opencaselaw.ch

49_I_266

BGE 49 I 266

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

266

Staatsrecht.

Rekursbeklagten anzuführen. Von diesem Standpunkt aus

aber konnten alle Rekurrenten als Mittäter im Sinne

des § 29 StGB betrachtet werden, auch wenn nur einer

von ihnen im Auftrag der übrigen den Artikel abfasste.

Das Obergericht hat überhaupt die Sache ernsthaft

und unparteiisch beurteilt, wie denn auch der Redaktor

des « Oltner Tagblattes» wegen der Kritik, die er am

Aufruf des Vorstandes der Volkspartei ausübte, VOll

ihm bestraft worden ist, weil es darin eine Übertrei-

bung erblickte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird abgewiesen.

VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

36. Sentenz,," 14 luglio 1923 neHa causa BagnL

Estradizione richiesta per complicitit non necessaria in mau-

cato omicidio. -

Questo delitt? e reato di estradizione, la

quale pero in concreto non puo essere ammessa per Ia

natura politica dell'atto incriminato.

Considerando in latto ed in dirilto :

10 -

Il reato· di complicita non necessaria in mancato

omicidio e senza dubbio delitto di estradizione poiche

e previsto dal trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e

l'Italia (art. 2 cif. 2 e ult. cap.) e contemp1ato tanto

dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen.

italiano art. 364, 62 e 64 eif. 3), quanta da quella dello

Stato di rifl:gio (eod. pen. deI Cantone di Soletta, §§ 108,

26 e 32).

Internationales Auslieferungsrecht. N° 36.

267

D'altro canto, e regola generale ripetutamente ammessa

da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I p. 355; 41 I p. 141

e piil recentemente selltellza 3 giUgllO 1921 nella causa

di estradizione Baila c. Italia, p. 3 cons. 1°), che la ques-

tione della colpabilita non puo esse re ne esaminata ne

decisa, neanche a titoio provvisorio, dal giudice di estra-

dizione.

La domallda di estradiziolle deve quindi essere accolta

ove non risulti fondata l'eccezione, sollevata dal Raglli,

ehe si tratti di delitto politico a sensi dell'art. 3 deI

trattato precitato. Ed e questa quindi la sola questione

da risolversi.

20 -

I fatti per i quali Ragni fu rinviato a giudizio

e condannato in contumacia sono riferiti nella precitata

sentenza della Corte d'assise di Pesaro nel modo se-

guente: « Circa il mezzogiorno deI 28 febbraio deI cor-

rente anno i giovani Rossi Cesare, Vespignani Aldo,

Riccardi Raffaello, Bazzali Alberto, Pompei Sebastiano e

Gasparri Dante, appartenenti al partito fascista di Fano

e Pesaro, giunsero in Cagli su di un automobile. Dopo

essersi trattenuti qualche tempo in casa di Liberati

Gaetano, direttore dei dazio locale e principale espo-

nente dei fascismo locale, proseguirono con lui per

Pianello, frazione dei comune di Cagli, in gita di propa-

ganda. Da tale localita fecero ritorno in Cagli circa alle

ore 15.30 e passarono nella Piazza Vittono Emanuele,

ove era radunata abbastanza folIa, essendo quello

l'ultimo giorno di carnevale. Secondo llUmerose concordi

testimonianze, essi entrarono nella piazza cantando i 10ro

inni emettendo grida di abbasso all'indirizzo dei socialisti,

comunisti e popolari con parole ingiuriose come in c ...

ai socialisti, in c .... ai popolari. Discesi dall'automobile,

si divisero, andando chi qua, chi la. Mentre il Riccardi

camminava sulla piazza, vide il comunista deI luogo

Pantaleoni Gaetano, il quale pochi giorni prima in cui

il Riccardi col Bazzali s'erano recati in Cagli per propa~

ganda, li aveva insultati con parole ingiuriose e con nomi

sconci della bocca. 11 Riccardi 10 fermo e gli chiese spie-

268

Staatsrecht.

