Erwägungen (5 Absätze)
E. 46 Staatsrecht.
andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind,
dass ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemein-
schaft nicht zugemutet werden kann. Nun kannte die
Rekurrentin beim Abschluss ihrer Ehe die Ei(fenschaft
d
.
0
,
le zur Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre
fehlende geschlechtliche Unberührtheit und das Vorhan-
densein eines unehelichen Kindes, und sie wusste ferner,
dass ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich
aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt.
Die fragliche Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als
eine unwesentliche betrachten; sie musste sich sagen,
dass dieselbe für den Entschluss des Ehemannes, sie zu
heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht
annehmen, dass jene Eigenschaft ihm gleichgültig sei.
Danach erscheint sie nicht als gutgläubig im Sinne von
Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu führt, dass sie auf das
Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch hat,
sondern wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzusetzen
ist. Denn das Zivilgesetzbuch geht davon aus, dass die
Folge der Ungültigkeit einer Ehe an und für sich das
Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau
wäre und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen
Bürgerrechts im allgemeinen .einen der gutgläubigen
Ehefrau in ihrem und der Kinder Interesse gewährten
Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin der Bundesvers.
von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON
und HUBER zu Art. 142 des' Entwurfes zum ZGB).
Demnach erkennt des Bundesgericht :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau
unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates
vom 4. /25. Februar 1927 angehalten, die Rekurrentin
als Bürgerin anzuerkennen.
Gerichtsstand. N° 7.
VI. GERICHTSTA..ND
FOR
7. Sentenza l2 febbrajo 1927
neHa causa Bally contro KiElSa. i'31limentare
Pa.stüicio Camorino.
E. 47 . Applicabilita dell'art. 59 CF in caso di azionc prolllossa contro
piu convel1uti formanti
un Iite-consorzio auche qualldo
i liti-consorti sono chi amati a rispondere in solido. Eccezionc
a questo principib non ammissibile nella fattispecie.
A .. -
Con petizione 16 aprile 1926 la Massa faIlimcn-
ture S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso
azione contro "\V. Meyerhans in Breganzona, Giovanni
Scherrer in Meilen, Eugenio Hüblill in Lenzburgo e
Edoardo Bally in Schönenwerd per farli eondaullare
dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, HcHa 101'0
asserta qualitil di fondatori ed amministratori delIa
fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchL ed
accessori. L'azione e basata sugli art. 671 cap. 10,673-75
CO.
Invoeando l'art. 59 CF, E. Bally eOlltestava la compc-
tenza dei tribunaIi ticil1esi, eecezione ehe Ia Massa
impugnava faeendo eapo, tra altro, all'art. 27 proe.
civ. tic., il quale permette ehe in date condiziolli piu
persone, anehe se domiciliate in luogo diverso, siano
citatc davanti al giudice deI domicilio 0 di residenza
di aleulle di esse.
B. -
Con sentenza deI 24 llovembre 1926 il Tribunale
di Appello deI Cantone Ticino respinse la declinatOlia
di foro allegalldo: Premesso che Bally e solvente e
ehe l'azione e di natura personale, tutta la questione
sta nel sapere se egli possa invocare I'art. 59 CF. L'inter-
pretazione rigorosa di questo disposto e stata abban-
donata deI Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo
E. 48 Staatsrecht.
1925 in causa \Valther e. Frey ammettendo ehe piit COIl-
venuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati
davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-con-
sorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile
una trattazione e definizione della causa 0 potessero risul-
tarne gravi svantaggi per l'attore ed i eonvenuti. Nel caso
in esame i convenuti so no ehiamati a rispondere solidal-
mente, e gli atti, ehe loro vengono rimproverati, furono
compiuti nel Cantone Ticino, dove la societa aveva la
sua sede e dove anche le prove dovranno esse re raceolte.
