Sachverhalt
Nelle esecuzioni n. 30051,25629 e 39 157, dirette
contro il marito della rieorrente, l'Ufficio di Loearno
pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'eser-
cizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimen-
tari) intestata al debitore eseusso. Questi diehiarava ehe
tutti i beni staggiti erano di proprieta della moglie, eome
al eontratto di separazione dei beni stipulato tra i eoniugi
in data 7 agosto 1948.
I ereditori procedenti avendo contestato il diritto di
proprieta rivendicato dalla moglie deI debitore, l'ufficio
le assegnava il termine per agire secondo l'art. 1.07 LEF.
B. -
Contro questa decisione insorgeva la moglie deI
debitore, ehiedendo che il termine per agire in giudizio
fosse assegnato ai ereditori eseutenti (art. 109 LEF),
essenzialmente per i seguenti motivi :
Secondo il eontratto di separazione dei beni 7 agosto
1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matri-
moniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di
proprieta della moglie deI debitore. Questa non ha pero
soltanto la proprieta, ma anehe il eompossesso di tali beni.
il ehe giustifiea l'assegnazione deI termine ai ereditori
(RU 68 III 179).
O. -
Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorita eantonale
di vigilanza respingeva il reclamo.
D. -
Questa deeisione e stata deferita dallamoglie
deI debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti deI
Tribunale federale.
Oonsiderando in diritto:
1. -
.... .
2. -
..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai
coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato
degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-
tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la
quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,
suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,
H8
Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.
e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-
veicoli ».
Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-
moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto
di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,
in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i
diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due
anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile
di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno
fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto
menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per
l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella
proeedura di rivendicazione.
In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in
suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m
180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI
debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal
marito, ehe figurano come di proprieta della moglie
nell'inventario integrante un contratto di separazione dei
beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,
quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in
conereto alla regola generale escludente siffatto compos-
sesso.
La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli
pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto
indubbiamente non identici con quelli menzionati nel
eontratto di separazione dei beni.
Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI
termine per agire in giudizio dev'essere confermata.
La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
TI ricorso e respinto.
Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.
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Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 .... .
E. 2 ..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai
coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato
degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-
tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la
quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,
suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,
H8
Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.
e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-
veicoli ».
Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-
moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto
di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,
in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i
diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due
anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile
di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno
fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto
menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per
l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella
proeedura di rivendicazione.
In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in
suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m
180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI
debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal
marito, ehe figurano come di proprieta della moglie
nell'inventario integrante un contratto di separazione dei
beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,
quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in
conereto alla regola generale escludente siffatto compos-
sesso.
La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli
pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto
indubbiamente non identici con quelli menzionati nel
eontratto di separazione dei beni.
Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI
termine per agire in giudizio dev'essere confermata.
La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
TI ricorso e respinto.
Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
30. Estratto delta sentenza 6 novembre 1951
nella causa. Marazza.
Prooedura di NVl3ndioazionl3.
Compossesso della moglie rispetto ai ?eni ~ibit~ all'azienda:
condotta dal marito. Non basta che I bem figurmo come dl
proprieta della II?-0glie nel c~ntratto di separazio~e de~ beni,
regolarmente iscrltto e pubbhcato; occorre altresl che .11 con-
tratto sia integrato da un inventario che permetta di accertare
l'identita dei heni pignorati con quelli oggetto deI contratto
di separazione.
W idersp1"'l.tohsverjahren-
.
Mitgewahrsani. der Ehefrau an den lID Ge:werbe des ~he~unes
verwendeten Gegenständen. Es genügt mcht, dass diese m .~em
ordnungsgemäss eingetragenen und bekannt gemach~n G~ter
treunungsvertrag als Eigentum der Ehefrau aufgeführt smd;
der Vertrag muss ausserdem durch ein Inventar er~zt se~
an Hand dessen sich die Identität der gepfändeten mit den 1m
Gütertreunungsvertrag aufgeführten feststellen lässt.
