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43_II_592

BGE 43 II 592

Bundesgericht (BGE) · 1914-02-17 · Italiano CH
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Sachverhalt

ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen

Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote

dell'attriee Banea popolare s'\1izzera in Zurigo due ipo-

teche, l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr.

di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse-

guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario

provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya

solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti

ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili « su

) tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti

) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e

, stati stimati 51,064 fr. 75.)

Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio

Sachenrecht. No 79.

1915 v~niva actesa sugli sta.biIi l1\eichen a fa\lore della

Ditta Willmann & <A. in Lucerna a garanzia di un cre-

dito di 50,000 fr. Nel titolo eostnutivo e nell'annota-

zione a registro e rammentato ~be quelrt 'ipoteca si

estende agli stabili deI debitore gill ipotecati in prece-

denza ed irtoltre « a tutto il mobilio esistente negli stabili

,. ipotecati. » Questa menzione non contiene ne la stima

ne la specificazione deI mobiJio ne il rinvio ad inventario

speciale.

.

B. -

Nella liquidazione fallimentare della sucees-

sione deI debitore l'attrice notificava i crediti ipotecari

di 3()(),OOO fr. e di 100,000 fr. ehiedento ehe per essi il

diritto di pegllO si estcndesse a tutto il mobilio esistenle

negIi alberghi Ineichen, anche a quello non eompreso

nell'iserizione 4 marzo 1914 delle ipoteche di 300,000 fr.

e di 100,000 fr. ma annotato in favore di Willmann & Co.

e sul quale l'ufflcio delle esecuzioni di Lugano aveva

eretto apposito inventario sotto il titolo « eleneo di beni

mobili non ipotecati.) L'amministrazione deI fallimento

uvendo respinto questa prete8a, Ia Banca popolare

svizzera in Zurigo Ja citava in giudizio davanti iI Pretore

di Lugano per far dichiarare :

10 ehe tranne eetti numeri speciali dell'inventario

generale (323-391, 392-407, 408, 409, 422, 426-433,

435, 779), il diritto di pegno spettante all'attrice in base

alle ipoteehe di 300,000 Ir. e di 100,000 Ir. si estelldcvu

anche ai mobili menzionati nell'inventario speciale

(, eome non ipoteeati I).

20 subordinatamente: ehe l'omnibus figurante ~otto

il N° 785 dell'in.ventario generale ed aequistato in 80S-

tituzione di oggetti di egual natura e di eguaI valore,

doveva intcndersi soggetto all'ipoteva di secondo grado

di 100,000 fr.

L'azionc fa eapo, in diritto, ag li art. 64.a, 645, 805 e

946 ce e sostiene, in so stanza, ehe avendo il mobilio

degli alberghi (anche quello non compreso neIl'elenco

unito aHa menzione della ipoteca di 100,000 fr.), aeqnis-

Sachenrecht. N° 79.

tata qualita di aceessorio per la costituzione dell'ipoteca

in favore di Willmann, qucsta qualita debba valere

anche in favore delle ipoteche antecedenti di primo e

• secondo grado (300,000 Ir. e 100,000 fr.), Ie quali per-

tanto sono da iseriversi in graduatoria eome fruenti deI

diritto di pegno anche sul mobilio in. questione.

La convenuta conchiude nella sua risposta domall.-

dan.do il rigetto della petizione. Essa eontesta anzitutto

aIla eostituzion.e di ipoteca in favore di Willmann ogni

effieacia, adducendo ehe la menzione uel registro fon-

diario non e eonforme all'art. 78 deI regolamento fede-

l'ale per il registro fondiario deI 22 fcbbraio 1910 (man.-

canza di iudicazione deI valore dei mobili per categorie

o di enumerazione in separata eleuco) : asserisee illoltre

ehe l'estensione dell'ipoteea Willmann & Co. al mobilio

cra stata impllgllata dalla massa fallimelltare, seaza che

la creditrice 0Villmann & Co.) promuovesse azione di

contestazione della graduatoria.

C. -

Il giudice di prima grado respinse la petizione :

il Tribunale di Appello l'accolse solo nella sua conelu-

sione subordinata (coucernente l'omnibus) e con sen-

tenza 8 febbraio 1917 giudieava :

.

10 La domanda principale d~lla petizione di causa

non e ammessa.

§. La domanda subordinata e ammessa nel senso

che l'omnibus fIgurante llell'invelltario fallimentare al

N° 785 per un vaIorc di 900 f1'. deve intende~'si soggetto

all'ipoteca di secondo grado.

20 Le spese giudiziarie a earieo della parte nttrice,

('ompensate Ie ripetibili.

I motivi di questo giudizio sono in sostanza i seguenti :

La costituziolle deI pegno sui mobili in questione non e

contenuta llei titoli di credito eretti in favore dell'aUrice.

Questi mobili non sono aecessori a meute dell'art. 805

al. 2 ccs, poiche ne i titoli costitutivi deI pegno ne le

relative annotazioni a registro li menzionano co me taH.

DeI resto, il mohilio di un albergo in geam'e non e consi-

Sachenrecht. N° 7}).

de.rato come accessorio dell'immobilc dall'uso loeale.,

ticinese, ne questa qualita risulta dall'intenzione chiara-

mente manifestata dal proprietario, attesocche In.eichen

ha inteso cautare il primo eredito ipotecario (3oo,OOO fr.)

eoU'ipoteca sugli immobili e iI seeondo (100,000 fr.)

eoi mobili individualmente specificati ed elencati in

apposito invelltario; esso dimoströ pertanto chiara-

mente di voler escludere dai pegni concessi all'attrice

gli altri mobili dati in garanzia solo all 'ultimo creditore

Willmann & Co.

D. -

Da questa sentenza l'aUdce produce appello

al Tribunale federale e conchiude domandalldo ehe

anche la prima domanda della petizion.e venga ammessa,

le spese tutte a earico della convenuta.

