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66 Verwalt;ungs. und Disziplinarrechtspflege. entsteht, nur dann, wenn er nicht beweist, dass der Unfall durch Verschulden des Verletzten oder Getöteten selbst verursacht worden ist. Dass diesen ein grobes Selbstver- schulden treffe, ist nicht erforderlich. Es läge hier zudem vor. Denn Stihl hat sich in vollem Bewusstsein der Rechts- widrigkeit und Gefahrlichkeit seines Vorhabens in die 'verbotene Grenzzone begeben; er hat mit Vorbedacht Gebiet betreten, das gerade an der übertrittsstelle durch eine Verbotstafel deutlich als Sperrgebiet gekennzeichnet war, und sich damit über ein ihm bekanntes Verbot hin- weggesetzt. Er hat dadurch den Gebrauch der Waffe durch den Grenzwächter in einer Weise selbst verschuldet, die eine Haftung 4er Beklagten ausschliesst. Demnach erkennt das Buru1esgericht : Das Armenrechtsgesuch und die Klage werden abge- wiesen. III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE CONTRffiUTIONS CANTONALES
10. Sentenza 4 febbralo 1944 nella causa eredi B. contro Con- sigllo di Stato deI Cantone Ticino. Art. 2 LFTB : Assoggettamento aUa. tasse. di 00110 federale d'u,na convenzione preparatoria, giuridicamente non necessaria per costitu,ire la societa. anonima ed emettere azioni. Illiceita. deI OOllo cantonale proporzionale sul capitale azionario di tale societa.. Art. 2 StG : Die Errichtung einer Aktiengesellschaft vorbereitende Verträge dürfen - als Urkunden, die ein mit eidgenössisohen Stempelabgaben belastetes Reohtsverhältnis betreffen - nicht mit einem kantonalen Wertstempel auf dem Betrage des Aktienkapitals belegt werden. Art. 2LDT: Les oonventions preparatoires de la constitution d'une societe anonyme - etant des documents relatifs a. un rapport juridiqueassujetti au droit fecIeral sur le timbre - ne peuvent etre soumises· a. un droit de timbre oantonal ad valorem sur le capital-actions de 180 societe. Befreiung vQn kantonalen Abgaben. N0 10. 67 Ritenuto in jatto : A. - Nel 1942 moriva G. B., lasciando come eredi tre figlie tre figlie. Dell'asse ereditario fa parte una fabbrica di sigari e tabacchi, il cui esercizio avrebbe dovuto continuare sotto la forma d'una societa anonima, nella quale sarebbero entrati i sei coeredi, giusta la convenzione 16 gennaio 1943. Allestiti gli statuti sociali, una coerede si rifiutava pero di accettarli, cosicche gli altri coeredi facevano istanza presso la competente autorita guidiziaria affincM auto- rizzasse la licitazione privatadella fabbrica suddetta, conformemente all'art. 612 cp. 3 CC. L'autorita giudiziaria trasmetteva la convenzione 16 gen- naio 1943, che non era munita di bollo, al Dipartimento cantonale delle finanze, il quale applicava una sanatoria, ritenuto un valore fiscalmente imponibile eorrispondente al oapitale soeiale. Con risoluzione 7 settembre 1943 il Consiglio di Stato eonfermava la sanatoria. B. - Gll eredi B. hanno interposto un « rieorso di diritto pubblioo» al Tribunale federale, ehiedendo ehe questa risoluzione sia annullata pereM e ineompatibile eon l'art. 2 della legge federale 4ottobre 1917 sull~ tassa di bollo (LFTB) e eostituisee un'arbitraria applieazione degli art. 7, 23, 25 e 35 della legge tieinese sul bollo emanata il 9 gennaio 1934 (LTB), da cui risulta ehe sono esonerati dal bollo proporzionale tupti gli atti soggetti alle tasse di bollo federale. Asostegno deI loro assunto i ricorrenti adducono in sostanza quanto segue: La eonvenzione 16 gennaio 1943 e un atto preparatorio e preliminare per Ia oostituzione d'una societa anonima. Il fatto ch'essa non sia un atto nece8sarw e irrilevante ; deeisivo e che eoncerna il medesimo rapporto giuridico sottoposto al bollo federale ossia la costituzione d'una societa anonima. E eonforme non soltanto alla legge, ma an ehe al buon senso che una
