Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP); esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP)
Sachverhalt
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’istru- zione penale nei confronti di B. e A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno della società bra- siliana D. SA sfociati in uno scandalo internazionale (v. act. 1.2). In sostanza, dalle indagini condotte dall’autorità inquirente, si sarebbe “concretizzato il so- spetto che all’interno della banca C. […], durante il periodo perlomeno dal 2013 al 2014, siano stati commessi degli atti di riciclaggio di denaro posti in essere da funzionari brasiliani corrotti, provento delle attività corruttive emerse nel qua- dro del predetto scandalo internazionale” (act. 1.2, pag. 1). Alcuni degli ex di- rettori di D. SA sarebbero stati i destinatari di dazioni milionarie di natura cor- ruttiva per l’attribuzione di appalti pubblici, denaro in parte versato su relazioni bancarie in Svizzera riconducibili ai predetti funzionari pubblici. Fra queste vi sarebbero anche dodici relazioni aperte presso la banca C. intestate a società parzialmente riconducibili a funzionari pubblici condannati in Brasile per corru- zione passiva e/o riciclaggio di denaro. B. e A., a suo tempo attivi presso la banca C., sono sospettati di aver agevolato il riciclaggio dei valori patrimoniali in questione (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).
B. Con scritto del 5 ottobre 2022, D. SA ha dichiarato di costituirsi accusatrice pri- vata nel procedimento penale di cui sopra con un’azione penale e civile (v. act. 1.2, pag. 2).
C. Invitati a esprimersi sulla summenzionata dichiarazione del 5 ottobre 2022, sia A., con scritto del 12 dicembre 2022, che B., con scritto del 22 dicembre 2022, si sono opposti al riconoscimento di D. SA quale accusatrice privata (v. act. 1.2, pag. 4).
D. Con decreto del 13 febbraio 2023, il MPC ha deciso quanto segue (v. act. 1.2, pag. 11):
“1. D. SA è ammessa in qualità di accusatrice privata nel procedimento SV.20.0024.
2. L’accesso agli atti di D. SA nel presente procedimento sarà limitato secondo le modalità sopra descritte, ossia: 2.1 I rappresentanti legali di D. SA, indicati nella dichiarazione di D. SA, hanno completo accesso agli atti, anche in forma elettronica, e sono autorizzati a infor- mare la loro mandante relativamente al contenuto degli atti. 2.2 D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri. 2.3 Ai rappresentanti legali svizzeri di D. SA è vietato, sotto comminatoria di multa ai sensi dell’art. 292 CP, trasmettere alla propria mandante o a terzi – inclusa qualsiasi altra autorità, svizzera o estera, diversa dal MPC – una copia dei
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documenti contenuti nell’incarto, in qualsiasi forma (fotocopie, fotografie, docu- menti scansionati, allegati, ecc.).
3. D. SA è autorizzata a partecipare all’assunzione delle prove.
4. L’esercizio dei diritti procedurali di D. SA in qualità di accusatrice privata, in particolare ai sensi dei punti 2 e 3 del presente dispositivo, è sospeso fino all’en- trata in vigore del presente decreto […]”.
E. Con reclamo del 24 febbraio 2023, A. è insorto contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la decisione di ammettere D. SA quale accusatrice privata sia annullata e che l’ac- cesso completo agli atti e la partecipazione all’assunzione delle prove da parte della stessa e/o dei suoi rappresentanti legali siano rifiutati (v. act. 1, pag. 14).
F. Con risposta del 20 marzo 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7). Con scritto del medesimo giorno, D. SA ha chiesto, formalmente, di dichiarare il reclamo irricevibile per quanto concerne la sua ammissione quale accusatrice privata e, materialmente, di respingerlo (v. act. 9, pag. 2).
G. Con replica del 13 aprile 2023, trasmessa al MPC e a D. SA per conoscenza (v. act. 15), l’insorgente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).
H. Con duplica spontanea del 28 aprile 2023, trasmessa al reclamante e al MPC per conoscenza (v. act. 17), D. SA ha ribadito la sua posizione (v. act. 16).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 e rinvii).
E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 13 febbraio 2023 (v. act. 1.2), è stata notificata al reclamante il 15 febbraio seguente (v. ibidem). Il reclamo, interposto il 24 febbraio 2023, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).
E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1).
E. 1.3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’imputato non ha, di principio, un interesse giuridicamente protetto ad attaccare una decisione che ammette un accusatore privato nel procedimento a suo carico. Il danno subito dall’imputato in un caso del genere è, di norma, puramente fattuale (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2022.132+133 del 21 marzo 2023 consid. 4.1; BB.2021.221 del 13 febbraio 2023 consid. 2.2; BB.2013.38 del 29 luglio 2013 consid. 1.2). In questo ambito, il fatto che l’accusatore privato, grazie al suo statuto, possa avere accesso a certi atti dell’incarto non costituisce un pregiudizio sufficiente da permettere all’imputato di impugnare l’ammissione di un accusatore privato (v. sentenze del Tribunale federale 1B_183/2021 del 21 settembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 del 8 giugno 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2). A questo pro- posito, l’interessato conserva la possibilità di richiedere misure di protezione in applicazione degli art. 73 cpv. 2, 102 cpv. 1 o 108 CPP, di modo che eventuali inconvenienti legati alla consultazione dell’incarto da parte dell’accusatore pri- vato possono essere esaminati, o addirittura risolti, con una decisione ulteriore (v. sentenze del Tribunale federale 1B_183/2021 del 21 settembre 2021 con- sid. 2.2; 6B_473/2021 del 12 maggio 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 del 12 marzo 2019 consid. 2.2).
