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Erbrecht. N° 21.
\Talore, art. 612 cap. 1°, 0 azienda agrieola eostituente una
unita economica, art. 620) s i a d i b P os t 0 a das s u-
me r I i e eioe ne faceia formale domanda 0 per la meno
non vi si opponga : requisito questo ehe non si verHiea
nel easo in esame. L'art. 620 poi e eseluso nella speeie daUa
semplice eircostanza ehe e.:so eoneerne esclusivamente
aziende a g r i c 0 I e. non imprese eommereiaIi. le quali
solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal
capoverso seeondo e terzo delI'art. 612 risulta ehiaramente
ehe l'attribuzione degJi oggetti indivisiall'uno od all'altro
degJi eredi daUa legge non e concessa se non ove tut t i
i coeredi vi abbiano aderito, ciaseuno di essi avendo il
diritto di domandare la spartizione deI prezzo d j v e n-
dita. Nella speeie dunque,llessunodeglieredidomandando
ehe i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori
anzi opponendosi a ehe ciö venga fatto in 101'0 eonfronto,
e non esistendo quindi l'aceordo degli eredi « sulla divi-
sione 0 sull'attribuzione >) (art. 612, eap.2), ne sussegue
ehe non esiste altra via legale per por fine alIa eomunione
se non quella della vendita all'incanto edella divisione
deI prezzo d'asta. Le modalita poi di questa vendita (se
l'ineanto debba esser pubblieo 0 tra i soli eredi, se dopo
un solo 0 dopo un doppio esperimento d'asta eec.), sono
da stabilirsi dall'Autorita in difetto di accordo (art. 612
eap. 3°). 11 Tribunale di Appello, Autorita la cui eompe-
tenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli oppor-
tuni provvedimenti i quali -non furono oggetto di speciale
impugnativa e sembrano deI resto, afiatto conformi aHa
legge ed alle circostanze; -
i1 Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione e respinta a' sensi dei considerandi e vien
confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera
civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Tieino.
Sachenrecht. N° 22.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
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22. Sentenza !3 aprile 1914 della na Sezione civile nella causa
S. A. Brunschw)'ler, attriee. contro
AmmiDistrazione del fallimente C. Müller e moglie, convenuta.
Patto di riserva di proprieta. -
Applicabilita dell'antico di-
ritto se la convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vi-
gore deI ces. -
Sua liceita. -
La distinzione tra. mobili
ed immobili era retta dal diritto federale anche pJ?ma de~
ces. _ Improduttivita di effetti deI patto quando gli ogge~tI
sn cui esso porta sono divenuti immobili. -
Art. 1 tlt.
fin ces.
A. -
In seguito a contratto deI 10 luglio 1909, la
Ditta S. A. Brunschwyler, in Locarno, eseguiva nella
villa di Carlo Müller in Orselina un riscaldamento cen-
traie. Il contratto, redatto in tedesc6 e chiamato con-
tratto di « fornitura e di costruzione » (Lieferungs- und
Erstellungsvertrag) e firmato da una parte dal commit-
tente (Besteller) e dall'altra dagli appaltatori (Unter-
nehmer) S. A. Brunschwyler, e eontiene le ciausole
seguenti:
a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi a rate, 1~
prima di 1000 fr. al principio dei lavorie le altre dl
250 fr. cadauna per trimestre fino al tacitamento ~el de-
bito, coll'interesse deI 5 % dal momento deI complmento
dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovra eonsegnare aHa
S. A. Brunschwyler un paghero a tre mesi c~e . sara
rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estmzlOne,
contro l'aceonto di 250 fr.
b) 11 committente C. Müller riconosce all'appaltatrice
il diritto di proprieta su tutto l'impianto fino a com-
pleto tacitamento del prezzo pattuito.
Oltre questo risealdamento eentrale, la Ditta Brun-
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Sachenrecht. N0 22.
schwyler esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori'
tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua
della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo
Müller dichiarava, con atto deI 1 dicembre 1909, di ri-
servare alla Brunschwyler il diritto di proprieta sui re-
lativi impianti.
B. -
A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo
Müller cadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntrice,
con insinuazione 6 dicembre 1910, notificava all'ammi-
nistrazione deI fallimento un suo credito residuo di
2779 fr. ed un suo diritto di proprieta sugli «impianti
di riscaldamento e sanitari I), riferendosi al contratto
10 luglio 1909 ed aHa dichiarazione 1 dicembre 1909.
11 credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non
cosi il diritto di proprieta, e perö la Ditta Brunschwyler,
con petizione 3 giugno 1911, conveniva in giudizio ram-
ministrazione dei fallimento (j Carlo Müller e moglie
»
con queste domande:
« 1° La Ditta Brunschwyler e riconosciuta proprieta-
» ria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito
» nella casa deI falIito Carlo Müller sino a completo pa-
» gamento dello stesso.
>} 2° Spese ecc. »
La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al ricono-
scimento della proprieta sull'impianto per il riscalda-
mento, lasciando da canto gli impianti sanitari.
L'Amministrazione deI fallimento Cario Müller e moglie
contestö, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni del-
l'attrice, pretendendo che il credito fosse stato integral-
mente soluto e asserendo poi, tra aItro, che il patto ri-
servati dominii non esistesse piu, comecche l'impianto
avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per se esi-
stente, essendo stato incorporato in modo inseparabile
nello stabile.
C. -
La prima istanza, il Pretore di Locarno, am-
mise la rivendicazione deH'impianto, statuendo poi (di-
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spositivo 2°) ehe « nel caso in eui il compieto pagamento
l) dell'impianto non fosse effettuato, l'attriee fosse tenuta
» alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione
» della somma di 750 fr. », quale equa indennita per il
deprezzamento delle cose vendute.
