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Erbrecht. No 21.
21. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa sezione oivile nella causa
Lucchini, attori. contro Koroni, convenuta.
L'azione di divisione di un' eredita proposta in Isvizzera e
c?ncernente Ia successione di persone svizzere decesse in Is-
VIzzera sono da giudicarsi a stregua deI ces anche se si
tratta di stabili siti in ItaUa. Non proponiblIita delI' ap-
pello. al TF s?lIa domanda di erezione di inventario. -
Appli-
cabilita delI art. 612 e suoi requisiti. -
Art. 56-58 OGF .
538, 568, 612, 613, 620, ces.
'
:t: - Nelluglio deI 1912 moriva in Lugano Emilia Luc-
chml; nel settembre susseguente la seguiva nella tomba il
m~ito Pietro Lu~chini. Essi lasciavano eredi i figli Emilio
Rlceardo e lefighe Marianna maritata Moroni, Chiara ma-
ritata Monieo e Pia maritata Casella.
Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima
~ivisione della. so~tanza materna e paterna, dalla quale
nmasero escluSl gli stabili seguenti siti in Italia :
a) una filanda a Casanova eon essieeatoi a Verona;
b) un terreno eon annessi fabbrieati a Verona.
In;data 31 ottobre 1913 i eoeredi Riccardo Emilio
Chiara e Pia domandavano alla Pretura di Luga~o-Citta;
. 10 ehe gli stabili suindieati fossero venduti al pubblieo
mean~o per un,~rezzo non inferiore a quello di perizia; e
non rmseendo 1 meanto, fossero licitati fra tutti i coeredi e
per .q~al~nque prezzo. ritenuto ehe tanto l'ineanto quanta
la lieItazlOne avessero luogo giusta le norme dettate in
proposito dalla legisiazione italiana;
2° ehe delle pratiche oeeorrenti per l'eseeuzione di detta
realizzazione, ivi eomprese quelle per la seelta dei periti e
d~l notaio, fosse incarieato il sigr Carlo Pernseh in Lugano,
dlrettore della Banea della Svizzera Italiana.
B.i-';;·~·
. ., . .
C. -
Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di
Lugano-Citta ammetteva quasi eompletamente le do-
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mande degli attori come all'istanza Ioro 31 ottobre 1913.
Dal quale giudizio essendosi appellata la eonvenuta, e,
adesivamente, anehe gli attori, il Tribunale di Appello del
Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio 1914 :
1° 11 rimando degli atti per l'assunzione delle prove non
e aecordato.
20 La domanda d'inventario formulata dalla signora
Moroni non e ammessa nel senso dei eonsiderandi.
3° a) Gli stabili filanda di Casanova eon essiecatoi a
Verona saranno venduti al pubblieo incanto mediante due
esperimenti d'asta. §. Nel primo di questi esperimenti la
delibera non potra avvenire ad un· prezzo infel iore alla
stima. Al secondo esperimento inveee la delibera potra
essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal
valore di stima.
b) E ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno
eon annessi fabbricati a Verona (eselusi l'essiccatoio e la
quarta parte rieonosciuta di proprieta eselusiva di Ric-
cardo Lueehini) sia divisibile senza considerevole perdita
di valore. §. NeI caso in eui la perizia stabilisse 1a indivisi-
biJita deI suddetto terreno e fabbricato, essi dovranno
essere venduti al publici incanti secondo le norme di cui
al dispositive a. Nel easo in ~ui invece gli immobili sud-
detti fossero dichiarati divisibili senza eonsiderevole per-
dita di valore, si proeedera aHa divisione in natura a stre-
gua deI ces.
c) La nomina deI 0 dei periti, le operazioni peritali e
quelle riferentisi ai pubblici ineanti e alla divisione avranno
luogo in base aHa legge italiana, a cura deI sigr direttore
Carlo Pernsch, nella wa qualita di amministratore del-
)'eredita.
40 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giu-
stizia di questa sede in 20 fr., oltre le spesedi stampa, bollo.
intimazione e di caneelleria, sono earicate alla comunione
~edi Luechini, anticipate intanto dagli istanti Emilio
Lucchini e liti consorti.