Ciò nonostante, in via eccezionale, è stata riconosciuta l'esistenza di un inte- resse giuridicamente protetto nel caso in cui l’accusatore privato ammesso al
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procedimento sia uno Stato (v. TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 con- sid. 1.3.1; decisioni del Tribunale penale federale BB.2019.287 del 17 marzo 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 del 7 marzo 2018 consid. 3.1 con riferimenti) o quando il soggetto di diritto in questione è di natura “parastatale” (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2022.132+133 consid. 4.1 e 4.2; BB.2021.221 consid. 2.2; BB.2019.287 del 17 marzo 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 del 15 maggio 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 del 2 luglio 2013 consid. 2.1).
E. 1.3.2 In concreto, nella misura in cui il rapporto annuale 2022 di D. SA indica che “the Brazilian federal government controls a majority of our voting shares and has the right to elect a majority of the members of our Board of Directors. Our Board of Directors, in turn, selects our management” (pag. 27; il rapporto in questione è consultabile al sito internet 23f48cb9-9972-be78-2996-b3a79b5c351c (mziq.com), la natura parastatale della stessa risulta data, per cui, applicandosi l’eccezione di cui sopra, la legittimazione ricorsuale di A. va ammessa.
E. 1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
E. 2 Il reclamante contesta l’ammissione di D. SA quale accusatrice privata nel pro- cedimento penale condotto nei suoi confronti. In sostanza, egli ritiene che detta società non avrebbe dimostrato di aver subito un danno diretto né dal reato di riciclaggio di denaro contestatogli nel procedimento elvetico, né dalla corruzione asseritamente intervenuta all’estero, reato presupposto al riciclaggio di denaro in parola. Egli afferma inoltre che per i danni invocati, D. SA sarebbe già stata risarcita nel contesto dei procedimenti penali condotti in Brasile, non avendo la medesima né allegato né reso verosimile ulteriori potenziali danni non ancora risarciti e correlabili all’oggetto della presente inchiesta. Oltre a quella civile, l’insorgente contesta anche la legittimazione all’azione penale di D. SA, nella misura in cui, da una parte, gli interessi protetti dalle norme relative ai summen- zionati reati sarebbero adeguatamente tutelati dal MPC, dall’altra, vi sarebbe un concreto rischio di elusione della procedura di assistenza giudiziaria interna- zionale.
E. 2.1.1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Occorre dunque analizzare se D. SA dispone della qualità di danneggiata. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla
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norma violata (DTF 147 IV 269 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 143 IV 77 consid. 2.2; 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effetti- vamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue allegazioni (DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_104/2013 del 13 maggio 2013 consid. 2.2).
E. 2.1.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (v. DTF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii).
Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'impar- zialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggetti- vità dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l’ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in PIETH, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 14 ad oss. prelim. art. 322ter CP; più sfumati DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5a ediz. 2015, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305bis CP (v. più ampiamente MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115 CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimo- niali, nella misura in cui l’atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzio- namento dell’ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare con- creti e legittimi interessi di altri attori economici (d’altro avviso MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115 CPP; appa- rentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 3 ad art. 115 CPP e SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 688 pag. 266), a condizione che tutto ciò avvenga in un contesto sufficiente- mente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coinvolte (TPF 2018 133 consid. 2.2).
E. 2.2 In concreto, la decisione impugnata rileva che “a fondamento della propria ri- chiesta, D. SA sostiene di aver subito un danno ai suoi interessi economici a seguito della ricezione di vantaggi indebiti da parte di membri della sua dire- zione attraverso le relazioni bancarie aperte presso banca C. Il pagamento delle suddette tangenti avrebbe infatti comportato una sovrafatturazione a scapito di D. SA da parte della società appaltatrice. D. SA sostiene che i procedimenti
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brasiliani hanno stabilito che l’importo delle tangenti era fissato come percen- tuale del valore dei contratti, con conseguente sovrafatturazione di D. SA. I tri- bunali brasiliani avrebbero già stabilito in numerose occasioni che le tangenti pagate ai dipendenti di D. SA costituivano uno dei danni subiti da quest’ultima, in particolare nelle sentenze riguardanti il pagamento di tangenti su relazioni bancarie aperte presso banca C. Oltre a questo danno, occorrerebbe conside- rare anche il pregiudizio contrattuale subito da D. SA legato al pagamento della tangente, come la conclusione di contratti inutili, l’assunzione di partner contrat- tuali senza le competenze necessarie per l’esecuzione del contratto e la con- clusione di contratti economicamente sbilanciati a danno di D. SA” (act. 1.2, pag. 3). D. SA ha ribadito quanto precede in sede di risposta al reclamo (v. act. 9, pag. 5 e segg.). Alla luce di tali elementi, questa Corte ritiene che in concreto i reati corruttivi intervenuti all’estero non abbiano intaccato solo l'oggettività e l'imparzialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggettività dell'azione dello Stato, ma leso effettivamente anche interessi patrimoniali di D. SA, ciò che deve indurre a confermare la qualità di accusatrice privata di quest’ultima. Il procedimento elvetico potrebbe portare alla luce ulte- riori danni subiti da D. SA non accertati dalle autorità giudiziarie brasiliane, per cui detta società deve poter partecipare alla procedura per difendere i propri legittimi interessi. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte e la qualità di accusatrice privata della reclamante confermata.
