem. Egli ritiene infatti di essere già stato perseguito in Italia per queste fattispecie. La falsità in documenti sa- rebbe a suo avviso integralmente assorbita dal comportamento sanzionato in Ita- lia (malversazioni ai danni degli aventi diritto economico dei conti R24. e Fondo 1). Vi sarebbe un’identità dei fatti con il procedimento italiano, per il quale - 59 - sarebbe imminente l’accoglimento di un concordato, e quindi una sentenza defi- nitiva. La falsità in documenti sarebbe funzionale ai reati patrimoniali commessi in Italia. La prima Corte avrebbe, in via principale, respinto l’applicazione del prin- cipio ne bis in idem alla luce del mancato carattere di crescita in giudicato delle sentenze italiane. Nella fattispecie saremmo tuttavia nell’imminenza della cre- scita in giudicato, essendo imminente l’accoglimento dell’istanza di concordato (CAR pag. 5.200.045 seg.). Prima di entrare nel merito di detti capi d’accusa va quindi esaminata tale censura. 4.1.2 La prima istanza ha a tal proposito indicato che in concreto non vi sarebbe alcuna sentenza passata in giudicato in Italia, di conseguenza il principio ne bis in idem non troverebbe applicazione, entrando questo in considerazione unicamente in presenza di sentenze definitive. A titolo abbondanziale ha poi ritenuto che, ad ogni modo, non si sarebbe in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimoniali perseguiti in Italia e quelli di falsità in documenti per cui si procede in Svizzera sarebbero differenti e proteggerebbero beni giuridici differenti (con- sid. I.5.4) 4.1.3 Come rettamente indicato nella sentenza qui impugnata (sentenza SK.2020.27 consid. I.5.1, a cui si rinvia), il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti; esso è violato quando sono identici l'oggetto del procedimento, la persona interessata e i fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b). Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS) prevede che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecu- zione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del TF 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). Il divieto di una doppia punizione giusta l’art. 54 CAS trova unicamente applicazione in presenza di una sentenza definitiva (sen- tenza del TF 6B_482/2017 del 17 maggio 2017 consid. 4.1). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpreta- zione estensiva della nozione di “stesso reato” e di “fatti identici” (idem). Il perse- guimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia - 60 - del 10 febbraio 2009; HOTELLIER, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 10 segg. ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali). 4.1.4 Si osserva anzitutto che le sentenze di primo grado emanate dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2017 (MPC pag. 18.02.1332 segg.) e dal Tribunale di Napoli il 18 dicembre 2019 (MPC pag. 18.01.2921 segg.) sono state impugnate e sono pendenti in appello (TPF pag. 306.721.173 segg.; TPF pag. 306.721.273 segg.). Così richiesti, A. e C. avevano dichiarato, in data 8 marzo rispettivamente 5 aprile 2023, di non avere aggiornamenti in merito ai procedimenti italiani (CAR pag. 4.200.007; CAR pag. 4.200.019 seg.). In sede di dibattimento d’appello, l’avv. Borradori ha indicato che quel medesimo giorno avrebbe avuto luogo an- che l’udienza definitiva concernente la richiesta di A. di concordato della pena presso il Tribunale di Napoli, il cui accoglimento avrebbe dato luogo alla sentenza definitiva del procedimento aperto nei suoi confronti presso il Tribunale della Pro- cura di Napoli. Durante il secondo giorno di dibattimenti l’avv. Borradori ha co- municato di non avere ancora l’esito del procedimento pendente in Italia (CAR 5.100.028 seg.). Nulla è in seguito stato comunicato a tal proposito. Allo stato attuale non risulta pertanto esservi alcuna sentenza definitiva italiana. Già solo alla luce di ciò non vi è quindi alcuna violazione del principio ne bis in idem. Ad ogni modo, come a giusta ragione ritenuto dalla Corte penale, va evidenziato che in concreto non si tratta comunque della medesima fattispecie. Nel presente procedimento, all’imputato A. viene infatti imputata la creazione e l’uso dei docu- menti falsi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.5 e 1.1.3.6, ciò che non è invece oggetto di imputazione nei procedimenti italiani. Per quanto concerne il procedimento di Roma (concernente il Fondo 1) A. è infatti stato perseguito, e condannato, per reati di natura patrimoniale (in particolare appropriazione indebita). L’accusa di falsità in documenti oggetto di tale procedimento – da cui A. è stato assolto – concerne invece altri documenti (falsa attestazione nelle delibere del Cda, capo d’accusa D), che nulla hanno a che vedere con quelli oggetti del procedimento in Svizzera (MPC pag. 18.02.01366-1390). Lo stesso dicasi per il procedimento di Napoli (concernente la relazione “R24.”), nel quale A. è stato perseguito e con- dannato per reati patrimoniali (truffa, che ha assorbito le contestazioni di appro- priazione indebita), mentre l’imputazione di falsità in documenti di cui al capo d’accusa C) – per cui vi è stato un proscioglimento – non concerne i medesimi documenti. Invero, come indicato dal MPC (CAR pag. 5.200.064), l’imputazione per il fatto che, per portare a compimento i delitti (ossia la truffa), A. e altri forma- vano false scritture private contenenti la rappresentazione di investimenti in realtà mai effettuati, nonché di falsi elevati rendimenti, non concerne gli ordini di bonifico a favore di Società 28 qui contestati (MPC pag. 18.01.02922 segg.). - 61 - Alla luce di quanto precede in concreto non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem. Si possono di conseguenza esaminare nel merito detti capi d’im- putazione. 4.2 Atto d’accusa Per quanto concerne la relazione “R24.” (TPF pag. 306.100.044 segg.), a A. viene rimproverato di avere, tra novembre 2010 e marzo 2012 (in correità con C.), allo scopo di procacciare a sé e al correo un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimoniale della relazione “R24.” (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli (N. 15192/13 R.G.N.R; N. 17562/13 R. Gip) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa in data 18 dicembre 2019 nei loro confronti e di altri, per titolo di truffa ex art. 640 CP-I, commesso dei falsi documentali. A. è concreta- mente accusato di avere intenzionalmente formato dei documenti che attesta- vano, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica sui quali erano state apposte le firme falsificate di F. e di CCCC. (titolare rispettivamente procuratore della relazione denominata “R24.”, accesa presso Banca 2), documenti che gli aveva fatto pervenire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro concordate con C. e non corrispondenti alla volontà di F. e CCCC. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi trasmettendoli a Banca 2 a Z. per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro ivi contenuti, transa- zioni bancarie che Banca 2 ha eseguito a debito della relazione “R24.”. L’imputazione si riferisce a 11 documenti contenenti, secondo l’accusa, falsi or- dini di bonifico a debito della relazione “R24.” e a favore di conti intestati a Società 28 SA o a Società 20 (società attive nel trasporto di valuta contante all’estero contro pagamento di una commissione, di cui HHHH. era direttore), e meglio: Ordini di bonifico a favore di Società 28 SA: ▪ 18 novembre 2010, EUR 380'000 (MPC pag. 08.06.01936) CA 1.1.3.5.1; ▪ 1° dicembre 2010, EUR 525'000 (MPC pag. 08.06.01937) CA 1.1.3.5.2; ▪ 16 dicembre 2010, EUR 471'000 (MPC pag. 08.06.01935) CA 1.1.3.5.3; ▪ 2 marzo 2011, EUR 190'000 (MPC pag. 08.06.01942) CA 1.1.3.5.4; ▪ 14 aprile 2011, EUR 88'000 (MPC pag. 08.06.01947) CA 1.1.3.5.5 5; ▪ 12 maggio 2011, EUR 393'000 (MPC pag. 08.06.01946) CA 1.1.3.5.6. Ordini di bonifico a favore di Società 20: - 62 - ▪ 19 luglio 2011, EUR 220'000 (MPC pag. 08.06.01945) CA 1.1.3.5.7; ▪ 26 luglio 2011, EUR 230'000 (MPC pag. 08.06.01944) CA 1.1.3.5.8; ▪ 31 ott./1 nov. 2011, EUR 250'000 (MPC pag. 08.06.01933) CA 1.1.3.5.9; ▪ 4 novembre 2011, EUR 99'500 (MPC pag. 08.06.01948) CA 1.1.3.5.10; ▪ 5 marzo 2012, EUR 34'000 (MPC pag. 08.06.01940) CA 1.1.3.5.11. 4.3 Sentenza della prima istanza Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni di HHHH. (direttore di Società 20 e di Società 28), di CCCC. e F., di A. e di C., così come con la documentazione agli atti (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.2.3-6.8), la prima istanza ha ritenuto non credibili A. e C., giungendo alla conclusione che questi avrebbero formato falsi ordini di bonifico e fatto uso degli stessi, agendo intenzionalmente con l’in- tento di procacciarsi un indebito profitto (consid. V.6.9). La prima Corte ha in par- ticolare evidenziato che, giusta il rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PFG, presso gli uffici di Società 2 SA e Banca 2 sarebbero state trovate solo copie degli ordini di bonifico, ragion per cui non sarebbe stato possibile effettuare una perizia calligrafica. Presso Società 2 SA sarebbe però stata ritrovata una copia di un ordine di bonifico con la firma di F. ricalcata. Ha poi rilevato che i clienti avrebbero sottoscritto un mandato di gestione con Società 3; il patrimonio di complessivi EUR 3 milioni confluito su “R24.” sarebbe pertanto stato destinato a essere inve- stito, come dichiarato anche da CCCC. (consid. V.6.7.3). Dal rapporto del 27 aprile 2018 della PFG sarebbe emerso che ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito (nel giro di pochi giorni/settimane) da bonifici a Società 28 SA e Società 20. La maggior parte del patrimonio depo- sitato sulla relazione “R24.” non sarebbe quindi stato oggetto di investimenti, bensì piuttosto di bonifici verso una società che si occupava di “spallonaggio” (ossia di consegne in contanti in Italia), immediatamente dopo l’arrivo dei fondi di denaro in Svizzera (consid. V.6.7.4). A mente della prima istanza agli atti vi sa- rebbero sufficienti elementi per ritenere che A. e C. abbiano fatto uso a scopo d’inganno di falsi ordini di bonifico, al fine di compiere distrazioni patrimoniali in danno della relazione “R24.”. CCCC. avrebbe contestato di aver firmato i docu- menti e di avere ordinato bonifici a favore delle due società. Le dichiarazioni di C. – il quale, inizialmente aveva ammesso di avere fatto rientrare i fondi di F./CCCC. per coprire un buco milionario da egli creato a suoi clienti – secondo cui i fondi sarebbero, almeno in parte, stati fatti rientrare in Italia al cliente, sareb- bero prive di ogni logica. Non avrebbe avuto alcun senso per CCCC. e F. far rientrare dei fondi che erano dichiarati in Italia, per il tramite di società di “spallo- naggio” (pagando pure una commissione), allorquando avrebbero potuto essere ordinati dei semplici bonifici a favore di un loro conto in Italia. Non si comprende- rebbe poi per quali ragioni CCCC. avrebbe dovuto alimentare un conto in - 63 - Svizzera mediante trasferimenti di denaro proveniente dall’Italia, per poi farlo rientrare immediatamente dopo. A. avrebbe, dal canto suo, ammesso di avere compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli trasmessi a Banca 2 per ese- cuzione. Egli si sarebbe limitato a contestare l’aspetto soggettivo del reato. A fronte di importi milionari, anche a sua tutela, A. avrebbe dovuto chiedere a CCCC. se la questione del prestito riferitagli da C. corrispondesse o meno al vero. La mancata verifica deporrebbe a favore della mancata credibilità delle afferma- zioni di A., il quale si celerebbe dietro un millantato rapporto di fiducia tra C. e CCCC. (consid. V.6.8). 4.4 Posizione dell’imputato A. La difesa ripropone le medesime argomentazioni presentate in prima istanza, alle quali rinvia. A. sostiene sostanzialmente di essere vittima dell’agire criminale di C. e di essere stato ignaro di tutto. Il MPC non avrebbe poi motivato in cosa sarebbe consistito il suo indebito profitto (CAR pag. 5.200.046-050). 4.5 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.3.5.2). Per quanto concerne l’aspetto soggettivo si precisa che è necessario che l'autore agisca al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procac- ciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP; sentenza TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5). L'autore del reato deve voler utilizzare il documento (o farlo utilizzare) come vero. Ciò presuppone l'intenzione di ingannare. Il profitto che si intende ottenere rispet- tivamente il danno deve derivare proprio dall'uso del documento falso o menzo- gnero (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4 con riferimenti); l'inganno deve quindi es- sere finalizzato a creare una falsa impressione sull'autenticità o la veridicità del documento. Secondo la giurisprudenza, l'uso ingannevole del documento consi- ste già nella sua messa in circolazione (DTF 113 IV 77 consid. 4; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4). Nel caso dell'intento di arrecare danno, il pregiudizio che si intende arrecare deve essere diretto contro il patrimonio di un'altra persona (DTF 83 IV 75 consid. 3b; 141 IV 369 consid. 7.4). Secondo la giurisprudenza, il fatto di agire con l'inten- zione di ottenere un profitto non è dato solo se l'autore del reato cerca profitti di natura pecuniaria. Qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecuniaria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch - 64 - Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 15 ad art. 251 CP). Non è inoltre necessario che il profitto vada a scapito di un’altra persona (DTF 103 IV 176 consid. 2b; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4 con riferimento). Secondo la giurisprudenza, l’indebito profitto comprende qualsiasi posizione mi- gliore; è persino sufficiente che l'autore intenda utilizzare il documento falsificato per far valere un diritto di cui è effettivamente titolare (DTF 128 IV 265 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.3 con riferimenti). Un indebito profitto consiste anche, in particolare, nel miglioramento ingiustificato delle prove in un processo (sentenza del TF 6B_505/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 5.3; cfr., sul tutto sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 con- sid. 2.3.2). 4.6 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per la presente fattispecie quali mezzi di prova vi sono in particolare le dichiara- zioni degli accusatori privati, quelle di A. e di C., la documentazione bancaria di Banca 2 e la documentazione della Società 2 SA, il rapporto di analisi della PGF concernente la relazione “R24.”, così come la sentenza di primo grado del Tribu- nale di Napoli nei confronti di A. e di C. 4.6.1 Dichiarazioni di F. e CCCC. In data 25 maggio 2015 F. (titolare della relazione “R24.”) e il marito CCCC. hanno inoltrato una denuncia penale nei confronti del qui imputato A., di C. e altri per il sospetto di essere vittime del reato di truffa, a fronte dei prelievi di ingenti somme dal conto acceso presso Banca 2 a nome di F. (MPC pag. 05.09.00001 segg.). F., interrogata in via rogatoriale in data 13 maggio 2015, nulla ha saputo riferire circa la relazione “R24.”, limitandosi a dichiarare di non avere personal- mente investito somme di denaro, e che i soldi erano tutti del marito, di cui si fidava ciecamente (MPC pag. 12.42.00003). CCCC. dal canto suo ha dichiarato di avere versato sulla relazione “R24.” EUR 3 milioni, volendo investire i soldi, come propostogli da C. Ha contestato che lui e la moglie avrebbero mai firmato documenti in bianco. Ha inoltre riferito di non avere ordinato pagamenti a favore di Società 28 SA e della Società 20, e ha disconosciuto la sua firma e quella di F. sugli ordini di trasferimento (MPC pag. 12.38.00138-00162). 4.6.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dichiarato che CCCC. gli sarebbe stato presentato da C. nel 1995, quando lavorava presso Banca 26, e gli avrebbe portato un patrimonio da gestire di circa 400 milioni di Lire italiane. Si sarebbe poi rivolto a lui più tardi, durante la sua attività presso Banca 10, trasferendo il patrimonio da Banca 26 a Banca 10 (MPC - 65 - pag. 13.02.01269). Circa la relazione “R24.” ha indicato che CCCC., avendo li- quidità da investire, gli avrebbe chiesto di aprire questa relazione. In merito agli ordini di trasferimento, A. negli interrogatori ha sempre dichiarato che gli ordini gli sarebbero giunti da C. tramite DHL, previa telefonata, delle volte alla presenza di CCCC., in cui preannunciava la necessità di movimentare il conto. Egli non avrebbe mai avuto contatto diretto con il cliente, neanche per confermare degli ordini di bonifico che riceveva in originale attraverso DHL, non ritenendolo ne- cessario. Per lui sarebbe stata sufficiente la comunicazione telefonica di C., avendo quest’ultimo un rapporto molto stretto con CCCC. Egli sarebbe stato a conoscenza che tra i due vi erano rapporti di dare-avere, come riferitogli da C. stesso, e che il denaro sarebbe stato corrisposto a quest’ultimo; si trattava di prestiti che C. aveva chiesto a CCCC., il quale glieli avrebbe concessi. Ha anche riferito che sarebbe sempre stato istruito da C. e avrebbe poi dato le istruzioni a Società 28 SA in merito a come e dove trasportare il denaro. Il denaro sarebbe stato utilizzato per il pagamento dei risultati di gestione della relazione del Fondo 1 e per le sponsorizzazioni in favore di quest’ultimo. A. ha poi dichiarato di non avere mai preso contatto con la signora F., neanche a fronte della ricezione di un documento riportante una firma ricalcata (MPC pag. 13.02.01272 segg.; MPC pag. 13.02.01759; MPC pag. 13.02.02331). Più tardi ha dichiarato di aver rice- vuto da C. gli ordini di bonifico in bianco con la firma della cliente F. o del procu- ratore CCCC. con le istruzioni per la compilazione. C. gli avrebbe detto che biso- gnava spostare il denaro dal conto “R24.” attraverso contante e quindi attraverso una società di “spallonaggio”. C. già conosceva Società 28 SA avendogliela pre- sentata A. in precedenza. Sarebbe stato C. a indicare le modalità di trasporto del denaro. A., richiesto sul motivo per il quale accettava ordini di trasferimento da C. che non aveva procura sul conto “R24.”, ha risposto che considerava C. e CCCC. in simbiosi, e che per lui erano un tutt’uno (MPC pag. 13.02.01792 segg.). A. ha poi fatto valere di non avere mai falsificato le firme di F. e di CCCC., riba- dendo di avere ricevuto gli ordini in bianco con la firma già apposta. Si sarebbe fidato di C. e non si sarebbe posto ulteriori domande, nonostante gli ordini fossero incompatibili con il mandato di gestione patrimoniale. Non avrebbe saputo che questi ordini di trasferimento non corrispondevano alla reale volontà dei clienti (MPC pag. 13.02.01792 segg.; MPC pag. 13.02.01759 seg.; MPC pag. 13.02.02330 segg.). Sulla destinazione del denaro ha dichiarato che quando il denaro veniva consegnato in Italia a C., dava istruzioni di portarlo a quest’ul- timo, mentre quando vi erano delle sponsorizzazioni a favore del Fondo 1 il de- naro veniva consegnato a lui in contanti da HHHH. (MPC pag. 13.02.01797 seg.). Nell’interrogatorio dinnanzi alla prima istanza, A. ha confermato le proprie dichia- razioni e ha ribadito di avere fatto uso dei documenti, ma senza essere consape- vole che fossero falsificati, agendo su istruzione di C. e senza aver effettuato delle verifiche presso la titolare della relazione. La persona di riferimento sarebbe - 66 - sempre stata C. (TPF pag. 306.731.47 segg.). In questa sede si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.020 seg.). 4.6.3 Dichiarazioni di C. Dinnanzi al Tribunale di Napoli C. ha affermato di avere creato un buco econo- mico di circa EUR 10 milioni a causa di investimenti compiuti per dei suoi clienti, quale promotore di Società 29. Egli ha poi dichiarato di avere fatto recuperare le perdite attraverso i soldi recuperati dal Fondo 1 e da altri clienti, tra i quali CCCC., che ignari di tutto gli avevano consegnato soldi per fare degli investimenti presso Banca 2. Egli ha riferito che i soldi venivano da lui recuperati attraverso disposi- zioni che faceva firmare al cliente, facendogli credere che si trattava di moduli finalizzati a ulteriori investimenti, mentre invece si trattava di autorizzazione al disinvestimento. I soldi passavano quindi per la Società 28 SA e, attraverso spal- loni, venivano recapitati nel suo ufficio o alla Società 30, società che deteneva con il figlio (MPC pag. 13.03.00068). In seguito, C. ha confermato che tra il 2010 e il 2011 circa EUR 3 milioni sareb- bero stati trasferiti, in più tranches, da CCCC. e F. sul conto presso Banca 2, attraverso bonifici in partenza da Banca 29. Egli ha dichiarato che tali somme sarebbero state in parte restituite a CCCC.: gli avrebbe rimborsato un importo complessivo pari a EUR 950’000.--, di cui 750'000.-- in contanti in varie tappe dal 2010 in poi, ed altri EUR 200'000.-- tramite un bonifico bancario effettuato dalla Banca 27. Ha ammesso di aver utilizzato parte della giacenza rimasta in Sviz- zera, di circa EUR 200'000.--/300'000.--, per appianare problematiche sorte con altri clienti. In merito agli ordini firmati in bianco ha dichiarato che erano gli ordini che lasciavano i clienti in generale per i prelievi, in caso di necessità. Lui li tra- smetteva poi a A. tramite corriere DHL. Faceva da passacarte. Ha poi ammesso di avere falsificato – attraverso la collaborazione di FFFFF. – posizioni titoli che riguardavano il conto “R24.” per nascondere le indebite sottrazioni operate ai danni di quest'ultimi (MPC pag. 13.03.00667-00676). Richiesto in merito alle mo- dalità seguite per far rientrare in Italia i capitali giacenti presso Banca 2, egli ha riferito che trasmetteva i fogli firmati in bianco a A., quest'ultimo li riempiva al fine di rendere disponibile materialmente il denaro. In seguito il denaro era conse- gnato in Italia presso il suo ufficio o altrove. II trasporto del denaro era curato dalla Società 28 SA (MPC pag. 13.03.00694-0096). Nel verbale di confronto C. ha indicato di avere inviato a A. tramite DHL dei fogli firmati in bianco da F., mai compilati, e ciò perché lo chiedeva CCCC. Altre volte sarebbe stato CCCC. a inviare direttamente a A. dei fogli firmati in bianco. In due o tre occasioni, CCCC. si sarebbe recato a X. e avrebbe lasciato a A. dei fogli firmati in bianco, i quali servivano in caso di necessità, come si usava, per - 67 - effettuare dei prelievi. Ha poi ribadito che faceva il passacarte, e ha contestato di avere ricevuto il denaro dal conto “R24.” attraverso la Società 28 SA. In tale sede ha pure ritrattato le proprie dichiarazioni precedenti, di avere falsificato gli estratti patrimoniali del conto “R24.” (MPC pag. 13.11.00006 segg). Nell’interrogatorio finale dinnanzi al MPC si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.02.00916 segg.). 4.6.4 Documentazione agli atti Agli atti vi sono il mandato di gestione patrimoniale con delega a professionisti esterni di Banca 2 (MPC pag. 08.05.00051 seg.) e il mandato di gestione patri- moniale con Società 3, divenuta poi Società 2 SA (MPC pag. 08.05.00518 seg.). Nel formulario "Rischio e profilo cliente", compilato da A., in merito all'origine dei fondi viene indicato quanto segue: "trattasi di risparmi attualmente detenuti in Italia, che verranno trasferiti ufficialmente da Banca 28 presso di noi. Subito EUR 1 mio, target 6 mesi 2.5 mio." (MPC pag. 08.05.0025 segg.). Dal rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PGF, concernente la relazione “R24.” (MPC pag. 10.02.01327 segg.), emerge in particolare che il conto è stato alimentato, tra il 10 novembre 2010 e il 4 ottobre 2011, mediante 5 bonifici da un conto di F. presso Banca 29 per complessivi EUR 3'045'000.--, i quali riportano come causale “giroconto per sottoscrizione quote d’investimento”. Risultano poi delle uscite a favore di Società 28 SA e Società 20 per complessivi EUR 2'880'500.-- tra il 18 novembre 2010 e il 5 marzo 2012. Ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito dai bonifici (nel giro di pochi giorni/settimane) a Società 28 SA e Società 20. Dal rapporto emerge poi che gli ordini di pagamento ritrovati presso Società 2 SA e Banca 2 erano delle copie e non è stato pertanto possibile effettuare una perizia calligrafica. Nel dos- sier presso Società 2 SA è stata ritrovata una copia del primo ordine di paga- mento di EUR 380'000.-- in cui la firma in calce di F. è stata ricalcata (MPC pag. 10.02.01330-01340). Dalla ricostruzione della PGF, basatasi anche sulle dichiarazioni dell’imputato A., risulta che gli importi confluiti su relazioni intestate a Società 28 SA hanno avuto due destini. In parte sono stati bonificati sul conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2 e da lì poi bonificati su un conto sempre intestato al Fondo 1 in Italia. Mentre in parte sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 28 SA per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. Gli importi giunti sulle relazioni intestate a Società 20 sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 20 per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. (MPC 10.02.01333-01338, con riferimenti). - 68 - Agli atti vi è poi la sentenza di primo grado del 18 dicembre 2020 del Tribunale di Napoli, con la quale A. e C. sono stati condannati per il reato di truffa com- messa anche a danno dei titolari della relazione “R24.” (MPC pag. 18.01.2921 segg). Come detto, tale sentenza è stata impugnata, ed è pendente presso la competente autorità d’appello. 4.7 Risultanze probatorie Si evidenzia in primo luogo che la condanna di C. per il reato qui in esame, com- messo in correità con A., è divenuta definitiva a seguito del ritiro del suo appello. Come detto, A. non ha in questa sede apportato alcun nuovo elemento, limitan- dosi piuttosto a ribadire quanto già addotto in prima sede. Egli contesta soprat- tutto l’aspetto soggettivo, facendo valere di essere vittima dell’agire di C. Pacifico è che gli ordini di bonifico qui contestati costituiscono dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP. Per quanto concerne la falsità dei documenti, questa Corte condivide le conclusioni della Corte precedente, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.8). Nonostante l’assenza di una perizia calligrafica in merito alle firme degli ordini di bonifico, agli atti vi sono infatti sufficienti elementi per ritenere credibile la versione di CCCC., il quale discono- sce le firme e gli ordini di bonifico. Come a giusta ragione ritenuto dai giudici di prime cure non è credibile che tali ordini derivassero effettivamente dai clienti, non avendo alcuna logica che pochi giorni dopo aver effettuato i bonifici dall’Italia a favore del conto presso Banca 2 i soldi venissero poi dagli stessi fatti rientrare in Italia, peraltro tramite una società di “spallonaggio”, nonostante i fondi fossero dichiarati in Italia. Ciò è ancor meno credibile considerando che i clienti avevano sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale per investire tali fondi, cosa che in realtà non è stata praticamente fatta. Dal rapporto della PGF emerge infatti che la maggior parte del patrimonio non è stato oggetto di investimenti, bensì dei bonifici qui contestati. A. ha ammesso di aver compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli tra- smessi a Banca 2 per l’esecuzione. Egli non è credibile quando sostiene che non sapeva che tali ordini di bonifico fossero falsi e che non corrispondessero alla reale volontà dei clienti. Non è infatti credibile che un gestore patrimoniale di esperienza, come il qui imputato A., accetti senza porsi alcuna domanda, di com- pilare ordini di bonifico pre-firmati, con delle istruzioni fornitegli da una terza per- sona (C.) senza alcun diritto su tale conto, sulla base di un presunto rapporto di amicizia tra questa e il cliente. Inoltre, nonostante le indicazioni fossero in con- traddizione con il mandato di gestione patrimoniale – ciò che è stato riconosciuto da A. – egli non ha mai chiesto una conferma ai clienti, affidandosi alle dichiara- zioni di C. in merito a un presunto prestito. Addirittura neanche a fronte della - 69 - ricezione di un ordine riportante una firma ricalcata/doppia egli ha ritenuto neces- sario prendere contatto con la cliente. L’assenza di una qualsivoglia verifica da parte di A., nonostante più elementi sospetti, depone a favore del fatto che egli sapeva della falsità dei documenti o che ha quantomeno preso in conto che que- sti fossero falsi rispettivamente che non corrispondessero alla realtà. Anche l’ele- mento soggettivo è pertanto adempiuto. Contrariamente a quanto sollevato da A., il MPC e la prima Corte hanno giusta- mente indicato che l’indebito profitto di A. e del correo consisteva in concreto nel volere ripianare la situazione finanziaria del Fondo 1 – e occultare i reati patrimo- niali a danno di quest’ultimo – rispettivamente nel trattenere il denaro per sé. Ne consegue che tutti gli elementi costitutivi del reato di falsità in documenti sono nella fattispecie adempiuti. Pure per quanto concerne la correità vanno confermate le conclusioni della prima istanza (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.9 e rinvii): A. ha infatti partecipato in modo determinante alla pianificazione e all’esecuzione del reato, avendo egli, una volta ricevuto gli ordini in bianco, compilato tali ordini e trasmesso gli stessi a Banca 2 per l’esecuzione. Di conseguenza A. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti con riferimento alla relazione “R24.”.
  47. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione Fondo 1 (CA 1.1.3.6.1-1.1.3.6.42) Va evidenziato che per quanto concerne la falsità in documenti a danno del Fondo 1 per i capi d’accusa da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 il procedimento è stato ab- bandonato per intervenuta prescrizione (dispositivo I.1.1). L’abbandono è cre- sciuto incontestato in giudicato. Da esaminare in questa sede rimangono pertanto i capi d’accusa da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. 5.1 Atto d’accusa Per quanto riguarda la relazione Fondo 1 (TPF pag. 306.100.049 segg.) a A. viene rimproverato di avere (in correità con C.) tra dicembre 2006 e ottobre 2012, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimo- niale della relazione intestata al Fondo 1 (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (N. 13927/13 R.G.N.R) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa di quest’ul- timo in data 20 giugno 2017 nei loro confronti e di altri, per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I, commesso dei falsi documentali. A A. viene - 70 - rimproverato di avere intenzionalmente formato dei documenti falsi, su cui erano apposte le firme falsificate di M. e/o N., quali procuratori della relazione n. R60. intestata al Fondo 1, accesa presso Banca 2, documenti che gli aveva fatto per- venire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro ed altre richieste di operazioni bancarie con- cordate con C. e non corrispondenti alla volontà del Fondo 1. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi tra- smettendoli a Banca 2 per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro e altre operazioni bancarie ivi contenute, transazioni bancarie che Banca 2 ha final- mente eseguito. Le imputazioni (per i casi non prescritti) concernono 38 episodi, riferiti all’utilizzo, a scopo d’inganno, di altrettanti documenti, su cui sarebbe stata apposta la firma falsa solo di M. (19 episodi), solo di N. (1 episodio) e di M. e N. insieme (18 episodi), e meglio: ▪ richiesta di finanziamento a favore del Fondo 1 di EUR 1.3 milioni, CA 1.1.3.6.5; ▪ contratto di credito in favore del Fondo 1 per EUR 1'326.000.--, CA 1.1.3.6.6; ▪ richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti di Banca 2 a favore di Fondo 1, CA 1.1.3.6.19; ▪ documento denominato “Esclusione di responsabilità in merito ai rischi Fondo 2 − Tutte le classi di azioni”, CA 1.1.3.6.36; ▪ dichiarazione di conferma di ricezione di un bonifico di EUR 268'716.-- da parte del Fondo 1, CA 1.1.3.6.39; ▪ 33 ordini di bonifico a debito di Fondo 1 di cui 24 a favore di Società 28 SA (CA 1.1.3.6.7-16, 1.1.3.6.18, 1.1.3.6.20-21, 1.1.3.6.23-28, 1.1.3.6.30-33, 1.1.3.6.35) e 9 a favore del conto IBAN C7. intestato al Fondo 1 presso Banca 30 − Tesoreria Centrale dello Stato (CA 1.1.3.6.17, 1.1.3.6.22, 1.1.3.6.29, 1.1.3.6.34, 1.1.3.6.37-38, 1.1.3.6.40-42). 5.2 Sentenza della prima istanza Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni delle parti e la documentazione agli atti la Corte penale ha ritenuto che i documenti oggetto delle imputazioni (richie- sta di finanziamento a Banca 2, contratto di credito a favore del Fondo 1, dichia- razione di conferma di ricezione di un bonifico, richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti, ordini di bonifico, disclaimer riferito al Fondo 2) sarebbero dei falsi. Ciò emergerebbe dall’analisi comparativa delle firme manoscritte della PGF che indica la falsificazione di quasi tutte le firme di M. e N. apposte sui documenti (ad eccezione di quattro). A ciò si aggiunge che C. avrebbe ammesso di avere - 71 - formato dei falsi ordini di bonifico, falsificando pure la firma di M. Con riferimento a quest’ultima, la prima Corte ha evidenziato che la stessa non era legittimata a sottoscrivere i documenti incriminati, in quanto, poco dopo l’apertura del conto in Banca 2 non era più incaricata presso il Fondo 1. Stesso dicasi del Prefetto N. La prima Corte ha poi confermato che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro sarebbe prontamente stato trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. In seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e conse- gnati a C. Le richieste di finanziamento del Fondo 1 erano suffragate da una dichiarazione redatta su carta intestata del Ministero dell’Interno e riportante la firma M., la cui falsità sarebbe accertata nell’analisi della PGF. Nelle dichiarazioni veniva precisato che i prestiti erano finalizzati alla compravendita di immobili a VV. M. avrebbe però dichiarato che non era nella politica dell’amministrazione del Fondo 1 acquistare beni immobili. Tali affermazioni di M. troverebbero con- ferma negli atti. Dalla ricostruzione della PGF del 25 novembre 2014 emerge- rebbe poi che a favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre complessivi EUR 9.4 milioni, a fronte delle entrate di EUR 10 milioni. Con riferimento ai 9 bonifici a favore del conto Fondo 1 presso Banca 30 non si tratterebbe di liquidità derivante dagli utili di gestione della relazione, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie, come “R24.” e “R17.” (sentenza SK.2020.27 consid. V.7.11). A fronte di tutti questi elementi la Corte di prima istanza ha ritenuto che A. e C. avrebbero formato e fatto uso di falsi documenti. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe chiaro per quali ragioni il Fondo 1, ente dello Stato gestito dal Mini- stero dell'interno avrebbe dovuto rivolgersi a società di “spallonaggio” per far con- fluire in Italia del denaro depositato in Svizzera. A., che gestiva il conto presso Banca 2, avrebbe dovuto porsi qualche domanda, quando riceveva delle richieste (di bonifico, di finanziamento o altro), da parte di tale ente per il tramite di C., non avendo egli nulla a che vedere né con il Fondo 1, né con Società 3/Società 2 SA. Le dichiarazioni di A., secondo cui egli non avrebbe saputo che M. non era più responsabile presso il Fondo 1, non sarebbero attendibili. La corrispondenza con- cernente il conto, le rendicontazioni e i versamenti dei risultati di gestione – che veniva trasmessa loro da A. – era infatti tenuta dal dirigente IIIII. e dalla funzio- naria GGGGG., non da M. A. non sarebbe nemmeno credibile laddove nega di avere saputo delle falsificazioni delle firme di N. e M., pur sapendo che N. non era più legittimato a rappresentare il Fondo 1, circostanza comunicatagli da N. stesso. Inattendibile sarebbe pure la spiegazione di A., il quale giustifica l’invio a Banca 2 di ordini di bonifico sottoscritti da una persona non autorizzata (N.) con il fatto che quest’ultima sarebbe stato una persona influente. La prima istanza non ha nemmeno ritenuto C. lineare nelle proprie dichiarazioni, avendo egli dap- prima ammesso la falsificazione di documenti, poi l’avrebbe ritrattata e infine - 72 - parzialmente nuovamente ammessa (consid. V.7.12). La Corte penale ha quindi concluso che A. (e il correo) avrebbero formato falsi documenti e fatto uso degli stessi, intenzionalmente e con l’intento di procacciarsi un indebito profitto e me- glio ottenere e appropriarsi di denaro di pertinenza del Fondo 1 (consid. V. 7.13). 5.3 Posizione dell’imputato A. Anche per questo capo d’imputazione A. ha rinviato a quanto esposto in prima sede, facendo sostanzialmente valere di essere stato vittima dell’agire di C. (CAR pag. 5.200.046-050). 5.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.4.5 e II.3.5.2) 5.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie qui in esame vi sono in particolare le di- chiarazioni delle persone interessate e di altri terzi, così come quelle di A. e di C. Vi sono poi i rapporti della PGF, segnatamente quello di analisi comparativa di firme manoscritte e quello concernente i flussi finanziari del Fondo 1. Inoltre vi è la sentenza di primo grado emanata del Tribunale di Roma nei confronti di A. e di C. 5.5.1 Dichiarazioni di M., N., GGGGG. e HHHH. M., nell’interrogatorio in data 30 luglio 2013 dalla Procura del Tribunale di VV., ha confermato di avere sottoscritto il documento di apertura del conto presso Banca 2, così come il mandato di gestione patrimoniale (MPC pag. 13.06.00002). Interrogata in via rogatoriale il 18 febbraio 2014, ha riferito che il Fondo 1 aveva un patrimonio formato di beni immobili e mobili e con i proventi della gestione di tali beni provvedeva al mantenimento delle chiese di sua proprietà. A memoria non avrebbe mai visto acquistare un bene immobile, non sarebbe stata politica dell’amministrazione acquistare beni immobili. Ha poi dichiarato che la firma dei documenti di apertura del conto Fondo 1 presso Banca 2 sarebbe stato l’ultimo atto che ha compiuto quale funzionaria del Fondo 1. In seguito avrebbe cambiato posizione, essendo assegnata alla Direzione Centrale degli Affari Generali e per le Risorse Finanziarie e Strumentali. Ha poi precisato che il documento con cui è stata decretata la sua delega alla sottoscrizione con Banca 2 della - 73 - documentazione di apertura non le conferiva il potere di gestione del conto, bensì unicamente quello di aprire il rapporto contrattuale. A. ne sarebbe stato informato, e avrebbe parlato con il servizio preposto alla gestione del conto, ed in particolare con la signora GGGGG. M. ha contestato l’autenticità delle sue firme sui docu- menti, i quali sarebbero posteriori alla sua fuoriuscita dal Fondo 1, avvenuta su- bito dopo l’apertura del conto (MPC pag. 13.06.00008-00013). Anche N. ha contestato che la firma sugli ordini di bonifico fosse la sua, eviden- ziando che dal 2006 aveva lasciato l’incarico al Fondo 1. Da quel momento avrebbe cessato di interessarsi delle questioni legate al Fondo 1. Egli contesta di avere dato alcuna disposizione e non sarebbe stato a conoscenza del conto col- laterale (MPC pag. 13.07.00078; MPC pag. 13.07.00117 seg.; MPC pag. 13.07.00119-00125). GGGGG., funzionaria del Fondo 1, interrogata a VV. il 3 giugno 2013, ha dichia- rato di occuparsi della gestione del portafoglio titoli. Il suo compito consisteva nel predisporre i prospetti contabili degli investimenti, curare i rapporti e la corrispon- denza con le banche riguardo alla situazione contabile delle gestioni patrimoniali. Le rendicontazioni le riceveva lei, spesso via fax dopo una telefonata con la se- gretaria di A. o con A. stesso. Ha poi negato di avere mai parlato con A. della necessità di sostituire la firma di M., e ha indicato che quando chiedevano il ver- samento dei risultati di gestione, i documenti da lei predisposti venivano firmati dal Prefetto HHHHH. e A. non avrebbe mai opposto alcuna difficoltà (MPC pag. 12.22.00001 seg.). Ha poi dichiarato che il Fondo 1 aveva un patrimonio di circa 750 chiese e anche un patrimonio immobiliare. La missione era quella di curare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro di tali edifici. A suo sapere dalla sua istituzione il Fondo 1 non avrebbe più acquistato immobili né chiese, e ha escluso che la missione del Fondo 1 fosse quella di acquistare immobili per poi restaurarli e rivenderli (MPC pag. 12.22.00008). HHHH. ha confermato che tutte le consegne di denaro che riguardavano Fondo 1 sarebbero state effettuate da “spalloni” della Società 28 SA a VV. nelle mani di C. e che le istruzioni per la consegna venivano fornite da A. (MPC pag. 12.06.00015 seg.). 5.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dato atto di avere fatto uso dei documenti oggetto delle imputazioni, senza però sapere che le firme di M. e N. fossero false. Egli avrebbe ricevuto i docu- menti da C. e li avrebbe spediti alla banca, la quale avrebbe controllato le firme ed eseguito i bonifici (MPC pag. 13.02.01760). Nei suoi interrogatori ha poi di- chiarato che tutti gli ordini di trasferimento di denaro del conto intestato al Fondo 1, come pure gli altri documenti concernenti tale conto, gli sarebbero pervenuti - 74 - da C. via DHL. Gli ordini di trasferimento gli pervenivano firmati in bianco, e lui li compilava su disposizioni di C., il quale gli diceva l’importo che doveva essere trasferito alla Società 28 SA. Richiesto sul motivo per il quale accettava gli ordini di trasferimento concernente il contro Fondo 1 da C., che non aveva procura sul conto, egli ha risposto che C., era il “factotum” del Prefetto N., il quale gli avrebbe detto di fare capo a C. Lo riteneva legittimato anche se sapeva non avere una procura, perché gli era stato introdotto da N. Ha poi riferito di non avere verificato se M. e N. fossero ancora in carica al momento della firma degli ordini di trasfe- rimento. Egli ha dichiarato che le somme di denaro venivano consegnate in con- tanti dagli spalloni della Società 28 SA a C., il quale gli avrebbe detto che li por- tava direttamente a N. Si trattava di disposizioni per operazioni urgenti, si trattava di operazioni immobiliari (MPC pag. 13.02.01798-01801; MPC pag. 13.11.00006- 00008; 13.02.02358 segg.). Nel verbale di confronto A. ha poi dichiarato, per quanto riguarda i contratti di credito, di averli mandati a C. tramite DHL, già firmati dalla banca, per raccogliere la firma, in seguito li avrebbe ricevuti firmati per il tramite di C. (MPC pag. 13.11.000015). A. ha poi affermato di sapere, in quanto riferitogli da N. stesso, che quest’ultimo è stato direttore del Fondo 1 sino a fine 2006, dopodiché sarebbe divenuto dirigente di […]. In merito a M. ha invece di- chiarato che nessuno gli avrebbe comunicato che la sua firma non fosse più va- lida in quanto aveva lasciato il Fondo 1. Egli ha confermato di avere visto la do- cumentazione di apertura del conto e di sapere che l’unica persona avente diritto di firma singola sul conto Fondo 1 era M. Ha poi indicato che accettava le lettere di giustificazione sottoscritte da N., nonostante sapeva che lo stesso non era più dirigente del Fondo 1 dal 2006, in quanto era un personaggio influente e non metteva in dubbio la sua parola. Ha poi riferito che gli estratti patrimoniali del Fondo 1 li trasmetteva a GGGGG., la quale si era annunciata telefonicamente come funzionaria del Fondo 1, e di non avere chiesto a quest’ultima di parlare con M. (MPC pag. 13.02.02355-02361). Dinnanzi alla prima Corte, A. ha confer- mato le precedenti dichiarazioni, indicando in particolare di essersi posto delle domande di fronte alle richieste di un ente amministrativo dal Ministero dell’In- terno italiano di far rientrare denaro in Italia tramite spalloni: gli sarebbe però stato detto che erano delle operazioni immobiliari importanti che senza il bonifico sa- rebbero saltate (TPF pag. 306.731.51). In questa sede A. si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.021 seg.). 5.5.3 Dichiarazioni di C. C., dinnanzi al Tribunale di Napoli, ha ammesso di aver sottratto denaro al Fondo 1 per coprire degli ammanchi nei confronti di suoi clienti, falsificando le firme di M. sugli ordini di bonifico per garantire il meccanismo di “spallonaggio” mediante bonifici dal conto del Fondo 1 presso Banca 2 in favore di Società 28 SA, che faceva giungere il denaro in Italia. Ha anche confermato l’apertura del conto - 75 - “collaterale” sul quale venivano fatti dei finanziamenti da Banca 2 garantiti dagli investimenti sul conto Fondo 1. Grazie a questi finanziamenti venivano effettuati i bonifici oggetto delle sottrazioni al Fondo 1 (MPC pag. 13.03.00061 seg.). In seguito, ha contestato di aver falsificato le firme di M. e di N. come pure di aver trasmesso a A. dei documenti. Ha negato di aver ricevuto del denaro proveniente del Fondo 1 nel suo ufficio di UU. e ha dichiarato di non sapere che fine avesse fatto (MPC pag. 13.03.00469). Nel verbale di confronto con A., ha di nuovo am- messo di aver trasmesso a A. quattro fogli firmati in bianco con apposta la firma di M. da egli falsificata. Ha ammesso di aver necessitato di EUR 1.5 milioni per risolvere questioni con altri clienti che doveva rimborsare in seguito a delle perdite da loro subite. Intendeva mettere a posto la situazione e quindi restituire questo denaro al Fondo 1. Ha anche ammesso di aver falsificato il logo del Ministero degli interni e di avervi poi apposto la firma (falsificata) di M. Non saprebbe invece da chi A. avrebbe ricevuto gli ulteriori ordini di bonifico con le firme false e ha contestato di avere ricevuto altro denaro in Italia proveniente del Fondo 1 (MPC pag. 13.11.14). Nell’interrogatorio finale del 12 novembre 2019 si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.03.00936 segg.) 5.5.4 Documentazione agli atti Dal rapporto di analisi comparativa di firme manoscritte della PGF del 28 ago- sto 2014 (rispettivamente 22 settembre 2014 per la versione tradotta in italiano) è emerso che le firme di M. e di N. sui documenti oggetto dell’imputazione ana- lizzati sono falsificate. Da tale rapporto è pure risultato che l’origine della firma di confronto di M. ritrovata sul documento “atto di pegno e di cessione generale a Fondo 1 rubrica R60a.” è dubbia, mostrando le medesime caratteristiche di quelle falsificate, e sarebbe anch’essa una firma falsificata (MPC pag. 17.01.00001- 00065; MPC pag. 10.02.00320). Nel rapporto concernente i flussi finanziari Fondo 1 della PGF del 25 novem- bre 2014, sono stati analizzati nel dettaglio i flussi finanziari in entrata e in uscita registrati sulla relazione intestata al Fondo 1 aperta presso Banca 2. È in parti- colare stata ricostruita l’origine dei fondi confluiti e la destinazione finale dei fondi fuoriusciti. Il denaro sul conto n. R60. del Fondo 1 presso Banca 2 è stato accre- ditato tramite cinque bonifici di complessivi EUR 10'052'700.-- effettuati tra il lu- glio 2006 e il maggio 2009. Tra il settembre 2008 e l’ottobre 2012 sono stati ef- fettuati ulteriori quattro accrediti e tre versamenti in contanti: secondo la ricostru- zione della PGF non si tratterebbe di denaro proveniente dal Fondo 1, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni ban- carie (MPC pag. 10.02.00259-0073 e documenti ivi citati). A inizio dicembre 2006 è stata aperta la rubrica R60a. sulla quale, per un periodo di circa un anno e mezzo, sono stati concessi degli anticipi fissi garantiti dai capitali investiti sul - 76 - conto n. R60., poi utilizzati nella loro globalità per eseguire pagamenti a favore della Società 26. Banca 2 ha concesso al Fondo 1 degli anticipi fissi per com- plessivi EUR 4'089'000.--, i quali sono poi stati rimborsati nel maggio 2008 adde- bitando il conto n. R60a. del Fondo 1. Dall’analisi della PGF emerge che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro era prontamente trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. Sulla base delle dichiarazioni dell’imputato A. e HHHH., la PGF ha concluso che in seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e consegnate a C. (MPC pag. 10.02.002.00273-00278). Tutti i flussi in uscita dal conto n. R60. e dalla rubrica R60a. hanno avuto unica- mente due beneficiari, la Società 28 SA e il conto del Fondo 1 stesso acceso presso la Banca 30 a VV. − Tesoreria Centrale dello Stato. A favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre EUR 9,4 milioni, di fronte a delle entrate di oltre EUR 10 milioni. I 9 bonifici a favore del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 30 − Tesoreria dello Stato, farebbero invece riferimento al versamento al Fondo 1 dei risultati di gestione derivante dagli attivi investiti in Svizzera. Secondo la ricostruzione della PGF, il denaro oggetto dei bonifici, proviene dai versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie come “R24.” e “R17.” (MPC pag. 10.02.00282-00285). Con sentenza del 20 giugno 2017 il Tribunale di Roma ha condannato, in primo grado, A. e C. per appropriazione indebita a danno del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2, mentre N. è stato prosciolto in quanto estraneo ai fatti (MPC pag. 18.02.01389 seg.). Il procedimento nei confronti di M. è invece stato archi- viato (MPC pag. 18.02.01275 seg.). A. e C. hanno impugnato tale sentenza, at- tualmente pendente in appello. 5.6 Risultanze probatorie Anche per la falsità in documenti concernente la relazione Fondo 1, la condanna di prima istanza nei confronti di C., per avere agito in correità con il qui imputato A., è divenuta definitiva. Per quanto concerne la falsità delle firme sui documenti in esame – peraltro nem- meno messa in discussione da A. – questa Corte condivide le conclusioni dei giudici di prime cure, ritenendo credibili M. e N., i quali hanno contestato le proprie firme. Come indicato dal MPC per 34 dei documenti incriminati l’analisi compara- tiva delle firme, effettuata dalla PGF, ha confermato la falsità delle firme di M. e N. Oltre a ciò, agli atti vi sono più elementi a sostegno della falsità dei documenti, quindi anche dei quattro ordini di bonifico non contemplati nell’analisi della PGF, e meglio i documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.8, 1.1.3.6.11, 1.1.3.6.23 e 1.1.3.6.37. Come esposto dalla prima istanza lo stesso C. ha ammesso di avere - 77 - formato dei falsi ordini di bonifico, falsificando la firma di M., così come il logo del Ministero degli interni, seppure non è poi stato in grado di riferire di quali docu- menti si tratti. Inoltre a favore della mancata autenticità delle firme vi è pure il fatto che, a far tempo da aprile 2006 rispettivamente dicembre 2006, né M. né N. erano più attivi presso il Fondo 1 e pertanto non erano legittimati a sottoscrivere i docu- menti in esame. In virtù di ciò, in Italia i procedimenti nei loro confronti si sono infatti poi conclusi senza una condanna – contrariamente a quello concernente il qui imputato A. e il correo – essendo stati ritenuti estranei ai fatti. Inoltre pure il contenuto stesso dei documenti depone a favore della mancata autenticità degli stessi, come si dirà meglio in seguito. Anche per questa fattispecie A. non contesta di avere compilato gli ordini di bo- nifico e nemmeno di avere inoltrato i documenti qui in esame a Banca 2 per l’ese- cuzione. Le sue dichiarazioni secondo cui non sarebbe stato a conoscenza della falsità dei documenti risultano poco credibili. Egli stesso ha dichiarato di avere visto i documenti di apertura del conto di gestione patrimoniale, e di sapere che N. non aveva potere di firma sul conto Fondo 1; egli – avendo visto tale docu- mentazione – doveva anche essere al corrente che non era stata data alcuna delega con facoltà di deporre dei valori patrimoniali depositati sul conto (MPC pag. 07.02.01.03.00001). Inoltre ha pure dichiarato che i rendiconti della gestione li inoltrava a GGGGG., la quale si era presentata a lui come funzionaria del Fondo
  48. Anche quest’ultima ha riferito che parlava con A. rispettivamente con la di lui segretaria quando riceveva i rendiconti. È quindi poco credibile che egli non sa- pesse che M. non aveva più a che fare con il Fondo 1, interfacciandosi con un’al- tra persona e non avendo peraltro, per sua stessa ammissione, mai chiesto di parlare con M. Per quanto concerne N., lo stesso A. ha pure ammesso di sapere che non era più attivo presso il Fondo 1, essendogli questo stato comunicato da N. stesso. A. non è attendibile quando cerca di giustificarsi asserendo che N. era una persona influente e non metteva in dubbio la sua parola, motivo per cui avrebbe comunque eseguito i suoi ordini. Non è infatti plausibile che un gestore patrimoniale d’esperienza, a conoscenza delle regole bancarie, esegua in buona fede ordini impartiti da una persona che sa non essere legittimata unicamente perché persona influente. Stesso dicasi per la compilazione degli ordini di boni- fico in bianco secondo le istruzioni di C., persona senza procura e che nulla aveva a che fare con il Fondo 1, e che A. riteneva legittimato unicamente perché intro- dottogli da N. Si rinvia a tal proposito anche a quanto esposto per la relazione “R24.” (cfr. supra consid. I.4.7). Nonostante la ricezione di ordini di bonifico in bianco rispettivamente di richieste di finanziamento da parte di C. – il quale nulla aveva a che vedere con il Fondo 1 – sottoscritti da persone che egli sapeva non essere più attive presso il Fondo 1, A. non ha intrapreso alcuna verifica presso il Fondo 1. A ciò si aggiunge che pure il contenuto degli ordini di bonifico rispetti- vamente delle richieste di finanziamento avrebbe dovuto portare A. a porsi delle - 78 - domande circa l’autenticità dei documenti ed effettuare delle verifiche con il Fondo 1. La giustificazione secondo cui gli importi, poco dopo essere stati versati sul conto presso Banca 2, facevano ritorno in Italia tramite una società di spallo- naggio, per delle operazioni immobiliari risulta infatti inverosimile. Innanzitutto, come menzionato dalla prima Corte, non si vede per quale motivo il Fondo 1, ente appartenente allo Stato italiano, avrebbe dovuto fare capo a una società di spallonaggio per fare confluire denaro dalla Svizzera in Italia, denaro peraltro poco prima versato sul conto presso Banca 2. Inoltre, sia M. sia GGGGG. hanno riferito che scopo del Fondo 1 non era quello di acquistare immobili. Ciò è anche confermato da un documento del Ministro dell’Interno da cui risulta che il patri- monio del Fondo 1 risale alla metà dell’800 e il suo fine istituzionale è costituito dalla conservazione e dalla valorizzazione delle chiese di proprietà (MPC pag. 07.01.002.06.00188). Da evidenziare è poi che, come dichiarato da A. stesso e confermato anche da HHHH., i soldi sono stati consegnati a C. e non al Fondo 1. In Italia C. e il qui imputato A. sono infatti, come detto, stati condannati – in primo grado – per appropriazione indebita. Infine si osserva pure che tali operazioni, che hanno portato praticamente allo svuotamento del conto del Fondo 1 presso Banca 2, erano incompatibili con il contratto di gestione sotto- scritto in data 28 aprile 2006 (MPC pag. 07.02.001.03.00001-00004). Nemmeno a fronte di ciò A., gestore patrimoniale del conto, ha intrapreso alcunché. Alla luce di quanto precede, il fatto che A. abbia compilato gli ordini di bonifico in bianco, secondo le istruzioni di C., e abbia trasmesso i documenti di cui ai capi d’imputazione qui in esame a Banca 2 per l’esecuzione, senza porsi alcuna do- manda e intraprendere alcuna verifica – nonostante più elementi sospetti – lascia concludere che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli fosse in realtà a conoscenza della falsità di detti documenti, e che ha pertanto agito intenzional- mente. A. e il correo hanno agito allo scopo di appropriarsi del denaro del Fondo 1 ri- spettivamente di mascherare le malversazioni a danno del Fondo 1. I due hanno agito in correità, avendo entrambi fornito un apporto essenziale per la prepara- zione e l’esecuzione del reato. Di conseguenza la prima Corte ha a giusta ragione ritenuto adempiuti i presup- posti del reato di falsità in documenti a carico segnatamente di A. anche per tale relazione.
