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57_I_12

BGE 57 I 12

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Italiano CH
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12 Staatsreeht. ne peut paS dire que les dispositions qui la precedaient ofIraient un interet moindre que le reste, il n'y avait en l'espece aucun motif de l'imprimer en caracteresspeciaux. En realiM il n'etait pas possible qu'elle passat inape~ue, meme au cours d'une lecture superficielle, pour peu qu'on fett tant soit peu experimente dans les affaires, ce qui etait incontestablement le cas du recourant. La clause etant valable et im pli quant une renonciation a la garantie du for prevue a l'art. 59 Const. fed., le recou- rant n'etait evidemment plus en droit de se prevaloir de cette disposition. Quant au moyen tire de I'art. 4 Const. fed., il resulte de ce qui precede qu'il n'est pas fonde. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejete. Vgl. auch Nr. 4. - Voir aussi n° 4. Irr. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

3. Sentenza. del G ma.rzo '1931 nella causa deI Porto. L'estradizione di un' italiana non puo essere rifiutata pel motivo ehe, all'epoca della condanna in Italia, essa era cittadina svizzera e perse la nazionalita elvetica solo in seguito a matri- momo. Art. 5 cp. 1 deI trattato italo-svizzero; art. 2 della legge sull'estra. dizione. A. - Nel 1926 Juliette-Anna-Louise Herren, oriunda svizzera e divorziata da certo Marlin anch'esso svizzero, apri negozio di modelli e confezioni in Milano ove fu, il 28 febbraio 1928, dichiarata fallita, alcuni giorni dopo Internationales Auslieferungsrecht. No 3. 13 avere abbandonato lacitta. Con sentenza 20 ottobre 1928 il Tribunale penale di Milano la dichiaro colpevole dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta (sottrazione di merce e di denaro, falsificazione di libri di commercio) condannandola in contumacia alla pena cumulativa d'anni tre e mesi quattro di reclusione. Secondo una declaratoria in data 14 febbraio 1930 di quel Tribunale un anno di reclusione le fu condonato su questa pena. Nel febbraio deI 1929 la Herren sposo a Losanna certo Carlo Dei Porto, suddito italiano. B. - Mediante nota 9 giugno 1930 la Legazione d'Italia in Berna ha chiesto l'estradizione di Giulietta DeI Porto nata Herren in forza della summenzionata sentenza penale e dell'art. 2 cifra 11 deI trattato d'estradizione 22 giugno 1868 tra la Svizzera e l'Italia. La DeI Porto s'e opposta all'estradizione e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale federale, cui spetta il giudizio sull'opposizione. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha proposto d'accordare l'estradizione limitatamente al reato di banca- rotta fraudolenta e di miutarIa per la bancarotta semplice, colla riserva ehe la quota relativa a questo reato venga completamente elimipata dalla pena cumulativa prevista nella sentenza 20 ottobre 1928 e ehe la pena sia eseguita solo per la bancarotta fraudolenta. L'Avv. R. Correvon, patrono della DeI Porto, chiede il rigetto della demanda d'estradizione e, in subordine. ch'essa sia accordata solo per il reato di bancarotta frau- dolenta e contro una dichiarazione dello Stato richiedente, la quale assicuri : « 10 que dame DeI Porto ne subira pas en ItaHe la peine » prononcee pour faillite simple (douze mois d'emprison- » nement, convertis, semble-t-il, en 4 mois de reclusion), » et qu'en consequence la peine de la reclusion a subir par » dame DeI Porto sera reduite de toute la duree correspon- » dant a Ia peine encourue pour faillite simple; » 20 que la remise de la peine accordee par decret royal » en janvier 1931, d'une annee sur la totalite de 3 ans et

