Richiesta per condono delle spese procedurali
Sachverhalt
A. G. (in seguito: richiedente) ha preso parte al procedimento penale oggetto della procedura d’appello CA.2022.24 nella veste di accusatrice privata. Nell’ambito di tale procedimento è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, e quale pa- trocinatore è stato designato l’avv. Marty (MPC pag. 15.14.00453-00456). B. Con sentenza CA.2022.24 l’imputato è stato prosciolto dalle accuse di truffa ri- petuta e di falsità in documenti (in relazione a un punto dell’atto d’accusa), mentre è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta e falsità in documenti ripetuta, ed è di conseguenza stato condannato a una pena detentiva, parzialmente sospesa, di 30 mesi e al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--. La pretesa della richiedente nei confronti dell’imputato è stata accolta limitatamente a EUR 210'727.48; per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, la richiedente è stata rinviata al foro civile (cfr. sentenza CA.2022.24 dispositivo
n. IV.1 – 5.1). L’appello della richiedente (richiesta di rinvio e sospensione) è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 385 in unione con l’art. 403 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza CA.2022.24 consid. I.2 – 2.4, dispositivo n. III.1). C. Nell’ambito del summenzionato procedimento d’appello la qui richiedente ha pre- sentato un’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti (CAR pag. 8.101.012-014). D. Dopo numerosi scambi di scritti, con decreto del 6/7 agosto 2024, la Corte d’ap- pello ha respinto l’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti. La tassa di giustizia per detta procedura è stata fissata in CHF 500.00 ed è stata posta a carico della richiedente. Tale decreto è cresciuto incontestato in giudicato (CAR pag. 8.101.037-043; CAR pag. 8.101.045-047). E. In data 22 agosto 2024 l’avv. Marty ha presentato una richiesta di condono delle spese procedurali di detto decreto (CAR pag. 8.102.001-002). F. Il MPC ha rinunciato a presentare osservazioni e si è rimesso al giudizio della Corte (CAR pag. 8.102.007).
- 3 -
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’auto- rità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altri- menti. In queste decisioni rientrano quelle in merito al condono o alla dilazione delle spese procedurali (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 25 ad art. 135 CPP). Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP). Tali norme valgono per analogia per la procedura d’appello (art. 379 CPP).
E. 1.2 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini (art. 364 cpv. 3 CPP). Il giudice offre alle persone e autorità inte- ressate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP). In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP).
E. 1.3 Questa Corte è competente per decidere in merito all’istanza di condono delle spese procedurali, avendo emanato – nell’ambito del procedimento d’appello CA.2022.24 – il decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, in cui la tassa di giu- stizia è stata posta a carico della qui richiedente. La richiedente, quale persona tenuta a rifondere le spese, è senz’altro legittimata a presentare la richiesta di condono.
E. 2.1 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te- nuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione ri- sulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole, l’applicazione dell’art. 425 CPP necessita che la situazione economica del richiedente sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Tale circostanza ricorre allor- quando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la
- 4 - risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a som- marsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 3 seg. ad art. 425 CPP). L’art. 425 CPP è una norma potestativa. Le autorità penali dispongono di un ampio margine di apprez- zamento nel decidere se condonare o dilazionare le spese procedurali (sentenza del TF 6B_109/2021 del 4 marzo 2021 consid. 2; 6B_304/2020 del 25 ago- sto 2020 consid. 3).
E. 2.2 Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell’ambito di una decisione giudiziaria successiva giusta l’art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del Tribunale pe- nale federale SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gen- naio 2019 consid. 5; SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107).
E. 3.1 Nel decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, la tassa di giustizia di CHF 500.00 è stato posta a carico della richiedente a fronte della reiezione della sua istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti.