  49. Commisurazione della pena 6.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa - 79 - che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di se- guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronun- ciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 6.1.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la re- prensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). - 80 - 6.1.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 6.1.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per - 81 - ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati). 6.2 La prima istanza ha condannato l’imputato A. a una pena detentiva di 3 anni, di cui 12 mesi da eseguire, e la restante parte sospesa condizionalmente per un - 82 - periodo di prova di due anni (sentenza SK.2020.27 consid. 3.7 seg.). Ha valutato per il reato di amministrazione infedele qualificata la colpa di A. da medio a grave, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (consid. VI.3.2). Per i reati di truffa e falsità in documenti ha ritenuto la colpa di A. come non già più lieve (consid. VI.3.3.1 seg.), e in virtù del principio dell’inasprimento ha aumentato la pena ipotetica di base a una pena detentiva di 4 anni e 5 mesi (consid. VI.3.4). Quali elementi leggermente attenuanti la Corte penale ha considerato a favore di A. il disagio derivante dal fatto che due paesi hanno proceduto nei suoi confronti, così come la sua attitudine nell’ambito del procedimento (consid, VI.3.5.3 seg.). Ha poi in particolare tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della violazione del principio di celerità. Ponderate tutte le circostanze ha quindi giudicato adeguata una pena detentiva di 3 anni (consid. VI.3.6 seg.). 6.3 A. ritiene che tale condanna non terrebbe conto di tutti gli elementi del caso di specie, che sarebbe eccessiva e ha pertanto chiesto, in via principale, qualora l’appello venisse integralmente o parzialmente accolto, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse accolto limitatamente alla pena (punto VI), ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. Tale richiesta si fonderebbe sui seguenti punti: lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati; vicinanza del termine di pre- scrizione; violazione del principio di celerità; lieve intensità della volontà delin- quenziale dell’imputato; collaborazione dell’imputato nell’inchiesta; la sua vita an- teriore e l’incensuratezza; la sua situazione personale (padre di 3 figli in tenera età, obblighi famigliari importanti); la sua reputazione; il suo comportamento dopo la scarcerazione e nel corso dell’inchiesta; la colpa globale dell’imputato; l’effetto della pena sulla sua vita futura e nelle sue possibilità di reinserimento sociale; la prognosi riguardante la possibilità di reiterazione del reato; il carcere preventivo sofferto in Italia (CAR pag. 5.200.051 seg). 6.4 Il MPC ha dal canto suo chiesto la condanna di A. a 30 mesi, anziché i 36 pro- nunciati in primo grado, in considerazione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). 6.5 Il tipo di pena (pena detentiva) stabilito dalla prima Corte per tutti i reati qui in esame è incontestata. Lo stesso imputato A. ha postulato una condanna a una pena detentiva di 18 rispettivamente 20 mesi. Ad ogni modo, come si dirà anche meglio in seguito, a fronte della gravità dei reati, della colpa dell’imputato, degli ingenti danni causati e del numero di illeciti, anche questa Corte ritiene, per il qui - 83 - imputato A., adeguata una pena detentiva per tutti i reati. Una pena pecuniaria non sarebbe né adeguata alla colpa né appropriata. 6.6 A. si è reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta. Per tutti e tre i reati la pena prevista dalla legge è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Nel caso in esame il reato di amministrazione infedele qualificata è da considerare quale reato di base per la commisurazione della pena, essendo quello con la fattispecie di maggiore portata, e pertanto il reato che nello specifico comporta la pena più elevata. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 6.1.3.), giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata, tuttavia non si può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. In concreto la pena massima è pertanto limitata a sette anni e mezzo. 6.7 Va anzitutto rilevato, per quanto concerne le imputazioni di amministrazione in- fedele – riguardanti gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, l’incasso inde- bito di retrocessioni per i predetti investimenti, così come per investimenti in azioni S18a. – che sono da valutare un gran numero di reati simili, comparabili in termini di colpevolezza, seguendo la medesima strategia, e differenziandosi so- stanzialmente unicamente dall’indebito profitto ottenuto e dal danno causato. I singoli reati di amministrazione infedele sono collegati tra di loro sia dal punto di vista materiale sia temporale. Questi sono connessi dal modus operandi della commissione del reato nell’ambito dell’attività professionale e dall’obiettivo di pro- curarsi un indebito profitto per un periodo di tempo prolungato. Ogni reato rap- presenta quindi un singolo atto in un sistema di agire illecito. Considerare questi individualmente – ai sensi restrittivi della giurisprudenza del Tribunale federale – non risulta in concreto appropriato, non permettendo ciò di tenere adeguata- mente conto della ponderazione della colpa. Sulla base di ciò, essendovi un’unità di azioni, si giustifica di trattare tutte le imputazioni di amministrazione infedele insieme e determinare un’unica pena ipotetica di base. Sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell’imputato A. è il fatto che egli, nella sua posizione di gestore patrimoniale, ha ripetutamente abusato del suo ruolo e della fiducia di numerosi suoi clienti, causando loro un danno complessivo di milioni (all’incirca 6 milioni, cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.7 [il danno concernente gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 è in questa sede stato confermato] e consid. III. 3.9), e realizzando, con la sua gestione illecita, un con- siderevole indebito profitto (CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60 quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti in prodotti strut- turati Banca 1, [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.6.6 e 2.8], nonché EUR 469'875.-- quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti - 84 - in azioni S18a. [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 3.9 e 3.10]). Il grado della lesione del bene giuridico protetto, ossia il patrimonio altrui, è pertanto conside- revole. Egli ha inoltre agito per un periodo prolungato (oltre due anni), eseguendo un elevato numero di operazioni illecite ai danni di una quarantina di clienti, ed è stato fermato unicamente dal suo arresto. Alla luce di ciò l’intensità della volontà delittuosa di A. è da considerare di una certa importanza, avendo egli peraltro optato per vittime facili, trattandosi di clienti di vecchia data, di una certa età e che vivevano lontani, e che quindi egli sapeva non controllare il suo operato. Tutto ciò considerato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente da media a grave. Anche dal profilo soggettivo la sua colpa è da ritenere da media a grave, egli ha infatti agito intenzionalmente, per scopi prettamente egoistici, e meglio per conseguire un profitto e godere di un tenore di vita ancora più elevato. Da sottolineare è che al momento dei fatti la sua situazione finanziaria era positiva, questa si è infatti deteriorata unicamente in seguito al suo arresto. A. ha quindi agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione. Alla luce di quanto precede, considerata la colpa globale medio-grave di A., quale pena ipotetica di base è da ritenere adeguata una pena detentiva di 3 anni. 6.8 Per la truffa ripetuta, sotto il punto di vista oggettivo, a pesare sulla colpa è il fatto che – secondo la condanna della Corte penale passata in giudicato (per l’unica truffa oggetto di contestazioni in appello A. è stato prosciolto) – A. ha agito nell’arco di un periodo prolungato (da dicembre 2010 a dicembre 2012) commet- tendo ben 10 truffe. Tutte le truffe riguardano poi somme di una certa importanza, trattandosi di importi da EUR 75'000.-- a 310'000.--. Non si tratta quindi di fatti- specie di poco conto. Il danno cagionato ai clienti è di un certo peso, ammon- tando complessivamente a EUR 1'360'000.-- (dedotti i EUR 10'000.-- per cui è stato prosciolto) e USD 134'238.-- (EUR 106'000.-- controvalore; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.9), importi che corrispondono all’indebito profitto conse- guito (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.10.1). Per eseguire le truffe A. ha poi utilizzato dei documenti con le firme dei clienti da lui stesso falsificate, al fine di ingannare i funzionari della banca con cui collaborava, sfruttando anche la fiducia che questi avevano nei suoi confronti, e indurli a effettuare i bonifici. A favore di A. è invece da tenere in conto che, come rettamente ritenuto dalla prima Corte, egli non ha in tal caso agito con una particolare energia criminale, essendo le truffe correlate all’amministrazione infedele e avendo agito solamente a danno di due clienti, quindi un numero relativamente basso rispetto ai clienti toccati dall’amministrazione infedele. Sotto il profilo soggettivo – come già indicato per l’amministrazione infedele – A. ha agito intenzionalmente, per fini egoistici, e me- glio per proprio profitto. La volontà delinquenziale di A. nella fattispecie non è comunque lieve, avendo egli agito ripetutamente e avendo pertanto più volte li- beramente deciso di agire in modo illegale, per arrecarsi un vantaggio. Sulla base di tali elementi la colpa globale dell’imputato A. è in concreto da considerare - 85 - oggettivamente e soggettivamente come già non più lieve. Considerato tutto quanto precede, quale pena ipotetica per la truffa ripetuta, risulta adeguata una pena detentiva di un anno. In virtù del principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 9 mesi. 6.9 Secondo la condanna passata in giudicato di prima istanza e la conferma pres- soché totale (ad eccezione di un documento) delle imputazioni di falsità in docu- menti impugnate in questa sede, A. ha creato e fatto uso nell’arco di circa sei anni di ben 65 falsi documenti (38 riferiti al Fondo 1, 11 concernenti la relazione “R24.”, 15 relativi alle truffe e agli acquisti di titoli S18a., nonché un formulario A). Come a giusta ragione evidenziato dall’istanza precedente, questi documenti erano quasi nella loro totalità funzionali ai reati patrimoniali oggetto della presente procedura e delle procedure italiane. A. ha falsificato le firme dei clienti, rispetti- vamente compilato dei fogli in bianco con le firme falsificate – dal correo – dei clienti, indicando false volontà dei clienti, al fine di perfezionare i reati patrimo- niali, causando un ingente danno ai clienti (oltre a quelli già esposti sopra, è stato causato un danno di oltre EUR 2.8 milioni alla relazione “R24.” e oltre EUR 9.4 milioni al Fondo 1). Come già indicato per la truffa, anche in tal caso A. non ha tuttavia dato prova di una particolare energia criminale, essendo le falsità in do- cumenti correlate con gli altri reati. Considerato comunque il lasso di tempo in cui ha agito, il numero di documenti falsificati e l’ingente danno causato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente come già non più lieve. Stesso dicasi per quanto concerne il profilo soggettivo, avendo anche in questo caso, come già indicato per gli altri reati, A. agito esclusivamente per proprio profitto e in piena liberà decisionale. Per la falsità in documenti si ritiene pertanto adeguata una pena ipotetica di sei mesi. Questa Corte ritiene quindi adeguato un inasprimento della pena di ulteriori quattro mesi. 6.10 In considerazione di quanto esposto in precedenza, in concreto la pena comples- siva di base è fissata in una pena detentiva di 4 anni e 1 mese (3 anni + 9 mesi + 4 mesi). Resta ora da esaminare se entrano in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore. 6.11 A. ha sostanzialmente fatto un elenco di tutti i possibili motivi di riduzione che a suo avviso sarebbero da considerare, senza tuttavia approfondirli oltre. In concreto, come rettamente sollevato dal MPC e già considerato anche dalla prima Corte, il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) giustifica senz’al- tro un’attenuazione della pena complessiva. I fatti qui imputati si sono infatti svolti tra il 2010 e il 2013, per tutti si è quindi nel frattempo oltre – per una parte addi- rittura ben oltre – i due terzi del termine di prescrizione di 15 anni. Secondo la giurisprudenza in tal caso la pena è da attenuare (DTF 140 IV 145 consid. 3.1; - 86 - MATHYS, op. cit., n. 340). Sulla base di ciò, considerata la vicinanza del termine di prescrizione, e avendo A. dall’epoca dei fatti tenuto una buona condotta si giu- stifica per tale ragione una considerevole attenuazione della pena. Bisogna inoltre tenere conto del principio di celerità, la cui violazione comporta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). La valu- tazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'auto- rità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre valutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dunque controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trattarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Il presente procedimento è durato oltre dieci anni. L’inchiesta è infatti iniziata nel marzo 2012 con l’apertura dell’istruzione nei confronti dell’imputato A. e la comu- nicazione del dispositivo nella presente procedura d’appello ha avuto luogo in ottobre 2023. L’istruttoria da parte del MPC si è protratta sino al gennaio 2019, data in cui vi è stato il primo rinvio a giudizio. L’accusa è tuttavia stata rinviata al MPC per essere completata o rettificata. Il secondo atto d’accusa è quindi stato emanato il 24 luglio 2020. I dibattimenti di prima istanza hanno avuto luogo nel febbraio 2022. In appello il caso è rimasto pendente per all’incirca un anno prima dei dibattimenti. Ora, vero è che, soprattutto inizialmente, si trattava di un caso di vaste proporzioni, con un legame anche con l’Italia, da cui consegue un allunga- mento dei tempi della procedura. Inoltre anche l’esame del caso da parte di più istanze comporta chiaramente un prolungamento del procedimento. Cionono- stante, come rettamente indicato dalla prima Corte, indipendentemente dalla pre- senza di tempi morti più o meno giustificati, un procedimento così lungo per una fattispecie come quella in esame è comunque da considerarsi eccessiva e lesiva del principio di celerità. Si giustifica pertanto anche per questo una riduzione me- dia della pena complessiva. Per quanto concerne la situazione personale di A. si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP a quanto esaustivamente esposto dalla prima Corte (sentenza SK.2020.27 con- sid. VI.3.5.1-3.5.3). Da menzionare è però in particolare la situazione familiare di A. – il quale è un padre di famiglia con tre figli minorenni (nati nel 2011, 2013 e 2018) da mantenere – e la precaria situazione finanziaria in cui si trova la fami- glia. Nel proprio interrogatorio in questa sede A. ha aggiornato la propria situa- zione, dichiarando in particolare di vivere da un anno in una casa in mezzo al bosco, per cui non deve pagare nulla facendo egli il custode, di essere ancora in disoccupazione e di vivere sostanzialmente grazie agli assegni familiari, - 87 - ricevendo anche aiuto da parte dei suoi famigliari e amici. La di lui moglie non avrebbe invece un lavoro fisso, ma delle entrate mensili di circa EUR 500.-- gra- zie a lavori occasionali di pulizie (cfr. CAR pag. 5.300.003-005). Tale situazione familiare – in particolare i suoi obblighi familiari – giustifica una lieve riduzione della pena complessiva. Inoltre, come rettamente ritenuto dalla precedente Corte, anche a fronte del di- sagio derivante dal fatto che due paesi (Svizzera e Italia) hanno proceduto nei suoi confronti, la pena è da ridurre leggermente. Gli ulteriori aspetti sollevati dall’imputato A., non meglio motivati, non giustificano invece alcuna riduzione della pena rispettivamente sono da valutare in modo neutrale. Il carcere preventivo sofferto in Italia non è da considerare per la commisurazione della pena, concernendo questo i reati commessi in Italia (cfr. sentenza del TF 6B_806/2020 dell’11 novembre 2020 consid. 1.3). Il comportamento dell’im- putato A. durante l’inchiesta è invece da valutare neutralmente. Vero è che egli ha sempre dato seguito alle citazioni e risposto ai quesiti postigli dagli inquirenti, egli ha però sostanzialmente sempre negato le imputazioni rimproverategli e non ha quindi facilitato il procedimento penale, e nemmeno ha collaborato con le au- torità in maniera rilevante tale da ammettere una riduzione della pena (cfr. anche TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5.2, secondo cui anche in caso di confessione si può rinunciare a una riduzione della pena, se questa non ha facilitato il procedimento penale). Per quanto concerne l’effetto della pena sulla sua vita futura e le sue possibilità di reinserimento sociale, la prima Corte ha rettamente indicato che giusta il Tribunale federale questo è da prendere in con- siderazione unicamente in caso di circostanze straordinarie, ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi, per sua natura, pregiudizi in ambito professionale e familiare del condannato (sentenza del TF 6B_988/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 2.4; 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1). In concreto non si ravvedono circostanze straordinarie in tal senso. Infine anche l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). In virtù di tutto quanto precede questa Corte ritiene adeguata una riduzione della pena di complessivi 19 mesi. Di conseguenza A. è condannato a una pena de- tentiva di 30 mesi. 6.12 Giusta l’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3). Se il giudice sospende del tutto o in parte - 88 - l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta di A. e del fatto che non ha precedenti penali, si giustifica di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena. La parte da eseguire è fissata in sei mesi. A tal proposito si osserva che le pene detentive di breve durata possono essere eseguite, a richiesta del condannato, in forma di semiprigionia (art. 77b CP) o con la sorveglianza elettro- nica (art. 79b CP). L’esecuzione della parte restante (24 mesi) è sospesa condi- zionalmente per un periodo di prova di due anni. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LOAP e art. 31 cpv. 1 CPP).
  50. Misure 7.1 La Corte penale ha condannato A. al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro, tra gli altri, sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5 (cfr. sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.2) 7.2 In sede di dibattimento d’appello la difesa ha indicato di non opporsi al risarci- mento equivalente rispettivamente al mantenimento del sequestro disposto dalla Corte penale, tranne che per i beni di appartenenza della moglie – come già fatto valere in prima sede – e meglio gli importi di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositati presso la Banca 5 (CAR pag. 5.100.027 seg.). Nella propria arringa d’appello la difesa nulla ha precisato a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). 7.3 Si osserva innanzitutto che tali importi sono stati trovati presso il domicilio di A. e della di lui moglie, per l’esattezza nella loro camera da letto (MPC pag. 08.02.00010). Dinnanzi alla Corte penale A. ha dichiarato che la moglie avrebbe guadagnato detto importo dalla vendita di un appartamento della di lei madre (TPC pag. 306.731.053). La moglie di A. in data 24 agosto 2013 aveva presentato al MPC una richiesta di dissequestro, facendo valere che tali importi sarebbero di sua pertinenza, trattandosi di un importo ricavato dalla vendita della casa in cui abitava la madre, allegando una copia di un contratto di compraven- dita dell’appartamento (MPC pag. 15.05.00003-00008). Come rettamente indi- cato dalla Corte di prima istanza, e già ritenuto dal MPC a suo tempo – il quale ha respinto la richiesta di dissequestro (MPC pag. 15.05.00012 seg.) – il contratto di compravendita trasmesso dalla moglie non è atto a comprovare la sua esclu- siva titolarità dei beni sequestrati. Il menzionato contratto non comprova infatti che tali importi derivino effettivamente dalla vendita di detto appartamento. Va a - 89 - tal proposito piuttosto evidenziato che il contratto di compravendita è del 27 ago- sto 2012 (MPC pag. 15.05.00005), quindi pressoché di un anno prima rispetto al sequestro, effettuato nel maggio 2013. Mal si comprende inoltre per quale mo- tivo, se tali somme provenissero effettivamente dalla vendita dell’appartamento, gli importi rinvenuti sono sia in EUR sia in USD, quando il prezzo indicato nel contratto di compravendita è in Sum uzbeco. A fronte di quanto precede, non può quindi essere ritenuto che A. abbia comprovato l’appartenenza esclusiva della moglie di detti importi. Agli atti non vi sono altri elementi a sostegno della tesi di A., alla quale non può di conseguenza essere dato seguito. 7.4 La prima Corte, a fronte della situazione patrimoniale di A., non ha condannato A. a un risarcimento equivalente corrispondente all’importo che avrebbe potuto essere confiscato (superiore a EUR 2.5 milioni), bensì a un importo ben ridotto di CHF 100'000.-- (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VII.5.2 seg.). In questa sede A. è stato prosciolto unicamente per il reato di truffa e di falsità in documenti ai danni della relazione “R17.”, per i quali l’indebito profitto era di EUR 10'000.00, quindi un importo minimo rispetto a quello complessivo. Alla luce di ciò e a fronte della conferma pressoché totale della sentenza di prima istanza, il risarcimento equivalente stabilito dalla prima Corte così come il mantenimento dei sequestri al fine di garantirne la parziale esecuzione, sono da confermare integralmente.
  51. Pretese civili 8.1 Sulla base delle pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei confronti del qui imputato A. e dei danni – accertati dalla prima Corte – da questi effettivamente subiti per i reati commessi nei loro confronti, la Corte di prima istanza ha parzialmente accolto le pretese civili degli accusatori privati, e per il resto li ha rinviati al foro civile. La pretesa di D. – di complessivi CHF 6'501'716.- - (CHF 197'000.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + CHF 6'304'716.-- [investimenti nel Fondo 2]), EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- [in- casso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 725'000.-- [truffe]) e USD 12'000.-- (incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1) oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013 – è stata accolta limitatamente a CHF 197'000.--, EUR 733'100 e USD 12'000.--, non quindi per gli investimenti nel Fondo 2 essendo il procedimento a tal proposito stato abbandonato (sen- tenza SK.2020.27 consid. VIII.5, dispositivo n. VI.1.3). La pretesa di E. – di com- plessivi EUR 269'807.20 (EUR 17'051.20 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 10'925.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 241'831.-- [investimenti nel Fondo 2]) – è stata riconosciuta limitata- mente a EUR 27'976.20, ossia per le prime due poste di danno fatte valere, es- sendo per l’ultima il procedimento stato abbandonato (sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII.6.1, dispositivo n. VI.1.2). Mentre la pretesa di G. – di complessivi - 90 - EUR 1'394'005.56 (composta dalla perdita derivante dagli investimenti in struttu- rati Banca 1 [importo più elevato rispetto all’atto d’accusa], incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1, investimenti nel Fondo 2, perdite per altri in- vestimenti e prestiti, rendite non conseguite ecc.) – è stata accolta limitatamente a EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 45'446.25 [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1]; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VIII.7, dispositivo n. VI.1.1). 8.2 In questa sede A. ha unicamente contestato genericamente le pretese civili rico- nosciute agli accusatori privati, impugnando la propria condanna. Nella propria arringa la difesa nulla ha detto a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). Da evidenziare è che per parte dei reati contemplati nelle poste del danno ricono- sciute A. ha ritirato il proprio appello (in particolare l’incasso delle retrocessioni generate dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 e la truffa per quanto concerne la relazione “R31.”). Le condanne e i danni così come calcolati dai giu- dici di prime cure per tali reati sono pertanto divenuti definitivi e non sono stati oggetto di riesame da parte della Corte d’appello. Per il resto, questa Corte ha confermato la sentenza di primo grado sia per quanto concerne la condanna sia per il danno causato da A. A fronte di tale esito della procedura le conclusioni della prima Corte – a cui si rinvia integralmente (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII) – non possono che essere interamente confermate.
  52. Spese procedurali 9.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). - 91 - Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 9.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza 9.2.1 La Corte penale ha fissato le spese procedurali in complessivi CHF 82'072.85, di cui CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare, CHF 12'072.85 a titolo di di- sborsi e CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia. Queste sono state poste a carico del qui imputato A. in ragione di CHF 25'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. VII.1). Nel determinare tali spese i giudici di prime cure hanno te- nuto conto del fatto che solo una parte dei reati inizialmente prospettati è stata portata in giudizio, così come del numero e del tipo di imputazioni formulate a carico degli imputati e dei parziali proscioglimenti e abbandoni. A copertura delle spese procedurali la Corte penale ha ordinato la compensazione con i valori pa- trimoniali sequestrati ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IX.2-8). 9.2.2 L’ammontare delle spese e la ripartizione tra i tre imputati stabilita dalla prima Corte non sono oggetto di contestazioni, A. – postulando il proprio prosciogli- mento – ha piuttosto contestato che una parte sia posta a suo carico. La sentenza di primo grado è stata in questa sede in larga misura confermata. Unicamente per quanto concerne l’imputazione di truffa e falsità in documenti ai danni della relazione “R17.” A. è stato prosciolto, in applicazione del principio in dubio pro reo, per il resto la sentenza è invece stata confermata. Il proscioglimento con- cerne quindi un’unica fattispecie di portata minore rispetto alle altre in esame. A fronte di tale esito, trattandosi di una modifica minima rispetto al complesso, si giustifica di porre a carico dell’imputato A. l’importo di CHF 25'000.--, come sta- bilito dai giudici di prime cure. 9.3 Spese della procedura d’appello - 92 - Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (cfr. supra consid. 9.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 12'000.--. Questo è da porre a carico di A. in ragione di CHF 8'000.00, ritenuto che nella presente procedura egli è risultato in gran parte soccombente, salvo che per le imputazioni di truffa e falsità in do- cumenti a danno della relazione “R17.” – le quali sono tuttavia, come detto, di minore portata rispetto alle altre fattispecie esaminate e confermate in questa sede – e in relazione alla parziale riduzione della pena, di 6 mesi anziché i 18 postulati dalla difesa, dovuta principalmente al lungo tempo trascorso e alla vio- lazione del principio di celerità. I restanti CHF 4'000.-- vanno invece posti a carico di B., il quale ha ritirato il proprio appello all’inizio del dibattimento ed è pertanto da ritenere soccombente giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP.
  53. Difese e patrocinio d’ufficio 10.1 Nell'ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indenniz- zato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c LOAP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, A. condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. Secondo la giurispru- denza (sentenza del TF 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sen- tenza del TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate se- condo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fo- tocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul - 93 - valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi neces- sari (lett. a); e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Il gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore, se necessa- rio per tutelare i diritti dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP). La re- tribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135 CPP; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese (art. 138 cpv. 1 CPP). Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese del gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). 10.2 Difese d’ufficio per la procedura di prima istanza 10.2.1 La retribuzione riconosciuta dai giudici di prime cure all’avv. Borradori di CHF 104'900.-- (IVA inclusa) non è contestata. Questa risulta ad ogni modo ade- guata, e va quindi confermata. Contestata in questa sede è unicamente la con- danna al rimborso di tale importo alla Confederazione non appena le condizioni economiche dell’imputato glielo permetteranno (dispositivo VIII.2 seconda frase). A. si è limitato a indicare di impugnare tale punto del dispositivo, senza tuttavia addurre una più precisa motivazione a tal proposito. Come menzionato in prece- denza, giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. In virtù di tale norma e a fronte dell’esito della presente procedura, e della conferma della condanna di A. al pa- gamento delle spese procedurali (cfr. supra consid. 9.2.2), non può che essere confermato quanto stabilito dai giudici di prime cure, non avendo egli apportato motivi per una diversa decisione e non essendo questi nemmeno ravvisabili. Si rileva che il dispositivo notificato per scritto alle parti il 30 ottobre 2023 è su questo punto incompleto, non menzionando la condanna di A. al rimborso di - 94 - questa retribuzione alla Confederazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Tale contraddizione tra il dispositivo e la presente motivazione viene qui rettificata d’uf- ficio ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. 10.3 Reclamo sulla retribuzione del patrocinatore d’ufficio (CN.2023.23) 10.3.1 Per quanto concerne la retribuzione del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. in prima sede, si rileva che l’avv. Marty ha inoltrato reclamo alla Corte dei reclami avverso la retribuzione riconosciutagli, chiedendo il riconoscimento complessivo del proprio onorario, e meglio CHF 131'123.90 (IVA inclusa), più le spese di vitto e alloggio nel periodo dei dibattimenti così come le altre sue spese (inc. BB.2022.121 act. 1). Subordinatamente ha fatto valere che dovrebbe quan- tomeno essergli riconosciuto l’importo di CHF 71'601.--, corrispondente alle ore riconosciute dalla prima Corte dopo la riduzione delle note d’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1; CAR pag. 5.200.015-023). 10.3.2 Come precedentemente esposto (cfr. Fatti B.15), a fronte dell’entrata nel merito dell’appello del qui imputato A., la Corte dei reclami ha trasmesso per compe- tenza il reclamo dell’avv. Marty a questa Corte, essendo il reclamo sussidiario rispetto all’appello (cfr. DTF 139 IV 199 consid. 5.6). 10.3.3 La prima istanza ha riconosciuto all’avv. Marty unicamente un importo di CHF 26'800.-- ritenendo il dispendio di tempo fatto valere eccessivo, in conside- razione del fatto che è il patrocinatore di un accusatore privato, e che quindi il patrocinio deve essere limitato a quanto utile e necessario alla tutela degli inte- ressi della patrocinata, che in concreto si limiterebbero alle pretese civili. A mente della prima Corte egli sarebbe poi patrocinatore della signora G. dal 2014, cono- sceva pertanto già da tempo l’incarto. L’avv. Borratori, difensore dell’imputato principale A., avrebbe esposto un tempo di lavoro inferiore (sentenza SK.2020.27 consid. X.5.3.1). Sarebbe pertanto giustificato stralciare le prestazioni non ne- cessarie per una corretta e adeguata tutela degli interessi dell’accusatrice pri- vata. Sulla base delle tre fatture presentate, a mente dei giudici di prime cure, non sarebbero da riconoscere prestazioni per un totale di almeno 240 ore. Dalla prima nota d’onorario del 30 giugno 2021 (periodo 10 gennaio 2020 - 29 lu- glio 2020) sarebbero da dedurre almeno 90 ore di prestazioni non dovute, dalla seconda (periodo 29 luglio 2020 - 25 giugno 2021) andrebbero decurtate almeno 85 ore, mentre dall’ultima del 18 gennaio 2022 non sarebbero da riconoscere le prestazioni che eccedono la reale durata del dibattimento durato complessiva- mente 35 ore (consid. X.5.4). In seguito la prima Corte ha indicato che, per far valere la pretesa civile dell’accusatrice privata, sarebbe da ritenere adeguato un tempo di lavoro di 50 ore. Inoltre, per il dibattimento, oltre alle 35 ore per la par- tecipazione al processo, andrebbero riconosciute, ulteriori due ore per la - 95 - comunicazione del dispositivo, un’ora di colloquio con la cliente dopo il disposi- tivo, nonché il tempo e i costi di trasferta al Tribunale quel giorno. Si avrebbe quindi un onorario complessivo di 88 ore che, a CHF 230/h, equivalgono a un totale di CHF 20'240.--. Sono poi state riconosciute tre trasferte per venire da Zurigo al TPF (e ritorno) per il dibattimento, per un totale di 15 ore (alla tariffa di CHF 200.00/h), quindi complessivamente CHF 3'000.00. Inoltre per le tre note professionali presentate sono state riconosciute le spese per complessivi CHF 1'595.-- (CHF 6.-- + CHF 18.-- + CHF 1'571.--), arrotondati a CHF 1'600.--. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio Marty (composta da CHF 23'240.-- di onorari + CHF 1'600.-- di spese + CHF 1'912.68 di IVA al 7,7%.) è pertanto stata fissata a CHF 26'800.-- (consid. X.5.5-5.9). 10.3.4 L’avv. Marty nel proprio reclamo e anche dinnanzi a questa Corte ha anzitutto contestato di essere già stato a conoscenza dell’incarto. Nel dicembre 2019 avrebbe richiesto accesso agli atti, avendone fino a quel momento visto solo una parte. Solo in quel momento si sarebbe reso conto che il MPC stava agendo solo nei confronti di A. e sarebbe dovuto intervenire personalmente, e visionare gli atti, nell’interesse della cliente (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.B; CAR pag. 5.200.015 seg.). Fa poi valere che l’accusatore privato avrebbe gli stessi diritti dell’imputato. La conclusione della prima istanza, secondo cui avrebbe do- vuto visionare solo parte degli atti, concernenti l’accusatrice privata, violerebbe i diritti procedurali e obblighi dell’avvocato. Si tratterebbe di un caso complesso e dispendioso, avrebbe dovuto esaminare il coinvolgimento di altre persone oltre all’imputato A., nell’interesse dalla cliente. La sua attività non potrebbe poi essere comparata con quella del difensore dell’imputato, essendo peraltro quest’ultimo stato in carcere per diversi anni e avendo pure un avvocato italiano. La maggior parte delle prestazioni non riguarderebbe l’esame dei fascicoli esistenti, ma la lettura dei numerosi nuovi documenti. Dalle note d’onorario emergerebbe inoltre che è stata fatturata solo la visione di alcuni dei fascicoli inviatigli e non di tutti (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.1; CAR pag. 5.200.017 segg.). La prima Corte avrebbe decurtato le tre fatture complessivamente di 240 ore, senza tuttavia for- nire una dettagliata spiegazione delle prestazioni non riconosciute, se non alcune a titolo di esempio – il cui decurtamento sarebbe a mente del patrocinatore ad ogni modo sbagliato, trattandosi di prestazioni necessarie (cfr. per i dettagli inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2) –, ciò che non basterebbe ai sensi di una sufficiente motivazione (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2). Inoltre, la prima Corte avrebbe decurtato delle ore dalle note di onorario, riconoscendogli poi però un importo significativamente inferiore alle ore restanti. L’importo non corrisponderebbe con quanto indicato nei considerandi. Sarebbe quindi, eventualmente, da riconoscer- gli come minimo l’importo di CHF 71'601.00 corrispondente alle ore riconosciute dalla prima istanza (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.3; CAR pag. 5.200.020 segg.). La Corte penale, a prescindere dalle proprie spiegazioni precedenti, - 96 - avrebbe senza alcuna giustificazione e in modo del tutto arbitrario considerato ragionevole un’indennità di complessive 88 ore. Vi sarebbe una violazione del diritto di essere sentito, non avendo i giudici di prime cure motivato il decurta- mento dell’80% del suo onorario, che è pure in contraddizione con i considerandi stessi. La mancata retribuzione dell’80% delle prestazioni rese non corrisponde- rebbe alle norme legali del patrocinio gratuito (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.D e E; CAR pag. 5.200.021 segg.). In merito alle spese riconosciutegli l’avv. Marty solleva di non avere mai conteggiato spese per pranzi/cene, ma anche in tali casi questi potrebbero venire stabiliti dal tribunale secondo il proprio libero apprezza- mento, e chiede quindi che ciò venga fatto (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.F). Egli ha inoltre censurato che nemmeno sarebbe stata considerata la lettura della sen- tenza di 300 pagine, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla prima istanza secondo apprezzamento (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.G). Infine chiede il riconoscimento delle spese al 3% dell’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1 n. IV). 10.3.5 La prima istanza ha rinunciato a presentare osservazioni. Il MPC, rinviando alle osservazioni presentate alla Corte dei reclami, ha invece dal canto suo chiesto la conferma della sentenza di primo grado, facendo sostanzialmente valere che l’avv. Marty avrebbe dato la propria versione dei fatti, che però non sarebbero quelli oggetto dell’atto d’accusa del 24 luglio 2020 del MPC e quindi della sen- tenza emessa dalla Corte penale in data 4 febbraio 2022. A mente del MPC il dispendio orario fatto valere sarebbe manifestamente sproporzionato, tenendo in particolare conto del fatto che tali ore concernerebbero solo il periodo a partire dal gennaio 2020 fino al febbraio 2022, che egli era già patrocinatore di fiducia di G. sin dal 2014 e conosceva la fattispecie, che dal 27 luglio 2020 conosceva l’og- getto dell’atto d’accusa e del dibattimento, limitato a determinate fattispecie con- cernenti la sua mandante, così come che avrebbe deciso di coinvolgere due ul- teriori collaboratori dello studio ciò che influirebbe massicciamente sui costi di patrocinio (CAR pag. 1.101.005 segg.; inc. BB.2022.121 act. 4). 10.3.6 In concreto si deve dare ragione all’avv. Marty in merito al fatto che l’accusatore privato, quale parte, ha gli stessi diritti degli altri, così come sul fatto che è errato comparare il lavoro del patrocinatore dell’accusatrice privata con quello degli altri patrocinatori. A ragione l’avv. Marty ha poi sollevato il fatto che la Corte penale, dopo avere esaminato le tre note d’onorario e avere decurtato delle prestazioni, ha – per un non meglio precisato motivo – ulteriormente ridotto il dispendio orario del patrocinatore d’ufficio, a complessive 88 ore, indicando unicamente di rite- nere tale dispendio orario un tempo di lavoro adeguato per fare valere le pretese civili dell’accusatrice privata. Una tale riduzione dell’onorario, senza una più pre- cisa motivazione, non è ammissibile. La Corte penale non può quindi a tal pro- posito essere seguita. - 97 - L’avv. Marty ha presentato tre note d’onorario, due del 30 giugno 2021 e una del 18 gennaio 2022. Vero è che il dispendio orario fatto valere in tali note, di oltre 538 ore, risulta manifestamente eccessivo ed esagerato, considerando che l’ac- cusatrice privata era toccata limitatamente a due questioni, e meglio gli investi- menti in prodotti strutturati Banca 1 e quelli sul Fondo 2. I suoi interessi dovevano pertanto essere tutelati con riguardo a queste fattispecie. Per quanto concerne la riduzione dell’onorario la prima Corte dispone di un ampio margine di apprezza- mento. Per questa Corte, a fronte della distanza con la procedura di prima istanza, è difficile giudicare nel dettaglio e con cognizione di causa le prestazioni fatturate dall’avv. Marty per la procedura precedente. Per tale ragione si giustifica di intervenire unicamente qualora la decisione dei giudici di prime cure risulta inadeguata o arbitraria. Come detto, la conclusione della prima Corte di ricono- scere – senza una più precisa motivazione – unicamente un dispendio orario complessivo di 88 ore, non può essere seguita. Tale ulteriore riduzione non risulta infatti adeguata ed è pure in contraddizione con la decurtazione delle note d’ono- rario effettuata in precedenza. Per quanto concerne invece la riduzione delle tre note d’onorario effettuata dai primi giudici, si rileva che il ragionamento alla base di ciò risulta corretto. Infatti, il lavoro dell’avv. Marty concernente il coinvolgimento di Banca 2 e di altre persone non deve essergli retribuito, non essendo oggetto del presente procedimento. Come rettamente sollevato anche dal MPC, l’avv. Marty era a conoscenza dell’atto d’accusa, quindi dell’oggetto della procedura, e della limitazione della fattispecie relativa alla sua patrocinata. Il fatto che egli ab- bia continuato a effettuare delle prestazioni concernenti il coinvolgimento della Banca 2, così come di altre persone non può essergli riconosciuto. È sostanzial- mente sulla base di ciò, e dell’effettiva durata del dibattimento, che la prima istanza ha decurtato in un primo momento prestazioni dalle tre note d’onorario presentate dall’avv. Marty per oltre 240 ore (90 ore dalla prima [riconosciute 66 ore], 85 dalla seconda [riconosciute 102 ore] e 72.2 dalla terza [riconosciute 123.2 ore]). Il dispendio orario riconosciuto dalla prima Corte – prima dell’ulteriore ingiustificata decurtazione – risulta quindi adeguato e non arbitrario, tenendo an- che conto del fatto che l’accusatrice privata era toccata limitatamente a due fatti- specie. Ciò corrisponde del resto anche alla richiesta subordinata dell’avv. Marty, la quale va accolta. Per quanto concerne la terza nota d’onorario va evidenziato che dal totale vanno dedotte anche le ore concernenti le trasferte, e meglio 15 ore, avendo il difensore dovuto fare per i dibattimenti tre volte la trasferta da Zu- rigo a Bellinzona (andata e ritorno). Per queste, secondo la prassi, la tariffa oraria è infatti di CHF 200.00, e vengono quindi considerate separatamente. Alla luce di tutto quanto precede per il procedimento di prima istanza è da riconoscere all’avv. Marty un dispendio orario di 276 ore (66 ore + 102 ore + 108 ore) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi complessivi CHF 63'480.--. A questi sono da aggiungere il dispendio orario per la trasferta, e meglio 15 ore alla tariffa oraria di CHF 200.--, per un totale di CHF 3'000.--. Anche per quanto concerne le spese - 98 - è da confermato quanto ritenuto dalla prima Corte, corrispondendo ciò a quanto previsto nel RSPPF (cfr. supra consid. 10.1). Da evidenziare è poi che l’avv. Marty si è limitato a chiedere il riconoscimento di spese al 3%, senza tutta- via in alcun modo confrontarsi con quanto concretamente riconosciuto dall’istanza precedente, e senza motivare per quale ragione questo non sarebbe corretto. Da riconoscere sono quindi le spese effettive indicate nelle prime due note d’onorario del 30 giugno 2021, di CHF 6.00 e CHF 18.00. Per quanto con- cerne le spese indicate nell’ultima nota d’onorario del 18 gennaio 2022, sulla base dell’art. 13 cpv. 2 lett. b RSPPF, corretto è riconoscere il costo del biglietto del treno da Zurigo a Bellinzona (andata e ritorno) in prima classe a metà prezzo per le tre trasferte per i dibattimenti, quindi complessivamente CHF 312.-- (CHF 104.-- x 3), e non gli ulteriori costi. A ciò sono inoltre da aggiungere i costi effettivi per il pernottamento durante il dibattimento, e meglio CHF 516.-- (per il pernottamento di tre notti dall’11 gennaio al 13 gennaio 2022), CHF 672.-- (per il pernottamento di quattro notti dal 17 gennaio al 21 gennaio 2022), oltre alla tassa di soggiorno per i sette giorni di pernottamento di CHF 36.40. Alla luce di ciò, come rettamente indicato dalla prima Corte, le spese ammontano complessiva- mente a CHF 1'595.--, arrotondate a CHF 1'600.--. All’avv. Marty è pertanto da riconoscere una retribuzione per il patrocinio d’ufficio per il procedimento di prima istanza di complessivi CHF 73'322.16 (IVA inclusa). 10.4 Difese e patrocinio d’ufficio per la procedura d’appello 10.4.1 Il difensore d’ufficio di A., avv. Borradori, ha presentato per la procedura d’appello una nota d’onorario di complessivi CHF 17'914.50, corrispondenti a un dispendio orario di 69.5 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1.33 ore per la tra- sferta alla tariffa oraria di CHF 200.-- , spese di CHF 382.70 e IVA (CAR pag. 7.101.001-003). La tariffa oraria da egli indicata corrisponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate per la presente fattispecie. Alla luce di ciò l’onorario fatto valere dall’avv. Borradori è da ricono- scere integralmente. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Carlo Borradori, per la procedura d’appello è quindi fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa). A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.2 Per quanto concerne l’avv. Galante, difensore d’ufficio di B., va evidenziato che quest’ultimo ha comunicato al difensore l’intenzione di ritirare il proprio appello la sera prima del dibattimento d’appello (CAR pag. 5.200.002). L’avv. Galante all’inizio del dibattimento ha presentato una nota d’onorario complessiva di CHF 8'656.--, la quale comprende un dispendio orario di 33 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1 ora e 45 minuti per le trasferte alla tariffa oraria di - 99 - CHF 200.--, un forfait spese al 1.5% (CHF 118.20), spese di trasferta di CHF 39.00 e IVA al 7.7% (CAR pag. 5.200.003 seg.). Essendogli stato comuni- cato il ritiro dell’appello a ridosso del dibattimento, deve essergli riconosciuta una retribuzione per il lavoro svolto sino a quel momento, compresa la preparazione del dibattimento. Anche in tal caso la tariffa oraria indicata dal difensore corri- sponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario del 4 ottobre 2023 risultano correttamente documentate e giustificate, questa è pertanto da riconoscere nella sua totalità. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Matteo Galante per la procedura presente d’appello è quindi fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa). B. è condannato al rimborso alla Con- federazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.3 Per la presente procedura d’appello il patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice pri- vata G. non ha invece presentato alcuna nota d’onorario. Con scritto e-mail del 9 ottobre 2023 egli ha chiesto di fissare il suo onorario secondo il libero apprez- zamento, compreso il tempo di viaggio in autovettura di 5 ore e 50 minuti, le spese di alloggio presso l’Hotel internazionale di Bellinzona di CHF 266.00 (CHF 260.00 più tassa di soggiorno di CHF 6.00) e le varie traduzioni in italiano (CAR pag. 2.105.024). L’avv. Marty ha presenziato al dibattimento, per logica processuale la sua arringa è stata tenuta all’inizio del dibattimento, nelle questioni pregiudiziali (CAR pag. 5.100.021). Dopo avere dichiarato irricevibile l’appello dell’accusatrice pri- vata, prima dell’inizio della procedura probatoria è stato comunicato all’avv. Marty che la sua presenza non era più obbligatoria e che a partire da quel momento la sua presenza non sarebbe più stata retribuita (CAR pag. 5.100.011). Alla luce di ciò per i dibattimenti è da riconoscere al patrocinatore dell’accusatrice privata un dispendio orario di 6 ore e 30 minuti (inizio dibattimenti alle ore 9:30, inizio pro- cedura probatoria ore 15:51) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 1'495.- -. Per la preparazione al dibattimento, considerando il dispendio causatogli in questa sede, si ritiene adeguato riconoscergli un dispendio orario di 25 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 5'750.--. Sono poi da riconoscere 5 ore e 50 per la trasferta (andata e ritorno) da Zurigo al TPF, alla tariffa oraria di CHF 200.--, quindi complessivi CHF 1'166.60. A ciò vanno poi aggiunte le spese per l’hotel e la tassa di soggiorno di CHF 266.--, da lui indicate. Inoltre, avendo la Presidente chiesto al patrocinatore una traduzione dei suoi allegati di causa in italiano, si giustifica di riconoscergli l’importo di CHF 500.-- per tale traduzione. Alla luce di quanto precede, la retribuzione del patrocinatore d’ufficio, avv. Marco Marty, per la presente procedura è fissata in CHF 9'177.60. G. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo - 100 - permetteranno (art. 138 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP). - 101 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 è cresciuta in giudicato come segue: I. A.
  54. 1.1 Il procedimento nei confronti di A. è abbandonato: − in relazione alle imputazioni da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; − in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’atto d’accusa (amministra- zione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 A. è prosciolto dalle accuse di: − amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’atto d’ac- cusa; 1.3 A. è riconosciuto autore colpevole di: − amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.2 (e sottopunti) e 1.1.1.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione alle imputazioni da 1.1.2.1.2 a 1.1.2.1.5, 1.1.2.2 (e sottopunti) e 1.1.2.4 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.3, da 1.1.3.4.4 a 1.1.3.4.6 e da 1.1.3.4.8 a 1.1.3.4.19.
  55. […]
  56. […] - 102 - II. B. […] v. punto II. infra III. […] IV. Documentazione e valori patrimoniali sequestrati
  57. È mantenuto il sequestro della documentazione agli atti, a valere quale mezzo di prova.
  58. È ordinato il dissequestro della relazione “R59.” intestata a RRRR. presso Banca 37 SA. V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP)
  59. 1.1 A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confe- derazione di complessivi CHF 100'000.--, dedotte le somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca 5. 1.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene man- tenuto il sequestro: − sul conto n. C1. intestato a A. presso Banca 3 AG con un saldo di CHF 30'631.82 (stato al 31 dicembre 2021); − sul conto n. C2. intestato a A. presso Banca 4 con un saldo di CHF 8'079.84 (stato al 31 dicembre 2021); − […] − sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG con un valore di riscatto di CHF 10’104.-- (stato al 31 dicembre 2021); − sulle tre statue poste sotto sequestro.
  60. 2.1 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confe- derazione di complessivi CHF 605'000.--. 2.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene man- tenuto il sequestro: - 103 - − sul conto n. C3. intestato a B. presso Banca 6 AG con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021). VI. Pretese civili
  61. […] 1.1 […] 1.2 […] 1.3 […]
  62. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è accolta limitatamente ad EUR 532'038.25 (EUR 50'000.-- come al punto 1.2.2.1.1 + EUR 6'000.-- come al punto 1.2.2.1.2 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.3 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.4 + EUR 59'533.87 come al punto 1.2.2.1.5 + EUR 120'020.80 come al punto 1.2.2.1.6 + EUR 129'983.58 come al punto 1.2.2.1.7 + EUR 116’500.-- come al punto 1.2.2.1.8 dell’atto d’accusa). Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP). VII. Spese procedurali
  63. Le spese procedurali per: CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare CHF 12'072.85 a titolo di disborsi CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia per complessivi CHF 82'072.85, sono poste: − […] − a carico di B. in ragione di CHF 23'922.30 − […] Le ulteriori spese procedurali sono poste a carico della Confederazione.
  64. È mantenuto il sequestro di quanto menzionato al sub V., anche in vista del paga- mento delle spese procedurali (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP). - 104 - VIII. Difese e patrocinio d’ufficio
  65. […]
  66. […]
  67. La retribuzione del difensore d’ufficio di B., avv. Matteo Galante, è fissata in CHF 72'050.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. B. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). IX. Risarcimenti A. e C. sono condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’importo di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo. II. Stralcio dell’appello di B.
  68. L’appello presentato di B. il 27 settembre 2022 è divenuto privo d’oggetto in quanto ritirato.
  69. I dispositivi n. II.1.-2., V.2., VI.2., VII.1 (per quanto concerne le spese proce- durali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3. della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 con- cernenti B. sono quindi cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP).
  70. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Galante per la procedura CA.2022.24 è fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa). B. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). III. Irricevibilità dell’appello di G.
  71. L’appello presentato il 27 settembre / 31 ottobre 2022 da G. è irricevibile.
  72. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Marco Marty è fissata in CHF 9'177.60 (IVA inclusa). - 105 - G. è condannata al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 1, 2a frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP). IV. Nuova sentenza
  73. A. è prosciolto dalle accuse di: - truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione al punto 1.1.2.1.1. dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010; - falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione al punto 1.1.3.4.1 dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010.
  74. A. è riconosciuto autore colpevole di: - amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione ai punti da 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.15 e da 1.1.1.1.17 a 1.1.1.1.26 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di gennaio 2011 e sino almeno al mese di dicembre 2014; - falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai punti da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11 e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di febbraio 2007 e sino almeno al mese di ottobre 2012.
  75. A. è condannato a una pena detentiva di 30 mesi. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di 6 mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condi- zionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
  76. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--. Al fine di garantire la par- ziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il seque- stro anche sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca 5. - 106 -
  77. 5.1 La pretesa di G. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 come al punto 1.1.1.1.2 + EUR 45'446.25 come al punto 1.1.1.2.2 dell’atto d’accusa). Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatrice pri- vata è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP). 5.2 La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 27'976.20 (EUR 17'051.20 come al punto 1.1.1.1.17 + EUR 10'925.-- come al punto 1.1.1.2.28 dell’atto d’accusa). Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP). 5.3 La pretesa di D. nei confronti di A. è accolta limitatamente a: - CHF 197'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa) - EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- come al punto 1.1.1.2.43 + EUR 120'000.-- come al punto 1.1.2.4.1 + EUR 220'000.-- come al punto 1.1.2.4.2 + EUR 310'000.-- come al punto 1.1.2.4.3 + EUR 75'000.-- come al punto 1.1.2.4.4 dell’atto d’accusa) - USD 12'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa) importi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013. Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatore pri- vato è rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).
  78. 6.1 Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 per il procedimento SK.2020.27 sono poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--. 6.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori per il procedi- mento SK.2020.27 è fissata in CHF 104'900.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). - 107 - V. Spese e indennità della procedura d’appello
  79. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), con- sistenti in complessivi CHF 12'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di CHF 8'000.-- e a carico di B. in ragione di CHF 4'000.--.
  80. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa). A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). VI. Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (CN.2023.23)
  81. Il reclamo del 19 settembre 2022 presentato dall’avv. Marco S. Marty è parzialmente accolto.
  82. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G., avv. Marco Marty, per il procedimento SK.2020.27 è fissata in CHF 73'322.16 (IVA inclusa), da de- dursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. VII. Comunicazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata per iscritto verrà notificata alle parti in un secondo tempo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 27 ottobre 2023 Corte d’appello Composizione Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliera Leda Ferretti Parti 1. A., difeso d’ufficio dall'avv. Carlo Borradori,