E. -

Nel frattempo i mobili sui quali verte il dissidio

furol1o realizzati dall'ufficio dei fallimellti e produssero

un ricavo di 2050 fr. L'ufficio dei fallimenti attesta ehe

l'attrice, se iI diritto da essa vantato non vielle ammesso,

dovrebbe essere collocata con un credito scoperto di

60,680 fr. iu va classe, per la quale presumibilmente

sara da ripartirsi una percentuaIe dell'uno all' 1 % %.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Chiedesi anzitutto se Ia causa raggiunga il valore

di appello a sensi dell'art. 59 OGF : ma la risposta non

puo essere dubbia. La cOlltesa verte sul privilegio ehe

l'attrice accampa sul prodotto della realizzazione dei

mobiIi in litigio, dunque sul diritto di pegllo sopra un

importo di 2050 fr. Ora, a mente della costante giuri-

sprudenza di questa Corte (RU 21 p. 283 e 291; 33 II,

p. 700; sentenza 24 settEmbre 1917, non pubblicata,

nElla causa Ferro ni c. Massa CriveIli; JAEGER, COlU-

mento 5 all'art. 250) neUe contestazioni di graduatoria

sul rango da attribuirsi ad un credito, il yalore della

causa consiste nclla differenza tra l'importo ehe ad esso

spetterebbe se fosse iscritto nel rango preteso dal erc-

-dito re equello ehe gli competerebbe se fosse da collo-

Sachenrecht. Ne 79'.

catsi nella dasse ehe 18 massa 0 i creditori gti rictmo-

S~I\() : nel ~aso in esame dllnque, tra la somma di 2()50. Ir.

e Ja pereentuale c~ spetterebbe a qnest'imp«>rW in

va dasse. Questa pe1'~entuak ess€.nd{) premmibilmellte~

cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazion~ Ekll'uffieio dei

fallimentit de:il'uno aU'uno e meU0 %. ~ssa sara di

37 fr. 75 al pia : la differenza (2050 fr. -

30 Ir. 75 =

2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore

minmro di appello per via di ricorso.

-'1Q. -

Onde decidere la questione di memo, oeoorre

a@tutto determinare, se i mobili in questione siano

diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art.

644 al. 2 CC. ~ cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe

vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata

da)}'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi

\"Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa sup~oo quindi necessaria-

~nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r-

pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa}e (v. sen-

tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa

Bommer. RU 42 H t p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe

un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri-

fichino due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono-

'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso,

al godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe),

e Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin-

cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne

acces50rio dan 'uso Ioeale oppure (ele~nto soggettivo)

dichiarato tale dall'intenzione ehiaramente manifestata

dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della

qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto

di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale

o volonta deI proprietario), esprime eome questo rap-

porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto

imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in

virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in-

tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a

qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa

Sachenr.echt. N° 79.

597

non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn

,gli ati:ri elementi c06titutivi {estremi. oggettivi) delI'eIe-

mento a~estlOrio.

Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe

nel· Ticino il mebilio di Ull alberge ll@n vien c01lSiderato

·comeaocessorio : constatazione di faHo, cl1e. come tale,

vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire

se i moblli siano diventati~ceS$od degli alberghi I~­

ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario,

.ehe deve sostituire l'uso l~e~ siasi manif.estata in

confonnita ed a sufficienzadi Iegge.

a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i

mobili alla Ditta WiHmann & Co~, Ineiehen ha mani-

festato implicitamente machiaramente la sua voloata

di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle

del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro

qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca

insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili

seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti

della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero

trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori

destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü.

D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell

costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com-

prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou-

troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno,

a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto

di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi

ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees-

sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl-

Ironto deI mobilio in litigio.

b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente

a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o

esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo

costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel

registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure

i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-

5!JB

Sachenrecht. No 79.

braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-

zionarsi «(singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-

»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel\,ehi

»speeiali (inventari) ehe devono essere trattati co~e

»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t

in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'

ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la

sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno

e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge

e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa

tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&,<1e e non e aecet-

tata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

A mente deB'art. 805 al. 2 « sono ritenuti (testo fran-

cese: «sont presumes tels »; testo tedeseo : ((gelten »)

accessori gli üggetti ehe nell'utto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario sono menzionati eome tall .... '

flnche non sia dimostratü ehe per disposizione di legge

non puö essere 101'0 attribuita questa qualita.» Dal

tenore stesso della legge si evince ehe essa non intende

fare di detta menzione neU'atto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario un elemento essenziale e costi-

tutivü della qualita di aeeessoriü. In questo senso ha

statuito questa Cürte nella sentenza precitata Lattmallll

c. Massa Bommer: diehiararrdo ehe, perehe un mobile

aequisti qualita di aeeessorio sia richiesto il cüncorso

dei tre elementi summenziollati, il Tribunale federale

escluse implicitarnente ehe altro estremo (menzione ne~­

l'atto eostitutivo e nel registro fondiario) fosse da conSI-

derarsi eorne presupposto essenziale 0 corne formalita

cüstitutiva della ql.lalita di accessorio. Questa tesi e

confortata dai lavori preparatori della legge (v. mes-

saggio deI Consiglio federale stil secondo avanprog~~to~

ed. it. p. 86 : esposizione dei rnotivi, testo francese, dlr~tt~

reaH p. 50 e seg.) e daU'opinione dei commentatorI, I

quali dichiarano ehe Ia designazione dell'oggetto come

accessorio nel titolo e nel registro crea solo una presun-

zione in favore di questa qualita, presunzione deI resto

Sachenrecht. N° 7\J.

non invineibile, ma ehe puö essere distrutta dalla prova

cüntraria (vedi Wieland, comrnento 6 lett. a all 'art. 80&

p. 313; LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.; 735 e nel suo

articolo (l sul1a significazione della menzione dell'acces-

sorio nel registro fondiario », RiVista svizzera di giuris-

prudenza vol. 5 p. 421 e 242; OSTERTAG cornrnento

E. 1a A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i mobili alla Ditta WiHmann & Co~, Ineiehen ha mani- festato implicitamente machiaramente la sua voloata di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü. D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com- prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou- troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno, a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees- sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl- Ironto deI mobilio in litigio.

E. 1b Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente

a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o

esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo

costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel

registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure

i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-

5!JB

Sachenrecht. No 79.

braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-

zionarsi «(singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-

»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel\,ehi

»speeiali (inventari) ehe devono essere trattati co~e

»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t

in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'

ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la

sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno

e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge

e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa

tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&,<1e e non e aecet-

tata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

A mente deB'art. 805 al. 2 « sono ritenuti (testo fran-

cese: «sont presumes tels »; testo tedeseo : ((gelten »)

accessori gli üggetti ehe nell'utto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario sono menzionati eome tall .... '

flnche non sia dimostratü ehe per disposizione di legge

non puö essere 101'0 attribuita questa qualita.» Dal

tenore stesso della legge si evince ehe essa non intende

fare di detta menzione neU'atto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario un elemento essenziale e costi-

tutivü della qualita di aeeessoriü. In questo senso ha

statuito questa Cürte nella sentenza precitata Lattmallll

c. Massa Bommer: diehiararrdo ehe, perehe un mobile

aequisti qualita di aeeessorio sia richiesto il cüncorso

dei tre elementi summenziollati, il Tribunale federale

escluse implicitarnente ehe altro estremo (menzione ne~­

l'atto eostitutivo e nel registro fondiario) fosse da conSI-

derarsi eorne presupposto essenziale 0 corne formalita

cüstitutiva della ql.lalita di accessorio. Questa tesi e

confortata dai lavori preparatori della legge (v. mes-

saggio deI Consiglio federale stil secondo avanprog~~to~

ed. it. p. 86 : esposizione dei rnotivi, testo francese, dlr~tt~

reaH p. 50 e seg.) e daU'opinione dei commentatorI, I

quali dichiarano ehe Ia designazione dell'oggetto come

accessorio nel titolo e nel registro crea solo una presun-

zione in favore di questa qualita, presunzione deI resto

Sachenrecht. N° 7\J.

