Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP).
Sachverhalt
A. Il 20 maggio 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2005 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.
B. Con istanza del 27 gennaio 2014, A. ha chiesto al MPC il rimborso delle spese di patrocinio del suo difensore di fiducia, avv. Luciano Giudici, per un importo di fr. 151'862.80, presentando, a giustificazione della propria pretesa, quattro note d'onorario: una dell'avv. B. dell'11 gennaio 2006 di fr. 14'700.-- e tre dell'avv. Giudici; la prima per l'importo di fr. 48'188.30 relativa al periodo dal 7 novembre 2005 al 31 dicembre 2007, la seconda di fr. 63'373.40 concernen- te il periodo dal 2 gennaio 2008 al 10 giugno 2011 e la terza di fr. 25'601.10 riguardante il periodo dal 10 giugno 2011 al 20 gennaio 2014 (v. act. 5.1). Invi- tata a distinguere le spese e gli onorari del procedimento penale federale da quelle della parallela procedura rogatoriale (v. act. 5.2), la predetta, con scritto del 14 marzo 2014, ha modificato la propria richiesta nel senso che la nota dell'avv. B. è stata rettificata in fr. 6'212.-- e quelle dell'avv. Giudici in fr. 46'954.50 la prima, fr. 61'731.60 la seconda e fr. 24'739.80 la terza, per un totale di fr. 139'637.90 (v. act. 5.3).
C. In parziale accoglimento dell'istanza presentata, con decreto del 28 luglio 2014 il MPC ha accordato all'istante un'indennità per spese legali di fr. 40'083.15, composta da fr. 35'105.85 a titolo di onorari del suo difensore e fr. 4'977.30 a titolo di spese (v. act. 1.1).
D. Con reclamo del 7 agosto 2014 A. è insorta avverso la succitata decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando- ne la riforma (v. act. 1). L'insorgente chiede che le venga riconosciuto un in- dennizzo pari a fr. 81'465.-- a titolo di onorari e fr. 11'582.-- a titolo di spese, per un totale di fr. 93'047.--, oltre IVA all'8%.
E. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2014 il MPC ha chiesto, nella misura del- la sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo e la conferma della de- cisione impugnata (v. act. 5).
F. Con scritto del 3 settembre 2014, trasmesso al MPC per conoscenza, la re- clamante ha comunicato di rinunciare a presentare una replica (v. act. 9).
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.2 Il decreto impugnato, datato 28 luglio 2014, è stato spedito per l'intimazione il medesimo giorno e recapitato il 29 luglio 2014 (v. act. 1.1). Il termine di recla- mo di 10 giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP scadeva l'8 agosto seguente. Il gravame, spedito il 7 agosto 2014, risulta pertanto tempestivo. La legittima- zione della reclamante, destinataria della decisione impugnata e da essa diret- tamente toccata nei propri interessi patrimoniali, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
E. 1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
E. 2 Nel suo reclamo A. postula l'indennizzo delle spese relative alla sua difesa di complessivi fr. 93'047.--, composti da fr. 81'465.-- di onorario (307 ore a fr. 250.-- l'ora per quanto riguarda l'attività dell'avv. Giudici e 20.5 ore a fr. 230.-- l'ora per quanto riguarda l'attività dell'avv. B.), fr. 11'582.-- di spese e fr. 7'443.75 di IVA (tasso dell’8%).
E. 2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi di- ritti procedurali. Nella fattispecie, risulta che l’insorgente non ha provocato in maniera illecita l’apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolato lo
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svolgimento e che l’autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giu- sta l’art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponde- razione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 429 CPP, secondo cui il CPP fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la re- sponsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'im- portanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'in- carto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le auto- rità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).
E. 2.2 In primo luogo la reclamante, vista l’asserita complessità della fattispecie, la grossa mole di documenti esaminata e la lunga durata della procedura, si pre- vale di una tariffa oraria di fr. 250.--, contrariamente ai fr. 230.-- fissati nella decisione impugnata, precisato che la stessa ha ridotto la propria tariffa oraria dei fr. 350.-- inizialmente pretesa davanti al MPC (v. act. 1 pag. 3 e act. 5.1).