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D. -
Contro questo giudizio Ia parte eonvenuta insorge
presso il Trihunale federale eon atto di appellazione
4 marzo 1914 introdotto nel modo e nei termini di rito.
Essa domanda :
({ 10 AnnuIIata l'appellata sentenza, gli atti di causa sono
» rimandati all'istanza cantonale Ia quale provvedera :
}) a) A ehe siano deposti negli atti deI giudizio tutti i
» doeumenti di acquisto delle proprieta stahili di Verona
» e Casanova Iaseiati dalla defunta Emilia Lucehini e siano
» assunte le prove testimoniali da essa offerte.
» b) A ehe sia proeeduto nei modi di legge alla forma-
» zione dell'inventario e stima deIJe attivita e passivita
» tutt'ora indivise lasciate dai defunti coniugi Pietro ed
» EmiJia Lueehini di Lugano, eompresi i heni posti a Verona
» e Casanova, aIJo scopo di procedere alle operazioni di
» legge per 10 scioglimento deHa comunione di tutti i heni
» inventariati.
}) c) A ehe siano nominati periti per riferire se la filanda
» di Casanova e gli essiecatoi a Verona possano essere attri-
I) huiti e venduti separatamente runo daJl'altro, e se il
» teITeno con annessi fahhrieati a Verona da divisihile
» senza perdita eonsiderevole di valore.
I) 2° L'Autorita cantonale in seguito proeedera a nuovo
» giudizio della questione eireal'attrihuzione 0 la vendita
» degli stahili a Verona e Casanova, osservando neH'even-
» tuaJita di ineanto le dispo'lizioni della IegisJazione ita-
» lüma (Proc. eiv. it. 8852 e seg., 825 e 835), riservata ogni
» ragione degli interessati a seguito deHa rinuneia della
)} qualita di amministratore fatta dal sigr Pernseh.
)} Suhordinatamen te:
» La filanda a Casanova e gli es~iecatoi a Verona, eselusi
» il terreno e gli altri fahhrieati annessi allo stesso, previa
» deserizione e stima, saranno assegnati ai fratelli Emilio
» e Ricca:rdo Lueehini, attrihuendo al easo uno di detti
» stahili a ciascuno di essi mediante sorteggio, eon impu-
» tazione deI prezzo di stima nella rispettiva quota eredi-
)} taria.
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)) Le spese del1'istanza federale e di quelle eantonali
» sono a earieo degli istanti fratelli e sorelle Lueehini. I)
E. -
Uditi i patroeinatori delle parti.
Considerando in diritto:
10 -
La sentenza querelata .consta di piil eapi e diversi
sono i punti deH'appellazione eon Ia quale la eonvenuta Ia
impugna. Giovera dunque eonoseere della proponihilita
dell'appello edella sua ammissihilita nei rapporti di ogni
singolo punto in litigio, partendo dai prineipi seguenti :
a) In via generica, e prescindendo da questioni speeiali
di eui si trattera separamente, I'appellazione si appalesa
proponihile. Nel suo insieme, l'azione introdotta dagli
attori e un'azione di divisione deU'eredita dei eoniugi
Lueehini, azione ristretta dalle istanze cantonali (sentenza
di appello, pag. 5), per Ja posizione assunta dalle parti, ai
he ni siti in Halia di eui fu sopra parola. Quest'azione e di
natura eivile ed e da giudiearsi a norma dei oisposti dei
Codiee civile svizzero. A ciö nulla muta Ia circostanza ehe
gli stabili ~u cui porta l'azione non sono situati in Isvizzera.
Trattandosl di heni appartenenti apersone di nazionalita
svizzera, deeesse al Ioro domieilio in Isvizzera, non v'ha
duhhio ehe la legge svizzera trovi Ia sua appIicazione anche
in riguardo agli stahili in questione. L'art. 538 CCS infatti
dispone ehe la suecessione si apre per l'intiero patrimonio
nelIuogo di ultimo domicilio deI defunto, dove deve venir
proposta anehe l'aziolle di divisione dell'eredita. La legge
dunque eon~idera il foro deI domicilio, il diritto drl luogo
di domicilio e il patrimonio deHa suecessione eome una
uni t a, indipendentemente dal luogo dove le singole
parti di questa suecessione si trovino : il giudice svizzero
appliehera Ie norme deI diritto svizzero a tutte Je questioni
ehe hanno tratto a 11 a d i vi s ion e de1 patrimonio relitto
da uno svizzero ehe e decesso al suo domiciJio in Isvizzera.