11 Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta,
giudicava invece con sentenza 23 settembre 1913:
« 1° La demanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non
') e ammessa.
« 2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di
» giustiza di questa sede in 20 fr., oItre le spese di stampa
,I) ecc., sono poste a carico delI' attrice, comprensate le
') ripetibili di ambo le sedi. »
D. -
Di questa sentenza Ia parte aHrice si appella al
Tribunale federale per Ia via scritta con atto 28 gennaio
1914, riproponendo a questa Corte le domande della pe-
tizione 3 giugno 1911.
Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta con-
chiude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argo-
menU accampati davanti aHa prima istanza e rilevando
in modo particolare due argomenti da essa svoIti in-
nanzi la Corte di Appello: l'impossibllitä. giuridica di
una riserva della proprieta nel caso in esame, il contratto
10 Iuglio 1909 qualificandosi non come un contratto di
compera-vendita, ma come un contratto di locazione
d'opera 0 d'appalto; e subordinatamente, Ia caducita della
clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al re-
gistro pubblico previsto dall'art. 715 CCS.
Considerando in diritto :
1 ° -
L'appellazione fu introdotta nei termini e modi
di rito. Circa la proponibilita della stessa in riguardo
ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva ciö
ehe segue:
E fuor di dubbio ehe si tratta di un giudizlo di me-
rito pronunciato in ultima instanza dalla eompetente
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Sachenrecht. No 22.
autorita cantonale (art. 58 OGF). Ed e poi anehe ineon-
testabile ehe la eausa fu giudieata ed era da giudiearsi
seeondo Ie leggi federali (art. 57 OGF). Il patto riservati
dominii fu stipulato sotto il regime deI veeehio Codiee
delle obbligazioni (eontratto 10luglio 1909), ed anehe i
fatti ehe sulla sua esistenza hanno potuto influire (ese-
euzione dei Iavori, ineorporazione delle singole parti del-
l'impianto nella villa Müller) avvennero prima dell'en-
trata in vigore deI CCS. La questione poi della eadu-
cita deI patto 0 della sua improduttivita in virhl deI
fatto ehe l'impianto divenne in seguito parte dello sta-
bile Müller e, essa pure, eome si andra dimostrando, da
giudiearsi non a stregua dell'antieo diritto eantonale,
sibbene a mente dei disposti di quello federale (vedi
motivo 4 di questa sentenza).
2° -
Entrando nel merito della vertenza, si rileva
anzitutto ehe la pratiea di questa Corte e eostante nel-
l'ammettere Ia lieeita 0 Iegalita deI patto di riserva di
proprieta dal punto di vista deI CO (vedi RU 11, 116;
20,540; 24,11,95; 25, II, 499; 29, H, 712; 32, II, 162;
33, H, 274). E la eonvenuta non impugna la validita di
questo patto perehe illecito 0 illegale; sibbene in primo
luogo per il motivo ehe essa non 10 eonsidera ammissi-
bile ab origine eome clausola di un eontratto di appalto
(0 di loeazione di opera), ehe tale e a suo modo di ve-
dere il eontrato 10 luglio 1909. Ma di questa obbiezione,
eome di quella eoneernente l'omessa iserizione della ri-
serva di proprieta al registro previsto dall'art. 715 CCS,
e superfluo oeeuparsi perehe l'azione si appalesa inam-
missibile sotto altro aspetto.
3° -
...••
4° -
Si ritiene inveee· fondato l'aUro argomento. a
mente deI quale ·l'azione deve venir respinta poiehe Ia
cosa 0 piuttosto il eomplesso degli oggetti su eui porta
Ia clausola riservati dominii e diventata immobile eolla
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sua ineorporazione 0 inedifieazione neUo stabile Müller.
Rettamente osserva l'istanza eantonale ehe la que-
stione della distinzione tra beni mobili ed immobili toe-
eante da un lato i principi sugli immobili. dall'altro
quelli sui mobili deve venir decisa a norma deI diritto
federale (RU 10, p. 253 e seg.) e ehe i suoi criteri giu-
ridici so no da rieerearsi nei disposti deI CO, 0, poiehe
questa Iegge nulla prevede in proposito, nella giurispru-
denza federale e nella dottrina piiI auterevole (RU 10,
p. 259 e 260 CCS, art. 1°). Ora, la giurisprudenza deI
Tribunafe federale, eonfortata dalla dottrina, era co-
stante nell'ammettere ehe, prima dell'entrata in vigore
dei CCS, si dovevano considerare mobili quei beni i quali
possono venir trasportati da un Iuogo ad un altro senza
pregiudizio di sorta aUa Ioro esistenza, e come immobili
quelli i quali non possono venir spostati affatto 0 non
10 possono senza essere denaturati (ibidem, p. 261 e gli
autori ivi indieati). Da questi principi risulta ehe l'im-
pianto di risealdamento, sul quaIe, nel suo complesso, e
non neHe sue singole parti, verte la riserva di proprietä,
inedificato neUo stabile e a quello ineorporato e destinato
in modo non transeunte ma duraturo, e divenuto immo-
bile : donde la eonseguenza ehe dal momento in eui l'im-
pianto acquisto questo earattere, la riserva di proprieta
diven ne eaduca 0 improduttiva di effetti giuridiei. Questa
Corte eonsente dunque, in questo riguardo, nel modo di
vedere aeeettato dall'istanza cantonale;
il Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione e respinta, e vien eonfermata la sentenza
23 settembre 1913 deI Tribunale di Appello deI Cantone
Ticino.