Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)
Sachverhalt
A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio- ne preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei peri- coli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le se- guenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il terri- torio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Poli- zia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 febbraio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rila- sciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso, divieto poi tol- to il 23 dicembre 2009.
C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto i seguenti complementi istruttori:
a. Es seien mit den nachstehend im Anhang aufgeführten, im bishe- rigen Verfahrensablauf einvernommenen (42) Personen Konfron- tationseinvernahmen mit meinem Klienten durchzuführen; b. Es seien di notwendigen Erhebungen und Abklärungen zur Fest- stellung und Quantifizierung der Devisenhandelsgeschäfte sowie der Devisenhandelsgewinne und –verluste der B. AG / C. GmbH sowie der einzelnen Kunden derselben durchzuführen und in Be- zug zu den Einzahlungen der Kunden und Auszahlungen an die- selben zu setzen. Gestützt darauf sei ein Gutachten betreffend Schadensumme in den Konkursen der B. AG und der C. GmbH und der von diesen insgesamt generierten Kommissionseinnah- men zu erstellen.
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c. Es seien das Urteil des Tribunale ordinario di Catanzaro vom 19./26. Februar 2008 in Sachen D. e al. Sowie alle anderen Urtei- le und Entscheidungen italienischer Gerichte in Strafverfahren gegen Beschuldigte dieses Verfahrens betreffend Vorwürfe der Beteiligung / Unterstützung einer kriminellen mafiaähnlichen Or- ganisation für den Zeitraum ab 2001 beizuziehen; d. Es seien die Verfahrensakten im deutschen Strafverfahren gegen E. beizuziehen.
Con decisione del 24 dicembre 2009 l'UGI ha respinto le richieste in que- stione.
D. Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, formulando le me- desime richieste di cui sopra (v. supra consid. lett. C). La contestuale ri- chiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta con sentenza del 2 febbraio 2010 (BP.2010.1).
A conclusione delle loro osservazioni dell'8 marzo 2010 l'UGI risp. il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) hanno postulato la reiezione del gravame, il MPC nella misura della sua ammissibilità.
E. Con memoriale di replica del 1° aprile 2010 il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Non è stata chiesta una duplica al MPC e all'UGI.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sot- toposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
E. 1.2 Giusta l’art. 214 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il
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ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 24 dicembre 2009 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 28 dicembre successivo. Il reclamo, introdotto il 4 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo. La legit- timazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è pacifica.
E. 1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cogni- zione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel ri- spetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugna- ta una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limi- tato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
E. 2 Secondo l'art. 119 cpv. 1 PP, quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, de- cide egli stesso. In questo ambito, egli dispone di un grande potere d'ap- prezzamento. Tenuto conto dell'art. 113 PP, secondo il quale il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in stato d'accusa o sospendere l'istruzione, nonché della possibilità prevista dalla procedura penale federa- le, in virtù del principio dell'immediatezza, di proporre prove durante il dibat- timento, il giudice istruttore deve dar seguito alle richieste di completamen- to d'istruzione solo nella misura in cui queste risultino determinanti ai fini del giudizio (cfr. DTF 129 I 151 consid. 3.1). In particolare, devono essere amministrate quelle prove che non possono essere più raccolte nel prosie- guo della procedura (ad es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una persona) oppure la cui amministrazione nella fase pre- dibattimentale (art. 136-140 PP) o dibattimentale risulterebbe sproporziona- tamente dispendiosa, precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale, nonostante il (limitato) principio dell'immedia- tezza, mal si concilia con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale pena- le federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio 2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1; BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007, consid. 2.1; L. MOREILLON/M. DUPUIS/M. MAZOU, La pratique judiciaire du
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Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115,
n. 147).
Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge pro- poste di prova, non può essere compito della I Corte dei reclami penali va- lutare in maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale complesso. In caso contrario tale Corte, il cui compito è quello di statuire su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito. Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che misura una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli e- lementi e atti presentati dal ricorrente. In caso contrario, essa statuisce sul- la rilevanza di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tri- bunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 novem- bre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei re- clami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. KELLER, Strafverfa- hren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in particolare pag. 211).