58 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. siffatta convenzione preparatoria non possa essere eolpita dalla tassa di bollo cantonale, poicM altrimenti la eostitu- zione d'una soeieta anonima, ehe riehiede generalmente la stesura di diversi atti preliminari, sarebbe eolpita da multiple tasse di bollo. Nessun dubbio pub sussistere ehe eol eontratto 16 gennaio 1943 gli eredi B. hanno voluto ereare soltanto le basi legalmente necessarie per la futura costituzione d'una societa anonima. Tutt'al piu questo documento prodotto davanti all'autorita giudiziaria avreb- be dovuto essere munito d'una lllarca di bollo di 50 cente- siIni per pagina, come prevede l'art. II lett. b LTB. G. - Il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha con- JIuso pel rigetto deI « ricorso di diritto pubblico ), osser- vando in sostanza quanto segue : A differenza deI fatti- specie nella causa Polus S. A .. c. Ticino (RU 49 I 51), il contratto 16 gennaio 1943 tra gli eredi B. non concerne un rapporto giuridico sottoposto al bollo federale. Non si tratta dell'istromento di costituzione d'una societa ano- nima, ma d'una convenzione non prescritta dalla legge: i ricorrenti sono liberi di costituire 0 no, a loro piacimento, la societa anonima. Anche dalla cireolare 20 febbraio 1918 deI Consiglio federale (FF 1918, vol. I, pag. 526, cifra I) risulta che nel fattispecie non si e in presenza d'un docu- mento esente dal bollo cantonale a norma dell'art. 2 LFTB. Non si pub contestare che la convenzione in parola sia un atto destinato ad essere prodotto _ come documento ed a far fede in giudizio ; essa doveva quindi essere stesa su carta bollata conformemente agli art. 2 e 6 LTB. A torto i ricorrenti pretendono subordinatamente ehe sia appli- cabile in concreto un bollo di centesimi cinquanta per pagina (art. II lett. b LTB) : cio sarebbe esatto, se la convenzione in parola non fosse soggetta all'obbligo deI bollo ab origine. D. - Invitata a pronunciarsi sulla questione se in concreto Ia pretesa deI fisco cantonale fosse in contrasto col diritto di bollo federale, l'AFC non ha espresso in pro- posito un'opinione determinata. Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 10. 59 Gonsiderando in diritto : I. - Davanti al Tribunale federale gli eredi B. sostengono soltanto ehe latassa di bollo chiesta e Ia sanatoria appli- eata dal fisco sono inammissibili a norma dell'art. 2 LFTB, Essi non pretendono ehe, prescindendo da questo disposto. Ia risoluzione impugnata sarebbe insostenibile in base al diritto cantonaie. Ne segue ehe in conereto non si e di fronte ad un ricorso di diritto pubblico, ma d'una domanda a' sensi dell'art. 18 lett. a GAD, ehe dev'essere esclusivamente esaIninata dalla Camera di diritto amministrativo deI Tribunale federale.
2. - Mediante la convenzione 16 gennaio 1943 i coeredi deI defunto G. B. hanno pattuito essenzialmente quanto segue: L'azienda paterna sara trasformata in una societ'a anonima, aHa quale parteciperanno, in misura eguaIe, tutti i sei coeredi. La consistenza attiva della ditta, secondo l'inventario da allestire, costituira il conferimento in natura dei coeredi ; in compenso essi riceveranno le azioni libe- rate, divise in parti eguali. Le azioni noIninative di 1000 fr. ciascuna potranno essere cedute soltanto col consenso di tutti gli altri azionisti cui spetta un diritto di preiazione. Tl capitale sociale costituito da conferimenti in n~tura e da somme versate in contanti e stabilito in 150 000 fr. Nel rimanente la convenzione stabilisce in modoparti- colareggiato quali saranno gli organi della societa anonima, entro quale termine essa dovra essere costituita e prevede l'immediata continuazione dell'azienda. Si e in presenza d'un atto che prepara Ia costituzione della societa anonima (cfr. art. 638 CO ; SIEGWART, Obli- gationenrecht, note 2 e 39 nelle osservazioni preliminari agli art. 629-639 CO e nota 6 all'art. 638 ; WIELAND, Handelsrecht, vol. n, pag. 58) e dev'essere quindi noverato, in virtu degli art. 17 e seg. LFTB, tra i documenti soggetti aHa tassa di bollo federale. Sta bene che si tratta di una
