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71_I_287

BGE 71 I 287

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Italiano CH
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, 286 Verwaltungs- und DiszipIinarrechtspflege. le nombre restreint d'ortvriers, l'etablissement a un carac- tere special, incompatible avec celui des petites exploita- tion~ de l'artisanat. Autrement dit, il faut que l'exploita- tion, par son genre, soit assimilable a la grosse industrie. Tel serait le cas, par exemple, si une partie de la main d'reuvre etait remplacee par un agencement special et considerable de machines perfeetionnees., Mais la recou.rante n'indique aucun element qui confe- rerait a l'exploitation de son etablissement de St-Gall un earaetere partieulier. Son atelier n'utilise que deux mOteurs d'une tres faible puissance. L'inspectorat federal des fabri- ques a releve que les maehines etaient peu importantes ; les locaux ne sont nullement agenees selon les methodes rationnelIes de la grosse industrie. Au contraire, l'organi- sation de l'atelier rappelle les conditions en usage dans les arts et metiers. Des lors, l'art. l er lit. d n'est pas appli- cable. L'Offiee federal a du reste fait remarquer qu'il y a, a St-Gall, une entreprise exploitant un atelier similaire pour la reparation des eompteurs a gaz, qui, elle non plus, n'est pas soumise a la loi sur les fabriques.

5. - Ni l'Office federal, ni le Tribunal federal, en appli- quant les regles qui determinent l'assujettissement d'un etablissement a la loi sur les fabriques, ne sont lies par le fait que les ouvriers de l'etablissement sont assures aupres de la Caisse nationale; d'autant moins que l'ordonnance d'exeeution de la LTF et les ordonnanees sur l'assurance- aeeidents sont fondees sur des prineipes differents en ce qui eoncerne I'assujettissement. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural Rejette Ie reeours. Beamtenrecht. N° 46. 287 V. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES

46. Sentenza deI 4: mauo1o 1945 neUa causa X. contro Strade Ferrate federali. Compensazione. L'ente pubblico puQ compensare una pretesa di un privato non solo con un credito derivante dal diritto pubblico, ma altresi con un credito di diritto cw.Ue (neUa specie : una pretesa di risarcimento contro il responsabile che ha cagionato una temporanea inva- lidita. al lavoro ad un funzionario federale ), e cie, anche ove il credito della controparte sia fondato suI diritto pubblico (in casu : una pretesa di stipendio di un funzionario federale ). Art. 125 cifra 3 CO ; art. 461egge sull'ordinamento dei funzionari federali. art. 125 cifra 2 CO (consid. 5). Verrechnung: Die Verwaltung kann im öffentlichen Rechte begründete Schulden (hier den Gehalt eines Bediensteten) mit ihren Forderungen an den' Gläubiger verrechnen, auch wenn diese nicht auf öffentlichem Recht beruhen (Art. 125, Ziff. 2 und 3 OR, Art. 46 BtG). Compensation: L'administration peut compenser ce qu'elle doit en vertu du droit public (i. c. traitement d'un employe) avec ce que'lui doit son crea.ncier, mllme lorsque sa creance n'est pas fondee sur le droit public (art. 125 ch. 2 et 3 CO, art. 46 Soot. fonct.). A. - In data 19 ottobre 1942, il conduttore S.F.F. Y"., nel corso di un alterco avuto fuori servizio, per dei motivi di natura privata, con il frenatore S.F.F. X., ripQrtava delle lesioni semplici ehe gli provocavano una temporanea ineapaeita al lavoro. Durante il periodo d'invalidita, egli percepiva dall'Amministrazione delle S.F.F.e dall'Istituto nazionale svizzero d'assieurazione eontro gl'infortuni la somma di fr. 258,25. B. - Y. proponeva querela penale eontro l'au.tore. Nel eorso deI procedimento penale, le parti addivennero, il 15 luglio 1943, ad una transazione giu.diziaIe, in conformita della quale si rimettevano al giudizio inappellabile de bono et requo deI Pretore di Bellinzona, affinehe avesse a stabilire se, ed eventuaimente in quale misura, X. dovesse indennizzare Ia parte lesa. 288 Verwaltungs- und DiSziplinarrechtspßege. O. - In seguito, e piu preoisamente 80 partire da1 novem- bre deI 1943, Ie S.F.F., in oonformita delI 'art. 46 deI Rego1amento dei funzionari II e dell'art. 100 LAM!, si rivalevano della somma versata alla parte lesa durante il periodo d'invalidita a1 lavoro (per quanto attiene aHe prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione eontro gl'infortuni, agendo quali rappresentanti delI'Isti- tuto medesimo) mediante delle trattenute mensili di fr. 30 sullo stipendio dell'autore. Contro tale provvedimento, questi insorgeva eon Iettera 25 novembre 1943, faoendo segnatamente riferimento alla e1ausola compromissoria della summenzionata transazione giudiziale. Rispondeva 180 Direzione eompetente in data 22 dicembre, osservando in sostanza ad X. ehe, eon 180 transazione giudizia1e 15 luglio 1943, egli aveva rioon<>:- sciuto il fondamento dell'atto d'acousa e ehe il giudizio arbitra1e non avrebbe potuto in aleu,n modo infhtire sulle pretese di regresso delle Ferrovie federali e dell'Istituto nazionale d'assieurazione contro gl'infortuni. Al ehe X. nulla obiettava, non manifestando ulteriormente il proprio dissenso durante tutto il periodo in cui Vennero effettuate le trattenute. Il 30 novembre 1944, X .. faceva nondimeno notificare alla Direzione delle S.F~F. deI II Cireondario un precetto eseeutivo dell'importo di fr. 258,25, addueendo, qua1e titolo deI eredito, le summenzionate trattenute sullo sti- pendio, di eui asseriva.l'illegalita. L'eseussa interponeva opposizione. D. - Con domanda 2 febbraio 1945 alla Camera di diritto amministrativo deI Tribunale federale, X. ehiede ehe la Direzione deI II Cireondario venga eondannata alla rifusione dell'ammontare delle trattenute. L'attore, desunta 180 eompetenza di questa Corte dalI'art. 60 LF 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali e dall'art. 17 1ett. a LF sulla giurisdizione ammini- strativa. e diseipIinare (art. 110 Iett. a nuova OGF), sostiene, nel merito, ehe il giudizio sulla sua responsabilita Beamtenrecht. N° 46. 289 eivile eompete, in eonformita. della elausola eompromis- soria di eui alla transazione giudiziale 15 1uglio 1943, al Pretore di Bellinzona. Il relativo lodo non e ancora stato prolato, onde abusive appaiono Ie trattenute della Dire- zione deI II Cireondario delle S.F.F., Ia quale sembra eoal volersi sostituire al giudiee. E. - Rispondendo, 1e S.F.F. hanno innanzi tuttoeon- testato la competenza di questa Corte, trattandosi, nella speeie, di una eontroversia ehe, per essere essenzialmente di natura eivile, eompete ai tribunali d'ordinaria giuris- dizione. Per altro l'azione e tardiva. La prima trattenuta sullo stipendio risale difatti 801 novembre dell'anno 1943 ; 180 piu reeente 801 mese di luglio deI 1944. Nel merito, le eonvenute avvertono ehe, eon la transazione giudizia1e 15 luglio 1943, 1e parti hanno inteso di eompromettere 801 Pretore di Bellinzona solo il giudizio sulle pretese della parte lesa ehe eventualmente dovessero eecedere l'importo delle prestazioni delle S.F.F. e dell'Istituto nazionale d'assieurazione eontro gl'infortuni. La questione della responsabilita dell'attore nei eonfronti di Y., rispettiva- mente verso le S.F.F. e l'Istituto nazionale (surrogati, per l'ammontare delle 10rQ prestazioni, nei diritti deI dahneg- giato) , e riso1ta dalla summenzionata transazione, eon la quale X. ha espressamente rieonosciuto il fondamento dell'atto d'aeeusa. Oon8iderando in diritto .-

1. ~ Con l'azione in esanle; X. chiede 180 rifusione della somma di fr. 258,25, ehe gll ~ stata trattenuta sullo sti- pendio dall' Amministrazione delle S.F.F. 80 deeorrere dal mese di novembre dal 1943. Trattasi du,nque di una pre- tesa derivante dal rapporto d'impiego sussistente fra l'attore e le fotrdVie convenute. 01.'80, 80' sensi delI 'art. 60 cp. 1 LF sull;örd.inamento dei funzionari federali - ehe perfettamente eoineide eon il disposto dell'art. 110 lett. a nuova üGF : art. 17 lett. a dell'abrogata legge federale sulla. giurisdizione amministrativa e diseiplinare - il Tri- 19 AB 71 I - 1945 290 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege. bunale federale giudica; come autorita d'unica giurisdizione, le contestazioni scatu.renti dal rapporto d'impiego dei funrlionari federali. D'altro canto, in conformita delI'art .. 96 cp. 3 OGF - applicabile. nella specie, giusta il richiamo dell'art. 115 cp. 2 della legge medesima -, questa Camera di diritto amministrativo e eompetente a deeidere la qu,estione, di natura pregiudiziale, se in eonereto le S.F.F. avessero il diritto di eompensare con 10 stipendio dell'attore il eredito eontro di lui acquisito in forza di surrogazione (art. 46 cp. 4 Regolamento dei funzionari II) e le pretese deH'Istituto nazionale (pure surrogato, giusta l'art. 100 LAMI, nei diritti deI danneggiato). Da tale aspetto, nulla s'oppone quindi aHa eompetenza di questo Tribunale.

