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49_I_440

BGE 49 I 440

Bundesgericht (BGE) · 1923-12-07 · Italiano CH
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440

Staatsrecht.

IV. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE

DROIT DE TIMBRE ffiDERAL

52. Sentenza. a7 dicembre 1923 neUa causa S. A. 'l'annin!

'1'icinesi contro 'l'icino.

Legge federale 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, art. 2. _

Atto costitutivo di una S. A. sottomesso al bollo cantonale

ticinese per l'i,scrizione a registro fondiario. -

LiceitA di

questa tassa cantonale, quantunque le azioni, conferite

dalla societii a terzi come equivalente di stabili da loro

apportati, siano soggette al bollo federale.

A. -

La legge federale sulletassedibollo 40ttobre 1917,

ehe attua e precisa il prineipio posto dall'art. 41 bis in

fine CF, dispone nel suo art. 2 : « Se in conformita della

»presente legge un documento e gravato da tasse 0 ne

» e esente, i cantoni non possono colpire di tassa di bollo

» 0 di registro il documento stesso ne aItro documento

» ehe si riferisce al medesimo rapporto giuridico.»

Tra gli atti 0 documenti sottoposti aHa tassa di bollo

federale, Ia legge (art. 17) comprende le azioni delle

societa anonime stabilite in Isvizzera.

L'ordinanza 27 marzo 1918 deI Consiglio di Stato deI

Cantone Ticino, tendente alla coordinazione deHa legisla-

zione cantonale in tema di bollo colla Iegislazione federale

preeitata, premesso sotto la lettera B ehe rimangono

soggetti aHa tassa di bollo cantonale

« tutti gli atti,

» eontratti, allegati e documenti ehe per Ie attuali leggi

» cantonali sono soggetti al diritto di bollo, in quanta

» non ne siano esonerati. .. in relazione aHa Iegge federaIc »,

specifica sotto ~ I d cil. 2 : « devono essere stesi in carta

» bollata dell'l 0/00 0 frazione di mille ... 2. Ie copie di

» istromentinotarili da presentarsi all'arehivio, all'ulticio

» del registro 0 da destinarsi alle parti. »

t

I

Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52.

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B. -

Mediante istromento 21 febbraio 1923 a rogiti

notaio G. Noseda in Chiasso veniva istituita la S. A.

Tannini Ticinesi con sede in Chiasso. In questo istromento

e detto ehe la ditta « Les Fils de P. A. Rey in La Rochette

ha fatto alla societä. un apporte di 125,778 fchi. (in

realta 100,000 fchi.) in beni stabili, ricevendo in paga-

mento 200 azioni soeiali di 500 fchi. cadauna.

Una copia di quest'atto, su carta da bollo di 1 fco., fu

presentata, come pezza giustifieativa, all'ufficio deI

registro per l'annotazione deI trapasso, alla nuova societa,

dei beni stabili costituenti l'apporto. In seguito di ehe

l'ufficio applicava un supplemento di bollo, computato

all'l %0 sulla stima dell'apporto di 125,778 fchi.;

ci" in conformiia deI disposto precitato B I d cil. 2

dell'ordinanza cantonale 27 marzo 1918 e relativo

regolamento 13 dicembre 1920 (art. 34).

Da queste provvedimento la S. A. Tannini si aggravö

presso il Dipartimento di Giustizia deI Cantone Ticino,

sostenendo ehe l'apporto degli stabili, almenD in concor-

renza della parte rappresentata dal valore delle 200

azioni (100,000 fchi.) assegnate in pagamento aUa ditta

apportatrice, non poteva essere assoggettato .al bollo

cantonale perehe le azioni erano gia soggette al bollo

federale (art. 21egge federale 4 ottobre 1917). Chiedeva

ehe il supplemento di bollo venisse limitato a 26 fchi.

e ehe gli altri 100 Ie venissero restituiti.