E. 3 Il reclamante sostiene che una limitazione dell’accesso agli atti giusta l’art. 108 cpv. 1 lett. b CPP non sarebbe sufficiente a eliminare “il rischio di un pregiudizio irreparabile per l’imputato, consistente nell’aggiramento delle procedure legali di assistenza giudiziaria internazionale per il procacciamento di informazione e prove che potrebbero venire utilizzate nei suoi confronti in giurisdizioni estere” (act. 1, pag. 13).
E. 3.1.1 Nella procedura penale, il diritto di esaminare gli atti è garantito alle parti in modo generale dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. D. SA, in quanto accusatrice privata, è parte al procedimento penale giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa che le parti possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108. Le parti hanno il diritto di consultare tutti gli atti del procedimento (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; sentenze del Tribunale federale 1B_601/2021 del 6 settembre 2022 consid. 3.2; 1B_344/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 2.1 con rinvii; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Tuttavia, il diritto dell'accusatore privato di esaminare gli atti si limita agli aspetti relativi alla fatti- specie da cui risulta la lesione da lui subita (SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 8 ad art. 101 CPP). Le restrizioni che il pubblico ministero può
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imporre, d'ufficio o su richiesta di una parte (v. art. 109 CPP), devono rispettare condizioni particolari ed essere limitate nel tempo (v. art. 108 CPP; sentenza del Tribunale federale 1B_601/2021 consid. 3.2.1; LIEBER, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), dovendo tutte le parti poter esaminare gli atti al più tardi al mo- mento della chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP; CORNU, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). Come detto, l'accesso al dossier può essere limitato alle condizioni indicate all'art. 108 CPP, ossia in presenza del sospetto che una parte abusi dei suoi diritti o per garantire la sicurezza di persone o per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. Possono essere considerati quali interessi privati segnatamente il segreto ban- cario, di fabbrica, commerciale o militare (VEST/HORBER, Commentario basi- lese, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP) così come la protezione della sfera privata o intima (BENDANI, Commentario romando, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP). Le restrizioni al diritto di essere sentito devono essere applicate con cautela e nel rispetto del principio della proporzionalità. Esse devono essere assolutamente necessarie (v. DTF 146 IV 218 consid. 3.1.2; BENDANI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Si impone in ogni caso di procedere a una valutazione degli interessi in gioco, e meglio dell'interesse all'esame degli atti e degli interessi pubblici o pri- vati coinvolti (SCHMUTZ, op. cit., n. 19 ad art. 101 CPP). Le disposizioni relative all’accesso all’incarto devono essere applicate nel rispetto dei principi validi in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_601/2021 consid. 3.2.3). La giurisprudenza ha sottolineato più volte tale postulato – applicabile indipendentemente dall’esistenza o meno di una proce- dura di assistenza pendente dinanzi alle autorità svizzere (v. sentenza del Tri- bunale federale 1B_253/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 2.2) –, insistendo sulla necessità di evitare ogni rischio di svelare in maniera intempestiva infor- mazioni nel corso della procedura, tenuto conto segnatamente dei principi della specialità (v. art. 67 AIMP) e della proporzionalità (v. art. 63 AIMP) che reggono l’assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1B_601/2021 consid. 3.2.3 con rinvii).
E. 3.1.2 Nella già citata sentenza 1B_601/2021 del 6 settembre 2022, il Tribunale fede- rale si è chinato su una situazione analoga a quella qui in esame riguardante una società parastatale venezuelana. Dopo aver evidenziato i rischi di possibili violazioni delle regole in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in ma- teria penale derivanti dalla partecipazione della predetta al procedimento pe- nale svizzero, l’Alta Corte, ritenendo un rifiuto integrale contrario al principio della proporzionalità, ha fissato le modalità d’accesso agli atti destinate a ov- viare a tali rischi (consid. 3.2-3.5). Essa ha affermato che gli avvocati della so- cietà parastatale in questione avevano in linea di principio il diritto di ricevere una versione completa dell’incarto, anche in formato elettronico, che potevano consultare liberamente. Avevano anche il diritto di consultare l’incarto in pre- senza del loro cliente e di informarlo del suo contenuto. Tuttavia, era loro vie- tato, pena la multa di cui all'art. 292 CP, trasmettere alla società in questione o
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a terzi, in qualsiasi formato (in particolare un documento fisico, un documento fotografico o informatico o tramite qualsiasi supporto elettronico), una copia dei documenti in esso contenuti. Alla luce di queste considerazioni, avessero gli avvocati della società già ricevuto una copia dell’incarto penale, non avrebbero dovuto restituirla. Se la società avesse dato mandato a più avvocati di diversi studi, si sarebbe dovuto ricordare loro che ciò non avrebbe dovuto consentire di eludere i suddetti obblighi, in particolare in occasione di scambi di messaggi elettronici con documenti allegati relativi alla difesa della predetta, ed era re- sponsabilità degli avvocati in questione adottare tutte le misure necessarie per rispettarli, non potendo essi ignorare le conseguenze – in particolare civili e/o disciplinari – in cui sarebbero potuti incorrere in caso di mancato rispetto di tali prescrizioni (consid. 3.5).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, alla luce del principio di proporzionalità, la valutazione di cui sopra avrebbe potuto subire delle modifiche, in particolare a causa di un'eventuale richiesta di assistenza da parte dell’autorità estera (in quel caso, lo Stato venezuelano), di un cambiamento della situazione politica nello Stato estero e/o della fase del procedimento penale svizzero o estero. Le autorità penali avrebbero potuto così essere indotte a riconsiderare se le con- dizioni che giustificavano la restrizione del diritto di accesso all’incarto in un dato momento sussistevano ancora. Per limitare la durata della restrizione, l’elenco degli atti conservato dal pubblico ministero (cfr. art. 100 cpv. 2, prima frase, CPP) avrebbe potuto anche consentire, se necessario, di ottenere un accesso più ampio a determinati elementi dell’incarto penale, in funzione dell'avanza- mento delle indagini. Il Tribunale federale ha infine ricordato che le autorità pe- nali non avrebbero potuto basare una decisione su un documento a cui una parte non avesse avuto accesso, a meno che la parte non fosse stata informata del suo contenuto essenziale (cfr. art. 108 cpv. 4 CPP).
L’Alta Corte ha quindi limitato il diritto d’accesso all’incarto della società in pa- rola, fissando le seguenti modalità di consultazione: trasmissione dell’integralità dell’incarto penale ai suoi avvocati, anche in forma elettronica, i quali avrebbero potuto consultarlo senza restrizioni nonché informare la società del suo conte- nuto; consultazione da parte della società unicamente in presenza dei suoi av- vocati, con il divieto di prendere copie o estratti dell’incarto in qualsiasi maniera; nell'ambito delle consultazioni sopra autorizzate, agli avvocati della società è fatto divieto, pena la multa di cui all'art. 292 CP, di trasmettere alla predetta o a terzi copia dei documenti contenuti nell’incarto in qualsiasi forma (fotocopie, fo- tografie, documenti digitalizzati, allegati, ecc.).
E. 3.2 In concreto, questa Corte rileva che la presente fattispecie è analoga a quella trattata nella sentenza 1B_601/2021. Il MPC ha pertanto giustamente ripreso e applicato a D. SA le modalità d’accesso agli atti ivi descritte, omettendo tuttavia di precisare nel dispositivo che la predetta non può, a differenza dei suoi legali,
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prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera. Visto quanto pre- cede, il punto 2.2 del dispositivo della decisione impugnata deve essere modi- ficato, nel senso che “D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri, con il di- vieto per lei di prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera”. La decisione impugnata è confermata per il resto.
E. 4 In definitiva, il gravame va molto parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata come indicato al considerando 3.2.
E. 5.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase, CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta, vista la solo parziale soccombenza, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.–.
E. 5.2.1 L’insorgente si è avvalso del patrocinio di due legali ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale fede- rale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF ap- plicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’alto grado di soccombenza e dell’attività pre- sumibilmente svolta dai suoi difensori, un onorario di fr. 500.– (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in appli- cazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
E. 5.2.2 Il reclamante deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 436 CPP). In concreto, visto l’esito del reclamo nonché le conclusioni di D. SA, quest’ultima deve essere considerata parzialmente vincitrice nella causa. Non avendo la stessa presentato una nota d’onorario, appare adeguato fissare l’in- dennità per spese ripetibili a fr. 1'500.–, importo a carico del reclamante.
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Dispositiv
- Il reclamo è molto parzialmente accolto. Il punto 2.2 del dispositivo della deci- sione impugnata è modificato, nel senso che “D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri, con il divieto per lei di prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera”. La decisione impugnata è confermata per il resto.