Uno dei eonvenuti e domiciIiato nel Cantone Ticino e per
gli altri oecorre ritenere, ehe ivi abbiano fondato uu domi-
eilio elettivo, poiche gli statuti della societä. vi hanno
fissato la sede dell'anOllima. L'obbligo per l'attrice di
svolgere 4 cause davanti 4 fori in cal1toni diversi avrebbe
delle conseguenze economiche e pratiehe tali da rel1dere
quasi impossibile l'esercizio dell'azione e il conseguimento,
se fOlldato, deI diritto preteso dall'attrice: Non e ledto
attribuire a norma meramente processuale (quale l'art.
59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza
cantonale invoca a suffragio della sua tesi il Commento
BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN', conflits des lois, pag.
600.
C. -
Da questa sentenza Bally si e aggravato al
Tribunale federale domandandone l'allllullamento.
Nella risposta al ricorso la Massa invoca sostanzial-
mente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata.
Insiste sopratutto sulle difficolta pratiehe inevitabili,
ove la si obbligasse ad istituire 4 aziolli in Canto ni di
lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite
contemporaneamel1te : sulle complicazioni risultanti dalla
necessita della traduzione degli atti processuali; sulla
possibilita di
giudizi
cOlltradditori:
« si creerebbe,
» afferma, Ull groviglio procedurale tale ehe nessuno
» saprebbe come uscirne: cio equivale a dire ehe si
» renderebbe praticamente impossibile aHa Massa di
» proseguire il suo diritto ». Si puo chiedere, conchiude
Gerichtsstand. No 7.
E. 49 la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di
istituire per giurisprudellza una deroga aU 'art. 59 CF,
nel senso di estendere il foro delle societa commerciali
alle azioni dirette da terzi eontro i soci come tali e anche
a quelle tra i soci stessi in questa loro qualita (ROGUIN,
Trattato sull'art. 59 CF, pag. 138).
Considerando in diritto:
10
-
La pratica costallte deI Tribunale federale
si e sempre rifiutata ad ammettere una deroga al prin-
cipio dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro
piit convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando
i liti-col1sorti fossero stati chiamati a rispondere solidal-
mente (RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21
p. 353 e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert
deI 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BURKHARDT
dichiara logica questa giurisprudenza e solo si ehiede
se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione
cosi rigorosa deI principio, mentre ROGUIN vi aderisce
incondizionatamente (vedi art. 25 del suo progetto
esposto aUa societä. dei giuristi svizzeri, assemblea deI
1898; Zeitschrift für schweiz. Recht, nuova serie vol.
17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, ehe
forma il caposaldo dell'argomentazione della querelata
selltenza edella Massa resistente, il Tribunale federale
ha mantelluto, per principio, questa giurisprudenza, cui
ha ammesso una deroga solo quando motivi speciali
rendono per eosi dire indispensabile un'unica azione:
ma Ia mera 'solidarieta dei eonvenuti non basta per
giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l'esistellza
deI vincolo solidale tra i eonvenuti che venne dal Tri-
bunale federale ritenuta decisiva per quella soluzione
di eccezione, sibbene la natura della controversia stessa,
vertel1te su di un contratto di compera-vendita immo-
biliare, e, principalmente, Ie difficolta dell'esecuzione
della sentenza in caso di annullamento di quell'atto
e cioe la llecessita ehe, in quell'ipotesi, i venclitori doves-
AS 53 I -
1928
4
E. 50 Staatsrecht.
sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino dello
stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50;
52 I p. 131). Nella sentenza Meister e. Farner (RU 52
I p. 131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura
meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione
di un foro unico per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame,
solo di simili svantaggi potrebbe trattarsi, poiche il
diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso,
ne menomato dalla neeessita di procedere davanti a
diversi tribunali calltonali. Sussiste la possibiltä di
giudizi eontradditori. Ma questa eventualitä dev'essere
aecettata eome una conseguenza della garanzia deI foro
deI giudiee naturale, perieolo cui, deI resto, pub essere
ovviato attendendo ehe una causa sia definita prima
di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere
presa in eonsiderazion~ per la soluzione delle altre.
Nella fattispecie dunque non esiste motivo suffieiente
perche questa Corte possa ammettere uIia deroga nl-
I'art. 59 ed alla giurisprudenza.