L’art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--, precisato che per gli spostamenti viene ap- plicata una tariffa oraria di fr. 200.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 250.-- esposta dal difensore si situa pertanto esattamente a metà tra gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nel- le procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le presunte difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo imputato, po- tendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria (v. sentenza del Tribunale
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penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2), visto che viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite (v. concre- tamente infra consid. 2.3.2). Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l’aumento della tariffa oraria a fr. 250.-- richiesta dal reclamante non si giustifica. Va per contro riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte, un’indennità oraria di fr. 230.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, con- sid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere con- fermata.
E. 2.3 Per quel che concerne il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l’avv. Luciano Giudici per la difesa della sua assistita occorre distinguere di- versi aspetti della sua attività.
E. 2.3.1 Il suddetto patrocinatore ha esposto nella sua nota d'onorario il tempo dedica- to ai contatti avuti con i legali italiani della reclamante, la quale è stata oggetto di un parallelo procedimento penale in Italia concernente il presunto crimine a monte del contestato riciclaggio in Svizzera. Avendo ritenuto tali contatti ri- conducibili essenzialmente a quattro rogatorie presentate dagli inquirenti ita- liani alle autorità elvetiche nell'interesse del procedimento italiano, il MPC non ha riconosciuto il tempo ad essi consacrati, quantificato in 78 ore, ciò che la reclamante contesta, affermando che i contatti in parola sarebbero stati ne- cessari sia per la trattazione dei sequestri dei suoi conti bancari che per l'ap- profondimento della questione del crimine a monte del riciclaggio di denaro contestatogli.
Ora, l'esistenza di un crimine a monte costituisce un elemento oggettivo dell'art. 305bis CP, giusta il quale chiunque compie un atto suscettibile di vani- ficare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimo- niali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). L'au- tore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3). In concreto, la reclamante è stata oggetto in Italia, unitamente ad altri, di un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ri- cettazione e riciclaggio. Le indagini ad esso legate hanno portato le autorità i- taliane a presentare alla Svizzera numerose rogatorie, mediante le quali sa- rebbe stata evidenziata l'esistenza presso istituti bancari elvetici di averi pa- trimoniali di presunta origine criminale generati illegalmente nell'ambito della compravendita di diritti televisivi da parte di Mediaset SpA. Come riportato nel decreto di abbandono emesso dal MPC nei confronti della reclamante in data 20 maggio 2011, l'asserita attività illecita avrebbe cagionato ai soci e agli a- zionisti di Mediaset SpA, tra cui banche e risparmiatori privati, un danno con-
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siderevole nella diminuzione del valore dell'azione, quale effetto dell'infedele rappresentazione della consistenza dell'attivo patrimoniale e della ripetuta di- strazione di risorse finanziarie (v. atto 16-01-00242 MPC). Concretamente, A., in dispregio dei suoi obblighi legali derivanti dalla sua funzione di gestione e di tutela degli interessi aziendali, in qualità di dirigente in seno alla società Me- diatrade SpA e successivamente quale responsabile della direzione acquisti di RTI SpA (Reti Televisive Italiane SpA), avrebbe intermediato per conto dello stesso gruppo l'acquisto di diritti televisivi attraverso un cittadino americano, Frank Agrama, ad un prezzo superiore al vero valore di mercato degli stessi diritti, ottenendo successivamente una restituzione sul prezzo di vendita quale compenso personale (v. ibidem). L'apertura del procedimento elvetico è stato provocato dal sospetto che i valori patrimoniali depositati su relazioni bancarie di pertinenza della reclamante, oggetto di segnalazione MROS, potessero es- sere stati generati dalla presunta attività criminosa e quindi riciclati in Svizze- ra, anche perché provenienti da conti bancari intestati a società riconducibili a Frank Agrama.