gazioni di tall oUese sfidandolo a ripeterle e aggiungendo

che quel giorno non erano soli, e nel eosi ruFe a}zö il

bastone per colpirlo. Il Pantaleoni afferro il bastone e

nacque eosi una eollutazione. Aecorse il Bazzall e gli altri

faseisti, e le persone ehe erano in piazza, prendendo le

parti deI Pantaleoni, si feeero attorno ai faseisti con eon-

tegno minaccioso, ed aleuni estrassero i eoltelli. Naeque

cosi una misehia in eui due dei faseisti, iI Pompei ed il

Gasparri, rimasero feriti da arma da punta e taglio ab-

bastanza gravemente. I loro eompagni estrassero allora

le rivoltelle e feeero fuoco. Rimasero feriti, fra gli altri,

Costantini Gustavo per alcune leggere contusioni guarite

nei dieei giorni e per una scheggia di proiettile di rivol-

tella, eome ritenne il perito, ehe apporto una piecola es-

eoriazione al terzo inferiore della eoseia sinistra guarita

in giorni 14 ed il ragazzo Mariotti Giuseppe si anni 11,

ehe era a circa 20 metri dal luogo ove si svolgeva la

misehia, ehe fu eolpito da un proiettile di rimbalzo di

rivoltella di piccolo calibro, che gli 'apportö una lesione

al terzo superiore dell'avambraccio destro, ehe produsse

malattia e ineapacita di attendere alle ordinarie oceu-

pazioni per giorni 18. I sei fascisti manifestarono propo-

siti di vendetta per le gravi ferite riportate da due di

essi, ma dal Cancelliere della Pretura e da altre per-

sone furono persuasi a ripartire e finirono per accettare

questo buon eonsiglio. Risaliti sul loro automobile, si

allontanarono a grande veloefta passando lungo il eorso

di Cagli e uscendo dal paese per la porta deI Borgo. Nel

tratto in eui il eorso e piit stretto e precisamente dove

eilbar della vedova di tal Boni, i fascisti esplosero vari

colpi di rivoltella, ed in questo momento rimase ferito

Boni Torello, ehetrovavasi ad una finestra dell'abitazione

dclla cognata e che venne raggiunto da un proiettile di

calibro piuttosto piccolo al terzo inferiore dell'avam-

braccio sinistro, riportando una lesione che guari ehirur-

gicamente entro 15 giorni, eagionando pero impedi-

mento alle ordinarie oceupazioni per giorni quaranta

(incapacita assoluta) ed altri giorni ventidue d'ineapa-

Internationales Auslieferungsrecht. No 36,

269

cita parziale. I fascisti, proseguendo la 101'0 corsa, per

ritornare neUe loro rispettive sedi, passando nella 10ealita

Smirra, frazione deI eomune di Cagli, ed in quella di

S. Martino deI Piano e Croce, frazione di Fossombrone,

esplosero altri colpi di rivoltella perche, secondo essi

affermano, molte persone ehe erano nelle dette localitä.

feeero loro delle dimostrazioni ostili, per eui essi fecero

fuoeo a solo scopo di intimidaziQne. Intanto in Cagli

molte persone appartenenti a partiti sovversivi, eccitate

per i fatti avvenuti in piazza e per aver appreso ehe

v'erano dei feriti di cui alcuni gravemente, si recarono

innanzi all'uffieio daziario in cui era titolare il Liberati

e dove costui si trovava insieme al suo commesso Arcan-

geietti Ernesto per sfogare contro di loro il loro risen-

timento. Cominciarono a partire grida ostili al loro in-

dirizzo, come vigliacchi, venduti, venite fuori assassini,

che vi vogliamo ammazzare. Quindi furono mandati in

frantumi i vetri della vetrina e eomincio una fitta sas-

saiola, ehe produsse danno ai mobili e ai muri dell'ufficio

daziario, e furono tante le pietre lanciate che il mare-

sciallo dei carabinieri, ehe si reco sul posto subito dopo

gli avvenimenti, asserisce di averne trovata una quantita

tale da poterne riempire un carretto. Nello stesso tempo

furono esplosi pareechi eolpi di rivoltella, e, nell'aecesso

fatto sul luogo dal giudice istruttore col perito, furono

rinvenute nel solo muro di fronte aHa porta d'ingresso,

tracee di 31 colpi esplosi, per la maggior parte ad altezza

di uomo, ed altre tracce di colpi furono rinvenute in un

vano dietro questo muro dove il Liberati e I' Arcangeletti

si erano ricoverati. Il Liberati e l'Arcangeletti, stando

cosi riparati aHa meglio, restarono assediati per circa

nu'ora. Senonche, per malvagio suggerimento di alcuni,

fu portata della paglia imbevuta di benzina 0 di petro-

Ho e si dette fuoeo, per costringere gli assediati ad uscire.