non invineibile, ma ehe puö essere distrutta dalla prova

cüntraria (vedi Wieland, comrnento 6 lett. a all 'art. 80&

p. 313; LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.; 735 e nel suo

articolo (l sul1a significazione della menzione dell'acces-

sorio nel registro fondiario », RiVista svizzera di giuris-

prudenza vol. 5 p. 421 e 242; OSTERTAG cornrnento

E. 2 all'art. 946 p. 146). L'osservanza deI disposto dell'art.

805 al. 2 torna indubbiarnente di vantaggio di tutti gli

interessati, poiche contribuisce ad aceertare in modo

autentico l'intenzione deI proprietario e quilldi i rap-

porti giuridici tra la eosa principale e l'aecessorio (vcdi

sentenza LATTMANN precitata, cous. 3 in ftne), ma non

e indio pendabile per attribuire ai mobili questa qu~lila.

Ne diverse possono essere le cünseguenze dell'inosser-

vanza 0 de}la non esatta üsservanza delI 'art. 78 del

regolarnento per il registro fondiario : in rnancanza di

indizi decisivi ed ineontestabili, non e ledto arnmettere

ehe il legislatore, in disposto destinato solo ad attuan

nei suoi partieolari un provvedirnento di legge, abbia

inteso derogare ad essa od aggiungervi 0 sancire 1.11la

soluzione non voluta dalla legge stessa. Devesi pertanto

ritenere ehe l'art. 78 deI regolarnento non sancisea ehe

una regola d'ordine, la sui inosservanza non esc1ude ne

annulla gli effetti ehe la legge fa dipendere daHa dkhia-

razione di volontä manifestata eonformemente all 'art.

644 al. 2. Si potrebbe invero chiedere sc, in queste condi-

zioni, spetti all'attrice il diritto di preyalersi deHa pre-

sunzione ehe starebbe in suo favore ove le prescrizioni

den'art. 805 al. 2 CC e 78 deI regolamento fosscro statc

esattamente osservate. Ma di questa questione non

occorre eonoseere nel caso in esame poiche, comunque,

la prova ehe neHa fattispeeie si sianü vtrifieati gli ele-

menti legali deI carattere accessorio degli oggetti in

litigio deve ritener~i corne raggiunta. Per quanto ha

tratto all'elemento soggettivo (intenzione deI proprie-

tario) basta rinviare agli argomcnti sopraespüsti (ycdi

('ons. 2 lett. a) : ehe poi i rnobili fossero durevolmentc

tiOO

~acbenrecbt. N° 79.

destinati all'uso degli aloorghi Ineichen cd al loro godi-

mento, emerge dall'inventario er6ttO dall'uff~io e dalla

cir~ostanzache vi furoUQ posti allo scopo di servile al

Ioro esereizio e ehe ivi si trovavauo aHa dichiarazioIW

deI fallimento : e con ciö vien pure dimostrata Ja rela-

zione di luogo ehe deve esister~ tra la eosa principale e

l'aeeessorio a sensi dell'art. 644 a1. 2 CCS. Non OcfßrfC

deI r~sto in.sistere su questo punto perehe non ven.ne

llean.che preteoo in, causa ehe gli elementi oggettivi non

si fOSSffO avverati nella fattispeeie.

c) Obbietta inoltre il giudice eantonalee~ la qualita.

di aeces$orio non puo essere opel'ativ~ di dmpetto

all'attrice anche per il motivo ehe gli ()ggetti non

furono

eostituiti in pegno u.ei

eonironti speciali

dell'attrke : e COll da l'istanza eantonale intellde sjgni-

ftcare, ehe poiche negli aUi costitutivi deI pegno tra

l'attrice eIneichen Ia garanzia immobiliar non fll estesa

ai beni in litigio, l'attrice non possa in niun modo lnllO ..

eare Ia circostanza ehe in seguito essi acquistarono

qualita di aecessori e furono menzionati nel registro

fondiario, in base a stipulazione eon terza persona

(Willmann & Co.). Ma anche questo argomento D.OD.

regge di fronte al disposto delI 'art. 946 al. 2 CCS. A meu.te

di questo articolo « gli aecessori possono .essere menzio-

;) Hati (ne1 registro fondiario) a richiesta deI propriewio

» e quando sono men.zionaU! non possono essere caD.-

;) eellati senza il consenso di tutti gli aventi diritti risul-

» tanti dal registro i}: il ehe esclude ehe Ia qualitil di

aceessori possa solo risultare dal contratto eostitutivo

di pegno ed unitamente ad esso, e dimos·tra ehe, ovi si

verifichino gIi e1ementi oggettivi, quella qualita pub

risultare anche da aUi indipendenti, e posteriori e, tra

altro, dalla menzione a registro fondiario, Ia quale. in

questo easo, ha effetto retroattivo ed opera per Iegge in

confronto di tutti « gli aventi diritti risultanti dal re-

gistro. »

E. 3 Dimostrato pertanto ehe i mobili sono valida-

Sachenrecht. ]:'1;0 'H.

\ilJl

mente diventati aceessori, ehiedesi quali sia11.o gli effetti

della cireostanza ehe Ineichen, dichiarandoli tali, inte11.-

deva limitare gli effetti di questa dichiarazione ai suoi

rapporti colla Ditta WilImann : in altri termini, inten-

deva ehe questa sola acquistasse un diritto di pegno su

i essi.