Orbene, alla luce delle accuse mosse alla reclamante in Italia ed in Svizzera, questa Corte ritiene logico e giudizioso che il patrocinatore della stessa abbia seguito da molto vicino gli sviluppi dell'inchiesta estera, dato che l'esistenza o meno del crimine a monte era naturalmente fondamentale per l'inchiesta sviz- zera sul riciclaggio, soprattutto in assenza di una sentenza cresciuta in giudi- cato che ne certifichi l'esistenza. In realtà, tutti i contatti avuti dall'avv. Giudici con i legali italiani della reclamante sono stati necessari – anche perché, come giustamente rilevato dal MPC, la verifica del reato a monte è stata complessa (v. act. 5 pag. 3) – e sono serviti alla difesa nel procedimento svizzero, contatti che, occorre rammentarlo, si sono estesi su un periodo di svariati anni. Pur ri- conoscendo che la stretta connessione tra il procedimento estero e quello fe- derale giustificano in parte i contatti tra il patrocinatore elvetico ed i rappresen- tati legali italiani, il MPC ha però poi inspiegabilmente concluso "che l'attività legale computata debba più correttamente essere ricollegata alla procedura rogatoriale svolta parallelamente al procedimento federale", decurtando quindi completamente le ore dedicate ai contatti in parola (v. act. 1.1 pag. 2 e seg.). Per quanto riguarda l'attività rogatoriale, si costata che l'avv. Giudici ha osse- quiato in data 14 marzo 2014 alla richiesta formulata dal MPC di espungere dalla prima richiesta d'indennizzo, presentata il 27 gennaio 2014, le posizioni (spese e onorari) relative alla procedura di assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia, ciò che ha ridotto l'onorario totale di fr. 12'224.90 (v. act. 5.2 e 5.3). Ne segue, in definitiva, che tutto il tempo esposto dall'avv. Giudici per i contatti di cui sopra deve essergli remunerato, contrariamente all'opinione del MPC.
E. 2.3.2 La reclamante ritiene del tutto arbitraria e ingiustificata la riduzione delle ore, da 81.5 a 30, operata dal MPC concernenti l'esame degli atti.
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Questa Corte ritiene la decurtazione operata dal MPC effettivamente ingiustifi- cata. Innanzitutto, se è vero che l'incarto relativo al procedimento elvetico con- ta "unicamente" una cinquantina di classificatori e concerne anche altri coac- cusati, occorre anche tenere conto del fatto che l'analisi del reato a monte ne- cessita ugualmente lo studio di documentazione compresa nel voluminoso in- carto italiano. Inoltre, le accuse formulate alla reclamante nonché la sua posi- zione processuale in Italia non erano di natura marginale, ragione per cui da respingere sono le affermazioni secondo cui ella non avrebbe necessitato di visionare tutta la documentazione da lei esaminata, perizie comprese. Nella fattispecie, una difesa efficace e diligente imponeva al patrocinatore di appro- fondire tutti gli elementi che potevano risultare importanti ai fini del giudizio sul riciclaggio, quindi anche quelli relativi al reato a monte (v. supra consid. 2.3.1). A parte i casi dove l'inutilità della consultazione e della documentazione è evi- dente, l'imputato con un ruolo non marginale nel procedimento penale deve anch'egli avere la possibilità, per una difesa efficace, di visionare tutti gli atti dell'incarto. In definitiva, la posizione processuale della reclamante, imputata sia in Italia che in Svizzera, giustifica il tempo esposto dal suo patrocinatore per l'esame atti; 81 ore e 30 minuti sull'arco di quasi nove anni devono essere considerate normali e non eccessive per la fattispecie. La censura in questo ambito va dunque accolta.
E. 2.4 Pur convenendo sulle decurtazioni relative ai pernottamenti a Milano del suo patrocinatore, la reclamante pretende il rimborso sia delle spese concernenti le dieci trasferte in Italia sia quelle di cancelleria esposte.
