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53_I_47

BGE 53 I 47

Bundesgericht (BGE) · 1927-02-25 · Deutsch CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 46 Staatsrecht.

andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind,

dass ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemein-

schaft nicht zugemutet werden kann. Nun kannte die

Rekurrentin beim Abschluss ihrer Ehe die Ei(fenschaft

d

.

0

,

le zur Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre

fehlende geschlechtliche Unberührtheit und das Vorhan-

densein eines unehelichen Kindes, und sie wusste ferner,

dass ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich

aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt.

Die fragliche Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als

eine unwesentliche betrachten; sie musste sich sagen,

dass dieselbe für den Entschluss des Ehemannes, sie zu

heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht

annehmen, dass jene Eigenschaft ihm gleichgültig sei.

Danach erscheint sie nicht als gutgläubig im Sinne von

Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu führt, dass sie auf das

Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch hat,

sondern wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzusetzen

ist. Denn das Zivilgesetzbuch geht davon aus, dass die

Folge der Ungültigkeit einer Ehe an und für sich das

Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau

wäre und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen

Bürgerrechts im allgemeinen .einen der gutgläubigen

Ehefrau in ihrem und der Kinder Interesse gewährten

Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin der Bundesvers.

von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON

und HUBER zu Art. 142 des' Entwurfes zum ZGB).

Demnach erkennt des Bundesgericht :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau

unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates

vom 4. /25. Februar 1927 angehalten, die Rekurrentin

als Bürgerin anzuerkennen.

Gerichtsstand. N° 7.

VI. GERICHTSTA..ND

FOR

7. Sentenza l2 febbrajo 1927

neHa causa Bally contro KiElSa. i'31limentare

Pa.stüicio Camorino.

E. 47 . Applicabilita dell'art. 59 CF in caso di azionc prolllossa contro

piu convel1uti formanti

un Iite-consorzio auche qualldo

i liti-consorti sono chi amati a rispondere in solido. Eccezionc

a questo principib non ammissibile nella fattispecie.

A .. -

Con petizione 16 aprile 1926 la Massa faIlimcn-

ture S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso

azione contro "\V. Meyerhans in Breganzona, Giovanni

Scherrer in Meilen, Eugenio Hüblill in Lenzburgo e

Edoardo Bally in Schönenwerd per farli eondaullare

dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, HcHa 101'0

asserta qualitil di fondatori ed amministratori delIa

fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchL ed

accessori. L'azione e basata sugli art. 671 cap. 10,673-75

CO.

Invoeando l'art. 59 CF, E. Bally eOlltestava la compc-

tenza dei tribunaIi ticil1esi, eecezione ehe Ia Massa

impugnava faeendo eapo, tra altro, all'art. 27 proe.

civ. tic., il quale permette ehe in date condiziolli piu

persone, anehe se domiciliate in luogo diverso, siano

citatc davanti al giudice deI domicilio 0 di residenza

di aleulle di esse.

B. -

Con sentenza deI 24 llovembre 1926 il Tribunale

di Appello deI Cantone Ticino respinse la declinatOlia

di foro allegalldo: Premesso che Bally e solvente e

ehe l'azione e di natura personale, tutta la questione

sta nel sapere se egli possa invocare I'art. 59 CF. L'inter-

pretazione rigorosa di questo disposto e stata abban-

donata deI Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo

E. 48 Staatsrecht.

1925 in causa \Valther e. Frey ammettendo ehe piit COIl-

venuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati

davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-con-

sorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile

una trattazione e definizione della causa 0 potessero risul-

tarne gravi svantaggi per l'attore ed i eonvenuti. Nel caso

in esame i convenuti so no ehiamati a rispondere solidal-

mente, e gli atti, ehe loro vengono rimproverati, furono

compiuti nel Cantone Ticino, dove la societa aveva la

sua sede e dove anche le prove dovranno esse re raceolte.