appellante / imputato

2. B., difeso d’ufficio dall'avv. Matteo Galante,

appellante / imputato

3. G., rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,

appellante / accusatrice privata contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi, appellato / pubblica accusa

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: CA.2022.24

- 2 - e accusatori privati

1. D., rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,

2. E1., E2. E E3., rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani,

3. F.,

4. SOCIETÀ 1 S.R.L,

5. H.,

6. SOCIETÀ 2 SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano,

7. FONDO 1, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli

Oggetto

Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022

Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP)

Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23)

- 3 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (MPC pag. 01.01.00001). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS. A.2 In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in partico- lare le seguenti decisioni di estensione: ▪ il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (MPC pag. 01.01.00002); ▪ l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (MPC pag. 01.01.00003 e seg.); ▪ il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti delle Società 2 SA (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 01.01.00005), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appro- priazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’estensione con- cerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis

n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ l’8 maggio 2013, il procedimento è stato esteso al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 01.01.00010 seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; ▪ il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro la Banca 2 AG (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00012-00015); ▪ il 29 giugno 2013, il procedimento è stato esteso contro ulteriori imputati, tra cui C., per i reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, appropriazione indebita

- 4 - aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub amministrazione infedele quali- ficata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nonché nei confronti di A. per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (MPC pag. 01.01.00016 seg.). A.3 Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha con- giunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la procedura

n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 01.01.00018 segg.; MPC pag. 21.04.00023-00030). A. e C. sono stati arrestati e incarcerati in Italia in data 7 maggio 2013 (MPC pag. 18.07.00023 e 18.07.00029). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 novembre 2016 (TPF pag. 306.721.017). A.4 Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione da parte dell’autorità inquirente federale di un procedimento condotto dal Ministero pub- blico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 21.05.00037-00052). In data 16 gennaio 2018 il procedimento a ca- rico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (MPC pag. 01.01.00062-00065). A.5 Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di A., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di orga- nizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (MPC pag. 03.01.00001-00005 e 03.01.00012-00020). A.6 Con decreto d’accusa dell’11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (MPC pag. 03.01.00041-00054). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudi- cato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appro- priazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele qualificata, sub infe- deltà nella gestione pubblica (MPC pag. 03.01.00035-00040).

- 5 - A.7 In data 8 febbraio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedi- mento a carico di A. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione in- fedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso la Banca 2; nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso la Banca 2; così come per conseguimento fraudolento di una falsa atte- stazione (art. 253 CP) (MPC pag. 03.01.00087-00093). A.8 Con decreto di abbandono del 22 maggio 2018 anche il procedimento penale nei confronti di C. è stato abbandonato per i reati di appropriazione indebita aggra- vata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP); nonché per i reati di ap- propriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP); come pure per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) limitatamente alle fattispecie concernenti gli estratti patrimoniali della relazione intestata al Fondo 1 e della relazione “R24.” presso la Banca 2 (MPC pag. 03.01.00163-00173). A.9 In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinnanzi alla Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale) nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qua- lificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis

n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti della Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combina- zione con l’art. 305bis n. 1 CP (inc. SK.2019.4, TPF pag. 303.100.001 segg.). Il procedimento è stato aperto presso la Corte penale con il numero di ruolo SK.2019.4. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha rite- nuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordinanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata. La causa non è stata man- tenuta pendente presso la Corte penale (inc. SK 2019.4, TPF pag. 303.932.001- 022). A.10 A seguito del rinvio dell’accusa, così come dell’annullamento da parte della Corte penale di parte dei decreti d’accusa emessi dal MPC – tra cui quello

- 6 - dell’8 novembre 2018 nei confronti della Banca 2 per titolo di responsabilità d’im- presa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis CP (MPC pag. 03.01.00217-00222) – il MPC, con decreti del 22 ottobre 2019 rispettiva- mente del 4 dicembre 2019, ha in particolare abbandonato i procedimenti penali nei confronti della Banca 2 e Società 2 SA, per intervenuta prescrizione rispetti- vamente per il suo imminente intervento e per mancanza del nesso di causalità (MPC pag. 03.01.00223-00225 [Banca 2]; MPC pag. 03.01.00251-00257 [So- cietà 2 SA]). A.11 In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, met- tendo pure a confronto A. sia con B. sia con C., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per pre- sentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’even- tuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (MPC pag. 16.02.00927-00928 [A.], 16.04.00526-00527 [B.], 16.06.00131-00132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa dinnanzi alla Corte penale per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158

n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). Inoltre il MPC ha prospet- tato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono par- ziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gen- naio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). A.12 Dopo avere acquisito, su richiesta delle parti, ulteriore documentazione bancaria, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP (TPF pag. 306.100.001-093). Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è invece stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (MPC pag. 03.01.00262-00264 [A.]; 03.01.00265-00266 [C.]; 03.01.00267- 00270 [B.]). Nei confronti di A. è stato altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020, MPC pag. 03.01.00285-00288). A.13 In vista dei dibattimenti, la direzione della procedura ha deciso con decreto del 24 giugno 2021 (TPF pag. 306.250.003-0011) l’acquisizione agli atti degli estratti attuali del casellario giudiziale (svizzeri e italiani) e la documentazione fiscale

- 7 - rispettivamente sulla situazione personale e patrimoniale riferiti a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli. e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso la Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa. A.14 I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B. e i rispettivi rappresentanti legali, nonché del rappre- sentante legale dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (TPF pag. 306.720.001-050). L’imputato C., sebbene regolarmente citato per il tramite del difensore, come concordato (cfr. udienza preliminare del 30 aprile 2021, TPF pag. 306.710.001-005), non è comparso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022. Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contumaciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere di- spensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022 (TPF pag. 306.310.19-24). A.15 Con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, letta in udienza pubblica lo stesso giorno e notificata a C. in via postale (TPF pag. 306.930.001-011; TPF pag. 306.930.012), la Corte penale ha pronunciato la seguente decisione: I) Per quanto riguarda A. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (di seguito: AA) (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), così come in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’AA (amministrazione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Proscioglimento dalle accuse di

• amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in rela- zione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sotto- punti) dell’AA;

• falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’AA. 1.3 Riconoscimento di colpevolezza (per quanto non vi sia stato un abbandono o un proscioglimento) per:

- 8 -

• amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) come al punto 1.1.1 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.1.2 (e sottopunti) dell’AA;

• falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), come al punto 1.1.3 (e sottopunti) dell’AA.

2. Condanna a una pena detentiva di tre anni, (esecuzione parzialmente so- spesa, parte da eseguire di 12 mesi, periodo di prova di 2 anni). II) Per quanto riguarda B. 1. Riconoscimento di colpevolezza per:

• amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), come al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’AA;

• truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’AA;

• falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), come al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’AA.

2. Condanna a una pena detentiva di 18 mesi e una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna (esecuzione sospesa condizional- mente, periodo di prova di 2 anni). III) Per quanto riguarda C. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni da 1.3.1.2.1 a 1.3.1.2.4 (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Riconoscimento di colpevolezza per falsità in documenti ripetuta (art. 251

n. 1 CP) come al punto 1.3.1 (e sottopunti) dell’AA, per quanto il procedi- mento non sia stato abbandonato.

2. Condanna a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30 ca- dauna (esecuzione sospesa condizionalmente, periodo di prova di 2 anni). A. è inoltre stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.1). Al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mante- nuto il sequestro sul conto n. C1. intestato a A. presso la Banca 3 AG, sul conto

n. C2. intestato a A. presso la Banca 4, sulle somme di EUR 12’571.64 e USD 4’544.48 depositate presso la Banca 5, sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG e sulle tre statue poste sotto sequestro (dispositivo

n. V.1.2). Le pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei suoi confronti sono state parzialmente accolte; per gli importi eccedenti la pretesa ci- vile riconosciuta, essi sono stati rinviati al foro civile (dispositivo n. VI.1). A. e C. sono pure stati condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’im- porto di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo (dispositivo n. IX).

- 9 - B. è anche stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a fa- vore della Confederazione di complessivi CHF 605'000.--, e al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mantenuto il sequestro sul conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG (dispositivo n. V.2). La pretesa civile degli accusatori privati E. nei suoi confronti è stata parzialmente accolta, e per il resto rinviata al foro civile (dispositivo n. VI.2). Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--, di B. in ragione di 23'922.30 e di C. in ragione di 25'000.--, le ulteriori spese procedurali sono state poste a carico della Confede- razione (dispositivo n. VII). Sono inoltre state fissate le retribuzioni dei difensori d’ufficio degli imputati, i quali sono stati condannati al rimborso alla Confedera- zione non appena le condizioni economiche glielo permetteranno, rispettiva- mente del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. (dispositivo n. VIII). A.16 Il 10 febbraio 2022 il patrocinatore dell’accusatrice privata G. ha annunciato l’ap- pello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la menzionata sentenza (TPF pag. 306.940.01). Con missive dell’11 febbraio 2022, anche i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello avverso la medesima (TPF pag. 306.940.002-004). Il difensore di C. ha, nel contempo, anche formulato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (TPF pag. 306.940.004), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (TPF pag. 306.523.014). B. Procedura di appello B.1 Dopo la ricezione della motivazione scritta della sentenza di prima istanza, in data 23 rispettivamente 27 settembre 2022, C., B. e A. hanno presentato le loro dichiarazioni d’appello, impugnando sostanzialmente ciascuno i punti del dispo- sitivo a loro sfavorevoli.

C. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.315 seg.): a) che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura, sono impu- gnati i dispositivi nn. III.1.2, III.2, VII.1. VIII.4. (seconda frase) e IX. della sentenza di primo grado; b) che, protestate tasse spese e ripetibili di appello, si chiede che i dispositivi impu- gnati siano annullati e così riformati:

1. “Per quanto non sia disposto l’abbandono del procedimento, rispettivamente la sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP, C. è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da qualsiasi altre ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.

2. Le pretese di risarcimento dell’accusatore privato Fondo 1 sono integralmente respinte.

3. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confederazione.

- 10 -

4. (ev.) Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a C. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.” c) che eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riser- vata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

B. ha invece postulato quanto segue (CAR pag. 1.100.328-331):

1. L’appellante dichiara di impugnare, fatta salva un’eventuale limitazione nel se- guito della procedura, i dispositivi nn. II.1, II.2, V.2.1, V.2.2, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.3 (seconda frase), della sentenza di primo grado.

2. B. chiede quindi, con protestata di tasse, spese e ripetibili di appello, che i dispo- sitivi impugnati siano annullati e così riformati:

II. B.

1. B. è prosciolto dalle imputazioni di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’atto d’accusa;

- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP); di cui al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’atto d’accusa;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa.

2. Annullato

V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP)

2.1 Annullato

2.2 È ordinato il dissequestro del conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG.

VI. Pretese civili

2. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è integralmente respinta.

VII. Spese procedurali

1. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confede- razione.

2. Annullato

VIII. Difesa e patrocinio d’ufficio

3. Non appellato

Annullato.

3. Eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riservata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

Mentre A. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.322-325):

1. L’appello presentato da A. è integralmente accolto.

2. A. – per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato – è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da

- 11 - ogni altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.

3. È annullata la condanna di risarcimento equivalente di cui al pto. V.1.1.1 di sentenza.

4. È ordinato il dissequestro dei conti Banca 3 AG e Banca 4, così come le somme depositate presso la Banca 5, così come la polizza vita di A. presso Società 4 AG, così come le tre statue di cui al pto. V.1.1.2.

5. Le pretese civili dell’AP G., E2. e E3. siano integralmente respinte.

6. Le pretese civili degli AP E1., E2. e E3. sono integralmente respinte.

7. Le pretese civili dell’AP D. sono integralmente respinte.

8. Le spese procedurali sono integralmente a carico della Confederazione. B.2 Con dichiarazione d’appello del 27 settembre, rispettivamente del 31 ottobre 2022 (versione tradotta inoltrata il 31 ottobre 2022 su richiesta della direzione del procedimento del 21 ottobre 2022 [CAR pag. 1.100.341 segg.]), l’accusatrice pri- vata G. ha formulato le seguenti conclusioni: A. Misura dell’impugnazione (art. 399 cpv. 3 CPP)

Viene impugnata l’intera decisione del 4 febbraio 2022. B. Modificazioni della Decisione di primo grado (art. 399 cpv. 3 lit. a CPP) La richiesta è di modificare la sentenza impugnata nel senso che il procedimento dinanzi al Tribunale penale federale deve essere sospeso, l’atto d’accusa deve es- sere rinviato all’accusatore per allestire un atto di accusa corretto e rettificare il mon- tante dei danni subiti dalle parti lese, nonché per commissionare una perizia e per ulteriore chiarimento giuridicamente sufficiente dei fatti ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPP (art. 329 cpv. 2 CPP). C. Istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 lit. c CPP) […] Le richieste di prove sono già state motivate e formulate nello scritto del 29 aprile 2021; vengono riproposte in questa sede […]. Tra le richieste di prove, vanno evi- denziate: (i) l’”Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, (ii) il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z., 20 aprile 2010, nonché (iii) la redazione di una perizia sull’autenticità delle firme sui “bien-trouvés”. […] D. Spese e indennità

Le spese e l’indennità sono a carico della Confederazione.

B.3 In data 3 novembre 2022 è stata trasmessa alle parti copia delle quattro dichia- razioni d’appello in applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP, ed è stato loro asse- gnato un termine per presentare eventuali istanze motivate di non entrata nel merito, per interporre appello incidentale, per presentare le relative istanze pro- batorie e per determinarsi sulle richieste di prova già presentate (CAR pag. 1.400.001 seg.). B.4 Con appello incidentale del 21 novembre 2022 il MPC ha impugnato unicamente il dispositivo n. III.2. della sentenza summenzionata, concernente la pena inflitta

- 12 - a C., chiedendone la condanna a una pena detentiva di un anno e otto mesi (CAR pag. 1.400.003-005). Con scritto di medesima data il MPC ha inoltre in particolare chiesto la non en- trata nel merito dell’appello di G. e la reiezione delle sue istanze probatorie, nella misura in cui i documenti richiesti non siano già agli atti del procedimento. A titolo abbondanziale il MPC ha pure rilevato che la richiesta di una perizia calligrafica risulterebbe incompatibile con i principi di celerità e di economia processuale e che la medesima richiesta sarebbe già stata respinta dalla prima Corte (CAR pag. 1.400.006 seg.). B.5 Con scritto del 30 novembre 2022 è stato trasmesso alle parti l’appello inciden- tale del MPC ed è stato assegnato loro un termine per presentare un eventuale istanza motivata di non entrata nel merito, inoltre è stato prorogato il termine per G. di determinarsi sulle istanze di prova già presentate (CAR pag. 1.400.010 seg.). B.6 Con decreto sulle prove del 20 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001-003) è stato comunicato alle parti che l’istanza di non entrata nel merito (per difetto di motiva- zione delle dichiarazioni d’appello degli imputati) presentata il 21 dicembre 2022 da G. (CAR pag. 1.400.012) sarebbe stata trattata nel merito. È inoltre stata or- dinata l’acquisizione agli atti degli estratti del registro delle esecuzioni relativo ai tre imputati, del casellario giudiziale svizzero (per tutti e tre gli imputati) e italiano (per A. e C.) come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale rela- tivi ai tre imputati). Le parti sono poi state invitate a pronunciarsi sulle istanze probatorie presentate da G. e a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari. A. e C. sono stati invitati ad aggiornare la Corte sullo stato delle procedure condotte dalle Procure della Repubblica presso il Tri- bunale di Napoli (n. 15192/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di truffa ex art. 640 CP-I) e di Roma (n. 13927/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I). B.7 Con scritti del 27 febbraio 2023 (MPC [CAR pag. 4.200.004]), 8 marzo 2023 (C. [CAR pag. 4.200.007-010] e B. [CAR pag. 4.200.011-017]), 9 marzo 2023 (accu- satore privato Fondo 1 [CAR pag. 4.200.018]) e 5 aprile 2023 (A. [CAR pag. 4.200.019-027]) le parti hanno rinunciato a presentare istanze probatorie supplementari rispettivamente hanno comunicato di non avere aggiornamenti in relazione ai procedimenti penali condotti a Napoli/Roma, e in particolare B., A. e il Fondo 1 si sono rimessi al giudizio della Corte in merito alle istanze probatorie presentate dall’accusatrice privata G. Tutti e tre gli imputati hanno fornito alla

- 13 - Corte le informazioni richieste in merito alla loro situazione personale e finanzia- ria. B.8 Con decisione BB.2022.121a del 22 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del TPF (in seguito: Corte dei reclami penali) ha pronunciato la sospensione della procedura di reclamo BB.2022.121 – concernente il reclamo dell’avv. Marty, di- fensore d’ufficio di G., contro l’indennità riconosciutagli dalla Corte penale con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 (dispositivo VIII.1), con il quale ha po- stulato il riconoscimento di un indennizzo complessivo – in attesa dell’esito della presente procedura d’appello (CAR pag. 10.150.005-009). Il dossier di tale pro- cedura è stato acquisito agli atti (CAR pag. 3.202.001 seg.). B.9 Con decreto sulle prove del 23 agosto 2023 le istanze probatorie dell’appellante G., concernenti “l’Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z. del 20 aprile 2010 nonché “la reda- zione di una perizia sull’autenticità delle firme sui bien-trouvés”, sono state re- spinte (CAR pag. 4.200.034 seg.). B.10 Con scritto del 12 settembre 2023 C. ha dichiarato il ritiro del suo appello (CAR pag. 1.300.001-004). Con decisione del 28 settembre 2023 la procedura d’ap- pello concernente C. è stata disgiunta dalla procedura d’appello principale, e trat- tata con il numero di ruolo CA.2023.18. L’appello da lui presentato in data 23 set- tembre 2022 è stato dichiarato privo d’oggetto in quanto ritirato e di conseguenza l’appello incidentale del MPC del 21 novembre 2022, concernente solo quest’ul- timo, decaduto. Il procedimento CA.2023.18 è quindi stato stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto (CAR pag. 1.300.005-011). B.11 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 4 al 9 ottobre 2023 a Bellinzona in presenza del MPC, dell’imputato A. – dispensato dopo il suo interrogatorio – e il suo rappresentante legale, così come in un primo momento anche del rappre- sentante legale di B. e quello dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.018-034). All’inizio del dibattimento l’avv. Galante, difensore di B., ha confermato – come già anticipato la sera precedente – il ritiro dell’appello da parte del suo assistito (CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.001 segg.). Nel corso dei dibattimenti è stato quindi sentito solamente A. in veste di imputato (CAR pag. 5.100.028). B.12 Come già anticipato alle parti con scritto del 15 settembre 2023 (CAR pag. 4.301.017), la richiesta di sospensione e di rinvio formulata dall’accusatrice privata G. con la propria dichiarazione d’appello, è stata trattata quale questione pregiudiziale all’inizio del dibattimento. In tale sede l’avv. Marty si è riconfermato nelle proprie richieste di causa (CAR pag. 5.200.006-025).

- 14 - Dopo avere deliberato a tal proposito la Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), nel corso del dibattimento, ha comunicato – con una breve motiva- zione orale – la propria decisione sulle richieste presentate da G., ritenendo il suo appello irricevibile (CAR pag. 5.100.025). B.13 La difesa di A. ha invece dapprima presentato una limitazione del proprio appello a complemento della dichiarazione di appello del 27 settembre 2022 (CAR pag. 5.200.026 seg.), circoscrivendo il proprio appello ai seguenti punti:

Pto. n. I.1.3. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022:

• laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di amministrazione infe- dele qualificata ripetuta, il ricorso di appello viene limitato nei confronti delle im- putazioni previste ai punti da 1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.26. dell’atto di accusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di truffa, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.2.1.1 dell’atto di ac- cusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di falsità in documenti, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.3.4.1 e 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42.

Pto. n. I.2. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022: • laddove l’appellante viene condannato a una pena detentiva di tre anni sospesi parzialmente.

Per i restanti punti n. V. VI. VII. VIII del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022 si richiama quanto esposto nella dichiarazione di appello del 27 settembre 2022. Su domanda del MPC l’avv. Borradori ha poi precisato che A. riconosce il risar- cimento equivalente (dispositivo n. V.1) tranne che per i beni che apparterebbero alla moglie di cui al punto V.1.2 cpv. 4 del dispositivo (CAR pag. 5.100.027). Con la propria arringa ha quindi chiesto il proscioglimento per i reati di ammini- strazione infedele, truffa e falsità di documenti in relazione ai capi d’accusa men- zionati in precedenza; per quanto concerne la falsità in documenti ha in via prin- cipale sollevato la violazione del principio ne bis in idem. In merito alla richiesta di pena ha postulato in via principale, in caso di accoglimento integrale o parziale dell’appello, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse ac- colto solo nel punto relativo alla pena, ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (CAR pag. 5.200.028-052).

- 15 - B.14 Con requisitoria d’appello il MPC ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Unicamente per quanto concerne la pena, in conside- razione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, ha postulato la riduzione della pena a una pena detentiva di 30 mesi, in luogo dei 36 mesi pro- nunciati in primo grado, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale della pena detentiva, con un periodo di prova di 2 anni, ma chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). B.15 Come da richiesta (CAR pag. 3.202.004 seg.), con scritto del 9 ottobre 2023 la Corte dei reclami è stata informata della conclusione dei dibattimenti e della de- cisione di entrare nel merito dell’appello presentato da A., così come della deci- sione di dichiarare irricevibile l’appello presentato da G. (CAR pag. 3.202.008). Alla luce di tale comunicazione, con decisione del 17 ottobre 2023, la Corte dei reclami ha stralciato dai ruoli la procedura di reclamo BB.2022.121, relativa al reclamo dell’avv. Marty, dovendo le censure da lui sollevate essere trattate nella procedura d’appello (CAR pag. 3.202.009-012). B.16 Con scritto del 23 ottobre 2023 copia della summenzionata decisione e del re- clamo sono state inoltrate alla Corte penale e al MPC per eventuali osservazioni (CAR pag. 1.101.002). La Corte penale ha rinunciato a presentare osservazioni (CAR pag. 1.101.004), mentre il MPC si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 settembre 2022 inoltrate alla Corte dei reclami penali, chiedendo la con- ferma di quanto deciso dalla prima istanza (CAR pag. 1.101.005 segg.). B.17 In data 30 ottobre 2023 il dispositivo della sentenza 27 ottobre 2023 è stato noti- ficato alle parti.

- 16 - La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità degli appelli 1.1 Gli annunci d’appello presentati dall’accusatrice privata G. e dai tre imputati dell’8 rispettivamente 11 febbraio 2022 (TPF pag. 306.940.001-004) e le loro di- chiarazioni d’appello del 23 rispettivamente 27 settembre 2022 (CAR pag. 1.100.315-457), così come anche l’appello incidentale del MPC del 21 no- vembre 2022 (CAR pag. 1.400.003-005) sono stati presentati tempestivamente ai sensi degli artt. 399 cpv. 1 e 3 e 400 cpv. 3 CPP. Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Per gli ulteriori aspetti la ricevibilità dell’appello presentato dall’accusatrice pri- vata G. verrà trattata in seguito (cfr. consid. I.2). 1.3 Come detto (cfr. Fatti B.10), in data 12 settembre 2023, C. ha ritirato il proprio appello. La procedura d’appello concernente quest’ultimo è di conseguenza stata disgiunta dalla presente procedura ed è stata stralciata dai ruoli in quanto dive- nuta priva d’oggetto. A fronte del ritiro dell’appello da parte di C. è decaduto an- che l’appello incidentale presentato dal MPC (art. 401 cpv. 3 CPP; CAR pag. 1.300.005-011). 1.4 All’inizio del dibattimento pure B. ha comunicato il ritiro del proprio appello, il quale è pertanto divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP). Alla luce di ciò si rileva che i dispositivi n. II.1-2, V.2, VI.2, VII.1 (per quanto concerne le spese procedurali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3 della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 concernenti B. sono cre- sciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP). 1.5 Per quanto concerne A., con la sentenza qui impugnata, egli è stato riconosciuto autore colpevole – limitatamente a determinati capi d’imputazione – di ammini- strazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), ed è stato condannato a una pena detentiva di tre anni (esecuzione parzialmente sospesa; esecuzione di 12 mesi; periodo di prova di 2 anni). Quale imputato egli è quindi toccato dalla decisione e ha un interesse giuridicamente protetto all’annulla- mento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP).

