opencaselaw.ch

42_I_102

BGE 42 I 102

Bundesgericht (BGE) · 1915-10-29 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

102

Staatsrecht.

des Kantonsgerichtes Zug vom 29. Oktober 1915 aufge-

hoben und dem Rekurrenten in der Betreibung N0 133

vom 12. Juli 1915 gegen den Rekursbeklagten Baur die

definitive Rechtsöffnung für 78 Fr. 70 Cts. mit Zins zu

5 % seit dem 24. März 1916 und für 12 Fr. Kosten er-

teilt.

IX. AUSLIEFERUNG

EXTRADITION

16. Sentenza 12 aprUe 1916

in causa Colombo contro ltalia.

La legge interna svizzera sull'estradizione dei 22 gennajo

1892 nei eonfronti dei trattati internazionali; limite delle

eompetenze deI Tribunale federale. -

A stregua di quali

norme si determinano i reati di estradizione deI trattato

italo-svizzero dei 1868 '! H delitto di infedelta 0 prevari-

cazione nel senso deU'art. 189 deI eod. ital. per l'esercito

non e reato di estradizione.

A. -

Con istanza 23 febbraio 1916 la R. Legazione

d'Italia in Berna domanda l'estradizione di Colombo

Moise di Israele, nato il 20 settembre 1886 in Fossano e

arrestato in Lugano il 23 febbraio 1916. AHa domanda

sono annessi : mandato di cattura deH'ufficiale istruttore

presso il Tribunale militare territoriale di Torino, nel quale

Colombo e imputato di frodi in forniture militari; una

copia autentica degli art. 188, 189 e 545 deI Codice penale

militare d'Italia e, infine, una comunicazione 11 febbraio

1916 deI sopradetto ufficiale istruttore. llella quale il reato

imputato a Colombo e per cui si domanda l'estradizione e

descritto come segue: «Colombo Moise, con contratto

)} 191uglio 1915, si obbligava a fornire all'amministrazione

» miIitare. direzione dei commissariato Torino, 20,000

Auslieferung. N° 16.

lOS

» camieie flanella lana col 30% di cotone. Dopo ehe le

» camicie furono introdotte nei magazzini si eonstato ehe

»esse eontenevano assai piiI dei 30% di cotone e eioe dal

» 30 al 40 fino 50%. Denuneiato tale fatto all'avvoeato

» fiseale, qu :sti riehiedeva contro il Colombo mandato di

I) cattura quale imputato di frode in forniture militari a

» sensi delI'art. 189 CPMI ... Il fatto addebitato al Colombo

I) e punibile a sensi degli art. 189 e 545 CPMI.)

B. -

L'estradando si oppone all'estradizione faeendo

valere, in diverse memorie illterposte presso il Tribunale

federale, in sostallza i seguenti motivi : Facelldo eapo

anzitutto aHa Iegge federale 22 giugno 1892 suU'estradi-

zione, esso cOlltesta ehe nella fattispecie si sia adempiuto

alle preserizioni d'ordine previste per la ricevibilita della

domallda. Sostiene in seguito e, sulla base delle relative

Ieggi italiane (legge 22 maggio 1915 sui poteri straordinari

aecordati al Governo italiano, deereto Iuogotenenziale

31 ottobre 1915 ece.), da opera a dimostrare, ehe la do-

manda venne introdotta da un giudice di eeeezione per

sottopofl'e Colombo ad Ull tribunale di eecezione. Il giu-

dice ehe aveva rilasciato il mandato di eattura e eioe il

sostituto procuratore dei Re funzion.ante da avvocato

fiscale, non e, diee I' estradalldo, autorita competente a

mente delI'art. 1° deI tra1tato d'estradizione itaIo-svizztro

deI 1868. Ino.tre, continua i resistente, nOll vien stabHito

dagli annessi ehe il mandato di eattura sia stato rilasciato

in base a conclusioni eonformi deI pubblico ministero.

eome vuole l'ar!. 406 CPMI, e iI sUllnominato mandatü di

cattura non pervenIle all'autorita federale svizzera per il

tramite legale e eioe per quello previsto daU'art. 403

CPMI (Ministero della guerra).