- La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è posta a carico del reclamante.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
- Il reclamante verserà a D. SA un importo di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 6 luglio 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Micaela Stefania Negro e Luca Marcellini, Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
2. D. SA, rappresentata dagli avv. Christophe Emonet e Nicolas Herren Controparti
Oggetto
Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in re- lazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP); esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2023.36
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Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’istru- zione penale nei confronti di B. e A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno della società bra- siliana D. SA sfociati in uno scandalo internazionale (v. act. 1.2). In sostanza, dalle indagini condotte dall’autorità inquirente, si sarebbe “concretizzato il so- spetto che all’interno della banca C. […], durante il periodo perlomeno dal 2013 al 2014, siano stati commessi degli atti di riciclaggio di denaro posti in essere da funzionari brasiliani corrotti, provento delle attività corruttive emerse nel qua- dro del predetto scandalo internazionale” (act. 1.2, pag. 1). Alcuni degli ex di- rettori di D. SA sarebbero stati i destinatari di dazioni milionarie di natura cor- ruttiva per l’attribuzione di appalti pubblici, denaro in parte versato su relazioni bancarie in Svizzera riconducibili ai predetti funzionari pubblici. Fra queste vi sarebbero anche dodici relazioni aperte presso la banca C. intestate a società parzialmente riconducibili a funzionari pubblici condannati in Brasile per corru- zione passiva e/o riciclaggio di denaro. B. e A., a suo tempo attivi presso la banca C., sono sospettati di aver agevolato il riciclaggio dei valori patrimoniali in questione (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).
B. Con scritto del 5 ottobre 2022, D. SA ha dichiarato di costituirsi accusatrice pri- vata nel procedimento penale di cui sopra con un’azione penale e civile (v. act. 1.2, pag. 2).
C. Invitati a esprimersi sulla summenzionata dichiarazione del 5 ottobre 2022, sia A., con scritto del 12 dicembre 2022, che B., con scritto del 22 dicembre 2022, si sono opposti al riconoscimento di D. SA quale accusatrice privata (v. act. 1.2, pag. 4).
D. Con decreto del 13 febbraio 2023, il MPC ha deciso quanto segue (v. act. 1.2, pag. 11):
“1. D. SA è ammessa in qualità di accusatrice privata nel procedimento SV.20.0024.
2. L’accesso agli atti di D. SA nel presente procedimento sarà limitato secondo le modalità sopra descritte, ossia: 2.1 I rappresentanti legali di D. SA, indicati nella dichiarazione di D. SA, hanno completo accesso agli atti, anche in forma elettronica, e sono autorizzati a infor- mare la loro mandante relativamente al contenuto degli atti. 2.2 D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri. 2.3 Ai rappresentanti legali svizzeri di D. SA è vietato, sotto comminatoria di multa ai sensi dell’art. 292 CP, trasmettere alla propria mandante o a terzi – inclusa qualsiasi altra autorità, svizzera o estera, diversa dal MPC – una copia dei
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documenti contenuti nell’incarto, in qualsiasi forma (fotocopie, fotografie, docu- menti scansionati, allegati, ecc.).
3. D. SA è autorizzata a partecipare all’assunzione delle prove.
4. L’esercizio dei diritti procedurali di D. SA in qualità di accusatrice privata, in particolare ai sensi dei punti 2 e 3 del presente dispositivo, è sospeso fino all’en- trata in vigore del presente decreto […]”.
E. Con reclamo del 24 febbraio 2023, A. è insorto contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la decisione di ammettere D. SA quale accusatrice privata sia annullata e che l’ac- cesso completo agli atti e la partecipazione all’assunzione delle prove da parte della stessa e/o dei suoi rappresentanti legali siano rifiutati (v. act. 1, pag. 14).
F. Con risposta del 20 marzo 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7). Con scritto del medesimo giorno, D. SA ha chiesto, formalmente, di dichiarare il reclamo irricevibile per quanto concerne la sua ammissione quale accusatrice privata e, materialmente, di respingerlo (v. act. 9, pag. 2).
G. Con replica del 13 aprile 2023, trasmessa al MPC e a D. SA per conoscenza (v. act. 15), l’insorgente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).
H. Con duplica spontanea del 28 aprile 2023, trasmessa al reclamante e al MPC per conoscenza (v. act. 17), D. SA ha ribadito la sua posizione (v. act. 16).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
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Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 13 febbraio 2023 (v. act. 1.2), è stata notificata al reclamante il 15 febbraio seguente (v. ibidem). Il reclamo, interposto il 24 febbraio 2023, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1).
1.3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’imputato non ha, di principio, un interesse giuridicamente protetto ad attaccare una decisione che ammette un accusatore privato nel procedimento a suo carico. Il danno subito dall’imputato in un caso del genere è, di norma, puramente fattuale (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2022.132+133 del 21 marzo 2023 consid. 4.1; BB.2021.221 del 13 febbraio 2023 consid. 2.2; BB.2013.38 del 29 luglio 2013 consid. 1.2). In questo ambito, il fatto che l’accusatore privato, grazie al suo statuto, possa avere accesso a certi atti dell’incarto non costituisce un pregiudizio sufficiente da permettere all’imputato di impugnare l’ammissione di un accusatore privato (v. sentenze del Tribunale federale 1B_183/2021 del 21 settembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 del 8 giugno 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2). A questo pro- posito, l’interessato conserva la possibilità di richiedere misure di protezione in applicazione degli art. 73 cpv. 2, 102 cpv. 1 o 108 CPP, di modo che eventuali inconvenienti legati alla consultazione dell’incarto da parte dell’accusatore pri- vato possono essere esaminati, o addirittura risolti, con una decisione ulteriore (v. sentenze del Tribunale federale 1B_183/2021 del 21 settembre 2021 con- sid. 2.2; 6B_473/2021 del 12 maggio 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 del 12 marzo 2019 consid. 2.2).