- 17 - 1.6 Contrariamente a quanto fatto valere da G. – la quale ha chiesto la non entrata nel merito degli appelli degli imputati, non avendo questi motivato le dichiarazioni d’appello (CAR pag. 1.400.012) – va evidenziato che, come stabilito in modo inequivocabile dall’art. 399 cpv. 3 CPP, nella dichiarazione d’appello la parte deve unicamente precisare se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b), e le sue istanze probatorie (lett. c). In caso di impugnazione parziale va precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 4 CPP). La dichiarazione d’appello non deve essere motivata. La motivazione viene fornita nel corso del dibattimento orale o, in caso di procedura scritta, entro il termine impartito ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP (sentenza del TF 6B_1227/2023 del 10 gennaio 2024 consid. 2.2; JÜRG BÄHLER, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2023, n. 8 ad art. 399 CPP). Avendo sia C. sia B. ritirato l’appello, di rilievo è in concreto unicamente l’ap- pello presentato da A. Questo adempie i requisiti di cui all’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, avendo precisamente indicato i punti della sentenza di primo grado impu- gnati e in che modo questa dovrebbe essere modificata. A differenza di quanto ritiene l’accusatrice privata G., una più dettagliata motivazione non era a quel momento necessaria. 1.7 Il procedimento penale è stato inizialmente aperto nei confronti di ignoti e A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, esteso dopo, all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (procedimento SV.12.0150), poi ulteriormente esteso ai reati di cui all’atto d’accusa e ad altre persone, tra le quali B. e C. In virtù dell’art. 24 cpv. 1 CPP, questi reati sottostanno alla giurisdi- zione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a), o in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo, qualora nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Nel caso di specie, gli imputati erano inizialmente sospettati da un lato di aver riciclato, in territorio svizzero, valori patrimoniali di origine criminale per conto di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e dall’altro, di attività distrattiva commessa, anche in territorio svizzero, ai danni del Governo italiano e più preci- samente del Fondo 1, con conseguente attività di riciclaggio in Svizzera. Si ha che l’inchiesta ha avuto evidenti connessioni con l’estero, ragione per cui è data la competenza federale. Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha as- sunto, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Ticino, il procedimento pe- nale aperto presso l’autorità cantonale nei confronti di B. Essendo il reato di

- 18 - riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del pro- cedimento SV.12.0150 presso il MPC, anche le successive estensioni ai reati di amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti rimangono sot- toposte alla giurisdizione federale – anche in considerazione dei principi dell’effi- cienza e della celerità della procedura penale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli contro la sentenza qui impugnata (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP). 1.8 In virtù di quanto precede si può entrare nel merito dell’appello presentato da A., adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Ricevibilità appello G. 2.1 Con la propria dichiarazione d’appello l’accusatrice privata G. ha chiesto che il procedimento venga sospeso e l’atto d’accusa rinviato al MPC per rettificarlo e/o completarlo. Tale richiesta di sospensione del procedimento rispettivamente di rinvio dell’atto d’accusa al MPC è connessa, per quanto concerne il contenuto, alle richieste di effettuare delle verifiche in merito alla collaborazione e le omis- sioni degli organi di Banca 2 e di allestire una perizia sulla veridicità delle firme della signora G. apposte sui “bien-trouvés”, già presentate in prima istanza e re- spinte dalla Corte penale nell’ambito dei dibattimenti di primo grado, sebbene trattate come richieste di assunzione di prove (TPF pag. 306.015-017). Tale richiesta di sospensione rispettivamente di rinvio è stata riconfermata anche in sede di dibattimento (CAR pag. 5.200.006-025). 2.2 Giusta l’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP, oltre a menzionare le parti del giudizio che vengono contestate, la dichiarazione d’appello deve precisare in che modo do- manda sia modificata la sentenza di primo grado. L’appellante non si deve quindi limitare a indicare i punti contestati ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 CPP, ma deve specificare quali modifiche ri- chiede, vale a dire in che modo deve essere modificato il dispositivo della sen- tenza (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 12 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 17 ad art. 399 CPP). L’esi- genza di cui all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP si riconduce al requisito procedurale secondo cui bisogna presentare una richiesta d’appello riformatoria. Con l’ap- pello, che è un rimedio giuridico riformatorio, deve quindi essere presentata una richiesta di merito (sentenza del TF 7B_293/2022 del 26 gennaio 2024 con- sid. 2.2.2 e riferimenti ivi citati). Le sole richieste di annullamento o di rinvio alla

- 19 - prima istanza per nuova decisione non sono sufficienti, salvo se la Corte d’ap- pello, in caso di accoglimento dell’appello, non potrebbe comunque emanare una decisione riformatoria (sentenza del TF 7B_539/2023 del 3 novembre 2023 con- sid. 3.1.2 e rinvii). 2.3 Nella fattispecie la dichiarazione d’appello presentata da G. non precisa quali punti del dispositivo della sentenza di primo grado sono impugnati, né in che modo questa debba essere modificata. Già con scritto del 12 settembre 2023, la Corte aveva reso attenta l’accusatrice privata G. di non aver precisato in che modo chiedeva la modifica della sentenza impugnata, assegnandole un termine per fornire una specificazione a tale riguardo (CAR pag. 2.105.015-016). L’accu- satrice privata ha quindi indicato di richiedere la modifica dell’intero dispositivo, in quanto l’intera accusa e la decisione del Tribunale si baserebbero su un’inda- gine incompleta, riproponendo poi la propria posizione al riguardo (CAR pag. 2.105.018-023). In sede di dibattimento è stato nuovamente chiesto a G. se, indipendentemente dalla richiesta di rinvio e sospensione, ci fossero dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intendesse impugnare. Il patrocinatore ha risposto di non avere altri punti da impugnare se non la retri- buzione del patrocinatore d’ufficio di G. (CAR pag. 5.100.025). Nonostante più richieste in tal senso, l’accusatrice privata – peraltro rappresen- tata da un legale – non ha quindi precisato in che modo chiede la modifica della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, segnatamente sui punti in merito ai quali essa ha un interesse giuridicamente protetto, limitandosi piuttosto a indicare genericamente di chiedere la modifica dell’intero dispositivo – senza tuttavia spe- cificare in che modo – rispettivamente di non avere altri punti del dispositivo da impugnare se non la retribuzione. Sulla base della dottrina e giurisprudenza ci- tata, la richiesta così come formulata dall’accusatrice privata non può essere ri- tenuta sufficiente ai sensi all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP. Alla luce di ciò non si può entrare nel merito del suo appello, il quale deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 385 in unione con l’art. 403 cpv. 1 CPP. 2.4 A titolo abbondanziale va comunque rilevato che, quand’anche la Corte d’appello fosse entrata nel merito dell’appello, l’istanza di rinvio avrebbe ad ogni modo do- vuto essere respinta. Infatti, il perimetro dell’accusa – e quindi l’oggetto del pro- cesso e del giudizio – viene definito dal MPC nell’atto d’accusa (principio accu- satorio) e non rientra nella competenza della Corte d’appello, che è vincolata ai fatti descritti nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP). Anche l’eventuale persegui- mento di altre persone rientra nella sola competenza del MPC. La Corte d’appello si limita a esaminare se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolar- mente (art. 329 cpv. 1 CPP). Ciò è il caso se è possibile pronunciare una

- 20 - sentenza. Nella fattispecie questo era rispettivamente è possibile, motivo per cui non vi sarebbe comunque stata ragione di rinviare l’atto d’accusa al MPC. 2.5 Il reclamo presentato dall’avv. Marty avverso l’indennizzo riconosciutogli in prima istanza verrà esaminato in seguito, nell’ambito delle spese (cfr. infra con- sid. 10.3). 3. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 3.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 3.2 A fronte dei ritiri degli appelli di C. e B. rispettivamente della non entrata in mate- ria dell’appello dell’accusatrice privata, oggetto della presente procedura è uni- camente l’appello parziale presentato da A. contro la sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 della Corte penale. All’inizio del dibattimento A. ha, come detto, limitato il proprio appello (CAR pag. 5.200.026 seg.). Per quanto concerne la colpevolezza (dispositivo n. I.1.3) contestate in questa sede rimangono quindi, per il reato di amministrazione infe- dele qualificata, le imputazioni di cui ai punti 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.26 dell’atto di accusa (ad eccezione del punto 1.1.1.1.16 per cui è stato prosciolto), per la truffa l’imputazione di cui al punto 1.1.2.1.1 dell’atto d’accusa e, per quanto concerne la falsità in documenti, le imputazioni di cui ai punti 1.1.3.4.1, da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. Contestata è pure la pena (dispositivo

n. I.2), così come le pretese civili di G., E1., E2. e E3., e di D. riconosciute dall’istanza precedente nei confronti dell’imputato A. (dispositivo n. VI.1). Per quanto riguarda il risarcimento equivalente rispettivamente il sequestro (disposi- tivo n. V.1), contestato in questa sede è unicamente l’importo depositato presso

- 21 - la Banca 5 (EUR 12'571.64 e USD 4'544.48). Impugnate sono poi le spese pro- cedurali poste a suo carico (dispositivo n. VIII.1) e la condanna a rimborsare alla Confederazione la retribuzione riconosciuta al suo difensore non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (dispositivo n. VIII.2 seconda frase). Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato A. 3.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 con- sid. 1.2 e rinvii), sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2020.27 del 4 feb- braio 2022 n. I.1.1., n. I.1.2, n. I.1.3 (limitatamente ai capi d’imputazione 1.1.1.2 e 1.1.1.3 dell’atto d’accusa per l’amministrazione infedele; da 1.1.2.1.2 a 1.1.2.1.5, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 per la truffa; 1.1.3.3, da 1.1.3.4.4 a 1.1.3.4.6 e da 1.1.3.4.8 a 1.1.3.4.19 per la falsità in documenti), n. IV, n. V.1.1 (dedotte le somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5), n. V.1.2 (ad eccezione delle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5) e n. IX. 4. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. I.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla pre- sente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VI). 5. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. I.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia del dispo- sitivo della sentenza impugnata parte dei capi d’imputazione addossati a A. erano prescritti rispettivamente prossimi alla prescrizione e di conseguenza, per tali im- putazioni, il procedimento penale è stato abbandonato (cfr. dispositivo n. I.1.1). Ciò non riguarda tuttavia i capi d’imputazione ancora oggetto della presente pro- cedura. 6. Ne bis in idem Come si dirà meglio in seguito, contrariamente a quanto sollevato da A. – in re- lazione al reato di falsità in documenti – in concreto non sussiste alcuna viola- zione del principio ne bis in idem (cfr. infra consid. II.4.1).

- 22 - II. Nel merito 1. Introduzione 1.1 Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, a A. vengono rimproverate delle malversa- zioni commesse a danno di clienti della Società 2 SA, già Società 3, società a lui riconducibile. Di seguito viene presentata una breve panoramica della cronistoria della Società 2 SA e del ruolo degli imputati, sulla base del rapporto finanziario della Polizia giudiziaria federale (PGF) del 9 maggio 2017 (MPC pag. 10.02.00920 segg., per più dettagli cfr. sentenza SK.2020.27 consid. II.1-7). 1.2 La Società 3, con sede a X. via […], è stata costituita il 17 dicembre 2004 dai membri del Consiglio di amministrazione Q. (presidente), T1. et T2., NNNN. e AA., con come scopo principale l’assistenza, la consulenza, l’amministrazione e la gestione di patrimoni e di investimenti, come pure lo svolgimento di ogni attività commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale, compresa l’attività fi- duciaria. A. è entrato quale membro del consiglio di amministrazione (con firma collettiva a due), nel marzo del 2005. Nel corso del 2005, Banca 2 – storico gruppo di banchieri privati facente capo alla famiglia T. – ha aperto un ufficio in Ticino. Lo stesso è stato intestato alla Società 3 quale gestore patrimoniale esterno, la direzione è stata affidata a A. (a far tempo dal 6 giugno 2008 A. risul- tava poi iscritto nel registro di commercio quale delegato, con firma collettiva a due). A tal proposito, Banca 2 e Società 3 hanno sottoscritto un contratto di ge- stione patrimoniale esterna con effetto dal 1° marzo 2005 (MP pag. 08.06.03037- 03045). La supervisione per conto di Banca 2 era garantita da Q. 1.3 Il capitale azionario della Società 3 (CHF 200'000.00, suddiviso in 400 azioni al portatore da CHF 500.-- cadauna, interamente liberate) era detenuto nella mi- sura del 51% dalla Società 33 AG, società riconducibile al Gruppo T. (204 azioni privilegiate), e per il 49% (196 azioni ordinarie) da A. Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un “share Purchase Agreement”, la partecipazione maggioritaria detenuta dalla Società 33 AG è stata ceduta a A. nel quadro dell’uscita della Società 3 dal Gruppo T. In data 16 dicembre 2010, A. (diventato indipendente) ha cambiato la ragione sociale della società in “Società 2 SA” e ha continuato l’attività di gestore patrimoniale esterno, appoggiandosi su Banca 2, quale banca depositaria degli attivi da lui gestiti. È stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di gestione patrimoniale esterna tra Banca 2 e la Società 2 SA (MPC pag. 08.06.03048-03056). Dal 30 novembre 2010, A. è stato amministratore unico (con firma individuale) della Società 2 SA, con una breve parentesi come presi- dente (sempre con firma individuale) dal 14 gennaio 2011 al 22 agosto 2013.

- 23 - 1.4 L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (MPC pag. 08.05.17182 con allegati). 1.5 B. è stato assunto presso Società 3 con un contratto di lavoro al 60% a partire del 3 gennaio 2009 con la funzione di apportare nuova clientela alla società (MPC pag. 10.02.0725 seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (MPC pag. 13.05.00020-00022). 1.6 Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti – in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa – dei contratti di gestione patrimoniale. Per ogni suo cliente − come pure per quelli portati nella società da B. − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale: 1) un mandato di gestione con delega a professionisti esterni di Banca 2 (cfr. ad esempio MPC pag. 07.02.50.03.0009-0010, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e 2) un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”). Inoltre veniva al- lestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”). 1.7 Nel quadro di tale gestione patrimoniale, effettuata in seno a Società 2 SA (prima Società 3) per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, a A. vengono imputati dei reati patrimoniali e di falsità in atti (in parte commessi in correità con B. e C.). 1.8 C. non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA. Secondo le dichiarazioni di A., egli era un promotore finanziario a UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (TPF pag. 306.731.14). A A. viene rimproverato, in correità con C., il reato di falsità in documenti ripetuta, riferito a due clienti (relazioni “R24.” e Fondo 1) da quest’ultimo portati in Società 2 SA. A tal proposito si osserva che nei loro confronti è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale. 2. Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP)

Per quanto concerne la condanna dell’imputato A. per il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta, da esaminare in questa sede sono unicamente i capi

- 24 - d’accusa relativi agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capi d’accusa 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17 - 1.1.1.1.26). La condanna della prima istanza concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa 1.1.1.2 e sottopunti) e in azioni S18a. (capo d’accusa 1.1.1.3 e sotto- punti) è invece divenuta definitiva a fronte del ritiro dell’appello a tal proposito. 2.1 Atto d’accusa (capi d’accusa 1.1.1.1.1-1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17-1.1.1.1.26)

A A. viene rimproverato di avere, tra gennaio 2011 e almeno fino a dicembre 2014, con l’intento di procacciare a sé e ad altri (alla sua Società 2 SA) un inde- bito profitto, e meglio per far percepire, alla sua Società 2 SA, retrocessioni dalla Banca 1 all’insaputa dei suoi clienti, adottato un comportamento ripetutamente contrario agli interessi patrimoniali dei suoi clienti, attraverso operazioni d’acqui- sto e vendite dei prodotti strutturati Banca 1 che esulavano dal profilo d’investi- mento dei clienti della sua Società 2 SA. Egli avrebbe anche ripetutamente inten- zionalmente mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informa- zione, in particolare eseguendo operazioni finanziarie di acquisto e di vendita di prodotti strutturati ad alto rischio (Barrier Discount Certificate [BDC], Barrier Re- verse Convertible [BRC], Express Certificate [EC] e Multi Barrier Reverse Con- vertible [MBRC] emessi dalla società Banca 1), che sapeva esulare dal profilo di rischio conservativo prescelto dai clienti. Inoltre avrebbe intenzionalmente infor- mato ripetutamente i clienti in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del loro portafoglio, sottacendo altresì le per- dite subite, impedendo loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa circa gli acquisti e le vendite dei prodotti strutturati Banca 1 ad alto rischio emessi dalla società Banca 1. Così facendo, avrebbe causato ai clienti un danno pari alla differenza fra il prezzo di vendita inferiore per rapporto a quello d’acquisto supe- riore dei prodotti strutturati Banca 1 quantificabile globalmente in CHF 617'604.94, EUR 1'505'352.58 e USD 1'711'203.21 (TPF pag. 306.100.001-093, capo d’accusa 1.1.1.1). 2.2 Sentenza di prima istanza 2.2.1 Va anzitutto evidenziato che la prima istanza ha esaminato il summenzionato capo d’accusa 1.1.1.1 e il capo d’accusa 1.1.1.2 – concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 – come oggetto di un’unica imputa- zione (cfr. sentenza SK.2020.7 consid. III. 2.4 - 2.4.3). 2.2.2 La Corte precedente ha in primo luogo rilevato che l’imputato A. avrebbe effet- tuato per i clienti di Società 2 SA e Società 3 operazioni finanziarie di acquisto e vendita in 49 differenti prodotti strutturati emessi da Banca 1, i quali – contraria- mente a quanto ritenuto da A. – sarebbero per definizione degli strumenti derivati.

- 25 - Ha poi constatato che tutti i clienti – ad eccezione del titolare del conto “R17.” (K.) – avrebbero espressamente vietato al gestore patrimoniale l’acquisto di op- zioni, Financial Futures e altri strumenti derivati. La maggior parte dei clienti avrebbe inoltre indicato una discreta sopportazione e propensione al rischio, non- ché una discreta comprensione dei meccanismi finanziari – solamente pochi ave- vano indicato una discreta/alta comprensione dei meccanismi finanziari con però una discreta sopportazione/propensione al rischio (consid. III.2.5.3–2.5.5). Vero che dei 25 danneggiati solamente pochi si sarebbero manifestati, tuttavia i con- tratti di gestioni patrimoniale e i profili di investimento rafforzerebbero quanto in- dicato dai danneggiati. La tesi dell’imputato A., secondo cui i clienti sarebbero stati da lui informati di tali investimenti e li avrebbero accettati – versione dei fatti che a suo avviso farebbe stato, non essendo stata contraddetta dalla maggior parte dei clienti, non avendo questi voluto/potuto dare la propria versione dei fatti

– non troverebbe riscontro negli atti. La prima istanza è quindi giunta alla conclu- sione che A., effettuando operazioni finanziarie di acquisto e vendita in prodotti strutturati, avrebbe agito contrariamente ai profili d’investimento dei clienti rispet- tivamente al loro volere, violando il proprio dovere di fedeltà, ciò che potrebbe configurare il reato di amministrazione infedele (consid. III.2.5.8–2.5.10). Dopo aver accertato che A. ha effettuato investimenti che esulavano dai contratti di mandato (tra l’altro il churning) la prima Corte ha esaminato se egli ha violato il dovere di informazione nei confronti dei clienti, rispettivamente se la sottoscri- zione dei benestare relativi al suo operato equivarrebbe a un’approvazione degli investimenti ex post, come sostenuto da A. stesso (consid. III. 2.5.11–2.5.12). I giudici di prime cure hanno quindi esaminato per ognuna delle relazioni i bene- stare, suddividendo i clienti in diverse categorie. La prima quella dei clienti silenti di cui non è stato trovato il benestare, nonostante a detta dell’imputato A. tutti i clienti l’avrebbero sottoscritto. Per questi la Corte penale ha in primo luogo rite- nuto che – contrariamente a quanto sostenuto da A. – dal silenzio non si potrebbe desumere la loro approvazione, questo potrebbe invero essere dettato da altri motivi (molti conti non erano dichiarati al fisco italiano). In secondo luogo ha rite- nuto che non vi sarebbero riscontri oggettivi a favore delle dichiarazioni – peraltro contradditorie – di A., secondo cui i clienti per cui non sono stati ritrovati i bene- stare sarebbero stati informati telefonicamente. A. avrebbe pertanto per questi clienti violato il proprio dovere di informazione. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe inoltre credibile che degli investitori si rivolgano a un gestore di loro fiducia, lasciandogli totale libertà, senza impartirgli delle chiare istruzioni (con- sid. III.2.5.14–2.5.17). La seconda categoria è quella dei clienti che hanno sotto- scritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale. Per questi la prima istanza ha ritenuto che, avendo firmato prima rispettivamente non essendovi la situazione patrimoniale allegata, non potevano esserne informati, e non essendovi null’altro a comprova di un’eventuale informazione a tal proposito

- 26 - ha ritenuto anche in questi casi una violazione del dovere di informazione (con- sid. III. 2.5.18). La terza categoria concerne i clienti per i quali agli atti vi sono più benestare, alcuni senza situazione patrimoniale allegata, altri con allegata la si- tuazione patrimoniale la cui esposizione titoli Banca 1 a volte è corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risul- tavano più i titoli Banca 1 (già venduti). Sostanzialmente a mente della prima istanza non si potrebbe dedurre tout court dalla sussistenza di un benestare per un determinato tipo di operazione un avallo anche delle operazioni passate e future. Con la sottoscrizione dei benestare verrebbero approvati e accettati solo gli investimenti le cui posizioni titoli erano indicate correttamente (posizioni peral- tro neppure imputate come malversazioni dal MPC). Nei casi in cui vi erano po- sizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato errati, nonostante la presenza di tali prodotti nelle situazioni patrimoniali, non si potrebbe ritenere che firmando i be- nestare i clienti abbiano genericamente approvato tutti detti investimenti essendo la situazione patrimoniale presentata ai clienti sfalsata (consid. III.2.5.20– 2.5.20.9). Unicamente per quanto concerne il conto “R20.” i giudici di prime cure hanno riconosciuto un’approvazione a posteriori del cliente, avendo questo fir- mato il benestare disponendo di tutte le informazioni corrette in merito alla situa- zione patrimoniale, ratificando così l’agire contra-mandato di A. (con- sid. III.2.5.19). La Corte penale ha quindi ritenuto che quest’ultimo ha agito con- trariamente ai mandati di gestione a lui conferiti e in violazione dei propri doveri, compreso quello di informazione, per tutti i clienti di cui al capo d’accusa

n. 1.1.1.1 – ad eccezione del capo d’accusa n. 1.1.1.1.16 (relazione R20.) – ca- gionando ai propri clienti un danno di complessivi CHF 617'604.94, EUR 1'861'361.76 e USD 1'716'206.40 (consid. III. 2.5.21). Sotto il profilo sog- gettivo egli avrebbe agito intenzionalmente (consid. III.2.8). A. è quindi stato rite- nuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta per i capi d’accusa di cui al punto 1.1.1.1 (ad eccezione del CA 1.1.1.1.16: “R20.”). 2.3 Posizione dell’imputato A.

L’imputato in questa sede non contesta l’indebito incasso delle retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 a insaputa dei clienti. Egli contesta tuttavia l’accusa di amministrazione infedele relativa agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Egli fa in primo luogo valere che bisognerebbe tenere conto dello scenario dell’epoca, trattandosi di 10/13 anni fa (CAR pag. 5.200.030 seg.). Ribadisce poi la tesi secondo cui la massa silenziosa di clienti starebbe a signifi- care che questi non hanno nulla da rimproverare. Trattare, come fatto dalla prima istanza, la loro situazione a suo carico sarebbe uno stravolgimento del principio in dubio pro reo. Inoltre, A. fa valere che, con i pochi clienti che si sono costituiti accusatori privati non sarebbe stato fatto alcun verbale di confronto, malgrado le loro versioni fossero in contrasto con le sue. Le loro dichiarazioni non potrebbero

- 27 - quindi essere considerate elementi della tesi accusatoria (CAR pag. 5.200.031 seg.). A. contesta anche in questa sede di aver agito contra mandato investendo in prodotti Banca 1. Egli sostiene che i clienti sarebbero stati informati di tali in- vestimenti e con i benestare avrebbero ratificato ex post le operazioni, dando il loro consenso ad agire anche in deroga al profilo di investimento definito al mo- mento della sottoscrizione del mandato di gestione. Avrebbe acquistato questi titoli in quanto i clienti chiedevano una performance e avrebbe discusso con loro circa l’opportunità di effettuare detti investimenti. Egli fa poi valere che i formulari con il divieto di investimenti in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati venivano compilati da lui, ciò comproverebbe che i clienti davano poca impor- tanza a tale divieto. Egli dà atto che tali prodotti non erano prodotti compatibili con una gestione prudente del patrimonio, ma sostiene che i clienti ne sarebbero stati a conoscenza (CAR pag. 5.200.036 segg.). A mente dell’imputato A. gli ac- cusatori privati non sarebbero credibili, indicando da un lato di avere un profilo d’investimento prudente, ma firmando poi i benestare con operazioni in prodotti strutturati Banca 1. L’unica versione da ritenere sarebbe quindi la sua, secondo cui i clienti sarebbero stati informati in merito alla natura degli investimenti effet- tuati (CAR pag. 5.200.037 seg.). Per quanto concerne le quotazioni dei titoli non corrette nelle situazioni patrimoniali presentate ai clienti, A. ritiene che questo non potrebbe essere imputabile a lui, egli prendeva i dati da quanto comunicato dalla Banca 1, la quale li prendeva da Telekurs, in cui purtroppo spesso i corsi dei prodotti non erano aggiornati. In merito ai clienti per i quali non sono stati trovati i benestare fa poi valere che, in assenza di qualsivoglia contestazione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di am- ministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.). Per i benestare agli atti senza la situazione patrimoniale allegata egli rileva che questo sarebbe prassi, in quanto gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. La conclusione a tal proposito della prima istanza, secondo cui se non è stata trovata allegata significherebbe che non è stata presentata ai clienti, sarebbe inappro- priata. Prosciogliendolo dal capo d’accusa relativo alla relazione “R20.” la prima istanza avrebbe implicitamente ammesso la bontà della sua tesi, secondo la quale i clienti acconsentivano a modificare il loro profilo anche contra mandato, ratificando il suo operato ex post (CAR pag. 5.200.041 seg.). Per quanto con- cerne i singoli clienti ha rinviato a quanto esposto in prima sede, ribadendo in particolare a) la mancanza di credibilità dell’accusatrice privata G., b) che la con- clusione della prima Corte secondo cui per le relazioni “R17.” e “R17a.” si sa- rebbe in presenza di un profilo prudente rasenterebbe l’assurdo – avendo il tito- lare stesso ammesso di aver dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 –, così come c) che il conto “R21.” concernerebbe clienti di B. (CAR pag. 5.200.042 seg.).

- 28 - 2.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 2.4.1 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chiun- que, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è suffi- ciente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un com- plesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui pa- trimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una per- sona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 con- sid. 3.2 con rinvii). Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti alla posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca – per commissione o anche per omissione – a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che com- petono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una viola- zione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una man- cata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Il danno deve inoltre trovarsi in un nesso di causalità con

- 29 - la violazione degli obblighi del gestore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; cfr. sul tutto sentenza TF 6B_120/2022 del 19 giugno 2023 consid. 4.1).

Giusta la giurisprudenza agisce in violazione ai propri doveri ai sensi dell’art. 158

n. 1 cpv. 1 CP chiunque, in qualità di gestore patrimoniale assume un rischio non consentito, ignorando le istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b). Atti che rientrano nell'ambito di una corretta gestione non costituiscono reato, anche se le disposizioni portano a una perdita. È punibile solo l'assunzione di rischi che un amministratore prudente non assumerebbe nella stessa situazione. In tal caso, occorre quindi determinare ex ante se i rischi assunti sono contrari agli accordi presi o alle istruzioni impartite dal cliente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza del TF 6B_1118/2023 del 26 aprile 2024 consid. 2.3.2 e riferimenti ivi citati).

Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi e alle istruzioni dei clienti comporta una trasgressione dei doveri di gestione (DTF 120 IV 190 con- sid. 2b). 2.4.2 Come rettamente ritenuto dalla prima istanza e nemmeno contestato da A., i con- tratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3 rispettivamente Società 2 SA e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa, sono dei contratti di man- dato ai sensi dell’art. 394 segg. CO (cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.1). Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del manda- tario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Dal dovere di fedeltà del mandatario deriva che egli deve tutelare pienamente gli interessi del cliente nell'esecuzione del mandato e astenersi da qualsiasi azione che possa arrecargli danno. In particolare, il dovere di fedeltà implica che il man- datario debba consigliare e informare il cliente. Oggetto dell'obbligo di informa- zione è tutto ciò che è rilevante per il cliente. In qualità di esperto, il mandatario deve fornire al cliente informazioni, anche senza che gli vengano richieste, sull'a- deguatezza del mandato e delle istruzioni, sui costi e sui rischi e sulle possibilità di successo. Oltre al suddetto dovere di informazione, al gestore patrimoniale incombono anche doveri di consulenza e di avviso (DTF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a, ciascuno con riferimenti). Il cliente deve essere informato dei rischi degli investimenti previsti, deve ricevere una consulenza adeguata sulle singole opzioni di investimento e deve essere messo in guardia da decisioni affrettate; il contenuto di questi doveri è determinato dal livello di conoscenza del cliente e dal tipo di operazione di investimento in que- stione. In particolare, il mandatario ha anche la responsabilità di ottenere infor- mazioni dettagliate sul livello di conoscenza e sulla tolleranza al rischio del cliente tramite domande (DTF 124 III 155 consid. 3a; sentenza del TF 6B_511/2016 del

- 30 - 4 agosto 2016 consid. 1.1). L’informazione deve essere completa e chiara. Il ge- store patrimoniale deve adattare il proprio linguaggio e il contenuto dell’informa- zione alle conoscenze e all’esperienza del cliente. Le informazioni devono essere fornite in tempo utile, in modo che il cliente possa reagire di conseguenza (BRET- TON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 95 seg.). Il gestore patrimoniale si assume la completa cura del patrimonio affidatogli ed è tenuto a controllare costantemente il patrimonio del cliente in relazione all'obiet- tivo d'investimento concordato e al profilo di rischio e a contattare periodicamente il cliente (sentenza del TF 6B_447/2011 del 27 luglio 2012 consid. 3.1 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, il dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo con- nesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita ri- chiesta (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informa- zione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di con- flitti d’interesse. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause. Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché ciò non è nemmeno fattibile) di informare spontanea- mente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intra- prendere (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 97 seg.). L’importanza attribuita al dovere d’informazione del gestore, legata alla difficoltà di provare quanto detto al cliente, deve indurre il gestore a documentare i vari incontri con il cliente, sia sotto forma di note interne sia con verbali sottoscritti dal cliente specialmente per i colloqui concernenti le caratteristiche e i rischi dei dif- ferenti prodotti (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 99). Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spon- taneo che insorge al termine del contratto (WERRO, Commentaire romand, 3a ed.

- 31 - 2021, n. 6 ad art. 400 CO). Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (DTF 144 IV 294 consid. 3.3; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 106 seg.). 2.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie in esame agli atti vi sono in particolare le denunce penali degli accusatori privati, le dichiarazioni dell’imputato A., la docu- mentazione bancaria e quella della società di A., sequestrata a Banca 1 e Società 2 SA, così come i rapporti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), di cui di particolare rilevanza è la nota specifica sui benestare. 2.5.1 Dichiarazioni dei danneggiati/accusatori privati Dei 25 titolari delle relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa solamente sei (G. [rel. “R2.”], D. [rel. “R31.”], K. [rel. “R17.” e “R17a.”], F. e CCCC. [rel. “R24.”], NNN. [rel. “R33.”] e E1., E2. e E3. [in seguito: E.; rel. “R21.”]) si sono costituiti accusatori privati, e di questi unicamente quattro (G., D., K. e NNN.) si sono espressi in merito agli investimenti in prodotti strutturati. Gli altri, sebbene interpellati dal MPC, si sono disinteressati del procedimento (MPC pag. 15.22.00001 segg.) G. ha sporto denuncia nei confronti di A. per churning, e in seguito contro Banca 2 e consociati per acquisizione dei titoli a rischio alto malgrado il mandato preve- desse una gestione di tipo discreto (MPC pag. 05.07.00001-00003 e 15.14.0003- 00007). D. nella propria denuncia ha indicato di avere chiesto a A. una gestione prudente e di aver preso atto degli investimenti a rischio solo dopo l’arresto di A. nel maggio 2013; egli fa tra l’altro valere di non essere stato informato dell’acquisto di “strani” titoli, segnatamente dei prodotti emessi da Banca 1 (MPC pag. 05.11.00003- 00010). Anche NNN. sostiene di non avere mai ricevuto alcuna informazione sulle retro- cessioni o sull’acquisto in prodotti strutturati (MPC pag. 15.26.00001); Da ultimo, pure K. nella propria denuncia fa valere di avere chiesto all’imputato A. una gestione prudente orientata verso il mantenimento del patrimonio e che non sarebbe mai stato informato sui rischi legati all’acquisto di certi prodotti (MPC pag. 05.06.00006-00029). Come rettamente rilevato dalla prima istanza K. si è

- 32 - anche presentato spontaneamente al MPC il 28 agosto 2013 ed è stato interro- gato senza contraddittorio (MPC pag. 12.24.00001-00009). Le sue dichiarazioni non possono pertanto essere utilizzate a carico dell’imputato (DTF 131 IV 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). 2.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. nel corso dei suoi interrogatori ha sostanzialmente contestato che i prodotti strutturati Banca 1 siano strumenti derivati, essendovi alla base delle azioni. Ha poi in particolare dichiarato di avere acquistato questi titoli in quanto i clienti chie- devano una performance e di avere discusso con loro in merito alla possibilità di effettuare tali investimenti; i clienti erano d’accordo e firmavano pure i benestare. L’imputato A. ha anche dichiarato che tutte le volte che i clienti sono andati in visita nei suoi uffici e hanno sottoscritto il benestare, l’originale di quest’ultimo veniva trasmesso alla banca e lui tratteneva una copia nel dossier cliente. Ha poi riferito che anche per le operazioni di cui non sono stati ritrovati i benestare aveva informato i clienti telefonicamente. Quando il cliente non passava in sede a X. non avrebbe potuto fargli firmare il benestare. Alcuni clienti non sarebbero mai passati in ufficio (MPC pag. 13.02.0953 segg; MPC pag. 13.02.01721 segg.; MPC pag. 13.02.1914 segg.). A. ha pure affermato di avere in diverse occasioni rilevato che Banca 1 riportava negli estratti patrimoniali degli importi sbagliati, e da parte sua, quando se ne accorgeva, lo segnalava all’ufficio titoli (MPC pag. 13.02.0960). Dinnanzi alla prima Corte ha poi ribadito di non avere agito contra mandato avendo i clienti avvallato il suo operato firmando i benestare. Inoltre ha indicato di avere apposto lui la crocetta sui divieti di investimento in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, ricevendo l’accordo dei clienti, i quali si fidavano di lui (TPF pag. 306.731.16 segg). In questa sede A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. Ha nuovamente ribadito di avere informato i clienti in merito alla situazione, e che quando si pre- sentavano da lui ha sempre fatto firmare i benestare. Secondo le sue dichiara- zioni, quando faceva firmare i benestare avrebbe informato i clienti su quello che era stato. Ha poi indicato che al momento in cui ha effettuato tali investimenti gli sembravano delle valide scelte, e di avere poi magari calcato un po’ la mano. Alla domanda se a suo avviso tali investimenti erano conformi al profilo d’investi- mento dei clienti – che avevano indicato una propensione al rischio discreta – ha risposto “Chiaramente ho sforato, però diciamo che l’ho fatto non perché ci fosse stato qualche interesse personale, ma l’idea era quella di raggiungere una per- formance positiva, spesso ho dovuto cercare di mediare a situazioni che erano già deteriorate. […]” (CAR pag. 5.300.011 segg.).

- 33 - 2.5.3 Documentazione agli atti Va in particolare rilevato che agli atti vi sono i contratti di gestione e i profili di investimento dei clienti danneggiati di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 e sottopunti. Da questi emerge che tutti i clienti, ad eccezione di uno (relazione “R17.”), hanno indicato il divieto di acquistare opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, così come una discreta, o addirittura scarsa, sopportazione e propensione al ri- schio. La maggior parte dei clienti ha inoltre indicato una discreta comprensione dei meccanismi finanziari. Unicamente pochi clienti hanno indicato una di- screta/alta comprensione dei meccanismi finanziari (“R15.”, “R17.”, “R24.” e “R33.”) con però una discreta sopportazione e propensione al rischio (MPC pag. 08.05.16665 seg., 08.05.16125 seg., 08.05.16487 seg., 08.05.16721 seg., 08.05.16693 seg., 08.05.16381 seg., 08.05.16934 seg., 08.05.16771 seg., 08.05.16840 seg., 08.05.17000 seg., 08.05.17035 seg., 08.05.13178 seg., 08.05.16567 seg., 08.05.17157 seg., 08.05.00523 seg., 08.05.16878 seg., 08.05.17091 seg., 08.05.16797 seg., 08.05.16600 seg., 08.05.16438 seg., 08.05.02905 seg., 08.05.17122 seg., 08.05.02502 seg., 07.02.61.03.0006 seg., 07.02.61.03.0034 seg.). Per quanto concerne la relazione “R17.”, sul profilo d’investimento non è stato indicato nulla circa l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti deri- vati; è però stata indicata una discreta sopportazione e propensione al rischio (act. MPC 08.05.12900-12901). In data 23 febbraio 2012 Banca 2 ha inviato uno scritto a A., segnalandogli di avere notato un significativo aumento di investimenti in prodotti strutturati e gli sono state chieste spiegazioni, così come la conferma che i clienti siano stati informati di questo cambio di strategia e dei rischi legati a questi tipi di investi- menti (MPC pag. 08.05.17174-17178). Nella propria risposta A. ha sostanzial- mente comunicato a Banca 2 che i clienti avrebbero ampiamente discusso la relativa politica d’investimento e ne sarebbero quindi a conoscenza, firmando in visita i relativi benestare delle loro posizioni attuali (MPC pag. 08.05.17179- 17181). In data 18 aprile 2013 Banca 2 ha disdetto il contratto di collaborazione per il 31 luglio 2013, non essendovi stato, a seguito del loro primo scritto, un mi- glioramento del volume di transazione in prodotti strutturati, il quale sarebbe anzi ancora aumentato (MPC pag. 08.05.17182). Dal rapporto della PGF del 9 maggio 2017 risulta in particolare che nel corso del 2011 la Società 2 SA, e per essa A., ha effettuato 342 transazioni in prodotti strutturati Banca 1 (234 acquisti e 108 vendite), nel 2012 le transazioni sono state 409 (212 acquisti e 197 vendite), mentre nel 2013 sono state 45 (18 acquisti e 27 vendite). Tali transazioni sono ripartite tra 44 clienti diversi – ovvero i clienti di cui

- 34 - all’atto d’accusa n. 1.1.1.2 – e sono state realizzate in 49 differenti prodotti d’in- vestimento strutturati Banca 1 (MPC pag. 10.02.00925 segg. e 0126). La PGF in data 2 giugno 2017 ha stilato una nota specifica sui benestare, nella quale sono stati analizzati tutti i benestare firmati dai clienti gestiti dalla Società 2 SA (già Società 3). Da questa emerge in particolare che non per tutte le rela- zioni è stato trovato un benestare, che parte dei benestare non avevano allegato l’attestato patrimoniale con il dettaglio dei titoli in portafoglio e le loro quotazioni, mentre in parte degli estratti patrimoniali allegati il prezzo di mercato riportato dei prodotti strutturati Banca 1 non era aggiornato o era errato e sfalsava di conse- guenza il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01103-01162). In tale nota è stato pure attualizzato il calcolo del danno derivante dalla compraven- dita di prodotti strutturati emessi dalla Banca 1 (MPC pag. 10.02.01131). In data 1° settembre 2021 è stato fatto un complemento di detta nota, nel quale sono sostanzialmente stati precisati i numeri degli atti istruttori dei benestare e degli estratti patrimoniali (TPF pag. 306.510.052 segg.). In data 25 marzo 2021 la PFG ha allestito un nuovo rapporto finale – aggiornando quello del 23 settembre 2019 – facendo riferimento al nuovo atto d’accusa del 19 luglio 2020, emanato a seguito del rinvio dell’accusa da parte della Corte pe- nale. In tale rapporto sono state ricontrollate tutte le operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1 e sono stati ricalcolati i danni patrimoniali subiti da ogni singolo cliente (TPF pag. 306.262.1.009-232). 2.6 Risultanze probatorie 2.6.1 Incontestato è il ruolo di gestore patrimoniale, ai sensi della giurisprudenza citata, dell’imputato A., il quale aveva una posizione di gerente con l’obbligo di gestire o salvaguardare gli interessi pecuniari dei propri clienti e a cui incombevano tutti i doveri derivanti dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO). Pacifico è pure che per tutte le relazioni oggetto dell’atto d’accusa, ad eccezione della relazione “R17.”, è stato sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale, con un profilo di investimento in cui è stato vietato l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati e che i clienti hanno indicato una sopportazione e propensione al rischio discreta, se non addirittura scarsa (relazioni “R6.”, “R16.”, “R20.”, “R21.”, “R27.” e “R25.”). Per la relazione “R17.” non è, come detto, stata apposta alcuna crocetta in merito all’acquisto di strumenti derivati. Questi non sono quindi stati espressamente né accettati né vietati. Il titolare di tale relazione nella propria denuncia ha fatto va- lere di avere richiesto una gestione prudente, senza rischi. Ciò trova conferma

- 35 - nel fatto che nel profilo di investimento è stata indicata una sopportazione e pro- pensione al rischio discreta, e non alta. Sulla base di quest’ultima indicazione è da ritenere che, nonostante l’assenza di un divieto esplicito, e in assenza di un’esplicita autorizzazione, anche per tale relazione era escluso l’investimento in strumenti derivati, essendo questi ad alto rischio. Va pure sottolineato che per l’altra relazione “R17a.” il medesimo cliente ha vietato tali tipi di investimento (MPC pag. 08.05.13178). Come si dirà meglio in seguito, nulla cambia il fatto che il cliente ha firmato dei benestare con investimenti ad alto rischio (cfr. infra con- sid. II.2.6.5.8). Incontestato è pure che A. ha effettivamente effettuato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 rimproverati. 2.6.2 La prima istanza ha, a giusta ragione, indicato che i prodotti strutturati Banca 1 sono per definizione degli strumenti derivati (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. III.2.5.3). Nei documenti esplicativi (termsheet) della Banca 1 è esplicita- mente indicato che si tratta di strumenti derivati e che hanno un alto rischio (MPC pag. 07.83.01.03.00005 e 00008). Anche lo scritto del 23 febbraio 2012 di Banca 2 all’imputato A., in cui veniva chiesto se i clienti erano stati informati in merito ai cambiamenti avvenuti nella strategia di investimento e dei rischi ad essi legati, conferma che tali investimenti erano rischiosi e non conformi al tipo di gestione richiesto. In caso contrario non sarebbe infatti stato necessario informarne i clienti. A. stesso in questa sede ha poi dato atto del fatto che gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non erano compatibili con una gestione prudente del patrimonio, così come di avere sforato (CAR pag. 5.200.036 segg.; CAR pag. 5.300.015). A. non è credibile quanto afferma di avere effettuato tali operazioni in quanto i clienti chiedevano una performance. Infatti, se così fosse effettivamente stato non si spiega per quale motivo nel profilo d’investimento tutti hanno indicato una propensione al rischio discreta o scarsa e non invece elevata. Già solo da ciò si può desumere che i clienti non volevano una performance particolarmente ele- vata, correlata strutturalmente a rischi maggiori.