Nel merito l'estradando contes ta ehe il delitto per il

quale si solleeita l'estradiziOlle sia reato previsw dal traL-

tato. L'art. 189 CPMI, per violazione deI quale l'estradi-

zione vien domandata, non e, a mente deI resistente, de-

Htto di frode, sebbene costituisce tutt'altro delitto, vale a

dire il delitto di prevarieaziolle dei fornitori pubblici non

104

Staatsrecht.

eontemplato dall'art. 2 eif. 12 deI trattato. Infine, eon-

ehiude l'estradando, si tratta di un delitto militare per il

quale l'art. 11 della legge federale 22 gennaio 1892 non

eoncedt- l'estradizione.

C. -

Il proeuratore pubblieo della Confederazione,

neUa sua memoria 17 mazzo 1916, propone ehe l'e:·..radi-

zione venga eonsentita e motiva il suo giudizio dieendo

succintamente ehe nel easo in esame non si tratta di de-

litto puramente militare.

Consideralldo in diritto:

1°. - A mente della giurisprudenza di questa Corte, la

Iegge interna svizzera sull'estradizione deI 22 gennaio 1892

non trova applieazione nei easi ehe sono regolati in modo

positiva e vineola tivo dai trattati internazionali (RU 27 I

p. 62). Si e dunque a torto ehe, a stabilire quali siano i

requisiti formali di una domanda di estradizione, l'estra-

dando fa eapo aHa lagge federale suddetta, poiehe l'art.9

deI trattato italo-svizzero deI 1868 determina in modo tas-

sativo e il tramite per il quale Ia domanda di estradizione

deve essere inoltrata e i doeumenti eoi quali essa e da eor-

redarsi. DeI resto, non il Tribunale federale, sibbene il

Consiglio federale e eompentete a giudicare se una do-

manda di estradizione eorrisponäa .ai requisiti puramente

formali di rieevibilita (RU 37· I 98, 39 I 385) : ad eSBO

quindi e non a questa Corte spettava il giudieare, non solo

se la domanda fosseeonfortSlta dai doeumenti preseritti,

ma anche della veste a rilasciarli delle autorita da eui essi

emanano. Altre questioni d'ordine sollevate dall'estra-

dando, eome quelle cOllcerllenti la regolarita deI mandato

di eattura 0 deH'istanza nai eonfronti delI'art. 406 CPMI 0

403 ibidem sono poi senza dubbio questioni di diritto in-

terno dello Stato riehiedente ehe, eome taH, non eoneer-

nono le autoritä. svizzere e, in ogni caso, non rientrano

nelle eompetenze deI Tribunale federale.

2°. -

SuI1'eeeezione di merita, ehe iJ delitto non sia

reato di estradizione, si osserva :

1

Auslieferung. N° 16.

105

a) Esula dall'indagine di questa Corte iI quesito seil reato

imputato aU'estradando sia quello previsto dall'art. 2060

dall'art. 295 deI Codice penale italiano e se questi delitti

siano reati di estradizione, poiche l'estradizione fu ri-

chiesta al solo titolo di violazione delI'art. 189 CPMI. Cio

risulta in modo non dubbio e dalIa descrlzione dei fatti

imputati all'estradando, la quale non si applica se non a

detto disposto, e dalla cireostanza ehe l'autoritä. riehie-

dente non ha annesso alla domanda copia degli art. 206

e 295 suddetti (art. 9 dei trattato), limitandosi ad alle-

garvi gli art. 189, 188 e 545 CPM, di cui il primo eoncerne

reato ehe non ha nulla di comune eol fatto imputato all'es-

tradando ed il secondo ha tratto solo alla eompetenza dei

tribunali militari.

b) Ridotta eosi nei suoi veri termini la questione da deei-

dersi sta dunque tutta nel sapere se il reato delI'art. 189

CPMI sia reato di estradizione a mente dell'art. 2 eif. 12

deI trattato deI 1868, a seilsi deI quale l'estradizione deve

essere eoncessa « per truffe, frodi e furto non qualificato I).

Chiedesi, in altri termini, se le figure giuridiche di

truffa e frode, di cui al detto disposto, debbano essere

interpretate in senso Iato ed estens vo, comprendendovi,

non solo tutti i reati eommessi coi mezzi di cui agli art.

