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Staatsrecht.
Rekursbeklagten anzuführen. Von diesem Standpunkt aus
aber konnten alle Rekurrenten als Mittäter im Sinne
des § 29 StGB betrachtet werden, auch wenn nur einer
von ihnen im Auftrag der übrigen den Artikel abfasste.
Das Obergericht hat überhaupt die Sache ernsthaft
und unparteiisch beurteilt, wie denn auch der Redaktor
des « Oltner Tagblattes» wegen der Kritik, die er am
Aufruf des Vorstandes der Volkspartei ausübte, VOll
ihm bestraft worden ist, weil es darin eine Übertrei-
bung erblickte.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
36. Sentenz,," 14 luglio 1923 neHa causa BagnL
Estradizione richiesta per complicitit non necessaria in mau-
cato omicidio. -
Questo delitt? e reato di estradizione, la
quale pero in concreto non puo essere ammessa per Ia
natura politica dell'atto incriminato.
Considerando in latto ed in dirilto :
10 -
Il reato· di complicita non necessaria in mancato
omicidio e senza dubbio delitto di estradizione poiche
e previsto dal trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e
l'Italia (art. 2 cif. 2 e ult. cap.) e contemp1ato tanto
dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen.
italiano art. 364, 62 e 64 eif. 3), quanta da quella dello
Stato di rifl:gio (eod. pen. deI Cantone di Soletta, §§ 108,
26 e 32).
Internationales Auslieferungsrecht. N° 36.
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D'altro canto, e regola generale ripetutamente ammessa
da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I p. 355; 41 I p. 141
e piil recentemente selltellza 3 giUgllO 1921 nella causa
di estradizione Baila c. Italia, p. 3 cons. 1°), che la ques-
tione della colpabilita non puo esse re ne esaminata ne
decisa, neanche a titoio provvisorio, dal giudice di estra-
dizione.
La domallda di estradiziolle deve quindi essere accolta
ove non risulti fondata l'eccezione, sollevata dal Raglli,
ehe si tratti di delitto politico a sensi dell'art. 3 deI
trattato precitato. Ed e questa quindi la sola questione
da risolversi.
20 -
I fatti per i quali Ragni fu rinviato a giudizio
e condannato in contumacia sono riferiti nella precitata
sentenza della Corte d'assise di Pesaro nel modo se-
guente: « Circa il mezzogiorno deI 28 febbraio deI cor-
rente anno i giovani Rossi Cesare, Vespignani Aldo,
Riccardi Raffaello, Bazzali Alberto, Pompei Sebastiano e
Gasparri Dante, appartenenti al partito fascista di Fano
e Pesaro, giunsero in Cagli su di un automobile. Dopo
essersi trattenuti qualche tempo in casa di Liberati
Gaetano, direttore dei dazio locale e principale espo-
nente dei fascismo locale, proseguirono con lui per
Pianello, frazione dei comune di Cagli, in gita di propa-
ganda. Da tale localita fecero ritorno in Cagli circa alle
ore 15.30 e passarono nella Piazza Vittono Emanuele,
ove era radunata abbastanza folIa, essendo quello
l'ultimo giorno di carnevale. Secondo llUmerose concordi
testimonianze, essi entrarono nella piazza cantando i 10ro
inni emettendo grida di abbasso all'indirizzo dei socialisti,
comunisti e popolari con parole ingiuriose come in c ...
ai socialisti, in c .... ai popolari. Discesi dall'automobile,
si divisero, andando chi qua, chi la. Mentre il Riccardi
camminava sulla piazza, vide il comunista deI luogo
Pantaleoni Gaetano, il quale pochi giorni prima in cui
il Riccardi col Bazzali s'erano recati in Cagli per propa~
ganda, li aveva insultati con parole ingiuriose e con nomi
sconci della bocca. 11 Riccardi 10 fermo e gli chiese spie-
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Staatsrecht.