2° -
Sottomissione elettiva di domicilio non pub
essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, seeondo
gli statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo
disposto statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti
solo per Ie azioni dirette contro la societa stessa (RU
vol 3 p. 44 e seg.; ROGUIN, conflits des lois p. 600).
3° -
Si possono invero addurre dei motivi plausibili
a favore di una revisione d~ll'art. 59, per es., nel senso,
ehe fondatori ed amministratori di sodeta commereiali
siano deferibili al foro della societit stessa per obblighi
]oro incombenti in quella 101'0 qualita. E questo il pos-
tulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemb]ea suddetta
dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo
trattato sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente
i1 Tribunale federa]e, neBe sentenze Grobet e Tissot,
si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza
siffatta deroga a11'art. 59, riputando ehe, se mai, questo
compito fosse affare deI legislatore. Era in quel turno
Gerichtsstand. N0 8.
51
di tempo in discussione il primo progetto di revisione
dei titoli 24-32 CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva
per tutte le azioni di responsabilitä degli organi di una
societä un doppio foro: la sede della societä 0 quella
deI eonvenuto. Ma il secondo progetto di revisione deI
CO ha abolito siffatto suggerimento, perche era stato
impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, com.e
vien affermato nel rapporto : motivo questo per CUJ,
adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san-
eire l'eeeezione al principio delI'art. 59 proposta dalla
Massa.
40 -
E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced.
civ. tic. non cade punto in considerazione nella contro-
versia attuale, ehe e intercantonale, meutre quel disposto
non pub aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per
dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di 101'0
II Tribunale federale prolluncia :
1 ° -
11 ricorso e ammesso.
8. Arrät du ler a.vrU 1927
dans la cause Franzoni eontre Aubert.
Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure,
voirc le risque de jugements contradictoires, ne saur~i~nt
justifier une derogation au principe du .for . d~ ~onucile,
qui ne doit ceder ni devant le for de la sohdante, 111 devant
celui des litisconsorts, ni devaot celui du lieu de la com-
mission du dNit, hormis le cas de conclusions civiles prises
dans un proces penal.
-4 .• -
Le 8 janvier 1927,le demandeur a assigne devant
la Cour civile vaudoise Ie recourant, medeein et chef de
clinique a Loearno, et Lucien Panehaud de Bottens,
a Vieh, comme debiteurs solidaires en paiement de
26661 fr. 50 de dommages-interets. Cette demande
est basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
46 Staatsrecht. andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind, dass ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemein- schaft nicht zugemutet werden kann. Nun kannte die Rekurrentin beim Abschluss ihrer Ehe die Ei(fenschaft d . 0, le zur Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre fehlende geschlechtliche Unberührtheit und das Vorhan- densein eines unehelichen Kindes, und sie wusste ferner, dass ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt. Die fragliche Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als eine unwesentliche betrachten; sie musste sich sagen, dass dieselbe für den Entschluss des Ehemannes, sie zu heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht annehmen, dass jene Eigenschaft ihm gleichgültig sei. Danach erscheint sie nicht als gutgläubig im Sinne von Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu führt, dass sie auf das Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch hat, sondern wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzusetzen ist. Denn das Zivilgesetzbuch geht davon aus, dass die Folge der Ungültigkeit einer Ehe an und für sich das Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau wäre und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen Bürgerrechts im allgemeinen .einen der gutgläubigen Ehefrau in ihrem und der Kinder Interesse gewährten Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin der Bundesvers. von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON und HUBER zu Art. 142 des' Entwurfes zum ZGB). Demnach erkennt des Bundesgericht : Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates vom 4. /25. Februar 1927 angehalten, die Rekurrentin als Bürgerin anzuerkennen. Gerichtsstand. N° 7. VI. GERICHTSTA..ND FOR
