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BH.2005.24

Bundesstrafgericht · 2005-08-25 · Italiano CH

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 19 novembre 2003 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità e- stere l'arresto in vista di estradizione di A., cittadino italiano e dominicano, per i reati di rapina a mano armata, ricettazione e detenzione illegale di ar- mi. In particolare, l'accusato avrebbe partecipato il 23 maggio 1991 ad una rapina a mano armata ai danni di un deposito statale appartenente ai "Mo- nopoli di Stato" italiani a Z., durante la quale sono state sottratte ingenti quantità di sigarette.

B. Il 10 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha diffuso in campo internazionale un ordine di arresto emesso il 2 dicembre 2003 dal Procura- tore pubblico di Lugano in vista dell'arresto e dell'estradizione di A. in Sviz- zera, per essere giudicato nell'ambito di una procedura penale aperta dalle autorità ticinesi in materia di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup). Il ricercato è stato arrestato in Slovenia il 20 marzo 2004 ed estra- dato in Svizzera il 23 luglio 2004.

C. A. è stato provvisoriamente arrestato il 14 maggio 2005 e posto in deten- zione estradizionale allorquando già si trovava detenuto nel carcere ticine- se de "La Stampa" in forza del procedimento penale cantonale. Nel suo in- terrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall'Italia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

D. Il 18 maggio 2005 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradi- zione (act. 4.27), notificato il 20 maggio successivo all'interessato in carce- re. Contro tale ordine non è stato interposto reclamo.

E. Il 18 maggio 2005 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una doman- da formale di estradizione (act. 4.16), completata con l'invio di una nota di- plomatica il 1° giugno 2005 (act. 4.29).

F. Con scritto del 21 luglio 2005 (ribadito il 28 luglio 2005), A. ha chiesto al- l'UFG la sua scarcerazione immediata (act. 4.32), allegando una lettera del Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di X. del 13 aprile 2005.

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G. Con decisione del 3 agosto 2005, l'UFG ha respinto la domanda di scarce- razione di A. (act. 1.1). Dissentendo da tale decisione, il 5 agosto 2005 egli è insorto con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di e- stradizione e la sua immediata scarcerazione (act. 1).

H. Con osservazioni del 16 agosto 2005 l'UFG propone di respingere il recla- mo (act. 4). Nella sua replica del 18 agosto 2005, il reclamante ribadisce sostanzialmente le tesi e le conclusioni esposte nel reclamo, contestando le osservazioni dell'UFG (act. 5). A quest'ultimo non è stata richiesta una duplica.

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei consideranti di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 50 cpv. 3, seconda frase AIMP, la persona perseguita può chiedere, finché dura la procedura di estradizione, in ogni tempo di essere scarcerata. La richiesta di scarcerazione deve essere indirizzata all'UFG; in caso di rifiuto, l’interessato può presentare reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla sua notifica (art. 50 cpv. 3 AIMP in relazione all'art. 48 cpv. 2 AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 210 n. 197). La decisione dell'UFG che re- spinge la domanda di scarcerazione é datata 3 agosto 2005, ed è pervenu- ta al patrocinatore del reclamante al più presto il giorno seguente, ossia il

E. 1.2 Adita da un reclamo fondato sull’art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali (come già prima di essa, la Camera d’accusa del Tribunale federale) non è competente per pronunciarsi in merito all’estradizione, ma solamente sulla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione (DTF 117 IV 359, 360 consid. 1a). Le censure relative a pretese irregolarità

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formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua in- fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193, 196 f. consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l’UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BK_H 056/04 del 16 giugno 2004, consid. 1.2).

2. Per costante e severa giurisprudenza del Tribunale federale, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costi- tuisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306, 309 consid. 2.2 e riferimenti citati). L’ordine di arresto in vista di estra- dizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordina- ta, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di esse- re incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giusti- ficano, rispettivamente, l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcera- zione in pendenza della procedura d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre- sciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 del- la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; RS 0.353.1). Infine, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradi- zionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.2; 109 Ib 223, 228 con- sid. 2c).