gazioni di tall oUese sfidandolo a ripeterle e aggiungendo
che quel giorno non erano soli, e nel eosi ruFe a}zö il
bastone per colpirlo. Il Pantaleoni afferro il bastone e
nacque eosi una eollutazione. Aecorse il Bazzall e gli altri
faseisti, e le persone ehe erano in piazza, prendendo le
parti deI Pantaleoni, si feeero attorno ai faseisti con eon-
tegno minaccioso, ed aleuni estrassero i eoltelli. Naeque
cosi una misehia in eui due dei faseisti, iI Pompei ed il
Gasparri, rimasero feriti da arma da punta e taglio ab-
bastanza gravemente. I loro eompagni estrassero allora
le rivoltelle e feeero fuoco. Rimasero feriti, fra gli altri,
Costantini Gustavo per alcune leggere contusioni guarite
nei dieei giorni e per una scheggia di proiettile di rivol-
tella, eome ritenne il perito, ehe apporto una piecola es-
eoriazione al terzo inferiore della eoseia sinistra guarita
in giorni 14 ed il ragazzo Mariotti Giuseppe si anni 11,
ehe era a circa 20 metri dal luogo ove si svolgeva la
misehia, ehe fu eolpito da un proiettile di rimbalzo di
rivoltella di piccolo calibro, che gli 'apportö una lesione
al terzo superiore dell'avambraccio destro, ehe produsse
malattia e ineapacita di attendere alle ordinarie oceu-
pazioni per giorni 18. I sei fascisti manifestarono propo-
siti di vendetta per le gravi ferite riportate da due di
essi, ma dal Cancelliere della Pretura e da altre per-
sone furono persuasi a ripartire e finirono per accettare
questo buon eonsiglio. Risaliti sul loro automobile, si
allontanarono a grande veloefta passando lungo il eorso
di Cagli e uscendo dal paese per la porta deI Borgo. Nel
tratto in eui il eorso e piit stretto e precisamente dove
eilbar della vedova di tal Boni, i fascisti esplosero vari
colpi di rivoltella, ed in questo momento rimase ferito
Boni Torello, ehetrovavasi ad una finestra dell'abitazione
dclla cognata e che venne raggiunto da un proiettile di
calibro piuttosto piccolo al terzo inferiore dell'avam-
braccio sinistro, riportando una lesione che guari ehirur-
gicamente entro 15 giorni, eagionando pero impedi-
mento alle ordinarie oceupazioni per giorni quaranta
(incapacita assoluta) ed altri giorni ventidue d'ineapa-
Internationales Auslieferungsrecht. No 36,
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cita parziale. I fascisti, proseguendo la 101'0 corsa, per
ritornare neUe loro rispettive sedi, passando nella 10ealita
Smirra, frazione deI eomune di Cagli, ed in quella di
S. Martino deI Piano e Croce, frazione di Fossombrone,
esplosero altri colpi di rivoltella perche, secondo essi
affermano, molte persone ehe erano nelle dette localitä.
feeero loro delle dimostrazioni ostili, per eui essi fecero
fuoeo a solo scopo di intimidaziQne. Intanto in Cagli
molte persone appartenenti a partiti sovversivi, eccitate
per i fatti avvenuti in piazza e per aver appreso ehe
v'erano dei feriti di cui alcuni gravemente, si recarono
innanzi all'uffieio daziario in cui era titolare il Liberati
e dove costui si trovava insieme al suo commesso Arcan-
geietti Ernesto per sfogare contro di loro il loro risen-
timento. Cominciarono a partire grida ostili al loro in-
dirizzo, come vigliacchi, venduti, venite fuori assassini,
che vi vogliamo ammazzare. Quindi furono mandati in
frantumi i vetri della vetrina e eomincio una fitta sas-
saiola, ehe produsse danno ai mobili e ai muri dell'ufficio
daziario, e furono tante le pietre lanciate che il mare-
sciallo dei carabinieri, ehe si reco sul posto subito dopo
gli avvenimenti, asserisce di averne trovata una quantita
tale da poterne riempire un carretto. Nello stesso tempo
furono esplosi pareechi eolpi di rivoltella, e, nell'aecesso
fatto sul luogo dal giudice istruttore col perito, furono
rinvenute nel solo muro di fronte aHa porta d'ingresso,
tracee di 31 colpi esplosi, per la maggior parte ad altezza
di uomo, ed altre tracce di colpi furono rinvenute in un
vano dietro questo muro dove il Liberati e I' Arcangeletti
si erano ricoverati. Il Liberati e l'Arcangeletti, stando
cosi riparati aHa meglio, restarono assediati per circa
nu'ora. Senonche, per malvagio suggerimento di alcuni,
fu portata della paglia imbevuta di benzina 0 di petro-
Ho e si dette fuoeo, per costringere gli assediati ad uscire.