14 Staa. tsrechf,.) 4 mois de reclusion, aura 'pour effet de reduire la duree) de la reclusion fixee comme dit sous chiffre 10 ci-dessus,) soit de 12 mois, soit, a. ce defaut, dans une mesure propor-)} tionnee a. la duree de la peine prononcee pour faillite frau- I) duleuse (36 mois) et de celle prononcee pour faillite sim pIe I) (4 mois), Ia peine a. subir etant ainsi reduite de 10,8 mois » au minimum:)} (Peine totale: 40 mois. Remise de peine: 12 mois. ~ Peine pour faillite simple: 4 mois - Remise de peine . . . . . . . . . . . . . . .. 1,2) Peine pour faillite frauduleuse : 36 mois. Remise de peine .............. 10,8) qu'en eonsequence la duree de la peine a. subir par dame » DeI Porto en ItaHe ne depassera pas deux annees, ou,) subsidiairement, deux annees, un mois et six jours (36)mois - 10,8 = 25,2 mois).) A eonforto di queste eonelusioni l'A vv. Correvon adduce non potersi estradare eoloro ehe all'epoea della condanna, o quando l'estradizione fu chiesta, erano eittadini svizzeri. Tale massima seaturire dall'art. 1 della legge sull'estra- dizione, in eui e fatta parola di « stranieri ... condannati I). Quanto all'art. 2, esso signifiea solo yhe il divieto d'estra- dizione vale anehe per eoloro che divennero svizzeri piu tardi. L'identiea norma reggere 'indubbiamente anche il trattato italo-svizzero, benche l'art. 1 dello stesso parli d'individui da consegnare e non di stranieri. Nulla ostare in conereto a ehe, rifiutata l'estradizione, la DeI Porto sia in conformita. degli art. 2 cp. 2 e 3 della legge giudieata in Isvizzera. A ver essa deI resto perso la nazionalita. elvetiea solo in seguito a matrimonio e chiesto la sepa- razione giudiziale dal marito, ciö ehe, in easo d'esito favorevole dell'istanza, le permetterebbe d'essere reinte~ grata nella cittadinanza svizzera (art. 10 della legge sulla cittadinanza). Non potersi pertanto dire d'essa eh'e attual- mente straniera aHa Svizzera. L'estradizione essere inop- portuna anche per le precarie condizioni di salute delI'- estradanda, Ia quale si protesta innocente. Internationales Auslieferungsrecht. No 3. Oonsiderando in di,·itto :

1. - L'art. 1 deI Trattato d'estradizione coll'Italia dispone : « Le Gouvernement de la Confederation suisse et le Gouvernement italien s'engagent a se livrer reeipro- quement les individus, qui, ayant ete condamnes ou etant poursuivis par les autorites competente.s de run des deux etats contractants, pour l'un des erimes ou delits enumeres

a. l'art. 2 ei-apres, se seraient refugies sur le territoire de l'autre.) Mentre la banearotta fraudolenta figura nella lista dei reati ehe danno luogo ad estradizione sotto eifra 11, la banearotta sempliee non e inveee eleneata. Se le eceezioni ehe la DeI Porto desume dalla eittadinanza non reggono, l'estradizione potra. quindi essere eonsentita solo eolla riserva proposta dal Pubblieo Ministero federale. Quanto aHa diehiarazione ehe il patrono dell'estradanda vorrebbe si esigesse, prima della eonsegna, dallo Stato richiedente, essa non e d'uso ed il giudizio in merito spetterebbe al caso al Consiglio federale. Cosi pure, non e compito deI Tribunale federale di fare il calcolo della pena che rimane da seontare, una volta dedotta Ia quota relativa al reato di banearotta semplice.

2. - Il quesito se l'estradizione ha da essere rifiutata per ragioni dedotte dalla nazionalita. deve essere risolto secondo il trattato italo-svizzero e non secondo la legge sull'estradizione (v. RU 42 I 104), le cui norme coineidono deI resto su questo punto. L'art. 5 cp. 1 deI trattato prescrive : « Dans aucun cas et pour aueun motif les deux parties contractantes ne pourront etre tenues a. se livrer Ieurs nationaux. » Dal tenore di questa norma emerge chiaramente ch'e decisiva la nazionalita. dell'estradando all'epoca deI procedimento d'estradizione. Poiche in eoncreto la DeI Porto aveva perso la nazionalita. svizzera gia. prima di tale procedimento non si potrebbe quindi dire d'essa ehe, consegnandola, Ia Svizzera « livre un national I). Ne si puo