Uno dei eonvenuti e domiciIiato nel Cantone Ticino e per

gli altri oecorre ritenere, ehe ivi abbiano fondato uu domi-

eilio elettivo, poiche gli statuti della societä. vi hanno

fissato la sede dell'anOllima. L'obbligo per l'attrice di

svolgere 4 cause davanti 4 fori in cal1toni diversi avrebbe

delle conseguenze economiche e pratiehe tali da rel1dere

quasi impossibile l'esercizio dell'azione e il conseguimento,

se fOlldato, deI diritto preteso dall'attrice: Non e ledto

attribuire a norma meramente processuale (quale l'art.

59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza

cantonale invoca a suffragio della sua tesi il Commento

BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN', conflits des lois, pag.

600.

C. -

Da questa sentenza Bally si e aggravato al

Tribunale federale domandandone l'allllullamento.

Nella risposta al ricorso la Massa invoca sostanzial-

mente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata.

Insiste sopratutto sulle difficolta pratiehe inevitabili,

ove la si obbligasse ad istituire 4 aziolli in Canto ni di

lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite

contemporaneamel1te : sulle complicazioni risultanti dalla

necessita della traduzione degli atti processuali; sulla

possibilita di

giudizi

cOlltradditori:

« si creerebbe,

» afferma, Ull groviglio procedurale tale ehe nessuno

» saprebbe come uscirne: cio equivale a dire ehe si

» renderebbe praticamente impossibile aHa Massa di

» proseguire il suo diritto ». Si puo chiedere, conchiude

Gerichtsstand. No 7.

E. 49 la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di

istituire per giurisprudellza una deroga aU 'art. 59 CF,

nel senso di estendere il foro delle societa commerciali

alle azioni dirette da terzi eontro i soci come tali e anche

a quelle tra i soci stessi in questa loro qualita (ROGUIN,

Trattato sull'art. 59 CF, pag. 138).

Considerando in diritto:

10

-

La pratica costallte deI Tribunale federale

si e sempre rifiutata ad ammettere una deroga al prin-

cipio dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro

piit convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando

i liti-col1sorti fossero stati chiamati a rispondere solidal-

mente (RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21

p. 353 e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert

deI 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BURKHARDT

dichiara logica questa giurisprudenza e solo si ehiede

se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione

cosi rigorosa deI principio, mentre ROGUIN vi aderisce

incondizionatamente (vedi art. 25 del suo progetto

esposto aUa societä. dei giuristi svizzeri, assemblea deI

1898; Zeitschrift für schweiz. Recht, nuova serie vol.

17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, ehe

forma il caposaldo dell'argomentazione della querelata

selltenza edella Massa resistente, il Tribunale federale

ha mantelluto, per principio, questa giurisprudenza, cui

ha ammesso una deroga solo quando motivi speciali

rendono per eosi dire indispensabile un'unica azione:

ma Ia mera 'solidarieta dei eonvenuti non basta per

giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l'esistellza

deI vincolo solidale tra i eonvenuti che venne dal Tri-

bunale federale ritenuta decisiva per quella soluzione

di eccezione, sibbene la natura della controversia stessa,

vertel1te su di un contratto di compera-vendita immo-

biliare, e, principalmente, Ie difficolta dell'esecuzione

della sentenza in caso di annullamento di quell'atto

e cioe la llecessita ehe, in quell'ipotesi, i venclitori doves-

AS 53 I -

1928

4

E. 50 Staatsrecht.

sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino dello

stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50;

52 I p. 131). Nella sentenza Meister e. Farner (RU 52

I p. 131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura

meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione

di un foro unico per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame,

solo di simili svantaggi potrebbe trattarsi, poiche il

diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso,

ne menomato dalla neeessita di procedere davanti a

diversi tribunali calltonali. Sussiste la possibiltä di

giudizi eontradditori. Ma questa eventualitä dev'essere

aecettata eome una conseguenza della garanzia deI foro

deI giudiee naturale, perieolo cui, deI resto, pub essere

ovviato attendendo ehe una causa sia definita prima

di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere

presa in eonsiderazion~ per la soluzione delle altre.

Nella fattispecie dunque non esiste motivo suffieiente

perche questa Corte possa ammettere uIia deroga nl-

I'art. 59 ed alla giurisprudenza.