60 Verwaltungs- und DiszipJinarreehtspfiege. convenzione preparato:da, giuridicamente non necessaria per costituire la soeieta anonima ed emettere le azioni ; ma cio non impedisce, seeondo la teoria e la prassi, l'appli- eazione delI'art. 2 LFTB (LANDMANN-IMHOF-JÖHR, Das Bundesgesetz über die Stempelabgaben, nota 3 a ad art. 2 LFTB e RU 66 I 100) : anehe in un siffatto ea'so sarebbe troppo oneroso oolpire eon una tassa cantonale 10 stesso rapporto giuridieo gia gravato da una tassa federale. I motivi addotti dalI'impugnata risoluzione non sono quindi fondati. A ragione il Consiglio di Stato non sostiene neUa sua risposta alla domanda degli eredi B. ehe l'atto 16 gennaio 1943 si riferisea ad un rapporto eoncernente il diritto suecessorio, ehe renderebbe applieabile la tassa di bollo eantonale. Sta bene ehe, giusta quanto pattuito dai eoeredi con l'atto 16 genIlaio 1943, l'azienda delloro defunto padre dev'essere trasformata, prima della divisione degli altri beni da lui relitti, in una soeieta anonima e con- tinuata come tale. Ma, anehe se con eio l'azienda dovesse innanzitutto essere divisfl, tra gli eredi a' sellsi dell'art. 612 ep. 2 CC, eome hanno ritenuto tanto il Pretore quanto la Camera eivile deI Tribunale di appello, questa parte deI contratto relativa al diritto suecessorio starebbe in istretto nesso con la eostituzione della soeieta anonima : infatti una tale divisione si spiegherebbe soltanto col progetto di rendere indipendente l'azienda e di eontinuarne l'esercizio eome soeieta anonima. Un siffatto nesso eselude ehe il cantone possa prelevare a sua volta una tassa di bollo (cfr. BLUMENSTEIN, Kommentar zum Bundesgesetz über die Stempelabgaben, pag. 6 in alto). La soluzione sarebbe diversa nel easo in cui, costituendo lasoeieta anonima, le fosse trasferita la proprieta d'un fondo quale conferimento in natura. Giusta l'art. 41 bis CF, la cireolare 20 gennaio 1918 deI Consiglio federale (FF 1918, vol. I, pag. 527 cifra 2) e la prassi deI Tribunale federale (RU 46 I 53 ; 49 I 440), in tale caso e leeito riseuotere, oltre il bollo federale sull'azione, anehe quello eantonale (in piu della tassa di mutazione) : infatti tra l'atto eostitutivo Verfahren. 61 d'una societa anonima ed il eontratto di trapasso della proprieta fondiaria esiste benSl un eerto nesso, ma non e pero cosi stretto ehe si possa ammettere l'identita deI rap- porto giuridieo (RU 46 I 55). Con la sentenza 27 dicembre 1923 nella causa S. A. Tannini (RU 49 I 440) il Tribunale federale ha diehiarato lecita (oltre la tassa di mutazione propriamente detta di 754 fr. 80) Ia tassa di bollo cantonale di 100 fr. ehe eorrispondeva all 'uno per mille della proprieta fondiaria conferita aHa soeieta anonima, ossia si riferiva soItanto all'operazione deI trapasso immobiliare ehe e diversa da quella della costituzione deHa societa anonima. In concreto il fiseo cantonale intende inveee imporre nep'~ . Inisura deH'uno per mille l'intero capitale azionario risultante da tutti i conferimenti in natura della sucees- sione e dai versamenti in contanti. I due casi sono sostan- zialmente diversi : nel primo' la tassa di bollo cantonale colpisce un negozio giuridico speciale (trapasso di proprieta fondiaria),nel secondo essa grava il rapporto eoncernente le azioni, il ehe e in urto eon l'art. 2 LFTB. Il Tribunale tederale pronuncia : La domanda e ammessa e la querelata risoluzione 7 set- tembre 1943 deI Consiglio di Stato deI Cantone Ticino e annullata. IV. VERFAHREN PROCEDURE Vgl. Nr. 6. - Voir n° 6.