Nemmeno il fatto che, secondo quando dichiarato da A. stesso, era lui a compi- lare i formulari con le crocette sui relativi divieti, ciò che – a suo avviso – compro- verebbe che i clienti davano poca importanza a tale divieto, è d’aiuto a A. È infatti poco rilevante chi ha apposto le crocette. I clienti hanno firmato i contratti di ge- stioni rispettivamente i profili di investimento contenenti tale divieto, di modo che questa era quindi comunque la loro volontà. Deve pertanto essere confermata la conclusione dei giudici di prime cure, se- condo cui investendo in tali prodotti A. ha agito contro i mandati di gestione, che

- 36 - vietavano per l'appunto questo genere di investimenti, violando il proprio dovere di fedeltà. Da esaminare in questa sede è piuttosto la questione a sapere se i clienti erano effettivamente a conoscenza di tali investimenti e se con la sotto- scrizione dei benestare hanno approvato ex post dette operazioni. 2.6.3 In primo luogo si rileva che dalla censura di A. relativa al periodo in cui si sono svolti i fatti nulla si può dedurre a suo favore. Infatti, l’agire contra mandato dan- neggiando il patrimonio datogli in gestione per propri interessi, era punibile allora come oggi. Il fatto che in passato determinati comportamenti venissero eventual- mente maggiormente tollerati, non significa che non si fosse anche a suo tempo in presenza di una violazione dei doveri di gestione, rispettivamente di un com- portamento di rilevanza penale. 2.6.4 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da A. e come invece rettamente rite- nuto dalla Corte penale, dal silenzio da parte della maggior parte dei clienti nel corso della presente procedura non può essere dedotto un mancato rimprovero rispettivamente un’approvazione dell’agire di A. Il silenzio di questi clienti può infatti essere dovuto a molteplici altre ragioni, che nulla hanno a che vedere con la loro soddisfazione in merito agli investimenti effettuati da A. La prima istanza ha a giusta ragione esaminato eventuali violazioni dei doveri dell’imputato A. sulla base della documentazione agli atti anche per questi clienti.

Il reato di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 CP è infatti un reato perseguibile d’ufficio, e non è quindi necessaria una denuncia da parte dei dan- neggiati, né che questi prendano parte e siano coinvolti nel procedimento. Dal silenzio dei clienti non può pertanto essere dedotto alcunché a favore di A., ciò che non è in alcun modo contrario al principio in dubio pro reo.

Per quanto concerne invece i clienti che si sono costituiti accusatori privati, vero è che non vi è stato alcun verbale di confronto. A., nei proprio interrogatori, ha però comunque avuto modo di prendere posizione in merito alle loro denunce. Ad ogni modo, è da evidenziare che la prima istanza non si è di fatto fondata sulle loro dichiarazioni, bensì piuttosto sulla documentazione agli atti, riscontrando in questa una conferma delle dichiarazioni degli accusatori privati. Neppure tale censura porta quindi ad alcunché. 2.6.5 A. insiste sul fatto che i clienti sarebbero stati a conoscenza dei suoi investimenti e che firmando i benestare avrebbero rettificato le sue operazioni. Va anzitutto rilevato che, avendo agito a più riprese contrariamente al mandato, A. avrebbe dovuto, per ognuna delle operazioni in parola, avere l’approvazione dei clienti, oppure avrebbe dovuto – se del caso – fare modificare il profilo di investimento, ciò che non è stato fatto.

- 37 - Si osserva poi, in termini generali, che dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato A. non risulta che egli abbia spiegato alcunché ai clienti, né che li abbia informati in merito al funzionamento degli investimenti qui contestati e dei rischi ad essi connessi. Va infatti in primo luogo evidenziato che egli stesso nel proprio interrogatorio del 10 aprile 2017 aveva dichiarato “Per me "derivati" significa futures, operazioni a termine su cambi, operazioni call e put. Per contro io non ritenevo che i prodotti strutturati Banca 1 fossero dei pro- dotti derivati. Le spiego perché. Io non comperavo le azioni bensì comperavo questi prodotti Banca 1 che non presentavano un rischio azionario. In più su que- sti prodotti strutturati Banca 1, nel caso in cui veniva toccata la barriera, avrei comunque ricevuto le azioni che avrei tenuto in portafoglio in attesa di un rialzo del corso azionario ed inoltre percepivo da questi prodotti strutturati anche un interesse.” e “[…] Ribadisco che sono io che ho fatto apporre ai clienti quella crocetta in quanto non ritenevo questi prodotti Banca 1 come strumenti derivati” (MPC pag. 13.02.0959). Tali dichiarazioni sono state più volte riconfermate (MPC pag. 13.02.01913 seg.; TPF pag. 306.731.017). Già solo sulla base ciò – non ritenendo egli stesso gli investimenti in esame degli strumenti derivati – A. non può avere informato debitamente i clienti e avere spiegato loro la reale portata di detti investimenti. Inoltre, nell’interrogatorio dinnanzi alla prima Corte, richiesto in merito all’informazione ai clienti, A. ha dichiarato “Io spiegavo ai clienti il prezzo nominale di questa obbligazione reverse convertible Banca 1, che aveva una co- pertura del 30%, che se l’investimento fosse andato male si sarebbero persi i titoli e che era quindi un investimento da vedere in un determinato periodo. Ho sempre spiegato le barriere e le cose.” (TPF pag. 306.731.018). In questa sede A. ha poi in particolare dichiarato che in quel momento gli investimenti in prodotti Banca 1 gli sembravano una valida soluzione, che pensava “[…] fossero qualcosa di pon- derato, di valido […]”, così come di avere sempre spiegato ai clienti “[…] che alla base c’erano dei titoli, che se i titoli non scendevano sotto del 20% o del 30% a seconda dei casi, si sarebbe sempre ricevuto il rimborso al 100% più gli interessi, altrimenti si poteva anche benissimo riprendere i titoli e aspettare che risalissero. Questo era il mio pensiero.” (CAR pag. 5.300.015). Da una tale spiegazione non può essere ritenuto che i clienti – non esperti in materia – siano stati debitamente informati dei rischi e abbiano potuto capire la portata di quel genere di investi- menti. Si osserva infatti che quasi tutti i clienti hanno indicato di avere una scarsa/discreta conoscenza dei meccanismi finanziari (salvo i titolari delle rela- zioni “R15.” e “R17.” che hanno indicato una comprensione discreta/alta, mentre quelli di “R24.” e “R33.” una comprensione alta). A maggior ragione A. avrebbe quindi dovuto spiegare loro, in maniera per loro comprensibile, i rischi legati a tale tipo di investimenti, ciò che non risulta però essere stato il caso. A. si è in concreto piuttosto limitato a fare sottoscrivere – nemmeno in tutti i casi

– dei benestare ai clienti. Questa Corte condivide a tal proposito le conclusioni

- 38 - dell’istanza precedente: come si dirà anche meglio in seguito, a differenza di quanto ritenuto da A., la sola sottoscrizione di un benestare da cui emergono investimenti in prodotti strutturati non può valere quale deroga generale a quanto indicato dai clienti nei propri profili di investimento, e avvallare automaticamente tutte le operazioni di quel genere. Rilevante è piuttosto che i clienti siano effetti- vamente stati informati a tal proposito, e consci della propria reale situazione pa- trimoniale abbiano approvato – a posteriori – le operazioni di A. La prima istanza, basandosi sulla nota specifica sui benestare, sul relativo complemento e sul rap- porto finale della PFG, ha effettuato un’analisi minuziosa dei benestare per ogni singola relazione, suddividendo, come detto, i clienti in diverse categorie. Tale analisi resiste alle critiche dell’imputato A. e non può che essere riconfermata in questa sede. 2.6.5.1 Per quanto concerne la prima categoria di clienti, e meglio quelli per cui non è stato trovato alcun benestare agli atti (“R3.” [n. 1.1.1.1.3], “R4.” [n. 1.1.1.1.4], “R8.” [n. 1.1.1.1.7], “R9.” [n. 1.1.1.1.8], “R33.” [n. 1.1.1.1.10], “R15.” [n. 1.1.1.1.12], “R24.” [n. 1.1.1.1.18], “R35.” [n. 1.1.1.1.19], “R27.” [n. 1.1.1.1.22], “R28.” [n. 1.1.1.1.23], “R30.” [n. 1.1.1.1.24] e “R37.” [n. 1.1.1.1.25]), A. fa essen- zialmente valere che anche in questi casi in assenza di qualsivoglia contesta- zione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di amministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.).

Come rettamente rilevato dalla prima Corte, di questi clienti unicamente il titolare della relazione “R33.” si è espresso in merito agli investimenti in prodotti struttu- rati, indicando di averli vietati (MPC pag. 15.26.00001). Il titolare della relazione “R24.” nulla ha invece detto in merito a tali investimenti, mentre gli altri si sono disinteressati al procedimento. Come già esposto in precedenza (con- sid. II.2.6.3), a differenza di quanto sostiene A., dal silenzio rispettivamente dal disinteressamento al procedimento penale da parte dei clienti non può essere dedotto nulla a favore di A., potendosi celare altri motivi dietro a tale scelta.

In concreto la documentazione agli atti non depone a favore di A. Per queste relazioni dagli atti emerge unicamente che gli investimenti in prodotti derivati sono stati vietati. Investendo nei prodotti strutturati Banca 1, A. ha pertanto agito contrariamente al mandato, violando le istruzioni dei clienti. Nulla risulta invece in merito a una loro informazione rispettivamente a un loro consenso. Nel proprio interrogatorio finale del 19 dicembre 2019, A. ha riferito che per le operazioni per le quali non sono stati ritrovati i benestare avrebbe informato i clienti telefonica- mente; i benestare non ci sarebbero non essendo i clienti passati in sede (MPC pag. 13.02.01915-01916). Agli atti non vi è tuttavia alcunché a sostegno di tali dichiarazioni. Non vi è alcun riscontro oggettivo di un’effettiva informazione ai clienti in merito a detti investimenti e dei rischi ad essi annessi, così come

- 39 - neppure di una loro accettazione. I profili di investimento non sono stati modifi- cati, e nemmeno vi è una nota interna dell’imputato A. relativa alle asserite tele- fonate. In assenza dei benestare e di qualsiasi altro elemento a sostegno di una loro effettiva informazione a tal proposito, non può essere ritenuto che l’agire contra mandato di A. sia stato rettificato. Si osserva poi che la difesa, nelle pro- prie arringhe – sostenendo che purtroppo alcuni benestare non sono stati ritrovati dagli organi inquirenti – lascia invece intendere che tutti avrebbero firmato i be- nestare, poi però in parte non ritrovati (TPF pag. 306.721.310; CAR pag. 5.200.040). Nell’arringa di prima istanza – a cui ha rinviato in questa sede - , trattando le singole relazioni, è stato espressamente fatto valere, anche per al- cune delle relazioni qui in oggetto (segnatamente “R3.”, “R33.” e “R15.”), che l’imputato aveva fatto sottoscrivere i relativi benestare, i quali purtroppo e inspie- gabilmente non sono stati ritrovati (TPF pag. 306.721.314-316). Tali dichiara- zioni, oltre a essere in contraddizione con quanto esposto precedentemente, ri- sultano pure poco credibili. Lo stesso imputato A. ha infatti affermato che i bene- stare venivano trasmessi a Banca 2 e che lui ne teneva una copia. Risulta quindi difficile credere all’effettiva sussistenza di tali benestare, non essendo questi stati ritrovati né presso la banca né presso la sua società, mentre per le altre relazioni sono agli atti. Alla luce di quanto precede, i giudici di prime cure hanno a giusta ragione ritenuto per tali relazioni una violazione del dovere di informazione da parte di A. Per quanto concerne il danno, si osserva che la Corte penale si è basata sul rapporto finale della PGF del 25 marzo 2021 (TPF pag. 306.262.009-232). La PGF ha calcolato i danni facendo la differenza fra quanto pagato al lordo e quanto incassato al netto per ogni singolo prodotto strutturato. Questo metodo di calcolo risulta corretto e nemmeno è oggetto di contestazione da parte di A. Il danno quantificato per tali clienti di EUR 174'542.49 (“R3.”), EUR 1'737.68 (“R4.”), EUR 26'502.59 (“R8.”), EUR 6'579.16 (“R9.”), EUR 350'469.12 (“R33.”), EUR 23'597.96 e USD 23'594.61 (“R15.”), EUR 62'970.27 (“R24.”), EUR 43'506.68 (“R35.”), EUR 48'996.75 (“R27.”), EUR 74'239.43 (“R28.”), EUR 30'649.14 (“R30.”) e USD 58'771.33 (“R37.”), è quindi da confermare. 2.6.5.2 La seconda categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale (MPC pag. 10.02.01109-01120; TPF pag. 306.262.1.042-068). Per il primo caso si tratta delle relazioni “R34.” (n. 1.1.1.1.11; MPC pag.08.05.19153 e 19124-19127), “R16.” (n. 1.1.1.1.13; MPC pag. 08.05.19282-19283, 19239-19245 e 19284-19288) e “R36.” (n. 1.1.1.1.20; MPC pag. 08.05.19971 e 19978-19981). Mentre per il secondo della relazione “R6.” (n. 1.1.1.1.5; MPC pag. 08.05.17783). In questa sede A.

- 40 - contesta in particolare la conclusione della prima Corte, secondo cui se la situa- zione patrimoniale non era allegata al benestare non sarebbe stata presentata ai clienti, facendo valere che gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. Anzitutto, per quanto concerne le relazioni per cui il benestare è stato sottoscritto prima degli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non può che essere ribadito quanto sostenuto dalla Corte penale. Non può infatti essere ritenuto che i clienti al momento della sottoscrizione dei benestare, non essendovi ancora investi- menti di questo tipo, ne siano stati informati rispettivamente ne abbiano preso conoscenza e li abbiano accettati. Tali benestare non hanno quindi alcuna va- lenza per gli investimenti contestati. Agli atti non vi è null’altro a comprova di una qualsivoglia informazione. Anzi, come esposto in precedenza, dalle spiegazioni fornite dall’imputato A. nel corso del dibattimento è pure alquanto dubbio che abbia realmente reso edotti i clienti della portata di tali investimenti. Di conse- guenza, in virtù della documentazione agli atti, anche per tali relazioni è da rite- nere che A. abbia violato il proprio dovere di informazione. Per quanto concerne l’assenza della situazione patrimoniale allegata ai bene- stare, la giustificazione addotta da A. non è credibile. Dagli atti risulta che il man- dato di gestione patrimoniale per la relazione “R6.” è effettivamente stato revo- cato in data 20 giugno 2013 (MPC pag. 07.02.24.03.0030 seg.). Tuttavia, per al- tre relazioni chiuse/per cui è stato revocato il mandato sono stati ritrovati i bene- stare con allegata la situazione patrimoniale. Lo stesso A., nel proprio interroga- torio del 19 dicembre 2019, ha, ad esempio, nominato tra i clienti che avrebbero chiuso la relazione prima del suo arresto anche le relazioni “R1.” e “R31.” (MPC pag. 13.02.01916). Per entrambe sono stati trovati dei benestare con anche alle- gato l’estratto patrimoniale. Anche per altre relazioni, effettivamente chiuse, no- minate da A. – per cui il procedimento è poi stato abbandonato – sono stati ritro- vati benestare anche con allegate le situazioni patrimoniali (relazioni “R29.” chiusa il 27 febbraio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e do- cumenti ivi citati] e “R32.” chiusa il 31 maggio 2013 [cfr. MPC 13.02.02182 e TPF pag. 306.510.057 e documenti ivi citati]). Inoltre, pure per relazioni per cui il man- dato di gestione è stato revocato, per nominarne alcune, “R7.” (revoca mandato in data 15 luglio 2013; MPC pag. 07.02.51.03.0029), “R34.” (revoca mandato in data 20 novembre 2013; MPC 07.02.055.03.0030 e 0033) e “R25.” (revoca man- dato in data 3 settembre 2013; MPC 07.02.22.03.0031), vi sono agli atti dei be- nestare con allegata la situazione patrimoniale. La tesi di A. non solo non trova riscontro negli atti, ma viene anzi pure sconfessata dagli stessi. Essendovi quindi benestare con allegata la situazione patrimoniale e altri senza, la conclusione della Corte penale non è inappropriata, come invece sostiene A. Non si vede infatti per quale altra ragione delle situazioni patrimoniali non siano state ritrovate

- 41 - allegate ai benestare – come invece negli altri casi – se non per il fatto che in tali casi non vi erano e non sono state presentate. Avendo quindi il cliente sottoscritto un benestare senza però prendere cono- scenza della propria situazione patrimoniale non è possibile ritenere che sia stato informato degli investimenti in strumenti derivati e che li abbia accettati. In as- senza di altri elementi a sostegno di una loro informazione, anche per i benestare senza allegata la situazione patrimoniale non può pertanto che essere condivisa la conclusione dei giudici di prime cure.

Pure per questa categoria il danno quantificato in EUR 14'026.56 e USD 13'947.60 (“R6.”), EUR 32'115.60 (“R34.”), EUR 710.65 (“R16.”) e EUR 8'880.41 (“R36.”) va confermato (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.3 La terza categoria concerne i clienti che hanno sottoscritto più benestare (“R1.” [n. 1.1.1.1.1], “R2.” [n. 1.1.1.1.2], “R7.” [n. 1.1.1.1.6], “R11.” [n. 1.1.1.1.9], “R17.” [n. 1.1.1.1.14], “R17a.” [n. 1.1.1.1.15], “R21.” [n. 1.1.1.1.17], “R25.” [n. 1.1.1.1.21] e “R31.” [n. 1.1.1.1.26]), alcuni senza allegata la situazione patrimoniale, altri con allegata una situazione patrimoniale con le quotazioni dei titoli a volte corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risultavano più i titoli Banca 1, in quanto già venduti (MPC pag. 10.02.01103- 01162; TPF pag. 306.262.1.009-084). Si osserva anzitutto che, come esposto in precedenza, né dalla documentazione né dalle stesse dichiarazioni di A. risulta che egli abbia debitamente spiegato e informato i clienti in merito agli investimenti derivati e all’entità dei rischi. Consi- derate anche le discrete conoscenze dei meccanismi finanziari dei clienti, ai be- nestare non può che essere riconosciuto un valore limitato. In assenza di una più precisa informazione a tal proposito e di altre prove, il solo fatto che i clienti ab- biano sottoscritto benestare con allegate situazioni patrimoniali contenenti inve- stimenti in prodotti strutturati non è sufficiente per ammettere che volessero mo- dificare il proprio profilo di investimento e che abbiano dato un consenso generale per questo genere di operazioni. Come rettamente ritenuto dalla prima istanza, unicamente nei casi in cui ai clienti, al momento della sottoscrizione del bene- stare, è stata sottoposta la propria situazione patrimoniale corretta, e non sfal- sata, contenente investimenti in prodotti strutturati può essere ammessa un’ap- provazione a posteriori degli investimenti contra mandato effettuati sino a quel momento. Infatti, in questi casi il cliente – ricevendo le informazioni corrette – ha potuto prendere atto degli investimenti in prodotti derivati e ha accettato la propria situazione patrimoniale in quel preciso momento. In caso contrario – in presenza di quotazioni dei titoli inesatte nella situazione patrimoniale, che ne hanno sfal- sato l’ammontare complessivo – non essendo i clienti venuti realmente a

- 42 - conoscenza della propria situazione patrimoniale non può essere ritenuto che siano stati debitamente informati e che abbiano approvato in generale detti inve- stimenti, non potendone comprendere la reale portata e le conseguenze. In que- sti casi A. ha violato il proprio dovere di informazione. Come peraltro dichiarato da lui stesso i clienti si fidavano di lui e non erano rigorosi nel richiedere la docu- mentazione, guardavano piuttosto il saldo (TPF pag. 306.731.18). Per i clienti era quindi rilevante l’ammontare complessivo dei propri averi risultanti dai benestare; in caso di situazione patrimoniale sfalsata e fuorviante non si può di conseguenza ritenere che abbiano consciamente dato un consenso generale. In tali casi, con la sottoscrizione dei benestare sono piuttosto state approvate ex post solamente le singole posizioni indicate correttamente (posizioni peraltro neppure imputate come malversazioni dal MPC), per le quali il cliente ha ricevuto le informazioni corrette. Va inoltre rilevato che, in assenza di una modifica del profilo di investimento e di una debita informazione in merito alla portata di tali investimenti, non si può ad ogni modo ritenere che i clienti, con la sottoscrizione di un benestare, anche se corretto, si siano consapevolmente determinati anche per il futuro, ciò a maggior ragione considerando che – come appena esposto – per i clienti determinante era in realtà il saldo del patrimonio.

Per quanto concerne la censura di A., secondo cui non potrebbe venire a lui im- putato il fatto che nelle situazioni patrimoniali vi erano quotazioni non corrette, facendo lui capo a quanto comunicato da Banca 2, la quale prendeva i dati da Telekurs, è da condividere la conclusione della Corte penale. A., con la sua espe- rienza, era sicuramente in grado di comprendere il valore reale di un titolo in un determinato momento, di conseguenza, in caso di errori a tal proposito, incom- beva a lui correggerli rispettivamente informarne i clienti, ciò che non risulta es- sere invece stato il caso in concreto. Come indicato nella nota sui benestare del 2 giugno 2017, A. seguiva giornalmente l'andamento dei mercati finanziari e aveva verosimilmente contatti frequenti con taluni operatori di questi mercati. Egli non poteva pertanto non sapere delle quotazioni sbagliate e ingannevoli conte- nute negli attestati patrimoniali dei suoi clienti (MPC pag. 10.02.01129). Egli stesso ha dato atto di essersi accorto in diverse occasioni che le quotazioni non erano corrette e di averlo segnalato all’ufficio titoli. In un caso lo avrebbe anche fatto notare al cliente (relazione “R7.”), senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0951 seg. e 0960). Per nessuno dei clienti, nemmeno per quello ap- pena menzionato, vi sono riscontri agli atti in merito a un’informazione in questo senso da parte di A. Negli estratti patrimoniali non sono infatti state riscontrate delle correzioni rispettivamente delle annotazioni in merito a dei prezzi errati. Nemmeno nei dossier dei clienti sono state trovate delle note riguardo a una se- gnalazione di questo genere. Nonostante, per sua stessa ammissione, si fosse

- 43 - accorto dei dati incorretti egli quindi nulla ha intrapreso. Contrariamente a quanto da lui ritenuto, un tale comportamento non può che essergli imputato.

Fatte queste premesse, occorre ora analizzare i benestare per le singole relazioni di quest’ultima categoria alla luce delle stesse. 2.6.5.4 Per quanto concerne la relazione “R1.” (n. 1.1.1.1.1) sono stati sottoscritti due benestare. Al primo, datato 15 dicembre 2011, non è allegata alcuna situazione patrimoniale: lo stesso non può quindi valere quale informazione e approvazione. Si rinvia a tal proposito quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II. 2.6.5.2). Nel secondo benestare, dell’11 luglio 2012, è invece allegata la situazione patri- moniale che contempla due posizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato corretti e una il cui corso di mercato è errato. Quest’ultimo sfalsava la situazione patri- moniale complessiva (MPC pag. 10.02.01104 seg.). In virtù di quanto esposto al considerando precedente, non avendo il cliente potuto prendere atto della sua reale situazione patrimoniale non si può ritenere che, con la sottoscrizione del benestare, egli sia stato debitamente informato e che abbia accettato generica- mente questo tipo di investimenti, bensì piuttosto solo quelli indicati corretta- mente, già stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.017 seg.). Non essendovi altre prove a sostegno di un’informazione rispettivamente di un’accet- tazione da parte del cliente, vi è quindi una violazione del dovere di informazione da parte di A., e il suo agire contra mandato non è stato rettificato.

Alla luce di ciò, il danno quantificato dalla PGF e ripreso dalla prima Corte, di EUR 20'423.68 è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.5 Per la relazione “R2.” (n. 1.1.1.1.2), l’avente diritto economico G. si è costituita accusatrice privata, contestando l’operato dell’imputato A. e le operazioni ad alto rischio. A., nei propri interrogatori, e anche in questa sede, ha invece dichiarato che la cliente passava regolarmente in ufficio ed era al corrente di detti investi- menti (MPC pag. 13.02.0950 seg.; CAR 5.300.014). Egli fa inoltre valere che, firmando la cliente benestare per ben 14 operazioni di prodotti Banca 1, sarebbe comprovato che il suo profilo non era più da considerare né discreto né prudente. In merito a tale cliente A. solleva poi in particolare la sua mancata credibilità, in quanto farebbe valere che le firme apposte sui benestare sarebbero false, e non riconoscerebbe nemmeno un investimento da lui concluso in sue veci in favore della Società 16, quando dal verbale del signor EEEE. di Società 16 risulterebbe non solo che era cosciente di tale investimento, ma addirittura che avrebbe avuto un incontro con EEEE. per concordare il rientro (CAR pag. 5.200.042). A tal pro- posito si rileva anzitutto che, come già esposto dai giudici di prime cure, questa seconda operazione non è oggetto del presente procedimento penale, e non è

- 44 - quindi necessario esaminarla oltre. Ad ogni modo, come correttamente precisato dalla prima istanza e a differenza di quanto sostiene A., dalle dichiarazioni di EEEE. emerge piuttosto che l’accusatrice privata non era in chiaro sulla tipologia dell’investimento, e durante l’incontro gli avrebbe detto di non avere autorizzato alcun tipo di investimento in favore della menzionata società (MPC pag. 12.47.00009). Tali dichiarazioni non minano quindi la credibilità dell’accusa- trice privata. L’autenticità delle firme non è invece stata esaminata dalla prima Corte, avendo essa ritenuto che ciò non avrebbe alcun influsso sull’imputazione di amministrazione infedele, dal momento che è stato ritenuto che l’imputato ha agito contrariamente al mandato e in violazione dei propri doveri. Questa conclu- sione viene condivisa da questa Corte. Indipendentemente dall’autenticità o meno delle firme, agli atti vi sono comunque sufficienti elementi per ritenere che A. ha agito contrariamente al mandato. Va anche nuovamente evidenziato che le conclusioni della Corte precedente così come quelle di questa Corte si fondano sulla documentazione agli atti – in particolare sui contratti di gestione e i profili di investimento così come sui benestare – nella quale la versione dell’imputato non trova conferma. Le dichiarazioni dell’accusatrice privata hanno quindi comunque una rilevanza relativa.

In concreto, ad eccezione delle dichiarazioni dell’imputato A. e dei benestare ri- trovati, non vi è altro a sostegno del fatto che la cliente fosse informata degli investimenti in prodotti derivati e che vi abbia acconsentito. Per questa relazione sono stati ritrovati tre benestare del 12 gennaio 2012, del 7 maggio 2012 e del 28 agosto 2012, con allegate le situazioni patrimoniali, le quali, in tutti e tre i casi, presentavano delle posizioni titoli Banca 1 aventi un corso di mercato in parte corretto (non prese in considerazioni dall’accusa come posta di danno) e in parte non aggiornato e/o non corrispondente all’andamento del titolo in quel periodo. Queste sfalsavano il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01105 seg.). Anche in questo caso la cliente non ha quindi ricevuto informazioni corrette in merito alla sua situazione patrimoniale e pertanto, contrariamente a quanto ritiene A., non può essere ritenuto che abbia dato un consenso generale a questo genere di investimenti. Si rinvia a tal proposito a quanto esposto in precedenza (consid. II 2.6.5.3). Si osserva inoltre che, come già indicato dalla prima istanza, nemmeno dalla revoca del mandato un anno prima dell’arresto dell’imputato A. può essere dedotto che la cliente abbia preso contezza delle sue operazioni e che le abbia accettate. Agli atti non vi è alcuno scarico a suo favore. Anche per questa cliente la sentenza della prima Corte è da confermare. Il danno quantificato per questa cliente è EUR 165'281.23 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine).

- 45 - 2.6.5.6 Per la relazione “R7.” (n. 1.1.1.1.6) vi sono agli atti sei benestare con allegati gli estratti patrimoniali. Per questa cliente A. ha, come detto, espressamente dichia- rato di avere notato che le quotazioni non erano corrette e di averlo anche fatto notare alla cliente, senza però entrare nei dettagli (MPC pag. 13.02.0960). Agli atti non vi è tuttavia alcun riscontro oggettivo a tal proposito. Anche per tale cliente vale quindi quanto esposto in precedenza. I primi due benestare del 14 giugno 2011 e del 17 novembre 2011 non possono valere quale informazione e accettazione, contenendo gli estratti patrimoniali po- sizioni Banca 1 con prezzi di mercato non attuali rispettivamente sbagliati, che sfalsavano il valore globale del portafoglio (cfr. supra consid. II.2.6.5.3.). La si- tuazione patrimoniale complessiva allegata al terzo benestare del 16 gen- naio 2012, contenente delle posizioni titoli Banca 1, è invece corretta. In tal caso la cliente ha quindi potuto prendere conoscenza di tali investimenti e della sua effettiva situazione patrimoniale. Sottoscrivendo detto benestare ha quindi scien- temente accettato l’operato di A. sino a quel momento. Come ritenuto dalla prima Corte, la gestione fino al 16 gennaio 2012 è stata così rettificata dalla cliente, e a giusta ragione gli investimenti precedenti a tale data sono quindi stati stralciati dalla posta del danno. Il fatto che la cliente abbia a posteriori accettato l’operato di A. e di conseguenza anche gli investimenti in prodotti strutturati, non vale tut- tavia quale deroga generale anche per il futuro, non avendo comunque ricevuto una precisa informazione a tal proposito atta a potersi determinare e rimanendo nel mandato il divieto di investire in strumenti derivati (cfr. supra consid. 2.6.5.3). Per il seguito, essendo ai benestare dell’11 giugno 2012, del 31 luglio 2012 e del 20 settembre 2012 allegati estratti patrimoniali contenenti posizioni Banca 1 con quotazioni non attuali e sbagliate che sfalsavano l’ammontare complessivo, si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.5.3). Non potendo la cliente prendere conoscenza della sua reale situazione patrimoniale, non è stata debitamente informata e non ha di conseguenza accettato gli investimenti indicati in modo errato, ma unicamente quelli indicati correttamente. Il danno, così come calcolato dai giudici di prime cure di EUR 55'915.17 e di USD 57'758.37 è pertanto corretto (per metodo di calcolo cfr. supra con- sid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.7 Per la relazione “R11.” (n. 1.1.1.1.9) è stato ritrovato unicamente un benestare del 25 maggio 2011 con allegata la posizione titoli con una posizione Banca 1 (MPC pag. 08.05.18982-18986), in merito alla quale – secondo la nota specifica sui benestare – vi sono dubbi sull’esattezza del prezzo riportato (MPC pag. 10.02.01112). Questa non è quindi stata presa in considerazione come po- sta del danno (TPF pag. 306.262.1.038). Gli altri investimenti in prodotti strutturati per questa relazione sono posteriori alla firma del benestare. Detto benestare,

- 46 - quand’anche avesse avuto allegata una situazione patrimoniale corretta, non varrebbe comunque quale accettazione anche per gli investimenti posteriori: si rinvia a tal proposito a quanto esposto per la relazione precedente. Agli atti non vi sono altri elementi per ritenere che il cliente fosse a conoscenza di questi altri investimenti e che li abbia accettati. Pertanto è da confermare la violazione del dovere di informazione da parte dell’imputato A. Il danno quantificato per tale cliente è di EUR 2'459.22 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.8 Titolare della relazione “R17.” (n. 1.1.1.1.14) è K., il quale si è costituito accusa- tore privato e nella propria denuncia ha dichiarato di avere chiesto un tipo di ge- stione prudente, senza rischi e ha contestato gli investimenti in prodotti strutturati. A. contesta che si tratterebbe di un profilo prudente, avendo il cliente ammesso di avere dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 (CAR pag. 5.200.043). Per quanto concerne le istruzioni del cliente nel profilo di investimento per questa relazione già si è detto al consid. II. 2.6.1. Per tale relazione sono stati ritrovati tre benestare (MPC pag. 10.02.01114). Il primo del 2 febbraio 2011 con allegata una situazione patrimoniale che presenta due posizioni Banca 1, entrambe corrette. Con la sottoscrizione di tale benestare il cliente ha quindi preso atto della propria situazione patrimoniale e l’ha accettata, accettando di conseguenza anche gli investimenti in prodotti Banca 1 sino a quel momento effettuati. Questi sono già stati stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.049). Si ribadisce che – contrariamente a quanto solleva A. – il fatto che un cliente firmi un benestare contenente investimenti in strumenti deri- vati non significa che questo ne abbia effettivamente compreso la portata e i ri- schi, accettandoli genericamente e volendo modificare il proprio profilo di investi- mento. Come già detto, per gli investitori è infatti l’ammontare complessivo dei propri averi a essere determinante. Il cliente, sottoscrivendo il benestare, ha quindi accettato la sua situazione patrimoniale a quel momento, e come conse- guenza ha accettato anche le operazioni che hanno portato a tale situazione. Come già esposto, nella fattispecie i benestare hanno un valore limitato, non avendo A. spiegato alcunché ai clienti. Non è quindi sufficiente la sottoscrizione di benestare con investimenti derivati, per ritenere che il cliente non voleva più un profilo prudente. Si osserva poi che agli altri due benestare, del 29 novem- bre 2011 e del 4 giugno 2012, non è allegata alcuna situazione patrimoniale. In assenza della situazione patrimoniale, e di qualsiasi altro indizio a tal proposito, non è possibile ammettere che il cliente sia stato informato degli investimenti e li abbia accettati (cfr. supra consid. II. 2.6.5.2). Ciò vale anche per gli investimenti

- 47 - posteriori all’ultimo benestare, per i quali non vi è alcun benestare, né nessun altro elemento a sostegno di un’informazione del cliente. Il danno per detta relazione, così come calcolato dalla PGF, è di EUR 510'604.56 e USD 1'520'473.55 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.9 Anche per la relazione “R17a.” (n. 1.1.1.1.15) l’avente diritto economico è K. A. solleva per questa relazione la medesima censura di cui sopra. Si rinvia pertanto a quanto appena esposto. Per la menzionata relazione vi sono due benestare agli atti, con allegate le situa- zioni patrimoniali. Nel primo benestare del 2 febbraio 2011 le posizioni Banca 1 esposte nell’estratto patrimoniale risultano corrette (MPC pag. 10.02.01114). È quindi in tal caso da ammettere un’approvazione a posteriori di detti investimenti contra mandato, i quali non sono presi in considerazione quali poste del danno (TPF pag. 306.262.1.056-058). L’estratto patrimoniale allegato al secondo be- nestare datato 29 novembre 2011 contiene invece quattro posizioni Banca 1, di cui due corrette mentre per le altre due il prezzo di mercato era sbagliato e sfal- sava di conseguenza il valore globale dei titoli. In virtù di quanto esposto in pre- cedenza, a cui si rinvia (consid. II.2.6.5.3), A. ha in tal caso violato il proprio do- vere di informazione, e il cliente ha unicamente accettato gli investimenti esposti in maniera corretta, ma non gli altri. Il danno quantificato per questa relazione è di EUR 139'188.71 e USD 41'660.94 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.10 Per la relazione “R21.” (n. 1.1.1.1.17), di cui gli accusatori privati E. sono aventi diritto economico, A. sostiene, come già in prima istanza, che si tratterebbe di clienti di B., ai quali lui non aveva accesso. B. decideva con i clienti la strategia d’investimento, che poi, su indicazione dell’imputato A., metteva in atto (CAR pag. 5.200.043). Si sottolinea che A. in questa sede si è limitato a ribadire quanto già fatto valere dinnanzi alla prima Corte, senza confrontarsi con le pertinenti conclusioni dei giudici di prime cure, che questa Corte condivide. Come correttamente ritenuto nel giudizio impugnato, vero è che i clienti sono stati portati in Società 2 SA da B., ma A. stesso, in sede di verbale di confronto, ha dichiarato che B. gli indicava quanto investire ed era poi lui a decidere in cosa investire e ne informava B. (MPC pag. 13.12.00018). È quindi A. ad avere effet- tuato gli investimenti derivati anche per questa relazione. Inoltre, in veste di or- gano formale della società, l’imputato A. era tenuto a conoscere il contenuto del mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dai clienti (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III.2.5.20.7). Tali investimenti sono quindi a lui imputabili.

- 48 - Per la presente relazione sono stati ritrovati due benestare, entrambi con allegata la situazione patrimoniale. Nel primo del 21 febbraio 2012 vi sono due posizioni Banca 1, di cui una è esposta correttamente, mentre la seconda è sbagliata e sfalsa il valore globale del portafoglio titoli. Nel secondo, datato 11 settem- bre 2012, invece le due posizioni Banca 1 indicate nella situazione patrimoniale sono corrette (MPC pag. 10.02.01118). Sulla base di quanto esposto in prece- denza, con la sottoscrizione di quest’ultimo benestare i clienti hanno preso atto degli investimenti derivati e della propria situazione patrimoniale, accettandola e rettificando quindi l’operato di A. sino a quel momento. Detti investimenti non sono stati presi in considerazioni come posta del danno (TPF pag. 306.262.1.02 seg.). Ciò non vale invece per gli investimenti successivi, in merito ai quali non vi sono elementi per ammettere che il cliente ne sia stato a conoscenza e li abbia accettati (cfr. supra consid. II.2.6.5.3). Anche in tal caso il danno, quantificato in EUR 17’051.20, è da confermare (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.11 Per la relazione “R25.” (n. 1.1.1.1.21) vi sono agli atti cinque benestare con alle- gata la situazione patrimoniale, ma unicamente i primi due, del 20 aprile 2012 e del 14 giugno 2012, contengono una posizione Banca 1. In entrambi il prezzo di mercato riportato è tuttavia errato (MPC pag. 10.02.01120). Alla luce di ciò, e di quanto esposto nei considerandi che precedono, il cliente non è in concreto stato rettamente informato, e sottoscrivendo i benestare non ha rettificato l’operato dell’imputato A. Gli ulteriori tre benestare (del 17 settembre 2012, 22 novembre 2012 e 19 febbraio 2013) non contengono, come detto, investimenti in prodotti strutturati Banca 1, ma piuttosto in azioni S18a., il cui valore era sbagliato e fuor- viante. Con la sottoscrizione di tali benestare non può quindi essere ritenuto che il cliente sia stato sufficiente informato, non essendo i prodotti strutturati Banca 1 contemplati ed essendo ad ogni modo la situazione patrimoniale sfalsata (MPC pag. 10.02.01121). La prima Corte ha quindi rettamente ritenuto anche per tale relazione una violazione del dovere di informazione da parte di A. Il danno quantificato per tale cliente di EUR 28'151.70 va quindi confermato (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.5.12 L’ultima relazione da esaminare è la relazione “R31.” (n. 1.1.1.1.26), di cui è tito- lare l’accusatore privato D., il quale – come indicato in precedenza – fa valere di avere chiesto una gestione prudente e di non essere stato a conoscenza né in- formato degli investimenti qui in esame. A. ha dal canto suo, in merito al menzio- nato cliente, dichiarato che a quest’ultimo piaceva investire in azioni, avrebbe poi deciso di fare più trading, e che lui lo avrebbe fatto per suo conto acquistando prodotti strutturati Banca 1. Il conto sarebbe in seguito stato chiuso e il cliente

- 49 - avrebbe firmato i benestare (MPC pag. 13.02.0958). In questa sede A. non si è espresso più nel dettaglio in merito a D. Per i singoli clienti ha piuttosto generi- camente richiamato quanto esposto in prima sede. Con l’arringa di prima istanza la difesa ha in particolare ricordato che il cliente al momento della revoca del mandato di gestione avrebbe sottoscritto lo scarico di responsabilità, e che nella denuncia il cliente stesso avrebbe ammesso che durante le sue visite agli uffici di Società 2 SA veniva regolarmente informato sulla strategia d’investimento per- seguita. Malgrado l’originario profilo d’investimento il cliente non si sarebbe mai opposto agli investimenti in discussione (TPF pag. 306.721.320). Anche per quanto concerne questo cliente non può che essere ribadito quanto rettamente indicato dalla Corte penale. Si evidenzia innanzitutto che pure in tal caso, al di fuori delle dichiarazioni di A. e dei benestare, agli atti non vi è alcuna documentazione a comprova di un’informazione del cliente in merito agli investi- menti contestati. Per la relazione in esame sono stati trovati tre benestare. Il primo del 28 novem- bre 2011, con allegata la situazione patrimoniale che però non conteneva prodotti Banca 1, malgrado ve ne fossero (MPC pag. 10.02.01124 e TPF pag. 306.510.057 con documenti ivi citati; TPF pag. 306.262.1.080). Il secondo, datato 5 giugno 2012, non ha invece alcuna situazione patrimoniale allegata (MPC pag. 10.02.01124). A fronte delle considerazioni già esposte, a cui si rinvia, non si può ritenere che con la sottoscrizione di questi due benestare il cliente abbia preso conoscenza degli investimenti in prodotti strutturati e che vi abbia acconsentito. L’ultimo benestare, del 5 marzo 2013, con allegata la situazione patrimoniale, conteneva invece una posizione Banca 1 corretta, già stralciata come posta del danno. Nel portafoglio titoli vi era anche una posizione di 1'000'000 azioni S18a., il cui valore era invece sbagliato e fuorviante (MPC pag. 10.02.0124 seg.). Il cliente, con scritto del 13 febbraio 2020, ha prudenzialmente contestato quest’ul- timo benestare, non ricordandosi di averlo sottoscritto (MPC pag. 15.21.00057 segg.). A prescindere da ciò, la prima istanza ha giustamente ritenuto che la sot- toscrizione di questo benestare non implica ad ogni modo l’approvazione a po- steriori dei precedenti investimenti non noti al cliente, come nemmeno l’accetta- zione di tale strategia di investimento. Infatti, la situazione patrimoniale presen- tata al cliente non era quella reale, contenendo azioni S18a. con valori fuorvianti. Il cliente non ha pertanto effettivamente potuto realmente comprendere la portata degli investimenti Banca 1, e la perdita derivante da questi ultimi. Alla luce di ciò non è possibile ammettere che il cliente si sia potuto determinare consciamente in merito a questo genere di investimenti e accettare anche quelli passati. Corri- sponde al vero che, a seguito della sottoscrizione di quest’ultimo benestare, in data 12 marzo 2013, il cliente ha trasmesso alla banca l’istruzione di chiusura

- 50 - della relazione, contenente uno scarico per l’operato svolto (MPC pag. 08.05.02769). Detto scarico è tuttavia innanzitutto nei confronti della banca e non di A. Inoltre, come appena esposto, il cliente non è stato debitamente in- formato degli investimenti in prodotti strutturati e nemmeno ha preso visione della sua reale situazione patrimoniale. Un tale generico scarico, senza maggiori infor- mazioni a tal proposito, non può quindi essere ritenuto sufficiente per ammettere un’accettazione degli investimenti contra mandato di A. Va anche rimarcato che, a differenza di quanto fatto valere da A., l’accusatore privato nella propria denuncia ha piuttosto indicato che in occasione delle sue visite si limitava a farsi illustrare la situazione del conto dall’imputato A., il quale gli presentava sempre delle valutazioni patrimoniali positive e in linea con le sue aspettative di gestione (MPC pag. 05.11.00005). Contrariamente alla tesi di A. quella dell’accusatore privato trova sostegno negli atti essendogli, come detto, state sottoposte situazioni patrimoniali non reali. In virtù di quanto esposto è da confermare pure per quest’ultima relazione una violazione del dovere di informa- zione da parte dell’imputato A. Il danno per quest’ultimo cliente è quantificato in CHF 617'604.94 e EUR 22'761.79 (per metodo di calcolo cfr. supra consid. 2.6.5.1 in fine). 2.6.6 Alla luce di tutto quanto precede i presupposti oggettivi del reato di amministra- zione infedele sono in concreto adempiuti. A., quale gestore patrimoniale, ha agito contrariamente ai mandati di gestione e in violazione del proprio dovere di informazione, causando ai clienti un danno complessivo di CHF 617’604.94, EUR 1'861’361.76 e USD 1'716'206.40. Egli ha inoltre agito intenzionalmente, effettuando investimenti che sapeva essere stati vietati dai clienti, e non essere conformi ai mandati, sottacendo le reali situazioni patrimoniali ai clienti – i quali, per sua stessa ammissione, si fidavano di lui – per nascondere che vi erano delle perdite ed evitare che revocassero il mandato. Egli ha agito al fine di incassare indebitamente delle retrocessioni – elemento non più contestato in questa sede

– ciò che costituisce l’indebito profitto. Con tale agire A. si è quindi reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP. 3. Truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R17.” (capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1) Contestata in questa sede è unicamente l’imputazione per truffa a danno della relazione “R17.” di cui al capo d’accusa 1.1.2.1.1. La condanna per truffa a danno delle relazioni “R17.” per i fatti di cui ai capi d’accusa da 1.1.2.1.2-1.1.2.1.5, così come quella a danno delle relazioni “R17a.” (CA 1.1.2.2) e “R31.” (CA 1.1.2.4) non è invece contestata. Dall’accusa di truffa a danno della relazione “R21.”