E. 3.2 Con la propria istanza di condono, la richiedente fa valere di essere al beneficio del gratuito patrocinio, il quale comprende l’esonero delle spese procedurali. Fa poi valere di essere dipendente dal sostegno finanziario dei figli, e di non essere nemmeno in grado di coprire le spese di base o il livello minimo di sussistenza, con la pensione mensile di EUR 410.00 che riceve dallo stato italiano. A sostegno di ciò rinvia agli atti della richiesta di gratuito patrocinio. La richiedente sostiene di non avere nessuna possibilità di pagare l’importo di CHF 500.00, il quale pe- raltro corrisponderebbe a metà di uno stipendio medio di una commessa in Italia. Essendo manifestamente indigente, ed avendo per questo motivo ricevuto il gra- tuito patrocinio, richiede che vengano condonate le spese procedurali (CAR pag. 8.102.001 seg.).
E. 3.3 Ora, vero è che per la procedura d’appello CA.2022.24 la qui richiedente aveva il gratuito patrocinio. Da evidenziare è tuttavia che, a seguito della richiesta di rettifica del verbale principale dei dibattimenti, sono state trasmesse all’avv. Marty le – determinanti – registrazioni audio del dibattimento, con l’indi- cazione che da queste non risultava quanto da lui fatto valere. Nonostante tale evidenza, e le molteplici richieste da parte di questa Corte in merito al manteni- mento o meno dell’istanza, la richiedente è rimasta ferma sulla propria posizione,
- 5 - e ha consciamente deciso di mantenere la propria istanza di rettifica, ciò che ha generato dei costi – superflui – che le sono stati addossati. Nel procedimento penale vige infatti il principio secondo cui le spese devono essere sostenute da chi le ha causate (cfr. DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 e riferimenti). Si evidenzia pure che nella fattispecie la richiesta della qui richiedente era chiaramente priva di probabilità di successo – se non addirittura temeraria – non corrispondendo con quanto emerge dalle vincolanti registrazioni audio trasmessele, e non era pertanto coperta dal gratuito patrocinio (cfr. art. 136 cpv. 1 lett. a CPP). Nem- meno è inoltre ravvisabile l’utilità di tale istanza di rettifica del verbale dei dibatti- menti in relazione alle pretese civili da lei avanzate nella causa principale, es- sendo peraltro queste state parzialmente accolte (cfr. supra Fatti B; sentenza CA.2022.24 dispositivo n. IV.5.1). Ad ogni modo tale decreto – e quindi anche la messa a carico della richiedente della tassa di giustizia – non è stato da lei im- pugnato dinnanzi al Tribunale federale ed è pertanto passato in giudicato.
E. 3.4 A titolo abbondanziale si rileva che, come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 2.2), il condono presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostan- ziale nella situazione economica o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi. Nella propria istanza la richie- dente non ha fatto valere né un cambiamento sostanziale della propria situazione economica né ha invocato nuove circostanze. Ha piuttosto ribadito la propria si- tuazione finanziaria, già illustrata con l’istanza di gratuito patrocinio presentata a suo tempo al MPC, rinviando alla documentazione a quest’ultima allegata. Alla luce di ciò, in concreto non sono adempiuti i presupposti per ammettere il con- dono delle spese procedurali. Inoltre, va anche rilevato che si tratta comunque di un importo moderato, che non va iniquamente a gravare la situazione finanziaria della richiedente. Si osserva poi che vi è, ad ogni modo, la possibilità di richiedere all’autorità di esecuzione il pagamento rateale della tassa di giustizia. Conside- rata la situazione finanziaria della richiedente questa Corte raccomanda il paga- mento rateale, ritenendo adeguate delle rate mensili di CHF 25.-- /30.--. Di conseguenza l’istanza di condono della richiedente deve essere respinta.
E. 3.5 Per la presente procedura non vengono prelevate spese.
- 6 - La Corte d’appello pronuncia:
Dispositiv
- L’istanza di condono del 22 agosto 2024 è respinta.
