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79_I_349

BGE 79 I 349

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Italiano CH
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Staatsrecht.

dettes et une deduetion d'interets n'entre pas en ligne de

compte a leur sujet.

b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifeste-

ment pas non plus une dette mais une simple provision

pour les risques extraordinaires que la societe pourrait

devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il

n'y a Ia aucun element qui pourrait justifier une deduction

d'interets passifs.

c) Les reserves pour rentes en cours presentent une cer-

taine analogie avec les reserves faites par les societes

d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espilee, les sommes

portees en compte sont si minimes qu'elles sont negli-

geables et la question d'une deduction des interets passifs,

sur ce point, peut etre laissee ouverte.

d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler,

I'obligation de verser des interets, au sens de l'art. 34 litt. d

de la Loi d'impot, fait defaut. lei egalement, il ne s'agit

pas de rechercher si, au point de vue purement comptable,

des inwrets peuvent ou non etre portes en compte, mais

de savoir si, pendant la periode de caleul, il existait des

obligations pour lesquelles des interets etaient effective-

ment dus et ont ete payes. C'est seulement dans ce cas

que ces interets pourraient etre pris en eonsideration pour

Ia repartition intercantonale des interets passifs. L'exis-

tence d'nne teIle obligation de payer des interets ne saurait

etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la juris-

prudence suivies en matU~re de liquidation des sinistres. En

realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui

sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances

ne sont effectivement jamais condamnees a payer des

interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le

seul cas ou l'on pourrait admettre l'existence d'une obli-

gation de ce genre semit celui ou une assurance, au lieu

de verser le montant constate d'une indemnite echue, le

conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a

jamais ete allegue que cette hypothese ait ete realisee en

l'espece et I' on doit admettre que les reserves pour sinistres

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Bundesrechtliche Abgaben. No 60.

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aregier, eomme ceux dont il a ete question plus haut, n'ont

pas le caractere d'une dette portant interet.

Par ces moti/s, le Tribunal /Miral prononce :

Le recours est rejete dans la mesure ou il n'est pas

devenu sans objet.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

60. Sentenza 11 dieembre 1953 nella causa Ballinari

contro Dipartimento delle finanze deI Cantone Tieino.

Ta8sa militare.

1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un natu.

ralizzato.

2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambia.

mento di giurisprudenza).

Militärsteuer.

1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung.

2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung).

Taxe d'exemption du service militaire.

1. Accomplissement tardif du service a l'ecole de recrues apres

naturalisation.

2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de juris-

prudence).

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

A _ -

Silvano Ballinari, nato nel 1925, acquisto la citta-

dinanza svizzera il29 marzo 1949. L'8 novembre seguente,

egli venne dichiarato abile al servizio militare. Fu chiamato

alla scuola reclute nel 1951 e, terminata questa scuola,

incorporato nella Cp. pes. fuc. mont. IV /95. Nel 1952

fece il primo corso di ripetizione con la truppa.

Egli fu assoggettato alla tassa militare pel 1950, ma

non pel 1949, ritenuto che aveva ricuperato il servizio

maneato in quell'anno con Ia scuola reclute frequentata nel

1951.

Ballinari insorse contro I'assoggettamento alla tassa pel

1950. Egli addusse ehe non aveva ehiesto il rinvio della

seuola reclute. Il ritardo non sarebbe quindi imputabile

a colpa sua.

Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle

finanze deI Cantone Ticino respinse il ricorso.

B. -

Ballinari ha deferito questa risoluzione al Tribunale

federale, chiedendone I'annullamento per i motivi fatti

valere in sede cantonale.

Il Dipartimento cantonale delle finanze e l'Amministra-

zione federale delle eontribuzioni hanno proposto la

reiezione deI gravame.

L'amministrazione federale fa osservare che Ballinari

deve la tassa non solo pe11950, ma anehe pel1949. Durante

questi due anni egli fu bensi a disposizione delle autorita

militari, ma non pote prestare i eorsi di ripetizione eon la

truppa, non essendo aneora istruito militarmente e incor-

porato nell'esereito. Anehe nel 1951 egli manco un corso

di ripetizione. Tuttavia, frequentando la seuola reclute

presto in quell'anno piu di 11 giorni di servizio, il ehe 10

esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24

cp. 3 lett. adel Regolamento di esecuzione (RTM). La

seuola reclute non gli conferisce pero, eontrariamente

all'opinione dell'autorita eantonale, anehe il diritto al

rimborso della tassa pel 1949, atteso che non si trattava

di un servizio di compensazione.

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Bundesrechtliche Abgaben. No 60.

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Gonsiderando in diritto :

1: -

A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1907/1

aprIle 1949 concernente I'organizzazionemilitare (OM),

chi non presta servizio (servizio militare vero e proprio

o servizio complementare; art. 1) e sottoposto al paga-

mento della tassa militare d'esenzione (art. 1 della legge

sulla tassa d'esenzione delservizio militare; LTM). Per

poter prestare il servizio non basta pero ehe l'uomo sia

stato riconosciuto idoneo a servire sotto le armi 0 nei

servizi complementari (art. 5 OM); occorre altresi che sia

stato incorporato in una classe dell'esercito (attiva, land-

wehr e landsturm) 0 assegnato ad uno dei servizi eompIe-

mentari (art. 1 cp. 30M). Seeondo Ia prassi degli organi

militari, l'incorporazione nell'esereito ha luogo quando il

milite ha ricevuto la sua istruzione di base, normalmente

dopo Ia scuola reclute. Finche l'uomo abile al servizio

non e stato istruito militarmente e non e stato incorporato

e bensi a disposizione delle autorita militari, ma non puo

adempire il suo obbligo di servizio e deve quindi la tassa

militare d'esenzione (art. 1 ep. 1 LTM e 14 RTM; RU 73

I 388/390).