Ciò nonostante, in via eccezionale, è stata riconosciuta l'esistenza di un inte- resse giuridicamente protetto nel caso in cui l’accusatore privato ammesso al
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procedimento sia uno Stato (v. TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 con- sid. 1.3.1; decisioni del Tribunale penale federale BB.2019.287 del 17 marzo 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 del 7 marzo 2018 consid. 3.1 con riferimenti) o quando il soggetto di diritto in questione è di natura “parastatale” (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2022.132+133 consid. 4.1 e 4.2; BB.2021.221 consid. 2.2; BB.2019.287 del 17 marzo 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 del 15 maggio 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 del 2 luglio 2013 consid. 2.1).
1.3.2 In concreto, nella misura in cui il rapporto annuale 2022 di D. SA indica che “the Brazilian federal government controls a majority of our voting shares and has the right to elect a majority of the members of our Board of Directors. Our Board of Directors, in turn, selects our management” (pag. 27; il rapporto in questione è consultabile al sito internet 23f48cb9-9972-be78-2996-b3a79b5c351c (mziq.com), la natura parastatale della stessa risulta data, per cui, applicandosi l’eccezione di cui sopra, la legittimazione ricorsuale di A. va ammessa.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante contesta l’ammissione di D. SA quale accusatrice privata nel pro- cedimento penale condotto nei suoi confronti. In sostanza, egli ritiene che detta società non avrebbe dimostrato di aver subito un danno diretto né dal reato di riciclaggio di denaro contestatogli nel procedimento elvetico, né dalla corruzione asseritamente intervenuta all’estero, reato presupposto al riciclaggio di denaro in parola. Egli afferma inoltre che per i danni invocati, D. SA sarebbe già stata risarcita nel contesto dei procedimenti penali condotti in Brasile, non avendo la medesima né allegato né reso verosimile ulteriori potenziali danni non ancora risarciti e correlabili all’oggetto della presente inchiesta. Oltre a quella civile, l’insorgente contesta anche la legittimazione all’azione penale di D. SA, nella misura in cui, da una parte, gli interessi protetti dalle norme relative ai summen- zionati reati sarebbero adeguatamente tutelati dal MPC, dall’altra, vi sarebbe un concreto rischio di elusione della procedura di assistenza giudiziaria interna- zionale.
2.1 2.1.1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Occorre dunque analizzare se D. SA dispone della qualità di danneggiata. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla
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norma violata (DTF 147 IV 269 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 143 IV 77 consid. 2.2; 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effetti- vamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue allegazioni (DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_104/2013 del 13 maggio 2013 consid. 2.2).
2.1.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (v. DTF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii).
Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'impar- zialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggetti- vità dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l’ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in PIETH, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 14 ad oss. prelim. art. 322ter CP; più sfumati DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5a ediz. 2015, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305bis CP (v. più ampiamente MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115 CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimo- niali, nella misura in cui l’atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzio- namento dell’ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare con- creti e legittimi interessi di altri attori economici (d’altro avviso MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115 CPP; appa- rentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 3 ad art. 115 CPP e SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 688 pag. 266), a condizione che tutto ciò avvenga in un contesto sufficiente- mente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coinvolte (TPF 2018 133 consid. 2.2).
2.2 In concreto, la decisione impugnata rileva che “a fondamento della propria ri- chiesta, D. SA sostiene di aver subito un danno ai suoi interessi economici a seguito della ricezione di vantaggi indebiti da parte di membri della sua dire- zione attraverso le relazioni bancarie aperte presso banca C. Il pagamento delle suddette tangenti avrebbe infatti comportato una sovrafatturazione a scapito di D. SA da parte della società appaltatrice. D. SA sostiene che i procedimenti
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brasiliani hanno stabilito che l’importo delle tangenti era fissato come percen- tuale del valore dei contratti, con conseguente sovrafatturazione di D. SA. I tri- bunali brasiliani avrebbero già stabilito in numerose occasioni che le tangenti pagate ai dipendenti di D. SA costituivano uno dei danni subiti da quest’ultima, in particolare nelle sentenze riguardanti il pagamento di tangenti su relazioni bancarie aperte presso banca C. Oltre a questo danno, occorrerebbe conside- rare anche il pregiudizio contrattuale subito da D. SA legato al pagamento della tangente, come la conclusione di contratti inutili, l’assunzione di partner contrat- tuali senza le competenze necessarie per l’esecuzione del contratto e la con- clusione di contratti economicamente sbilanciati a danno di D. SA” (act. 1.2, pag. 3). D. SA ha ribadito quanto precede in sede di risposta al reclamo (v. act. 9, pag. 5 e segg.). Alla luce di tali elementi, questa Corte ritiene che in concreto i reati corruttivi intervenuti all’estero non abbiano intaccato solo l'oggettività e l'imparzialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggettività dell'azione dello Stato, ma leso effettivamente anche interessi patrimoniali di D. SA, ciò che deve indurre a confermare la qualità di accusatrice privata di quest’ultima. Il procedimento elvetico potrebbe portare alla luce ulte- riori danni subiti da D. SA non accertati dalle autorità giudiziarie brasiliane, per cui detta società deve poter partecipare alla procedura per difendere i propri legittimi interessi. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte e la qualità di accusatrice privata della reclamante confermata.