- Per la presente procedura non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordinanza del 16 dicembre 2024 Corte d’appello Composizione
Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Katharina Giovannone-Hofmann e Andrea Ermotti, Cancelliera Chiara Rossi Parti
G., rappresentata dall' avv. Marco S. Marty
richiedente
Oggetto
Richiesta per condono delle spese procedurali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CN.2024.22 (Numero dell’incarto principale: CA.2022.24)
- 2 - Fatti: A. G. (in seguito: richiedente) ha preso parte al procedimento penale oggetto della procedura d’appello CA.2022.24 nella veste di accusatrice privata. Nell’ambito di tale procedimento è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, e quale pa- trocinatore è stato designato l’avv. Marty (MPC pag. 15.14.00453-00456). B. Con sentenza CA.2022.24 l’imputato è stato prosciolto dalle accuse di truffa ri- petuta e di falsità in documenti (in relazione a un punto dell’atto d’accusa), mentre è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta e falsità in documenti ripetuta, ed è di conseguenza stato condannato a una pena detentiva, parzialmente sospesa, di 30 mesi e al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--. La pretesa della richiedente nei confronti dell’imputato è stata accolta limitatamente a EUR 210'727.48; per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, la richiedente è stata rinviata al foro civile (cfr. sentenza CA.2022.24 dispositivo
n. IV.1 – 5.1). L’appello della richiedente (richiesta di rinvio e sospensione) è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 385 in unione con l’art. 403 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza CA.2022.24 consid. I.2 – 2.4, dispositivo n. III.1). C. Nell’ambito del summenzionato procedimento d’appello la qui richiedente ha pre- sentato un’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti (CAR pag. 8.101.012-014). D. Dopo numerosi scambi di scritti, con decreto del 6/7 agosto 2024, la Corte d’ap- pello ha respinto l’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti. La tassa di giustizia per detta procedura è stata fissata in CHF 500.00 ed è stata posta a carico della richiedente. Tale decreto è cresciuto incontestato in giudicato (CAR pag. 8.101.037-043; CAR pag. 8.101.045-047). E. In data 22 agosto 2024 l’avv. Marty ha presentato una richiesta di condono delle spese procedurali di detto decreto (CAR pag. 8.102.001-002). F. Il MPC ha rinunciato a presentare osservazioni e si è rimesso al giudizio della Corte (CAR pag. 8.102.007).
- 3 - La Corte d’appello considera in diritto: 1.
1.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’auto- rità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altri- menti. In queste decisioni rientrano quelle in merito al condono o alla dilazione delle spese procedurali (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 25 ad art. 135 CPP). Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP). Tali norme valgono per analogia per la procedura d’appello (art. 379 CPP). 1.2 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini (art. 364 cpv. 3 CPP). Il giudice offre alle persone e autorità inte- ressate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP). In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP). 1.3 Questa Corte è competente per decidere in merito all’istanza di condono delle spese procedurali, avendo emanato – nell’ambito del procedimento d’appello CA.2022.24 – il decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, in cui la tassa di giu- stizia è stata posta a carico della qui richiedente. La richiedente, quale persona tenuta a rifondere le spese, è senz’altro legittimata a presentare la richiesta di condono.
2.
2.1 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te- nuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione ri- sulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole, l’applicazione dell’art. 425 CPP necessita che la situazione economica del richiedente sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Tale circostanza ricorre allor- quando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la
- 4 - risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a som- marsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 3 seg. ad art. 425 CPP). L’art. 425 CPP è una norma potestativa. Le autorità penali dispongono di un ampio margine di apprez- zamento nel decidere se condonare o dilazionare le spese procedurali (sentenza del TF 6B_109/2021 del 4 marzo 2021 consid. 2; 6B_304/2020 del 25 ago- sto 2020 consid. 3). 2.2 Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell’ambito di una decisione giudiziaria successiva giusta l’art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del Tribunale pe- nale federale SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gen- naio 2019 consid. 5; SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107).
3.