Il triste mezzo produsse i suoi effetti, perche il Liberati

e l'Arcangeletti, di fronte aHa possibilita di rimanere

bruciati e sentendosi asfissiare, si slanciarono fuori dal-

l'Ufficio, prima l'Arcangeletti poi il Liberati con le

AS 49 I -

1923

19

270

Staatsrecht.

rivoltelle in pugno, prendendo diverse strade ma, in se-

guiti e raggiunti, vennero percossi, atterrati e fatti segno

a eolpi di bastone, di roncola, di rivoltella, e, ritenuti

morti, furono lasciati sanguinanti ed immoti suHa strada.

Dopo qualehe tempo l'Arcangeletti, riavutosi, riusel a

rifugiarsi nell'abitazione di tal Cresci Franeeseo suo

coinquilino, ehe 10 naseose in un sotterraneo ed aBa sera,

a mezzo della Croce Bianea, fu trasportato all'ospedale.

Anche il Liberati, riuscito a rialzarsi coll'aiuto di tal

Sordini Bruto, pote reearsi egualmente all'ospedale dove

rimase deoverato. Per questa aggressione il Liberati e

l'AreangeIetti riportarono le llUmerose e gravi lesioni

descritte al eapo d'imputazione, ehe apportarono le

conseguenze in esso indieate. J) (20 giorni di incapaci b\

allavoro per Areangeletti e 42 per Liberati.)

3° -

Nel proeedimento penale iniziato per questi fatti,

furono denunciate 27 persone, tra le quali diversi fa-

seisti, la maggior parte per maneato omicidio e per COlU-

plicita neHa eommissione di questo reato. Cinque di essi

e eioe Pieretti Giuseppe, Coeciarelli Carlo, Ragni Giam-

battista, Alessandri Andrea e Riceardi Raffaello essrll-

dosi resi latitanti, furono giudieati in eOlltumacia. I

primi due, eoUa selltenza eontumaciale sopracitata deI

14 dicembre, furono dichiarati coipevoli di

manC~jto

omieidio in persona di Liberati e condannati a 14 e 12

anni di reelusione; Ragni, per complicitä. non necessaria

nei maneati omicidi in perso~a di Liberati ed Arcnn-

geIetti, a 9 anni di reclusione; Alessandri fu prosciolto

e il fascista Riccardi, ehe pure era stato rinviato a giu-

dizio per Iesione eorporale, fu liberato da questa aceusa

e eondannato solo per illecito porto d'armi a 4 mmü e

mezzo di arresto ed alle pene aecessorie.

SuHa partecipazione deI Ragni ai luttuosi fatti sopra-

descritti la sentenza asserisee: « Fra gli assalitori ehe

erano innanzi all'ufficio daziario, tanto il Liberati quanta

I' Areangeletti notarono fra i piil attivi il Ragni Giam-

battista; l'Areangeletti disse anzi ehe fu lui a dar fnoeo

aHa paglia, ed il Liberati dis se di averio visto quando

Internationales Auslieferungsrecht. No 36.

271

usci dall'ufficio daziario eon un bidone di latta in mano,

dove certo era il petrolio adoperato per dar fuoeo aUa

paglia, e fu veduto ricercare e seagliar sassi dentro l'uf-

ficio daziario. Dovra peru egli essere ritenuto eome un

esecutore eooperatore immediato nel doppio maneato

omicidio a responsabile semplieemente di eomplieita,

indagine che e stata proposta ai giurati nel giudizio in

contradditorio ? La Corte, tenuto conto che altri opera-

rono certamente in modo piil grave di lui, sparando

eolpi di rivoltella contro le parti lese, ehe non si conosee

che parte abbia ad avere il Ragni nelle gravi lesioni in-

flitte al Liberati e all'Arcangeletti quando uscirono dal-

l'ufficio daziario, nel dubbio, adotta Ia ipotesi benigna e

ritiene il Ragni Giambattista eolpevole di eomplicita

non neeessaria nei due maneati omicidi semplici di

Liberati ed Arcangeletti. »

40 -

DaU'esposizione dei fatti ehe precede emerge

evidente ehe gli avvenimenti deI 28 febbraio 1922 in

Cagli non possono venir considerati altrimenti ehe Ia

conseguenzae la manifestazione di una straordinaria

agitazione e tensione d'animo tra il partito politieo dei

fascisti da un canto, dei socialisti, eomunisti e .popolari

dan' altro : agitazione c turbamenti eollettivi, ehe con-

dussero le parti ad usare mezzi violenti nei confronti

delle parti avversarie. Questi atti violenti vanno indub-

biamente ritenuti eome eausati dalla passione politiea

e dall'odio di parte. Ma, secondo la giurisprudenza di

questa Corte, cio non basta per imprimere a tali fatti

il carattere di reato politico a sensi deI didtto di estra-

dizione. Oecorre ancora che essi appaiano come mani-

festazioni ineidentali di un rivolgimento politico generale,

ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le finalita

politiehe, ehe i partiti eon quei moti si sono proposte

(cfr. sentenza deI Tribunale federale 30 aprile 1920 neUa

causa Schäffer, cons. 5; 25 marzo 1922 neUa . eausa

Baumberger, eons. 2 e 3, e sentenza Keresselidze e

Magaloff deI 27 febbraio 1907, RU 33 I p. 187 eons. 4).

50 -

Esaminando i1 quesito sotto questo aspetto,

272

Staatsrecht.

risulta gia dall'esposizione dei fatti contenuta nella sen-

tenza conturoaciale 14 dicembre 1922 (v. sopra eiL 2)

ehe, come fu detto, nel 28 febbraio 1922 non si trattava

di uno scontro puramente fortuito derivante da meri

motivi locali 0 personali tra aderenti di diversi partiti

politici (come nel caso Baila, v. sentenza deI Tribunale

federale 3 giugno 1921), ma della manifestazione di una

lotta generale, nella quale stavano di fronte i precipui

partiti politici deI paese. In quel turno di tempo i fascisti

si erano gia reeati in gruppo a Cagli in gita di propa-

ganda. Un reparto armato di essi si porto a Cagli nuova-

mente il 28 febbraio per continuare l'azione e probabil-

mente anche per ritorcere violenze e soprusi anterior-

mente patiti. Nella sentenza contumaciale e constatato

ehe sin dal principio essi. si condussero in modo provo-

cante. Le diverse fasi dell'azione non offrono, nel 10ro

insieme. l'immagine di una rissa ordinaria, eausata da

motivi personali e strettamente loeali 0 tendente mera-

mente al soddisfaeimento di odio 0 di passione indivi-

duali, sebbene quella di una 10tta per finalita politiehe,

di una competizione di parte, eombattuta eolle anni

aHa mano, allo scopo di raggiungere il potere. E bensi

vero ehe l'azione principio con una collisione apparente-

mente fortuita e personale; ma la lotta assunse subito

un carattere piil generico. gli aderenti dei diversi partiti

essendosi tosto raggrupati per far causa comune onde

far fronte, con Ie armi in mano, agli avversari, parimenti

riunitisi seeondo l'appartenenza politica.

60 -

Non si puo quindi eontestare, gia in base all 'es-

posizione contenuta nella sentenza eontumaciale di

Pesaro, ehe i fatti in discorso debbono essere considerati

come un episodio di un vasto movimento politieo diretto

a raggiungere il potere : illazione questa ehe si impone,

qualora si consideri la posizione ehe il Governo italiano

stesso assunse in seguito di fronte a siffatti avveni-

menti.

Infatti, poscia ehe il partito fascista ebbe raggiunto

il potere, un decreto regio deI 22 dieembre 1922, emanato

Internationales Auslieferungsrecht. N° 36.

273

dietro proposta deI Governo, disponeva al suo arte 10

cap. 10 e 20

:

« E eoncessa amnistia per tutti i reati

preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'eser-

cito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre

leggi, anehe finanziarie, commessi in oceasione 0 per

causa di movimenti politici 0 detenninati da movente

politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine

nazionale, immediato 0 mediato. L'amnistia non si

applica a chi abbia coneorso nel reato per motivi

esclusivamente personali. »

Nei motivi di questo deereto, premesso ehe una grave

crisi morale, sodale ed eeonomica ({ ha sconvolto, eon

profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione)),

si asserisce, ehe la estensione e importanza di tali tur-

bazioni, spesso gravi e sanguinose, eonsigliavano la

eoneessione di un'amnistia « per tutti i reati ehe si con-

nettono a movimenti 0 finalita politiehe », cosi pure, in

certi limiti, a quelli « i quali traggono la loro esistenza

da turbamenti collettivi, dovuti a causa eeonomico-

sociale, anehe se ad essi si innestino eon un sempliee

nesso oceasionale ».