Occorre innanzitutto rilevare che dieci trasferte a Milano lungo l'arco di quasi nove anni possono, nella fattispecie, senz'altro essere considerate normali. In questo ambito, devono essere rimborsate sia le spese del treno in prima clas- se che quelle del taxi (cfr. art. 13 RSPPF). Per quanto attiene alle spese di cancelleria, correttamente l'autorità inquirente non ha riconosciuto le spese di stampa di documenti in forma elettronica, ritenendo tale operazione superflua e non necessaria; gli atti potevano infatti benissimo essere consultati su com- puter, essendo oggigiorno il supporto informatico per leggere un CD o un do- cumento spedito per posta elettronica a disposizione di qualsiasi studio legale (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.190 del 5 febbraio 2013, consid. 2.4) e la stampa di così tanti documenti non si giustifica. Tutt'al più po- teva essere necessario stampare copie di determinati documenti per particola- ri esigenze, come interrogatori, discussioni con la cliente, ecc., ma una gene- rica ammissione a tappeto come quella pretesa dalla ricorrente non è confor- me all'attuale modo di lavorare in presenza di supporti informatici. Ciò porta quindi a non riconoscere nelle spese rimborsabili l'importo di fr. 2'642.--, così dettagliato: fr. 348.-- (v. act. 5.3 pag. 11 della fattura 7.11.05-31.12.07); fr. 222.-- (v. act. 5.3 pag. 3 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 66.-- (v. act. 5.3 pag. 5 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 604.-- e fr. 622.-- (v. act. 5.3 pag. 8
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della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 876.-- (v. act. 5.3 pag. 9 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 252.-- (v. act. 5.3 pag. 2 della fattura 10.06.11-5.03.14). Per il resto, questa Corte ritiene quanto esposto dal patrocinatore della recla- mante giustificato, precisato che il MPC, dal canto suo, non ha sufficientemen- te motivato le decurtazioni operate (cfr. sentenza del Tribunale penale federa- le BB.2014.2 del 10 settembre 2014, consid. 4.1.2 e giurisprudenza citata).
E. 2.5 La reclamante pretende che gli venga rimborsata anche l'IVA, tassa che a suo dire non può essere posta a carico del difensore svizzero.
A tal proposito va rilevato che, avendo la reclamante il suo domicilio all'estero, le prestazioni legali a lei fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione fe- derale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12). La censura va quindi di- sattesa.
E. 2.6 Riassumendo tutto quanto precede, la reclamante ha diritto al rimborso dei seguenti onorari e spese:
- fr. 4'715.-- a titolo di onorario dell'avv. B. (20 ore e 30 minuti a fr. 230.-- l'ora) e fr. 37.-- a titolo di spese;
- per il periodo dal 7 novembre 2005 al 31 dicembre 2007, fr. 25'090.-- a titolo di onorario (83 ore a fr. 230.-- l'ora e 30 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 2'448.-- a ti- tolo di spese;
- per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 10 giugno 2011, fr. 31'440.-- a titolo di onorario (128 ore a fr. 230.-- l'ora e 10 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 3'903.-- a ti- tolo di spese;
- per il periodo dal 10 giugno 2011 al 5 marzo 2014, fr. 12'580.-- a titolo di o- norari (46 ore a fr. 230.-- l'ora e 10 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 2'462.50 a titolo di spese.
E. 3 Il MPC verserà pertanto alla reclamante un importo complessivo di fr. 82'675.50 (fr. 73'825.-- a titolo di onorari e fr. 8'850.50 a titolo di spese), e- sente da IVA in quanto la predetta è domiciliata all'estero, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in seguito all’avvio del procedimento penale nei suoi confronti.
E. 4 In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccomben-
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te. In concreto, considerato l'alto grado di accoglimento del reclamo presenta- to (circa 3/4), viene posta a carico della reclamante una tassa di giustizia ridot- ta di fr. 500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF. L’insorgente si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili con- sistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del grado di soccombenza e dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 1'500.-- (IVA compresa) appare giustifica- to. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
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Dispositiv
- Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
- La richiesta di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale è parzial- mente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà alla reclamante un importo complessivo di fr. 82'675.50.
- La tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante.
- Il MPC rifonderà alla reclamante fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili di causa ridot- te.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 15 ottobre 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luciano Giudici,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab- bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.112
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Fatti: A. Il 20 maggio 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2005 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.