2. - Qualche dubbio puo invece sorgere circa la com- petenza di questa Corte dal profilo dei eombinati disposti degliart. 114 OGF e 58 Regolamento dei funzionari II, a' sensi dei quali le azioni contro la Confederazione, che abbiano per oggetto delle vertenze di natura pecuniaria risultanti dal rapporto d'impiego, non possono essere intentate innanzi al Tribunale federale se non quando la competente autorita amministrativa siasi pronunziata in merito (nella specie, l'autorita amministrativa ehe ha nominato il funzionario : efr. la cireolare 25 aprile 1929 N° 5002.4 P.C. della Direzione generale delle S.F.F., sub 2,

i. f.). L'azione, proposta da X. al Tribunale federale senza che la eompetente autorita amministrativa si sia pronuneiata al riguardo con decisione motivata (v.l'art. 58 ep. 2 Regolamento dei funzionari II), e nondimeno riee- vibile, poiche le convenute non hanno specifieatamente sollevato tale eecezione d'ordine : sia eh'esse eonsideri.no questa eondizione formale sodisfatta dal earteggio scam- biato con la controparte nei mesi di novembre e dicembre deI 1943, sia eh'esse vi abbiano rinuneiato, essendo risolute a non dipartirsi dall'opinione espressa, sulla questione pregiudiziale della fondatezza delle trattenute, Beamtenrecht. N° 46. 291 nella loro lettera 22 dicembre 1943. Una siffatta rinuncia tacita, conformemente alla giu,risprudenza di questa Corte, e ammissibile (sentenza deI Tribunale federale. 19 set- tembre 1935 - non pubblicata - nella causa Pellencini contro la Cassa pensioni e· di soceorso deI personale delle S.F.F.). Nulla s'oppone pertanto, anche a tale riguardo,alla competenza di qu,esto Tribunale.

3. - La censura di tardivita formulata dalle ferrovie convenute e priva di fondamento. Nessuna norma proee- durale stabilisce difatti che le azioni fondate sull'art. 110 lett. a OGF debbano essere proposte entro un dato ter- mine, salve restando le norme reggenti la prescrizione.

4. - In conformita dell'art. 46 cp. 4 Regolamento dei funzionari H, I'Amministrazione delle S.F.F. puo esigere che il funzionario colpito da incapacita al lavoro l'auto- rizzi a far valere, essa stessa, le pretese di risarcimento per invalidita contro il terzo responsabile. D'altro canto, giusta I'art. 100 LAMI, l'Istituto nazio- nale d'assicurazione contro gl'infortuni e surrogato, per l'ammontare delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile. In virtiI degli anzidetti disposti legali, l' Amministrazione delle S.F.F. e l'Istituto nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni sono subentrati, per l'ammontare de:p.e loro prestazioni, nei diritti di risarcimento di Y. verso l'attore, con cio ehe Ie convenute acquistavano ad un tempo il diritto di rivalersi su quest'ultimo anehe per quanto eoncerne Ie prestazioni dell'Istituto nazionaIe, provvedendo le S.F.F., per illoro personale, al servizio d'agenzia di detto Istituto.