C. -

Con risoluzione 21 giugno u. s. il Dipartimento

di Giustizia respingeva il ricorso. n suo modo di vedere

(come esso risulta anche dalla risposta al presente

gravame) e il seguente : E vero ehe sul prezzo di detti

stabili 100,000 fchi. sono stati pagati in azioni. Ma il

bollo cantonale non e percepito su di esse, ma su una

operazione diversa e speciale, eioe l'iscrizione a registro

deI trapasso degli stabili aHa S. A. Tannini, operazione

soggetta al bollo in conformita della legge cantonale ehe,

a queste riguardo, non si trova punto in eonflitto colla

legge federale. 11 conferimento di stabili in un atto di

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Staatsrecht.

istituzione di una soeieta anonima costituisee atto di

eessione 0 di vendita.1l modo di pagamento dell'apporto,

vale a dire degli stabili ceduti, non puö mutare la natura

deU'atto.

D. -

Da questa risoluzione la S. A. Tannini ricorre al

Tribunale federale eon gravame di diritto pubblieo

interposto nei termini e nei modi di legge, riproponendo

a giudicare le eonclusioni dedotte in sede eantonale.

Dei motivi deI rieorso e degli argomenti della risposta

deI Dipartimento di Giustizia si dirn, per quanto oecorra,

nei seguenti eonsiderandi :

Considerando in diritto :

10 -

Conformemente alle conclusioni dedotte in sede

cantonale, sui 126 fchi. versati all'ufficio deI registro la

ricorrente, anehe in questa sede, ehiede solo la restitu-

zione di 100 fehi. eorrispondenti an'1 °/00 dell'apporto

pagato in azioni, e rinuncia a contestare il versamento di

26 fehi., ehe l'ufficio ha richiesto per altri motivi, di cui

non oecorre quindi oecuparsi.

In altri termini, la ricorrente propone a giudicare,

se la tassa di bolIo ehe il Cantone Tieino, in base al disposto

delIa lettera B I d eif. 2 dell'ordinanza 27 marzo 1918 ha

percepito per l'iscrizione a registro deI trapasso di pro-

prieta degli stabili apportati e per i quali la ditta appor-

tante ha rieevuto delle azioni, sia conciliabile eol divieto

previsto dall'art. 2 della legge federale sul bolIo 4 otto-

bre 1917 (v. stato di fatto A).

2° -

E fuori di dubbio ehe, da un canto, la tassa di

100 fehi., esatta dal Cantone Ticino, e una tassa di bollo

e precisamente una tassa di iserizione a registro a sensi

dell'art. 2 della legge federale precitata. Dall'altro, e

parimenti eerto, ehe qualehe relazione esiste tra il

documento eonsegnato all'ufficio deI registro, vale a dire

l'istromento istitutivo della S. A. Tannini, che prevede

la eessionea quest'ultima degli stabili apportati dalla

ditta Les Fils de P. A. Rey in La Roehette, e i documenti

J

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o atti soggetti al bollo federale, vale a dire Ie azioni

conferite a quella ditta a pagamento degli stabili apportati.

Infatti, i diritti incorporati in queste azioni furono

acquistati eome equivalente degli apporti stipulati

nel contratto di eostituzione della societa. E questo e

in sostanza l'argomento cardinale, che la ricorrente

accampa in favore della sua tesi. Ma gli atti, ehe il fiseo

cantonale ha colpito, non sono le azioni stesse date in

pagamento alla ditta eessionaria degli stabili (nel qual

caso la soluzione nel senso della ricorrente non potrebbe

essere dubbia), sibbene l'atto 0 il fatto della iscrizione

a registro, indispensabile per la voltura catastale degli

stabili.

Chiedesi quindi -

e questo e il problema della causa -

se quest'atto di iscrizione si riferisea al « medesimo

rapporto giuridico » (art. 2 in fine della legge federale),

per il quale la legge eolpisee le azioni date in compenso

aHa ditta apportante.

3° -

La risposta e negativa.

Come rettamellte rileva il Consiglio di Stato neHa

sua risposta, la tassa ticinese di bolIo per l'iscrizione a

registro deI trapasso di stabili colpisce indistintamente

tutte le volture eatastali (aceettuate le donazioni ecc.,

art. 19 deI regolamento 13 dieembre 1920 sulle tasse

per Ie operazioni concernenti il registro fiscale), senza

riguardo aHa causa giuridica deI trasferimento.