3. Il reclamante sostiene che una limitazione dell’accesso agli atti giusta l’art. 108 cpv. 1 lett. b CPP non sarebbe sufficiente a eliminare “il rischio di un pregiudizio irreparabile per l’imputato, consistente nell’aggiramento delle procedure legali di assistenza giudiziaria internazionale per il procacciamento di informazione e prove che potrebbero venire utilizzate nei suoi confronti in giurisdizioni estere” (act. 1, pag. 13).
3.1
3.1.1 Nella procedura penale, il diritto di esaminare gli atti è garantito alle parti in modo generale dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. D. SA, in quanto accusatrice privata, è parte al procedimento penale giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa che le parti possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108. Le parti hanno il diritto di consultare tutti gli atti del procedimento (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; sentenze del Tribunale federale 1B_601/2021 del 6 settembre 2022 consid. 3.2; 1B_344/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 2.1 con rinvii; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Tuttavia, il diritto dell'accusatore privato di esaminare gli atti si limita agli aspetti relativi alla fatti- specie da cui risulta la lesione da lui subita (SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 8 ad art. 101 CPP). Le restrizioni che il pubblico ministero può
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imporre, d'ufficio o su richiesta di una parte (v. art. 109 CPP), devono rispettare condizioni particolari ed essere limitate nel tempo (v. art. 108 CPP; sentenza del Tribunale federale 1B_601/2021 consid. 3.2.1; LIEBER, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), dovendo tutte le parti poter esaminare gli atti al più tardi al mo- mento della chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP; CORNU, Commentario ro- mando, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). Come detto, l'accesso al dossier può essere limitato alle condizioni indicate all'art. 108 CPP, ossia in presenza del sospetto che una parte abusi dei suoi diritti o per garantire la sicurezza di persone o per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. Possono essere considerati quali interessi privati segnatamente il segreto ban- cario, di fabbrica, commerciale o militare (VEST/HORBER, Commentario basi- lese, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP) così come la protezione della sfera privata o intima (BENDANI, Commentario romando, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP). Le restrizioni al diritto di essere sentito devono essere applicate con cautela e nel rispetto del principio della proporzionalità. Esse devono essere assolutamente necessarie (v. DTF 146 IV 218 consid. 3.1.2; BENDANI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Si impone in ogni caso di procedere a una valutazione degli interessi in gioco, e meglio dell'interesse all'esame degli atti e degli interessi pubblici o pri- vati coinvolti (SCHMUTZ, op. cit., n. 19 ad art. 101 CPP). Le disposizioni relative all’accesso all’incarto devono essere applicate nel rispetto dei principi validi in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_601/2021 consid. 3.2.3). La giurisprudenza ha sottolineato più volte tale postulato – applicabile indipendentemente dall’esistenza o meno di una proce- dura di assistenza pendente dinanzi alle autorità svizzere (v. sentenza del Tri- bunale federale 1B_253/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 2.2) –, insistendo sulla necessità di evitare ogni rischio di svelare in maniera intempestiva infor- mazioni nel corso della procedura, tenuto conto segnatamente dei principi della specialità (v. art. 67 AIMP) e della proporzionalità (v. art. 63 AIMP) che reggono l’assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1B_601/2021 consid. 3.2.3 con rinvii).