413-416 CPI (raggiri ed artifizi, distrazione di doeumenti,

abuso dell'inesperienza ece.), ma altresi quelli che per

qualehe eanto loro assomigHano, nei quali eioe iI conc~tto

di frode signifiea, non il mezzo con cui il reato fu eompmto

(raggiri ed artifizi ece.), sibbene il puro fatto di ehi tende

a danneggiare «(usare frode I»~ l'amministrazione militare

(0 pubbliea, art. 206 CPI) (i sulla natura, qualitä. 0 quan-

$ titä. dei lavori, della mano d'opera 0 delle proviste)} loro

destinate (art. 189 CPMI).

In favore di una interpretazione estensiva delI'art. 2

eif. 12 deI trattato starebbe anzitutto la eireostanza ehe

quel disposto non parIa solo di trutIa, ma, in modo gene-

rieo, di frode e ehe seeondo il testo italiano e francese

sembrano sottomessi aH'estradizione anehe i ca si di

106

Staatsrecht.

truffa ° frode qualificati, eioe ogni genere di questi

reati : starebbe, in secondo luogo, la eircostanza ehe lt:.

Iegislazioni penali svizzere hanno, in genere, un eoncetto

motto lato del reato di truffa e di quello di frode. Nondi-

meno tale interpretazione non regge a piu aecurato esame.

Tratt~ndosi di decidere, quale delle due legislazioni gli

auton deI trattato deI 1868 abbiano presumibilmente

preso diguida nel determinare il eatalogo dei reati di

estradizione eontenuto nell'art. 2 deI trattato, bisogna

ammettere 'ehe essi abbiano inteso attellersi sopratutto

alle nozioni e classazioni dei codiee italiano deI 1859, nel

1~68 a.ssa~ reeen~e e moderno ein vigore in tutte le pro-

vmee Itahane di allora (ad eccezione delle provineie tos-

~ane e modifieato in qualehe punto per le provineie napo-

htane), ~ent~~ le leg~i svizzere, per illoro numero e per

la loro dlverslta, mal SI sarebbero prestate a servire di base

ad un trattato internazionale. Questa tesi trova eOllforto

nella terminologia stessa delI 'art. 2 eif. 12 deI trattato in

eonfronto eon quella dei eodiee italiano deI 1859. Questo

codiee infatti eomprende sotto 10 stesso capo (titolo 10

sez. 3, art. 626 e seg.), non solo la truffa eie frodi, ma anehe

le appropriazioni indebite, reati ehe poi appaiono anehe

nel trattato riuniti sotto la eif. 12 dell'art. 2, nella quak,

a meglio indicare I' origine della elassazione, aHa tradu-

zione dei termine franeese {(abus de eonfiance,) eon « abuso

di eonfidenza » si aggiullge i~ parentesi la denominazione

di « appropriazione indebita» e eioe quella propria dei

eodiee italiano dei 1859.

Risultando eosi da queste eonsiderazioll.i. ehe le nozioni

di truffa e frode di cui all'art. 2 eiL 12 deI trattato vaUllO

interpretate secondo il diritto italiano, vale a dire a stre-

gua degli art. 413 e seg. CPI, resta solo da illdagare se il

reato ?ell'art. 189 CPM imputato a Colombo possa eonsi-

derarsl come tru~a 0 frode nel senso dei preeitati disposti

413 e seg. La nsposta non puo essere ehe negativa. 11

reato delI'art. 189 e sostanzialrnente diverso da quello di

« truffa 0 altre frodi)} di eui agli art. 413 e seg. Infatti iI

Auslieferang. N° 16.