L'istromento 21 febbraio 1923 a rogiti Noseda vi vien

sottomesso, non perehe includa un apporto alla Societa

ricorrente, ma in quanto esso implica una transazione

immobiliare e la relativa iserizione a registro. L'oggetto

della tassa cantonale e quindi diverso da quello deI bollo

federale, ehe e pereepito sui documenti (azioni), eonsta-

tanti il rapporto giuridico tra Ia societa e gli azionisti.

E bensi vero, ehe questo rapporto giuridico ripete la sua

origine dal eontratto di societa sottoposto al bono

eantonale; ma in quanto impliea il trapasso degli stabili.

questo contratto non coneerne ehe la parte deU' opera-

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Staatsrecht.

zione di carattere immobiliare. Ora l'art. 41 bis in fine

CF, ehe forma la base costituzionale della Iegge federale

4 ottobre 1917, riserva espressamente ai Cantoni la

facolta di eolpire di tasse di bollo 0 di diritti di registro i

documenti relativi ad operazione fondiarie 0 di pegno

immobiliare. In base a questa riserva, eontenuta nel

disposto costituzionale stesso, il Tribunale federale ha

gia pronunciato (v. sentenza il giugno 1920 nella

causa Vollenweider c. Ginevra, RU 46 I p. 56), che

« ove il diritto cantonale si » applica ad una transazione

» di cui non sussiste traceia alcuna nel documento sog-

» getto alla tassa federale (in casu, azioni), oeeorre

» interpretare in modo restrittivo la norma di decisione

» dei conflitti tra la Confederazione ed i Cantoni prevista

» dall'art. 2 della legge federale, e quindi dichiarare

» lecita l'esazione di una tassa cantonale, anche se la

}) transazione immobiliare avesse servito acreare od R

» predisporre il rap porto giuridico constatato nei titoli

» che sono soggetti al bollo federale ». Questo argomento

ha valore anche nel caso in esame. Infatti, la voltura

degli stabili dalla ditta apportante aHa nuova societa e

una condizione preparatoria della emissione delle azioni;

essa non influisce in modo veruIio sul contenuto di questi

titoli. Non e quindi esatto il dire, come fa la ricorrente,

ehe l'atto registrato e gli atti sui quali porta il boHo

federale si riferiscano al megesimo rapporto giuridieo e

ehe quindi la tassa cantonale si sovrapponga illecita-

mente al diritto federale.

4° -

La soluzione accolta in queste giudizio e conforme

aHa opinione dei commentatori della legge federale

(v. LANDMANN, IM HOF & JOEHR, Commento alla legge fc-

derale 4 ottobre 1917 p.132 oss. 2 all'art. 2;BLUMENSTEIN,

088. 12 in fine all'art. 2), ed alla decisione di questa

Corte nel caso precitato Vollenweider c. Ginevra, che

all'ipotesi attuale e molto analogo. In quella causa si

trattava deI diritto ({ d'enregistrement et de transcription »

ginevrino (art. 25 e 176 della legge ginevrina sulle pub-

Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52.

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bliche contribuzioni). Questo diritto, invero, si diffe,.

renzia dal bollo di registro ticinese nel senso, che il prima

porta direttamente sul rapporto giuridieo, eioe sulla

voltura catastale degli stabili e costituisce essenzialmente

un diritto di mutazione; il secondo invece non porta ehe

indirettamente sulla mutazione stessa e, direttamente.

colpisce solo il documento destinato a giustificare la

domanda di iserizione deI trapasso a registro. Infatti.

accanto al diritto di bollo di registro, la legge ticinese

conosce una tassa di mutazione 0 voltura catastale

propriamente detta (v. art. 19 e seg. regolamento canto-

nale 13 dicembre 1920 per Ie operazioni sul registro

fondiario), ehe nel caso in esame comportava un importe

di 754 fchi. 80, non contestato. Ma la diffeienza tra

il sistema ginevrino e quello ticinese non e cosi decisiva

da indurre soluzione diversa. Come il diritto di mutazione

stesso, anche la tassa di bollo deI sistema ticinese non e

in conflitto colla legge federale. Infatti, questa iserizione

a registro fa parte delle operazioni indispensabili affinche

l'aequisto di stabili consegua valore di diritto reale

(carattere costitutivo dell'iscrizione a registro secondo il

CC art; 656, 665 e 971). Ora, tutti gli atti necessari

(CC art. 942, 963 e 965) per rendere perfetta una voltura

catastale fanno parte delle operazioni fondiarie di

transazioni immobiliari espressamente riservate dall'art.

