Gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.).
Sachverhalt
A. Il 14 maggio 2019 A., B. e C. sono stati fermati dalle guardie di confine per un controllo doganale in entrata presso il valico di confine di Chiasso strada. Tale controllo ha permesso di constatare che ognuno di loro trasportava sulla propria persona EUR 10'000.–, per un totale complessivo di EUR 30'000.–, denaro sul quale è stata appurata la presenza di tracce di stupefacenti. Le guardie di con- fine hanno proceduto alla messa al sicuro provvisoria dei valori in questione ex art. 104 cpv. 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) (v. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale A-5346/2020 del 9 dicembre 2020 pag. 2).
B. Il 30 aprile 2020, A., B. e C. hanno inoltrato reclamo ex art. 26 DPA dinanzi al Capo Ufficio dell’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), Di- rezione generale, contro la stessa AFD per denegata e ritardata giustizia, in ragione della mancata emanazione di una decisione impugnabile in merito alla messa al sicuro dei loro averi patrimoniali (v. ibidem, pag. 3).
C. Il 29 ottobre 2020, i predetti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (in seguito: TAF) contro l’AFD per i medesimi motivi di cui sopra, lamentando di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte dell’AFD durante i sei mesi trascorsi dall’inoltro del reclamo. Invocando il loro stato d’indigenza, essi hanno parimenti postulato la nomina dell’avv. Giuseppe Gianella quale difensore d’ufficio, chiedendo che le tasse di giustizia, spese e ripetibili venissero poste a carico dello Stato (v. ibidem, pag. 3).
D. Con sentenza del 9 dicembre 2020, il TAF ha dichiarato il ricorso inammissibile e trasmesso la causa al Tribunale penale federale per sua competenza (v. ibi- dem, pag. 9).
E. Con scritto del 14 dicembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale ha invitato i reclamanti a compilare ognuno l’apposito formulario per la domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 2).
F. In data 24 dicembre 2020, i reclamanti hanno trasmesso i formulari in questione (v. act. 3).
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne- cessaria per tutelare i suoi diritti.
E. 1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi- stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con- sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso- gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non può semplicemente basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circo- stanze personali del richiedente (DTF 108 Ia 108 consid. 5b; 106 Ia 82). Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere uti- lizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permet- tere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
E. 1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do- vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matri- moniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltli- chen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribu- nale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con rinvii e BB.2010.1 sum- menzionata).
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E. 1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa- zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta (DTF 120 Ia 179 consid. 3a). I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non presenta in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coe- rente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta va respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.)
E. 2 In concreto, mediante l’apposito formulario B. ha dichiarato di percepire un sa- lario netto annuo di EUR 24'000.–, allegando due documenti: il primo, datato 15 settembre 2016, è una lettera di incarico di procacciatore d’affari in esclusiva tra D., con sede a Piacenza, e il predetto, la quale prevede una remunerazione annua di EUR 24'000.–, rimborso spese escluso (v. allegato ad act. 3.1); il se- condo, del 10 gennaio 2019, è una scrittura privata con la quale le predette parti hanno previsto che “il corrispettivo relativo al periodo gennaio e a seguire per i prossimi compensi relativi al 2019 su richiesta esplicita del sig. B. verrà regolato in contanti” (v. allegato ad act. 3.1). Per quanto riguarda A., egli ha dichiarato un salario netto annuo di EUR 18'000.–, allegando una lettera di incarico di pro- cacciatore d’affari in esclusiva per acquisti magazzino tra lui e la predetta so- cietà che prevede il salario dichiarato (v. allegato ad act. 3.2). Infine, C., convi- vente di A., il quale provvederebbe alle sue necessità, dichiara di non avere nessun introito (v. act. 3.3). Ora, a parte le scarne informazioni che precedono, i reclamanti non hanno trasmesso nessun ulteriore documento che permetta di chiarire in maniera conforme alla giurisprudenza e dottrina di cui sopra (v. con- sid. 1.4) la loro complessiva situazione finanziaria. Nelle spiegazioni contenute nel formulario, a pag. 2, si legge quanto segue: “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato”. Va dunque preso atto sia della insufficiente compilazione dei formulari, ciò che non permette a questa Corte di avere tutte le informazioni ivi richieste, sia della grave lacunosità della docu-
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mentazione a sostegno, motivo per cui le relative richieste di assistenza giudi- ziaria vanno respinte. Esse sono da respingere sia per ciò che concerne la di- spensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’as- sunzione dell’onorario del loro patrocinatore, ragione per cui i reclamanti sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 25 gennaio 2020 un anticipo delle spese presunte di fr. 3'000.–.