La parte eOllvenuta e COll essa l'istanza cantonale

osservano a questo riguardo, ehe se }'elemento creativo

della quaiita di aecessorio rü.iede, come nel ca so in esame,

nella volonta deI pro prietario, questa volonta dev'essere

rispettata n.ei limiti e llella misura da essa manifesLali,

oltre i quali cesserebbe di esscr<~ operativa di eITeUi

giuridiei. Il pro prietario, asserisee la co nvenuta, uvcva

in sua faeolta di vincolare i mobili agli immobili in qualita

di acceswri : gli deve quindi esserc. ricolloseiula audw

quella di limitarne gli eITetti nel seIlSO ehe la qualiUl di

aeeessori non possa avvantaggiare sc non chi in nü favorc

ha i11teso crearla. Ma questa tesi non e eoneiliabile coHa

legge. L'art. 805 a1. 10 CCS diehiara ehe il pegllo imrno-

biliare « grava sul fonc1.o eon tutLe le SUE parti costiliLiw

»ed aecessorie. ») Con cia la legge ha aceettato Ia mHS-

sima di diritto comune : aecessorium sequitur principale :

l'accessorio e eolpito dall'ipoteca nello stesso modo in

('ui e colpito 10 stabile stesso, in favorc qUilldi dei crediLi

ehe gravallo sullo stabile e nel loro rango, indipenden.Le-

meute da 11' epoea e dal modo in cui e sorto il rapporto

dell'aceessorio col prilleipale. Agli effetti deI diritto di

pegno l'aecessorio eostituisce quindi una eosa soJa

coll'oggetto principale e l'ipoteea si estende su di

esso nella sua iotalita. Ogni mobile 11e e colpito dal

momento stesso ehe si sono verificati a suo riguardo gli

dementi costitutivi della sua qualita di aecessorio. La

quale essendo di natura reale espliea i suoi eITetti indi-

pcndentemente dalle limitazioni e eondizioni ehe intende

apportarvi il eostituente. Ne potrebbesi a ragione rim-

proverare a questa soluzione di essere intrinseeamenl:c

iIlogiea od irraziollule : altra eosa e Ia yolonta diretta

AS 43 II -

1917

Sachenrecht. No 79.

a eostituire 1'accessorio e altra, quella a determillarne

gli efTetti. n CCS non conosce l'istituto delle pertinenze

contrattuali, ehe era proprio a talune delle legislazioni

eantonali imperanti prima di esso: quelle pertinenze

eioe ehe non 10 erano in virtil della legge ma in forza

di stipulazione di parte e ehe potevano essere ereate in

favore solo deI creditore stipulallte ud esclusione dei

neditori pignoratizi pl'eeedenti. Come risulta dai Iavori

preparatori della legge (ved. esposizione dei motivj

dell'avanprogetto, testo fmneesc, pag. 51 e 52) e come

ammettono unanimamente gli autori (WIELAND, eom-

menta 7 agli art. 644 e 645, commento;) all'art. 805;

LEEMANN, commento 5 all 'art. 645), questo sistema fu

escluso deliberatamellte dal legislatore,

a) Contro questa soluzione si aceampa anche l'argo-

mento seguente: Permettendo al proprietario ehe per

sua volonta attribuisea Ia qualila di aecessori anche a

degli oggetti, eui il concetto usuale deI Iuogo questa

qualita non riconosce, Ia le,gge mim evidelltemente ad

aumentare il eredito deI proprietario deHo stabile ed

n agevolargli il prestito di nuovi capitali, poiche gli

l'cnde possibile di estendere la garanzia, ehe esso puo

oiIrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, maechine,

utensili cec.) ehe altrimenti non potrebbero essere daO

in pegno. Ora, si assevera, questo fiI~e non puo essen;

pienamente raggiunto, se al l!roprietario non si ricollosee

Ia faeolta di dare in pegno quei valori a garanzia esdu-

siva di eolui ehe si presta a fargli eredito quantullque

gli stabili siano gia completamente oberati, pet'ehe, se

J'ipoteca si estende di pieno diritto anehe in favore dei

t'reditori precedenti, quest i sm'anno i primi a trar vall-

taggio dallanuova costituzione di pegllo. Non si puo

l'ontestare a quest'argomentazione qualehe apparenza

di fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le

ragioni di opportunita 0 di convenienza ehe avrebbero

potuto indurre il Iegislatore ad adottare soIuzione divel'sa

e piil radicale, anzi ehe ad infrrmare la soluzione accolta

Sachenrecht. N° 79.

G03

da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere 10 scopo

prefissosi di aecrescere il eredito deI proprietario dello

stabile allargando Ia eerchia degli oggetti cui eSSQ, dati

gli elementi oggettivi, pUe> attribuire Ia qualita di acees-

sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio

ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren-

dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente

di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto

esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione

(eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio).

la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia

potenza economica deI proprietario. Essa inveee non

ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su

questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in

pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno

immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'-

mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando

eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi-

lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera-

zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero

neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi

\fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe

il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu-

tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per

favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato,

fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe

in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di

pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a

registro : ma quello esistente in favore deI ereditore

precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe

agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi

il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim-

petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe

essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo-

tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno

speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non

formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da

60·1

Sachenrecht. N° 79.

esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado

dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa

data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla

sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe

ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-

biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di

pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore

ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo

sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-

eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma

fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare

grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .

aeeessori.

b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe

giusta l'art. 644 eapov . .1 0 CCS nulla osta ehe il proprie-

tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di

IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in

questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;.

mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am-

missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata

(vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN,

commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56),

eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere

ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favo~e

di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del-

l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia

convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris-

contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito

eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta-

bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe

erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo.

D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice

abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues-

posto e dunque inconcludente nel caso in esame.

E. 3a Contro questa soluzione si aceampa anche l'argo-

mento seguente: Permettendo al proprietario ehe per

sua volonta attribuisea Ia qualila di aecessori anche a

degli oggetti, eui il concetto usuale deI Iuogo questa

qualita non riconosce, Ia le,gge mim evidelltemente ad

aumentare il eredito deI proprietario deHo stabile ed

n agevolargli il prestito di nuovi capitali, poiche gli

l'cnde possibile di estendere la garanzia, ehe esso puo

oiIrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, maechine,

utensili cec.) ehe altrimenti non potrebbero essere daO

in pegno. Ora, si assevera, questo fiI~e non puo essen;

pienamente raggiunto, se al l!roprietario non si ricollosee

Ia faeolta di dare in pegno quei valori a garanzia esdu-

siva di eolui ehe si presta a fargli eredito quantullque

gli stabili siano gia completamente oberati, pet'ehe, se

J'ipoteca si estende di pieno diritto anehe in favore dei

t'reditori precedenti, quest i sm'anno i primi a trar vall-

taggio dallanuova costituzione di pegllo. Non si puo

l'ontestare a quest'argomentazione qualehe apparenza

di fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le

ragioni di opportunita 0 di convenienza ehe avrebbero

potuto indurre il Iegislatore ad adottare soIuzione divel'sa

e piil radicale, anzi ehe ad infrrmare la soluzione accolta

Sachenrecht. N° 79.