« La connessione deI reato a movimenti 0

~ finalita

politiche l1, eontinua la relazione, « dovra essere eondizione

neeessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente

per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perse-

guendo scopi eontrastati eon l'ordinamento politico-

sociale, non puo esse re eonsiderato aHa stessastregua

della manifestazione Iesiva della legge ehe, almeno per'

il motivo psieologico da cui e infonnata, a tale ordina-

mento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire. Da

cio la ulteriore eondizione per l'applieazione dell'am-

nistia disposta dall'arte 10 deI deereto, ehe il fatto sia

stato eommesso per un fine, sia pure indirettamente,

nazionale. Lo Stato non puo ne deve in alcun momento

rinunciare alla propria difesa. E bensi talora equo -ed

illuminato eonsiglio coprire dell'oblio l'azione dell'in-

dividuo ehe, illegittima nella fonna, sia animata da un

fine coordinato e cospirante con le finalita statali, ma

274

~taatsrecht.

non puo consentirsi ehe 10 Stato. abbia .a cono.seere e

praticare elemenza di fronte a eolm ehe agIsee de~mquen~

do per abbattere l'ordine eostit~ito. gli o.rgaru statah

eIe norme fondamentali della eonVlvenza sOClale. Talvolta

si verifiea inveee, in date eontingenze eeeezionali, ehe

nuove eorrenti, le quali si affaeciano alla vita politiea,

siano indotte 0 eostrette a fare uso della violenza per

affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il 1 ro-

prio impulso aHa vita dello ~tato,. aecio~e~e.. piu e.ffi~

eaeemente e sieuramente raggmnga 1 propn fmI e realizzl

il bene della Nazione. I reeenti avvenimenti politici

hanno appunto wostrato tale fenomeno nelle sue piu

vaste proporzioni; ora a eodeste violenze, a codeste

manifestazioni, solo in apparenza ostili aH'assetto statale,

ma in sostanza ispirate a fini eoincidenti eon quelli dello

Stato si intende indulgere eon la eoneessione deI bene-

fieio 'stabilito dall'art. 10 deI deereto. La formula, ivi

adottata ehe il fatto sia eommesso per un fine diretta-

mente 0' indirettamente llazionale (formula ehe eorris-

ponde a quella eon eui, nelle diseussioni parlamentari,

si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella

dei partiti opposti), sta adunque adesignare. il moti':"o

psieologieo, anehe mediato, il quale non solo SI ~onfaeela

a quelle ehe sono le finalita dell'attu?l.e ordmam~nto

politieo-soeiale, ma allzi ad esse cospm e

eonf~nsea.

E pero e in essa eompreso il fatto illegittimo deI pn:ato,

mosso all'intento politieo di rafforzare e eonsohdare

l'autorita e il prestigio dello Stato, di tutel are quelli che

ne siano gliinteressifondamentali, di eOlltrastare l'azio~e

altrui, animata dal fine opposto, od anehe solo depn-

mente deI sentimento e delle idealita nazionali. Eventual-

mente, il fatto delittuoso puo essere non eorrispondente 0

inefficaee aHo seopo politieo ehe e avuto di mira, e anche

essere in pratiea inopportuno 0 eeeessivo; ma il motivo

psieologico deve, anehe in tale ipotesi, determinare l'ap~

plieazione deI beneficio al reato eonereto. E quanto po~

alle finalita e agli interessi supremi dello Stato, avutI dl

mira dall'individuo, e ovvio ehe essi dovranno essere

Internationales AusIieferungsrecht. N° 36.