5. - Non vi e du,bbio ehe il eredito di risarcimento verso X., acquisito dall'Amministrazione delle S.F.F. e dalI'Isti- tuto nazionale in virtli degli art. 46 cp. 4 Regolamento dei funzio:nari II e delI'art. 100 LAMI, e obbligazione di diritto privato, nulla mutando a tale riguardo la cireostanza ehe i surriferiti disposti di legge - in conformita dei quali 292 Verwaltlmgs. und DiszipIinarroohtspfiege. s'ebbe il eambiamento deI subietto. attivo. nel rapporto. giuridieo. - appartengo.no. al diritto. pubblieo.. All'inco.ntro il credito. dell'atto.re verso. l'Amministra- zio.ne delle S.F.F. a tito.lo. di stipendio. co.stituiva un'o.bbli- gazio.ne di diritto. pubblico., fondata sull'ordinamento 30 giugno 1927 dei funzio.nari federali. L'eterogeneita dei due crediti fa so.rgere la questio.ne della lo.ro eompensabilita. E, in termini piu concreti, da chiedersi se le ferro.vie convenute avessero la faco.lta di o.pporre, in co.mpensazio.ne della pretesa di diritto. pubblieo. dell'atto.re, il eredito. di diritto. privato di eui avevano. acquisito I'esercizio., co.nfo.rmemente a quanto. espo.sto. aHa cifra precedente. La fattispecie no.n sembra essere compresa dall'art. 46 legge sull'Ordinamento. dei frinzio.nari federali, il quale, no.no.stante il piu lato. teno.re della rubrica che 10. precede, sembra limitarsi a rego.lare la co.mpensazio.ne di o.bbli- gazio.ni di diritto. pubblico. (stipendi, indennita di residenza, assegni) co.n pretese della stessa natura (so.~me che l'assi- curato. 0. il depo.sitante deve versare in confo.rmita degli statuti delle Casse d'assicurazio.ne della Co.nfederazio.ne, indennita per allo.ggi di servizio. e multe). Nel caso. co.nereto. trattasi invece, come gia s'ebbe ad avvertire, della eompensazio.ne di una pretesa di diritto. privato. co.n un'o.bbligazio.ne fo.ndata sul diritto. pubblico.. Un'indicazio.ne ci e data al riguardo. dall'art. 125 cifra 3 CO. Stabilisce questo. disposto, eo.nsacrando. un principio. largamente pro.fessato. dalla do.ttrina giuridica, ehe le· o.bbligazio.ni di diritto. pubblieo.. - &cl esempio. un debito. fiscale - verso. enti pubblici non posso.no. essere estinte mediante co.mpensazione, eontro. la vo.lo.nta deI credito.re. Ne seende, argo.mentando. a co.ntrario. (e l'illazio.ne e uni- vo.camente ammessa dalla do.ttrina e dalla giurisprudenza, cfr. VON Tmm-SIEGWART, Allgemeiner Teil des Schwei- zerischen Obligatio.nenrechts, p. 644, no.ta 85 e le sentenze ivi citate ; BECKER, commentario. all'art. 125 CO, p. 519, cifra marginale 6; JANGGEN, Die Co.mpensatio.n nach 1 Beamtenrecht. N° 46. 293 schweiz. Obligatio.nenrecht; p. 93 i. f., p. 94 e no.ta 1 ib., per quanto attiene alla corrispondente disposizio.ne del- l'art. 132 cifra 3 deI CO deI 1881 ; RU 56 III 246) che l'ente statale, dal canto. suo., Pu,o senz'altro. o.ppo.rre u,n suo. credito. di diritto pubblico - ad esempio. per impo.ste - in co.mpensazio.ne di un credito. ehe un privato. abbia nei suo.i co.nfro.nti. No.n si sco.rge quindi perehe u,n ente statale no.n debba po.ter co.mpensare u,n credito di un privato. - foss'anche di diritto. pubblico., com'e il caso. nella spe- cie - o.ppo.nendogli u,na pretesa di diritto civile. Nessuna disposizio.ne dell'o.rdinamento dei funzionari s'o.ppo.ne a tale rigu,ardo. ; ne vi o.sta il CO, il quale, in materia di compensazio.ne d'o.bbligazio.ni etero.genee - di diritto. civile e di diritto. pubblico. "- co.ntempla la so.la limita- zione dell'art. 125 cifra 3. Non si perverrebbe ad un diverso. risultato. o.ve in con- creto si do.vesse ammettere l'applicabilita dell'art. 46 del- l'ordinamento dei funzio.nari, mo.vendo. segnatamente dal rilievo., cui si e gia accennato, che la rubrica della detta dispo.sizio.ne no.n distingue la natura della pretesa o.ppo.sta in compensazio.ne dallo. Stato., per argo.mentare ehe il seco.ndo. capo.verso. deI disposto. in parola rinvia, per ·Ie ipo.tesi no.n co.ntemplate dal primo. comma (com'e il caso. nella specie, in cui il credito. opposto in co.mpensazione dalle S.F.F. e pretesa di diritto. civile) alle no.rme deI CO. Entrambi i mo.tivi conducono. quindi all'applicazione degli art. 120 ss. CO. In partico.lare, avrebbe po.tuto. aver pratico rilievo, nel caso in esame, la no.rma dell'art. 125 cifra 2 leg. cit., seco.ndo. la quale il lavorato.re puo op- po.rsi alla co.mpensazio.ne della pretesa di stipendio, nella misura in oui la mercede gli sia asso.lutamente neces- saria per il proprio. sostentamento e, per quello. della famiglia. L'atto.re, pu,r pro.testando., in data 25 no.vembre 1943, contro le trattenu,te, no.n ha pera sostenu,to. che esse eccedessero i limiti stabiliti dall'art. 125· cifra 2 CO.