E. 2.1 Il reclamante chiede di essere confrontato con 42 persone già interrogate dall'autorità inquirente durante la procedura. Egli ritiene che tale richiesta sarebbe giustificata sostanzialmente per tre motivi. In primo luogo, avendo avuto accesso agli atti unicamente a partire dal 20 luglio 2009, solo a parti- re da tale data egli sarebbe venuto a conoscenza degli interrogatori già ef- fettuati delle persone in questione e avrebbe quindi avuto la possibilità di proporre nuovi mezzi di prova. Egli avrebbe del resto già domandato dei confronti a partire dal maggio del 2006. In secondo luogo, i rapporti stilati dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) si baserebbero anche su affermazioni contenute negli interrogatori in parola. In terzo luogo, essendo i confronti richiesti numerosi, alcuni necessitanti delle rogatorie all'estero, l'amministrazione di tali prove durante la fase predibattimentale o dibatti- mentale risulterebbe sproporzionatamente dispendiosa. In definitiva, egli ri- tiene che in assenza di confronti, gli interrogatori già intervenuti nonché i rapporti della PGF siano inutilizzabili.
La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. Innanzitut- to, egli non ha motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti. Più precisamente, egli non è stato in grado, con le sue argomentazioni e gli atti inoltrati, di dimostrare il carattere giuri- dicamente determinante delle prove proposte. Va peraltro rilevato che, con- trariamente a quanto asserito nel reclamo, l'insorgente potrà senz'altro ri-
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presentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale po- trà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e voluminoso in- carto, le sue richieste. A tal proposito, non sono infatti stati sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza. Tutte le persone con cui è richiesto un confronto, comprese quelle residenti all'estero, potranno, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente citate al dibat- timento. Per quanto attiene ai confronti richiesti dal reclamante in passato, a suo dire mai avvenuti, si osserva che egli ha avuto a suo tempo la possi- bilità di contestare le decisioni del MPC o dell'UGI; censurare quest'ultime adesso risulta evidentemente tardivo. Giova infine ricordare che il procedi- mento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da ol- tre sette anni; accogliere in questo momento la richiesta del reclamante im- plicherebbe ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.
E. 2.2 Il reclamante ritiene che l'inchiesta sinora condotta non avrebbe quantifica- to i danni subiti dalle società B. AG e C. GmbH e dai creditori di quest'ulti- ma, per cui risulterebbe necessaria la redazione di una perizia.
È d'uopo premettere che, non avendo le due società summenzionate tenu- to una regolare contabilità, le autorità inquirenti intervenute hanno dovuto ricostruire i vari flussi di denaro a posteriori, soprattutto sulla base della do- cumentazione ritrovata. I risultati di tali ricostruzioni sono contenuti in un rapporto dell'analista del MPC del 4 novembre 2005, in un'analisi effettuata dalla Procura pubblica zurighese (BAK III) nell'ambito della procedura can- tonale legata al fallimento delle due società nonché dal Rapporto finale del 27 marzo 2009 stilato dalla PGF. Né il MPC né l'UGI hanno richiesto ulte- riori approfondimenti finanziari riguardanti in particolare la quantificazione dei danni causati alle società B. AG e C. GmbH, ritenendo dunque che, con i rapporti in questione, sia stato ricostruito tutto quanto risultava ricostruibi- le. Ribadito il largo potere di apprezzamento dell'UGI in questo ambito e precisato che tutto quanto non potrà essere provato dal MPC andrà a be- neficio del reclamante, la censura proposta da quest'ultimo va respinta.
E. 2.3 L'insorgente postula l'acquisizione agli atti di tutte le sentenze italiane che si sono pronunciate sul tema dell'appartenenza e/o partecipazione ad un'organizzazione criminale riguardanti le persone indagate nel procedi- mento svizzero, in particolare la sentenza concernente D.
Sia l'UGI che il MPC confermano il deposito agli atti delle sentenze richie- ste dal reclamante, ragione per cui la richiesta in questione è priva d'ogget- to.
E. 2.4 Il reclamante chiede infine l'acquisizione agli atti di un incarto relativo ad un procedimento condotto in Germania contro E.
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Precisato che i risultati delle misure istruttorie adottate nei confronti di E. figurano agli atti (v. in particolare il rapporto del 20 dicembre 2005 stilato dalla PGF), l'insorgente non ha sostanziato in maniera sufficiente la sua ri- chiesta, in particolare non risulta chiaro il collegamento, se ne esiste uno, tra il procedimento germanico e quello svizzero. La censura va pertanto di- sattesa.