B. Con istanza del 27 gennaio 2014, A. ha chiesto al MPC il rimborso delle spese di patrocinio del suo difensore di fiducia, avv. Luciano Giudici, per un importo di fr. 151'862.80, presentando, a giustificazione della propria pretesa, quattro note d'onorario: una dell'avv. B. dell'11 gennaio 2006 di fr. 14'700.-- e tre dell'avv. Giudici; la prima per l'importo di fr. 48'188.30 relativa al periodo dal 7 novembre 2005 al 31 dicembre 2007, la seconda di fr. 63'373.40 concernen- te il periodo dal 2 gennaio 2008 al 10 giugno 2011 e la terza di fr. 25'601.10 riguardante il periodo dal 10 giugno 2011 al 20 gennaio 2014 (v. act. 5.1). Invi- tata a distinguere le spese e gli onorari del procedimento penale federale da quelle della parallela procedura rogatoriale (v. act. 5.2), la predetta, con scritto del 14 marzo 2014, ha modificato la propria richiesta nel senso che la nota dell'avv. B. è stata rettificata in fr. 6'212.-- e quelle dell'avv. Giudici in fr. 46'954.50 la prima, fr. 61'731.60 la seconda e fr. 24'739.80 la terza, per un totale di fr. 139'637.90 (v. act. 5.3).
C. In parziale accoglimento dell'istanza presentata, con decreto del 28 luglio 2014 il MPC ha accordato all'istante un'indennità per spese legali di fr. 40'083.15, composta da fr. 35'105.85 a titolo di onorari del suo difensore e fr. 4'977.30 a titolo di spese (v. act. 1.1).
D. Con reclamo del 7 agosto 2014 A. è insorta avverso la succitata decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando- ne la riforma (v. act. 1). L'insorgente chiede che le venga riconosciuto un in- dennizzo pari a fr. 81'465.-- a titolo di onorari e fr. 11'582.-- a titolo di spese, per un totale di fr. 93'047.--, oltre IVA all'8%.
E. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2014 il MPC ha chiesto, nella misura del- la sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo e la conferma della de- cisione impugnata (v. act. 5).
F. Con scritto del 3 settembre 2014, trasmesso al MPC per conoscenza, la re- clamante ha comunicato di rinunciare a presentare una replica (v. act. 9).
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Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il decreto impugnato, datato 28 luglio 2014, è stato spedito per l'intimazione il medesimo giorno e recapitato il 29 luglio 2014 (v. act. 1.1). Il termine di recla- mo di 10 giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP scadeva l'8 agosto seguente. Il gravame, spedito il 7 agosto 2014, risulta pertanto tempestivo. La legittima- zione della reclamante, destinataria della decisione impugnata e da essa diret- tamente toccata nei propri interessi patrimoniali, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Nel suo reclamo A. postula l'indennizzo delle spese relative alla sua difesa di complessivi fr. 93'047.--, composti da fr. 81'465.-- di onorario (307 ore a fr. 250.-- l'ora per quanto riguarda l'attività dell'avv. Giudici e 20.5 ore a fr. 230.-- l'ora per quanto riguarda l'attività dell'avv. B.), fr. 11'582.-- di spese e fr. 7'443.75 di IVA (tasso dell’8%).
2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi di- ritti procedurali. Nella fattispecie, risulta che l’insorgente non ha provocato in maniera illecita l’apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolato lo
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svolgimento e che l’autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giu- sta l’art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponde- razione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 429 CPP, secondo cui il CPP fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la re- sponsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'im- portanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'in- carto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le auto- rità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).
2.2 In primo luogo la reclamante, vista l’asserita complessità della fattispecie, la grossa mole di documenti esaminata e la lunga durata della procedura, si pre- vale di una tariffa oraria di fr. 250.--, contrariamente ai fr. 230.-- fissati nella decisione impugnata, precisato che la stessa ha ridotto la propria tariffa oraria dei fr. 350.-- inizialmente pretesa davanti al MPC (v. act. 1 pag. 3 e act. 5.1).
L’art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--, precisato che per gli spostamenti viene ap- plicata una tariffa oraria di fr. 200.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 250.-- esposta dal difensore si situa pertanto esattamente a metà tra gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nel- le procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le presunte difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo imputato, po- tendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria (v. sentenza del Tribunale
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penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2), visto che viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite (v. concre- tamente infra consid. 2.3.2). Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l’aumento della tariffa oraria a fr. 250.-- richiesta dal reclamante non si giustifica. Va per contro riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte, un’indennità oraria di fr. 230.-- (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, con- sid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere con- fermata.
2.3 Per quel che concerne il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l’avv. Luciano Giudici per la difesa della sua assistita occorre distinguere di- versi aspetti della sua attività.
2.3.1 Il suddetto patrocinatore ha esposto nella sua nota d'onorario il tempo dedica- to ai contatti avuti con i legali italiani della reclamante, la quale è stata oggetto di un parallelo procedimento penale in Italia concernente il presunto crimine a monte del contestato riciclaggio in Svizzera. Avendo ritenuto tali contatti ri- conducibili essenzialmente a quattro rogatorie presentate dagli inquirenti ita- liani alle autorità elvetiche nell'interesse del procedimento italiano, il MPC non ha riconosciuto il tempo ad essi consacrati, quantificato in 78 ore, ciò che la reclamante contesta, affermando che i contatti in parola sarebbero stati ne- cessari sia per la trattazione dei sequestri dei suoi conti bancari che per l'ap- profondimento della questione del crimine a monte del riciclaggio di denaro contestatogli.
Ora, l'esistenza di un crimine a monte costituisce un elemento oggettivo dell'art. 305bis CP, giusta il quale chiunque compie un atto suscettibile di vani- ficare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimo- niali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). L'au- tore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3). In concreto, la reclamante è stata oggetto in Italia, unitamente ad altri, di un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ri- cettazione e riciclaggio. Le indagini ad esso legate hanno portato le autorità i- taliane a presentare alla Svizzera numerose rogatorie, mediante le quali sa- rebbe stata evidenziata l'esistenza presso istituti bancari elvetici di averi pa- trimoniali di presunta origine criminale generati illegalmente nell'ambito della compravendita di diritti televisivi da parte di Mediaset SpA. Come riportato nel decreto di abbandono emesso dal MPC nei confronti della reclamante in data 20 maggio 2011, l'asserita attività illecita avrebbe cagionato ai soci e agli a- zionisti di Mediaset SpA, tra cui banche e risparmiatori privati, un danno con-
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siderevole nella diminuzione del valore dell'azione, quale effetto dell'infedele rappresentazione della consistenza dell'attivo patrimoniale e della ripetuta di- strazione di risorse finanziarie (v. atto 16-01-00242 MPC). Concretamente, A., in dispregio dei suoi obblighi legali derivanti dalla sua funzione di gestione e di tutela degli interessi aziendali, in qualità di dirigente in seno alla società Me- diatrade SpA e successivamente quale responsabile della direzione acquisti di RTI SpA (Reti Televisive Italiane SpA), avrebbe intermediato per conto dello stesso gruppo l'acquisto di diritti televisivi attraverso un cittadino americano, Frank Agrama, ad un prezzo superiore al vero valore di mercato degli stessi diritti, ottenendo successivamente una restituzione sul prezzo di vendita quale compenso personale (v. ibidem). L'apertura del procedimento elvetico è stato provocato dal sospetto che i valori patrimoniali depositati su relazioni bancarie di pertinenza della reclamante, oggetto di segnalazione MROS, potessero es- sere stati generati dalla presunta attività criminosa e quindi riciclati in Svizze- ra, anche perché provenienti da conti bancari intestati a società riconducibili a Frank Agrama.
