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52.2002.361

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-11-21 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 cpv. 2 lett. b CIAP). Né è atta a garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici (art. 12 cpv. 2 lett. b CIAP). 4.2. In concreto, le ricorrenti __________ e __________ ritengono che, deliberando le opere in oggetto ad un consorzio di ditte, che ha presentato un'offerta di 5 milioni di franchi più cara rispetto a quella inoltrata dal consorzio __________ nel precedente concorso, il Consiglio di Stato abbia abusato del potere d'apprezzamento di cui fruisce nell'ambito di una procedura d'aggiudicazione per incarico diretto. Nella misura in cui può essere ritenuta proponibile, la censura non può essere accolta. Di principio, nell'ambito di una procedura d'aggiudicazione per incarico diretto, deve essere esclusa la possibilità di contestare l'aggiudicazione dal profilo del prezzo proponendo come termine di paragone una propria offerta ad un prezzo inferiore. La procedura d'incarico diretto prescinde infatti da qualsiasi confronto tra l'offerta prescelta ed altre offerte. Ammettere il contrario, significherebbe contraddire la natura stessa della procedura d'incarico diretto, introducendovi modalità procedurali che appartengono alla procedura libera od a quella selettiva. Procedure, che, a differenza di quella qui in discussione, sono volte ad attuare il principio di una concorrenza efficace. Un'eccezione potrebbe semmai essere fatta ove appaia evidente che il committente ha abusato del suo potere d'apprezzamento, scegliendo un'offerta che propone un prezzo insostenibile, chiaramente lesivo dell'obbligo generale di impiegare con parsimonia le risorse finanziarie pubbliche (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d CIAP). La questione può tuttavia restare indecisa, poiché il fatto che la commessa sia stata deliberata ad un prezzo di

E. 1.2 Il ricorso delle ditte __________ e __________ è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è a carico: - dell'ing. __________ nella misura di fr. 1'000.-, - delle ditte __________ e __________, in solido, per la differenza.

3.   3.1. L'ing. __________ rifonderà al consorzio __________ fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3.2. Le ditte __________ e __________ rifonderanno al consorzio __________ fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

E. 5 milioni di franchi superiore a quello dell'offerta inoltrata nel precedente concorso dal consorzio __________, del quale facevano parte le ricorrenti, non permette di ravvisare nella decisione impugnata alcun abuso del potere d'apprezzamento riservato al Consiglio di Stato. Anzitutto, perché le ricorrenti nemmeno affermano di essere in grado di fornire la prestazione richiesta allo stesso prezzo che il consorzio, nel frattempo disgregatosi, aveva offerto a suo tempo. In secondo luogo, perché il prezzo proposto dal consorzio __________ si situa comunque ben al di sotto dei prezzi delle offerte inoltrate dagli altri concorrenti nella gara suddetta. Da ultimo, perché le ricorrenti, all'infuori del confronto con l'offerta risultata vincente in quella gara, non forniscono alcun altro elemento utile, che permetta di dubitare della congruità dell'offerta del consorzio resistente.

5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dell'ing. __________ va respinto in ordine per difetto di legittimazione attiva. Quello delle ricorrenti __________ e __________ va invece respinto nel merito. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al dispendio lavorativo occasionato dalle impugnative, sono poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 12, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28, 30 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   1.1. Il ricorso dell'ing. __________ è irricevibile.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2002.361-356

Lugano

21 novembre 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Werner Walser e Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a)

b)

17 settembre 2002 di

__________

__________

contro

la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4107) che aggiudica al consorzio __________ - __________ - __________ - __________ le opere da metalcostruttore lotto 1u - 1 per le protezioni foniche dell’autostrada A 1 a __________;

viste le risposte:

-    25 settembre 2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

-    26 settembre 2002 della Divisione delle costruzioni;

-    27 settembre 2002 del consorzio __________ - __________ - __________ - __________;

al ricorso sub a)

-    25 settembre 2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

-    26 settembre 2002 della Divisione delle costruzioni;

-    27 settembre 2002 del consorzio __________ - __________ - __________ - __________;

-    28 settembre 2002 dell'ing. __________;

al ricorso sub b)

preso atto delle repliche dei ricorrenti sub a e b e delle dupliche:

-    17 ottobre 2002 del consorzio __________ - __________ - __________ - __________;

-    18 ottobre 2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

-    21 ottobre 2002 dell'ing. __________;

-    11 novembre 2002 della Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

Sela notificazione di una decisione avviene per via edittale, i termini di ricorso decorrono dalla data della pubblicazione. Lo prevede espressamente l'art. 123 cpv. 3 CPC, applicabile ai procedimenti amministrativi in virtù del rinvio di cui all'art. 14 cpv. 2 PAmm (cfr. anche BR 2/2002 p. 62; GAAC 61.78). Occorre tuttavia chiedersi quale momento vada inteso come data della pubblicazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, invero datata, ma tuttora condivisa dalla dottrina, quale data di pubblicazione va considerato il giorno in cui il FU perviene ai suoi abbonati per corriere ordinario nella località in cui esso viene spedito. La data impressa sul FU fonda semplicemente la presunzione, comunque reversibile, di costituire la data della pubblicazione (cfr. DTF 62 III 201; 66 I 69; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, N. 526; Kälin, das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., p. 348; Poudret, Commentaire de l'OJ, Vol. I, ad art. 32 N. 1.8). Tali principi non possono che essere condivisi. In effetti, la finzione creata dalla pubblicazione sul FU, ossia la conoscenzaerga omnesdel suo contenuto, presuppone in ogni caso che ai potenziali interessati siade factodata la possibilità di prendere conoscenza di tale pubblicazione (cfr. la terminologia tedesca:öffentliche Bekanntmachung).

Ora, nel Cantone Ticino il FU è "pubblicato" il martedì e il venerdì, come recita la sua intestazione. In realtà, in tali giorni esso è accessibile al pubblico unicamente in forma elettronica, in quanto pubblicato su Internet in tarda mattinata, mentre l'edizione su carta viene consegnata alla Posta che lo distribuisce, perlomeno in Ticino, soltanto il giorno seguente, ossia il mercoledì e il sabato.

Alla diffusione elettronica non possono, allo stadio attuale, venire attribuiti effetti giuridici vincolanti, quali la decorrenza di un termine di ricorso (cfr. Brunner, Die Anwendung neuer Informations- und Kommunikationstechniken im Zivilprozess und anderen Verfahren, p. 18). Lo ricordano del resto espressamente anche le informazioni legali a cui rinvia la home page del (www.ti.ch/CAN/temi/fu), secondo cui quanto pubblicato sul sitowebdell'amministrazione cantonale non costituisce informazione vincolante per la stessa. La giurisprudenza del Tribunale federale, citata dal consorzio resistente, non permette di giungere a diversa conclusione, poiché non trae conseguenze giuridiche da informazioni che possono essere assunte esclusivamente via Internet, limitandosi, in sostanza, a considerare tale strumento quale utile supporto ausiliario.

Ne consegue che, contrariamente alla terminologia corrente, il FU del Cantone Ticino va considerato come pubblicato non al martedì e al venerdì, bensì il mercoledì, rispettivamente il sabato, fatte salve eventuali festività.

Nel caso di specie, il FU n. __________ del __________ è stato dunque pubblicato il __________, per cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere domenica __________. Il gravame delle ditte __________ e __________, presentato il 17 seguente, è pertanto tempestivo.

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28, 30 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario