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14 Staatsrecht. 11. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
4. Sentenza. 24 gennaio 1925 nella causa Xaag contro 'ricino. Chi ein possesso di diploma medico federale non puö essere assoggettato ad una tassa di 200 fehi. per eonseguire l'au- torizzazione di esercitare la professione. Questa tassa, eh~ non puo essere ehe una modesta tassa di eaneelleria, non superera 20 fehi. all'incirea. A. - L'art. 19 della legge sanitaria ticinese 23 giugno 1924 dispone ehe l'autorizzazione per esercitare nel Cantone la professione medica e soggetta ad una tassa di 100-300 fchi. B. - I Coniugi Dott. in medicina Walter Maag e Rosa Ma ag-Ep stein, da Neunkireh, in possesso di rego- lari diplomi federali di medicina, sono addetti come medici al Kurhaus Monte Bre in Lugano-Castagnola. Avendo essi chiesto, il 7 ottobre 1924, l'autorizzazione di pratiCare nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato, cori risoluzioni 14 ottobre 1924, ammise le istanze, ma sottopose gli istanti, in base' all'articolo precitato, ad una « tassa di cancelleria di 200 fehi. cadauno, oltre le marche da bollo da appliearsi ai doeumenti prodotti.» Le risoluzioni furono spedite ai petenti con rimborso postale di eiascuna 203 fchi. 30 (totali 406 fchi. 60), ehe essi pagarono. C. - Con ricorso di diritto pubblico 22 novembre 1924 il Dott. Maag e Signora domandano l'annullamento delle risoluzioni precitate, nel senso ehe le tasse di can- celleria solute (400 fchi.) vengano 10ro restituite, subor- dinamente, sia restituito, a ciascuno di essi, l'importo Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 4. 15 di 185 fchi. Asseriscono : Possessori di regolare diploma federale, essi hanno il diritto, in virtil delI'art. 10 della legge federale 19 dicembre 1877, di esercitare la loro professione in tutto il territorio della Confederazione. L'art. 19 della legge cantonale sanitaria non pub essere invocato in loro confronto ed essi non possono essere assogettati alle tasse esorbitanti ivi previste. Se pub essere percepita, una tassa di cancelleria non deve superare 5 fehi. a ·15 fchi. per caso, come prestazione per il semplice lavoro di iserizione nel eatalogo dei medici ticinesi ecc. Una imposizione di 200 fehi. e affatto eccessiva e costituisce violazione patente delI'art. 31 lett. e e 33 cap. 20 CF. Le persone ehe sono in possesso deI diploma federale non possono essere trattate meno favorevolmente di quelle ehe so no autorizzate ad eser- citare la loro professione sul territorio di tutta la Confede- razione in base all'art. 5 dispos. trans. CF. In quelle ipotesi il Tribunale federale ha costantemente giudieato che i Cantoni possono ehiedere ai professionisti soitanto una modesta tassa di cancelleria (sentenza Bühler contro Berna deI 10 aprile 1897). . D. -Con risposta deI 10 dicembre 1924 il Consiglio di Stato conchiude domandando il rigetto deI Wavame. Degli argomenti da esso addotti si dirä, per quanto occorra, nei seguenti motivi. Considerando in diritto : 10 - La competenza di questa Corte a conoscere dell'attuale controversia non e stata impugnata e, di- fatti, e inoppugnabile. Anzitutto perehe il rieorso e basato sugli art. 31 e 33 CF, la cui violazione puo essere censurata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (RU 27 I p. 428; 39 I p. 48; 42 I p. 39). Indarno si obbietterebbe che, poiche le decisioni querelate non significano divieto di esercitare la pro- fessione sanitaria nel Cantone Ticino, ma vogliono solo farne dipendere l'autorizzazione dal pagamento di una
16 Staatsrecht. tassa, si tratterebbe, direttamente, della violazione della legge federale 19 dieembre 1877 (art. 1°) sullibero esereizio delle arti sanitarie : dunque di una legge federale amministrativa 0 di polizia sulla quale, a sensi dell'art. 189 OGF, dovrebbe decidere il Consiglio federale. L'obbiezione e infondata. Come questa Corte ha ripe-. tutamente diehiarato (v. le sentenze eitate, specialmente RU 42 I p. 39), anehe le professioni liberali e seienti- fiche e specialmente la professione mediea e protetta dall'art. 31, eioe dal prineipio della liberta di commereio e dell'industria. L'art. 1° della legge federale 19 dieem- bre 1877 non e ehe un easo d'applieazione di questo preeetto generale posto dall'art. 31 CF (efr. anehe l'art. 33 al. 2 CF), di modo ehe una violazione dell'art. 1° di detta legge involve la violazione di preeetti eostitu..- zionali della quale eonosee il Tribunale federale (art. 113 CF e 175 eif. 3 OGF). 20 - Nel merito si osserva : la legge federale preeitata 19 dieembre 1877, ehe, eome fu detto, ha la sua base costituzionale nelI'art. 33 al. 2 CF, garantisee al medieo munito da diploma federale il diritto di esercitare libera- mente la sua professione in tutto il territorio della Con- federazione. Siffatto diritto sarebbe evidentemente illusorio~ se ogni Cantone potesse sottomettere l'autoriz- zazione di esereitare quell'arte sul suo territorio ad una tassa di qualsivoglia importo, a suo libito. Poiehe, eome e ovvio, i possessori di un diploma federale in medieina non possono essere astretti ad esami eantonali ed al eonseguimento di una patente eantonale, l'autorizzazione in diseorso non rappresenta altro ehe la prestazione dovuta agli organi di Stato per l'esame 0 eontrollo dei doeumenti (diploma federali), di eui i petenti devono munire,le loro istanze di autorizzazione. Esigere per questo semplicissime operazioni un emolumento di 200 fchi. e evidentemente eccessivo e non sta affatto in relazione eolle prestazioni ehe per quel eontrollo incom- bono a11, Autorita. Non si tratta piiI di « tassa di ean- Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 4. 17 c~lleria» ma di una vera imposizione la quale, se non ~lrettamente proibitiva, ha pero per effetto di rendere, In qualehe easo, assai gravoso il eonseguimento dell'au- torizzazione e quindi l'esercizio di una professione ehe la legge diehiara libera, tosto ehe il professionista abbia eonseguito, come nel easo in esaßle, il diploma federale .. Indarno ilConsiglio di Stato obbietta ehe Ia tassa di 200 fehi. non e una semplice tassa di eaneelleria ma costituisee un eontributo al eosto deI servizio sanitario, . eioe all'organizzazione ed all'amministrazione deI ramo della pubbliea igiene, il quale impone allo Stato spese rilevanti e ehe e stabilito, non solo ne11'interesse della eollettivita ma, e sopratutto, anehe a pro dei mediei, eui faeilita l'esercizio della professione e ehe tutela eontro . abusi ed illecita eoneorrenza. Ma anehe a preseindere dal fatt? ehe le querelate decisioni parlano espressa- mente dl « tasse di eaneelleria », l'argomento non vale. Il servizio pubblico sanitario ineombe allo Stato moderno pei fini stessi eui tende. Esso e rivolto anzitutto alla conservazione e difesa della pubbliea salubrita e dell'- igiene sociale e non alla tutela dei privati interessi deI personale sanitario. Se, onde assolvere a questo suo ob- bligo, 10 Stato colpisce anehe gli abusi ehe possono nuo- cere al ceto dei medici diplomati, non e tuttavia speeial- mente nel loro interesse ehe agisee, ma sempre in quello della collettivita edel benessere generale, ehe ~ tenuto a favorire. Non trattandosi quindi di funzione ehe 10 Stato eompie nell'interesse speeiale dei mediei non e giusto ehe, per questa prestazione, essi siano s~ttoposti ad uno speciale eontributo. ehe le tasse di eui all'art. 19 dell'attuale legge sani- taria tieinese fossero previste, in misura pressoeehe eguale, da preeedenti leggi, senza ehe mai nessuno se ne dolesse, e affatto indifferente. E ehe poi l'ammissione dei presenti rieorsi ereerebbe una disparita di tratta- mento in eonfronto dei professionisti, ehe la tassa quere- lata hanno pagata, e evidentemente argomento di nessun AS 51 I - 1925 2