Il triste mezzo produsse i suoi effetti, perche il Liberati
e l'Arcangeletti, di fronte aHa possibilita di rimanere
bruciati e sentendosi asfissiare, si slanciarono fuori dal-
l'Ufficio, prima l'Arcangeletti poi il Liberati con le
AS 49 I -
1923
19
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Staatsrecht.
rivoltelle in pugno, prendendo diverse strade ma, in se-
guiti e raggiunti, vennero percossi, atterrati e fatti segno
a eolpi di bastone, di roncola, di rivoltella, e, ritenuti
morti, furono lasciati sanguinanti ed immoti suHa strada.
Dopo qualehe tempo l'Arcangeletti, riavutosi, riusel a
rifugiarsi nell'abitazione di tal Cresci Franeeseo suo
coinquilino, ehe 10 naseose in un sotterraneo ed aBa sera,
a mezzo della Croce Bianea, fu trasportato all'ospedale.
Anche il Liberati, riuscito a rialzarsi coll'aiuto di tal
Sordini Bruto, pote reearsi egualmente all'ospedale dove
rimase deoverato. Per questa aggressione il Liberati e
l'AreangeIetti riportarono le llUmerose e gravi lesioni
descritte al eapo d'imputazione, ehe apportarono le
conseguenze in esso indieate. J) (20 giorni di incapaci b\
allavoro per Areangeletti e 42 per Liberati.)
3° -
Nel proeedimento penale iniziato per questi fatti,
furono denunciate 27 persone, tra le quali diversi fa-
seisti, la maggior parte per maneato omicidio e per COlU-
plicita neHa eommissione di questo reato. Cinque di essi
e eioe Pieretti Giuseppe, Coeciarelli Carlo, Ragni Giam-
battista, Alessandri Andrea e Riceardi Raffaello essrll-
dosi resi latitanti, furono giudieati in eOlltumacia. I
primi due, eoUa selltenza eontumaciale sopracitata deI
14 dicembre, furono dichiarati coipevoli di
manC~jto
omieidio in persona di Liberati e condannati a 14 e 12
anni di reelusione; Ragni, per complicitä. non necessaria
nei maneati omicidi in perso~a di Liberati ed Arcnn-
geIetti, a 9 anni di reclusione; Alessandri fu prosciolto
e il fascista Riccardi, ehe pure era stato rinviato a giu-
dizio per Iesione eorporale, fu liberato da questa aceusa
e eondannato solo per illecito porto d'armi a 4 mmü e
mezzo di arresto ed alle pene aecessorie.
SuHa partecipazione deI Ragni ai luttuosi fatti sopra-
descritti la sentenza asserisee: « Fra gli assalitori ehe
erano innanzi all'ufficio daziario, tanto il Liberati quanta
I' Areangeletti notarono fra i piil attivi il Ragni Giam-
battista; l'Areangeletti disse anzi ehe fu lui a dar fnoeo
aHa paglia, ed il Liberati dis se di averio visto quando
Internationales Auslieferungsrecht. No 36.
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usci dall'ufficio daziario eon un bidone di latta in mano,
dove certo era il petrolio adoperato per dar fuoeo aUa
paglia, e fu veduto ricercare e seagliar sassi dentro l'uf-
ficio daziario. Dovra peru egli essere ritenuto eome un
esecutore eooperatore immediato nel doppio maneato
omicidio a responsabile semplieemente di eomplieita,
indagine che e stata proposta ai giurati nel giudizio in
contradditorio ? La Corte, tenuto conto che altri opera-
rono certamente in modo piil grave di lui, sparando
eolpi di rivoltella contro le parti lese, ehe non si conosee
che parte abbia ad avere il Ragni nelle gravi lesioni in-
flitte al Liberati e all'Arcangeletti quando uscirono dal-
l'ufficio daziario, nel dubbio, adotta Ia ipotesi benigna e
ritiene il Ragni Giambattista eolpevole di eomplicita
non neeessaria nei due maneati omicidi semplici di
Liberati ed Arcangeletti. »
40 -
DaU'esposizione dei fatti ehe precede emerge
evidente ehe gli avvenimenti deI 28 febbraio 1922 in
Cagli non possono venir considerati altrimenti ehe Ia
conseguenzae la manifestazione di una straordinaria
agitazione e tensione d'animo tra il partito politieo dei
fascisti da un canto, dei socialisti, eomunisti e .popolari
dan' altro : agitazione c turbamenti eollettivi, ehe con-
dussero le parti ad usare mezzi violenti nei confronti
delle parti avversarie. Questi atti violenti vanno indub-
biamente ritenuti eome eausati dalla passione politiea
e dall'odio di parte. Ma, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, cio non basta per imprimere a tali fatti
il carattere di reato politico a sensi deI didtto di estra-
dizione. Oecorre ancora che essi appaiano come mani-
festazioni ineidentali di un rivolgimento politico generale,
ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le finalita
politiehe, ehe i partiti eon quei moti si sono proposte
(cfr. sentenza deI Tribunale federale 30 aprile 1920 neUa
causa Schäffer, cons. 5; 25 marzo 1922 neUa . eausa
Baumberger, eons. 2 e 3, e sentenza Keresselidze e
Magaloff deI 27 febbraio 1907, RU 33 I p. 187 eons. 4).