Ap plicando gli enuncia ti prineipi alla questione in esame,
si arguisee anzitutto ehe Ia presente vertenza e appel1lahile
a questo Trihunale sotto l'aspetto di azione di divisione,
AS 40 11 -
1914
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poiche quert'azione f u d e eis a ed er a da d e ei-
dersi a stregua del diritto federale
(art. 56 e 57 OGF). E poi fuor di dubbio ehe la sentenza
e~~t?nale, per quanto essa eoncerne la divisione (dispo-
SItIVI 3 a, b e c) e le spese (dispositivo 4), e una sen-
te n z a dirn e r i t 0 pronunciata in u 1 tim a i 8 ta n z a
dalle competenti AutoriÜl (art. 58 OGF).
b) Altra e la situazione in riguardo al dispositivo eon-
c~rnente la domanda di E'rezione di inventario (disposi-
tIvo 2°). In confronto di questo dispositivo i requisiti
dell'appellazione a questa Corte non sono dati, poiehe,
su questo punto, la sentenza cantonale non riveste il ea-
rattere di una sentenza di mento (art. 58 OGF). L'erezione
di un inventario infatti altro non e se non una misura
pro. v v i s ion ale intenta ad informare gli eredi sulla
eonslstenza dell'eredita e sulle eonseguenze dell'adizione :
provvedimento essenzialmente assieurativo e non di fondo
~oiehe l.ascia deI tutto intatte le ragioni delle parti sun~
SlUeeeSSlOne stessa (confronta l'art.568 CCS), specialmente
quando, come nella specie, l'inventario vien richiesto
? 0 p? l'adizion~ del~'ereditä e eioe non aHo seopo di
ln~agme per la rmunCla aHa suceessione (art. 556 CCS). Il
TrIbunale federale non puo dunque entrare nel merito del-
J'appeHazione sul dispositivo 2° della querelata sentenza.
. 20 -
Pas~ando quindi ai diversi punti dell'apelJazione.
SI osserva elO ehe segue :
a)
b)
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
c) L~ prima parte deHa domanda 1c e eaduca, poiche
le parh eonvennero davanti al Pretore (vedi il verbale
dell'udienza 20 novembre 1913) di considerare la fiJanda
e. gli essiccatoi come «indivisibili » : non esiste quindi liti-
glO su questo punto e torna inammissibile la nomina di
periti a decidere di eosa pacifiea in atti. Tuttavia questa
Corte eonsente neH'opinione espressa dall'istanza eanto-
nale (pag. 6 deIJa selltenza), a mente delJa quale l' {i indi-
_ !.recht. N° 21.
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visibilitä» degli enti indicati non e 0 g g e t t i v a nel
senso dell'arte 613 CCS, sibbene soggettiva e transeunte :
essi non formano un eomplesso per I 0 r 0 n a t u r a,
ma per ammissione delle parti, Je quali, diehiarandoli
indivisibili, altro non vollero se non esprimere il loro
apprezzamento ehe l'unione di questi beni fosse vantag-
gio:;a dal punto di vista economieo e ehe, dividendoli, essi
perderebbero assai deI loro valore. Donde, nella specie.
l'applicabilitä dell'art. 612 CCS e non delI'art. 613, come
pretende Ja eonvenuta.
La seconda parte poi della domanda lc (se il teITeno eon
annessi fabricati a Verona sia divisibile senza perdite con-
siderevoli) e stata am m e s s a dall'impugnata sentenza
(vedi dispositivo 3b) .•.••
d)
30
Passando finalmente all'esame della domanda
subordinata, le brevi considerazioni ehe seguono varranno
a dimostrarne J'infondatezza :
Eselusa, per i motivi suindicati (vedi eonsiderando 2c
di questa sentenza), l'applieabilitä dell'art. 613 CCS, la
questione sta tutta nel sapere quale dei modi previsti
dall'art. 612 sia da adottarsi per Ja divisione degli sta-
bili in Verona e Casanova e per il terreno eon annessi
fabbricati (escluvo l'essiecatoio e la qua.ta parte di pro-
prietä di Riccardo Luechini), qualora la perizia stabilisse
la sua indivisibilitä (vedi dispositivo della sentenza 3b, §).