E. 3 Visto quanto precede, il reclamo, nella misura in cui non divenuto privo d'oggetto, è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a cari- co della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell’insorgente una tassa di giustizia di fr. 1’500.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Nella misura in cui non divenuto privo di oggetto, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 13 aprile 2010 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto
Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2010.1 (Procedura accessoria: BP.2010.1)
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio- ne preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei peri- coli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le se- guenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il terri- torio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Poli- zia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 febbraio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rila- sciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso, divieto poi tol- to il 23 dicembre 2009.
C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto i seguenti complementi istruttori:
a. Es seien mit den nachstehend im Anhang aufgeführten, im bishe- rigen Verfahrensablauf einvernommenen (42) Personen Konfron- tationseinvernahmen mit meinem Klienten durchzuführen; b. Es seien di notwendigen Erhebungen und Abklärungen zur Fest- stellung und Quantifizierung der Devisenhandelsgeschäfte sowie der Devisenhandelsgewinne und –verluste der B. AG / C. GmbH sowie der einzelnen Kunden derselben durchzuführen und in Be- zug zu den Einzahlungen der Kunden und Auszahlungen an die- selben zu setzen. Gestützt darauf sei ein Gutachten betreffend Schadensumme in den Konkursen der B. AG und der C. GmbH und der von diesen insgesamt generierten Kommissionseinnah- men zu erstellen.
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c. Es seien das Urteil des Tribunale ordinario di Catanzaro vom 19./26. Februar 2008 in Sachen D. e al. Sowie alle anderen Urtei- le und Entscheidungen italienischer Gerichte in Strafverfahren gegen Beschuldigte dieses Verfahrens betreffend Vorwürfe der Beteiligung / Unterstützung einer kriminellen mafiaähnlichen Or- ganisation für den Zeitraum ab 2001 beizuziehen; d. Es seien die Verfahrensakten im deutschen Strafverfahren gegen E. beizuziehen.
Con decisione del 24 dicembre 2009 l'UGI ha respinto le richieste in que- stione.
D. Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, formulando le me- desime richieste di cui sopra (v. supra consid. lett. C). La contestuale ri- chiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta con sentenza del 2 febbraio 2010 (BP.2010.1).
A conclusione delle loro osservazioni dell'8 marzo 2010 l'UGI risp. il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) hanno postulato la reiezione del gravame, il MPC nella misura della sua ammissibilità.
E. Con memoriale di replica del 1° aprile 2010 il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Non è stata chiesta una duplica al MPC e all'UGI.
Diritto:
1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sot- toposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Giusta l’art. 214 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il
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ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 24 dicembre 2009 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 28 dicembre successivo. Il reclamo, introdotto il 4 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo. La legit- timazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è pacifica.
1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cogni- zione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel ri- spetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugna- ta una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limi- tato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
2. Secondo l'art. 119 cpv. 1 PP, quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, de- cide egli stesso. In questo ambito, egli dispone di un grande potere d'ap- prezzamento. Tenuto conto dell'art. 113 PP, secondo il quale il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in stato d'accusa o sospendere l'istruzione, nonché della possibilità prevista dalla procedura penale federa- le, in virtù del principio dell'immediatezza, di proporre prove durante il dibat- timento, il giudice istruttore deve dar seguito alle richieste di completamen- to d'istruzione solo nella misura in cui queste risultino determinanti ai fini del giudizio (cfr. DTF 129 I 151 consid. 3.1). In particolare, devono essere amministrate quelle prove che non possono essere più raccolte nel prosie- guo della procedura (ad es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una persona) oppure la cui amministrazione nella fase pre- dibattimentale (art. 136-140 PP) o dibattimentale risulterebbe sproporziona- tamente dispendiosa, precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale, nonostante il (limitato) principio dell'immedia- tezza, mal si concilia con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale pena- le federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio 2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1; BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007, consid. 2.1; L. MOREILLON/M. DUPUIS/M. MAZOU, La pratique judiciaire du
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Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115,
n. 147).
Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge pro- poste di prova, non può essere compito della I Corte dei reclami penali va- lutare in maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale complesso. In caso contrario tale Corte, il cui compito è quello di statuire su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito. Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che misura una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli e- lementi e atti presentati dal ricorrente. In caso contrario, essa statuisce sul- la rilevanza di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tri- bunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 novem- bre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei re- clami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. KELLER, Strafverfa- hren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in particolare pag. 211).