3. In concreto, va premesso che nel suo gravame il reclamante mescola cen- sure relative alla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di e- stradizione – in quanto tali proponibili in sede di reclamo alla Corte dei re- clami penali –, quali l'inammissibilità manifesta dell'estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP oppure la sussistenza concreta di un pericolo di fu- ga (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP), con censure relative al merito dell'estradi-

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zione che potranno, se del caso, essere fatte valere davanti alle apposite istanze (UFG e Tribunale federale) nella procedura di estradizione vera e propria, quali la violazione del principio della celerità o ancora la violazione del diritto di essere sentiti nell'ambito della procedura di riestradizione con la Slovenia. Di seguito saranno quindi esaminate unicamente le censure proponibili davanti a questa Corte (v. consid. 1.2, sopra).

E. 4 Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini di estradizione sia ingiustifica- ta e sproporzionata per il fatto che la domanda di estradizione verso l'Italia. risulterebbe già sin d'ora manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Egli sostiene infatti che nel primo dei tre procedimenti giudi- ziari citati dalle autorità italiane ne a sostegno della domanda di estradizio- ne, il Pubblico ministero incaricato avrebbe postulato il suo proscioglimento da tutte le accuse e la revoca della misura cautelare della custodia in car- cere; quanto agli altri due procedimenti menzionati nella domanda, essi ri- guarderebbero unicamente reati fiscali come il contrabbando, per i quali è in principio esclusa l'estradizione.

E. 4.1 La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica ecce- zione alla regola secondo cui le censure relative a pretese irregolarità for- mali o sostanziali della domanda o della relativa procedura devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione (DTF 130 II 306, 310 consid 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a).

La censura é tuttavia infondata. Il reclamante disattende infatti che, per quanto attiene ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 29 gennaio 2003 dal Tribunale di Riesame di X. (ossia la rapina del 23 maggio 1991 ai danni del deposito del "Monopolio di Stato" a Z.), il Tribunale di X. ha respinto, con decisione del 18 luglio 2005, l'istanza di re- voca della misura cautelare avanzata dai difensori di A. (v. act. 4.36). In questa decisione il Tribunale italiano fa infatti presente che "allo stato non è ancora in grado di pronunciarsi in ordine alla richiesta di proscioglimento dell'imputato avanzata dal Pubblico Ministero in quanto la documentazione relativa non è ancora pervenuta", osservando inoltre che "permangono gravi e specifiche esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte analoghe da parte di A." (v. ordinanza del 18 luglio 2005, pag. 2, in act. 4.36). Per questo motivo, il 28 luglio 2005 il Ministero della Giustizia italiano comunicava all'UFG la validità della misura cautelare alla base del- la domanda di estradizione avanzata (v. act. 4.36). Ora, sulla sola scorta di questi atti prodotti dalle autorità italiane è possibile affermare che nel caso di specie l'estradizione non è manifestamente inammissibile ai sensi del-

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l'art. 51 cpv. 1 AIMP, a prescindere dall'esame della validità ai fini di estra- dizione (invero dubbia, trattandosi di reati di natura eminentemente fiscale) degli ulteriori due documenti sui quali si basa la litigiosa domanda estera (v. l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale di W., act. 4.21, e l'ordine di esecuzione per la carcerazione del 20 novembre 2003 emesso dalla Procura Generale della Repubblica di X.,

v. 4.23). Per manifestamente inammissibile, la giurisprudenza intende infat- ti una domanda di estradizione che, senza dubbio alcuno e senza dover ef- fettuare ulteriori indagini, presenti un chiaro motivo di invalidità (DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.13 del 9 giugno 2005, consid. 3). Occorre inoltre tener presente che l'esame dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d’estradizione – e, "in primis", la sussistenza dei motivi liberatori di cui agli art. 47 cpv. 1 e 2 e 51 cpv. 1 AIMP –, deve essere condotto in maniera rigorosa da tutte le istanze giudi- canti (v. consid. 2, sopra).