G03

da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere 10 scopo

prefissosi di aecrescere il eredito deI proprietario dello

stabile allargando Ia eerchia degli oggetti cui eSSQ, dati

gli elementi oggettivi, pUe> attribuire Ia qualita di acees-

sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio

ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren-

dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente

di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto

esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione

(eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio).

la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia

potenza economica deI proprietario. Essa inveee non

ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su

questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in

pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno

immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'-

mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando

eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi-

lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera-

zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero

neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi

\fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe

il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu-

tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per

favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato,

fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe

in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di

pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a

registro : ma quello esistente in favore deI ereditore

precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe

agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi

il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim-

petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe

essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo-

tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno

speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non

formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da

60·1

Sachenrecht. N° 79.

esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado

dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa

data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla

sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe

ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-

biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di

pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore

ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo

sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-

eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma

fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare

grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .

aeeessori.

E. 3b Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe giusta l'art. 644 eapov . .1 0 CCS nulla osta ehe il proprie- tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;. mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am- missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata (vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN, commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56), eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favo~e di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del- l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris- contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta- bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo. D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues- posto e dunque inconcludente nel caso in esame.

E. 4 Indarno obbietta in fine Ia convenuta ehe il

diritto di pegno eostituito in favore di Willmann & Co.

fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-

Sachenrecht. N° 79.

HOJ

ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione

davanti il giudiee a se~si di legge, riconoseendo eos!

l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio

in litigio : essere quindi inammissibile ehe l'attriee possa

fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti

stessi della parte in cui favore fu eretto. Ma anehe

quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue

pretese sulla validitä. deI pegno eostituito in favore di

Willmann & Co., ma sulla volonta deI proprietario

Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita

di aeeessori, volonta ehe si e manifestata in. occasione

dei rapporti tra Ineiehen e Willamnn & Co. Ora, questa

volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della

costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann

& Co.

Per questi motivi,

iI Tribunale federale

pronuncia:

L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11-

tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel § deI primo

dispositivo, vien giudicato, ehe il diritto di pegno spet-

tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000

e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven- .

tario Ineiehen come «non ipotecati » (0, adesso, all'im-

porto della loro realizzazione), tranne i seguenti Ni di

detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408,

409, 422, 426-433, 435, 779.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sachenrecht. N° 79.

III. SACHENRECHT

DROft ntELs

79. Sentensa. 18 aettembre 1917 della. seconda sezlone civile

nella causa B&noa Popolue SviHGra in Zmigo, attrice

eontr9 Kaua IDtitheR in Calprino.

Modo di valutazione deI valote litigioso in eontestazione

di gtaduatoria sul tango di un eredito. -

Presupposti deUa

quaIita di acces!>orio : la volonta deI ptoprietario di costi-

tuirl9 tale non sostituisee -ehe il concetto usuale deI luogo e.

nei suoi effetti, e limitata, per legge, nel senso ehe, con-

ferita ad un oggetto la qua.lita di accessorio, essa vale

a vantag~io, non solo deI ereditate in cui confront9 lu

dechiarata, ina anche degli altri ereditori, seeondo il rango

pignoratizio ehe 101'0 spetta sullo sta.bile. -

Effetti guiridici

della circonstanza ehe gli aecessori non furono espllcitamente

menzionati come tali ne neU' a.tto costitutivo dei pegno ne

nel registro fondiario a sensi degli art. 805 a1. 2 ce e 78

regoIamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capo-

verso 2 ce.

.

A. -

ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen

Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote

dell'attriee Banea popolare s'\1izzera in Zurigo due ipo-

teche, l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr.

di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse-

guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario

provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya

solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti

ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili « su

) tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti

) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e

, stati stimati 51,064 fr. 75.)

Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio

Sachenrecht. No 79.

1915 v~niva actesa sugli sta.biIi l1\eichen a fa\lore della

Ditta Willmann & <A. in Lucerna a garanzia di un cre-

dito di 50,000 fr. Nel titolo eostnutivo e nell'annota-

zione a registro e rammentato ~be quelrt 'ipoteca si

estende agli stabili deI debitore gill ipotecati in prece-

denza ed irtoltre « a tutto il mobilio esistente negli stabili

,. ipotecati. » Questa menzione non contiene ne la stima

ne la specificazione deI mobiJio ne il rinvio ad inventario

speciale.

.

B. -

Nella liquidazione fallimentare della sucees-

sione deI debitore l'attrice notificava i crediti ipotecari

di 3()(),OOO fr. e di 100,000 fr. ehiedento ehe per essi il

diritto di pegllO si estcndesse a tutto il mobilio esistenle

negIi alberghi Ineichen, anche a quello non eompreso

nell'iserizione 4 marzo 1914 delle ipoteche di 300,000 fr.

e di 100,000 fr. ma annotato in favore di Willmann & Co.

e sul quale l'ufflcio delle esecuzioni di Lugano aveva

eretto apposito inventario sotto il titolo « eleneo di beni

mobili non ipotecati.) L'amministrazione deI fallimento

uvendo respinto questa prete8a, Ia Banca popolare

svizzera in Zurigo Ja citava in giudizio davanti iI Pretore

di Lugano per far dichiarare :

10 ehe tranne eetti numeri speciali dell'inventario

generale (323-391, 392-407, 408, 409, 422, 426-433,

435, 779), il diritto di pegno spettante all'attrice in base

alle ipoteehe di 300,000 Ir. e di 100,000 Ir. si estelldcvu

anche ai mobili menzionati nell'inventario speciale

(, eome non ipoteeati I).

20 subordinatamente: ehe l'omnibus figurante ~otto

il N° 785 dell'in.ventario generale ed aequistato in 80S-

tituzione di oggetti di egual natura e di eguaI valore,

doveva intcndersi soggetto all'ipoteva di secondo grado

di 100,000 fr.

L'azionc fa eapo, in diritto, ag li art. 64.a, 645, 805 e

946 ce e sostiene, in so stanza, ehe avendo il mobilio

degli alberghi (anche quello non compreso neIl'elenco

unito aHa menzione della ipoteca di 100,000 fr.), aeqnis-

Sachenrecht. N° 79.

tata qualita di aceessorio per la costituzione dell'ipoteca

in favore di Willmann, qucsta qualita debba valere

anche in favore delle ipoteche antecedenti di primo e

• secondo grado (300,000 Ir. e 100,000 fr.), Ie quali per-

tanto sono da iseriversi in graduatoria eome fruenti deI

diritto di pegno anche sul mobilio in. questione.

La convenuta conchiude nella sua risposta domall.-

dan.do il rigetto della petizione. Essa eontesta anzitutto

aIla eostituzion.e di ipoteca in favore di Willmann ogni

effieacia, adducendo ehe la menzione uel registro fon-

diario non e eonforme all'art. 78 deI regolamento fede-

l'ale per il registro fondiario deI 22 fcbbraio 1910 (man.-

canza di iudicazione deI valore dei mobili per categorie

o di enumerazione in separata eleuco) : asserisee illoltre

ehe l'estensione dell'ipoteea Willmann & Co. al mobilio

cra stata impllgllata dalla massa fallimelltare, seaza che

la creditrice 0Villmann & Co.) promuovesse azione di

contestazione della graduatoria.