3.1 Nel decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, la tassa di giustizia di CHF 500.00 è stato posta a carico della richiedente a fronte della reiezione della sua istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti. 3.2 Con la propria istanza di condono, la richiedente fa valere di essere al beneficio del gratuito patrocinio, il quale comprende l’esonero delle spese procedurali. Fa poi valere di essere dipendente dal sostegno finanziario dei figli, e di non essere nemmeno in grado di coprire le spese di base o il livello minimo di sussistenza, con la pensione mensile di EUR 410.00 che riceve dallo stato italiano. A sostegno di ciò rinvia agli atti della richiesta di gratuito patrocinio. La richiedente sostiene di non avere nessuna possibilità di pagare l’importo di CHF 500.00, il quale pe- raltro corrisponderebbe a metà di uno stipendio medio di una commessa in Italia. Essendo manifestamente indigente, ed avendo per questo motivo ricevuto il gra- tuito patrocinio, richiede che vengano condonate le spese procedurali (CAR pag. 8.102.001 seg.). 3.3 Ora, vero è che per la procedura d’appello CA.2022.24 la qui richiedente aveva il gratuito patrocinio. Da evidenziare è tuttavia che, a seguito della richiesta di rettifica del verbale principale dei dibattimenti, sono state trasmesse all’avv. Marty le – determinanti – registrazioni audio del dibattimento, con l’indi- cazione che da queste non risultava quanto da lui fatto valere. Nonostante tale evidenza, e le molteplici richieste da parte di questa Corte in merito al manteni- mento o meno dell’istanza, la richiedente è rimasta ferma sulla propria posizione,
- 5 - e ha consciamente deciso di mantenere la propria istanza di rettifica, ciò che ha generato dei costi – superflui – che le sono stati addossati. Nel procedimento penale vige infatti il principio secondo cui le spese devono essere sostenute da chi le ha causate (cfr. DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 e riferimenti). Si evidenzia pure che nella fattispecie la richiesta della qui richiedente era chiaramente priva di probabilità di successo – se non addirittura temeraria – non corrispondendo con quanto emerge dalle vincolanti registrazioni audio trasmessele, e non era pertanto coperta dal gratuito patrocinio (cfr. art. 136 cpv. 1 lett. a CPP). Nem- meno è inoltre ravvisabile l’utilità di tale istanza di rettifica del verbale dei dibatti- menti in relazione alle pretese civili da lei avanzate nella causa principale, es- sendo peraltro queste state parzialmente accolte (cfr. supra Fatti B; sentenza CA.2022.24 dispositivo n. IV.5.1). Ad ogni modo tale decreto – e quindi anche la messa a carico della richiedente della tassa di giustizia – non è stato da lei im- pugnato dinnanzi al Tribunale federale ed è pertanto passato in giudicato. 3.4 A titolo abbondanziale si rileva che, come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 2.2), il condono presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostan- ziale nella situazione economica o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi. Nella propria istanza la richie- dente non ha fatto valere né un cambiamento sostanziale della propria situazione economica né ha invocato nuove circostanze. Ha piuttosto ribadito la propria si- tuazione finanziaria, già illustrata con l’istanza di gratuito patrocinio presentata a suo tempo al MPC, rinviando alla documentazione a quest’ultima allegata. Alla luce di ciò, in concreto non sono adempiuti i presupposti per ammettere il con- dono delle spese procedurali. Inoltre, va anche rilevato che si tratta comunque di un importo moderato, che non va iniquamente a gravare la situazione finanziaria della richiedente. Si osserva poi che vi è, ad ogni modo, la possibilità di richiedere all’autorità di esecuzione il pagamento rateale della tassa di giustizia. Conside- rata la situazione finanziaria della richiedente questa Corte raccomanda il paga- mento rateale, ritenendo adeguate delle rate mensili di CHF 25.-- /30.--. Di conseguenza l’istanza di condono della richiedente deve essere respinta. 3.5 Per la presente procedura non vengono prelevate spese.
- 6 - La Corte d’appello pronuncia: 1. L’istanza di condono del 22 agosto 2024 è respinta. 2. Per la presente procedura non vengono prelevate spese. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La cancelliera
Andrea Blum Chiara Rossi
Intimazione (atto giudiziario)
- Avv. Marco S. Marty
Comunicazione (raccomandata)
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente ordinanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 16 dicembre 2024