Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP)
Dispositiv
- La procedura di reclamo BB.2022.121 è sospesa in attesa dell’esito della pro- cedura CA.2022.24 pendente presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale.
- La Corte d’appello del Tribunale penale federale è invitata a comunicare alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, facendo riferimento alla pro- cedura BB.2022.121, l’esito della procedura nella causa CA.2022.24.
- Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 22 marzo 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Alessandro Bernasconi
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Istanza precedente
Oggetto
Retribuzione del difensore d’ufficio dell’accusatore pri- vato (art. 138 in relazione con l’art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2022.121a
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Visti: - la sentenza del 4 febbraio 2022, con quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: CP-TPF) ha statuito sull'indennità attribuita all'avvocato A., difensore d'ufficio dell’accusatrice privata B., nell'ambito di un procedimento pe- nale a carico di C., D. ed E. per ripetuta amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti, fissando la stessa a fr. 26'800.– (arrotondati), com- posta da fr. 23'240.– a titolo di onorario, fr. 1'600.– a titolo di spese e fr. 1'912.68 di IVA (v. act. 1B, pag. 286 e segg.); - il reclamo del 19 settembre 2022, con il quale l’avv. A. ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che gli venga riconosciuto un indennizzo comples- sivo di fr. 131'123.90 (IVA inclusa), nonché spese “für Verpflegung (Mittag- so- wie Nachtessen) und Übernachtung anlässlich der Hauptverhandlung in der Zeit vom 11. bis 14. Januar 2022 sowie vom 23. Januar bis 26. Januar 2022 wie auch für seinen Aufwand im Nachgang der vorinstanzlichen Urteileröffnung vom
04. Februar 2022 angemessen zu entschädigen” (act. 1, pag. 2); - lo scritto del 27 settembre 2022, mediante il quale la CP-TPF ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte e indicando che l’incarto si trova presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale (v. act. 3); - lo scritto del 29 settembre 2022, con cui il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) ha chiesto che il reclamo venga integralmente respinto (v. act. 4); - la replica del 10 ottobre 2022, trasmessa alla CP-TPF e al MPC per conoscenza (v. act. 7), con la quale il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 6).
Considerato: - che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni del pubblico ministero o del tribunale di primo grado in materia di retribu- zione del difensore d'ufficio; - che la retribuzione del patrocinatore dell’accusatore privato è retta per analogia dall’art. 135 CPP (v. art. 138 cpv. 1, prima frase, CPP; LIEBER, Commentario
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zurighese, 3a ediz. 2020, n. 6 ad art. 138 CPP); - che il reclamo deve essere interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (v. art. 396 cpv. 1 e 384 CPP; v. HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 43 ad art. 135 CPP); - che, trattandosi in concreto di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e superando il valore litigioso i 5000.– franchi, la composizione del collegio giudicante è di tre giudici in conformità agli art. 38 LOAP e 395 CPP; - che la contestazione dell’indennità del difensore d'ufficio e della causa princi- pale comporta una scissione delle vie ricorsuali, dato che l’indennità del difen- sore d’ufficio deve essere impugnata dinanzi all’autorità di reclamo, mentre la decisione concernente la causa principale va impugnata dinanzi all’istanza d’appello (v. RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 15 ad art. 135; v. anche DTF 139 IV 199 consid. 5.6); - che la via del reclamo è sussidiaria rispetto a quella dell’appello (v. DTF 139 IV 199 consid. 5.6; HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, op. cit., n. 37 ad art. 135 CPP) e il giudice dell’appello deve pronunciarsi anche sull’indennizzo in via riformatrice, anche se l'importo dell’indennizzo del difensore d’ufficio non è contestato, ciò tenendo comunque conto delle censure sollevate dal difensore d’ufficio nel pro- cedimento di reclamo (v. RUCKSTUHL, ibidem); - che, in caso di entrata nel merito e pronuncia di una nuova sentenza in appello, la procedura di reclamo diverrebbe priva d’oggetto (v. RUCKSTUHL, ibidem; DTF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6); - che, in concreto, dagli atti dell’incarto risulta che, oltre al presente reclamo, più parti – tra cui l’accusatrice privata difesa dall’avv. A. – hanno presentato appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (in seguito: CA-TPF) contro la sentenza della CP-TPF del 24 febbraio 2022 (v. act. 3.1, pag. 20), per cui ci troviamo confrontati con la scissione delle vie ricorsuali sopradescritta (v. anche decisione del Tribunale penale federale BB.2021.226a del 21 dicembre 2022); - che, tenuto conto della sussidiarietà del reclamo, la presente procedura deve essere sospesa in attesa dell’esito della procedura d’appello CA.2022.24, al cui termine la CA-TPF è invitata a trasmettere alla presente Corte, facendo riferi- mento alla procedura BB.2022.121, la relativa decisione; - che non vengono prelevate spese.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La procedura di reclamo BB.2022.121 è sospesa in attesa dell’esito della pro- cedura CA.2022.24 pendente presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale. 2. La Corte d’appello del Tribunale penale federale è invitata a comunicare alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, facendo riferimento alla pro- cedura BB.2022.121, l’esito della procedura nella causa CA.2022.24. 3. Non vengono prelevate spese.
Bellinzona, 22 marzo 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Alessandro Bernasconi - Tribunale penale federale, Corte penale - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Corte d’appello
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.