E. 4.2 Il reclamante ritiene poi sproporzionata la sua detenzione a fini estradizio- nali, segnatamente in relazione al pericolo di fuga paventato dalle autorità, che a suo dire sarebbe invece inesistente.

Tale doglianza è infondata. Pur tenuto conto degli importanti legami dell'in- teressato con la Svizzera (paese ove risiedono la sua prima moglie con i fi- gli di primo letto e la sua attuale compagna con altri due figli in giovane età) e delle sue difficili condizioni economiche, nelle concrete circostanze un pe- ricolo di fuga non può essere escluso a priori. Il reclamante ha doppia na- zionalità italiana e dominicana, e il suo permesso C è scaduto dal 15 lu- glio 2001; la sua compagna è cittadina lituana. In tali condizioni, come ar- gomentato rettamente anche dall'UFG, non si può affatto escludere che in caso di scarcerazione il reclamante non tenti la fuga verso un paese terzo ove l'estradizione in Italia risulterebbe impossibile (Repubblica Dominicana) o più difficile. Il reclamante sa inoltre che deve essere nuovamente giudica- to nel Canton Ticino per un importante furto di canapa e che il 16 agosto 2005 l'UFG ha deciso di concedere parzialmente la sua estradizione all'Ita- lia; la prospettiva di essere condannato a pene detentive di una certa entità costituisce un motivo supplementare che potrebbe indurre l'interessato a fuggire all'estero (DTF 130 II 306, 311 ff. consid. 2.4 – 2.6).

E. 4.3 Il reclamante lamenta a più riprese una violazione del principio di celerità – iscritto all'art. 17a AIMP – per i (presunti) ritardi delle autorità estere nel presentare la domanda di estradizione e di quelle svizzere per l'evasione della stessa. La questione, come già riferito in precedenza (v. consid. 4 su-

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pra), è di natura sostanziale ed esula dal ristretto ambito dell'esame della legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione, per cui non può essere vagliata in questa sede. Abbondanzialmente si rileva che – per quanto si può dedurre dagli atti dell'incarto – non si può rimproverare all'UFG di avere perso tempo; questo rimprovero potrebbe al limite essere fatto alle autorità italiane o a quelle slovene, dalle quali dipendeva il per- messo per la riestradizione dell'interessato. Giova comunque osservare che le autorità italiane non avevano nessun motivo di agire celermente, vi- sto che l'arresto estradizionale non ha effetto finché perdura la carcerazio- ne preventiva o espiatoria (cfr. art. 49 cpv. 2 AIMP). Infine, il termine con- cesso dall'UFG alle autorità italiane per la loro presa di posizione sulla ri- chiesta di scarcerazione del reclamante non costituisce all'evidenza un termine legale ma un semplice termine d'ordine, che può essere prorogato in presenza di motivi validi e a condizione che tale proroga – come è avve- nuto nella fattispecie (un giorno) – rimanga entro limiti ragionevoli (v. sen- tenza del Tribunale penale federale BH.2005.22 del 28 luglio 2005, consid. 3.1.4; DTF 124 II 132, 143 f. consid. 4e).

