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Erbrecht N° 9. sans enquete prealable, admiIiistrateur la personne que les parents du defunt lui proposaient et qui etait un a-vo- cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite 'de X., et l'on ne peut lui imputer a faute de ne pasavoir prevu des evenements que rien ne faisait prevoir.
7. - Des considerations qui precedent il resulte que la demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas en tout etat de cause elre regardee comme attenuee, voire effacee, a raison de la maniere de se comporter du fonde de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega- lement superfhi de rechereher si l'exception de prescrip- tion soulevee par le defendeur est fondee. Le Tribunal tederal prononce: La demande est rejetee.
9. Sentenza 4 maggio 1921 della. seconda sezione civile nella causa Galli contro lticovero Torria.ni. Test~mento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone, scnUo compietamento dall'una. - Invalidita deI testamento nei rapporti della persona che non l'ha redatto ammessa in causa. - Il ces nOl1 ammette i testamenti comuni 0 eongiunti in cui Ie disposizioni di uno dei testanti siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli aItri da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non serebhero state faUe e sia quindi da supporre ehe Ia caducita (per revoca 0 nullita) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro. A. - La signora Silvia vedova fu Evermondo Agus- toni e sua figlia Irene, profondamente aecorate per l'improvvisa fine deI figlio risp. frateUo Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra Ie earte Erbrecht. N0 9. 49 delle defunte si rinvenne uno seritto, intieramente re- datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato da ambedue, deI seguente tenore : ((Mendrisio, 16 febbraio 1919. » Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da » questa grande sventura e non potendo piil sopportare » questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari- 11 chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri » affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola » Agustoni Bech e per un legato in perpetuo a Monte ~) in suffragio delI'anima nostra e dei nostri eari defunti .» ehe dovra essere eelebrato neHa settimana dei morti, »il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veeehioni ») in Mendrisio. » Laseiamo aHa sorella e zia Virginia Ruseoni ed alla)l nipote e cugina Lueia Bagutti in Rovio il mobiglio, la) bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro » eon catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo » siano rispettate queste nostre ultime disposizioni. » Silvia Agustoni. » Irene Agustoni.) B. - Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agendo in qualita di eredi Iegittimi delle .defunte, citavano in giudizio l'eredo universale istituito, l'Istituto dei Vecchioni (recte: Ricovero Torriani An- tonio) in Mendrisio, chiedendo venisse giudieato : 10 Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia ed Irene Agustoni in Mendrisio e annuHato. 20 Gli attori sono diehiarati eredi legittimi delle pre- fate signore Agustoni e so no eonseguentemente immesse nel possesso deHa sostanza da esse relitta. A sostegno di ques te domande gli altori allegavano trattarsi di una forma di testamento (testamento comune,e congiuntivo) riprovata dal ces ed inoltre ehe, al mo- mento in eui l'atto fu eretto, le disponenti non erano nel pieno possesso delle loro facolta. Nella risposta aHa petizione l'Istituto convenuto AS 47 1I - 19!t .;,
