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43_II_592

BGE 43 II 592

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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Sachenrecht. N° 79.

III. SACHENRECHT

DROft ntELs

79. Sentensa. 18 aettembre 1917 della. seconda sezlone civile

nella causa B&noa Popolue SviHGra in Zmigo, attrice

eontr9 Kaua IDtitheR in Calprino.

Modo di valutazione deI valote litigioso in eontestazione

di gtaduatoria sul tango di un eredito. -

Presupposti deUa

quaIita di acces!>orio : la volonta deI ptoprietario di costi-

tuirl9 tale non sostituisee -ehe il concetto usuale deI luogo e.

nei suoi effetti, e limitata, per legge, nel senso ehe, con-

ferita ad un oggetto la qua.lita di accessorio, essa vale

a vantag~io, non solo deI ereditate in cui confront9 lu

dechiarata, ina anche degli altri ereditori, seeondo il rango

pignoratizio ehe 101'0 spetta sullo sta.bile. -

Effetti guiridici

della circonstanza ehe gli aecessori non furono espllcitamente

menzionati come tali ne neU' a.tto costitutivo dei pegno ne

nel registro fondiario a sensi degli art. 805 a1. 2 ce e 78

regoIamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capo-

verso 2 ce.

.

A. -

ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen

Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote

dell'attriee Banea popolare s'\1izzera in Zurigo due ipo-

teche, l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr.

di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse-

guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario

provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya

solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti

ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili « su

) tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti

) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e

, stati stimati 51,064 fr. 75.)

Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio

Sachenrecht. No 79.

1915 v~niva actesa sugli sta.biIi l1\eichen a fa\lore della

Ditta Willmann & rW in

va dasse. Questa pe1'~entuak ess€.nd{) premmibilmellte~

cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazion~ Ekll'uffieio dei

fallimentit de:il'uno aU'uno e meU0 %. ~ssa sara di

37 fr. 75 al pia : la differenza (2050 fr. -

30 Ir. 75 =

2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore

minmro di appello per via di ricorso.

-'1Q. -

Onde decidere la questione di memo, oeoorre

a@tutto determinare, se i mobili in questione siano

diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art.

644 al. 2 CC. ~ cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe

vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata

da)}'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi

\"Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa sup~oo quindi necessaria-

~nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r-

pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa}e (v. sen-

tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa

Bommer. RU 42 H t p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe

un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri-

fichino due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono-

'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso,

al godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe),

e Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin-

cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne

acces50rio dan 'uso Ioeale oppure (ele~nto soggettivo)

dichiarato tale dall'intenzione ehiaramente manifestata

dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della

qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto

di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale

o volonta deI proprietario), esprime eome questo rap-

porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto

imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in

virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in-

tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a

qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa

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non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn

,gli ati:ri elementi c06titutivi {estremi. oggettivi) delI'eIe-

mento a~estlOrio.

Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe

nel· Ticino il mebilio di Ull alberge ll@n vien c01lSiderato

·comeaocessorio : constatazione di faHo, cl1e. come tale,

vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire

se i moblli siano diventati~ceS$od degli alberghi I~­

ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario,

.ehe deve sostituire l'uso l~e~ siasi manif.estata in

confonnita ed a sufficienzadi Iegge.

a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i

mobili alla Ditta WiHmann & Co~, Ineiehen ha mani-

festato implicitamente machiaramente la sua voloata

di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle

del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro

qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca

insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili

seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti

della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero

trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori

destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü.

D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell

costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com-

prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou-

troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno,

a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto

di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi

ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees-

sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl-

Ironto deI mobilio in litigio.

b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente

a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o

esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo

costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel

registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure

i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-

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Sachenrecht. No 79.

braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-

zionarsi «(singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-

»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel\,ehi

»speeiali (inventari) ehe devono essere trattati co~e

»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t

in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'

ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la

sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno

e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge

e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa

tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&, attribuire Ia qualita di acees-

sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio

ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren-

dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente

di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto

esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione

(eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio).

la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia

potenza economica deI proprietario. Essa inveee non

ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su

questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in

pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno

immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'-

mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando

eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi-

lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera-

zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero

neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi

\fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe

il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu-

tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per

favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato,

fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe

in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di

pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a

registro : ma quello esistente in favore deI ereditore

precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe

agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi

il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim-

petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe

essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo-

tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno

speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non

formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da

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esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado

dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa

data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla

sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe

ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-

biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di

pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore

ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo

sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-

eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma

fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare

grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .

aeeessori.

b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe

giusta l'art. 644 eapov . .1 0 CCS nulla osta ehe il proprie-

tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di

IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in

questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;.

mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am-

missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata

(vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN,

commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56),

eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere

ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favo~e

di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del-

l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia

convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris-

contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito

eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta-

bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe

erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo.

D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice

abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues-

posto e dunque inconcludente nel caso in esame.

4. -

Indarno obbietta in fine Ia convenuta ehe il

diritto di pegno eostituito in favore di Willmann & Co.

fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-

Sachenrecht. N° 79.

HOJ

ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione

davanti il giudiee a se~si di legge, riconoseendo eos!

l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio

in litigio : essere quindi inammissibile ehe l'attriee possa

fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti

stessi della parte in cui favore fu eretto. Ma anehe

quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue

pretese sulla validitä. deI pegno eostituito in favore di

Willmann & Co., ma sulla volonta deI proprietario

Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita

di aeeessori, volonta ehe si e manifestata in. occasione

dei rapporti tra Ineiehen e Willamnn & Co. Ora, questa

volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della

costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann

& Co.

Per questi motivi,

iI Tribunale federale

pronuncia:

L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11-

tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel § deI primo

dispositivo, vien giudicato, ehe il diritto di pegno spet-

tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000

e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven- .

tario Ineiehen come «non ipotecati » (0, adesso, all'im-

porto della loro realizzazione), tranne i seguenti Ni di

detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408,

409, 422, 426-433, 435, 779.