- 51 - (CA.1.1.2.3) A. è invece stato prosciolto in prima sede. Il proscioglimento è pas- sato incontestato in giudicato. Il summenzionato capo d’imputazione è strettamente connesso all’accusa di fal- sità in documenti di cui al punto n. 1.1.3.4.1. dell’atto d’accusa, pure contestato in questa sede. Le due imputazioni vengono pertanto trattate insieme. 3.1 Atto d’accusa All’imputato A. viene rimproverato di avere (in correità con B.), nel periodo tra il 23 dicembre e il 24 dicembre 2010, nella sua qualità di organo della Società 3, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori di Banca 2, simulando un ordine telefonico di pagamento del cliente in realtà mai avvenuto e confezionando un falso ordine di bonifico facendo boni- ficare EUR 10'000.-- in danno alla relazione “R17.” di K. e a favore di una rela- zione bancaria intestata alla Società 5, riconducibile a B., presso la Banca 9. Denaro che non risulta poi essere stato consegnato a K. ma che risulta essere stato di seguito prelevato da B. e di cui se ne sono perse le tracce (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.2.1.1). A A. viene quindi anche rimproverato il reato di falsità in documenti per avere (in correità con B.), allo scopo di perfezionare l’inganno astuto per la truffa, formato e fatto uso di una falsa conferma di un ordine telefonico ai sensi di cui sopra (TPC pag. 306.100.001-093 n. 1.1.3.4.1). 3.2 Sentenza di prima istanza La prima istanza, ritenendo adempiuti tutti gli elementi costitutivi del reato, ha riconosciuto A. autore colpevole di truffa (sentenza SK.2020.27 consid. IV.11). A mente della prima Corte l’imputato A. avrebbe infatti simulato un ordine telefonico per far trasferire EUR 10'000.-- dalla relazione “R17.” a favore della Società 5, società riconducibile a B. Le versioni di A. e di B., secondo le quali in sostanza il bonifico sarebbe stato effettuato su ordine di K., al fine di rimborsare B. per un anticipo di contante destinato a K., non sarebbero credibili. Non sarebbe chiaro per quale ragione B. avrebbe dovuto anticipare di tasca propria un importo di EUR 10'000.-- destinato a K. – il quale neppure era un cliente da egli gestito – allorquando Banca 2, di regola, anticipava della liquidità, laddove vi era neces- sità. La nota sottoscritta da K. in data 2 febbraio 2011, non regolarizzerebbe poi detto prelievo, bensì un non meglio precisato bonifico di EUR 10'000.-- in favore di Banca 9. A. avrebbe approfittato del fatto che Banca 2 avrebbe dato seguito all’ordine di bonifico senza effettuare ulteriori verifiche, provenendo l’ordine da un gestore patrimoniale di cui si fidavano (consid. IV.6.2.7-8.). Nella sua veste di gestore patrimoniale esterno egli avrebbe ingannato con astuzia i funzionari di

- 52 - Banca 2, mediante l’utilizzo di un falso ordine telefonico, al fine di indurli in errore e quindi dare seguito a tale ordine (consid. IV.6.2.9). Egli avrebbe agito intenzio- nalmente con l’intento di arricchirsi rispettivamente di arricchire terze persone, senza averne il diritto (consid. IV.10). Inoltre, per la prima Corte l’ordine telefonico del 23 dicembre 2010 sarebbe un documento contenutisticamente falso. A mente dei giudici di prime cure la con- ferma dell’ordine di bonifico telefonico, emanata dal gestore patrimoniale esterno e destinata ai funzionari di Banca 2, rivestirebbe una forza probatoria accresciuta, vista l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale e l’assenza di verifica dell’ordine da parte dei funzionari di Banca 2, che non avevano un contatto diretto con i clienti dell’imputato A., rispettivamente che non avevano motivo di dubitare dell’operato di quest’ultimo. Sulla base anche delle argomentazioni già esposte per la truffa, la prima istanza ha ritenuto K., il quale non riconosce di avere im- partito tale ordine, credibile e non l’imputato A. e il correo. La Corte penale si è quindi convinta essere di fronte a un falso documentale e ha ritenuto che A. (e B.) avrebbero agito consapevolmente. Il reato di falsità in documenti sarebbe pertanto adempiuto (consid. V.5.3.2). 3.3 Posizione dell’imputato A. A. ha in questa sede ribadito la propria posizione sostenendo che la sua versione sarebbe chiara, credibile e costante nelle sue esternazioni. Il cliente K. gli avrebbe chiesto EUR 10'000.-- in contanti con ordine telefonico. Egli non avrebbe avuto a disposizione i soldi, per questo motivo – optando per una modalità più immediata – B. avrebbe anticipato l’importo dandogli indicazioni di rimborsar- glielo sul conto della sua Società 5 presso Banca 9. A. avrebbe quindi proceduto in tal modo, addebitando l’importo al conto “R17.”. Tale ordine telefonico sarebbe poi stato regolarizzato in seguito, nell’ambito di un incontro in febbraio, durante il quale è stato sottoscritto un documento da K. in cui è indicato: “regolarizzazioni ordini telefonici e fax” per un bonifico di EUR 10'000.-- a favore di un conto Banca

9. La firma di K. su detto formulario si sarebbe rivelata autentica. Tale versione sarebbe stata confermata anche da B. A mente della difesa non sussisterebbero quindi dubbi sullo svolgimento dei fatti. Non si tratterebbe di truffa, in quanto la versione fornita sarebbe interamente credibile (CAR pag. 5.200.043 segg.). 3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 3.4.1 Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

- 53 - Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3a). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patri- moniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimo- niale (DTF 134 IV 210 consid. 5.3). L'inganno consiste in qualsiasi comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà (DTF 147 IV 73 consid. 3.1). L'inganno dev'essere astuto. Secondo una consolidata giurisprudenza, vi è astu- zia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena (su tali nozioni cfr. DTF 147 IV 73 con- sid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), ma anche laddove si limiti semplicemente a for- nire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ra- gionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una ve- rifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un par- ticolare rapporto di fiducia (DTF 147 IV 73 consid. 3.2). Riservata l'esistenza di un rapporto di fiducia, il Tribunale federale ha da sempre negato l'astuzia in presenza di una semplice falsa informazione, di cui è possibile verificare l'esattezza senza particolari sforzi (DTF 122 IV 197 consid. 3d; 72 IV 12, 126 consid. 1). Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, ri- spettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall'art. 146 CP (DTF 147 IV 73 consid. 3.2; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb, 186 con- sid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a). L'elemento costituivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza (DTF 126 IV 165 consid. 2a). In linea di principio, considerate la competenza e le conoscenze specifiche dei loro organi e collaboratori, le banche sono tenute a dar prova di una vigilanza accresciuta. Ciò non significa tuttavia che le esigenze nei loro confronti siano a tal punto elevate da imporre loro l'adozione di tutte le misure di prudenza possi- bili. Ove dunque l'inganno sia diretto contro una banca, il suo carattere astuto può essere escluso solo se, alla luce delle circostanze del singolo caso, l'istituto bancario abbia agito con leggerezza, per esempio accordando fedefacenza a un documento grossolanamente falsificato (sentenza 6B_244/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.1 e rinvii). Esigere dalle banche un livello di prudenza maggiore le renderebbe delle vittime più interessanti per i potenziali truffatori, a causa delle

- 54 - maggiori probabilità di impunità conseguente alla corresponsabilità delle banche (sentenza del TF 6B_219/2021 del 19 aprile 2023 consid. 4.2; cfr. sul tutto 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 5-e riferimenti ivi citati). Un inganno commesso con documenti falsificati o contraffatti è in linea di principio astuto, poiché nei negozi giuridici si può generalmente fare affidamento sull'au- tenticità dei documenti (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 con riferimenti; sentenza del TF 7B_134/2023 del 22 aprile 2024 consid. 3.1.4 e riferimenti ivi citati). Allorquando una truffa è commessa dal collaboratore di una banca, succede spesso che egli faccia uso di documenti falsi ai sensi dell’art. 251 CP, come degli ordini di pagamento falsificati. La giurisprudenza considera un tale agire come astuto, in quanto l’autore sfrutta il fatto che i suoi colleghi del servizio di cassa, destinatari dei falsi ordini, non hanno alcun motivo di dubitare della loro veridicità, visto il clima di fiducia che si presume esservi all’interno della banca (GARBA- SKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 65 ad art. 146 CP). Come giusta- mente ritenuto dalla prima Corte, per analogia, il medesimo ragionamento può essere fatto in concreto per il gestore patrimoniale esterno. 3.4.2 Giusta l'art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un docu- mento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 CP). L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore ap- parente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È invece menzognero il documento il cui contenuto non corri- sponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 con- sid. 1.1; DTF 142 IV 119 consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideolo- gica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta qualificata, che se- condo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede. È ciò se- gnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 146 IV 258 consid. 1.1; 144

- 55 - IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; sentenza del TF 6B_271/2022 dell’11 marzo 2024 consid. 7.1; 6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 4). Un’assicurazione oggettiva per la veridicità può tra le altre cose derivare dalla posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) dell’esten- sore o se questo ha un particolare rapporto di fiducia con il destinatario (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.3 e rinvii). Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa inten- zionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 consid. 2.3.2 e rinvii). 3.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per questa fattispecie agli atti vi sono in particolare la denuncia di K., il suo inter- rogatorio – svoltosi senza contraddittorio –, le dichiarazioni di A. e di B., così come la documentazione bancaria e quella della Società 2 SA. Vi è inoltre anche il rapporto della PGF concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte. 3.5.1 Denuncia K. Nella propria denuncia del 30 luglio 2013 K. ha contestato una serie di bonifici a debito delle sue relazioni bancarie “R17.” e “R17a.”, di cui sostiene non essere stato a conoscenza, di non averli mai visti e di non riconoscere la propria firma. Tra di essi vi è quello oggetto della fattispecie qui in esame a favore di Società 5 (MPC pag. 05.06.00005-00029). Nel proprio interrogatorio – non utilizzabile a ca- rico dell’imputato A., essendosi svolto senza contraddittorio (cfr. supra con- sid. II.2.5.1) – ha poi dichiarato di escludere di essere mai stato debitore di detta società, così come pure di avere mai firmato degli ordini di trasferimento in bianco (MPC pag. 12.24.00004). 3.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dal canto suo sempre dichiarato che si tratterebbe di un ordine telefonico effettivamente ricevuto dal cliente. Non avendo a disposizione la somma in cassa avrebbe chiesto al suo collaboratore B. di prestargliela, il quale gliela avrebbe data in contanti, e lui li avrebbe poi consegnati al cliente, o alla di lui moglie. In seguito avrebbe fatto fare il bonifico dal conto del cliente a favore della società di B., come richiesto da quest’ultimo (MPC pag. 13.02.01251; MPC pag. 13.02.02194). Ha dichiarato che tale operazione sarebbe stata un'eccezione, non avendo liquidità in cassa. Per le altre consegne di denaro a K. procedeva nel seguente modo: fino al 2011 aveva un fondo cassa, messo a disposizione da Banca 2, in seguito, quando questo non è più stato messo a disposizione, faceva

- 56 - ricorso alla liquidità che aveva sui conti della sua Società 2 SA (MPC pag. 13.02.02194). Dinnanzi alla prima Corte A. ha nuovamente confermato tale versione, precisando di non avere attinto al fondo cassa messo a disposizione da Banca 2 in quanto in quel momento aveva probabilmente finito il fondo cassa e avrebbe dovuto fare una nuova richiesta. A mente di A., l’ordine telefonico sa- rebbe stato regolarizzato con il documento “descrizione colloquio” del 2 febbraio 2011 con la dicitura “regolarizzazioni ordini telefonici e fax”, firmato da K., che contemplava un bonifico di EUR 10'000.-- verso Banca 9 (TPF pag. 306.731.39 segg.). Anche in questa sede A. ha confermato la propria versione, precisando che il cliente necessitava i soldi per il giorno successivo e non avendo lui in quel mo- mento liquidità avrebbe dovuto chiedere alla banca a Z. per fargli avere l’approv- vigionamento di banconote, e per farlo ci sarebbero voluti almeno due o tre giorni. Non volendo dire al cliente di non avere i soldi in cassa avrebbe quindi chiesto a B. se avesse disponibilità. Ha nuovamente sottolineato che quando il cliente è successivamente andato in ufficio ha fatto regolarizzare tale prelievo di EUR 10'000.--. A domanda del Procuratore ha dichiarato che con l’indicazione sull’ordine di bonifico che la telefonata era disponibile, intendeva la sua nota scritta in merito all’ordine telefonico. A. ha poi indicato che in quel momento ri- chiedere il denaro a B. era l’unico scenario a cui aveva pensato, sembrandogli la via più veloce (CAR pag. 5.300.016 seg.). 3.5.3 Dichiarazioni di B. B. (anche lui imputato per tale fattispecie) ha dapprima dichiarato di non ricordare alcunché in merito a tale operazione (MPC pag. 13.05.00112). Dopodiché ha di- chiarato che i soldi da lui prelevati in seguito al bonifico sarebbero andati a A., ma di non ricordare con quale motivazione glieli avrebbe chiesti (MPC pag. 13.05.00401). Nel corso del verbale di confronto ha invece dichiarato di non ricordare e che è possibile che la versione di A. sia quella giusta. Ricorderebbe di avere dato EUR 10'000.-- a A. (MPC pag. 13.12.00038). Dinnanzi alla Corte penale ha confermato le precedenti dichiarazioni, indicando di non ricordare dove aveva preso gli EUR 10'000.--, che avrebbe dato a A., per la consegna a K. (TPF pag. 306.732.24). 3.5.4 Documentazione agli atti Nel documento manoscritto del 23 dicembre 2010, denominato “Descrizione col- loquio”, firmato da A., è descritto il controverso ordine telefonico del titolare, e meglio un bonifico di EUR 10'000.-- a favore del conto della società 5 presso Banca 9, e vi è la dicitura “Il cliente firmerà l’ordine nel corso della sua prossima

- 57 - visita”. Su tale documento vi è poi il timbro della banca con delle indicazioni ma- noscritte, tra cui che la telefonata a scarico del cliente è “vorhanden”, ossia di- sponibile (MPC pag. 05.06.00292). Vi è poi un altro documento “Descrizione col- loquio”, in cui figura la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax”, sottoscritto da K. in data 2 febbraio 2011, in cui figura l’importo di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9, e il riferimento alla telefonata del 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.05.12669). Dal rapporto del 22 settembre 2014 della PGF, concernente l’analisi comparativa delle firme manoscritte, è risultato che la firma di K. su quest’ultimo documento è autentica (MPC pag. 17.01.00058-00065). Dalla documentazione agli atti emerge poi che un importo di EUR 10'016.20 è stato addebitato alla relazione “R17.” in data 23 dicembre 2010 (MPC pag. 08.06.01.00609). In data 27 dicembre 2010 vi è poi stato un accredito sulla relazione bancaria intestata a Società 5 presso Banca 9 di EUR 9'979.87 prove- niente dal conto “R17.”. Inoltre, due giorni dopo, vi è stato un prelevamento a contanti di EUR 11'038.50 da parte di B. (MPC pag. 07.01.002.12.00002; MPC pag. 07.01.002.13.0034). 3.6 Risultanze probatorie Va anzitutto notato che agli atti non vi è alcuna conferma del fatto che l’importo di EUR 10'000.-- sia stato ricevuto in contanti da K., se non le dichiarazioni dell’imputato A., supportate poi anche da B. Quest’ultimo non può però essere ritenuto credibile per quanto concerne la presente fattispecie, avendo dapprima dichiarato di non ricordare nulla, per poi, anni dopo, ricordarsi che i soldi prelevati sarebbero andati a A., e per finire confermando invece la versione di quest’ultimo. A. ha invece sempre ribadito la medesima versione, dando anche una spiega- zione dei motivi per i quali in quella occasione non avrebbe potuto utilizzare il fondo cassa messo a disposizione da Banca 2. A supporto della tesi di A. vi è il documento con la dicitura “regolarizzazioni precedenti ordini telefonici e fax” sot- toscritto da K. in data 2 febbraio 2011, la cui firma si è rivelata autentica. Vero è che, come indicato dalla prima istanza, tale documento non regolarizza il prelievo bensì un bonifico non meglio precisato di EUR 10'000.-- a favore di Banca 9. Tuttavia, oltre a corrispondere l’importo e la banca destinataria, in detto docu- mento vi è pure espressamente il riferimento all’ordine telefonico del 23 dicem- bre 2010. K. nulla ha detto in merito al menzionato documento, ha però dichiarato di non avere mai firmato nulla in bianco. Il MPC ha obiettato che la versione di A. non sarebbe credibile anche per il fatto che il denaro bonificato sulla relazione Società 5 in favore di B. sarebbe tornato nelle sue disponibilità (CAR 5.200.070 segg.). A tal proposito si osserva tuttavia

- 58 - che, ad eccezione delle dichiarazioni – poi ritrattate – di B., le quali non sono per questa Corte, come detto, credibili, agli atti non vi è alcunché a comprova di ciò. Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più fa- vorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). Alla luce di quanto precede, e in virtù delle prove agli atti, in concreto non vi sono sufficienti elementi per ritenere la versione esposta dall’accusa rispettivamente da K. come più credibile rispetto a quella esposta dall’imputato A. Non può essere ritenuto con la necessaria certezza che l’ordine telefonico allestito da A. in data 23 dicembre 2010 non corrisponda a verità e che sia effettivamente un docu- mento falso ai sensi dell’art. 251 CP. In assenza di tale elemento viene meno anche l’ipotesi di truffa, non essendovi inganno astuto. In virtù del principio in dubio pro reo A. deve pertanto essere prosciolto dall’ac- cusa di falsità in documenti e truffa ai danni della relazione “R17.” di cui ai capi d’accusa 1.1.2.1.1 e 1.1.3.4.1. 4. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione “R24.” (CA 1.1.3.5.1 - 11) 4.1 Ne bis in idem 4.1.1 Per quanto riguarda i capi d’imputazione di falsità in documenti concernenti le relazioni “R24.” e Fondo 1 (cfr. infra), A. ha anche in questa sede sollevato, in via principale, la violazione del principio ne bis in idem. Egli ritiene infatti di essere già stato perseguito in Italia per queste fattispecie. La falsità in documenti sa- rebbe a suo avviso integralmente assorbita dal comportamento sanzionato in Ita- lia (malversazioni ai danni degli aventi diritto economico dei conti R24. e Fondo 1). Vi sarebbe un’identità dei fatti con il procedimento italiano, per il quale

- 59 - sarebbe imminente l’accoglimento di un concordato, e quindi una sentenza defi- nitiva. La falsità in documenti sarebbe funzionale ai reati patrimoniali commessi in Italia. La prima Corte avrebbe, in via principale, respinto l’applicazione del prin- cipio ne bis in idem alla luce del mancato carattere di crescita in giudicato delle sentenze italiane. Nella fattispecie saremmo tuttavia nell’imminenza della cre- scita in giudicato, essendo imminente l’accoglimento dell’istanza di concordato (CAR pag. 5.200.045 seg.). Prima di entrare nel merito di detti capi d’accusa va quindi esaminata tale censura. 4.1.2 La prima istanza ha a tal proposito indicato che in concreto non vi sarebbe alcuna sentenza passata in giudicato in Italia, di conseguenza il principio ne bis in idem non troverebbe applicazione, entrando questo in considerazione unicamente in presenza di sentenze definitive. A titolo abbondanziale ha poi ritenuto che, ad ogni modo, non si sarebbe in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimoniali perseguiti in Italia e quelli di falsità in documenti per cui si procede in Svizzera sarebbero differenti e proteggerebbero beni giuridici differenti (con- sid. I.5.4) 4.1.3 Come rettamente indicato nella sentenza qui impugnata (sentenza SK.2020.27 consid. I.5.1, a cui si rinvia), il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti; esso è violato quando sono identici l'oggetto del procedimento, la persona interessata e i fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b). Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS) prevede che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecu- zione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del TF 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). Il divieto di una doppia punizione giusta l’art. 54 CAS trova unicamente applicazione in presenza di una sentenza definitiva (sen- tenza del TF 6B_482/2017 del 17 maggio 2017 consid. 4.1). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpreta- zione estensiva della nozione di “stesso reato” e di “fatti identici” (idem). Il perse- guimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia

- 60 - del 10 febbraio 2009; HOTELLIER, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 10 segg. ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali). 4.1.4 Si osserva anzitutto che le sentenze di primo grado emanate dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2017 (MPC pag. 18.02.1332 segg.) e dal Tribunale di Napoli il 18 dicembre 2019 (MPC pag. 18.01.2921 segg.) sono state impugnate e sono pendenti in appello (TPF pag. 306.721.173 segg.; TPF pag. 306.721.273 segg.). Così richiesti, A. e C. avevano dichiarato, in data 8 marzo rispettivamente 5 aprile 2023, di non avere aggiornamenti in merito ai procedimenti italiani (CAR pag. 4.200.007; CAR pag. 4.200.019 seg.). In sede di dibattimento d’appello, l’avv. Borradori ha indicato che quel medesimo giorno avrebbe avuto luogo an- che l’udienza definitiva concernente la richiesta di A. di concordato della pena presso il Tribunale di Napoli, il cui accoglimento avrebbe dato luogo alla sentenza definitiva del procedimento aperto nei suoi confronti presso il Tribunale della Pro- cura di Napoli. Durante il secondo giorno di dibattimenti l’avv. Borradori ha co- municato di non avere ancora l’esito del procedimento pendente in Italia (CAR 5.100.028 seg.). Nulla è in seguito stato comunicato a tal proposito. Allo stato attuale non risulta pertanto esservi alcuna sentenza definitiva italiana. Già solo alla luce di ciò non vi è quindi alcuna violazione del principio ne bis in idem. Ad ogni modo, come a giusta ragione ritenuto dalla Corte penale, va evidenziato che in concreto non si tratta comunque della medesima fattispecie. Nel presente procedimento, all’imputato A. viene infatti imputata la creazione e l’uso dei docu- menti falsi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.5 e 1.1.3.6, ciò che non è invece oggetto di imputazione nei procedimenti italiani. Per quanto concerne il procedimento di Roma (concernente il Fondo 1) A. è infatti stato perseguito, e condannato, per reati di natura patrimoniale (in particolare appropriazione indebita). L’accusa di falsità in documenti oggetto di tale procedimento – da cui A. è stato assolto – concerne invece altri documenti (falsa attestazione nelle delibere del Cda, capo d’accusa D), che nulla hanno a che vedere con quelli oggetti del procedimento in Svizzera (MPC pag. 18.02.01366-1390). Lo stesso dicasi per il procedimento di Napoli (concernente la relazione “R24.”), nel quale A. è stato perseguito e con- dannato per reati patrimoniali (truffa, che ha assorbito le contestazioni di appro- priazione indebita), mentre l’imputazione di falsità in documenti di cui al capo d’accusa C) – per cui vi è stato un proscioglimento – non concerne i medesimi documenti. Invero, come indicato dal MPC (CAR pag. 5.200.064), l’imputazione per il fatto che, per portare a compimento i delitti (ossia la truffa), A. e altri forma- vano false scritture private contenenti la rappresentazione di investimenti in realtà mai effettuati, nonché di falsi elevati rendimenti, non concerne gli ordini di bonifico a favore di Società 28 qui contestati (MPC pag. 18.01.02922 segg.).

- 61 - Alla luce di quanto precede in concreto non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem. Si possono di conseguenza esaminare nel merito detti capi d’im- putazione. 4.2 Atto d’accusa Per quanto concerne la relazione “R24.” (TPF pag. 306.100.044 segg.), a A. viene rimproverato di avere, tra novembre 2010 e marzo 2012 (in correità con C.), allo scopo di procacciare a sé e al correo un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimoniale della relazione “R24.” (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli (N. 15192/13 R.G.N.R; N. 17562/13 R. Gip) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa in data 18 dicembre 2019 nei loro confronti e di altri, per titolo di truffa ex art. 640 CP-I, commesso dei falsi documentali. A. è concreta- mente accusato di avere intenzionalmente formato dei documenti che attesta- vano, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica sui quali erano state apposte le firme falsificate di F. e di CCCC. (titolare rispettivamente procuratore della relazione denominata “R24.”, accesa presso Banca 2), documenti che gli aveva fatto pervenire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro concordate con C. e non corrispondenti alla volontà di F. e CCCC. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi trasmettendoli a Banca 2 a Z. per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro ivi contenuti, transa- zioni bancarie che Banca 2 ha eseguito a debito della relazione “R24.”. L’imputazione si riferisce a 11 documenti contenenti, secondo l’accusa, falsi or- dini di bonifico a debito della relazione “R24.” e a favore di conti intestati a Società 28 SA o a Società 20 (società attive nel trasporto di valuta contante all’estero contro pagamento di una commissione, di cui HHHH. era direttore), e meglio: Ordini di bonifico a favore di Società 28 SA: ▪ 18 novembre 2010, EUR 380'000 (MPC pag. 08.06.01936) CA 1.1.3.5.1; ▪ 1° dicembre 2010, EUR 525'000 (MPC pag. 08.06.01937) CA 1.1.3.5.2; ▪ 16 dicembre 2010, EUR 471'000 (MPC pag. 08.06.01935) CA 1.1.3.5.3; ▪ 2 marzo 2011, EUR 190'000 (MPC pag. 08.06.01942) CA 1.1.3.5.4; ▪ 14 aprile 2011, EUR 88'000 (MPC pag. 08.06.01947) CA 1.1.3.5.5 5; ▪ 12 maggio 2011, EUR 393'000 (MPC pag. 08.06.01946) CA 1.1.3.5.6. Ordini di bonifico a favore di Società 20:

- 62 - ▪ 19 luglio 2011, EUR 220'000 (MPC pag. 08.06.01945) CA 1.1.3.5.7; ▪ 26 luglio 2011, EUR 230'000 (MPC pag. 08.06.01944) CA 1.1.3.5.8; ▪ 31 ott./1 nov. 2011, EUR 250'000 (MPC pag. 08.06.01933) CA 1.1.3.5.9; ▪ 4 novembre 2011, EUR 99'500 (MPC pag. 08.06.01948) CA 1.1.3.5.10; ▪ 5 marzo 2012, EUR 34'000 (MPC pag. 08.06.01940) CA 1.1.3.5.11. 4.3 Sentenza della prima istanza Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni di HHHH. (direttore di Società 20 e di Società 28), di CCCC. e F., di A. e di C., così come con la documentazione agli atti (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.2.3-6.8), la prima istanza ha ritenuto non credibili A. e C., giungendo alla conclusione che questi avrebbero formato falsi ordini di bonifico e fatto uso degli stessi, agendo intenzionalmente con l’in- tento di procacciarsi un indebito profitto (consid. V.6.9). La prima Corte ha in par- ticolare evidenziato che, giusta il rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PFG, presso gli uffici di Società 2 SA e Banca 2 sarebbero state trovate solo copie degli ordini di bonifico, ragion per cui non sarebbe stato possibile effettuare una perizia calligrafica. Presso Società 2 SA sarebbe però stata ritrovata una copia di un ordine di bonifico con la firma di F. ricalcata. Ha poi rilevato che i clienti avrebbero sottoscritto un mandato di gestione con Società 3; il patrimonio di complessivi EUR 3 milioni confluito su “R24.” sarebbe pertanto stato destinato a essere inve- stito, come dichiarato anche da CCCC. (consid. V.6.7.3). Dal rapporto del 27 aprile 2018 della PFG sarebbe emerso che ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito (nel giro di pochi giorni/settimane) da bonifici a Società 28 SA e Società 20. La maggior parte del patrimonio depo- sitato sulla relazione “R24.” non sarebbe quindi stato oggetto di investimenti, bensì piuttosto di bonifici verso una società che si occupava di “spallonaggio” (ossia di consegne in contanti in Italia), immediatamente dopo l’arrivo dei fondi di denaro in Svizzera (consid. V.6.7.4). A mente della prima istanza agli atti vi sa- rebbero sufficienti elementi per ritenere che A. e C. abbiano fatto uso a scopo d’inganno di falsi ordini di bonifico, al fine di compiere distrazioni patrimoniali in danno della relazione “R24.”. CCCC. avrebbe contestato di aver firmato i docu- menti e di avere ordinato bonifici a favore delle due società. Le dichiarazioni di C. – il quale, inizialmente aveva ammesso di avere fatto rientrare i fondi di F./CCCC. per coprire un buco milionario da egli creato a suoi clienti – secondo cui i fondi sarebbero, almeno in parte, stati fatti rientrare in Italia al cliente, sareb- bero prive di ogni logica. Non avrebbe avuto alcun senso per CCCC. e F. far rientrare dei fondi che erano dichiarati in Italia, per il tramite di società di “spallo- naggio” (pagando pure una commissione), allorquando avrebbero potuto essere ordinati dei semplici bonifici a favore di un loro conto in Italia. Non si comprende- rebbe poi per quali ragioni CCCC. avrebbe dovuto alimentare un conto in

- 63 - Svizzera mediante trasferimenti di denaro proveniente dall’Italia, per poi farlo rientrare immediatamente dopo. A. avrebbe, dal canto suo, ammesso di avere compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli trasmessi a Banca 2 per ese- cuzione. Egli si sarebbe limitato a contestare l’aspetto soggettivo del reato. A fronte di importi milionari, anche a sua tutela, A. avrebbe dovuto chiedere a CCCC. se la questione del prestito riferitagli da C. corrispondesse o meno al vero. La mancata verifica deporrebbe a favore della mancata credibilità delle afferma- zioni di A., il quale si celerebbe dietro un millantato rapporto di fiducia tra C. e CCCC. (consid. V.6.8). 4.4 Posizione dell’imputato A. La difesa ripropone le medesime argomentazioni presentate in prima istanza, alle quali rinvia. A. sostiene sostanzialmente di essere vittima dell’agire criminale di C. e di essere stato ignaro di tutto. Il MPC non avrebbe poi motivato in cosa sarebbe consistito il suo indebito profitto (CAR pag. 5.200.046-050). 4.5 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.3.5.2). Per quanto concerne l’aspetto soggettivo si precisa che è necessario che l'autore agisca al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procac- ciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP; sentenza TF 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.5). L'autore del reato deve voler utilizzare il documento (o farlo utilizzare) come vero. Ciò presuppone l'intenzione di ingannare. Il profitto che si intende ottenere rispet- tivamente il danno deve derivare proprio dall'uso del documento falso o menzo- gnero (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4 con riferimenti); l'inganno deve quindi es- sere finalizzato a creare una falsa impressione sull'autenticità o la veridicità del documento. Secondo la giurisprudenza, l'uso ingannevole del documento consi- ste già nella sua messa in circolazione (DTF 113 IV 77 consid. 4; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4). Nel caso dell'intento di arrecare danno, il pregiudizio che si intende arrecare deve essere diretto contro il patrimonio di un'altra persona (DTF 83 IV 75 consid. 3b; 141 IV 369 consid. 7.4). Secondo la giurisprudenza, il fatto di agire con l'inten- zione di ottenere un profitto non è dato solo se l'autore del reato cerca profitti di natura pecuniaria. Qualsiasi vantaggio, sia esso di natura pecuniaria o di altro tipo, è considerato un profitto (DTF 118 IV 254 consid. 5; 141 IV 369 consid. 7.4, ciascuna con riferimenti; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch

- 64 - Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 15 ad art. 251 CP). Non è inoltre necessario che il profitto vada a scapito di un’altra persona (DTF 103 IV 176 consid. 2b; sentenza del TF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015 consid. 7.4 con riferimento). Secondo la giurisprudenza, l’indebito profitto comprende qualsiasi posizione mi- gliore; è persino sufficiente che l'autore intenda utilizzare il documento falsificato per far valere un diritto di cui è effettivamente titolare (DTF 128 IV 265 consid. 2.2; sentenza del TF 6B_116/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.3 con riferimenti). Un indebito profitto consiste anche, in particolare, nel miglioramento ingiustificato delle prove in un processo (sentenza del TF 6B_505/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 5.3; cfr., sul tutto sentenza del TF 6B_1277/2023 del 26 marzo 2024 con- sid. 2.3.2). 4.6 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Per la presente fattispecie quali mezzi di prova vi sono in particolare le dichiara- zioni degli accusatori privati, quelle di A. e di C., la documentazione bancaria di Banca 2 e la documentazione della Società 2 SA, il rapporto di analisi della PGF concernente la relazione “R24.”, così come la sentenza di primo grado del Tribu- nale di Napoli nei confronti di A. e di C. 4.6.1 Dichiarazioni di F. e CCCC. In data 25 maggio 2015 F. (titolare della relazione “R24.”) e il marito CCCC. hanno inoltrato una denuncia penale nei confronti del qui imputato A., di C. e altri per il sospetto di essere vittime del reato di truffa, a fronte dei prelievi di ingenti somme dal conto acceso presso Banca 2 a nome di F. (MPC pag. 05.09.00001 segg.). F., interrogata in via rogatoriale in data 13 maggio 2015, nulla ha saputo riferire circa la relazione “R24.”, limitandosi a dichiarare di non avere personal- mente investito somme di denaro, e che i soldi erano tutti del marito, di cui si fidava ciecamente (MPC pag. 12.42.00003). CCCC. dal canto suo ha dichiarato di avere versato sulla relazione “R24.” EUR 3 milioni, volendo investire i soldi, come propostogli da C. Ha contestato che lui e la moglie avrebbero mai firmato documenti in bianco. Ha inoltre riferito di non avere ordinato pagamenti a favore di Società 28 SA e della Società 20, e ha disconosciuto la sua firma e quella di F. sugli ordini di trasferimento (MPC pag. 12.38.00138-00162). 4.6.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dichiarato che CCCC. gli sarebbe stato presentato da C. nel 1995, quando lavorava presso Banca 26, e gli avrebbe portato un patrimonio da gestire di circa 400 milioni di Lire italiane. Si sarebbe poi rivolto a lui più tardi, durante la sua attività presso Banca 10, trasferendo il patrimonio da Banca 26 a Banca 10 (MPC

- 65 - pag. 13.02.01269). Circa la relazione “R24.” ha indicato che CCCC., avendo li- quidità da investire, gli avrebbe chiesto di aprire questa relazione. In merito agli ordini di trasferimento, A. negli interrogatori ha sempre dichiarato che gli ordini gli sarebbero giunti da C. tramite DHL, previa telefonata, delle volte alla presenza di CCCC., in cui preannunciava la necessità di movimentare il conto. Egli non avrebbe mai avuto contatto diretto con il cliente, neanche per confermare degli ordini di bonifico che riceveva in originale attraverso DHL, non ritenendolo ne- cessario. Per lui sarebbe stata sufficiente la comunicazione telefonica di C., avendo quest’ultimo un rapporto molto stretto con CCCC. Egli sarebbe stato a conoscenza che tra i due vi erano rapporti di dare-avere, come riferitogli da C. stesso, e che il denaro sarebbe stato corrisposto a quest’ultimo; si trattava di prestiti che C. aveva chiesto a CCCC., il quale glieli avrebbe concessi. Ha anche riferito che sarebbe sempre stato istruito da C. e avrebbe poi dato le istruzioni a Società 28 SA in merito a come e dove trasportare il denaro. Il denaro sarebbe stato utilizzato per il pagamento dei risultati di gestione della relazione del Fondo 1 e per le sponsorizzazioni in favore di quest’ultimo. A. ha poi dichiarato di non avere mai preso contatto con la signora F., neanche a fronte della ricezione di un documento riportante una firma ricalcata (MPC pag. 13.02.01272 segg.; MPC pag. 13.02.01759; MPC pag. 13.02.02331). Più tardi ha dichiarato di aver rice- vuto da C. gli ordini di bonifico in bianco con la firma della cliente F. o del procu- ratore CCCC. con le istruzioni per la compilazione. C. gli avrebbe detto che biso- gnava spostare il denaro dal conto “R24.” attraverso contante e quindi attraverso una società di “spallonaggio”. C. già conosceva Società 28 SA avendogliela pre- sentata A. in precedenza. Sarebbe stato C. a indicare le modalità di trasporto del denaro. A., richiesto sul motivo per il quale accettava ordini di trasferimento da C. che non aveva procura sul conto “R24.”, ha risposto che considerava C. e CCCC. in simbiosi, e che per lui erano un tutt’uno (MPC pag. 13.02.01792 segg.). A. ha poi fatto valere di non avere mai falsificato le firme di F. e di CCCC., riba- dendo di avere ricevuto gli ordini in bianco con la firma già apposta. Si sarebbe fidato di C. e non si sarebbe posto ulteriori domande, nonostante gli ordini fossero incompatibili con il mandato di gestione patrimoniale. Non avrebbe saputo che questi ordini di trasferimento non corrispondevano alla reale volontà dei clienti (MPC pag. 13.02.01792 segg.; MPC pag. 13.02.01759 seg.; MPC pag. 13.02.02330 segg.). Sulla destinazione del denaro ha dichiarato che quando il denaro veniva consegnato in Italia a C., dava istruzioni di portarlo a quest’ul- timo, mentre quando vi erano delle sponsorizzazioni a favore del Fondo 1 il de- naro veniva consegnato a lui in contanti da HHHH. (MPC pag. 13.02.01797 seg.). Nell’interrogatorio dinnanzi alla prima istanza, A. ha confermato le proprie dichia- razioni e ha ribadito di avere fatto uso dei documenti, ma senza essere consape- vole che fossero falsificati, agendo su istruzione di C. e senza aver effettuato delle verifiche presso la titolare della relazione. La persona di riferimento sarebbe

- 66 - sempre stata C. (TPF pag. 306.731.47 segg.). In questa sede si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.020 seg.). 4.6.3 Dichiarazioni di C. Dinnanzi al Tribunale di Napoli C. ha affermato di avere creato un buco econo- mico di circa EUR 10 milioni a causa di investimenti compiuti per dei suoi clienti, quale promotore di Società 29. Egli ha poi dichiarato di avere fatto recuperare le perdite attraverso i soldi recuperati dal Fondo 1 e da altri clienti, tra i quali CCCC., che ignari di tutto gli avevano consegnato soldi per fare degli investimenti presso Banca 2. Egli ha riferito che i soldi venivano da lui recuperati attraverso disposi- zioni che faceva firmare al cliente, facendogli credere che si trattava di moduli finalizzati a ulteriori investimenti, mentre invece si trattava di autorizzazione al disinvestimento. I soldi passavano quindi per la Società 28 SA e, attraverso spal- loni, venivano recapitati nel suo ufficio o alla Società 30, società che deteneva con il figlio (MPC pag. 13.03.00068). In seguito, C. ha confermato che tra il 2010 e il 2011 circa EUR 3 milioni sareb- bero stati trasferiti, in più tranches, da CCCC. e F. sul conto presso Banca 2, attraverso bonifici in partenza da Banca 29. Egli ha dichiarato che tali somme sarebbero state in parte restituite a CCCC.: gli avrebbe rimborsato un importo complessivo pari a EUR 950’000.--, di cui 750'000.-- in contanti in varie tappe dal 2010 in poi, ed altri EUR 200'000.-- tramite un bonifico bancario effettuato dalla Banca 27. Ha ammesso di aver utilizzato parte della giacenza rimasta in Sviz- zera, di circa EUR 200'000.--/300'000.--, per appianare problematiche sorte con altri clienti. In merito agli ordini firmati in bianco ha dichiarato che erano gli ordini che lasciavano i clienti in generale per i prelievi, in caso di necessità. Lui li tra- smetteva poi a A. tramite corriere DHL. Faceva da passacarte. Ha poi ammesso di avere falsificato – attraverso la collaborazione di FFFFF. – posizioni titoli che riguardavano il conto “R24.” per nascondere le indebite sottrazioni operate ai danni di quest'ultimi (MPC pag. 13.03.00667-00676). Richiesto in merito alle mo- dalità seguite per far rientrare in Italia i capitali giacenti presso Banca 2, egli ha riferito che trasmetteva i fogli firmati in bianco a A., quest'ultimo li riempiva al fine di rendere disponibile materialmente il denaro. In seguito il denaro era conse- gnato in Italia presso il suo ufficio o altrove. II trasporto del denaro era curato dalla Società 28 SA (MPC pag. 13.03.00694-0096). Nel verbale di confronto C. ha indicato di avere inviato a A. tramite DHL dei fogli firmati in bianco da F., mai compilati, e ciò perché lo chiedeva CCCC. Altre volte sarebbe stato CCCC. a inviare direttamente a A. dei fogli firmati in bianco. In due o tre occasioni, CCCC. si sarebbe recato a X. e avrebbe lasciato a A. dei fogli firmati in bianco, i quali servivano in caso di necessità, come si usava, per

- 67 - effettuare dei prelievi. Ha poi ribadito che faceva il passacarte, e ha contestato di avere ricevuto il denaro dal conto “R24.” attraverso la Società 28 SA. In tale sede ha pure ritrattato le proprie dichiarazioni precedenti, di avere falsificato gli estratti patrimoniali del conto “R24.” (MPC pag. 13.11.00006 segg). Nell’interrogatorio finale dinnanzi al MPC si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.02.00916 segg.). 4.6.4 Documentazione agli atti Agli atti vi sono il mandato di gestione patrimoniale con delega a professionisti esterni di Banca 2 (MPC pag. 08.05.00051 seg.) e il mandato di gestione patri- moniale con Società 3, divenuta poi Società 2 SA (MPC pag. 08.05.00518 seg.). Nel formulario "Rischio e profilo cliente", compilato da A., in merito all'origine dei fondi viene indicato quanto segue: "trattasi di risparmi attualmente detenuti in Italia, che verranno trasferiti ufficialmente da Banca 28 presso di noi. Subito EUR 1 mio, target 6 mesi 2.5 mio." (MPC pag. 08.05.0025 segg.). Dal rapporto di analisi del 27 aprile 2018 della PGF, concernente la relazione “R24.” (MPC pag. 10.02.01327 segg.), emerge in particolare che il conto è stato alimentato, tra il 10 novembre 2010 e il 4 ottobre 2011, mediante 5 bonifici da un conto di F. presso Banca 29 per complessivi EUR 3'045'000.--, i quali riportano come causale “giroconto per sottoscrizione quote d’investimento”. Risultano poi delle uscite a favore di Società 28 SA e Società 20 per complessivi EUR 2'880'500.-- tra il 18 novembre 2010 e il 5 marzo 2012. Ogni accredito di denaro proveniente dal conto presso Banca 29 di F. era seguito dai bonifici (nel giro di pochi giorni/settimane) a Società 28 SA e Società 20. Dal rapporto emerge poi che gli ordini di pagamento ritrovati presso Società 2 SA e Banca 2 erano delle copie e non è stato pertanto possibile effettuare una perizia calligrafica. Nel dos- sier presso Società 2 SA è stata ritrovata una copia del primo ordine di paga- mento di EUR 380'000.-- in cui la firma in calce di F. è stata ricalcata (MPC pag. 10.02.01330-01340). Dalla ricostruzione della PGF, basatasi anche sulle dichiarazioni dell’imputato A., risulta che gli importi confluiti su relazioni intestate a Società 28 SA hanno avuto due destini. In parte sono stati bonificati sul conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2 e da lì poi bonificati su un conto sempre intestato al Fondo 1 in Italia. Mentre in parte sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 28 SA per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. Gli importi giunti sulle relazioni intestate a Società 20 sono stati consegnati a A. e/o trasportati in Italia dagli “spalloni” della Società 20 per essere consegnati a C. presso i suoi uffici a UU. (MPC 10.02.01333-01338, con riferimenti).