2° -

Sottomissione elettiva di domicilio non pub

essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, seeondo

gli statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo

disposto statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti

solo per Ie azioni dirette contro la societa stessa (RU

vol 3 p. 44 e seg.; ROGUIN, conflits des lois p. 600).

3° -

Si possono invero addurre dei motivi plausibili

a favore di una revisione d~ll'art. 59, per es., nel senso,

ehe fondatori ed amministratori di sodeta commereiali

siano deferibili al foro della societit stessa per obblighi

]oro incombenti in quella 101'0 qualita. E questo il pos-

tulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemb]ea suddetta

dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo

trattato sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente

i1 Tribunale federa]e, neBe sentenze Grobet e Tissot,

si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza

siffatta deroga a11'art. 59, riputando ehe, se mai, questo

compito fosse affare deI legislatore. Era in quel turno

Gerichtsstand. N0 8.

51

di tempo in discussione il primo progetto di revisione

dei titoli 24-32 CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva

per tutte le azioni di responsabilitä degli organi di una

societä un doppio foro: la sede della societä 0 quella

deI eonvenuto. Ma il secondo progetto di revisione deI

CO ha abolito siffatto suggerimento, perche era stato

impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, com.e

vien affermato nel rapporto : motivo questo per CUJ,

adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san-

eire l'eeeezione al principio delI'art. 59 proposta dalla

Massa.

40 -

E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced.

civ. tic. non cade punto in considerazione nella contro-

versia attuale, ehe e intercantonale, meutre quel disposto

non pub aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per

dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di 101'0

II Tribunale federale prolluncia :

1 ° -

11 ricorso e ammesso.

8. Arrät du ler a.vrU 1927

dans la cause Franzoni eontre Aubert.

Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure,

voirc le risque de jugements contradictoires, ne saur~i~nt

justifier une derogation au principe du .for . d~ ~onucile,

qui ne doit ceder ni devant le for de la sohdante, 111 devant

celui des litisconsorts, ni devaot celui du lieu de la com-

mission du dNit, hormis le cas de conclusions civiles prises

dans un proces penal.

-4 .• -

Le 8 janvier 1927,le demandeur a assigne devant

la Cour civile vaudoise Ie recourant, medeein et chef de

clinique a Loearno, et Lucien Panehaud de Bottens,

a Vieh, comme debiteurs solidaires en paiement de

26661 fr. 50 de dommages-interets. Cette demande

est basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

46 Staatsrecht. andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind, dass ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemein- schaft nicht zugemutet werden kann. Nun kannte die Rekurrentin beim Abschluss ihrer Ehe die Ei(fenschaft d . 0, le zur Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre fehlende geschlechtliche Unberührtheit und das Vorhan- densein eines unehelichen Kindes, und sie wusste ferner, dass ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt. Die fragliche Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als eine unwesentliche betrachten; sie musste sich sagen, dass dieselbe für den Entschluss des Ehemannes, sie zu heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht annehmen, dass jene Eigenschaft ihm gleichgültig sei. Danach erscheint sie nicht als gutgläubig im Sinne von Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu führt, dass sie auf das Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch hat, sondern wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzusetzen ist. Denn das Zivilgesetzbuch geht davon aus, dass die Folge der Ungültigkeit einer Ehe an und für sich das Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau wäre und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen Bürgerrechts im allgemeinen .einen der gutgläubigen Ehefrau in ihrem und der Kinder Interesse gewährten Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin der Bundesvers. von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON und HUBER zu Art. 142 des' Entwurfes zum ZGB). Demnach erkennt des Bundesgericht : Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates vom 4. /25. Februar 1927 angehalten, die Rekurrentin als Bürgerin anzuerkennen. Gerichtsstand. N° 7. VI. GERICHTSTA..ND FOR

7. Sentenza l2 febbrajo 1927 neHa causa Bally contro KiElSa. i'31limentare Pa.stüicio Camorino. 47 . Applicabilita dell'art. 59 CF in caso di azionc prolllossa contro piu convel1uti formanti un Iite-consorzio auche qualldo i liti-consorti sono chi amati a rispondere in solido. Eccezionc a questo principib non ammissibile nella fattispecie. A .. - Con petizione 16 aprile 1926 la Massa faIlimcn- ture S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso azione contro "\V. Meyerhans in Breganzona, Giovanni Scherrer in Meilen, Eugenio Hüblill in Lenzburgo e Edoardo Bally in Schönenwerd per farli eondaullare dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, HcHa 101'0 asserta qualitil di fondatori ed amministratori delIa fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchL ed accessori. L'azione e basata sugli art. 671 cap. 10,673-75 CO. Invoeando l'art. 59 CF, E. Bally eOlltestava la compc- tenza dei tribunaIi ticil1esi, eecezione ehe Ia Massa impugnava faeendo eapo, tra altro, all'art. 27 proe. civ. tic., il quale permette ehe in date condiziolli piu persone, anehe se domiciliate in luogo diverso, siano citatc davanti al giudice deI domicilio 0 di residenza di aleulle di esse. B. - Con sentenza deI 24 llovembre 1926 il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino respinse la declinatOlia di foro allegalldo: Premesso che Bally e solvente e ehe l'azione e di natura personale, tutta la questione sta nel sapere se egli possa invocare I'art. 59 CF. L'inter- pretazione rigorosa di questo disposto e stata abban- donata deI Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo

48 Staatsrecht. 1925 in causa \Valther e. Frey ammettendo ehe piit COIl- venuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-con- sorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile una trattazione e definizione della causa 0 potessero risul- tarne gravi svantaggi per l'attore ed i eonvenuti. Nel caso in esame i convenuti so no ehiamati a rispondere solidal- mente, e gli atti, ehe loro vengono rimproverati, furono compiuti nel Cantone Ticino, dove la societa aveva la sua sede e dove anche le prove dovranno esse re raceolte. Uno dei eonvenuti e domiciIiato nel Cantone Ticino e per gli altri oecorre ritenere, ehe ivi abbiano fondato uu domi- eilio elettivo, poiche gli statuti della societä. vi hanno fissato la sede dell'anOllima. L'obbligo per l'attrice di svolgere 4 cause davanti 4 fori in cal1toni diversi avrebbe delle conseguenze economiche e pratiehe tali da rel1dere quasi impossibile l'esercizio dell'azione e il conseguimento, se fOlldato, deI diritto preteso dall'attrice: Non e ledto attribuire a norma meramente processuale (quale l'art. 59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza cantonale invoca a suffragio della sua tesi il Commento BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN', conflits des lois, pag. 600. C. - Da questa sentenza Bally si e aggravato al Tribunale federale domandandone l'allllullamento. Nella risposta al ricorso la Massa invoca sostanzial- mente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata. Insiste sopratutto sulle difficolta pratiehe inevitabili, ove la si obbligasse ad istituire 4 aziolli in Canto ni di lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite contemporaneamel1te : sulle complicazioni risultanti dalla necessita della traduzione degli atti processuali; sulla possibilita di giudizi cOlltradditori: « si creerebbe, » afferma, Ull groviglio procedurale tale ehe nessuno » saprebbe come uscirne: cio equivale a dire ehe si » renderebbe praticamente impossibile aHa Massa di » proseguire il suo diritto ». Si puo chiedere, conchiude Gerichtsstand. No 7. 49 la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di istituire per giurisprudellza una deroga aU 'art. 59 CF, nel senso di estendere il foro delle societa commerciali alle azioni dirette da terzi eontro i soci come tali e anche a quelle tra i soci stessi in questa loro qualita (ROGUIN, Trattato sull'art. 59 CF, pag. 138). Considerando in diritto: 10 - La pratica costallte deI Tribunale federale si e sempre rifiutata ad ammettere una deroga al prin- cipio dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro piit convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando i liti-col1sorti fossero stati chiamati a rispondere solidal- mente (RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21