7. Sentenza l2 febbrajo 1927 neHa causa Bally contro KiElSa. i'31limentare Pa.stüicio Camorino. 47 . Applicabilita dell'art. 59 CF in caso di azionc prolllossa contro piu convel1uti formanti un Iite-consorzio auche qualldo i liti-consorti sono chi amati a rispondere in solido. Eccezionc a questo principib non ammissibile nella fattispecie. A .. - Con petizione 16 aprile 1926 la Massa faIlimcn- ture S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso azione contro "\V. Meyerhans in Breganzona, Giovanni Scherrer in Meilen, Eugenio Hüblill in Lenzburgo e Edoardo Bally in Schönenwerd per farli eondaullare dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, HcHa 101'0 asserta qualitil di fondatori ed amministratori delIa fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchL ed accessori. L'azione e basata sugli art. 671 cap. 10,673-75 CO. Invoeando l'art. 59 CF, E. Bally eOlltestava la compc- tenza dei tribunaIi ticil1esi, eecezione ehe Ia Massa impugnava faeendo eapo, tra altro, all'art. 27 proe. civ. tic., il quale permette ehe in date condiziolli piu persone, anehe se domiciliate in luogo diverso, siano citatc davanti al giudice deI domicilio 0 di residenza di aleulle di esse. B. - Con sentenza deI 24 llovembre 1926 il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino respinse la declinatOlia di foro allegalldo: Premesso che Bally e solvente e ehe l'azione e di natura personale, tutta la questione sta nel sapere se egli possa invocare I'art. 59 CF. L'inter- pretazione rigorosa di questo disposto e stata abban- donata deI Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo
48 Staatsrecht. 1925 in causa \Valther e. Frey ammettendo ehe piit COIl- venuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-con- sorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile una trattazione e definizione della causa 0 potessero risul- tarne gravi svantaggi per l'attore ed i eonvenuti. Nel caso in esame i convenuti so no ehiamati a rispondere solidal- mente, e gli atti, ehe loro vengono rimproverati, furono compiuti nel Cantone Ticino, dove la societa aveva la sua sede e dove anche le prove dovranno esse re raceolte. Uno dei eonvenuti e domiciIiato nel Cantone Ticino e per gli altri oecorre ritenere, ehe ivi abbiano fondato uu domi- eilio elettivo, poiche gli statuti della societä. vi hanno fissato la sede dell'anOllima. L'obbligo per l'attrice di svolgere 4 cause davanti 4 fori in cal1toni diversi avrebbe delle conseguenze economiche e pratiehe tali da rel1dere quasi impossibile l'esercizio dell'azione e il conseguimento, se fOlldato, deI diritto preteso dall'attrice: Non e ledto attribuire a norma meramente processuale (quale l'art. 59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza cantonale invoca a suffragio della sua tesi il Commento BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN', conflits des lois, pag. 600. C. - Da questa sentenza Bally si e aggravato al Tribunale federale domandandone l'allllullamento. Nella risposta al ricorso la Massa invoca sostanzial- mente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata. Insiste sopratutto sulle difficolta pratiehe inevitabili, ove la si obbligasse ad istituire 4 aziolli in Canto ni di lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite contemporaneamel1te : sulle complicazioni risultanti dalla necessita della traduzione degli atti processuali; sulla possibilita di giudizi cOlltradditori: « si creerebbe, » afferma, Ull groviglio procedurale tale ehe nessuno » saprebbe come uscirne: cio equivale a dire ehe si » renderebbe praticamente impossibile aHa Massa di » proseguire il suo diritto ». Si puo chiedere, conchiude Gerichtsstand. No 7. 49 la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di istituire per giurisprudellza una deroga aU 'art. 59 CF, nel senso di estendere il foro delle societa commerciali alle azioni dirette da terzi eontro i soci come tali e anche a quelle tra i soci stessi in questa loro qualita (ROGUIN, Trattato sull'art. 59 CF, pag. 138). Considerando in diritto: 10 - La pratica costallte deI Tribunale federale si e sempre rifiutata ad ammettere una deroga al prin- cipio dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro piit convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando i liti-col1sorti fossero stati chiamati a rispondere solidal- mente (RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21
p. 353 e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert deI 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BURKHARDT dichiara logica questa giurisprudenza e solo si ehiede se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione cosi rigorosa deI principio, mentre ROGUIN vi aderisce incondizionatamente (vedi art. 25 del suo progetto esposto aUa societä. dei giuristi svizzeri, assemblea deI 1898; Zeitschrift für schweiz. Recht, nuova serie vol. 17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, ehe forma il caposaldo dell'argomentazione della querelata selltenza edella Massa resistente, il Tribunale federale ha mantelluto, per principio, questa giurisprudenza, cui ha ammesso una deroga solo quando motivi speciali rendono per eosi dire indispensabile un'unica azione: ma Ia mera 'solidarieta dei eonvenuti non basta per giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l'esistellza deI vincolo solidale tra i eonvenuti che venne dal Tri- bunale federale ritenuta decisiva per quella soluzione di eccezione, sibbene la natura della controversia stessa, vertel1te su di un contratto di compera-vendita immo- biliare, e, principalmente, Ie difficolta dell'esecuzione della sentenza in caso di annullamento di quell'atto e cioe la llecessita ehe, in quell'ipotesi, i venclitori doves- AS 53 I - 1928 4
50 Staatsrecht. sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino dello stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50; 52 I p. 131). Nella sentenza Meister e. Farner (RU 52 I p. 131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione di un foro unico per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame, solo di simili svantaggi potrebbe trattarsi, poiche il diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso, ne menomato dalla neeessita di procedere davanti a diversi tribunali calltonali. Sussiste la possibiltä di giudizi eontradditori. Ma questa eventualitä dev'essere aecettata eome una conseguenza della garanzia deI foro deI giudiee naturale, perieolo cui, deI resto, pub essere ovviato attendendo ehe una causa sia definita prima di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere presa in eonsiderazion~ per la soluzione delle altre. Nella fattispecie dunque non esiste motivo suffieiente perche questa Corte possa ammettere uIia deroga nl- I'art. 59 ed alla giurisprudenza. 2° - Sottomissione elettiva di domicilio non pub essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, seeondo gli statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo disposto statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti solo per Ie azioni dirette contro la societa stessa (RU vol 3 p. 44 e seg.; ROGUIN, conflits des lois p. 600). 3° - Si possono invero addurre dei motivi plausibili a favore di una revisione d~ll'art. 59, per es., nel senso, ehe fondatori ed amministratori di sodeta commereiali siano deferibili al foro della societit stessa per obblighi ]oro incombenti in quella 101'0 qualita. E questo il pos- tulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemb]ea suddetta dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo trattato sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente i1 Tribunale federa]e, neBe sentenze Grobet e Tissot, si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza siffatta deroga a11'art. 59, riputando ehe, se mai, questo compito fosse affare deI legislatore. Era in quel turno Gerichtsstand. N0 8. 51 di tempo in discussione il primo progetto di revisione dei titoli 24-32 CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva per tutte le azioni di responsabilitä degli organi di una societä un doppio foro: la sede della societä 0 quella deI eonvenuto. Ma il secondo progetto di revisione deI CO ha abolito siffatto suggerimento, perche era stato impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, com.e vien affermato nel rapporto : motivo questo per CUJ, adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san- eire l'eeeezione al principio delI'art. 59 proposta dalla Massa. 40 - E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced. civ. tic. non cade punto in considerazione nella contro- versia attuale, ehe e intercantonale, meutre quel disposto non pub aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di 101'0 II Tribunale federale prolluncia : 1 ° - 11 ricorso e ammesso.
8. Arrät du ler a.vrU 1927 dans la cause Franzoni eontre Aubert. Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure, voirc le risque de jugements contradictoires, ne saur~i~nt justifier une derogation au principe du .for . d~ ~onucile, qui ne doit ceder ni devant le for de la sohdante, 111 devant celui des litisconsorts, ni devaot celui du lieu de la com- mission du dNit, hormis le cas de conclusions civiles prises dans un proces penal. -4 .• - Le 8 janvier 1927,le demandeur a assigne devant la Cour civile vaudoise Ie recourant, medeein et chef de clinique a Loearno, et Lucien Panehaud de Bottens, a Vieh, comme debiteurs solidaires en paiement de 26661 fr. 50 de dommages-interets. Cette demande est basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-