50 Erbrecht. N° 9. rieGnGseeva espressamente la nullita dell'attG nei rap- pGrti della madre Silvia AgustGni, ma ne sGsteneva Ia validita nei eGnfrGnti della figlia Irene, ehe I'aveva serittG di prG.priG pugnG, e eGnehindeva dGmandando ehe la SGstanza di quest'ultima gli fGsse devGluta nella sua qualita di erede testamentario.. C. - CGn sentenza 11 maggiG 1920 il giudiee di primo gradG (PretGre di Mendrisio), aeeogliendo la tesi deI eGnvenuto, ammetteva la validita deI testamentG nei rappGrti di Irene Agustoni e respingeva deI rimanente le eGnelusioni della petiziGne. Questa se{ltenza fu confermata dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino il 20 ottobre 1920 per i motivi seguenti: Il legislatore svizzero non ha intes6 riprovare in modo assGlutG ogni forma di testamento cGngiuntivo, ehe inveee il Codiee civile franeese (art. 968) e l'italiano (art. 761) hanno espressamente vietatG. Simile divieto nGn esiste nel CCS. Dalla' genesi della legge e dai lavori preparatGri risulta ehe il legislatGre svizzero non intese vietare ehe il testamentG reciprGeo o mutUG propriamente dettG, cioe quellG in eui due 0. piil persone si sono reeiprocamente istituite eredi. Questa nGn essendo l'ipGtesi deI easo, il testamentG e validG nei limiti chiesti dal cGnvenutG, D. - Da questa sentenza gli attOIi si sono appellati al Tribunale federale nei termini e nei mGdi di legge. RiprGpGngGnG a giudieare le eonclusioni dedGtte in sede eantonale. Considerando in dirillo : 10 - Non Gccorre decidere se il CCS vieti, per princi- piG, Ggni forma di testamentG CGmune 0. eGllettivG, da quella, in senSG latG, in cui le disposizioni di ultima volGnta, redatte e sGttoseritte separatamente dai singoli dispGnenti, SGno SGlo rinnite materialmente sullG stesso fGglio, a quella in cui le me(lesime ·dispGsiziGni, firmate da piil persone. SGno intrinsecamente indipendenti le une Erbrecht No 9. 51 dalle altre in siffattG mGdG da pGtersi cGnsiderare eome espressiGni genuine delle singGIe vGlonta dei testanti. Nel caSG in esame l'attG in litigiG si rivela eome un testa- mentG eGngiuntG nel senSG phi stretto. deI termine. E poiehe. per ammissiGne dellaparte eGnvenuta. eSSG e invalido. nei rapporti della persGna ehe nGn l'ha vergatG, ma solo SGttoscritto (Silvia AgustGni). ehiedesi se questa nullita nGn debba prGdurre necessruiamente l'ineffieacia delle disposiziGni anehe in eGnfrGnto dell'aItra (Irene Agustoni). La rispGsta nGn puö essere ehe affermativa. D testamentG e un attG unilaterale e l'espressiGne di un'ultima vGIGnta uniea. EssG nGn puö quindi essere ehe l'Gpera di una sGla persGna. Il mGtivG per eui le leggi ehe, eGme il Codiee NapGleone e quelle ehe 10. se- guirGnG. hannG riprovatG. per prineipiG, Ggni forma di testamentG eGngiuntivG, eGnsiste in cia ehe quegli atti di ultima vGIGnta raeehiudonG il perieolG ehe l'un dis- ponente eserciti una influenza sull'altro, di modo ehe il testamente nGn sia piil, quale dev'essere, l'espressiGne sineera e precisa della volGnta dei singGli dispGnenti. Il CCS nGn eontiene inverG dispGsto espresso. ehe vieti Ggni fGrma di testamento eGmune e eqllettivG. Ma eSSG sancisce, eGme cardine di dirittG, il principiG della rivocabilita dei testamenti, al quale non eGnGsee GcceziGne, e non e leeitG ammettere ehe,Gve il ces avesse volutG rieonoscere il testamentG eollettivG, ne avrebbe esclusa la rivGcabilita. Ma questa questiGne deHa rivGeabilita di un testamentG comune non e eontem- plata dal CCS: ed e pure questiGne di massima im- pGrtanza, ehe da lUGgo., neUa pratiea, a situazioni SGvente intrieate e di difficile sGluziGne e ehe urgeva quindi disciplinare, se il nGstrG legislatore avesse inteso. ammettere implieitamente il testamento eGHettivG (cfr. CGdiee civile germanieo § 2270). Equesta e illazione tantG piil plausibile, in quantG si fu appuntG la diffi- eGlta della situaziGne ereata dall'annullamentG di uno dei testamenti eollettivi nei rapporti degli altri per la