50 -
Esaminando i1 quesito sotto questo aspetto,
272
Staatsrecht.
risulta gia dall'esposizione dei fatti contenuta nella sen-
tenza conturoaciale 14 dicembre 1922 (v. sopra eiL 2)
ehe, come fu detto, nel 28 febbraio 1922 non si trattava
di uno scontro puramente fortuito derivante da meri
motivi locali 0 personali tra aderenti di diversi partiti
politici (come nel caso Baila, v. sentenza deI Tribunale
federale 3 giugno 1921), ma della manifestazione di una
lotta generale, nella quale stavano di fronte i precipui
partiti politici deI paese. In quel turno di tempo i fascisti
si erano gia reeati in gruppo a Cagli in gita di propa-
ganda. Un reparto armato di essi si porto a Cagli nuova-
mente il 28 febbraio per continuare l'azione e probabil-
mente anche per ritorcere violenze e soprusi anterior-
mente patiti. Nella sentenza contumaciale e constatato
ehe sin dal principio essi. si condussero in modo provo-
cante. Le diverse fasi dell'azione non offrono, nel 10ro
insieme. l'immagine di una rissa ordinaria, eausata da
motivi personali e strettamente loeali 0 tendente mera-
mente al soddisfaeimento di odio 0 di passione indivi-
duali, sebbene quella di una 10tta per finalita politiehe,
di una competizione di parte, eombattuta eolle anni
aHa mano, allo scopo di raggiungere il potere. E bensi
vero ehe l'azione principio con una collisione apparente-
mente fortuita e personale; ma la lotta assunse subito
un carattere piil generico. gli aderenti dei diversi partiti
essendosi tosto raggrupati per far causa comune onde
far fronte, con Ie armi in mano, agli avversari, parimenti
riunitisi seeondo l'appartenenza politica.
60 -
Non si puo quindi eontestare, gia in base all 'es-
posizione contenuta nella sentenza eontumaciale di
Pesaro, ehe i fatti in discorso debbono essere considerati
come un episodio di un vasto movimento politieo diretto
a raggiungere il potere : illazione questa ehe si impone,
qualora si consideri la posizione ehe il Governo italiano
stesso assunse in seguito di fronte a siffatti avveni-
menti.
Infatti, poscia ehe il partito fascista ebbe raggiunto
il potere, un decreto regio deI 22 dieembre 1922, emanato
Internationales Auslieferungsrecht. N° 36.
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dietro proposta deI Governo, disponeva al suo arte 10
cap. 10 e 20
:
« E eoncessa amnistia per tutti i reati
preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'eser-
cito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre
leggi, anehe finanziarie, commessi in oceasione 0 per
causa di movimenti politici 0 detenninati da movente
politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine
nazionale, immediato 0 mediato. L'amnistia non si
applica a chi abbia coneorso nel reato per motivi
esclusivamente personali. »
Nei motivi di questo deereto, premesso ehe una grave
crisi morale, sodale ed eeonomica ({ ha sconvolto, eon
profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione)),
si asserisce, ehe la estensione e importanza di tali tur-
bazioni, spesso gravi e sanguinose, eonsigliavano la
eoneessione di un'amnistia « per tutti i reati ehe si con-
nettono a movimenti 0 finalita politiehe », cosi pure, in
certi limiti, a quelli « i quali traggono la loro esistenza
da turbamenti collettivi, dovuti a causa eeonomico-
sociale, anehe se ad essi si innestino eon un sempliee
nesso oceasionale ».