E. 4.4 L'insorgente contesta la pretendibilità dell'anticipo spese di fr. 500.-- esatto dall'UFG in vista dell'emanazione della decisione impugnata, sostenendo che difetta di base legale; egli fa' inoltre notare di essere privo di risorse e in carenza beni. Questa obiezione deve essere respinta. Da una parte, l'art. 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedu- ra amministrativa (RS 172.041.0) costituisce una base sufficiente per pre- levare la tassa di decisione e il relativo anticipo (v. art. 13 cpv. 2 lett. a e c). Contrariamente all'opinione del reclamante, il prelievo delle spese di deci- sione non è limitato alle sole autorità e procedure di ricorso : l'art. 13 della menzionata ordinanza, dal titolo "spese processuali per altre decisioni", fi- gura infatti sotto il capitolo "altre procedure" (v. gli art. 11 – 13); l'art. 5, che figura sotto il capitolo "procedure di ricorso" e – di rimando – l'art. 63 cpv. 4 PA, non sono pertinenti nella fattispecie. Per quanto attiene all'asserita in- digenza del reclamante, giova invece rilevare che lo stesso non ha chiesto all'UFG nella presente procedura (né, peraltro, alla Corte dei reclami penali in sede di reclamo) la nomina di un patrocinatore d'ufficio e la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita, per cui l'annullamento della decisione impugnata in punto alla tassa di giudizio emessa deve essere respinto an- che per questo motivo.

E. 4.5 Nella sua replica, il reclamante si duole infine di non aver potuto prendere visione di tutti gli atti che l'UFG ha inoltrato alla Corte dei reclami penali. Ora, gli atti non trasmessi alla controparte dall'UFG in allegato alla risposta del 16 agosto 2005, ad eccezione della documentazione già in possesso

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del reclamante o del suo patrocinatore (ad esempio lettere inviate da quest' ultimo all'UFG e le risposte dell'UFG con relativi allegati indirizzate allo stu- dio legale B.), sono stati immediatamente tolti dall'incarto e rispediti, senza prenderne atto, all'UFG, conformemente alla costante prassi di questo Tri- bunale volta a garantire il rispetto del principio processuale della parità del- le armi. Quest'ultima censura deve quindi ritenersi evasa nel senso del pre- sente considerando.

E. 5 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi- sura della sua ammissibilità. Conformemente all'art. 245 PP, le spese pro- cessuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 25 agosto 2005 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliera Joséphine Contu

Parti

A., rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, Controparte

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2005.24

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Fatti:

A. Il 19 novembre 2003 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità e- stere l'arresto in vista di estradizione di A., cittadino italiano e dominicano, per i reati di rapina a mano armata, ricettazione e detenzione illegale di ar- mi. In particolare, l'accusato avrebbe partecipato il 23 maggio 1991 ad una rapina a mano armata ai danni di un deposito statale appartenente ai "Mo- nopoli di Stato" italiani a Z., durante la quale sono state sottratte ingenti quantità di sigarette.

B. Il 10 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha diffuso in campo internazionale un ordine di arresto emesso il 2 dicembre 2003 dal Procura- tore pubblico di Lugano in vista dell'arresto e dell'estradizione di A. in Sviz- zera, per essere giudicato nell'ambito di una procedura penale aperta dalle autorità ticinesi in materia di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup). Il ricercato è stato arrestato in Slovenia il 20 marzo 2004 ed estra- dato in Svizzera il 23 luglio 2004.

C. A. è stato provvisoriamente arrestato il 14 maggio 2005 e posto in deten- zione estradizionale allorquando già si trovava detenuto nel carcere ticine- se de "La Stampa" in forza del procedimento penale cantonale. Nel suo in- terrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall'Italia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

D. Il 18 maggio 2005 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradi- zione (act. 4.27), notificato il 20 maggio successivo all'interessato in carce- re. Contro tale ordine non è stato interposto reclamo.

E. Il 18 maggio 2005 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una doman- da formale di estradizione (act. 4.16), completata con l'invio di una nota di- plomatica il 1° giugno 2005 (act. 4.29).

F. Con scritto del 21 luglio 2005 (ribadito il 28 luglio 2005), A. ha chiesto al- l'UFG la sua scarcerazione immediata (act. 4.32), allegando una lettera del Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di X. del 13 aprile 2005.