In altri termini, si tratta di ricercare se questi beni siano
da a t tri b u i r s i ad uno 0 parecchi degli eredi, come
vuole la convenuta, 0 invece da vendersi ai pubblici incanti,
come propongono gli attori e con 10ro ha ammesso il giu-
diee cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non
sembra arduo l'aceertarsi ehe l'istanza cantonale ha retta-
mente interpretato la legge e ha giudieato in modo ad
essa conforme. Tanto l'art. 612 ehe l'art. 620 CCS suppon-
gono ehe l'erede cui sarebbero da attribuire gli enti in
questione (oggetti ehe, se divisi, perderebbero delloro
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Erbrecht. N° 21.
valore, art. 612 eap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una
unita eeonomiea, art. 620) s i a d i b P os t 0 a das s u-
m e r 1 i e eioe ne faecia formale domanda 0 per la meno
non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea
nel easo in esame. L'art. 620 poi e esel uso nella speeie dalla
sempliee eireostanza ehe e~so eoneerne esclusivamente
aziende a g r i e 0 I e, non imprese eommereiali, le quali
solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal
capoverso seeondo e terzo delI'art. 612 risulta chiaramente
che I'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno od aH'altro
degJi eredi dalla legge non e eoneessa se non ove tut t i
i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il
diritto di domandare la spartiziolle deI prezzo d i v e n-
dita. Nella specie dunque,nessunodeglieredidomandando
ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori
anzi opponendosi a ehe eiö venga fatto in 10ro eonfronto,
e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi « sulla divi-
sione 0 sull'attribuzione » (art. 612, eap.2), ne sussegue
ehe non esiste altra via legale per por fine aHa eomunione
se non quella della vendita aU'ineanto edella divisione
deI prezzo d'asta. Le modalita poi di questa vendita (se
l'ineanto debba esser pubblico 0 tra i soli eredi, se dopo
un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta ece.), sono
da stabiIirsi dall'Autorita in difetto di aceordo (art. 612
eap. 3°). Il Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe-
tenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli oppor-
tuni provvedimenti i quali non furono oggetto di speeiale
impugnativa e sembrano deI resto, affatto eonformi aHa
legge ed alle eircostanze; -
il Tribunale federale
pronuneia:
L'appeUazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien
eonfermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera
civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Tieino.
Sachenrecht. N° 22;
III. SACHENRECHT
DROITS REELS
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22. Sentenza 2 aprile 1914 della IIa Semone civile nella causa
S. A. Brunschwyler, attriee, contro
Amministrazione deI fallimente C. Mül1er e moglie, convenuta.
Patto di riserva di proprieta. -
Applicabilita dell'antico di-
ritto se Ia convenzione iu pattuita prima dell'entrata in vi-
gore deI ces. -
Sua liceita. -
La distinzione tra mobili
ed immobili era retta dal diritto federale anche prima deI
ces. -
Improduttivitil di effetti deI patto quando gli oggetti
sn cui esso porta sono divennti immobili. -
Art. 1 tit.
fin ces.
. .4 .• -
In seguito a c.ontratto deI 10 luglio 1909, la
Ditta S. A. Brunsehwyler, in Locarno, eseguiva nella
villa di Carlo Müller in Orselina un risealdamento een-
trale. Il eontratto, redatto in tedeseo e chiamato con-
tratto di « fornitura e di eostruzione) (Lieferungs- und
Erstellungsvertrag) e firmato da una parte dal eommit-
tente (Besteller) e dall'aUra dagli appaltatori (Unter-
nehmer) S. A. Brunsehwyler, e eontiene le clausole
seguenti:
a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi arate, Ia
prima di 1000 fr. al prineipio dei lavori e Ie altre di
250 fr. eadauna per trimestre fino al tacitamento deI de-
bito, coll'interesse deI 5 % dal momento deI eompimento
dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovra eonsegnare aHa
S. A. BrunsehwyIer un pagherö a tre mesi ehe sara
rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estinzione.
contro l'aeeonto di 250 fr.
b) Il eommittente C. Müller rieonosee all'appaltatriee
il diritto di proprieta su tutto l'impianto fino a eom-
pleto taeitamento deI prezzo pattuito.