52 Erbrecht N° 9. dipendenza e l'intralcio delle loro disposizioni, ehe in- dusse la eommissione dei periti (proeesso verbale delle sedute p. 137 e seg.) a stralciare dal progetto deI 1900 i disposti ehe di questa forma di testamento trattavano (vedi consid. 3). Si dovra quindi, in ogni easo, conside- rare come testamento comune 0 eollettivo riprovato dal CCS quello in cui Ie disposizioni di uno dei dis po- nenti siano siffattamente dipendenti da quelle del- l'altro (0 degli altri) da doversi ritenere ehe senza di esse non sarebbero state fatte e sia quindi da ammettersi ehe la eadueita (per revoea 0 nullita) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro. Solo dove tale intima eonhessione esista, si trattera di testamento comune vietato a sensi deI CCS. 2° - Nel caso in esame l'intima eonnessione delle disposizioni in questiöne non puo essere contestata. Essa e non solo puramente esteriore e non riposa solo sul fatto ehe identieamente le stesse disposizioni per i due patrimoni furono sottoseritte eongiuntamente daUe due disponenti. Risulta aneora dalla sostanza stessa delle disposizioni e segnatamente dal fatto ehe 1e due wstanti eonsiderano il loro patrimonio eome un patrimonio unico; eome pur~ daU'impiego ehe esse fanno, dal prineipio aHa fine dell'atto, della forma plu- rale eollettiva « noi » (noi domandiamo perdono a Dio, noi ineariehiamo eee.). E lecito presumere ehe chi in siffatto modo vuole e dispene solo eon altra persona, non avrebbe da solo ne voluto ne disposto neUo stesso modo. La parte eonvenuta non aUega nessuna cireos- tanza idonea ad invalidare questa supposizione insita nella forma e nel contenuto dell'atto. Tutte le cireos- tanze della causa indueono invece ad ammettere che se una delle disponenti fosse all'altra sopravissuta non avrebbe mantenuto le disposizioni quali sono, eome e affatto improbabile ehe le testatrici avrebbero disposto delle loro sos tanze eome esse feeero se avessero potuto supporre ehe per l'una 0 l'altra l'atto sarebbe ineffieace. Si Erbrecht N° 9. 53 puo ritenere per certo ehe la decisione di disporre a favore deI eonvenuto non fu ehe Ia eonseguenza della comune volonta di darsi assiemela morte e ehe, se in vista deI comune suicidio, Ia madre non avesse disposto in favore deI convenuto,neanehe la figlia l'avrebbe fatto e avrebbe testato in favore di prossimi congiunti. Il ehe aneora eontribuisee a dimostrare l'intima connessione delle disposizioni e quanto Ia volonta di una testante ha dovuto influire sulla volonta dell'altra. 3° - Indarno, invoeando Ia genesi della legge ed i lavori preparatori, l'istanza eantonale da opera a di- mostrare ehe avendo riprovato solo una delle forme deI testamento eongiunto, vale a dire il testamento reci- proeo, il legisiatore abbia inteso ammettere Ia validita deI testamento eollettivo a favore di un terzo. L'illa- zione e infondata : proeede' da errüneo apprezzamento delle diseussioni avvenute in senn della Commissione dei periti sull'avan-progetto del 1900 (vedi proeesso verbale della eommissione p. 137 e seg.). Questo pro- getto prevedeva il testamento congiunto « speeialmente tra i eonjugi}) (art. 513) da farsi nella forma di atto pubblico (art. 518). La eommissione dei periti pero decideva di stralciare questi disposti (proeesso verbale