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G. Con decisione del 3 agosto 2005, l'UFG ha respinto la domanda di scarce- razione di A. (act. 1.1). Dissentendo da tale decisione, il 5 agosto 2005 egli è insorto con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di e- stradizione e la sua immediata scarcerazione (act. 1).

H. Con osservazioni del 16 agosto 2005 l'UFG propone di respingere il recla- mo (act. 4). Nella sua replica del 18 agosto 2005, il reclamante ribadisce sostanzialmente le tesi e le conclusioni esposte nel reclamo, contestando le osservazioni dell'UFG (act. 5). A quest'ultimo non è stata richiesta una duplica.

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei consideranti di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Secondo l'art. 50 cpv. 3, seconda frase AIMP, la persona perseguita può chiedere, finché dura la procedura di estradizione, in ogni tempo di essere scarcerata. La richiesta di scarcerazione deve essere indirizzata all'UFG; in caso di rifiuto, l’interessato può presentare reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla sua notifica (art. 50 cpv. 3 AIMP in relazione all'art. 48 cpv. 2 AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 210 n. 197). La decisione dell'UFG che re- spinge la domanda di scarcerazione é datata 3 agosto 2005, ed è pervenu- ta al patrocinatore del reclamante al più presto il giorno seguente, ossia il 4 agosto 2005. Il gravame del 5 agosto 2005 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione attiva del reclamante – tuttora detenuto a fini estradizionali – è pacifica.

1.2 Adita da un reclamo fondato sull’art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali (come già prima di essa, la Camera d’accusa del Tribunale federale) non è competente per pronunciarsi in merito all’estradizione, ma solamente sulla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione (DTF 117 IV 359, 360 consid. 1a). Le censure relative a pretese irregolarità

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formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua in- fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193, 196 f. consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l’UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BK_H 056/04 del 16 giugno 2004, consid. 1.2).

2. Per costante e severa giurisprudenza del Tribunale federale, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costi- tuisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306, 309 consid. 2.2 e riferimenti citati). L’ordine di arresto in vista di estra- dizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordina- ta, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di esse- re incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giusti- ficano, rispettivamente, l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcera- zione in pendenza della procedura d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre- sciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 del- la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; RS 0.353.1). Infine, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradi- zionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.2; 109 Ib 223, 228 con- sid. 2c).

3. In concreto, va premesso che nel suo gravame il reclamante mescola cen- sure relative alla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di e- stradizione – in quanto tali proponibili in sede di reclamo alla Corte dei re- clami penali –, quali l'inammissibilità manifesta dell'estradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP oppure la sussistenza concreta di un pericolo di fu- ga (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP), con censure relative al merito dell'estradi-

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zione che potranno, se del caso, essere fatte valere davanti alle apposite istanze (UFG e Tribunale federale) nella procedura di estradizione vera e propria, quali la violazione del principio della celerità o ancora la violazione del diritto di essere sentiti nell'ambito della procedura di riestradizione con la Slovenia. Di seguito saranno quindi esaminate unicamente le censure proponibili davanti a questa Corte (v. consid. 1.2, sopra).

4. Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini di estradizione sia ingiustifica- ta e sproporzionata per il fatto che la domanda di estradizione verso l'Italia. risulterebbe già sin d'ora manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Egli sostiene infatti che nel primo dei tre procedimenti giudi- ziari citati dalle autorità italiane ne a sostegno della domanda di estradizio- ne, il Pubblico ministero incaricato avrebbe postulato il suo proscioglimento da tutte le accuse e la revoca della misura cautelare della custodia in car- cere; quanto agli altri due procedimenti menzionati nella domanda, essi ri- guarderebbero unicamente reati fiscali come il contrabbando, per i quali è in principio esclusa l'estradizione.

4.1 La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica ecce- zione alla regola secondo cui le censure relative a pretese irregolarità for- mali o sostanziali della domanda o della relativa procedura devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione (DTF 130 II 306, 310 consid 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a).

