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Staatsrecht.
dettes et une deduetion d'interets n'entre pas en ligne de
compte a leur sujet.
b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifeste-
ment pas non plus une dette mais une simple provision
pour les risques extraordinaires que la societe pourrait
devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il
n'y a Ia aucun element qui pourrait justifier une deduction
d'interets passifs.
c) Les reserves pour rentes en cours presentent une cer-
taine analogie avec les reserves faites par les societes
d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espilee, les sommes
portees en compte sont si minimes qu'elles sont negli-
geables et la question d'une deduction des interets passifs,
sur ce point, peut etre laissee ouverte.
d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler,
I'obligation de verser des interets, au sens de l'art. 34 litt. d
de la Loi d'impot, fait defaut. lei egalement, il ne s'agit
pas de rechercher si, au point de vue purement comptable,
des inwrets peuvent ou non etre portes en compte, mais
de savoir si, pendant la periode de caleul, il existait des
obligations pour lesquelles des interets etaient effective-
ment dus et ont ete payes. C'est seulement dans ce cas
que ces interets pourraient etre pris en eonsideration pour
Ia repartition intercantonale des interets passifs. L'exis-
tence d'nne teIle obligation de payer des interets ne saurait
etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la juris-
prudence suivies en matU~re de liquidation des sinistres. En
realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui
sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances
ne sont effectivement jamais condamnees a payer des
interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le
seul cas ou l'on pourrait admettre l'existence d'une obli-
gation de ce genre semit celui ou une assurance, au lieu
de verser le montant constate d'une indemnite echue, le
conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a
jamais ete allegue que cette hypothese ait ete realisee en
l'espece et I' on doit admettre que les reserves pour sinistres
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aregier, eomme ceux dont il a ete question plus haut, n'ont
pas le caractere d'une dette portant interet.
Par ces moti/s, le Tribunal /Miral prononce :
Le recours est rejete dans la mesure ou il n'est pas
devenu sans objet.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
60. Sentenza 11 dieembre 1953 nella causa Ballinari
contro Dipartimento delle finanze deI Cantone Tieino.
Ta8sa militare.
1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un natu.
ralizzato.
2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambia.
mento di giurisprudenza).
Militärsteuer.
1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung.
2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung).
Taxe d'exemption du service militaire.
1. Accomplissement tardif du service a l'ecole de recrues apres
naturalisation.
2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de juris-
prudence).
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
A _ -
Silvano Ballinari, nato nel 1925, acquisto la citta-
dinanza svizzera il29 marzo 1949. L'8 novembre seguente,
egli venne dichiarato abile al servizio militare. Fu chiamato
alla scuola reclute nel 1951 e, terminata questa scuola,
incorporato nella Cp. pes. fuc. mont. IV /95. Nel 1952
fece il primo corso di ripetizione con la truppa.
Egli fu assoggettato alla tassa militare pel 1950, ma
non pel 1949, ritenuto che aveva ricuperato il servizio
maneato in quell'anno con Ia scuola reclute frequentata nel
1951.
Ballinari insorse contro I'assoggettamento alla tassa pel
1950. Egli addusse ehe non aveva ehiesto il rinvio della
seuola reclute. Il ritardo non sarebbe quindi imputabile
a colpa sua.
Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle
finanze deI Cantone Ticino respinse il ricorso.
B. -
Ballinari ha deferito questa risoluzione al Tribunale
federale, chiedendone I'annullamento per i motivi fatti
valere in sede cantonale.
Il Dipartimento cantonale delle finanze e l'Amministra-
zione federale delle eontribuzioni hanno proposto la
reiezione deI gravame.
L'amministrazione federale fa osservare che Ballinari
deve la tassa non solo pe11950, ma anehe pel1949. Durante
questi due anni egli fu bensi a disposizione delle autorita
militari, ma non pote prestare i eorsi di ripetizione eon la
truppa, non essendo aneora istruito militarmente e incor-
porato nell'esereito. Anehe nel 1951 egli manco un corso
di ripetizione. Tuttavia, frequentando la seuola reclute
presto in quell'anno piu di 11 giorni di servizio, il ehe 10
esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24
cp. 3 lett. adel Regolamento di esecuzione (RTM). La
seuola reclute non gli conferisce pero, eontrariamente
all'opinione dell'autorita eantonale, anehe il diritto al
rimborso della tassa pel 1949, atteso che non si trattava
di un servizio di compensazione.
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Gonsiderando in diritto :
1: -
A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1907/1
aprIle 1949 concernente I'organizzazionemilitare (OM),
chi non presta servizio (servizio militare vero e proprio
o servizio complementare; art. 1) e sottoposto al paga-
mento della tassa militare d'esenzione (art. 1 della legge
sulla tassa d'esenzione delservizio militare; LTM). Per
poter prestare il servizio non basta pero ehe l'uomo sia
stato riconosciuto idoneo a servire sotto le armi 0 nei
servizi complementari (art. 5 OM); occorre altresi che sia
stato incorporato in una classe dell'esercito (attiva, land-
wehr e landsturm) 0 assegnato ad uno dei servizi eompIe-
mentari (art. 1 cp. 30M). Seeondo Ia prassi degli organi
militari, l'incorporazione nell'esereito ha luogo quando il
milite ha ricevuto la sua istruzione di base, normalmente
dopo Ia scuola reclute. Finche l'uomo abile al servizio
non e stato istruito militarmente e non e stato incorporato
e bensi a disposizione delle autorita militari, ma non puo
adempire il suo obbligo di servizio e deve quindi la tassa
militare d'esenzione (art. 1 ep. 1 LTM e 14 RTM; RU 73
I 388/390).