C. -

Il giudice di prima grado respinse la petizione :

il Tribunale di Appello l'accolse solo nella sua conelu-

sione subordinata (coucernente l'omnibus) e con sen-

tenza 8 febbraio 1917 giudieava :

.

10 La domanda principale d~lla petizione di causa

non e ammessa.

§. La domanda subordinata e ammessa nel senso

che l'omnibus fIgurante llell'invelltario fallimentare al

N° 785 per un vaIorc di 900 f1'. deve intende~'si soggetto

all'ipoteca di secondo grado.

20 Le spese giudiziarie a earieo della parte nttrice,

('ompensate Ie ripetibili.

I motivi di questo giudizio sono in sostanza i seguenti :

La costituziolle deI pegno sui mobili in questione non e

contenuta llei titoli di credito eretti in favore dell'aUrice.

Questi mobili non sono aecessori a meute dell'art. 805

al. 2 ccs, poiche ne i titoli costitutivi deI pegno ne le

relative annotazioni a registro li menzionano co me taH.

DeI resto, il mohilio di un albergo in geam'e non e consi-

Sachenrecht. N° 7}).

de.rato come accessorio dell'immobilc dall'uso loeale.,

ticinese, ne questa qualita risulta dall'intenzione chiara-

mente manifestata dal proprietario, attesocche In.eichen

ha inteso cautare il primo eredito ipotecario (3oo,OOO fr.)

eoU'ipoteca sugli immobili e iI seeondo (100,000 fr.)

eoi mobili individualmente specificati ed elencati in

apposito invelltario; esso dimoströ pertanto chiara-

mente di voler escludere dai pegni concessi all'attrice

gli altri mobili dati in garanzia solo all 'ultimo creditore

Willmann & Co.

D. -

Da questa sentenza l'aUdce produce appello

al Tribunale federale e conchiude domandalldo ehe

anche la prima domanda della petizion.e venga ammessa,

le spese tutte a earico della convenuta.

E. -

Nel frattempo i mobili sui quali verte il dissidio

furol1o realizzati dall'ufficio dei fallimellti e produssero

un ricavo di 2050 fr. L'ufficio dei fallimenti attesta ehe

l'attrice, se iI diritto da essa vantato non vielle ammesso,

dovrebbe essere collocata con un credito scoperto di

60,680 fr. iu va classe, per la quale presumibilmente

sara da ripartirsi una percentuaIe dell'uno all' 1 % %.

Considerando in diritto:

1. -

Chiedesi anzitutto se Ia causa raggiunga il valore

di appello a sensi dell'art. 59 OGF : ma la risposta non

puo essere dubbia. La cOlltesa verte sul privilegio ehe

l'attrice accampa sul prodotto della realizzazione dei

mobiIi in litigio, dunque sul diritto di pegllo sopra un

importo di 2050 fr. Ora, a mente della costante giuri-

sprudenza di questa Corte (RU 21 p. 283 e 291; 33 II,

p. 700; sentenza 24 settEmbre 1917, non pubblicata,

nElla causa Ferro ni c. Massa CriveIli; JAEGER, COlU-

mento 5 all'art. 250) neUe contestazioni di graduatoria

sul rango da attribuirsi ad un credito, il yalore della

causa consiste nclla differenza tra l'importo ehe ad esso

spetterebbe se fosse iscritto nel rango preteso dal erc-

-dito re equello ehe gli competerebbe se fosse da collo-

Sachenrecht. Ne 79'.

catsi nella dasse ehe 18 massa 0 i creditori gti rictmo-

S~I\() : nel ~aso in esame dllnque, tra la somma di 2()50. Ir.

e Ja pereentuale c~ spetterebbe a qnest'imp«>rW in

va dasse. Questa pe1'~entuak ess€.nd{) premmibilmellte~

cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazion~ Ekll'uffieio dei

fallimentit de:il'uno aU'uno e meU0 %. ~ssa sara di

37 fr. 75 al pia : la differenza (2050 fr. -

30 Ir. 75 =

2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore

minmro di appello per via di ricorso.

-'1Q. -

Onde decidere la questione di memo, oeoorre

a@tutto determinare, se i mobili in questione siano

diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art.

644 al. 2 CC. ~ cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe

vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata

da)}'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi

\"Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa sup~oo quindi necessaria-

~nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r-

pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa}e (v. sen-

tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa

Bommer. RU 42 H t p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe

un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri-

fichino due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono-

'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso,

al godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe),

e Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin-

cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne

acces50rio dan 'uso Ioeale oppure (ele~nto soggettivo)

dichiarato tale dall'intenzione ehiaramente manifestata

dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della

qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto

di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale

o volonta deI proprietario), esprime eome questo rap-

porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto

imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in

virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in-

tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a

qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa

Sachenr.echt. N° 79.

597

non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn

,gli ati:ri elementi c06titutivi {estremi. oggettivi) delI'eIe-

mento a~estlOrio.

Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe

nel· Ticino il mebilio di Ull alberge ll@n vien c01lSiderato

·comeaocessorio : constatazione di faHo, cl1e. come tale,

vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire

se i moblli siano diventati~ceS$od degli alberghi I~­

ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario,

.ehe deve sostituire l'uso l~e~ siasi manif.estata in

confonnita ed a sufficienzadi Iegge.

a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i

mobili alla Ditta WiHmann & Co~, Ineiehen ha mani-

festato implicitamente machiaramente la sua voloata

di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle

del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro

qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca

insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili

seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti

della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero

trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori

destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü.