La censura é tuttavia infondata. Il reclamante disattende infatti che, per quanto attiene ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 29 gennaio 2003 dal Tribunale di Riesame di X. (ossia la rapina del 23 maggio 1991 ai danni del deposito del "Monopolio di Stato" a Z.), il Tribunale di X. ha respinto, con decisione del 18 luglio 2005, l'istanza di re- voca della misura cautelare avanzata dai difensori di A. (v. act. 4.36). In questa decisione il Tribunale italiano fa infatti presente che "allo stato non è ancora in grado di pronunciarsi in ordine alla richiesta di proscioglimento dell'imputato avanzata dal Pubblico Ministero in quanto la documentazione relativa non è ancora pervenuta", osservando inoltre che "permangono gravi e specifiche esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte analoghe da parte di A." (v. ordinanza del 18 luglio 2005, pag. 2, in act. 4.36). Per questo motivo, il 28 luglio 2005 il Ministero della Giustizia italiano comunicava all'UFG la validità della misura cautelare alla base del- la domanda di estradizione avanzata (v. act. 4.36). Ora, sulla sola scorta di questi atti prodotti dalle autorità italiane è possibile affermare che nel caso di specie l'estradizione non è manifestamente inammissibile ai sensi del-

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l'art. 51 cpv. 1 AIMP, a prescindere dall'esame della validità ai fini di estra- dizione (invero dubbia, trattandosi di reati di natura eminentemente fiscale) degli ulteriori due documenti sui quali si basa la litigiosa domanda estera (v. l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale di W., act. 4.21, e l'ordine di esecuzione per la carcerazione del 20 novembre 2003 emesso dalla Procura Generale della Repubblica di X.,

v. 4.23). Per manifestamente inammissibile, la giurisprudenza intende infat- ti una domanda di estradizione che, senza dubbio alcuno e senza dover ef- fettuare ulteriori indagini, presenti un chiaro motivo di invalidità (DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.13 del 9 giugno 2005, consid. 3). Occorre inoltre tener presente che l'esame dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d’estradizione – e, "in primis", la sussistenza dei motivi liberatori di cui agli art. 47 cpv. 1 e 2 e 51 cpv. 1 AIMP –, deve essere condotto in maniera rigorosa da tutte le istanze giudi- canti (v. consid. 2, sopra).

4.2 Il reclamante ritiene poi sproporzionata la sua detenzione a fini estradizio- nali, segnatamente in relazione al pericolo di fuga paventato dalle autorità, che a suo dire sarebbe invece inesistente.

Tale doglianza è infondata. Pur tenuto conto degli importanti legami dell'in- teressato con la Svizzera (paese ove risiedono la sua prima moglie con i fi- gli di primo letto e la sua attuale compagna con altri due figli in giovane età) e delle sue difficili condizioni economiche, nelle concrete circostanze un pe- ricolo di fuga non può essere escluso a priori. Il reclamante ha doppia na- zionalità italiana e dominicana, e il suo permesso C è scaduto dal 15 lu- glio 2001; la sua compagna è cittadina lituana. In tali condizioni, come ar- gomentato rettamente anche dall'UFG, non si può affatto escludere che in caso di scarcerazione il reclamante non tenti la fuga verso un paese terzo ove l'estradizione in Italia risulterebbe impossibile (Repubblica Dominicana) o più difficile. Il reclamante sa inoltre che deve essere nuovamente giudica- to nel Canton Ticino per un importante furto di canapa e che il 16 agosto 2005 l'UFG ha deciso di concedere parzialmente la sua estradizione all'Ita- lia; la prospettiva di essere condannato a pene detentive di una certa entità costituisce un motivo supplementare che potrebbe indurre l'interessato a fuggire all'estero (DTF 130 II 306, 311 ff. consid. 2.4 – 2.6).