- 68 - Agli atti vi è poi la sentenza di primo grado del 18 dicembre 2020 del Tribunale di Napoli, con la quale A. e C. sono stati condannati per il reato di truffa com- messa anche a danno dei titolari della relazione “R24.” (MPC pag. 18.01.2921 segg). Come detto, tale sentenza è stata impugnata, ed è pendente presso la competente autorità d’appello. 4.7 Risultanze probatorie Si evidenzia in primo luogo che la condanna di C. per il reato qui in esame, com- messo in correità con A., è divenuta definitiva a seguito del ritiro del suo appello. Come detto, A. non ha in questa sede apportato alcun nuovo elemento, limitan- dosi piuttosto a ribadire quanto già addotto in prima sede. Egli contesta soprat- tutto l’aspetto soggettivo, facendo valere di essere vittima dell’agire di C. Pacifico è che gli ordini di bonifico qui contestati costituiscono dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP. Per quanto concerne la falsità dei documenti, questa Corte condivide le conclusioni della Corte precedente, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.8). Nonostante l’assenza di una perizia calligrafica in merito alle firme degli ordini di bonifico, agli atti vi sono infatti sufficienti elementi per ritenere credibile la versione di CCCC., il quale discono- sce le firme e gli ordini di bonifico. Come a giusta ragione ritenuto dai giudici di prime cure non è credibile che tali ordini derivassero effettivamente dai clienti, non avendo alcuna logica che pochi giorni dopo aver effettuato i bonifici dall’Italia a favore del conto presso Banca 2 i soldi venissero poi dagli stessi fatti rientrare in Italia, peraltro tramite una società di “spallonaggio”, nonostante i fondi fossero dichiarati in Italia. Ciò è ancor meno credibile considerando che i clienti avevano sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale per investire tali fondi, cosa che in realtà non è stata praticamente fatta. Dal rapporto della PGF emerge infatti che la maggior parte del patrimonio non è stato oggetto di investimenti, bensì dei bonifici qui contestati. A. ha ammesso di aver compilato i documenti ricevuti in bianco e di averli tra- smessi a Banca 2 per l’esecuzione. Egli non è credibile quando sostiene che non sapeva che tali ordini di bonifico fossero falsi e che non corrispondessero alla reale volontà dei clienti. Non è infatti credibile che un gestore patrimoniale di esperienza, come il qui imputato A., accetti senza porsi alcuna domanda, di com- pilare ordini di bonifico pre-firmati, con delle istruzioni fornitegli da una terza per- sona (C.) senza alcun diritto su tale conto, sulla base di un presunto rapporto di amicizia tra questa e il cliente. Inoltre, nonostante le indicazioni fossero in con- traddizione con il mandato di gestione patrimoniale – ciò che è stato riconosciuto da A. – egli non ha mai chiesto una conferma ai clienti, affidandosi alle dichiara- zioni di C. in merito a un presunto prestito. Addirittura neanche a fronte della

- 69 - ricezione di un ordine riportante una firma ricalcata/doppia egli ha ritenuto neces- sario prendere contatto con la cliente. L’assenza di una qualsivoglia verifica da parte di A., nonostante più elementi sospetti, depone a favore del fatto che egli sapeva della falsità dei documenti o che ha quantomeno preso in conto che que- sti fossero falsi rispettivamente che non corrispondessero alla realtà. Anche l’ele- mento soggettivo è pertanto adempiuto. Contrariamente a quanto sollevato da A., il MPC e la prima Corte hanno giusta- mente indicato che l’indebito profitto di A. e del correo consisteva in concreto nel volere ripianare la situazione finanziaria del Fondo 1 – e occultare i reati patrimo- niali a danno di quest’ultimo – rispettivamente nel trattenere il denaro per sé. Ne consegue che tutti gli elementi costitutivi del reato di falsità in documenti sono nella fattispecie adempiuti. Pure per quanto concerne la correità vanno confermate le conclusioni della prima istanza (sentenza SK.2020.27 consid. V.6.9 e rinvii): A. ha infatti partecipato in modo determinante alla pianificazione e all’esecuzione del reato, avendo egli, una volta ricevuto gli ordini in bianco, compilato tali ordini e trasmesso gli stessi a Banca 2 per l’esecuzione. Di conseguenza A. è riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti con riferimento alla relazione “R24.”. 5. Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) ai danni della relazione Fondo 1 (CA 1.1.3.6.1-1.1.3.6.42) Va evidenziato che per quanto concerne la falsità in documenti a danno del Fondo 1 per i capi d’accusa da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 il procedimento è stato ab- bandonato per intervenuta prescrizione (dispositivo I.1.1). L’abbandono è cre- sciuto incontestato in giudicato. Da esaminare in questa sede rimangono pertanto i capi d’accusa da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. 5.1 Atto d’accusa Per quanto riguarda la relazione Fondo 1 (TPF pag. 306.100.049 segg.) a A. viene rimproverato di avere (in correità con C.) tra dicembre 2006 e ottobre 2012, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nell’ambito della gestione patrimo- niale della relazione intestata al Fondo 1 (presso Società 3 e in seguito Società 2 SA), al fine di mascherare le malversazioni oggetto di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (N. 13927/13 R.G.N.R) sfociato nella sentenza di condanna in primo grado emessa di quest’ul- timo in data 20 giugno 2017 nei loro confronti e di altri, per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I, commesso dei falsi documentali. A A. viene

- 70 - rimproverato di avere intenzionalmente formato dei documenti falsi, su cui erano apposte le firme falsificate di M. e/o N., quali procuratori della relazione n. R60. intestata al Fondo 1, accesa presso Banca 2, documenti che gli aveva fatto per- venire C. dall’Italia. Secondo l’accusa A. avrebbe inserito in tali documenti falsi le istruzioni di trasferimento di denaro ed altre richieste di operazioni bancarie con- cordate con C. e non corrispondenti alla volontà del Fondo 1. Egli avrebbe inoltre intenzionalmente fatto uso a scopo d’inganno dei predetti documenti falsi tra- smettendoli a Banca 2 per far eseguire gli ordini di trasferimento di denaro e altre operazioni bancarie ivi contenute, transazioni bancarie che Banca 2 ha final- mente eseguito. Le imputazioni (per i casi non prescritti) concernono 38 episodi, riferiti all’utilizzo, a scopo d’inganno, di altrettanti documenti, su cui sarebbe stata apposta la firma falsa solo di M. (19 episodi), solo di N. (1 episodio) e di M. e N. insieme (18 episodi), e meglio: ▪ richiesta di finanziamento a favore del Fondo 1 di EUR 1.3 milioni, CA 1.1.3.6.5; ▪ contratto di credito in favore del Fondo 1 per EUR 1'326.000.--, CA 1.1.3.6.6; ▪ richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti di Banca 2 a favore di Fondo 1, CA 1.1.3.6.19; ▪ documento denominato “Esclusione di responsabilità in merito ai rischi Fondo 2 − Tutte le classi di azioni”, CA 1.1.3.6.36; ▪ dichiarazione di conferma di ricezione di un bonifico di EUR 268'716.-- da parte del Fondo 1, CA 1.1.3.6.39; ▪ 33 ordini di bonifico a debito di Fondo 1 di cui 24 a favore di Società 28 SA (CA 1.1.3.6.7-16, 1.1.3.6.18, 1.1.3.6.20-21, 1.1.3.6.23-28, 1.1.3.6.30-33, 1.1.3.6.35) e 9 a favore del conto IBAN C7. intestato al Fondo 1 presso Banca 30 − Tesoreria Centrale dello Stato (CA 1.1.3.6.17, 1.1.3.6.22, 1.1.3.6.29, 1.1.3.6.34, 1.1.3.6.37-38, 1.1.3.6.40-42). 5.2 Sentenza della prima istanza Dopo essersi confrontata con le dichiarazioni delle parti e la documentazione agli atti la Corte penale ha ritenuto che i documenti oggetto delle imputazioni (richie- sta di finanziamento a Banca 2, contratto di credito a favore del Fondo 1, dichia- razione di conferma di ricezione di un bonifico, richiesta di proroga dell’estinzione dei finanziamenti, ordini di bonifico, disclaimer riferito al Fondo 2) sarebbero dei falsi. Ciò emergerebbe dall’analisi comparativa delle firme manoscritte della PGF che indica la falsificazione di quasi tutte le firme di M. e N. apposte sui documenti (ad eccezione di quattro). A ciò si aggiunge che C. avrebbe ammesso di avere

- 71 - formato dei falsi ordini di bonifico, falsificando pure la firma di M. Con riferimento a quest’ultima, la prima Corte ha evidenziato che la stessa non era legittimata a sottoscrivere i documenti incriminati, in quanto, poco dopo l’apertura del conto in Banca 2 non era più incaricata presso il Fondo 1. Stesso dicasi del Prefetto N. La prima Corte ha poi confermato che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro sarebbe prontamente stato trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. In seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e conse- gnati a C. Le richieste di finanziamento del Fondo 1 erano suffragate da una dichiarazione redatta su carta intestata del Ministero dell’Interno e riportante la firma M., la cui falsità sarebbe accertata nell’analisi della PGF. Nelle dichiarazioni veniva precisato che i prestiti erano finalizzati alla compravendita di immobili a VV. M. avrebbe però dichiarato che non era nella politica dell’amministrazione del Fondo 1 acquistare beni immobili. Tali affermazioni di M. troverebbero con- ferma negli atti. Dalla ricostruzione della PGF del 25 novembre 2014 emerge- rebbe poi che a favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre complessivi EUR 9.4 milioni, a fronte delle entrate di EUR 10 milioni. Con riferimento ai 9 bonifici a favore del conto Fondo 1 presso Banca 30 non si tratterebbe di liquidità derivante dagli utili di gestione della relazione, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie, come “R24.” e “R17.” (sentenza SK.2020.27 consid. V.7.11). A fronte di tutti questi elementi la Corte di prima istanza ha ritenuto che A. e C. avrebbero formato e fatto uso di falsi documenti. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe chiaro per quali ragioni il Fondo 1, ente dello Stato gestito dal Mini- stero dell'interno avrebbe dovuto rivolgersi a società di “spallonaggio” per far con- fluire in Italia del denaro depositato in Svizzera. A., che gestiva il conto presso Banca 2, avrebbe dovuto porsi qualche domanda, quando riceveva delle richieste (di bonifico, di finanziamento o altro), da parte di tale ente per il tramite di C., non avendo egli nulla a che vedere né con il Fondo 1, né con Società 3/Società 2 SA. Le dichiarazioni di A., secondo cui egli non avrebbe saputo che M. non era più responsabile presso il Fondo 1, non sarebbero attendibili. La corrispondenza con- cernente il conto, le rendicontazioni e i versamenti dei risultati di gestione – che veniva trasmessa loro da A. – era infatti tenuta dal dirigente IIIII. e dalla funzio- naria GGGGG., non da M. A. non sarebbe nemmeno credibile laddove nega di avere saputo delle falsificazioni delle firme di N. e M., pur sapendo che N. non era più legittimato a rappresentare il Fondo 1, circostanza comunicatagli da N. stesso. Inattendibile sarebbe pure la spiegazione di A., il quale giustifica l’invio a Banca 2 di ordini di bonifico sottoscritti da una persona non autorizzata (N.) con il fatto che quest’ultima sarebbe stato una persona influente. La prima istanza non ha nemmeno ritenuto C. lineare nelle proprie dichiarazioni, avendo egli dap- prima ammesso la falsificazione di documenti, poi l’avrebbe ritrattata e infine

- 72 - parzialmente nuovamente ammessa (consid. V.7.12). La Corte penale ha quindi concluso che A. (e il correo) avrebbero formato falsi documenti e fatto uso degli stessi, intenzionalmente e con l’intento di procacciarsi un indebito profitto e me- glio ottenere e appropriarsi di denaro di pertinenza del Fondo 1 (consid. V. 7.13).

5.3 Posizione dell’imputato A. Anche per questo capo d’imputazione A. ha rinviato a quanto esposto in prima sede, facendo sostanzialmente valere di essere stato vittima dell’agire di C. (CAR pag. 5.200.046-050). 5.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato Per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsità in do- cumenti si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. II.4.5 e II.3.5.2) 5.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie qui in esame vi sono in particolare le di- chiarazioni delle persone interessate e di altri terzi, così come quelle di A. e di C. Vi sono poi i rapporti della PGF, segnatamente quello di analisi comparativa di firme manoscritte e quello concernente i flussi finanziari del Fondo 1. Inoltre vi è la sentenza di primo grado emanata del Tribunale di Roma nei confronti di A. e di C. 5.5.1 Dichiarazioni di M., N., GGGGG. e HHHH. M., nell’interrogatorio in data 30 luglio 2013 dalla Procura del Tribunale di VV., ha confermato di avere sottoscritto il documento di apertura del conto presso Banca 2, così come il mandato di gestione patrimoniale (MPC pag. 13.06.00002). Interrogata in via rogatoriale il 18 febbraio 2014, ha riferito che il Fondo 1 aveva un patrimonio formato di beni immobili e mobili e con i proventi della gestione di tali beni provvedeva al mantenimento delle chiese di sua proprietà. A memoria non avrebbe mai visto acquistare un bene immobile, non sarebbe stata politica dell’amministrazione acquistare beni immobili. Ha poi dichiarato che la firma dei documenti di apertura del conto Fondo 1 presso Banca 2 sarebbe stato l’ultimo atto che ha compiuto quale funzionaria del Fondo 1. In seguito avrebbe cambiato posizione, essendo assegnata alla Direzione Centrale degli Affari Generali e per le Risorse Finanziarie e Strumentali. Ha poi precisato che il documento con cui è stata decretata la sua delega alla sottoscrizione con Banca 2 della

- 73 - documentazione di apertura non le conferiva il potere di gestione del conto, bensì unicamente quello di aprire il rapporto contrattuale. A. ne sarebbe stato informato, e avrebbe parlato con il servizio preposto alla gestione del conto, ed in particolare con la signora GGGGG. M. ha contestato l’autenticità delle sue firme sui docu- menti, i quali sarebbero posteriori alla sua fuoriuscita dal Fondo 1, avvenuta su- bito dopo l’apertura del conto (MPC pag. 13.06.00008-00013). Anche N. ha contestato che la firma sugli ordini di bonifico fosse la sua, eviden- ziando che dal 2006 aveva lasciato l’incarico al Fondo 1. Da quel momento avrebbe cessato di interessarsi delle questioni legate al Fondo 1. Egli contesta di avere dato alcuna disposizione e non sarebbe stato a conoscenza del conto col- laterale (MPC pag. 13.07.00078; MPC pag. 13.07.00117 seg.; MPC pag. 13.07.00119-00125). GGGGG., funzionaria del Fondo 1, interrogata a VV. il 3 giugno 2013, ha dichia- rato di occuparsi della gestione del portafoglio titoli. Il suo compito consisteva nel predisporre i prospetti contabili degli investimenti, curare i rapporti e la corrispon- denza con le banche riguardo alla situazione contabile delle gestioni patrimoniali. Le rendicontazioni le riceveva lei, spesso via fax dopo una telefonata con la se- gretaria di A. o con A. stesso. Ha poi negato di avere mai parlato con A. della necessità di sostituire la firma di M., e ha indicato che quando chiedevano il ver- samento dei risultati di gestione, i documenti da lei predisposti venivano firmati dal Prefetto HHHHH. e A. non avrebbe mai opposto alcuna difficoltà (MPC pag. 12.22.00001 seg.). Ha poi dichiarato che il Fondo 1 aveva un patrimonio di circa 750 chiese e anche un patrimonio immobiliare. La missione era quella di curare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro di tali edifici. A suo sapere dalla sua istituzione il Fondo 1 non avrebbe più acquistato immobili né chiese, e ha escluso che la missione del Fondo 1 fosse quella di acquistare immobili per poi restaurarli e rivenderli (MPC pag. 12.22.00008). HHHH. ha confermato che tutte le consegne di denaro che riguardavano Fondo 1 sarebbero state effettuate da “spalloni” della Società 28 SA a VV. nelle mani di C. e che le istruzioni per la consegna venivano fornite da A. (MPC pag. 12.06.00015 seg.). 5.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. ha dato atto di avere fatto uso dei documenti oggetto delle imputazioni, senza però sapere che le firme di M. e N. fossero false. Egli avrebbe ricevuto i docu- menti da C. e li avrebbe spediti alla banca, la quale avrebbe controllato le firme ed eseguito i bonifici (MPC pag. 13.02.01760). Nei suoi interrogatori ha poi di- chiarato che tutti gli ordini di trasferimento di denaro del conto intestato al Fondo 1, come pure gli altri documenti concernenti tale conto, gli sarebbero pervenuti

- 74 - da C. via DHL. Gli ordini di trasferimento gli pervenivano firmati in bianco, e lui li compilava su disposizioni di C., il quale gli diceva l’importo che doveva essere trasferito alla Società 28 SA. Richiesto sul motivo per il quale accettava gli ordini di trasferimento concernente il contro Fondo 1 da C., che non aveva procura sul conto, egli ha risposto che C., era il “factotum” del Prefetto N., il quale gli avrebbe detto di fare capo a C. Lo riteneva legittimato anche se sapeva non avere una procura, perché gli era stato introdotto da N. Ha poi riferito di non avere verificato se M. e N. fossero ancora in carica al momento della firma degli ordini di trasfe- rimento. Egli ha dichiarato che le somme di denaro venivano consegnate in con- tanti dagli spalloni della Società 28 SA a C., il quale gli avrebbe detto che li por- tava direttamente a N. Si trattava di disposizioni per operazioni urgenti, si trattava di operazioni immobiliari (MPC pag. 13.02.01798-01801; MPC pag. 13.11.00006- 00008; 13.02.02358 segg.). Nel verbale di confronto A. ha poi dichiarato, per quanto riguarda i contratti di credito, di averli mandati a C. tramite DHL, già firmati dalla banca, per raccogliere la firma, in seguito li avrebbe ricevuti firmati per il tramite di C. (MPC pag. 13.11.000015). A. ha poi affermato di sapere, in quanto riferitogli da N. stesso, che quest’ultimo è stato direttore del Fondo 1 sino a fine 2006, dopodiché sarebbe divenuto dirigente di […]. In merito a M. ha invece di- chiarato che nessuno gli avrebbe comunicato che la sua firma non fosse più va- lida in quanto aveva lasciato il Fondo 1. Egli ha confermato di avere visto la do- cumentazione di apertura del conto e di sapere che l’unica persona avente diritto di firma singola sul conto Fondo 1 era M. Ha poi indicato che accettava le lettere di giustificazione sottoscritte da N., nonostante sapeva che lo stesso non era più dirigente del Fondo 1 dal 2006, in quanto era un personaggio influente e non metteva in dubbio la sua parola. Ha poi riferito che gli estratti patrimoniali del Fondo 1 li trasmetteva a GGGGG., la quale si era annunciata telefonicamente come funzionaria del Fondo 1, e di non avere chiesto a quest’ultima di parlare con M. (MPC pag. 13.02.02355-02361). Dinnanzi alla prima Corte, A. ha confer- mato le precedenti dichiarazioni, indicando in particolare di essersi posto delle domande di fronte alle richieste di un ente amministrativo dal Ministero dell’In- terno italiano di far rientrare denaro in Italia tramite spalloni: gli sarebbe però stato detto che erano delle operazioni immobiliari importanti che senza il bonifico sa- rebbero saltate (TPF pag. 306.731.51). In questa sede A. si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (CAR pag. 5.300.021 seg.). 5.5.3 Dichiarazioni di C. C., dinnanzi al Tribunale di Napoli, ha ammesso di aver sottratto denaro al Fondo 1 per coprire degli ammanchi nei confronti di suoi clienti, falsificando le firme di M. sugli ordini di bonifico per garantire il meccanismo di “spallonaggio” mediante bonifici dal conto del Fondo 1 presso Banca 2 in favore di Società 28 SA, che faceva giungere il denaro in Italia. Ha anche confermato l’apertura del conto

- 75 - “collaterale” sul quale venivano fatti dei finanziamenti da Banca 2 garantiti dagli investimenti sul conto Fondo 1. Grazie a questi finanziamenti venivano effettuati i bonifici oggetto delle sottrazioni al Fondo 1 (MPC pag. 13.03.00061 seg.). In seguito, ha contestato di aver falsificato le firme di M. e di N. come pure di aver trasmesso a A. dei documenti. Ha negato di aver ricevuto del denaro proveniente del Fondo 1 nel suo ufficio di UU. e ha dichiarato di non sapere che fine avesse fatto (MPC pag. 13.03.00469). Nel verbale di confronto con A., ha di nuovo am- messo di aver trasmesso a A. quattro fogli firmati in bianco con apposta la firma di M. da egli falsificata. Ha ammesso di aver necessitato di EUR 1.5 milioni per risolvere questioni con altri clienti che doveva rimborsare in seguito a delle perdite da loro subite. Intendeva mettere a posto la situazione e quindi restituire questo denaro al Fondo 1. Ha anche ammesso di aver falsificato il logo del Ministero degli interni e di avervi poi apposto la firma (falsificata) di M. Non saprebbe invece da chi A. avrebbe ricevuto gli ulteriori ordini di bonifico con le firme false e ha contestato di avere ricevuto altro denaro in Italia proveniente del Fondo 1 (MPC pag. 13.11.14). Nell’interrogatorio finale del 12 novembre 2019 si è avvalso della facoltà di non rispondere (MPC pag. 13.03.00936 segg.) 5.5.4 Documentazione agli atti Dal rapporto di analisi comparativa di firme manoscritte della PGF del 28 ago- sto 2014 (rispettivamente 22 settembre 2014 per la versione tradotta in italiano) è emerso che le firme di M. e di N. sui documenti oggetto dell’imputazione ana- lizzati sono falsificate. Da tale rapporto è pure risultato che l’origine della firma di confronto di M. ritrovata sul documento “atto di pegno e di cessione generale a Fondo 1 rubrica R60a.” è dubbia, mostrando le medesime caratteristiche di quelle falsificate, e sarebbe anch’essa una firma falsificata (MPC pag. 17.01.00001- 00065; MPC pag. 10.02.00320). Nel rapporto concernente i flussi finanziari Fondo 1 della PGF del 25 novem- bre 2014, sono stati analizzati nel dettaglio i flussi finanziari in entrata e in uscita registrati sulla relazione intestata al Fondo 1 aperta presso Banca 2. È in parti- colare stata ricostruita l’origine dei fondi confluiti e la destinazione finale dei fondi fuoriusciti. Il denaro sul conto n. R60. del Fondo 1 presso Banca 2 è stato accre- ditato tramite cinque bonifici di complessivi EUR 10'052'700.-- effettuati tra il lu- glio 2006 e il maggio 2009. Tra il settembre 2008 e l’ottobre 2012 sono stati ef- fettuati ulteriori quattro accrediti e tre versamenti in contanti: secondo la ricostru- zione della PGF non si tratterebbe di denaro proveniente dal Fondo 1, bensì da versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni ban- carie (MPC pag. 10.02.00259-0073 e documenti ivi citati). A inizio dicembre 2006 è stata aperta la rubrica R60a. sulla quale, per un periodo di circa un anno e mezzo, sono stati concessi degli anticipi fissi garantiti dai capitali investiti sul

- 76 - conto n. R60., poi utilizzati nella loro globalità per eseguire pagamenti a favore della Società 26. Banca 2 ha concesso al Fondo 1 degli anticipi fissi per com- plessivi EUR 4'089'000.--, i quali sono poi stati rimborsati nel maggio 2008 adde- bitando il conto n. R60a. del Fondo 1. Dall’analisi della PGF emerge che ogni volta che veniva richiesto e accordato da Banca 2 un anticipo fisso, il denaro era prontamente trasferito a favore di un conto intestato a Società 28 SA. Sulla base delle dichiarazioni dell’imputato A. e HHHH., la PGF ha concluso che in seguito i fondi venivano prelevati in contanti e trasportati fisicamente in Italia da “spalloni” della società e consegnate a C. (MPC pag. 10.02.002.00273-00278). Tutti i flussi in uscita dal conto n. R60. e dalla rubrica R60a. hanno avuto unica- mente due beneficiari, la Società 28 SA e il conto del Fondo 1 stesso acceso presso la Banca 30 a VV. − Tesoreria Centrale dello Stato. A favore di Società 28 SA vi sono stati bonifici per oltre EUR 9,4 milioni, di fronte a delle entrate di oltre EUR 10 milioni. I 9 bonifici a favore del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 30 − Tesoreria dello Stato, farebbero invece riferimento al versamento al Fondo 1 dei risultati di gestione derivante dagli attivi investiti in Svizzera. Secondo la ricostruzione della PGF, il denaro oggetto dei bonifici, proviene dai versamenti a contanti effettuati da A., o da bonifici a debito di altre relazioni bancarie come “R24.” e “R17.” (MPC pag. 10.02.00282-00285). Con sentenza del 20 giugno 2017 il Tribunale di Roma ha condannato, in primo grado, A. e C. per appropriazione indebita a danno del conto intestato al Fondo 1 presso Banca 2, mentre N. è stato prosciolto in quanto estraneo ai fatti (MPC pag. 18.02.01389 seg.). Il procedimento nei confronti di M. è invece stato archi- viato (MPC pag. 18.02.01275 seg.). A. e C. hanno impugnato tale sentenza, at- tualmente pendente in appello. 5.6 Risultanze probatorie Anche per la falsità in documenti concernente la relazione Fondo 1, la condanna di prima istanza nei confronti di C., per avere agito in correità con il qui imputato A., è divenuta definitiva. Per quanto concerne la falsità delle firme sui documenti in esame – peraltro nem- meno messa in discussione da A. – questa Corte condivide le conclusioni dei giudici di prime cure, ritenendo credibili M. e N., i quali hanno contestato le proprie firme. Come indicato dal MPC per 34 dei documenti incriminati l’analisi compara- tiva delle firme, effettuata dalla PGF, ha confermato la falsità delle firme di M. e N. Oltre a ciò, agli atti vi sono più elementi a sostegno della falsità dei documenti, quindi anche dei quattro ordini di bonifico non contemplati nell’analisi della PGF, e meglio i documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.3.6.8, 1.1.3.6.11, 1.1.3.6.23 e 1.1.3.6.37. Come esposto dalla prima istanza lo stesso C. ha ammesso di avere

- 77 - formato dei falsi ordini di bonifico, falsificando la firma di M., così come il logo del Ministero degli interni, seppure non è poi stato in grado di riferire di quali docu- menti si tratti. Inoltre a favore della mancata autenticità delle firme vi è pure il fatto che, a far tempo da aprile 2006 rispettivamente dicembre 2006, né M. né N. erano più attivi presso il Fondo 1 e pertanto non erano legittimati a sottoscrivere i docu- menti in esame. In virtù di ciò, in Italia i procedimenti nei loro confronti si sono infatti poi conclusi senza una condanna – contrariamente a quello concernente il qui imputato A. e il correo – essendo stati ritenuti estranei ai fatti. Inoltre pure il contenuto stesso dei documenti depone a favore della mancata autenticità degli stessi, come si dirà meglio in seguito. Anche per questa fattispecie A. non contesta di avere compilato gli ordini di bo- nifico e nemmeno di avere inoltrato i documenti qui in esame a Banca 2 per l’ese- cuzione. Le sue dichiarazioni secondo cui non sarebbe stato a conoscenza della falsità dei documenti risultano poco credibili. Egli stesso ha dichiarato di avere visto i documenti di apertura del conto di gestione patrimoniale, e di sapere che N. non aveva potere di firma sul conto Fondo 1; egli – avendo visto tale docu- mentazione – doveva anche essere al corrente che non era stata data alcuna delega con facoltà di deporre dei valori patrimoniali depositati sul conto (MPC pag. 07.02.01.03.00001). Inoltre ha pure dichiarato che i rendiconti della gestione li inoltrava a GGGGG., la quale si era presentata a lui come funzionaria del Fondo

1. Anche quest’ultima ha riferito che parlava con A. rispettivamente con la di lui segretaria quando riceveva i rendiconti. È quindi poco credibile che egli non sa- pesse che M. non aveva più a che fare con il Fondo 1, interfacciandosi con un’al- tra persona e non avendo peraltro, per sua stessa ammissione, mai chiesto di parlare con M. Per quanto concerne N., lo stesso A. ha pure ammesso di sapere che non era più attivo presso il Fondo 1, essendogli questo stato comunicato da N. stesso. A. non è attendibile quando cerca di giustificarsi asserendo che N. era una persona influente e non metteva in dubbio la sua parola, motivo per cui avrebbe comunque eseguito i suoi ordini. Non è infatti plausibile che un gestore patrimoniale d’esperienza, a conoscenza delle regole bancarie, esegua in buona fede ordini impartiti da una persona che sa non essere legittimata unicamente perché persona influente. Stesso dicasi per la compilazione degli ordini di boni- fico in bianco secondo le istruzioni di C., persona senza procura e che nulla aveva a che fare con il Fondo 1, e che A. riteneva legittimato unicamente perché intro- dottogli da N. Si rinvia a tal proposito anche a quanto esposto per la relazione “R24.” (cfr. supra consid. I.4.7). Nonostante la ricezione di ordini di bonifico in bianco rispettivamente di richieste di finanziamento da parte di C. – il quale nulla aveva a che vedere con il Fondo 1 – sottoscritti da persone che egli sapeva non essere più attive presso il Fondo 1, A. non ha intrapreso alcuna verifica presso il Fondo 1. A ciò si aggiunge che pure il contenuto degli ordini di bonifico rispetti- vamente delle richieste di finanziamento avrebbe dovuto portare A. a porsi delle

- 78 - domande circa l’autenticità dei documenti ed effettuare delle verifiche con il Fondo 1. La giustificazione secondo cui gli importi, poco dopo essere stati versati sul conto presso Banca 2, facevano ritorno in Italia tramite una società di spallo- naggio, per delle operazioni immobiliari risulta infatti inverosimile. Innanzitutto, come menzionato dalla prima Corte, non si vede per quale motivo il Fondo 1, ente appartenente allo Stato italiano, avrebbe dovuto fare capo a una società di spallonaggio per fare confluire denaro dalla Svizzera in Italia, denaro peraltro poco prima versato sul conto presso Banca 2. Inoltre, sia M. sia GGGGG. hanno riferito che scopo del Fondo 1 non era quello di acquistare immobili. Ciò è anche confermato da un documento del Ministro dell’Interno da cui risulta che il patri- monio del Fondo 1 risale alla metà dell’800 e il suo fine istituzionale è costituito dalla conservazione e dalla valorizzazione delle chiese di proprietà (MPC pag. 07.01.002.06.00188). Da evidenziare è poi che, come dichiarato da A. stesso e confermato anche da HHHH., i soldi sono stati consegnati a C. e non al Fondo 1. In Italia C. e il qui imputato A. sono infatti, come detto, stati condannati

– in primo grado – per appropriazione indebita. Infine si osserva pure che tali operazioni, che hanno portato praticamente allo svuotamento del conto del Fondo 1 presso Banca 2, erano incompatibili con il contratto di gestione sotto- scritto in data 28 aprile 2006 (MPC pag. 07.02.001.03.00001-00004). Nemmeno a fronte di ciò A., gestore patrimoniale del conto, ha intrapreso alcunché. Alla luce di quanto precede, il fatto che A. abbia compilato gli ordini di bonifico in bianco, secondo le istruzioni di C., e abbia trasmesso i documenti di cui ai capi d’imputazione qui in esame a Banca 2 per l’esecuzione, senza porsi alcuna do- manda e intraprendere alcuna verifica – nonostante più elementi sospetti – lascia concludere che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli fosse in realtà a conoscenza della falsità di detti documenti, e che ha pertanto agito intenzional- mente. A. e il correo hanno agito allo scopo di appropriarsi del denaro del Fondo 1 ri- spettivamente di mascherare le malversazioni a danno del Fondo 1. I due hanno agito in correità, avendo entrambi fornito un apporto essenziale per la prepara- zione e l’esecuzione del reato. Di conseguenza la prima Corte ha a giusta ragione ritenuto adempiuti i presup- posti del reato di falsità in documenti a carico segnatamente di A. anche per tale relazione. 6. Commisurazione della pena 6.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa

- 79 - che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di se- guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronun- ciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 6.1.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la re- prensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

- 80 - 6.1.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 6.1.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per

- 81 - ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati). 6.2 La prima istanza ha condannato l’imputato A. a una pena detentiva di 3 anni, di cui 12 mesi da eseguire, e la restante parte sospesa condizionalmente per un

- 82 - periodo di prova di due anni (sentenza SK.2020.27 consid. 3.7 seg.). Ha valutato per il reato di amministrazione infedele qualificata la colpa di A. da medio a grave, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (consid. VI.3.2). Per i reati di truffa e falsità in documenti ha ritenuto la colpa di A. come non già più lieve (consid. VI.3.3.1 seg.), e in virtù del principio dell’inasprimento ha aumentato la pena ipotetica di base a una pena detentiva di 4 anni e 5 mesi (consid. VI.3.4). Quali elementi leggermente attenuanti la Corte penale ha considerato a favore di A. il disagio derivante dal fatto che due paesi hanno proceduto nei suoi confronti, così come la sua attitudine nell’ambito del procedimento (consid, VI.3.5.3 seg.). Ha poi in particolare tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della violazione del principio di celerità. Ponderate tutte le circostanze ha quindi giudicato adeguata una pena detentiva di 3 anni (consid. VI.3.6 seg.). 6.3 A. ritiene che tale condanna non terrebbe conto di tutti gli elementi del caso di specie, che sarebbe eccessiva e ha pertanto chiesto, in via principale, qualora l’appello venisse integralmente o parzialmente accolto, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse accolto limitatamente alla pena (punto VI), ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. Tale richiesta si fonderebbe sui seguenti punti: lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati; vicinanza del termine di pre- scrizione; violazione del principio di celerità; lieve intensità della volontà delin- quenziale dell’imputato; collaborazione dell’imputato nell’inchiesta; la sua vita an- teriore e l’incensuratezza; la sua situazione personale (padre di 3 figli in tenera età, obblighi famigliari importanti); la sua reputazione; il suo comportamento dopo la scarcerazione e nel corso dell’inchiesta; la colpa globale dell’imputato; l’effetto della pena sulla sua vita futura e nelle sue possibilità di reinserimento sociale; la prognosi riguardante la possibilità di reiterazione del reato; il carcere preventivo sofferto in Italia (CAR pag. 5.200.051 seg). 6.4 Il MPC ha dal canto suo chiesto la condanna di A. a 30 mesi, anziché i 36 pro- nunciati in primo grado, in considerazione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). 6.5 Il tipo di pena (pena detentiva) stabilito dalla prima Corte per tutti i reati qui in esame è incontestata. Lo stesso imputato A. ha postulato una condanna a una pena detentiva di 18 rispettivamente 20 mesi. Ad ogni modo, come si dirà anche meglio in seguito, a fronte della gravità dei reati, della colpa dell’imputato, degli ingenti danni causati e del numero di illeciti, anche questa Corte ritiene, per il qui

- 83 - imputato A., adeguata una pena detentiva per tutti i reati. Una pena pecuniaria non sarebbe né adeguata alla colpa né appropriata. 6.6 A. si è reso autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta. Per tutti e tre i reati la pena prevista dalla legge è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Nel caso in esame il reato di amministrazione infedele qualificata è da considerare quale reato di base per la commisurazione della pena, essendo quello con la fattispecie di maggiore portata, e pertanto il reato che nello specifico comporta la pena più elevata. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 6.1.3.), giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata, tuttavia non si può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. In concreto la pena massima è pertanto limitata a sette anni e mezzo. 6.7 Va anzitutto rilevato, per quanto concerne le imputazioni di amministrazione in- fedele – riguardanti gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1, l’incasso inde- bito di retrocessioni per i predetti investimenti, così come per investimenti in azioni S18a. – che sono da valutare un gran numero di reati simili, comparabili in termini di colpevolezza, seguendo la medesima strategia, e differenziandosi so- stanzialmente unicamente dall’indebito profitto ottenuto e dal danno causato. I singoli reati di amministrazione infedele sono collegati tra di loro sia dal punto di vista materiale sia temporale. Questi sono connessi dal modus operandi della commissione del reato nell’ambito dell’attività professionale e dall’obiettivo di pro- curarsi un indebito profitto per un periodo di tempo prolungato. Ogni reato rap- presenta quindi un singolo atto in un sistema di agire illecito. Considerare questi individualmente – ai sensi restrittivi della giurisprudenza del Tribunale federale – non risulta in concreto appropriato, non permettendo ciò di tenere adeguata- mente conto della ponderazione della colpa. Sulla base di ciò, essendovi un’unità di azioni, si giustifica di trattare tutte le imputazioni di amministrazione infedele insieme e determinare un’unica pena ipotetica di base. Sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell’imputato A. è il fatto che egli, nella sua posizione di gestore patrimoniale, ha ripetutamente abusato del suo ruolo e della fiducia di numerosi suoi clienti, causando loro un danno complessivo di milioni (all’incirca 6 milioni, cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.7 [il danno concernente gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 è in questa sede stato confermato] e consid. III. 3.9), e realizzando, con la sua gestione illecita, un con- siderevole indebito profitto (CHF 204'875.--, EUR 603'938.76 e USD 417'271.60 quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti in prodotti strut- turati Banca 1, [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 2.6.6 e 2.8], nonché EUR 469'875.-- quali retrocessioni indebitamente incassate per gli investimenti

- 84 - in azioni S18a. [cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III. 3.9 e 3.10]). Il grado della lesione del bene giuridico protetto, ossia il patrimonio altrui, è pertanto conside- revole. Egli ha inoltre agito per un periodo prolungato (oltre due anni), eseguendo un elevato numero di operazioni illecite ai danni di una quarantina di clienti, ed è stato fermato unicamente dal suo arresto. Alla luce di ciò l’intensità della volontà delittuosa di A. è da considerare di una certa importanza, avendo egli peraltro optato per vittime facili, trattandosi di clienti di vecchia data, di una certa età e che vivevano lontani, e che quindi egli sapeva non controllare il suo operato. Tutto ciò considerato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente da media a grave. Anche dal profilo soggettivo la sua colpa è da ritenere da media a grave, egli ha infatti agito intenzionalmente, per scopi prettamente egoistici, e meglio per conseguire un profitto e godere di un tenore di vita ancora più elevato. Da sottolineare è che al momento dei fatti la sua situazione finanziaria era positiva, questa si è infatti deteriorata unicamente in seguito al suo arresto. A. ha quindi agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione. Alla luce di quanto precede, considerata la colpa globale medio-grave di A., quale pena ipotetica di base è da ritenere adeguata una pena detentiva di 3 anni. 6.8 Per la truffa ripetuta, sotto il punto di vista oggettivo, a pesare sulla colpa è il fatto che – secondo la condanna della Corte penale passata in giudicato (per l’unica truffa oggetto di contestazioni in appello A. è stato prosciolto) – A. ha agito nell’arco di un periodo prolungato (da dicembre 2010 a dicembre 2012) commet- tendo ben 10 truffe. Tutte le truffe riguardano poi somme di una certa importanza, trattandosi di importi da EUR 75'000.-- a 310'000.--. Non si tratta quindi di fatti- specie di poco conto. Il danno cagionato ai clienti è di un certo peso, ammon- tando complessivamente a EUR 1'360'000.-- (dedotti i EUR 10'000.-- per cui è stato prosciolto) e USD 134'238.-- (EUR 106'000.-- controvalore; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.9), importi che corrispondono all’indebito profitto conse- guito (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IV.10.1). Per eseguire le truffe A. ha poi utilizzato dei documenti con le firme dei clienti da lui stesso falsificate, al fine di ingannare i funzionari della banca con cui collaborava, sfruttando anche la fiducia che questi avevano nei suoi confronti, e indurli a effettuare i bonifici. A favore di A. è invece da tenere in conto che, come rettamente ritenuto dalla prima Corte, egli non ha in tal caso agito con una particolare energia criminale, essendo le truffe correlate all’amministrazione infedele e avendo agito solamente a danno di due clienti, quindi un numero relativamente basso rispetto ai clienti toccati dall’amministrazione infedele. Sotto il profilo soggettivo – come già indicato per l’amministrazione infedele – A. ha agito intenzionalmente, per fini egoistici, e me- glio per proprio profitto. La volontà delinquenziale di A. nella fattispecie non è comunque lieve, avendo egli agito ripetutamente e avendo pertanto più volte li- beramente deciso di agire in modo illegale, per arrecarsi un vantaggio. Sulla base di tali elementi la colpa globale dell’imputato A. è in concreto da considerare

- 85 - oggettivamente e soggettivamente come già non più lieve. Considerato tutto quanto precede, quale pena ipotetica per la truffa ripetuta, risulta adeguata una pena detentiva di un anno. In virtù del principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 9 mesi. 6.9 Secondo la condanna passata in giudicato di prima istanza e la conferma pres- soché totale (ad eccezione di un documento) delle imputazioni di falsità in docu- menti impugnate in questa sede, A. ha creato e fatto uso nell’arco di circa sei anni di ben 65 falsi documenti (38 riferiti al Fondo 1, 11 concernenti la relazione “R24.”, 15 relativi alle truffe e agli acquisti di titoli S18a., nonché un formulario A). Come a giusta ragione evidenziato dall’istanza precedente, questi documenti erano quasi nella loro totalità funzionali ai reati patrimoniali oggetto della presente procedura e delle procedure italiane. A. ha falsificato le firme dei clienti, rispetti- vamente compilato dei fogli in bianco con le firme falsificate – dal correo – dei clienti, indicando false volontà dei clienti, al fine di perfezionare i reati patrimo- niali, causando un ingente danno ai clienti (oltre a quelli già esposti sopra, è stato causato un danno di oltre EUR 2.8 milioni alla relazione “R24.” e oltre EUR 9.4 milioni al Fondo 1). Come già indicato per la truffa, anche in tal caso A. non ha tuttavia dato prova di una particolare energia criminale, essendo le falsità in do- cumenti correlate con gli altri reati. Considerato comunque il lasso di tempo in cui ha agito, il numero di documenti falsificati e l’ingente danno causato, la colpa di A. è da considerare oggettivamente come già non più lieve. Stesso dicasi per quanto concerne il profilo soggettivo, avendo anche in questo caso, come già indicato per gli altri reati, A. agito esclusivamente per proprio profitto e in piena liberà decisionale. Per la falsità in documenti si ritiene pertanto adeguata una pena ipotetica di sei mesi. Questa Corte ritiene quindi adeguato un inasprimento della pena di ulteriori quattro mesi. 6.10 In considerazione di quanto esposto in precedenza, in concreto la pena comples- siva di base è fissata in una pena detentiva di 4 anni e 1 mese (3 anni + 9 mesi + 4 mesi). Resta ora da esaminare se entrano in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore. 6.11 A. ha sostanzialmente fatto un elenco di tutti i possibili motivi di riduzione che a suo avviso sarebbero da considerare, senza tuttavia approfondirli oltre. In concreto, come rettamente sollevato dal MPC e già considerato anche dalla prima Corte, il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) giustifica senz’al- tro un’attenuazione della pena complessiva. I fatti qui imputati si sono infatti svolti tra il 2010 e il 2013, per tutti si è quindi nel frattempo oltre – per una parte addi- rittura ben oltre – i due terzi del termine di prescrizione di 15 anni. Secondo la giurisprudenza in tal caso la pena è da attenuare (DTF 140 IV 145 consid. 3.1;

- 86 - MATHYS, op. cit., n. 340). Sulla base di ciò, considerata la vicinanza del termine di prescrizione, e avendo A. dall’epoca dei fatti tenuto una buona condotta si giu- stifica per tale ragione una considerevole attenuazione della pena. Bisogna inoltre tenere conto del principio di celerità, la cui violazione comporta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). La valu- tazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'auto- rità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre valutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dunque controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trattarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Il presente procedimento è durato oltre dieci anni. L’inchiesta è infatti iniziata nel marzo 2012 con l’apertura dell’istruzione nei confronti dell’imputato A. e la comu- nicazione del dispositivo nella presente procedura d’appello ha avuto luogo in ottobre 2023. L’istruttoria da parte del MPC si è protratta sino al gennaio 2019, data in cui vi è stato il primo rinvio a giudizio. L’accusa è tuttavia stata rinviata al MPC per essere completata o rettificata. Il secondo atto d’accusa è quindi stato emanato il 24 luglio 2020. I dibattimenti di prima istanza hanno avuto luogo nel febbraio 2022. In appello il caso è rimasto pendente per all’incirca un anno prima dei dibattimenti. Ora, vero è che, soprattutto inizialmente, si trattava di un caso di vaste proporzioni, con un legame anche con l’Italia, da cui consegue un allunga- mento dei tempi della procedura. Inoltre anche l’esame del caso da parte di più istanze comporta chiaramente un prolungamento del procedimento. Cionono- stante, come rettamente indicato dalla prima Corte, indipendentemente dalla pre- senza di tempi morti più o meno giustificati, un procedimento così lungo per una fattispecie come quella in esame è comunque da considerarsi eccessiva e lesiva del principio di celerità. Si giustifica pertanto anche per questo una riduzione me- dia della pena complessiva. Per quanto concerne la situazione personale di A. si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP a quanto esaustivamente esposto dalla prima Corte (sentenza SK.2020.27 con- sid. VI.3.5.1-3.5.3). Da menzionare è però in particolare la situazione familiare di A. – il quale è un padre di famiglia con tre figli minorenni (nati nel 2011, 2013 e

2018) da mantenere – e la precaria situazione finanziaria in cui si trova la fami- glia. Nel proprio interrogatorio in questa sede A. ha aggiornato la propria situa- zione, dichiarando in particolare di vivere da un anno in una casa in mezzo al bosco, per cui non deve pagare nulla facendo egli il custode, di essere ancora in disoccupazione e di vivere sostanzialmente grazie agli assegni familiari,

- 87 - ricevendo anche aiuto da parte dei suoi famigliari e amici. La di lui moglie non avrebbe invece un lavoro fisso, ma delle entrate mensili di circa EUR 500.-- gra- zie a lavori occasionali di pulizie (cfr. CAR pag. 5.300.003-005). Tale situazione familiare – in particolare i suoi obblighi familiari – giustifica una lieve riduzione della pena complessiva. Inoltre, come rettamente ritenuto dalla precedente Corte, anche a fronte del di- sagio derivante dal fatto che due paesi (Svizzera e Italia) hanno proceduto nei suoi confronti, la pena è da ridurre leggermente. Gli ulteriori aspetti sollevati dall’imputato A., non meglio motivati, non giustificano invece alcuna riduzione della pena rispettivamente sono da valutare in modo neutrale. Il carcere preventivo sofferto in Italia non è da considerare per la commisurazione della pena, concernendo questo i reati commessi in Italia (cfr. sentenza del TF 6B_806/2020 dell’11 novembre 2020 consid. 1.3). Il comportamento dell’im- putato A. durante l’inchiesta è invece da valutare neutralmente. Vero è che egli ha sempre dato seguito alle citazioni e risposto ai quesiti postigli dagli inquirenti, egli ha però sostanzialmente sempre negato le imputazioni rimproverategli e non ha quindi facilitato il procedimento penale, e nemmeno ha collaborato con le au- torità in maniera rilevante tale da ammettere una riduzione della pena (cfr. anche TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5.2, secondo cui anche in caso di confessione si può rinunciare a una riduzione della pena, se questa non ha facilitato il procedimento penale). Per quanto concerne l’effetto della pena sulla sua vita futura e le sue possibilità di reinserimento sociale, la prima Corte ha rettamente indicato che giusta il Tribunale federale questo è da prendere in con- siderazione unicamente in caso di circostanze straordinarie, ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi, per sua natura, pregiudizi in ambito professionale e familiare del condannato (sentenza del TF 6B_988/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 2.4; 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1). In concreto non si ravvedono circostanze straordinarie in tal senso. Infine anche l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). In virtù di tutto quanto precede questa Corte ritiene adeguata una riduzione della pena di complessivi 19 mesi. Di conseguenza A. è condannato a una pena de- tentiva di 30 mesi. 6.12 Giusta l’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3). Se il giudice sospende del tutto o in parte

- 88 - l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta di A. e del fatto che non ha precedenti penali, si giustifica di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena. La parte da eseguire è fissata in sei mesi. A tal proposito si osserva che le pene detentive di breve durata possono essere eseguite, a richiesta del condannato, in forma di semiprigionia (art. 77b CP) o con la sorveglianza elettro- nica (art. 79b CP). L’esecuzione della parte restante (24 mesi) è sospesa condi- zionalmente per un periodo di prova di due anni. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LOAP e art. 31 cpv. 1 CPP). 7. Misure 7.1 La Corte penale ha condannato A. al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro, tra gli altri, sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5 (cfr. sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.2) 7.2 In sede di dibattimento d’appello la difesa ha indicato di non opporsi al risarci- mento equivalente rispettivamente al mantenimento del sequestro disposto dalla Corte penale, tranne che per i beni di appartenenza della moglie – come già fatto valere in prima sede – e meglio gli importi di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositati presso la Banca 5 (CAR pag. 5.100.027 seg.). Nella propria arringa d’appello la difesa nulla ha precisato a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). 7.3 Si osserva innanzitutto che tali importi sono stati trovati presso il domicilio di A. e della di lui moglie, per l’esattezza nella loro camera da letto (MPC pag. 08.02.00010). Dinnanzi alla Corte penale A. ha dichiarato che la moglie avrebbe guadagnato detto importo dalla vendita di un appartamento della di lei madre (TPC pag. 306.731.053). La moglie di A. in data 24 agosto 2013 aveva presentato al MPC una richiesta di dissequestro, facendo valere che tali importi sarebbero di sua pertinenza, trattandosi di un importo ricavato dalla vendita della casa in cui abitava la madre, allegando una copia di un contratto di compraven- dita dell’appartamento (MPC pag. 15.05.00003-00008). Come rettamente indi- cato dalla Corte di prima istanza, e già ritenuto dal MPC a suo tempo – il quale ha respinto la richiesta di dissequestro (MPC pag. 15.05.00012 seg.) – il contratto di compravendita trasmesso dalla moglie non è atto a comprovare la sua esclu- siva titolarità dei beni sequestrati. Il menzionato contratto non comprova infatti che tali importi derivino effettivamente dalla vendita di detto appartamento. Va a

- 89 - tal proposito piuttosto evidenziato che il contratto di compravendita è del 27 ago- sto 2012 (MPC pag. 15.05.00005), quindi pressoché di un anno prima rispetto al sequestro, effettuato nel maggio 2013. Mal si comprende inoltre per quale mo- tivo, se tali somme provenissero effettivamente dalla vendita dell’appartamento, gli importi rinvenuti sono sia in EUR sia in USD, quando il prezzo indicato nel contratto di compravendita è in Sum uzbeco. A fronte di quanto precede, non può quindi essere ritenuto che A. abbia comprovato l’appartenenza esclusiva della moglie di detti importi. Agli atti non vi sono altri elementi a sostegno della tesi di A., alla quale non può di conseguenza essere dato seguito. 7.4 La prima Corte, a fronte della situazione patrimoniale di A., non ha condannato A. a un risarcimento equivalente corrispondente all’importo che avrebbe potuto essere confiscato (superiore a EUR 2.5 milioni), bensì a un importo ben ridotto di CHF 100'000.-- (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VII.5.2 seg.). In questa sede A. è stato prosciolto unicamente per il reato di truffa e di falsità in documenti ai danni della relazione “R17.”, per i quali l’indebito profitto era di EUR 10'000.00, quindi un importo minimo rispetto a quello complessivo. Alla luce di ciò e a fronte della conferma pressoché totale della sentenza di prima istanza, il risarcimento equivalente stabilito dalla prima Corte così come il mantenimento dei sequestri al fine di garantirne la parziale esecuzione, sono da confermare integralmente. 8. Pretese civili 8.1 Sulla base delle pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei confronti del qui imputato A. e dei danni – accertati dalla prima Corte – da questi effettivamente subiti per i reati commessi nei loro confronti, la Corte di prima istanza ha parzialmente accolto le pretese civili degli accusatori privati, e per il resto li ha rinviati al foro civile. La pretesa di D. – di complessivi CHF 6'501'716.-

- (CHF 197'000.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + CHF 6'304'716.-- [investimenti nel Fondo 2]), EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- [in- casso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 725'000.-- [truffe]) e USD 12'000.-- (incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1) oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013 – è stata accolta limitatamente a CHF 197'000.--, EUR 733'100 e USD 12'000.--, non quindi per gli investimenti nel Fondo 2 essendo il procedimento a tal proposito stato abbandonato (sen- tenza SK.2020.27 consid. VIII.5, dispositivo n. VI.1.3). La pretesa di E. – di com- plessivi EUR 269'807.20 (EUR 17'051.20 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 10'925.-- [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1] + EUR 241'831.-- [investimenti nel Fondo 2]) – è stata riconosciuta limitata- mente a EUR 27'976.20, ossia per le prime due poste di danno fatte valere, es- sendo per l’ultima il procedimento stato abbandonato (sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII.6.1, dispositivo n. VI.1.2). Mentre la pretesa di G. – di complessivi

- 90 - EUR 1'394'005.56 (composta dalla perdita derivante dagli investimenti in struttu- rati Banca 1 [importo più elevato rispetto all’atto d’accusa], incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1, investimenti nel Fondo 2, perdite per altri in- vestimenti e prestiti, rendite non conseguite ecc.) – è stata accolta limitatamente a EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 [investimenti in prodotti strutturati Banca 1] + EUR 45'446.25 [incasso retrocessioni investimenti in strutturati Banca 1]; cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VIII.7, dispositivo n. VI.1.1). 8.2 In questa sede A. ha unicamente contestato genericamente le pretese civili rico- nosciute agli accusatori privati, impugnando la propria condanna. Nella propria arringa la difesa nulla ha detto a tal proposito (CAR pag. 5.200.026-052). Da evidenziare è che per parte dei reati contemplati nelle poste del danno ricono- sciute A. ha ritirato il proprio appello (in particolare l’incasso delle retrocessioni generate dagli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 e la truffa per quanto concerne la relazione “R31.”). Le condanne e i danni così come calcolati dai giu- dici di prime cure per tali reati sono pertanto divenuti definitivi e non sono stati oggetto di riesame da parte della Corte d’appello. Per il resto, questa Corte ha confermato la sentenza di primo grado sia per quanto concerne la condanna sia per il danno causato da A. A fronte di tale esito della procedura le conclusioni della prima Corte – a cui si rinvia integralmente (cfr. sentenza SK.2020.27 con- sid. VIII) – non possono che essere interamente confermate. 9. Spese procedurali 9.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

- 91 - Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 9.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza 9.2.1 La Corte penale ha fissato le spese procedurali in complessivi CHF 82'072.85, di cui CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare, CHF 12'072.85 a titolo di di- sborsi e CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia. Queste sono state poste a carico del qui imputato A. in ragione di CHF 25'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. VII.1). Nel determinare tali spese i giudici di prime cure hanno te- nuto conto del fatto che solo una parte dei reati inizialmente prospettati è stata portata in giudizio, così come del numero e del tipo di imputazioni formulate a carico degli imputati e dei parziali proscioglimenti e abbandoni. A copertura delle spese procedurali la Corte penale ha ordinato la compensazione con i valori pa- trimoniali sequestrati ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IX.2-8). 9.2.2 L’ammontare delle spese e la ripartizione tra i tre imputati stabilita dalla prima Corte non sono oggetto di contestazioni, A. – postulando il proprio prosciogli- mento – ha piuttosto contestato che una parte sia posta a suo carico. La sentenza di primo grado è stata in questa sede in larga misura confermata. Unicamente per quanto concerne l’imputazione di truffa e falsità in documenti ai danni della relazione “R17.” A. è stato prosciolto, in applicazione del principio in dubio pro reo, per il resto la sentenza è invece stata confermata. Il proscioglimento con- cerne quindi un’unica fattispecie di portata minore rispetto alle altre in esame. A fronte di tale esito, trattandosi di una modifica minima rispetto al complesso, si giustifica di porre a carico dell’imputato A. l’importo di CHF 25'000.--, come sta- bilito dai giudici di prime cure. 9.3 Spese della procedura d’appello

- 92 - Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (cfr. supra consid. 9.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 12'000.--. Questo è da porre a carico di A. in ragione di CHF 8'000.00, ritenuto che nella presente procedura egli è risultato in gran parte soccombente, salvo che per le imputazioni di truffa e falsità in do- cumenti a danno della relazione “R17.” – le quali sono tuttavia, come detto, di minore portata rispetto alle altre fattispecie esaminate e confermate in questa sede – e in relazione alla parziale riduzione della pena, di 6 mesi anziché i 18 postulati dalla difesa, dovuta principalmente al lungo tempo trascorso e alla vio- lazione del principio di celerità. I restanti CHF 4'000.-- vanno invece posti a carico di B., il quale ha ritirato il proprio appello all’inizio del dibattimento ed è pertanto da ritenere soccombente giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP. 10. Difese e patrocinio d’ufficio 10.1 Nell'ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indenniz- zato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c LOAP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, A. condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. Secondo la giurispru- denza (sentenza del TF 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sen- tenza del TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate se- condo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fo- tocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul

- 93 - valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi neces- sari (lett. a); e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Il gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore, se necessa- rio per tutelare i diritti dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP). La re- tribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135 CPP; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese (art. 138 cpv. 1 CPP). Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese del gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). 10.2 Difese d’ufficio per la procedura di prima istanza 10.2.1 La retribuzione riconosciuta dai giudici di prime cure all’avv. Borradori di CHF 104'900.-- (IVA inclusa) non è contestata. Questa risulta ad ogni modo ade- guata, e va quindi confermata. Contestata in questa sede è unicamente la con- danna al rimborso di tale importo alla Confederazione non appena le condizioni economiche dell’imputato glielo permetteranno (dispositivo VIII.2 seconda frase). A. si è limitato a indicare di impugnare tale punto del dispositivo, senza tuttavia addurre una più precisa motivazione a tal proposito. Come menzionato in prece- denza, giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. In virtù di tale norma e a fronte dell’esito della presente procedura, e della conferma della condanna di A. al pa- gamento delle spese procedurali (cfr. supra consid. 9.2.2), non può che essere confermato quanto stabilito dai giudici di prime cure, non avendo egli apportato motivi per una diversa decisione e non essendo questi nemmeno ravvisabili. Si rileva che il dispositivo notificato per scritto alle parti il 30 ottobre 2023 è su questo punto incompleto, non menzionando la condanna di A. al rimborso di

- 94 - questa retribuzione alla Confederazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Tale contraddizione tra il dispositivo e la presente motivazione viene qui rettificata d’uf- ficio ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. 10.3 Reclamo sulla retribuzione del patrocinatore d’ufficio (CN.2023.23) 10.3.1 Per quanto concerne la retribuzione del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. in prima sede, si rileva che l’avv. Marty ha inoltrato reclamo alla Corte dei reclami avverso la retribuzione riconosciutagli, chiedendo il riconoscimento complessivo del proprio onorario, e meglio CHF 131'123.90 (IVA inclusa), più le spese di vitto e alloggio nel periodo dei dibattimenti così come le altre sue spese (inc. BB.2022.121 act. 1). Subordinatamente ha fatto valere che dovrebbe quan- tomeno essergli riconosciuto l’importo di CHF 71'601.--, corrispondente alle ore riconosciute dalla prima Corte dopo la riduzione delle note d’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1; CAR pag. 5.200.015-023). 10.3.2 Come precedentemente esposto (cfr. Fatti B.15), a fronte dell’entrata nel merito dell’appello del qui imputato A., la Corte dei reclami ha trasmesso per compe- tenza il reclamo dell’avv. Marty a questa Corte, essendo il reclamo sussidiario rispetto all’appello (cfr. DTF 139 IV 199 consid. 5.6). 10.3.3 La prima istanza ha riconosciuto all’avv. Marty unicamente un importo di CHF 26'800.-- ritenendo il dispendio di tempo fatto valere eccessivo, in conside- razione del fatto che è il patrocinatore di un accusatore privato, e che quindi il patrocinio deve essere limitato a quanto utile e necessario alla tutela degli inte- ressi della patrocinata, che in concreto si limiterebbero alle pretese civili. A mente della prima Corte egli sarebbe poi patrocinatore della signora G. dal 2014, cono- sceva pertanto già da tempo l’incarto. L’avv. Borratori, difensore dell’imputato principale A., avrebbe esposto un tempo di lavoro inferiore (sentenza SK.2020.27 consid. X.5.3.1). Sarebbe pertanto giustificato stralciare le prestazioni non ne- cessarie per una corretta e adeguata tutela degli interessi dell’accusatrice pri- vata. Sulla base delle tre fatture presentate, a mente dei giudici di prime cure, non sarebbero da riconoscere prestazioni per un totale di almeno 240 ore. Dalla prima nota d’onorario del 30 giugno 2021 (periodo 10 gennaio 2020 - 29 lu- glio 2020) sarebbero da dedurre almeno 90 ore di prestazioni non dovute, dalla seconda (periodo 29 luglio 2020 - 25 giugno 2021) andrebbero decurtate almeno 85 ore, mentre dall’ultima del 18 gennaio 2022 non sarebbero da riconoscere le prestazioni che eccedono la reale durata del dibattimento durato complessiva- mente 35 ore (consid. X.5.4). In seguito la prima Corte ha indicato che, per far valere la pretesa civile dell’accusatrice privata, sarebbe da ritenere adeguato un tempo di lavoro di 50 ore. Inoltre, per il dibattimento, oltre alle 35 ore per la par- tecipazione al processo, andrebbero riconosciute, ulteriori due ore per la

- 95 - comunicazione del dispositivo, un’ora di colloquio con la cliente dopo il disposi- tivo, nonché il tempo e i costi di trasferta al Tribunale quel giorno. Si avrebbe quindi un onorario complessivo di 88 ore che, a CHF 230/h, equivalgono a un totale di CHF 20'240.--. Sono poi state riconosciute tre trasferte per venire da Zurigo al TPF (e ritorno) per il dibattimento, per un totale di 15 ore (alla tariffa di CHF 200.00/h), quindi complessivamente CHF 3'000.00. Inoltre per le tre note professionali presentate sono state riconosciute le spese per complessivi CHF 1'595.-- (CHF 6.-- + CHF 18.-- + CHF 1'571.--), arrotondati a CHF 1'600.--. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio Marty (composta da CHF 23'240.-- di onorari + CHF 1'600.-- di spese + CHF 1'912.68 di IVA al 7,7%.) è pertanto stata fissata a CHF 26'800.-- (consid. X.5.5-5.9). 10.3.4 L’avv. Marty nel proprio reclamo e anche dinnanzi a questa Corte ha anzitutto contestato di essere già stato a conoscenza dell’incarto. Nel dicembre 2019 avrebbe richiesto accesso agli atti, avendone fino a quel momento visto solo una parte. Solo in quel momento si sarebbe reso conto che il MPC stava agendo solo nei confronti di A. e sarebbe dovuto intervenire personalmente, e visionare gli atti, nell’interesse della cliente (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.B; CAR pag. 5.200.015 seg.). Fa poi valere che l’accusatore privato avrebbe gli stessi diritti dell’imputato. La conclusione della prima istanza, secondo cui avrebbe do- vuto visionare solo parte degli atti, concernenti l’accusatrice privata, violerebbe i diritti procedurali e obblighi dell’avvocato. Si tratterebbe di un caso complesso e dispendioso, avrebbe dovuto esaminare il coinvolgimento di altre persone oltre all’imputato A., nell’interesse dalla cliente. La sua attività non potrebbe poi essere comparata con quella del difensore dell’imputato, essendo peraltro quest’ultimo stato in carcere per diversi anni e avendo pure un avvocato italiano. La maggior parte delle prestazioni non riguarderebbe l’esame dei fascicoli esistenti, ma la lettura dei numerosi nuovi documenti. Dalle note d’onorario emergerebbe inoltre che è stata fatturata solo la visione di alcuni dei fascicoli inviatigli e non di tutti (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.1; CAR pag. 5.200.017 segg.). La prima Corte avrebbe decurtato le tre fatture complessivamente di 240 ore, senza tuttavia for- nire una dettagliata spiegazione delle prestazioni non riconosciute, se non alcune a titolo di esempio – il cui decurtamento sarebbe a mente del patrocinatore ad ogni modo sbagliato, trattandosi di prestazioni necessarie (cfr. per i dettagli inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2) –, ciò che non basterebbe ai sensi di una sufficiente motivazione (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.2). Inoltre, la prima Corte avrebbe decurtato delle ore dalle note di onorario, riconoscendogli poi però un importo significativamente inferiore alle ore restanti. L’importo non corrisponderebbe con quanto indicato nei considerandi. Sarebbe quindi, eventualmente, da riconoscer- gli come minimo l’importo di CHF 71'601.00 corrispondente alle ore riconosciute dalla prima istanza (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.C.3; CAR pag. 5.200.020 segg.). La Corte penale, a prescindere dalle proprie spiegazioni precedenti,

- 96 - avrebbe senza alcuna giustificazione e in modo del tutto arbitrario considerato ragionevole un’indennità di complessive 88 ore. Vi sarebbe una violazione del diritto di essere sentito, non avendo i giudici di prime cure motivato il decurta- mento dell’80% del suo onorario, che è pure in contraddizione con i considerandi stessi. La mancata retribuzione dell’80% delle prestazioni rese non corrisponde- rebbe alle norme legali del patrocinio gratuito (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.D e E; CAR pag. 5.200.021 segg.). In merito alle spese riconosciutegli l’avv. Marty solleva di non avere mai conteggiato spese per pranzi/cene, ma anche in tali casi questi potrebbero venire stabiliti dal tribunale secondo il proprio libero apprezza- mento, e chiede quindi che ciò venga fatto (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.F). Egli ha inoltre censurato che nemmeno sarebbe stata considerata la lettura della sen- tenza di 300 pagine, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla prima istanza secondo apprezzamento (inc. BB.2022.121 act. 1 n. III.G). Infine chiede il riconoscimento delle spese al 3% dell’onorario (inc. BB.2022.121 act. 1

n. IV). 10.3.5 La prima istanza ha rinunciato a presentare osservazioni. Il MPC, rinviando alle osservazioni presentate alla Corte dei reclami, ha invece dal canto suo chiesto la conferma della sentenza di primo grado, facendo sostanzialmente valere che l’avv. Marty avrebbe dato la propria versione dei fatti, che però non sarebbero quelli oggetto dell’atto d’accusa del 24 luglio 2020 del MPC e quindi della sen- tenza emessa dalla Corte penale in data 4 febbraio 2022. A mente del MPC il dispendio orario fatto valere sarebbe manifestamente sproporzionato, tenendo in particolare conto del fatto che tali ore concernerebbero solo il periodo a partire dal gennaio 2020 fino al febbraio 2022, che egli era già patrocinatore di fiducia di G. sin dal 2014 e conosceva la fattispecie, che dal 27 luglio 2020 conosceva l’og- getto dell’atto d’accusa e del dibattimento, limitato a determinate fattispecie con- cernenti la sua mandante, così come che avrebbe deciso di coinvolgere due ul- teriori collaboratori dello studio ciò che influirebbe massicciamente sui costi di patrocinio (CAR pag. 1.101.005 segg.; inc. BB.2022.121 act. 4). 10.3.6 In concreto si deve dare ragione all’avv. Marty in merito al fatto che l’accusatore privato, quale parte, ha gli stessi diritti degli altri, così come sul fatto che è errato comparare il lavoro del patrocinatore dell’accusatrice privata con quello degli altri patrocinatori. A ragione l’avv. Marty ha poi sollevato il fatto che la Corte penale, dopo avere esaminato le tre note d’onorario e avere decurtato delle prestazioni, ha – per un non meglio precisato motivo – ulteriormente ridotto il dispendio orario del patrocinatore d’ufficio, a complessive 88 ore, indicando unicamente di rite- nere tale dispendio orario un tempo di lavoro adeguato per fare valere le pretese civili dell’accusatrice privata. Una tale riduzione dell’onorario, senza una più pre- cisa motivazione, non è ammissibile. La Corte penale non può quindi a tal pro- posito essere seguita.

- 97 - L’avv. Marty ha presentato tre note d’onorario, due del 30 giugno 2021 e una del 18 gennaio 2022. Vero è che il dispendio orario fatto valere in tali note, di oltre 538 ore, risulta manifestamente eccessivo ed esagerato, considerando che l’ac- cusatrice privata era toccata limitatamente a due questioni, e meglio gli investi- menti in prodotti strutturati Banca 1 e quelli sul Fondo 2. I suoi interessi dovevano pertanto essere tutelati con riguardo a queste fattispecie. Per quanto concerne la riduzione dell’onorario la prima Corte dispone di un ampio margine di apprezza- mento. Per questa Corte, a fronte della distanza con la procedura di prima istanza, è difficile giudicare nel dettaglio e con cognizione di causa le prestazioni fatturate dall’avv. Marty per la procedura precedente. Per tale ragione si giustifica di intervenire unicamente qualora la decisione dei giudici di prime cure risulta inadeguata o arbitraria. Come detto, la conclusione della prima Corte di ricono- scere – senza una più precisa motivazione – unicamente un dispendio orario complessivo di 88 ore, non può essere seguita. Tale ulteriore riduzione non risulta infatti adeguata ed è pure in contraddizione con la decurtazione delle note d’ono- rario effettuata in precedenza. Per quanto concerne invece la riduzione delle tre note d’onorario effettuata dai primi giudici, si rileva che il ragionamento alla base di ciò risulta corretto. Infatti, il lavoro dell’avv. Marty concernente il coinvolgimento di Banca 2 e di altre persone non deve essergli retribuito, non essendo oggetto del presente procedimento. Come rettamente sollevato anche dal MPC, l’avv. Marty era a conoscenza dell’atto d’accusa, quindi dell’oggetto della procedura, e della limitazione della fattispecie relativa alla sua patrocinata. Il fatto che egli ab- bia continuato a effettuare delle prestazioni concernenti il coinvolgimento della Banca 2, così come di altre persone non può essergli riconosciuto. È sostanzial- mente sulla base di ciò, e dell’effettiva durata del dibattimento, che la prima istanza ha decurtato in un primo momento prestazioni dalle tre note d’onorario presentate dall’avv. Marty per oltre 240 ore (90 ore dalla prima [riconosciute 66 ore], 85 dalla seconda [riconosciute 102 ore] e 72.2 dalla terza [riconosciute 123.2 ore]). Il dispendio orario riconosciuto dalla prima Corte – prima dell’ulteriore ingiustificata decurtazione – risulta quindi adeguato e non arbitrario, tenendo an- che conto del fatto che l’accusatrice privata era toccata limitatamente a due fatti- specie. Ciò corrisponde del resto anche alla richiesta subordinata dell’avv. Marty, la quale va accolta. Per quanto concerne la terza nota d’onorario va evidenziato che dal totale vanno dedotte anche le ore concernenti le trasferte, e meglio 15 ore, avendo il difensore dovuto fare per i dibattimenti tre volte la trasferta da Zu- rigo a Bellinzona (andata e ritorno). Per queste, secondo la prassi, la tariffa oraria è infatti di CHF 200.00, e vengono quindi considerate separatamente. Alla luce di tutto quanto precede per il procedimento di prima istanza è da riconoscere all’avv. Marty un dispendio orario di 276 ore (66 ore + 102 ore + 108 ore) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi complessivi CHF 63'480.--. A questi sono da aggiungere il dispendio orario per la trasferta, e meglio 15 ore alla tariffa oraria di CHF 200.--, per un totale di CHF 3'000.--. Anche per quanto concerne le spese

- 98 - è da confermato quanto ritenuto dalla prima Corte, corrispondendo ciò a quanto previsto nel RSPPF (cfr. supra consid. 10.1). Da evidenziare è poi che l’avv. Marty si è limitato a chiedere il riconoscimento di spese al 3%, senza tutta- via in alcun modo confrontarsi con quanto concretamente riconosciuto dall’istanza precedente, e senza motivare per quale ragione questo non sarebbe corretto. Da riconoscere sono quindi le spese effettive indicate nelle prime due note d’onorario del 30 giugno 2021, di CHF 6.00 e CHF 18.00. Per quanto con- cerne le spese indicate nell’ultima nota d’onorario del 18 gennaio 2022, sulla base dell’art. 13 cpv. 2 lett. b RSPPF, corretto è riconoscere il costo del biglietto del treno da Zurigo a Bellinzona (andata e ritorno) in prima classe a metà prezzo per le tre trasferte per i dibattimenti, quindi complessivamente CHF 312.-- (CHF 104.-- x 3), e non gli ulteriori costi. A ciò sono inoltre da aggiungere i costi effettivi per il pernottamento durante il dibattimento, e meglio CHF 516.-- (per il pernottamento di tre notti dall’11 gennaio al 13 gennaio 2022), CHF 672.-- (per il pernottamento di quattro notti dal 17 gennaio al 21 gennaio 2022), oltre alla tassa di soggiorno per i sette giorni di pernottamento di CHF 36.40. Alla luce di ciò, come rettamente indicato dalla prima Corte, le spese ammontano complessiva- mente a CHF 1'595.--, arrotondate a CHF 1'600.--. All’avv. Marty è pertanto da riconoscere una retribuzione per il patrocinio d’ufficio per il procedimento di prima istanza di complessivi CHF 73'322.16 (IVA inclusa). 10.4 Difese e patrocinio d’ufficio per la procedura d’appello 10.4.1 Il difensore d’ufficio di A., avv. Borradori, ha presentato per la procedura d’appello una nota d’onorario di complessivi CHF 17'914.50, corrispondenti a un dispendio orario di 69.5 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1.33 ore per la tra- sferta alla tariffa oraria di CHF 200.-- , spese di CHF 382.70 e IVA (CAR pag. 7.101.001-003). La tariffa oraria da egli indicata corrisponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate per la presente fattispecie. Alla luce di ciò l’onorario fatto valere dall’avv. Borradori è da ricono- scere integralmente. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Carlo Borradori, per la procedura d’appello è quindi fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa). A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.2 Per quanto concerne l’avv. Galante, difensore d’ufficio di B., va evidenziato che quest’ultimo ha comunicato al difensore l’intenzione di ritirare il proprio appello la sera prima del dibattimento d’appello (CAR pag. 5.200.002). L’avv. Galante all’inizio del dibattimento ha presentato una nota d’onorario complessiva di CHF 8'656.--, la quale comprende un dispendio orario di 33 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, così come 1 ora e 45 minuti per le trasferte alla tariffa oraria di

- 99 - CHF 200.--, un forfait spese al 1.5% (CHF 118.20), spese di trasferta di CHF 39.00 e IVA al 7.7% (CAR pag. 5.200.003 seg.). Essendogli stato comuni- cato il ritiro dell’appello a ridosso del dibattimento, deve essergli riconosciuta una retribuzione per il lavoro svolto sino a quel momento, compresa la preparazione del dibattimento. Anche in tal caso la tariffa oraria indicata dal difensore corri- sponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario del 4 ottobre 2023 risultano correttamente documentate e giustificate, questa è pertanto da riconoscere nella sua totalità. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Matteo Galante per la procedura presente d’appello è quindi fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa). B. è condannato al rimborso alla Con- federazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10.4.3 Per la presente procedura d’appello il patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice pri- vata G. non ha invece presentato alcuna nota d’onorario. Con scritto e-mail del 9 ottobre 2023 egli ha chiesto di fissare il suo onorario secondo il libero apprez- zamento, compreso il tempo di viaggio in autovettura di 5 ore e 50 minuti, le spese di alloggio presso l’Hotel internazionale di Bellinzona di CHF 266.00 (CHF 260.00 più tassa di soggiorno di CHF 6.00) e le varie traduzioni in italiano (CAR pag. 2.105.024). L’avv. Marty ha presenziato al dibattimento, per logica processuale la sua arringa è stata tenuta all’inizio del dibattimento, nelle questioni pregiudiziali (CAR pag. 5.100.021). Dopo avere dichiarato irricevibile l’appello dell’accusatrice pri- vata, prima dell’inizio della procedura probatoria è stato comunicato all’avv. Marty che la sua presenza non era più obbligatoria e che a partire da quel momento la sua presenza non sarebbe più stata retribuita (CAR pag. 5.100.011). Alla luce di ciò per i dibattimenti è da riconoscere al patrocinatore dell’accusatrice privata un dispendio orario di 6 ore e 30 minuti (inizio dibattimenti alle ore 9:30, inizio pro- cedura probatoria ore 15:51) alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 1'495.- -. Per la preparazione al dibattimento, considerando il dispendio causatogli in questa sede, si ritiene adeguato riconoscergli un dispendio orario di 25 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--, quindi CHF 5'750.--. Sono poi da riconoscere 5 ore e 50 per la trasferta (andata e ritorno) da Zurigo al TPF, alla tariffa oraria di CHF 200.--, quindi complessivi CHF 1'166.60. A ciò vanno poi aggiunte le spese per l’hotel e la tassa di soggiorno di CHF 266.--, da lui indicate. Inoltre, avendo la Presidente chiesto al patrocinatore una traduzione dei suoi allegati di causa in italiano, si giustifica di riconoscergli l’importo di CHF 500.-- per tale traduzione. Alla luce di quanto precede, la retribuzione del patrocinatore d’ufficio, avv. Marco Marty, per la presente procedura è fissata in CHF 9'177.60. G. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo

- 100 - permetteranno (art. 138 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP).

- 101 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 è cresciuta in giudicato come segue: I. A. 1. 1.1 Il procedimento nei confronti di A. è abbandonato: − in relazione alle imputazioni da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; − in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’atto d’accusa (amministra- zione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

1.2 A. è prosciolto dalle accuse di: − amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’atto d’ac- cusa;

1.3 A. è riconosciuto autore colpevole di: − amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.2 (e sottopunti) e 1.1.1.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione alle imputazioni da 1.1.2.1.2 a 1.1.2.1.5, 1.1.2.2 (e sottopunti) e 1.1.2.4 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; − falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.3, da 1.1.3.4.4 a 1.1.3.4.6 e da 1.1.3.4.8 a 1.1.3.4.19.

2. […]

3. […]

- 102 -

II. B.

[…] v. punto II. infra III. […] IV. Documentazione e valori patrimoniali sequestrati 1. È mantenuto il sequestro della documentazione agli atti, a valere quale mezzo di prova. 2. È ordinato il dissequestro della relazione “R59.” intestata a RRRR. presso Banca 37 SA. V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP) 1.

1.1 A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confe- derazione di complessivi CHF 100'000.--, dedotte le somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca 5. 1.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene man- tenuto il sequestro: − sul conto n. C1. intestato a A. presso Banca 3 AG con un saldo di CHF 30'631.82 (stato al 31 dicembre 2021); − sul conto n. C2. intestato a A. presso Banca 4 con un saldo di CHF 8'079.84 (stato al 31 dicembre 2021); − […] − sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG con un valore di riscatto di CHF 10’104.-- (stato al 31 dicembre 2021); − sulle tre statue poste sotto sequestro. 2.

2.1 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confe- derazione di complessivi CHF 605'000.--. 2.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene man- tenuto il sequestro:

- 103 - − sul conto n. C3. intestato a B. presso Banca 6 AG con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021). VI. Pretese civili 1. […] 1.1 […] 1.2 […] 1.3 […] 2. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è accolta limitatamente ad EUR 532'038.25 (EUR 50'000.-- come al punto 1.2.2.1.1 + EUR 6'000.-- come al punto 1.2.2.1.2 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.3 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.4 + EUR 59'533.87 come al punto 1.2.2.1.5 + EUR 120'020.80 come al punto 1.2.2.1.6 + EUR 129'983.58 come al punto 1.2.2.1.7 + EUR 116’500.-- come al punto 1.2.2.1.8 dell’atto d’accusa). Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

VII. Spese procedurali

1. Le spese procedurali per:

CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare

CHF 12'072.85 a titolo di disborsi

CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia

per complessivi CHF 82'072.85, sono poste: − […] − a carico di B. in ragione di CHF 23'922.30 − […] Le ulteriori spese procedurali sono poste a carico della Confederazione.

2. È mantenuto il sequestro di quanto menzionato al sub V., anche in vista del paga- mento delle spese procedurali (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP).

- 104 -

VIII. Difese e patrocinio d’ufficio

1. […]

2. […]

3. La retribuzione del difensore d’ufficio di B., avv. Matteo Galante, è fissata in CHF 72'050.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni eco- nomiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

IX. Risarcimenti

A. e C. sono condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’importo di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo. II. Stralcio dell’appello di B. 1. L’appello presentato di B. il 27 settembre 2022 è divenuto privo d’oggetto in quanto ritirato. 2. I dispositivi n. II.1.-2., V.2., VI.2., VII.1 (per quanto concerne le spese proce- durali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3. della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 con- cernenti B. sono quindi cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP). 3. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Galante per la procedura CA.2022.24 è fissata in CHF 8'656.-- (IVA inclusa).

B. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). III. Irricevibilità dell’appello di G. 1. L’appello presentato il 27 settembre / 31 ottobre 2022 da G. è irricevibile. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Marco Marty è fissata in CHF 9'177.60 (IVA inclusa).

- 105 - G. è condannata al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 1, 2a frase in relazione con l’art. 135 cpv. 4 CPP). IV. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dalle accuse di:

- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione al punto 1.1.2.1.1. dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione al punto 1.1.3.4.1 dell’atto d’accusa, reato presumibilmente commesso a X. e Z., nel mese di dicembre 2010. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione ai punti da 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.15 e da 1.1.1.1.17 a 1.1.1.1.26 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di gennaio 2011 e sino almeno al mese di dicembre 2014;

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai punti da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11 e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42 dell’atto d’accusa, reati commessi a X. e Z., dal mese di febbraio 2007 e sino almeno al mese di ottobre 2012. 3. A. è condannato a una pena detentiva di 30 mesi.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di 6 mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condi- zionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP). 4. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--. Al fine di garantire la par- ziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il seque- stro anche sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca 5.

- 106 - 5.

5.1 La pretesa di G. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 come al punto 1.1.1.1.2 + EUR 45'446.25 come al punto 1.1.1.2.2 dell’atto d’accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatrice pri- vata è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

5.2 La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 27'976.20 (EUR 17'051.20 come al punto 1.1.1.1.17 + EUR 10'925.-- come al punto 1.1.1.2.28 dell’atto d’accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

5.3 La pretesa di D. nei confronti di A. è accolta limitatamente a:

- CHF 197'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa)

- EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- come al punto 1.1.1.2.43 + EUR 120'000.-- come al punto 1.1.2.4.1 + EUR 220'000.-- come al punto 1.1.2.4.2 + EUR 310'000.-- come al punto 1.1.2.4.3 + EUR 75'000.-- come al punto 1.1.2.4.4 dell’atto d’accusa)

- USD 12'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell’atto d’accusa)

importi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2013.

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l’accusatore pri- vato è rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

6. 6.1 Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 per il procedimento SK.2020.27 sono poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--. 6.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori per il procedi- mento SK.2020.27 è fissata in CHF 104'900.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

- 107 - V. Spese e indennità della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), con- sistenti in complessivi CHF 12'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di CHF 8'000.-- e a carico di B. in ragione di CHF 4'000.--. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in CHF 17'914.50 (IVA inclusa).

A. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). VI. Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (CN.2023.23) 1. Il reclamo del 19 settembre 2022 presentato dall’avv. Marco S. Marty è parzialmente accolto. 2. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G., avv. Marco Marty, per il procedimento SK.2020.27 è fissata in CHF 73'322.16 (IVA inclusa), da de- dursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. VII. Comunicazione Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti in forma scritta. La sentenza motivata per iscritto verrà notificata alle parti in un secondo tempo. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Andrea Blum Leda Ferretti

- 108 - Intimazione a (atto giudiziale / raccomandata estera con avviso di ricevimento): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi - Avv. Carlo Borradori - Avv. Matteo Galante - Avv. Costantino Castelli - Avv. lvan Paparelli - Avv. Carlo Fubiani - Sig.ra F. - Avv. Marco S. Marty - Società 1 S.R.L., rappresentata dal Presidente del CdA NNN. - Sig. H., limitatamente all’azione civile - Società 2 SA in liquidazione, rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione) - Autorità cantonale della migrazione (art. 82 cpv. 1 Ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa [OASA, SR 142.201]) Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione: 7 novembre 2024