« La connessione deI reato a movimenti 0
~ finalita
politiche l1, eontinua la relazione, « dovra essere eondizione
neeessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente
per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perse-
guendo scopi eontrastati eon l'ordinamento politico-
sociale, non puo esse re eonsiderato aHa stessastregua
della manifestazione Iesiva della legge ehe, almeno per'
il motivo psieologico da cui e infonnata, a tale ordina-
mento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire. Da
cio la ulteriore eondizione per l'applieazione dell'am-
nistia disposta dall'arte 10 deI deereto, ehe il fatto sia
stato eommesso per un fine, sia pure indirettamente,
nazionale. Lo Stato non puo ne deve in alcun momento
rinunciare alla propria difesa. E bensi talora equo -ed
illuminato eonsiglio coprire dell'oblio l'azione dell'in-
dividuo ehe, illegittima nella fonna, sia animata da un
fine coordinato e cospirante con le finalita statali, ma
274
~taatsrecht.
non puo consentirsi ehe 10 Stato. abbia .a cono.seere e
praticare elemenza di fronte a eolm ehe agIsee de~mquen~
do per abbattere l'ordine eostit~ito. gli o.rgaru statah
eIe norme fondamentali della eonVlvenza sOClale. Talvolta
si verifiea inveee, in date eontingenze eeeezionali, ehe
nuove eorrenti, le quali si affaeciano alla vita politiea,
siano indotte 0 eostrette a fare uso della violenza per
affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il 1 ro-
prio impulso aHa vita dello ~tato,. aecio~e~e.. piu e.ffi~
eaeemente e sieuramente raggmnga 1 propn fmI e realizzl
il bene della Nazione. I reeenti avvenimenti politici
hanno appunto wostrato tale fenomeno nelle sue piu
vaste proporzioni; ora a eodeste violenze, a codeste
manifestazioni, solo in apparenza ostili aH'assetto statale,
ma in sostanza ispirate a fini eoincidenti eon quelli dello
Stato si intende indulgere eon la eoneessione deI bene-
fieio 'stabilito dall'art. 10 deI deereto. La formula, ivi
adottata ehe il fatto sia eommesso per un fine diretta-
mente 0' indirettamente llazionale (formula ehe eorris-
ponde a quella eon eui, nelle diseussioni parlamentari,
si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella
dei partiti opposti), sta adunque adesignare. il moti':"o
psieologieo, anehe mediato, il quale non solo SI ~onfaeela
a quelle ehe sono le finalita dell'attu?l.e ordmam~nto
politieo-soeiale, ma allzi ad esse cospm e
eonf~nsea.
E pero e in essa eompreso il fatto illegittimo deI pn:ato,
mosso all'intento politieo di rafforzare e eonsohdare
l'autorita e il prestigio dello Stato, di tutel are quelli che
ne siano gliinteressifondamentali, di eOlltrastare l'azio~e
altrui, animata dal fine opposto, od anehe solo depn-
mente deI sentimento e delle idealita nazionali. Eventual-
mente, il fatto delittuoso puo essere non eorrispondente 0
inefficaee aHo seopo politieo ehe e avuto di mira, e anche
essere in pratiea inopportuno 0 eeeessivo; ma il motivo
psieologico deve, anehe in tale ipotesi, determinare l'ap~
plieazione deI beneficio al reato eonereto. E quanto po~
alle finalita e agli interessi supremi dello Stato, avutI dl
mira dall'individuo, e ovvio ehe essi dovranno essere
Internationales AusIieferungsrecht. N° 36.