Orbene, alla luce delle accuse mosse alla reclamante in Italia ed in Svizzera, questa Corte ritiene logico e giudizioso che il patrocinatore della stessa abbia seguito da molto vicino gli sviluppi dell'inchiesta estera, dato che l'esistenza o meno del crimine a monte era naturalmente fondamentale per l'inchiesta sviz- zera sul riciclaggio, soprattutto in assenza di una sentenza cresciuta in giudi- cato che ne certifichi l'esistenza. In realtà, tutti i contatti avuti dall'avv. Giudici con i legali italiani della reclamante sono stati necessari – anche perché, come giustamente rilevato dal MPC, la verifica del reato a monte è stata complessa (v. act. 5 pag. 3) – e sono serviti alla difesa nel procedimento svizzero, contatti che, occorre rammentarlo, si sono estesi su un periodo di svariati anni. Pur ri- conoscendo che la stretta connessione tra il procedimento estero e quello fe- derale giustificano in parte i contatti tra il patrocinatore elvetico ed i rappresen- tati legali italiani, il MPC ha però poi inspiegabilmente concluso "che l'attività legale computata debba più correttamente essere ricollegata alla procedura rogatoriale svolta parallelamente al procedimento federale", decurtando quindi completamente le ore dedicate ai contatti in parola (v. act. 1.1 pag. 2 e seg.). Per quanto riguarda l'attività rogatoriale, si costata che l'avv. Giudici ha osse- quiato in data 14 marzo 2014 alla richiesta formulata dal MPC di espungere dalla prima richiesta d'indennizzo, presentata il 27 gennaio 2014, le posizioni (spese e onorari) relative alla procedura di assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia, ciò che ha ridotto l'onorario totale di fr. 12'224.90 (v. act. 5.2 e 5.3). Ne segue, in definitiva, che tutto il tempo esposto dall'avv. Giudici per i contatti di cui sopra deve essergli remunerato, contrariamente all'opinione del MPC.
2.3.2 La reclamante ritiene del tutto arbitraria e ingiustificata la riduzione delle ore, da 81.5 a 30, operata dal MPC concernenti l'esame degli atti.
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Questa Corte ritiene la decurtazione operata dal MPC effettivamente ingiustifi- cata. Innanzitutto, se è vero che l'incarto relativo al procedimento elvetico con- ta "unicamente" una cinquantina di classificatori e concerne anche altri coac- cusati, occorre anche tenere conto del fatto che l'analisi del reato a monte ne- cessita ugualmente lo studio di documentazione compresa nel voluminoso in- carto italiano. Inoltre, le accuse formulate alla reclamante nonché la sua posi- zione processuale in Italia non erano di natura marginale, ragione per cui da respingere sono le affermazioni secondo cui ella non avrebbe necessitato di visionare tutta la documentazione da lei esaminata, perizie comprese. Nella fattispecie, una difesa efficace e diligente imponeva al patrocinatore di appro- fondire tutti gli elementi che potevano risultare importanti ai fini del giudizio sul riciclaggio, quindi anche quelli relativi al reato a monte (v. supra consid. 2.3.1). A parte i casi dove l'inutilità della consultazione e della documentazione è evi- dente, l'imputato con un ruolo non marginale nel procedimento penale deve anch'egli avere la possibilità, per una difesa efficace, di visionare tutti gli atti dell'incarto. In definitiva, la posizione processuale della reclamante, imputata sia in Italia che in Svizzera, giustifica il tempo esposto dal suo patrocinatore per l'esame atti; 81 ore e 30 minuti sull'arco di quasi nove anni devono essere considerate normali e non eccessive per la fattispecie. La censura in questo ambito va dunque accolta.
2.4 Pur convenendo sulle decurtazioni relative ai pernottamenti a Milano del suo patrocinatore, la reclamante pretende il rimborso sia delle spese concernenti le dieci trasferte in Italia sia quelle di cancelleria esposte.