3.1.2 Nella già citata sentenza 1B_601/2021 del 6 settembre 2022, il Tribunale fede- rale si è chinato su una situazione analoga a quella qui in esame riguardante una società parastatale venezuelana. Dopo aver evidenziato i rischi di possibili violazioni delle regole in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in ma- teria penale derivanti dalla partecipazione della predetta al procedimento pe- nale svizzero, l’Alta Corte, ritenendo un rifiuto integrale contrario al principio della proporzionalità, ha fissato le modalità d’accesso agli atti destinate a ov- viare a tali rischi (consid. 3.2-3.5). Essa ha affermato che gli avvocati della so- cietà parastatale in questione avevano in linea di principio il diritto di ricevere una versione completa dell’incarto, anche in formato elettronico, che potevano consultare liberamente. Avevano anche il diritto di consultare l’incarto in pre- senza del loro cliente e di informarlo del suo contenuto. Tuttavia, era loro vie- tato, pena la multa di cui all'art. 292 CP, trasmettere alla società in questione o
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a terzi, in qualsiasi formato (in particolare un documento fisico, un documento fotografico o informatico o tramite qualsiasi supporto elettronico), una copia dei documenti in esso contenuti. Alla luce di queste considerazioni, avessero gli avvocati della società già ricevuto una copia dell’incarto penale, non avrebbero dovuto restituirla. Se la società avesse dato mandato a più avvocati di diversi studi, si sarebbe dovuto ricordare loro che ciò non avrebbe dovuto consentire di eludere i suddetti obblighi, in particolare in occasione di scambi di messaggi elettronici con documenti allegati relativi alla difesa della predetta, ed era re- sponsabilità degli avvocati in questione adottare tutte le misure necessarie per rispettarli, non potendo essi ignorare le conseguenze – in particolare civili e/o disciplinari – in cui sarebbero potuti incorrere in caso di mancato rispetto di tali prescrizioni (consid. 3.5).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, alla luce del principio di proporzionalità, la valutazione di cui sopra avrebbe potuto subire delle modifiche, in particolare a causa di un'eventuale richiesta di assistenza da parte dell’autorità estera (in quel caso, lo Stato venezuelano), di un cambiamento della situazione politica nello Stato estero e/o della fase del procedimento penale svizzero o estero. Le autorità penali avrebbero potuto così essere indotte a riconsiderare se le con- dizioni che giustificavano la restrizione del diritto di accesso all’incarto in un dato momento sussistevano ancora. Per limitare la durata della restrizione, l’elenco degli atti conservato dal pubblico ministero (cfr. art. 100 cpv. 2, prima frase, CPP) avrebbe potuto anche consentire, se necessario, di ottenere un accesso più ampio a determinati elementi dell’incarto penale, in funzione dell'avanza- mento delle indagini. Il Tribunale federale ha infine ricordato che le autorità pe- nali non avrebbero potuto basare una decisione su un documento a cui una parte non avesse avuto accesso, a meno che la parte non fosse stata informata del suo contenuto essenziale (cfr. art. 108 cpv. 4 CPP).
L’Alta Corte ha quindi limitato il diritto d’accesso all’incarto della società in pa- rola, fissando le seguenti modalità di consultazione: trasmissione dell’integralità dell’incarto penale ai suoi avvocati, anche in forma elettronica, i quali avrebbero potuto consultarlo senza restrizioni nonché informare la società del suo conte- nuto; consultazione da parte della società unicamente in presenza dei suoi av- vocati, con il divieto di prendere copie o estratti dell’incarto in qualsiasi maniera; nell'ambito delle consultazioni sopra autorizzate, agli avvocati della società è fatto divieto, pena la multa di cui all'art. 292 CP, di trasmettere alla predetta o a terzi copia dei documenti contenuti nell’incarto in qualsiasi forma (fotocopie, fo- tografie, documenti digitalizzati, allegati, ecc.).
3.2 In concreto, questa Corte rileva che la presente fattispecie è analoga a quella trattata nella sentenza 1B_601/2021. Il MPC ha pertanto giustamente ripreso e applicato a D. SA le modalità d’accesso agli atti ivi descritte, omettendo tuttavia di precisare nel dispositivo che la predetta non può, a differenza dei suoi legali,
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prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera. Visto quanto pre- cede, il punto 2.2 del dispositivo della decisione impugnata deve essere modi- ficato, nel senso che “D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri, con il di- vieto per lei di prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera”. La decisione impugnata è confermata per il resto.
4. In definitiva, il gravame va molto parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata come indicato al considerando 3.2.
5.
5.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase, CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta, vista la solo parziale soccombenza, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.–.
5.2
5.2.1 L’insorgente si è avvalso del patrocinio di due legali ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale fede- rale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF ap- plicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’alto grado di soccombenza e dell’attività pre- sumibilmente svolta dai suoi difensori, un onorario di fr. 500.– (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in appli- cazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
5.2.2 Il reclamante deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 436 CPP). In concreto, visto l’esito del reclamo nonché le conclusioni di D. SA, quest’ultima deve essere considerata parzialmente vincitrice nella causa. Non avendo la stessa presentato una nota d’onorario, appare adeguato fissare l’in- dennità per spese ripetibili a fr. 1'500.–, importo a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è molto parzialmente accolto. Il punto 2.2 del dispositivo della deci- sione impugnata è modificato, nel senso che “D. SA è autorizzata a consultare gli atti – nei limiti dell’art. 101 CPP – solo in presenza dei propri rappresentanti legali svizzeri, con il divieto per lei di prelevare copie o estratti dell’incarto, in qualsiasi maniera”. La decisione impugnata è confermata per il resto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è posta a carico del reclamante. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili. 4. Il reclamante verserà a D. SA un importo di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 6 luglio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Micaela Stefania Negro e Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Christophe Emonet e Nicolas Herren - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.