4.3 Il reclamante lamenta a più riprese una violazione del principio di celerità – iscritto all'art. 17a AIMP – per i (presunti) ritardi delle autorità estere nel presentare la domanda di estradizione e di quelle svizzere per l'evasione della stessa. La questione, come già riferito in precedenza (v. consid. 4 su-

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pra), è di natura sostanziale ed esula dal ristretto ambito dell'esame della legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione, per cui non può essere vagliata in questa sede. Abbondanzialmente si rileva che – per quanto si può dedurre dagli atti dell'incarto – non si può rimproverare all'UFG di avere perso tempo; questo rimprovero potrebbe al limite essere fatto alle autorità italiane o a quelle slovene, dalle quali dipendeva il per- messo per la riestradizione dell'interessato. Giova comunque osservare che le autorità italiane non avevano nessun motivo di agire celermente, vi- sto che l'arresto estradizionale non ha effetto finché perdura la carcerazio- ne preventiva o espiatoria (cfr. art. 49 cpv. 2 AIMP). Infine, il termine con- cesso dall'UFG alle autorità italiane per la loro presa di posizione sulla ri- chiesta di scarcerazione del reclamante non costituisce all'evidenza un termine legale ma un semplice termine d'ordine, che può essere prorogato in presenza di motivi validi e a condizione che tale proroga – come è avve- nuto nella fattispecie (un giorno) – rimanga entro limiti ragionevoli (v. sen- tenza del Tribunale penale federale BH.2005.22 del 28 luglio 2005, consid. 3.1.4; DTF 124 II 132, 143 f. consid. 4e).

4.4 L'insorgente contesta la pretendibilità dell'anticipo spese di fr. 500.-- esatto dall'UFG in vista dell'emanazione della decisione impugnata, sostenendo che difetta di base legale; egli fa' inoltre notare di essere privo di risorse e in carenza beni. Questa obiezione deve essere respinta. Da una parte, l'art. 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedu- ra amministrativa (RS 172.041.0) costituisce una base sufficiente per pre- levare la tassa di decisione e il relativo anticipo (v. art. 13 cpv. 2 lett. a e c). Contrariamente all'opinione del reclamante, il prelievo delle spese di deci- sione non è limitato alle sole autorità e procedure di ricorso : l'art. 13 della menzionata ordinanza, dal titolo "spese processuali per altre decisioni", fi- gura infatti sotto il capitolo "altre procedure" (v. gli art. 11 – 13); l'art. 5, che figura sotto il capitolo "procedure di ricorso" e – di rimando – l'art. 63 cpv. 4 PA, non sono pertinenti nella fattispecie. Per quanto attiene all'asserita in- digenza del reclamante, giova invece rilevare che lo stesso non ha chiesto all'UFG nella presente procedura (né, peraltro, alla Corte dei reclami penali in sede di reclamo) la nomina di un patrocinatore d'ufficio e la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita, per cui l'annullamento della decisione impugnata in punto alla tassa di giudizio emessa deve essere respinto an- che per questo motivo.

4.5 Nella sua replica, il reclamante si duole infine di non aver potuto prendere visione di tutti gli atti che l'UFG ha inoltrato alla Corte dei reclami penali. Ora, gli atti non trasmessi alla controparte dall'UFG in allegato alla risposta del 16 agosto 2005, ad eccezione della documentazione già in possesso

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del reclamante o del suo patrocinatore (ad esempio lettere inviate da quest' ultimo all'UFG e le risposte dell'UFG con relativi allegati indirizzate allo stu- dio legale B.), sono stati immediatamente tolti dall'incarto e rispediti, senza prenderne atto, all'UFG, conformemente alla costante prassi di questo Tri- bunale volta a garantire il rispetto del principio processuale della parità del- le armi. Quest'ultima censura deve quindi ritenersi evasa nel senso del pre- sente considerando.

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi- sura della sua ammissibilità. Conformemente all'art. 245 PP, le spese pro- cessuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 26 agosto 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- avv. Nadir Guglielmoni - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.