Occorre innanzitutto rilevare che dieci trasferte a Milano lungo l'arco di quasi nove anni possono, nella fattispecie, senz'altro essere considerate normali. In questo ambito, devono essere rimborsate sia le spese del treno in prima clas- se che quelle del taxi (cfr. art. 13 RSPPF). Per quanto attiene alle spese di cancelleria, correttamente l'autorità inquirente non ha riconosciuto le spese di stampa di documenti in forma elettronica, ritenendo tale operazione superflua e non necessaria; gli atti potevano infatti benissimo essere consultati su com- puter, essendo oggigiorno il supporto informatico per leggere un CD o un do- cumento spedito per posta elettronica a disposizione di qualsiasi studio legale (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.190 del 5 febbraio 2013, consid. 2.4) e la stampa di così tanti documenti non si giustifica. Tutt'al più po- teva essere necessario stampare copie di determinati documenti per particola- ri esigenze, come interrogatori, discussioni con la cliente, ecc., ma una gene- rica ammissione a tappeto come quella pretesa dalla ricorrente non è confor- me all'attuale modo di lavorare in presenza di supporti informatici. Ciò porta quindi a non riconoscere nelle spese rimborsabili l'importo di fr. 2'642.--, così dettagliato: fr. 348.-- (v. act. 5.3 pag. 11 della fattura 7.11.05-31.12.07); fr. 222.-- (v. act. 5.3 pag. 3 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 66.-- (v. act. 5.3 pag. 5 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 604.-- e fr. 622.-- (v. act. 5.3 pag. 8
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della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 876.-- (v. act. 5.3 pag. 9 della fattura 2.01.08-10.06.11); fr. 252.-- (v. act. 5.3 pag. 2 della fattura 10.06.11-5.03.14). Per il resto, questa Corte ritiene quanto esposto dal patrocinatore della recla- mante giustificato, precisato che il MPC, dal canto suo, non ha sufficientemen- te motivato le decurtazioni operate (cfr. sentenza del Tribunale penale federa- le BB.2014.2 del 10 settembre 2014, consid. 4.1.2 e giurisprudenza citata).
2.5 La reclamante pretende che gli venga rimborsata anche l'IVA, tassa che a suo dire non può essere posta a carico del difensore svizzero.
A tal proposito va rilevato che, avendo la reclamante il suo domicilio all'estero, le prestazioni legali a lei fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione fe- derale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12). La censura va quindi di- sattesa.
2.6 Riassumendo tutto quanto precede, la reclamante ha diritto al rimborso dei seguenti onorari e spese:
- fr. 4'715.-- a titolo di onorario dell'avv. B. (20 ore e 30 minuti a fr. 230.-- l'ora) e fr. 37.-- a titolo di spese;
- per il periodo dal 7 novembre 2005 al 31 dicembre 2007, fr. 25'090.-- a titolo di onorario (83 ore a fr. 230.-- l'ora e 30 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 2'448.-- a ti- tolo di spese;
- per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 10 giugno 2011, fr. 31'440.-- a titolo di onorario (128 ore a fr. 230.-- l'ora e 10 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 3'903.-- a ti- tolo di spese;
- per il periodo dal 10 giugno 2011 al 5 marzo 2014, fr. 12'580.-- a titolo di o- norari (46 ore a fr. 230.-- l'ora e 10 ore a fr. 200.-- l'ora) e fr. 2'462.50 a titolo di spese.
3. Il MPC verserà pertanto alla reclamante un importo complessivo di fr. 82'675.50 (fr. 73'825.-- a titolo di onorari e fr. 8'850.50 a titolo di spese), e- sente da IVA in quanto la predetta è domiciliata all'estero, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in seguito all’avvio del procedimento penale nei suoi confronti.
4. In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccomben-
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te. In concreto, considerato l'alto grado di accoglimento del reclamo presenta- to (circa 3/4), viene posta a carico della reclamante una tassa di giustizia ridot- ta di fr. 500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF. L’insorgente si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili con- sistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del grado di soccombenza e dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 1'500.-- (IVA compresa) appare giustifica- to. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. 2. La richiesta di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale è parzial- mente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà alla reclamante un importo complessivo di fr. 82'675.50. 3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante. 4. Il MPC rifonderà alla reclamante fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili di causa ridot- te.
Bellinzona, 16 ottobre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luciano Giudici - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.