2. -

L'obbligo militare di Ballinari prese inizio nel

marzo 1949, eon I'aequisto della eittadinanza svizzera.

Siccome pero fu ehiamato alla scuola reelute e fu incor-

porato solo nel 1951, si trovo per gli anni 1949 e 1950

nella situazione dell'uomo diehiarato abile al servizio, ma

non istruito militarmente e non aneora incorporato nel-

l'esercito. Per questi due anni, il rieorrente e quindi soggetto

alla tassa militare. L'assoggettamento e dato per un

motivo generale, senza riguardo al fatto se Ballinari abbia

mancato un servizio prestato dalla truppa e indipendente-

mente dalle ragioni per cui assolse tardivamente Ia scuola

reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44 consid. 2 e).

Per i11949, il caso deI ricorrente edel resto espressamente

regolato dal RTM (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a).

3. -

Il Dipartimento cantonale delle finanze ha ritenuto

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

ehe Ballinari deve Ia tassa pel 1950, ma non pel 1949,

poiehe avrebbe eompensato il servizio maneato in quel-

l'anno eon Ia seuola reelute deI 1951. Quest'opinione e

conforme alla giurisprudenza vigente. Nella sua sentenza

13 marzo 1930 su rieorso Bise il Tribunale federale ha

infatti giudieato ehe assolvendo tardivamente la seuola

reclute il milite aequista il diritto alla restituzione della

tassa pagata per l'anno in eui avrebbe dovuto frequentarla,

se fosse stato reelutato eon la sua classe. La stessa sentenza

ha inoitre eonfermato Ia prassi anteriore deI Consiglio

federale, seeondo eui il milite ehe -

per un motivo 0

per un altro -

non ha prestato un servizio, puo rieuperare

la tassa pagata per quell'anno quando avra fatto un

servizio di sostituzione, sia in un anno in eui la sua truppa

non e ehiamata sotto le armi, sia dopo ehe la sua elasse

ha terminato i eorsi obbligatori (RU 56 I 44-45). Con la

sentenza 19 febbraio 1931 su rieorso Vogel il Tribunale

federale ha ribadito i prinelpi enuneiati nella sentenza

Bise e preeisato ehe il milite deve Ia tassa per I'anno in

eui assolve tardivamente la seuola reelute soltanto se

manea un servizio di ripetizione al quale fu ehiamato

(RU 57 132). Questa giurisprudenza dev'essere riesaminata.

Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la

tassa d'esenzione chi presta il servizio obbligatorio. Orbene,

per I'anno in eui frequenta la seuola reelute, il milite

presta il servizio ehe gl'incombe. Egli non deve infatti

assolvere, 10 stesso anno, an ehe un eorso di ripetizione

(art. 4 dell'ordinanza 9 dieembre 1947/24 novembre 1949

deI Dipartimento militare federale; art. 2 deI DCF 19

dieembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5 del-

l'Ordinanza deI Consiglio federale 27 novembre 1953 con-

cernente l'adempimento deI servizio d'istruzione, RU

1953, 1049). Lo stesso vale anehe pel milite ehe eompie

Ia seuola reelute fuori termine. Con questa prestazione

egli adempie il servizio al quale e tenuto, avuto riguardo

alla sua situazione di ritardatario. La seuola reclute 10

dispensa dunque, per l'anno in eui ha Iuogo, dal pagamento

della tassa; va pero da se ehe questo medesimo servizio

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non puo in pari tempo essere eonsiderato eome un ser-

vizio di eompensazione (art. 107 RTM), ehe gli conferirebbe

il diritto al rieupero della tassa per l'anno nel quale avrebbe

dovuto rieevere normalmente la sua instruzione militare

di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute

per gli anni anteriori a quello della seuola reclute potranno

invece essergli restituite piu tardi, quando avra assolto,

oltre i eorsi di ripetizione ehe ineombono aneora alla sua

elasse d'eta, dei servizi di eompensazione. Il prima di

questi servizi dara diritto alla restituzione della tassa

pagata pel primo anno (eosiddetto anno di seuola reelute);

il seeondo servizio di eompensazione alla restituzione

della tassa pagata pel seeondo anno, e eosl via (art. 108

RTM). Il diritto alla restituzione si preserive dopo spirato

il quinto anno a eontare da quello in eui ha avuto luogo il

servizio di eompensazione (art. llO RTM).

Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse

vale anehe pel naturalizzato. Prima della naturalizzazione,

il naturalizzato non ha aleun obbligo militare verso la

Svizzera. Se, aequistata la eittadinanza svizzera, non e

ehiamato tempestivamente ad assolvere la seuola reelute,

egli si trova nella stessa situazione deI milite ehe all 'eta di

prestar servizio era eittadino svizzero e ehe per un motivo

qualsiasi rieeve tardivamente la sua istruzione militare

di base.

4. -

Da quanto esposto risulta ehe la seuola reelute

assolta da Ballinari 10 dispensa dal pagamento della tassa

militare pel 1951, ma non gli eonferisee eontemporanea-

mente il diritto alla eompensazione eon la tassa dovuta

pel 1949. Egli deve pagare le tasse militari per gli anni

1949 e 1950, tasse ehe potranno essergli restituite quando

avra assolto dei servizi di eompensazione.

II Tribunale jederale pronuncia :

Il rieorso e respinto. Il rieorrente e soggetto alla tassa

militare per gli anni 1949 e 1950.

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AS 79 I -

1953