275

valutati in rapporto al presente ordinamento politieo-

sociale, di guisa ehe l'azione sovvertitriee delle istitu-

zioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine 0

un nuovo regime 0 a tradurre nella realta principi e

teorie eontrarie all'attuale eoncezione statale 0 soeiale,

e e deve intendersi affatto esclusa daH'amnistia largita

con I'art. 1° deI deereto. »

70

-

Da quanta preeede emerge ehe i turbamenti

dell'ordine pubblieo, preeedenti l'avvento al potere deI

partito fascista, avevano assunto estensione ed im-

portanza tale da ingenerare in Italia una situazione di

fatto non dissimile da quella della guerra civile. Emerge,

inoItre, ehe si trattava di un movimento generale e pro-

fondo tendente al raggiungimento deI potere e si e ap-

punto per questo motivo ehe agli atti violenti avvenuti

in quei moti si rieonobbe il earattere di atti politici.

Questa la ragione dell'amnistia.

E bensi vero che il beneficio dell'amnistia fu limitato

ai fatti « eommessi per un fine nazionale immediato 0

mediato». Questa distinzione fn dettata probabilmente

dall'intento di eonsolidare la posizione deI partito ehe

il potere aveva conseguito. Comunque, essa non pub

indurre questo giudice di estradizione a rieonoseere

l'indole politiea solo ai fatti 0 reati eommessi da una

parte e a negarla a quelli compiuti dall'altra. Motivi di

politica interna, ehe non eoncernono l'attuale dibattito,

ponno aver eonsigliato di ammettere l'amnistia solo entro

i limiti predetti : ma la ragione cardinale di questa mi-

sura, e eioe il earattere politieo dei fatti in questione,

non deve meno essere rieonosciuto ai reati avvenuti in

quella lotta di parte, siano essi stati eommessi dal par-

tito vincente 0 da quelli ehe in essa ebbero la peggio.

Ne si andra forse troppo oltre pretendendo persino ehe

il movimento « nazionale » (faseista), il quale intendeva

inaugurare nuovi metodi nell'amministrazione statale e

nella politiea interna e seguire. nella politiea estera,

nuovi orientamenti, si eonsidero eome portatore e tito-

lare deI pubblico potere gia prima di averlo effettiva-

276

Staatsrecht.

mente eonseguito: di modo ehe l'opposizion.e vio~enta

eontro di esso riveste, anche per questa conslderaZlone,

. indole di azione politica. AHa luee deI decreto di amni-

stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con-

dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il

28 febbraio 1922) appaiono quindi, nel 10ro insieme, non

solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi-

nare l'avversario. ma, direttamente, come mezzi per

raggiungere finalita politiche: mezzi che

« pur scon~

finando dalla legalita, si appalesano, nelle cireostanze neUe

quali avvennero. in qualche maniera eomprensibili e

fino ad un certo punto degni di scusa » (VON BAR, Gerichts-

saal vol. 34 p. 497).

80 -

Pretende infine il Ragni ehe la sentenza dei 14

dicembre 1922 fu emanata sotto l'incubo deI terrore

suscitato da bande fasciste.

L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi

suesposti, non oceorre indagare se questa affermazione

sia oggettivamcnte fondata einfluente in causa. Giova

solo rilevare che dal proeesso verbale di una udienza deI

7 dicembre 1922 risulta che, anche secondo le asserzioni

deI Pubblieo Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati

maltrattati il giorno avanti, fatto' ehe il Presidente deI

Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per 10

meno, che passione politica tento di infIuire e pesare

sulla sentenza, altro argomentp questo a eonforto della

tesi dei ca rattere politico dei fatti di cui si tratta.

II Tribunale federale pronuncia :

L'opposizione di Ragni Giambattista e accoita e la

domanda di estradizione respinta.

Staatsverträge. N° 37.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

37. Arrit du 5 octobre 1928

dans la cause Bombard c. Ca.ut.

217

Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse

par un creancier suisse contre un Fran~ais domicilie en

France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage;

caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite

d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement

executoire.

Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles

Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a

Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite

en realisation de gage, soit d'un droit de retention

revendique sur 9 wagons de bois en la possession du

creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a

He realise au profit du creancier pour le prix d~ 1600 fr.

et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.),

il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf-

fisance de gage.

Le 12 mai 1923 Caut, agissant eu vertu de la creance

constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a

obtenu de l'autorite genevoise le sequestre des sommes

dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre

a ete execute par l'office des poursuites de Geneve

les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer

uotifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete

frappe d'opposition.

Le 8 juin 1923 Bombard a forme un reeours de droit

public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu

en violation de rart. 1 al. 1 du Traite franco-suisse

de 1869, vu la nationalite franc;aise du recourant et

son domicile en France.