2.1 Il reclamante chiede di essere confrontato con 42 persone già interrogate dall'autorità inquirente durante la procedura. Egli ritiene che tale richiesta sarebbe giustificata sostanzialmente per tre motivi. In primo luogo, avendo avuto accesso agli atti unicamente a partire dal 20 luglio 2009, solo a parti- re da tale data egli sarebbe venuto a conoscenza degli interrogatori già ef- fettuati delle persone in questione e avrebbe quindi avuto la possibilità di proporre nuovi mezzi di prova. Egli avrebbe del resto già domandato dei confronti a partire dal maggio del 2006. In secondo luogo, i rapporti stilati dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) si baserebbero anche su affermazioni contenute negli interrogatori in parola. In terzo luogo, essendo i confronti richiesti numerosi, alcuni necessitanti delle rogatorie all'estero, l'amministrazione di tali prove durante la fase predibattimentale o dibatti- mentale risulterebbe sproporzionatamente dispendiosa. In definitiva, egli ri- tiene che in assenza di confronti, gli interrogatori già intervenuti nonché i rapporti della PGF siano inutilizzabili.
La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. Innanzitut- to, egli non ha motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti. Più precisamente, egli non è stato in grado, con le sue argomentazioni e gli atti inoltrati, di dimostrare il carattere giuri- dicamente determinante delle prove proposte. Va peraltro rilevato che, con- trariamente a quanto asserito nel reclamo, l'insorgente potrà senz'altro ri-
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presentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale po- trà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e voluminoso in- carto, le sue richieste. A tal proposito, non sono infatti stati sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza. Tutte le persone con cui è richiesto un confronto, comprese quelle residenti all'estero, potranno, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente citate al dibat- timento. Per quanto attiene ai confronti richiesti dal reclamante in passato, a suo dire mai avvenuti, si osserva che egli ha avuto a suo tempo la possi- bilità di contestare le decisioni del MPC o dell'UGI; censurare quest'ultime adesso risulta evidentemente tardivo. Giova infine ricordare che il procedi- mento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da ol- tre sette anni; accogliere in questo momento la richiesta del reclamante im- plicherebbe ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.
2.2 Il reclamante ritiene che l'inchiesta sinora condotta non avrebbe quantifica- to i danni subiti dalle società B. AG e C. GmbH e dai creditori di quest'ulti- ma, per cui risulterebbe necessaria la redazione di una perizia.
È d'uopo premettere che, non avendo le due società summenzionate tenu- to una regolare contabilità, le autorità inquirenti intervenute hanno dovuto ricostruire i vari flussi di denaro a posteriori, soprattutto sulla base della do- cumentazione ritrovata. I risultati di tali ricostruzioni sono contenuti in un rapporto dell'analista del MPC del 4 novembre 2005, in un'analisi effettuata dalla Procura pubblica zurighese (BAK III) nell'ambito della procedura can- tonale legata al fallimento delle due società nonché dal Rapporto finale del 27 marzo 2009 stilato dalla PGF. Né il MPC né l'UGI hanno richiesto ulte- riori approfondimenti finanziari riguardanti in particolare la quantificazione dei danni causati alle società B. AG e C. GmbH, ritenendo dunque che, con i rapporti in questione, sia stato ricostruito tutto quanto risultava ricostruibi- le. Ribadito il largo potere di apprezzamento dell'UGI in questo ambito e precisato che tutto quanto non potrà essere provato dal MPC andrà a be- neficio del reclamante, la censura proposta da quest'ultimo va respinta.
2.3 L'insorgente postula l'acquisizione agli atti di tutte le sentenze italiane che si sono pronunciate sul tema dell'appartenenza e/o partecipazione ad un'organizzazione criminale riguardanti le persone indagate nel procedi- mento svizzero, in particolare la sentenza concernente D.
Sia l'UGI che il MPC confermano il deposito agli atti delle sentenze richie- ste dal reclamante, ragione per cui la richiesta in questione è priva d'ogget- to.
2.4 Il reclamante chiede infine l'acquisizione agli atti di un incarto relativo ad un procedimento condotto in Germania contro E.
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Precisato che i risultati delle misure istruttorie adottate nei confronti di E. figurano agli atti (v. in particolare il rapporto del 20 dicembre 2005 stilato dalla PGF), l'insorgente non ha sostanziato in maniera sufficiente la sua ri- chiesta, in particolare non risulta chiaro il collegamento, se ne esiste uno, tra il procedimento germanico e quello svizzero. La censura va pertanto di- sattesa.
3. Visto quanto precede, il reclamo, nella misura in cui non divenuto privo d'oggetto, è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a cari- co della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell’insorgente una tassa di giustizia di fr. 1’500.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui non divenuto privo di oggetto, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 14 aprile 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.