D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell

costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com-

prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou-

troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno,

a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto

di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi

ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees-

sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl-

Ironto deI mobilio in litigio.

b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente

a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o

esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo

costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel

registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure

i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-

5!JB

Sachenrecht. No 79.

braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-

zionarsi «(singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-

»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel\,ehi

»speeiali (inventari) ehe devono essere trattati co~e

»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t

in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'

ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la

sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno

e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge

e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa

tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&,<1e e non e aecet-

tata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

A mente deB'art. 805 al. 2 « sono ritenuti (testo fran-

cese: «sont presumes tels »; testo tedeseo : ((gelten »)

accessori gli üggetti ehe nell'utto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario sono menzionati eome tall .... '

flnche non sia dimostratü ehe per disposizione di legge

non puö essere 101'0 attribuita questa qualita.» Dal

tenore stesso della legge si evince ehe essa non intende

fare di detta menzione neU'atto eostitutivo deI pegno

e nel registro fondiario un elemento essenziale e costi-

tutivü della qualita di aeeessoriü. In questo senso ha

statuito questa Cürte nella sentenza precitata Lattmallll

c. Massa Bommer: diehiararrdo ehe, perehe un mobile

aequisti qualita di aeeessorio sia richiesto il cüncorso

dei tre elementi summenziollati, il Tribunale federale

escluse implicitarnente ehe altro estremo (menzione ne~­

l'atto eostitutivo e nel registro fondiario) fosse da conSI-

derarsi eorne presupposto essenziale 0 corne formalita

cüstitutiva della ql.lalita di accessorio. Questa tesi e

confortata dai lavori preparatori della legge (v. mes-

saggio deI Consiglio federale stil secondo avanprog~~to~

ed. it. p. 86 : esposizione dei rnotivi, testo francese, dlr~tt~

reaH p. 50 e seg.) e daU'opinione dei commentatorI, I

quali dichiarano ehe Ia designazione dell'oggetto come

accessorio nel titolo e nel registro crea solo una presun-

zione in favore di questa qualita, presunzione deI resto

Sachenrecht. N° 7\J.

non invineibile, ma ehe puö essere distrutta dalla prova

cüntraria (vedi Wieland, comrnento 6 lett. a all 'art. 80&

p. 313; LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.; 735 e nel suo

articolo (l sul1a significazione della menzione dell'acces-

sorio nel registro fondiario », RiVista svizzera di giuris-

prudenza vol. 5 p. 421 e 242; OSTERTAG cornrnento

2 all'art. 946 p. 146). L'osservanza deI disposto dell'art.

805 al. 2 torna indubbiarnente di vantaggio di tutti gli

interessati, poiche contribuisce ad aceertare in modo

autentico l'intenzione deI proprietario e quilldi i rap-

porti giuridici tra la eosa principale e l'aecessorio (vcdi

sentenza LATTMANN precitata, cous. 3 in ftne), ma non

e indio pendabile per attribuire ai mobili questa qu~lila.

Ne diverse possono essere le cünseguenze dell'inosser-

vanza 0 de}la non esatta üsservanza delI 'art. 78 del

regolarnento per il registro fondiario : in rnancanza di

indizi decisivi ed ineontestabili, non e ledto arnmettere

ehe il legislatore, in disposto destinato solo ad attuan

nei suoi partieolari un provvedirnento di legge, abbia

inteso derogare ad essa od aggiungervi 0 sancire 1.11la

soluzione non voluta dalla legge stessa. Devesi pertanto

ritenere ehe l'art. 78 deI regolarnento non sancisea ehe

una regola d'ordine, la sui inosservanza non esc1ude ne

annulla gli effetti ehe la legge fa dipendere daHa dkhia-

razione di volontä manifestata eonformemente all 'art.

644 al. 2. Si potrebbe invero chiedere sc, in queste condi-

zioni, spetti all'attrice il diritto di preyalersi deHa pre-

sunzione ehe starebbe in suo favore ove le prescrizioni

den'art. 805 al. 2 CC e 78 deI regolamento fosscro statc

esattamente osservate. Ma di questa questione non

occorre eonoseere nel caso in esame poiche, comunque,

la prova ehe neHa fattispeeie si sianü vtrifieati gli ele-

menti legali deI carattere accessorio degli oggetti in

litigio deve ritener~i corne raggiunta. Per quanto ha

tratto all'elemento soggettivo (intenzione deI proprie-

tario) basta rinviare agli argomcnti sopraespüsti (ycdi

('ons. 2 lett. a) : ehe poi i rnobili fossero durevolmentc

tiOO

~acbenrecbt. N° 79.

destinati all'uso degli aloorghi Ineichen cd al loro godi-

mento, emerge dall'inventario er6ttO dall'uff~io e dalla

cir~ostanzache vi furoUQ posti allo scopo di servile al

Ioro esereizio e ehe ivi si trovavauo aHa dichiarazioIW

deI fallimento : e con ciö vien pure dimostrata Ja rela-

zione di luogo ehe deve esister~ tra la eosa principale e

l'aeeessorio a sensi dell'art. 644 a1. 2 CCS. Non OcfßrfC

deI r~sto in.sistere su questo punto perehe non ven.ne

llean.che preteoo in, causa ehe gli elementi oggettivi non

si fOSSffO avverati nella fattispeeie.

c) Obbietta inoltre il giudice eantonalee~ la qualita.

di aeces$orio non puo essere opel'ativ~ di dmpetto

all'attrice anche per il motivo ehe gli ()ggetti non

furono

eostituiti in pegno u.ei

eonironti speciali

dell'attrke : e COll da l'istanza eantonale intellde sjgni-

ftcare, ehe poiche negli aUi costitutivi deI pegno tra

l'attrice eIneichen Ia garanzia immobiliar non fll estesa

ai beni in litigio, l'attrice non possa in niun modo lnllO ..

eare Ia circostanza ehe in seguito essi acquistarono

qualita di aecessori e furono menzionati nel registro

fondiario, in base a stipulazione eon terza persona

(Willmann & Co.). Ma anche questo argomento D.OD.

regge di fronte al disposto delI 'art. 946 al. 2 CCS. A meu.te

di questo articolo « gli aecessori possono .essere menzio-

;) Hati (ne1 registro fondiario) a richiesta deI propriewio

» e quando sono men.zionaU! non possono essere caD.-

;) eellati senza il consenso di tutti gli aventi diritti risul-

» tanti dal registro i}: il ehe esclude ehe Ia qualitil di

aceessori possa solo risultare dal contratto eostitutivo

di pegno ed unitamente ad esso, e dimos·tra ehe, ovi si

verifichino gIi e1ementi oggettivi, quella qualita pub

risultare anche da aUi indipendenti, e posteriori e, tra

altro, dalla menzione a registro fondiario, Ia quale. in

questo easo, ha effetto retroattivo ed opera per Iegge in

confronto di tutti « gli aventi diritti risultanti dal re-

gistro. »

3. -

Dimostrato pertanto ehe i mobili sono valida-

Sachenrecht. ]:'1;0 'H.

\ilJl

mente diventati aceessori, ehiedesi quali sia11.o gli effetti

della cireostanza ehe Ineichen, dichiarandoli tali, inte11.-

deva limitare gli effetti di questa dichiarazione ai suoi

rapporti colla Ditta WilImann : in altri termini, inten-

deva ehe questa sola acquistasse un diritto di pegno su

i essi.