6. - L'attore contesta per altro. il credito oppo.sto in eo.mpensazio.ne dalle S.F.F. e chiede il versamento delle 294 Verwaltungs. und DisziplinBrrechtspfiege. quote di stipendio non. pereepite. Lalegge sull'ordinamento dei funzionari non eontempla un termine entro il quale dßbba essere esperita' tale azione ; ne la eonvenu,ta ha sol1e- vato l'eecezione de11a preserizione, la quale sarebbe deI resto infondata, essendo applieabile per analogia alla pretesa in argomento il termine deeennale de11'art. 127 CO 0, nell'ipotesi phI sfavorevole a11'attore, quella qu,inquen- nale dell'art. 128 eifra 3 leg. oit. (ofr. FLEINER, Les prin- eipes generaux du droit administratif allemand, p. 42 i. f. e p.43). La. pretesa di rimborso delle trattenute e infondata. Da un lato, le prestazioni delle Ferrovie federali e dell'Isti- tuto nazionale alla parte lesa, a titol0 di stipendio durante il periodo d'invalidita e di spese mediehe, sono ineonte- state; d'altro canto, la responsabilita. dell'attore e dimo- strata dalla transazione giudiziale 15 luglio 1943, eon la quale X. deplorava il fatto indieato nell'atto d'aeeusa, di eui rioonosceva il fondamento. Vero e ehe la transazione in argomento demanda al giudizio inappellabile « de bono et requo» del Pretore di Bellinzona la questione se, e eventualmente in quale misura, l'attore sia tenu,to ad indennizzare la parte lesa. Se non ehe la elausola eompromissoria non poteva evidentemente ooncernere le pretese di risareimento nella misura in eui erano passate alle S.F.F. e all'Istituto nazionale in virtu di surrogazione : al riguardo nu11a poteva difatti stipulare Y., trattandosi di un eredito ehe non gli eompeteva. Ne seende ehe il patto arbitrale di eu,i e questione non e opponibile aHa oonvenuta.

7. - L'azione appare deI resto infondata per un seeondo motivo. E invero da ritenere ehe fra Ie parti sia inter- venuta, nel dicembre deI 1943, una eonvenzione vera e propria relativamente a11a oompensazione in argomento : eonvenzione venutasi a costituire in seguito al comporta- mento ooncludente deH'attore ehe, eol suo silenzio, taei- tamente rinunoiava ad opporsi alle trattenute eon le quali la eontroparte manifestavala volonta. di opporre, in oom- Verfai;lren. 295 pensazione della pretesa di stipendio deI funzionario, il suo eredito di regresso. Sta di fatto ehe in seguito aHa lettera 22 dieembre 1943, eon la quale le ferr<~vie convenute signifieavano ad X. ehe il giudizio arbitrale deI Pretore di Bellinzona non avrebbe potuto influire sulloro eredito di regresso, l'Amministra- zione delle 8.F.F. proeedeva mensilmente a trattenere sullo stipendio dell'attore - sellZa ehe questi avesse a mani- festare il proprio dissenso -la somma di fr. 30. Fu solo in data I dieembre 1944, vale a dire dopo oltre un anno, ohe X. fece notifieare alle S.F.F. un precetto eseeutivo per l'importo delle trattenute. Ora e palese ehe l'attore, ove avesse inteso di opporsi aHa eompensazione, avrebbe dovuto eomunieare tempesti- vamente alle eonvenute di non eondividere l'opinione di cui alla 10ro lettera 22 dieembre 1943. In tali eireostanze e da stimare, conformemente a quanto stabilito daH'art. 6 CO, ehe l'attore abbia dato il suo assenso alla compensazione. Il Tribunale federale pronuncia : La. domanda e respinta. VI. VERFAHREN PROC:E'muRE Vgl. Nr. 45, 46. - Voir n08 45, 46.