l6 desumere un argomento contrario a questa eonclusione dall'art. 1 deI trattato, il quale dice solo ehe ognuno degli Stati contraenti s'impegna ad aceordare l'estradizione degli individui ricercati 0 condannati neU'altro per certi reati. Il divieto d'estradare un eittadino svizzero e espresso dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1892 sull'estradizione nei seguenti termini : ((L'estradizione di un eittadino svizzero non puo essere consentita. » Anche queste testo non lascia dubbi su eiö, eh'e decisiva la nazionalita posseduta all'epoea deI proeedimento d'estradizione. La eonsegna d'un ex-cittadino, vale a dire di persona che fu svizzera all'epoea deI reato 0 della con- danna, ma ehe perse in seguito tale qualita, non pUD infatti dirsi estradizione d'un cittadino svizzero. Si e invano ehe il patrono della DeI Porto obbietta a eio l'art. 1 della legge, il quale significherebbe ehe l'estradi~ione puC! essere eonsentita solo nei riguardi di eoloro eh'erano stranieri quando furono ricereati, sottoposti a procedi- mento, aceusati 0 eondamnati dallo Stato richiedente. L'art. 1 non ha queste significato. Nel redigerlo il legis- latore ha pensato soprattutto al caso normale, in cui non v'e cambiamento di nazionalita; ma, anche se si vuole ammettere ehe tali eam biamenti furono da esso previsti, il tenore delI 'art. l. non urta menomamente contro il disposto dell'art. 2 ep. 1 Anche I 'ex-cittadino, di eui e ehiesta I'estradizione, appare infatti come uno straniero, ehe fu ricereato 0 condamnato dallo Stato riehiedente. Il eorrispettivo deI divieto d'estradare cittadini svizzeri consiste nel rinvio a giudizio degli stessi in patria, rinvio ehe e previsto dai eapoversi 2 e 3 delI 'art. 2 della legge sulI'estradizione, i quali eompletano in questo senso le eventuali norme deI giure cantonale circa l'applicabilita territoriale e personale deI diritto punitivo. Il tenore di questi capoversi, ehe difficilmente potrebbero essere interpretati in sense estensivo, ne permette l'applicazione Internationales Auslieferungsrecht. N0 3. l7 solo a coloro che sono, non a coloro ehe furono eittadini svizzeri. In ciö si PU!) ravvisare un argomento di piu a favore della tesi, non essere il divieto sancito dall'art. 2 cp. I della legge applicabile agli ex-cittadini. Se infatti l'opinione contraria dovesse essere seguita si giungerebbe, in certi casi, aHa conseguenza inammissibile che gli ex- cittadini non potrebbero essere ne estradati, ne rinviati a giudizio in Isvizzera, il rinvio non essendo previsto nt~ dalla legge federale ne da quella cantonale.

3. - Il divieto d'estradare i propri nazionali e una massima deI diritto publico continentale, ignota al giure anglo-americano. Il quesito, se tale prineipio vaiga anehe per i cittadini di nuova data, vale a dire per eoloro ehe acquistarono la cittadinanza dello Stato di rifugio solo dopo il fatto per cui sono ricereati e assai controverso nella dottrina (efr. in proposito e, in genere, circa il divieto d'estradare i nazionali; LAMMASCH, Auslieferungspflicht, 376 e seg.; WETTSTEIN, Die Staatsangehörigkeit im schweiz. Auslieferungsrecht, 41 e seg.). La soluzione datagli dal trattato italo-svizzero e dalla legge sull'estradizione non pUD invece essere dubbia : poiche il criterio decisivo e desunto dalla nazionalita posseduta alI'epoca deI proce- dimento d'estradizione, anehe il necocittadino non pUD essere estradato (salvo forse nel easo in eui acquistö la cittadinanza eon frode, per es. mediante un matrlmonio fittizio). Nessun autore sostiene invece ehe nel easo inverso, quando si tratti d'un ex-cittadino, questi possa opporsi aHa domanda d'estradizione invocando Ia nazionalita precedentemente da lui posseduta. Tutti coloro che esa- minarono la questione l'hanno risolta in sense negativo (efr. LAMNASCH, p. 403; V. MARTITZ, Rechtshilfe in Straf- sachen I 302; WETTSTEIN, 42; LANZA, Estradizione n.143; KOHLER, Internationales Strafrecht' 171). In questo sense e interpretato anche il § 9 deI codice penale germanico (ora anehe art. 112 cp. 3 della costituzione dell'impero) per cui (Ein Deutscher darf einer ausländischen Regie- AB 57 1-1931 2