'
Proeedure de rl3vendioation.
Copossession de la femme sur les biens aff~ctes a. l'e~treprise
dirigee par le mari. Il ne suffit pas que les bIens s01ent mdlquea
comme etant propriet~ de,la femme. d~ le contrat de sepa-
ration regulierement lllScrlt ~t publ~e, il faut encore que le
contrat soit comp16te par un mventarre qUl permette de :cons7
tater que les biens saisis sont les mames que ceux qUl font
l'objet du contrat.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht: N0 30.
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A. -
Nelle esecuzioni n. 30051,25629 e 39 157, dirette
contro il marito della rieorrente, l'Ufficio di Loearno
pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'eser-
cizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimen-
tari) intestata al debitore eseusso. Questi diehiarava ehe
tutti i beni staggiti erano di proprieta della moglie, eome
al eontratto di separazione dei beni stipulato tra i eoniugi
in data 7 agosto 1948.
I ereditori procedenti avendo contestato il diritto di
proprieta rivendicato dalla moglie deI debitore, l'ufficio
le assegnava il termine per agire secondo l'art. 1.07 LEF.
B. -
Contro questa decisione insorgeva la moglie deI
debitore, ehiedendo che il termine per agire in giudizio
fosse assegnato ai ereditori eseutenti (art. 109 LEF),
essenzialmente per i seguenti motivi :
Secondo il eontratto di separazione dei beni 7 agosto
1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matri-
moniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di
proprieta della moglie deI debitore. Questa non ha pero
soltanto la proprieta, ma anehe il eompossesso di tali beni.
il ehe giustifiea l'assegnazione deI termine ai ereditori
(RU 68 III 179).
O. -
Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorita eantonale
di vigilanza respingeva il reclamo.
D. -
Questa deeisione e stata deferita dallamoglie
deI debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti deI
Tribunale federale.
Oonsiderando in diritto:
1. -
.... .
2. -
..... L'atto di separazione dei beni, stipulato dai
coniugi nel 1948, non eontiene un inventario dettagliato
degli oggetti ehe sono di proprieta della mogIie, ma sol-
tanto una diehiarazione delle parti eontraenti, seeondo la
quale « tutto quanto trovasi di mobilio, maeehinario,
suppellettili, nulla escluso ne eecettuato, in questiimmobili,
H8
Sohuldbetreibungs- und Kon1rursrooht. N° 30.
e di proprieta eselusiva della moglie, eompresi gli auto-
veicoli ».
Questa clausola generale definisee bensl i rapporti patri-
moniali dei eoniugi all'atto della eonclusione deI contratto
di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette,
in mancanza di uno. speeifieazione dei beni, di stabilire i
diritti di proprietil. della moglie sui beni pignorati, due
anni piu tardi, 0. pregiudizio deI m'arito. E infatti impossibile
di accertare l'identita di questi beni con quelli che hanno
fatto l'oggetto della dichiarazione eontenuta nel eontratto
menzionato, aeeertamento che e pero indispensabile per
l'attribuzione della veste di attore 0 di convenuto nella
proeedura di rivendicazione.
In queste condizioni, 10. ricorrente non puo invocare in
suo favore 10. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m
180, prassi ehe ammette il eompossesso della moglie deI
debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal
marito, ehe figurano come di proprieta della moglie
nell'inventario integrante un contratto di separazione dei
beni regolarmente iscritto e pubblicato_ Con ragione,
quindi, l'Autorita cantonale di vigilanza si e attenuta in
conereto alla regola generale escludente siffatto compos-
sesso.
La stessa conclusione s'impone anehe per gli autoveicoli
pignorati. Ambedue sono deI modello 1950 e pertanto
indubbiamente non identici con quelli menzionati nel
eontratto di separazione dei beni.
Cosl stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente deI
termine per agire in giudizio dev'essere confermata.
La Oamera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
TI ricorso e respinto.
Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 31.
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