Oltre questo risealdamento eentrale, Ia DiUa Brun-
110
Sachenrecht. N0 22.
sehwyler esegui per inearico di Cario Müller altri lavori'
tra eui gIi impianti sanitari e Ie eondutture d'aequa
della villa. Anehe in riguardo a queste prestazioni, CarIo
Müller diehiarava, eon atto deI 1 dieembre 1909, di ri-
servare aHa Brunsehwyler il diritto di proprieta sui re-
lativi impianti.
B. -
A lavori ultimati, e preeisamente nel 1910, CarIo
Müller eadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntriee,
eon insinuazione 6 dieembre 1910, notifieava all'ammi-
nistrazione deI fallimento un suo eredito residuo di
2779 fr. ed un suo diritto di proprieta sugli « impianti
di risealdamento e sanitari ~), riferendosi al contratto
10 Iuglio 1909 ed alla diehiarazione 1 dieembre 1909.
Il eredito venne ammesso e iseritto in graduatoria. Non
cosi il diritto di proprietä., e pero la Ditta Brunsehwyler,
con petizione 3 giugno 1911, eonveniva in giudizio l'am-
ministrazione deI fallimento « CarIo Müller e moglie)
eon queste domande:
« 10 La Ditta Brunschwyler e rieonosciuta proprieta-
~) ria dell'impiallto per il riscaldamento eentrale eseguito
» nella easa deI fallito CarIo Müller sino a completo pa-
~ gamento dello stesso.
)} 20 Spese ecc.)}
La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al rieono-
scimento della proprieta sull'impianto per il risealda-
mento,laseiando da canto gli impianti sanitari.
L'Amministrazione dei fafiimento CarIo Müller e moglie
contestö, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni del-
l'attriee, pretendendo ehe il eredito fosse stato integral-
mente soluto e asserendo poi, tra altro, ehe il patto ri-
servati dominii non esistesse piiI, comeeehe l'impianto
avesse intanto eessato di essere cosa mobile, per se esi-
stente, essendo stato incorporato in modo insepanibile
nello stabile.
C. -
La prima istanza, il Pretore di Locarno, am-
mise la rivendicazione dell'impianto, statuendo poi (di-
Sachenrecht. N0 22.
111
spositivo 20) ehe « nel easo in cui il completo pagamento
I) dell'impianto non fosse efIettuato, l'attrice fosse tenuta
)} alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione
~ della somma di 750 fr.)}, quale equa indennita per il
deprezzamento delle eose vendute.
11 Tribunale di Appello, al quale rieorse la convenuta,
giudieava invece con sentenza 23 settembre 1913:
« 10 La demanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non
1) e ammessa.
« 20 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di
) giustiza di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa
.» ecc., sono poste a carico delI'attrice, eomprensate le
'I) ripetibili di ambo le sedi. »
D. -
Di questa sentenza la parte attrice si appella a1
Tribunale federale per la via seritta con atto 28 gennaio
1914, riproponendo a questa Corte 1e domande della pe-
tizione 3 giugno 1911.
Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta con-
chiude al rigetto dell'appel1azione, ripetendo gli argo-
menti accampati davanti aHa prima istanza e rilevando
in modo particolare due argomenti da essa svolti in-
nanzi la Corte di AppeHo: l'impossibilim giuridiea di
una riserva della proprieta nel caso in esame, il eontratto
10 luglio 1909 qualifieandosi non come un contratto di
compera-vendita, ina eome un contratto di locazione
d'opera 0 d'appalto; e subordinatamente, la caducimdella
clausola di riserva per la sua mancata iserizione al re-
gistro pubblieo previsto dall'art. 715 CCS.
Considerando in diritto:
10 -
L'appellazione fu introdotta nei termini e modi
di dto. Circa la proponibilita della stessa in riguardo
ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva cio
ehe segue:
E fuor di dubbio ehe si tratta di un giudizlo di me-
rito pronunciato in ultima instanza dalla competente