2. -
L'obbligo militare di Ballinari prese inizio nel
marzo 1949, eon I'aequisto della eittadinanza svizzera.
Siccome pero fu ehiamato alla scuola reelute e fu incor-
porato solo nel 1951, si trovo per gli anni 1949 e 1950
nella situazione dell'uomo diehiarato abile al servizio, ma
non istruito militarmente e non aneora incorporato nel-
l'esercito. Per questi due anni, il rieorrente e quindi soggetto
alla tassa militare. L'assoggettamento e dato per un
motivo generale, senza riguardo al fatto se Ballinari abbia
mancato un servizio prestato dalla truppa e indipendente-
mente dalle ragioni per cui assolse tardivamente Ia scuola
reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44 consid. 2 e).
Per i11949, il caso deI ricorrente edel resto espressamente
regolato dal RTM (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a).
3. -
Il Dipartimento cantonale delle finanze ha ritenuto
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
ehe Ballinari deve Ia tassa pel 1950, ma non pel 1949,
poiehe avrebbe eompensato il servizio maneato in quel-
l'anno eon Ia seuola reelute deI 1951. Quest'opinione e
conforme alla giurisprudenza vigente. Nella sua sentenza
13 marzo 1930 su rieorso Bise il Tribunale federale ha
infatti giudieato ehe assolvendo tardivamente la seuola
reclute il milite aequista il diritto alla restituzione della
tassa pagata per l'anno in eui avrebbe dovuto frequentarla,
se fosse stato reelutato eon la sua classe. La stessa sentenza
ha inoitre eonfermato Ia prassi anteriore deI Consiglio
federale, seeondo eui il milite ehe -
per un motivo 0
per un altro -
non ha prestato un servizio, puo rieuperare
la tassa pagata per quell'anno quando avra fatto un
servizio di sostituzione, sia in un anno in eui la sua truppa
non e ehiamata sotto le armi, sia dopo ehe la sua elasse
ha terminato i eorsi obbligatori (RU 56 I 44-45). Con la
sentenza 19 febbraio 1931 su rieorso Vogel il Tribunale
federale ha ribadito i prinelpi enuneiati nella sentenza
Bise e preeisato ehe il milite deve Ia tassa per I'anno in
eui assolve tardivamente la seuola reelute soltanto se
manea un servizio di ripetizione al quale fu ehiamato
(RU 57 132). Questa giurisprudenza dev'essere riesaminata.
Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la
tassa d'esenzione chi presta il servizio obbligatorio. Orbene,
per I'anno in eui frequenta la seuola reelute, il milite
presta il servizio ehe gl'incombe. Egli non deve infatti
assolvere, 10 stesso anno, an ehe un eorso di ripetizione
(art. 4 dell'ordinanza 9 dieembre 1947/24 novembre 1949
deI Dipartimento militare federale; art. 2 deI DCF 19
dieembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5 del-
l'Ordinanza deI Consiglio federale 27 novembre 1953 con-
cernente l'adempimento deI servizio d'istruzione, RU
1953, 1049). Lo stesso vale anehe pel milite ehe eompie
Ia seuola reelute fuori termine. Con questa prestazione
egli adempie il servizio al quale e tenuto, avuto riguardo
alla sua situazione di ritardatario. La seuola reclute 10
dispensa dunque, per l'anno in eui ha Iuogo, dal pagamento
della tassa; va pero da se ehe questo medesimo servizio
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non puo in pari tempo essere eonsiderato eome un ser-
vizio di eompensazione (art. 107 RTM), ehe gli conferirebbe
il diritto al rieupero della tassa per l'anno nel quale avrebbe
dovuto rieevere normalmente la sua instruzione militare
di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute
per gli anni anteriori a quello della seuola reclute potranno
invece essergli restituite piu tardi, quando avra assolto,
oltre i eorsi di ripetizione ehe ineombono aneora alla sua
elasse d'eta, dei servizi di eompensazione. Il prima di
questi servizi dara diritto alla restituzione della tassa
pagata pel primo anno (eosiddetto anno di seuola reelute);
il seeondo servizio di eompensazione alla restituzione
della tassa pagata pel seeondo anno, e eosl via (art. 108
RTM). Il diritto alla restituzione si preserive dopo spirato
il quinto anno a eontare da quello in eui ha avuto luogo il
servizio di eompensazione (art. llO RTM).
Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse
vale anehe pel naturalizzato. Prima della naturalizzazione,
il naturalizzato non ha aleun obbligo militare verso la
Svizzera. Se, aequistata la eittadinanza svizzera, non e
ehiamato tempestivamente ad assolvere la seuola reelute,
egli si trova nella stessa situazione deI milite ehe all 'eta di
prestar servizio era eittadino svizzero e ehe per un motivo
qualsiasi rieeve tardivamente la sua istruzione militare
di base.
4. -
Da quanto esposto risulta ehe la seuola reelute
assolta da Ballinari 10 dispensa dal pagamento della tassa
militare pel 1951, ma non gli eonferisee eontemporanea-
mente il diritto alla eompensazione eon la tassa dovuta
pel 1949. Egli deve pagare le tasse militari per gli anni
1949 e 1950, tasse ehe potranno essergli restituite quando
avra assolto dei servizi di eompensazione.
II Tribunale jederale pronuncia :
Il rieorso e respinto. Il rieorrente e soggetto alla tassa
militare per gli anni 1949 e 1950.
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AS 79 I -
1953