41 bis in fine CF. ehe invece di essere percepito insieme

col diritto di mutazione, il bollo di iscrizione ticinese

sia esatto aparte nella forma di un diritto ad valorem

da apporsi sul documento stesso che contiene la stipu-

lazione immobiliare, non e decisivo. Essenziale si e solo,

che il documento sottoposto al diritto cantonale 10 sia in

occasione di una operazione fondiaria estranea al rapporto

giuridico inerente all'atto colpito dall'imposta federale;

condizione questa che si verifica tanto in rignardo al bollo

ticinese,di registro, ehe al diritto « d'enregistrement et

de transcription)} deI sistema di Ginevra (cfr. anche la

eircolare 20 febbraio 1918 deI Consiglio federale ai

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Staatsrecht.

Governi cantonali sull'attuazione della legge federale

4 ottobre 1917 eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese

p. 323 e seg.).

A törto la ricorrente invoca la sentenza deI Tribunale

federale nella causa Polus c. Ticino. In quel caso non si

trattava di una transazione immobiliare e la tassa era

richiesta per altri motivi, che diversificano essenzial-

mente quell'ipotesi dal problema attuale.

11 Tribunale tederale pronuncia:

Il ricorso e respinto.

V.INTERKANTONALESARMENRECHT

ASSISTANCE GRA TUITE INTERCANTONALE

53. .A.rrit du a novembre 1923

dans la cause canton de Seme contre canton da Vaud.

Art. 45 Const. fed. : Question de savoir si et ä quelles condi-

tions l'obligation d'assistance incombe au canton d'origine

ou au canton du domicile.

-

A. -

Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire

de Puidoux, precedemme~t a Chexbres. s'est fixe a

Heimberg (district de Thoune) avec sa familIe composee

de sa femme et de 12 enfants dont le plus äge est ne en

1900 et le plus jeune en 1915. Le 1 er mars 1917 il a obtenu

de la direction de Police bernoise un pennis de domicile.

11 etait employe aux Ateliers federaux de construction

a Thoune.

En aout 1918 il est parti pour la France pour chercher

un emploi mieux retribue. Avant son depart il 'a promis

aux autorites communales de Heimberg de pourvoir des

le 1 er novembre a l'entretien de sa familIe aupres de sa

Interkantonales Armenrecht. N° 53.

44'J

mere a Puidoux. Le bail de l'appartement occupe par la

familIe ayant pris fin le 1 er novembre, la commune de

Heimberg a invite le 22 octobre la commune de Puidoux

a se saisir du cas ({ bevor es zum polizeilichen Transport

kommt ». En attendant elle a installe la famille dans la

Chapelle evangelique en garantissant le paiement du

loyer.

Au debut Paley avait envoye quelque argent a sa

familIe, mais pas assez pour l'entretien completement.

Au bout d'un certain temps les deux runes ont quitte

leur mere et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au

commencement de 1919 Paley est mort a Paris.

Le 17 fevrier 1919 le conseil communal de Heimberg

asollicite de la Prefecture de Thoune le rapatriement de

la familIe Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril

le Prefet a transmis cette demande a la Direction ber-

noise de police qui le 24 avril s'est adresse au Conseil

d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures

necessaires pour que la commune de Puidoux se char-

geät de la famille.

Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informe la Direc-

tion de Police que les 7 enfants cadets avaient He admis

au nombre des proteg.es de l'Institution cantonale en

faveurde I'enfance,les runes Hant en mesure de subvenir

a leur entretien, et que la commune d'origine etait

charge de fournir des renseignements quant au placement

des enfants et au rapatriement de la familIe: Le 26 mai

il a ajoute que l'enfant Paul Antoine Paley etait egale-

ment admis dans l'institution en faveur de l'enfance.

Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avise la Direc-

tion de Police bernoise que dame Paley desirait rester

a Heimberg avec ses enfants, il lui a demande son avis

a ce sujet et l'a priee de Iui indiquer ({ a quels pasteur

ou autorite la pension de notre institution devra etre

versee ».

Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre

avait ete transmise a ecrit le 29 juin a la Direction de