13 Staatsrecht. rung zur Verfolgung oder Bestrafung nicht überliefert werden» (cfr; HEGLER, Pl'inzipien des internationalen Strafrechts 159). Le opinioni divergono nella dottrina circa le ragioni deI divieto d'estradare i naziona1i. Esse sono indubbia- mente da porrenello speciale vincolo ehe unisce a110 Stato il cittadino, vuoi nel diritto ineondizionato di questi di dimorare in patria (efr. WETTSTEIN, p. 20 e gli autori ivi eitati), vuoi in un riguardo usato da110 Stato verso i propri nazionali. Ne l'una ne l'altra di queste ragioni valgono, eomunque, per coloro che persero la cittadinanza e non si eapisce perehe costoro potrebbero invoeare il privilegio di non essere estradati pel solo motivo ehe a11'epoea in eui furono ricercati 0 condannati erano eittadini d~l1o stato di rifugio.

4. - Poiehe da quanto preeede risulta ehe l'ex-citta- dino non puo opporsi all'estradizione non si possono neppure fare delle distinzioni a seeonda dei motivi per eui Ia eittadinanza ando persa. Anehe ia svizzera diventata straniera in segriito a matrimonio non e piil svizzera (RU 36 I 223). Certo tra essa ed il paese esiste ancora un vincolo, poiche in caso di vedovanza, di divorzio 0 di separazione di letto e di men~a puo essere riammessa nella cittadinanza in forza dell'art. 10 let. b della legge 25 giugno 1903, ma questo disposto non le eonferisee un diritto vero e proprio aHa reintegrazione, 1a cui eoncessione e riservata ai giudizio deI Oonsiglio federale. Ora la sola possibilita d'una ulteriore reintegrazione nel diritto di cittadinanza svizzera non puo, sul teITeno dei trattato italo-svizzero edella legge sull'estradizione, essere equi- para ta ai possesso di questa cittadinanza quando si tratti di decidere se la nazionalita dell'individuo ricercato s'oppone aHa sua estradizione. Il Tribunale federale pronuncia : L'opposizione di Giulietta DeI Porto e respinta e l'estra- dizione aceordata per il reato di bancarotta fraudolenteJ Staatsverträge. No 4. Hl co11a riserva ehe dalla pena eumulativa, inflitta eon sentenza 20 ottobre 1928 deI Tribunale penale di Milano e ridotta secondo declaratoria 14 febbraio 1930 dello stesso Tribunale, sia completamente eliminata Ia quota relativa al reato di bancarotta semplice. IV. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX

4. Urteil vom 20. Februa.r 1931 i. S. Heini gegen J?ietsch. . Begriff der vorbehH,ltlosen l~illlassung auf den RechtfIstreit. im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 des Vertrages mit Österreieh über die Anerkemmng wld VolL'ltreclnmg gerichtlicher Ent- scheidungen (Erw. 2). 'Vegen ungenügender Recht.skraft,- und VollstreckbaI'keit,sbe- scheinigemg kann gegen die Vollziehullg eines österreichischen Zivilurteils nicht Beschwerde erhoben werden, wenn desson Rechtskraft und interne Vollstreckbarkeit nicht hest.ritten wird (Erw. 3). A. - Der Rekursbeklagte erhob vor dem Landesgericht von Graz gegen den Rekurrenten, der damals in Ebikon (Luzern) wohnte, eine Klage, womit er Schadenersatz im Betrage von 1600 Schilling samt Zins wegen mangelnder Erfüllung eines Holzlieferungsvertrages verlangte. Das Gericht beschloss, der vom Rekurrenten erhobenen Ein- rede der örtlichen Unzuständigkeit keine Folge zu geben, indem es ausführte: « Die beklagte Partei hat die von ihr rechtzeitig erhobene Einrede der örtlichen Unzu- ständigkeit nicht ausgeführt und sich ohne Erörterung der Zuständigkeitsfrage ins meritum eingelassen, weshalb die die Zuständigkeit dieses Gerichtes begründenden Behauptungen der klagenden Partei als zugegeben zu behandeln und die Zuständigkeit dieses Gerichtes gegeben war.» Die Klage wurde vom I~andesgericht abgewiesen.