p. 353 e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert deI 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BURKHARDT dichiara logica questa giurisprudenza e solo si ehiede se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione cosi rigorosa deI principio, mentre ROGUIN vi aderisce incondizionatamente (vedi art. 25 del suo progetto esposto aUa societä. dei giuristi svizzeri, assemblea deI 1898; Zeitschrift für schweiz. Recht, nuova serie vol. 17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, ehe forma il caposaldo dell'argomentazione della querelata selltenza edella Massa resistente, il Tribunale federale ha mantelluto, per principio, questa giurisprudenza, cui ha ammesso una deroga solo quando motivi speciali rendono per eosi dire indispensabile un'unica azione: ma Ia mera 'solidarieta dei eonvenuti non basta per giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l'esistellza deI vincolo solidale tra i eonvenuti che venne dal Tri- bunale federale ritenuta decisiva per quella soluzione di eccezione, sibbene la natura della controversia stessa, vertel1te su di un contratto di compera-vendita immo- biliare, e, principalmente, Ie difficolta dell'esecuzione della sentenza in caso di annullamento di quell'atto e cioe la llecessita ehe, in quell'ipotesi, i venclitori doves- AS 53 I - 1928 4

50 Staatsrecht. sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino dello stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50; 52 I p. 131). Nella sentenza Meister e. Farner (RU 52 I p. 131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione di un foro unico per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame, solo di simili svantaggi potrebbe trattarsi, poiche il diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso, ne menomato dalla neeessita di procedere davanti a diversi tribunali calltonali. Sussiste la possibiltä di giudizi eontradditori. Ma questa eventualitä dev'essere aecettata eome una conseguenza della garanzia deI foro deI giudiee naturale, perieolo cui, deI resto, pub essere ovviato attendendo ehe una causa sia definita prima di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere presa in eonsiderazion~ per la soluzione delle altre. Nella fattispecie dunque non esiste motivo suffieiente perche questa Corte possa ammettere uIia deroga nl- I'art. 59 ed alla giurisprudenza. 2° - Sottomissione elettiva di domicilio non pub essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, seeondo gli statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo disposto statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti solo per Ie azioni dirette contro la societa stessa (RU vol 3 p. 44 e seg.; ROGUIN, conflits des lois p. 600). 3° - Si possono invero addurre dei motivi plausibili a favore di una revisione d~ll'art. 59, per es., nel senso, ehe fondatori ed amministratori di sodeta commereiali siano deferibili al foro della societit stessa per obblighi ]oro incombenti in quella 101'0 qualita. E questo il pos- tulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemb]ea suddetta dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo trattato sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente i1 Tribunale federa]e, neBe sentenze Grobet e Tissot, si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza siffatta deroga a11'art. 59, riputando ehe, se mai, questo compito fosse affare deI legislatore. Era in quel turno Gerichtsstand. N0 8. 51 di tempo in discussione il primo progetto di revisione dei titoli 24-32 CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva per tutte le azioni di responsabilitä degli organi di una societä un doppio foro: la sede della societä 0 quella deI eonvenuto. Ma il secondo progetto di revisione deI CO ha abolito siffatto suggerimento, perche era stato impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, com.e vien affermato nel rapporto : motivo questo per CUJ, adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san- eire l'eeeezione al principio delI'art. 59 proposta dalla Massa. 40 - E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced. civ. tic. non cade punto in considerazione nella contro- versia attuale, ehe e intercantonale, meutre quel disposto non pub aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di 101'0 II Tribunale federale prolluncia : 1 ° - 11 ricorso e ammesso.

8. Arrät du ler a.vrU 1927 dans la cause Franzoni eontre Aubert. Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure, voirc le risque de jugements contradictoires, ne saur~i~nt justifier une derogation au principe du .for . d~ ~onucile, qui ne doit ceder ni devant le for de la sohdante, 111 devant celui des litisconsorts, ni devaot celui du lieu de la com- mission du dNit, hormis le cas de conclusions civiles prises dans un proces penal. -4 .• - Le 8 janvier 1927,le demandeur a assigne devant la Cour civile vaudoise Ie recourant, medeein et chef de clinique a Loearno, et Lucien Panehaud de Bottens, a Vieh, comme debiteurs solidaires en paiement de 26661 fr. 50 de dommages-interets. Cette demande est basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-