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BB.2022.121

Bundesstrafgericht · 2023-10-17 · Italiano CH

Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP)

Dispositiv
  1. La procedura di reclamo BB.2022.121 è stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 17 ottobre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Alessandro Bernasconi

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE

Istanza precedente

Oggetto

Retribuzione del difensore d’ufficio dell’accusatore pri- vato (art. 138 in relazione con l’art. 135 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2022.121

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Visti: - la sentenza del 4 febbraio 2022 (incarto SK.2020.27), con la quale la Corte pe- nale del Tribunale penale federale (in seguito: CP-TPF) ha statuito sull'indennità attribuita all'avvocato A., difensore d'ufficio dell’accusatrice privata B., nell'am- bito di un procedimento penale a carico di C., D. ed E. per ripetuta amministra- zione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti, fissando la stessa a fr. 26'800.– (arrotondati), composta da fr. 23'240.– a titolo di onorario, fr. 1'600.– a titolo di spese e fr. 1'912.68 di IVA (v. act. 1B, pag. 286 e segg.); - il gravame del 19 settembre 2022 (procedura BB.2022.121), con il quale l’avv. A. ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che gli venga rico- nosciuto un indennizzo complessivo di fr. 131'123.90 (IVA inclusa), nonché spese “für Verpflegung (Mittag- sowie Nachtessen) und Übernachtung an- lässlich der Hauptverhandlung in der Zeit vom 11. bis 14. Januar 2022 sowie vom 23. Januar bis 26. Januar 2022 wie auch für seinen Aufwand im Nachgang der vorinstanzlichen Urteileröffnung vom 04. Februar 2022 angemessen zu en- tschädigen” (act. 1, pag. 2); - lo scritto del 27 settembre 2022, mediante il quale la CP-TPF ha comunicato, tra l’altro, che l’incarto si trovava presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale (in seguito: Corte d’appello; v. act. 3); - lo scritto del 7 settembre 2023, con il quale questa Corte, dopo aver deciso di sospendere la procedura BB.2022.121 (v. decisione BB.2021.121a del 22 marzo 2023), ha chiesto alla Corte d’appello di comunicarle se era entrata nel merito dell’appello presentato contro la sentenza SK.2020.27, procedura condotta col numero CA.2022.24 (v. act. 11); - lo scritto del 9 ottobre 2023, mediante il quale la Corte d’appello ha comunicato di essere entrata nel merito dell’appello proposto da C. (v. act. 13).

Considerato: - che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni del pubblico ministero o del tribunale di primo grado in materia di retribu- zione del difensore d'ufficio; - che la retribuzione del patrocinatore dell’accusatore privato è retta per analogia

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dall’art. 135 CPP (v. art. 138 cpv. 1, prima frase, CPP; LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 6 ad art. 138 CPP); - che il reclamo deve essere interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (v. art. 396 cpv. 1 e 384 CPP; v. HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 43 ad art. 135 CPP); - che, trattandosi in concreto di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e superando il valore litigioso di 5’000.– franchi, la composizione del collegio giudicante è di tre giudici in conformità agli art. 38 LOAP e 395 CPP; - che la contestazione dell’indennità del difensore d'ufficio e della causa princi- pale comporta una scissione delle vie ricorsuali, dato che l’indennità del difen- sore d’ufficio deve essere impugnata dinanzi all’autorità di reclamo, mentre la decisione concernente la causa principale va impugnata dinanzi all’istanza d’appello (v. RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 15 ad art. 135; v. anche DTF 139 IV 199 consid. 5.6); - che la via del reclamo è sussidiaria rispetto a quella dell’appello (v. DTF 139 IV 199 consid. 5.6; HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, op. cit., n. 37 ad art. 135 CPP) e il giudice dell’appello deve pronunciarsi anche sull’indennizzo in via riformatrice, anche se l'importo dell’indennizzo del difensore d’ufficio non è contestato, ciò tenendo comunque conto delle censure sollevate dal difensore d’ufficio nel pro- cedimento di reclamo (v. RUCKSTUHL, ibidem); - che, se entra nel merito dell’appello, il tribunale d’appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP); - che, in concreto, vista la comunicazione del 9 ottobre scorso (v. act. 13), l'og- getto della contestazione della parallela procedura di reclamo viene a cadere e le relative censure sollevate dal difensore d’ufficio relative alla sua retribuzione vengono trattate nella procedura d’appello (v. DTF 139 IV 199 consid. 5.6); - che la procedura di reclamo BB.2022.121 è quindi stralciata dal ruolo; - che non vengono prelevate spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La procedura di reclamo BB.2022.121 è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 18 ottobre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alessandro Bernasconi, - Tribunale penale federale, Corte penale - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Corte d’appello

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.