La parte eOllvenuta e COll essa l'istanza cantonale

osservano a questo riguardo, ehe se }'elemento creativo

della quaiita di aecessorio rü.iede, come nel ca so in esame,

nella volonta deI pro prietario, questa volonta dev'essere

rispettata n.ei limiti e llella misura da essa manifesLali,

oltre i quali cesserebbe di esscr<~ operativa di eITeUi

giuridiei. Il pro prietario, asserisee la co nvenuta, uvcva

in sua faeolta di vincolare i mobili agli immobili in qualita

di acceswri : gli deve quindi esserc. ricolloseiula audw

quella di limitarne gli eITetti nel seIlSO ehe la qualiUl di

aeeessori non possa avvantaggiare sc non chi in nü favorc

ha i11teso crearla. Ma questa tesi non e eoneiliabile coHa

legge. L'art. 805 a1. 10 CCS diehiara ehe il pegllo imrno-

biliare « grava sul fonc1.o eon tutLe le SUE parti costiliLiw

»ed aecessorie. ») Con cia la legge ha aceettato Ia mHS-

sima di diritto comune : aecessorium sequitur principale :

l'accessorio e eolpito dall'ipoteca nello stesso modo in

('ui e colpito 10 stabile stesso, in favorc qUilldi dei crediLi

ehe gravallo sullo stabile e nel loro rango, indipenden.Le-

meute da 11' epoea e dal modo in cui e sorto il rapporto

dell'aceessorio col prilleipale. Agli effetti deI diritto di

pegno l'aecessorio eostituisce quindi una eosa soJa

coll'oggetto principale e l'ipoteea si estende su di

esso nella sua iotalita. Ogni mobile 11e e colpito dal

momento stesso ehe si sono verificati a suo riguardo gli

dementi costitutivi della sua qualita di aecessorio. La

quale essendo di natura reale espliea i suoi eITetti indi-

pcndentemente dalle limitazioni e eondizioni ehe intende

apportarvi il eostituente. Ne potrebbesi a ragione rim-

proverare a questa soluzione di essere intrinseeamenl:c

iIlogiea od irraziollule : altra eosa e Ia yolonta diretta

AS 43 II -

1917

Sachenrecht. No 79.

a eostituire 1'accessorio e altra, quella a determillarne

gli efTetti. n CCS non conosce l'istituto delle pertinenze

contrattuali, ehe era proprio a talune delle legislazioni

eantonali imperanti prima di esso: quelle pertinenze

eioe ehe non 10 erano in virtil della legge ma in forza

di stipulazione di parte e ehe potevano essere ereate in

favore solo deI creditore stipulallte ud esclusione dei

neditori pignoratizi pl'eeedenti. Come risulta dai Iavori

preparatori della legge (ved. esposizione dei motivj

dell'avanprogetto, testo fmneesc, pag. 51 e 52) e come

ammettono unanimamente gli autori (WIELAND, eom-

menta 7 agli art. 644 e 645, commento;) all'art. 805;

LEEMANN, commento 5 all 'art. 645), questo sistema fu

escluso deliberatamellte dal legislatore,

a) Contro questa soluzione si aceampa anche l'argo-

mento seguente: Permettendo al proprietario ehe per

sua volonta attribuisea Ia qualila di aecessori anche a

degli oggetti, eui il concetto usuale deI Iuogo questa

qualita non riconosce, Ia le,gge mim evidelltemente ad

aumentare il eredito deI proprietario deHo stabile ed

n agevolargli il prestito di nuovi capitali, poiche gli

l'cnde possibile di estendere la garanzia, ehe esso puo

oiIrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, maechine,

utensili cec.) ehe altrimenti non potrebbero essere daO

in pegno. Ora, si assevera, questo fiI~e non puo essen;

pienamente raggiunto, se al l!roprietario non si ricollosee

Ia faeolta di dare in pegno quei valori a garanzia esdu-

siva di eolui ehe si presta a fargli eredito quantullque

gli stabili siano gia completamente oberati, pet'ehe, se

J'ipoteca si estende di pieno diritto anehe in favore dei

t'reditori precedenti, quest i sm'anno i primi a trar vall-

taggio dallanuova costituzione di pegllo. Non si puo

l'ontestare a quest'argomentazione qualehe apparenza

di fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le

ragioni di opportunita 0 di convenienza ehe avrebbero

potuto indurre il Iegislatore ad adottare soIuzione divel'sa

e piil radicale, anzi ehe ad infrrmare la soluzione accolta

Sachenrecht. N° 79.

G03

da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere 10 scopo

prefissosi di aecrescere il eredito deI proprietario dello

stabile allargando Ia eerchia degli oggetti cui eSSQ, dati

gli elementi oggettivi, pUe> attribuire Ia qualita di acees-

sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio

ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren-

dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente

di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto

esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione

(eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio).

la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia

potenza economica deI proprietario. Essa inveee non

ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su

questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in

pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno

immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'-

mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando

eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi-

lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera-

zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero

neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi

\fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe

il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu-

tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per

favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato,

fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe

in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di

pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a

registro : ma quello esistente in favore deI ereditore

precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe

agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi

il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim-

petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe

essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo-

tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno

speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non

formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da

60·1

Sachenrecht. N° 79.

esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado

dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa

data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla

sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe

ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-

biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di

pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore

ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo

sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-

eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma

fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare

grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .

aeeessori.

b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe

giusta l'art. 644 eapov . .1 0 CCS nulla osta ehe il proprie-

tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di

IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in

questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;.

mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am-

missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata

(vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN,

commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56),

eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere

ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favo~e

di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del-

l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia

convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris-

contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito

eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta-

bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe

erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo.

D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice

abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues-

posto e dunque inconcludente nel caso in esame.

4. -

Indarno obbietta in fine Ia convenuta ehe il

diritto di pegno eostituito in favore di Willmann & Co.

fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-

Sachenrecht. N° 79.

HOJ

ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione

davanti il giudiee a se~si di legge, riconoseendo eos!

l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio

in litigio : essere quindi inammissibile ehe l'attriee possa

fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti

stessi della parte in cui favore fu eretto. Ma anehe

quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue

pretese sulla validitä. deI pegno eostituito in favore di

Willmann & Co., ma sulla volonta deI proprietario

Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita

di aeeessori, volonta ehe si e manifestata in. occasione

dei rapporti tra Ineiehen e Willamnn & Co. Ora, questa

volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della

costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann

& Co.

Per questi motivi,

iI Tribunale federale

pronuncia:

L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11-

tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel § deI primo

dispositivo, vien giudicato, ehe il diritto di pegno spet-

tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000

e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven- .

tario Ineiehen come «non ipotecati » (0, adesso, all'im-

porto della loro realizzazione), tranne i seguenti Ni di

detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408,

409, 422, 426-433, 435, 779.