101

reato delI'art. 189 non figura, eomt Ie truffe e le frodi, tra

i delitti diretti contro la proprieta (art. 214 CPMI e 402

e seg. CPI): esso e diretto; non contro Ia proprieta, ma

contro quel rapporto specialedi fedelta e di buona fede

ehe, secondo il coneetto legislativo italiano, i fornitori

pubblici debbono osservare nei eonfronti dell'amrninis-

trazione pubblica 0 militare e la eui violazione costi-

tuisce appunto non solamente atto eivilmente illecito,

ma delitto, il delitto di «prevaricazione 0 di infe-

delta,) dell'art: 189. E se pure quel reato, come la truffa e

la frode, suppone fatto volontario e doloso e tende a diso-

nesto guadagno, esso si diversifiea dalla truffa, oltre ehe

nel diritto leso, anche in eio ehe l'inganno non vi appare

elemento costitutivo e che e consumato anche quando la

parte lesa (amministrazione pubbliea 0 militare) non abbia

subito danno materiale (vedi Digesto italiano sotto la voee

frode nelle pubbliche forniture vol. 11 parte 11 p. 904

e seg.; relazione Mancini deI 22 novembre 1887 sul pro-

getto Zanardelli deI codice penale g. 181). Si tratta, in

altri termini, neU'art. 189 deI delitto speeifico dei forni-

tori pubblici, eioe di figura di reato per se staute, che non

PUO considerarsi come forma speciale 0 qualificata dei

reato di truffa 0 frode di cui nell'art. 2 eil. 12 dei trattato,

ma che di questi e·diverso nella sua essenza e negli estremi

ehe concorrono a eompierlo. Donde risulta ehe l'estradi-

zione non puo essere consentita, perche il delitto per il

quale e richiesta 110n e previsto dal trattato; diventa

quindi superflua l'indagine, se il reato imputato a Co-

lombo sia reato puramente militare e se l'estradiziolle

sarebbe da negarsi anehe a questo totilo.

30. -

In favore di questa soluzione milita ancht la

eonsiderazione ehe se si arnmettesse la tesi contraria, Ia

Svizzera sarebbe tenuta a concedere l'estradizione in un

caso in cui essa stessa non potrebbe ch.i.ederla, poiche il

disposto deU'art. 189 CPMI n011 trova perfetto riseontro

neUa legislaziolle svizzera, il codice penale ticinese non

conoscendo questo reato ed il codice militare federale non

108

Staatsrecht.

considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e

art. 10 cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i delitti

dei fornitori se non ove l'agente sia mHitare 0 per 10 meno

in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministrazionf:

militare (vedi all'incontro art. 595 CPMI). L'ammissiom

della presente domanda sarebbe dunque contraria alla

massima della parita degli obblighi assunti dagli stati cht'

hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe

inoltre contro altra massima, riconosciuta dalla dottrina

e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd

trattato, secondo la quale l' (stradizione non e ammissibik

quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costi-

tuisce infrazione di natura penale anche a mente deI

diritto deHo stato di rifugio;

il Tribunale federale

pronullcia

L'opposizione di Moise Colombo e ammessa e la do-

manda di estradizione respinta.

X. STAATSVERTRÄGE

TRAIT:ES INTERNATIONAUX

17. Arret du 2 mars 1916

dans 1a cause dame Sohmutz contre da.me Baeoker.

Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives

a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees

dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du

dtHunt, queHe que soit Ja nationalite des parties en proces.

En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est

decede a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite

Staatsverträge. N° 17.

109

et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque a

Flor~nce. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant

heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri

Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900 Aristide

Schmutz a passe avec sa soour une convention aux

termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine

commun, moyennant paiement de deux rentes viageres,

l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere

reversible, au deces de Aristide Schmutz, a sa femme

Elise Morelli.

Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo-

rence, laissant, par testament du 8 aoftt 1906, sa femme

Mritiere de tous ses biens.

Dame Baecker-Schmutz a intente action a sa belle-

soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri-

bourgeois en concluant principalement 10 a la nullite du

testament d'Aristide Schmutz; 20 a ce que la veuve de

ce dernier doive lui faire remise de la succession, et,

subsidiairement, a ce que la defenderesse soit condamnee :

1 ° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr.,

2° a lui restituer la rente per~ue des le 22 iuilIet 1911,

3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide

Schmutz s'est enrichi a ses depens,

4° a lui payer une somme de 30,000 fr. fixee dans

une lettre du 11 novembre 1895 de Tadte a Aristide

Schmutz,

50 a Iui rendre des meubles de la maison Tacite

Schmutz,

6° a lui restituer des souvenirs de la famille Schmutz.

Pour fonder la compeience des tribunaux fribourgeois,

la demanderesse invoque l'art. 17 du traite italo-suisse

d'etablissement du 22 juillet 1868 aux termes duquel:

({ Les contestations qui pourraient s'elever entre les

» heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa sue-

I) cession, seront porrees devant le juge du dernier domicile

I) que l'Italien avait en !talie. La reciprocite aura lieu

I) a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre