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Sachenrecht. N° 79.
III. SACHENRECHT
DROft ntELs
79. Sentensa. 18 aettembre 1917 della. seconda sezlone civile
nella causa B&noa Popolue SviHGra in Zmigo, attrice
eontr9 Kaua IDtitheR in Calprino.
Modo di valutazione deI valote litigioso in eontestazione
di gtaduatoria sul tango di un eredito. -
Presupposti deUa
quaIita di acces!>orio : la volonta deI ptoprietario di costi-
tuirl9 tale non sostituisee -ehe il concetto usuale deI luogo e.
nei suoi effetti, e limitata, per legge, nel senso ehe, con-
ferita ad un oggetto la qua.lita di accessorio, essa vale
a vantag~io, non solo deI ereditate in cui confront9 lu
dechiarata, ina anche degli altri ereditori, seeondo il rango
pignoratizio ehe 101'0 spetta sullo sta.bile. -
Effetti guiridici
della circonstanza ehe gli aecessori non furono espllcitamente
menzionati come tali ne neU' a.tto costitutivo dei pegno ne
nel registro fondiario a sensi degli art. 805 a1. 2 ce e 78
regoIamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capo-
verso 2 ce.
.
A. -
ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen
Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote
dell'attriee Banea popolare s'\1izzera in Zurigo due ipo-
teche, l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr.
di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse-
guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario
provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya
solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti
ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili « su
) tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti
) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e
, stati stimati 51,064 fr. 75.)
Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio
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1915 v~niva actesa sugli sta.biIi l1\eichen a fa\lore della
Ditta Willmann & rW in
va dasse. Questa pe1'~entuak ess€.nd{) premmibilmellte~
cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazion~ Ekll'uffieio dei
fallimentit de:il'uno aU'uno e meU0 %. ~ssa sara di
37 fr. 75 al pia : la differenza (2050 fr. -
30 Ir. 75 =
2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore
minmro di appello per via di ricorso.
-'1Q. -
Onde decidere la questione di memo, oeoorre
a@tutto determinare, se i mobili in questione siano
diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art.
644 al. 2 CC. ~ cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe
vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata
da)}'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi
\"Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa sup~oo quindi necessaria-
~nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r-
pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa}e (v. sen-
tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa
Bommer. RU 42 H t p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe
un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri-
fichino due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono-
'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso,
al godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe),
e Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin-
cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne
acces50rio dan 'uso Ioeale oppure (ele~nto soggettivo)
dichiarato tale dall'intenzione ehiaramente manifestata
dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della
qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto
di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale
o volonta deI proprietario), esprime eome questo rap-
porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto
imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in
virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in-
tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a
qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa
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non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn
,gli ati:ri elementi c06titutivi {estremi. oggettivi) delI'eIe-
mento a~estlOrio.
Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe
nel· Ticino il mebilio di Ull alberge ll@n vien c01lSiderato
·comeaocessorio : constatazione di faHo, cl1e. come tale,
vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire
se i moblli siano diventati~ceS$od degli alberghi I~
ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario,
.ehe deve sostituire l'uso l~e~ siasi manif.estata in
confonnita ed a sufficienzadi Iegge.
a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i
mobili alla Ditta WiHmann & Co~, Ineiehen ha mani-
festato implicitamente machiaramente la sua voloata
di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle
del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro
qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca
insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili
seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti
della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero
trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori
destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü.
D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell
costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com-
prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou-
troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno,
a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto
di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi
ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees-
sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl-
Ironto deI mobilio in litigio.
b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente
a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o
esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo
costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel
registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure
i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-
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braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-
zionarsi «(singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-
»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel\,ehi
»speeiali (inventari) ehe devono essere trattati co~e
»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t
in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'
ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la
sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno
e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge
e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa
tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&, attribuire Ia qualita di acees-
sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio
ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren-
dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente
di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto
esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione
(eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio).
la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia
potenza economica deI proprietario. Essa inveee non
ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su
questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in
pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno
immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'-
mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando
eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi-
lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera-
zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero
neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi
\fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe
il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu-
tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per
favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato,
fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe
in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di
pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a
registro : ma quello esistente in favore deI ereditore
precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe
agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi
il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim-
petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe
essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo-
tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno
speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non
formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da
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esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado
dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa
data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla
sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe
ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-
biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di
pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore
ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo
sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-
eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma
fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare
grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .
aeeessori.
b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe
giusta l'art. 644 eapov . .1 0 CCS nulla osta ehe il proprie-
tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di
IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in
questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;.
mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am-
missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata
(vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN,
commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56),
eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere
ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favo~e
di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del-
l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia
convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris-
contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito
eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta-
bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe
erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo.
D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice
abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues-
posto e dunque inconcludente nel caso in esame.
4. -
Indarno obbietta in fine Ia convenuta ehe il
diritto di pegno eostituito in favore di Willmann & Co.
fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-
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ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione
davanti il giudiee a se~si di legge, riconoseendo eos!
l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio
in litigio : essere quindi inammissibile ehe l'attriee possa
fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti
stessi della parte in cui favore fu eretto. Ma anehe
quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue
pretese sulla validitä. deI pegno eostituito in favore di
Willmann & Co., ma sulla volonta deI proprietario
Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita
di aeeessori, volonta ehe si e manifestata in. occasione
dei rapporti tra Ineiehen e Willamnn & Co. Ora, questa
volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della
costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann
& Co.
Per questi motivi,
iI Tribunale federale
pronuncia:
L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11-
tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel § deI primo
dispositivo, vien giudicato, ehe il diritto di pegno spet-
tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000
e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven- .
tario Ineiehen come «non ipotecati » (0, adesso, all'im-
porto della loro realizzazione), tranne i seguenti Ni di
detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408,
409, 422, 426-433, 435, 779.