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77_III_116

BGE 77 III 116

Bundesgericht (BGE) ·III · 1951-11-06 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Nelle esecuzioni n. 30051,25629 e 39 157, dirette

contro il marito della rieorrente, l'Ufficio di Loearno

pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'eser-

cizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimen-

tari) intestata al debitore eseusso. Questi diehiarava ehe

tutti i beni staggiti erano di proprieta della moglie, eome

al eontratto di separazione dei beni stipulato tra i eoniugi

in data 7 agosto 1948.

I ereditori procedenti avendo contestato il diritto di

proprieta rivendicato dalla moglie deI debitore, l'ufficio

le assegnava il termine per agire secondo l'art. 1.07 LEF.

B. -

Contro questa decisione insorgeva la moglie deI

debitore, ehiedendo che il termine per agire in giudizio

fosse assegnato ai ereditori eseutenti (art. 109 LEF),

essenzialmente per i seguenti motivi :

Secondo il eontratto di separazione dei beni 7 agosto

1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matri-

moniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di

proprieta della moglie deI debitore. Questa non ha pero

soltanto la proprieta, ma anehe il eompossesso di tali beni.

il ehe giustifiea l'assegnazione deI termine ai ereditori

(RU 68 III 179).

O. -

Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorita eantonale

di vigilanza respingeva il reclamo.

D. -

Questa deeisione e stata deferita dallamoglie

deI debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti deI

Tribunale federale.

Oonsiderando in diritto:

1. -

.... .

2. -

..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai

coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato

degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-

tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la

quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,

suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,

H8

Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.

e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-

veicoli ».

Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-

moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto

di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,

in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i

diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due

anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile

di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno

fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto

menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per

l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella

proeedura di rivendicazione.

In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in

suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m

180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI

debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal

marito, ehe figurano come di proprieta della moglie

nell'inventario integrante un contratto di separazione dei

beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,

quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in

conereto alla regola generale escludente siffatto compos-

sesso.

La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli

pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto

indubbiamente non identici con quelli menzionati nel

eontratto di separazione dei beni.

Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI

termine per agire in giudizio dev'essere confermata.

La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :

TI ricorso e respinto.

Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.

119

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 .... .

E. 2 ..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai

coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato

degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-

tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la

quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,

suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,

H8

Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.

e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-

veicoli ».

Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-

moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto

di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,

in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i

diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due

anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile

di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno

fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto

menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per

l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella

proeedura di rivendicazione.

In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in

suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m

180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI

debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal

marito, ehe figurano come di proprieta della moglie

nell'inventario integrante un contratto di separazione dei

beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,

quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in

conereto alla regola generale escludente siffatto compos-

sesso.

La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli

pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto

indubbiamente non identici con quelli menzionati nel

eontratto di separazione dei beni.

Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI

termine per agire in giudizio dev'essere confermata.

La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :

TI ricorso e respinto.

Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

30. Estratto delta sentenza 6 novembre 1951

nella causa. Marazza.

Prooedura di NVl3ndioazionl3.

Compossesso della moglie rispetto ai ?eni ~ibit~ all'azienda:

condotta dal marito. Non basta che I bem figurmo come dl

proprieta della II?-0glie nel c~ntratto di separazio~e de~ beni,

regolarmente iscrltto e pubbhcato; occorre altresl che .11 con-

tratto sia integrato da un inventario che permetta di accertare

l'identita dei heni pignorati con quelli oggetto deI contratto

di separazione.

W idersp1"'l.tohsverjahren-

.

Mitgewahrsani. der Ehefrau an den lID Ge:werbe des ~he~unes

verwendeten Gegenständen. Es genügt mcht, dass diese m .~em

ordnungsgemäss eingetragenen und bekannt gemach~n G~ter­

treunungsvertrag als Eigentum der Ehefrau aufgeführt smd;

der Vertrag muss ausserdem durch ein Inventar er~zt se~

an Hand dessen sich die Identität der gepfändeten mit den 1m

Gütertreunungsvertrag aufgeführten feststellen lässt.

'

Proeedure de rl3vendioation.

Copossession de la femme sur les biens aff~ctes a. l'e~treprise

dirigee par le mari. Il ne suffit pas que les bIens s01ent mdlquea

comme etant propriet~ de,la femme. d~ le contrat de sepa-

ration regulierement lllScrlt ~t publ~e, il faut encore que le

contrat soit comp16te par un mventarre qUl permette de :cons7

tater que les biens saisis sont les mames que ceux qUl font

l'objet du contrat.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht: N0 30.

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A. -

Nelle esecuzioni n. 30051,25629 e 39 157, dirette

contro il marito della rieorrente, l'Ufficio di Loearno

pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'eser-

cizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimen-

tari) intestata al debitore eseusso. Questi diehiarava ehe

tutti i beni staggiti erano di proprieta della moglie, eome

al eontratto di separazione dei beni stipulato tra i eoniugi

in data 7 agosto 1948.

I ereditori procedenti avendo contestato il diritto di

proprieta rivendicato dalla moglie deI debitore, l'ufficio

le assegnava il termine per agire secondo l'art. 1.07 LEF.

B. -

Contro questa decisione insorgeva la moglie deI

debitore, ehiedendo che il termine per agire in giudizio

fosse assegnato ai ereditori eseutenti (art. 109 LEF),

essenzialmente per i seguenti motivi :

Secondo il eontratto di separazione dei beni 7 agosto

1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matri-

moniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di

proprieta della moglie deI debitore. Questa non ha pero

soltanto la proprieta, ma anehe il eompossesso di tali beni.

il ehe giustifiea l'assegnazione deI termine ai ereditori

(RU 68 III 179).

O. -

Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorita eantonale

di vigilanza respingeva il reclamo.

D. -

Questa deeisione e stata deferita dallamoglie

deI debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti deI

Tribunale federale.

Oonsiderando in diritto:

1. -

.... .

2. -

..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai

coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato

degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-

tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la

quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,

suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,

H8

Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.

e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-

veicoli ».

Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-

moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto

di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,

in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i

diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due

anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile

di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno

fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto

menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per

l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella

proeedura di rivendicazione.

In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in

suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m

180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI

debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal

marito, ehe figurano come di proprieta della moglie

nell'inventario integrante un contratto di separazione dei

beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,

quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in

conereto alla regola generale escludente siffatto compos-

sesso.

La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli

pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto

indubbiamente non identici con quelli menzionati nel

eontratto di separazione dei beni.

Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI

termine per agire in giudizio dev'essere confermata.

La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :

TI ricorso e respinto.

Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.

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