• p. 139). E se e vero ehe Ia diseussione si svolse sopra- . tutto sul testamento reeiproeo, cio e indubbiamente dovuto aHa cireostanza, ehe questa forma di testamento eollettivo era quella usata piiI comunemente tra i eo- niugi sotto l'impero delle anti ehe leggi eantonali e di eui pertanto l'aft. 513 trattava in modo partieolare. In una susseguente seduta della Commissione, la proposta di vietare il testamento congiunto eon apposito di- sposto di legge fu respinta per un voto. Ma cio non puo significare ehe si intendesse ripristinare il disposto poc'- anzi stralciato dell'art. 513, eome non fu ripristinato quello dell'art. 518, ehe disciplinava la forma deI testa- mento congiunto previsto daU'avan-progetto (RU 46 II p. 17 e 18), sibbene solo ehe Ia eommissione non
54 Erbrecht N° 9. volle dirimere essa stessa la controversia, ma preferi Iasciarne Ia soluzione alla redazione definitiva della legge od ai eriteri della giurisprudenza. Indarno finalmente l'is- tanza cantonale invoca a favore della sua tesi rauto- rita deI commentario TuoR. Gli esempi citati da questo autore (vedi diritto successorio conunentato dal TuoR nell'opera GMÜR p. 272 e 273 vol. I1I) e menzionati dal- l'istanza cantonale sono affatto diversi dal easo in esame. Il commentatore stesso rileva ehe si tratta di ipotesi nelle quali le disposizioni di una parte non hanno ca- rattere di dipendenza da quelle dell'altra; il che non si verifiea nella fattispecie. 40 - L'atto di ultima volonta deI 16 febbraio 191~' deve quindi essere annullato in toto. La qualita di eredi legittimi degli attori non fu es- pressamente contestata (vedi risposta cif. 8 e 9 e peti- zione cif. 8 e 9 e Risposta a questi punti di fatto) : ma non pud formare oggetto di apposito giudicato, perche ri-· struzione della causa non verti su questo punto, il quale deI resto ha piuttosto carattere di premessa della con- clusione principale di annullamento deI testamento che di domanda indipendente e per se stante. Lo stesso dicasi della domanda tendente a che gli attori siano immessi nel possesso delle sostanze relitte. 11 Tribunale jederale pronuncia : La sentenza 26 ottobre "1920 deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino e rlformata nel senso che il testa- mento 16 febbraio 1919 viene annullato nei rapporti delle due testatrici Silvia ed Irene Agustoni. Sachenrecht. Ne 10.
111. SACHENRECHT DROITS REELS
10. Urteil der II. Zivilabtellung vom 3. Februar ISal
i. S. CJmpard gegen Volksbank Interlaken A.-G. 55 ZGB Art. 650 Abs. 3: Begriff der « Unzeit» im Sinne dieser Bestimmung., A. - Die Klägerin, Volksbank Interlaken A.-G., der Beklagte Chopard und Witwe Marie Ritschard erwarben im Jahre 1918 auf einer Konkurssteigerung die im Bahnhofquartier von Interlaken liegende, unbe- baute « Bortermatte » für 32,480 Fr. zu Miteigentum auf der Hypotheken im Betrage von über 32,000 Fr. haften, und deren Ertrag (als Pßanzland) nach Abzug der öffentlichen Abgaben kaum 200 Fr. jährlich beträgt. Im .Jahre 1920 verlangte die Klägerin die Aufhebung des Miteigentums. Während sich Witwe RitSchard diesem Verlangen unterzog. verweigerte der Beklagte seine Einwilligung unter Berufung darauf, dass die 'Aufhebung des Miteigentums nicht zur Unzeit verlangt werden dürfe (ZGB Art. 650 Abs. 3). Die Volksbank Interlaken A.-G. erhob deshalb Klage auf Aufhebung des Miteigentums gegen ihn. R. - Durch Urteil vom 1. Oktober 1920 hat der Appellationshof des Kantons Bern die Klage zuge- sprochen. C. - Gegen dieses ihm am 28. Oktober zugestellte Urteil hat der Beklagte am 16. November die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen. die Klägerin sei mit dem eingeklagten Anspruche einst- weilen zurückzuweisen, eventuell mit dem Rechtsbe- gehren ihrer Klage abzuweisen, weiter eventuell sei