18 Staatsrecht. valore, poiehe, ammettendo 0 supponendo essi la li- eeita di quelle tasse, pagarono di loro libera volonta e non hanno posto mente a far valere, nel debito modo, le ragioni ehe Ioro avrebbero spettato. 3° - Da quanto preeede risulta che le tasse di 200 franehi imposte a eiaseuno dei rieorrenti sono ineosti .. tuzionali e devono essere annullate. TI Consiglio di Stato restituira dunque ai rieorrenti Ia somma di 400 fchi. a torto percepita, sotto deduzione di una vera e modesta tassa di cancelleria, che potra comportare al massimo 20 fchi. per eiascun easo. 11 Tribunale jederale pronuncia : II ricorso e ammesso nel senso dei motivi. III. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
5. Arrit du 13/91 firner 1995 -dans la cause :Dubois contre Conseil d'Etat du canton de Neucha.teL Patente d'auberge. Art. 31 et 4 Const. fed. - Competence res- treinte du Tribunal federal pour revoir l'application de la c1ause du besoin. - Pas d'inegalite de traitement a faire beneficier les « cercles • du canton de Neuchätel d'un regime legal particulier les soustrayant a la clause du besoin. A. - Le 1er juillet 1921, Edmond Meyer, de et a La Chaux-de-Fonds, adressa au Conseil d'Etat neueha- telois une demande de patente pour l'exploitation d'un eafe-restaurant, « tea room», dans des loeaux pourvus du eonfort moderne, situes rue de la Serre, a La Chaux-de- Fonds. L'etablissement, appele « Astoria», appartient a une societe anonyme dont Meyer et Gaston Leval sont les administrateurs. Meyer exposait qu'il ne s'agissait Handels- und Gewerbefreiheit. N° 5. 19 pas d'un nouveau eafe-brasserie, mais d'un local eonve- nable Oll les familles pussent aller se recreer, entendre de la musique et eonsommer. Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds preavisa negativement « pour le moment du moins, tant que la suppression d'un Hablissement existant n'aura pas compense eelui qu'il (Meyer) se propose d'ouvrir». Toute- fois, « Meyer pourra ... ouvrir un «tea room» et une pen- sion alimentaire; illui sera loisible, pendant les heures de repas, de debiter des boissons fermentees aux pension- naires, mais non des boissons distillees. » Le Prefet de La Chaux-de-Fonds se rallia a cette maniere de voir. Des oppositions furent formulees par la Socit~te des cafetiers, hoteliers et restaurateurs et par des societes antialcoo- liques. Le 30 aoftt 1921, le Conseil d'Etat refusa l'autorisation de debiter des boissons alcooliques dans les loeaux de l'Astoria, attendu « que le nombre des debits de boissons aleooliques a La Chaux-de-Fonds est plus que suffisant pour les besoins de eette localite; que cette situation a provoque, depuis 1914, la fermeture de 15 cafes-restau- rants sur le territoire eommunal de La Chaux-de-Fonds; qu'il existe aetuellement trois etablissements publies dans un rayon de moins de 50 metres de l'etablissement projete (Brasserie de la Serre, Cafe des Alpes et Brasserie Muller); qu'un changement de destination des loeaux du eafe passage du Centre 5 a La Chaux-de-Fonds en cafe de temperenee ne serait pas de nature a justifier l'ouverture d'un quatrieme debit de boissons alcooliques dans le quartier de la rue de la Serre en cette ville. » Cette deeision est ba see sur le decret du 15 fevrier 1904 remplal,(ant celui du 7 fevrier 1894 concermmt la reduc- tion du nombre des auberges. Le « tea room» Astoria fut ouvert au publie le 15 septembre 1921. A la suite d'infraetions a l'interdiction de debiter des boissons alcooliques, Meyer fut condamne a reiterees fois a I'amende.