- 6 -
Dispositiv
- Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
- I ricorrenti sono invitati a versare entro il 25 gennaio 2021 un anticipo delle spese di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 12 gennaio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C. tutti rappresentati dall'avv. Giuseppe Gianella
Richiedenti
Oggetto
Gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2020.104-106
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Fatti: A. Il 14 maggio 2019 A., B. e C. sono stati fermati dalle guardie di confine per un controllo doganale in entrata presso il valico di confine di Chiasso strada. Tale controllo ha permesso di constatare che ognuno di loro trasportava sulla propria persona EUR 10'000.–, per un totale complessivo di EUR 30'000.–, denaro sul quale è stata appurata la presenza di tracce di stupefacenti. Le guardie di con- fine hanno proceduto alla messa al sicuro provvisoria dei valori in questione ex art. 104 cpv. 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) (v. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale A-5346/2020 del 9 dicembre 2020 pag. 2).
B. Il 30 aprile 2020, A., B. e C. hanno inoltrato reclamo ex art. 26 DPA dinanzi al Capo Ufficio dell’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), Di- rezione generale, contro la stessa AFD per denegata e ritardata giustizia, in ragione della mancata emanazione di una decisione impugnabile in merito alla messa al sicuro dei loro averi patrimoniali (v. ibidem, pag. 3).
C. Il 29 ottobre 2020, i predetti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (in seguito: TAF) contro l’AFD per i medesimi motivi di cui sopra, lamentando di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte dell’AFD durante i sei mesi trascorsi dall’inoltro del reclamo. Invocando il loro stato d’indigenza, essi hanno parimenti postulato la nomina dell’avv. Giuseppe Gianella quale difensore d’ufficio, chiedendo che le tasse di giustizia, spese e ripetibili venissero poste a carico dello Stato (v. ibidem, pag. 3).
D. Con sentenza del 9 dicembre 2020, il TAF ha dichiarato il ricorso inammissibile e trasmesso la causa al Tribunale penale federale per sua competenza (v. ibi- dem, pag. 9).
E. Con scritto del 14 dicembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale ha invitato i reclamanti a compilare ognuno l’apposito formulario per la domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 2).
F. In data 24 dicembre 2020, i reclamanti hanno trasmesso i formulari in questione (v. act. 3).
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Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne- cessaria per tutelare i suoi diritti.
1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi- stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con- sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso- gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non può semplicemente basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circo- stanze personali del richiedente (DTF 108 Ia 108 consid. 5b; 106 Ia 82). Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere uti- lizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permet- tere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do- vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matri- moniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltli- chen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribu- nale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con rinvii e BB.2010.1 sum- menzionata).
- 4 -
1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa- zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta (DTF 120 Ia 179 consid. 3a). I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non presenta in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coe- rente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta va respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.)
2. In concreto, mediante l’apposito formulario B. ha dichiarato di percepire un sa- lario netto annuo di EUR 24'000.–, allegando due documenti: il primo, datato 15 settembre 2016, è una lettera di incarico di procacciatore d’affari in esclusiva tra D., con sede a Piacenza, e il predetto, la quale prevede una remunerazione annua di EUR 24'000.–, rimborso spese escluso (v. allegato ad act. 3.1); il se- condo, del 10 gennaio 2019, è una scrittura privata con la quale le predette parti hanno previsto che “il corrispettivo relativo al periodo gennaio e a seguire per i prossimi compensi relativi al 2019 su richiesta esplicita del sig. B. verrà regolato in contanti” (v. allegato ad act. 3.1). Per quanto riguarda A., egli ha dichiarato un salario netto annuo di EUR 18'000.–, allegando una lettera di incarico di pro- cacciatore d’affari in esclusiva per acquisti magazzino tra lui e la predetta so- cietà che prevede il salario dichiarato (v. allegato ad act. 3.2). Infine, C., convi- vente di A., il quale provvederebbe alle sue necessità, dichiara di non avere nessun introito (v. act. 3.3). Ora, a parte le scarne informazioni che precedono, i reclamanti non hanno trasmesso nessun ulteriore documento che permetta di chiarire in maniera conforme alla giurisprudenza e dottrina di cui sopra (v. con- sid. 1.4) la loro complessiva situazione finanziaria. Nelle spiegazioni contenute nel formulario, a pag. 2, si legge quanto segue: “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es- sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim- borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato”. Va dunque preso atto sia della insufficiente compilazione dei formulari, ciò che non permette a questa Corte di avere tutte le informazioni ivi richieste, sia della grave lacunosità della docu-
- 5 -
mentazione a sostegno, motivo per cui le relative richieste di assistenza giudi- ziaria vanno respinte. Esse sono da respingere sia per ciò che concerne la di- spensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’as- sunzione dell’onorario del loro patrocinatore, ragione per cui i reclamanti sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 25 gennaio 2020 un anticipo delle spese presunte di fr. 3'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte. 2. I ricorrenti sono invitati a versare entro il 25 gennaio 2021 un anticipo delle spese di fr. 3'000.–.
Bellinzona, 13 gennaio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Giuseppe Gianella
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).