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valutati in rapporto al presente ordinamento politieo-
sociale, di guisa ehe l'azione sovvertitriee delle istitu-
zioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine 0
un nuovo regime 0 a tradurre nella realta principi e
teorie eontrarie all'attuale eoncezione statale 0 soeiale,
e e deve intendersi affatto esclusa daH'amnistia largita
con I'art. 1° deI deereto. »
70
-
Da quanta preeede emerge ehe i turbamenti
dell'ordine pubblieo, preeedenti l'avvento al potere deI
partito fascista, avevano assunto estensione ed im-
portanza tale da ingenerare in Italia una situazione di
fatto non dissimile da quella della guerra civile. Emerge,
inoItre, ehe si trattava di un movimento generale e pro-
fondo tendente al raggiungimento deI potere e si e ap-
punto per questo motivo ehe agli atti violenti avvenuti
in quei moti si rieonobbe il earattere di atti politici.
Questa la ragione dell'amnistia.
E bensi vero che il beneficio dell'amnistia fu limitato
ai fatti « eommessi per un fine nazionale immediato 0
mediato». Questa distinzione fn dettata probabilmente
dall'intento di eonsolidare la posizione deI partito ehe
il potere aveva conseguito. Comunque, essa non pub
indurre questo giudice di estradizione a rieonoseere
l'indole politiea solo ai fatti 0 reati eommessi da una
parte e a negarla a quelli compiuti dall'altra. Motivi di
politica interna, ehe non eoncernono l'attuale dibattito,
ponno aver eonsigliato di ammettere l'amnistia solo entro
i limiti predetti : ma la ragione cardinale di questa mi-
sura, e eioe il earattere politieo dei fatti in questione,
non deve meno essere rieonosciuto ai reati avvenuti in
quella lotta di parte, siano essi stati eommessi dal par-
tito vincente 0 da quelli ehe in essa ebbero la peggio.
Ne si andra forse troppo oltre pretendendo persino ehe
il movimento « nazionale » (faseista), il quale intendeva
inaugurare nuovi metodi nell'amministrazione statale e
nella politiea interna e seguire. nella politiea estera,
nuovi orientamenti, si eonsidero eome portatore e tito-
lare deI pubblico potere gia prima di averlo effettiva-
276
Staatsrecht.
mente eonseguito: di modo ehe l'opposizion.e vio~enta
eontro di esso riveste, anche per questa conslderaZlone,
. indole di azione politica. AHa luee deI decreto di amni-
stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con-
dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il
28 febbraio 1922) appaiono quindi, nel 10ro insieme, non
solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi-
nare l'avversario. ma, direttamente, come mezzi per
raggiungere finalita politiche: mezzi che
« pur scon~
finando dalla legalita, si appalesano, nelle cireostanze neUe
quali avvennero. in qualche maniera eomprensibili e
fino ad un certo punto degni di scusa » (VON BAR, Gerichts-
saal vol. 34 p. 497).
80 -
Pretende infine il Ragni ehe la sentenza dei 14
dicembre 1922 fu emanata sotto l'incubo deI terrore
suscitato da bande fasciste.
L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi
suesposti, non oceorre indagare se questa affermazione
sia oggettivamcnte fondata einfluente in causa. Giova
solo rilevare che dal proeesso verbale di una udienza deI
7 dicembre 1922 risulta che, anche secondo le asserzioni
deI Pubblieo Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati
maltrattati il giorno avanti, fatto' ehe il Presidente deI
Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per 10
meno, che passione politica tento di infIuire e pesare
sulla sentenza, altro argomentp questo a eonforto della
tesi dei ca rattere politico dei fatti di cui si tratta.
II Tribunale federale pronuncia :
L'opposizione di Ragni Giambattista e accoita e la
domanda di estradizione respinta.
Staatsverträge. N° 37.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
37. Arrit du 5 octobre 1928
dans la cause Bombard c. Ca.ut.
217
Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse
par un creancier suisse contre un Fran~ais domicilie en
France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage;
caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite
d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement
executoire.
Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles
Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a
Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite
en realisation de gage, soit d'un droit de retention
revendique sur 9 wagons de bois en la possession du
creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a
He realise au profit du creancier pour le prix d~ 1600 fr.
et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.),
il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf-
fisance de gage.
Le 12 mai 1923 Caut, agissant eu vertu de la creance
constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a
obtenu de l'autorite genevoise le sequestre des sommes
dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre
a ete execute par l'office des poursuites de Geneve
les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer
uotifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete
frappe d'opposition.
Le 8 juin 1923 Bombard a forme un reeours de droit
public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu
en violation de rart. 1 al. 1 du Traite franco-suisse
de 1869, vu la nationalite franc;aise du recourant et
son domicile en France.