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42.2017.30

Ticino · 2017-07-27 · Italiano TI
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Prest.assist.di fr.694 per 12/16 da confermare:non computato reddito da att.lavor.poiché corrisposto a fine ottobre 2016. C.que tenuto conto di altri redd.della cui correttezza TCA non ha motivo di dubitare. Per 11/16 USSI avrebbe emesso OR,ma non ancora emanato,x cui ric.irricevib.da questo profilo

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art.

E. 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

E. 1.2 Supplemento di integrazione

a.

Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr.

600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno

2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5.   Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, perlomeno dalla fine del 2015, ha

fatto ricorso a prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 243; 252; 238;

217; 187).

Nella stagione estiva 2016

egli ha svolto l’attività di bagnino alle dipendenze del Comune di __________

(cfr. doc. I; doc. 180-184).

Il ricorrente ha

nuovamente postulato la concessione di prestazioni assistenziali a far tempo

dal mese di novembre 2016.

L’USSI,

il 10 novembre 2016, gli ha riconosciuto una prestazione ordinaria di fr.

1'878.-- per il mese di novembre 2016, conteggiando quale reddito computabile

Las unicamente la somma di fr. 1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte”

(cfr. consid. 1.1.; doc. 151-154).

Il 1° dicembre 2016 l’USSI

ha, invece, deciso, computando un reddito da attività dipendente di fr.

1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza

sociale per il mese di dicembre 2016 (cfr. consid. 1.2.; doc. 286-288).

Con decisione su reclamo del

16 maggio 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc.

281), riformando il provvedimento del 1° dicembre 2016 nel senso che per

dicembre 2016 non è più stato computato il reddito di fr. 1'527.75 e gli è

stata, conseguentemente, assegnata una prestazione assistenziale di fr. 694.--.

Per il mese di novembre

2016 l’amministrazione, dopo aver precisato che l’entrata di fr. 1'527.75

doveva essere considerata per tale mese, ha indicato che avrebbe provveduto a

emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016

(cfr. consid. 1.3.; doc. B).

L’insorgente ha contestato

il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza,

che l’entrata di fr. 1'527.75 corrisponde allo stipendio di settembre 2016

versatogli nel mese di ottobre 2016 e che quindi tale somma non deve essere

presa in considerazione dall’assistenza sociale per i mesi di novembre e

dicembre 2016 (cfr. consid. 1.4.; doc. I).

2.6.   Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne innanzitutto il mese

di dicembre 2016, rileva che l’USSI, nella decisione su reclamo del 16 maggio 2017,

a ragione non ha più considerato nel relativo calcolo della prestazione

assistenziale l’entrata di fr. 1'527.75 conseguita svolgendo l’attività di

bagnino, il cui computo aveva determinato, in prima battuta (cfr. consid.

1.2.), il diniego di una prestazione per il mese di dicembre 2016.

L’importo di fr. 1'527.75

è stato, in effetti, corrisposto dal Comune di __________ al ricorrente il 24 ottobre

2016, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. 133; A).

Va segnalato, in ogni

caso, che l’amministrazione ne è però venuta a conoscenza soltanto alla fine

del mese di novembre 2016 (cfr. doc. 149).

Al riguardo giova evidenziare

che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata

in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è

quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità

essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo

cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la

legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione

cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il

reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese

successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai

costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

In

proposito cfr. pure STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del

23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.

L’amministrazione, con la

decisione del 16 maggio 2017, tenendo comunque conto di ulteriori redditi

dell’insorgente, e meglio di fr. 1'503.-- annui quali “Franchigie CM alte” e di

fr. 14'208.-- annui a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. 288), gli ha

assegnato, per il mese di dicembre 2016, una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 694.-- (cfr. doc. B).

Il TCA non ha motivo di

dubitare della correttezza di tale importo, ritenuto anche che il ricorrente

non ha formulato in merito alcuna censura.

Ne discende che da questo

profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.7.   Relativamente al mese di

novembre 2016, per il quale l’USSI ha erogato a RI 1 una prestazione

assistenziale di fr. 1'878.--(cfr. doc. 154), nella decisione su reclamo del 16

maggio 2017 l’amministrazione ha indicato che avrebbe emesso un ordine di

restituzione, poiché la somma di fr. 1'527.75 bonificata al ricorrente dal

Comune di __________ il 24 ottobre 2016 avrebbe dovuto essere considerata nel

calcolo della prestazione di tale mese (cfr. doc. B; consid. 1.3.).

Come visto sopra, l’USSI, il

10 novembre 2016, quando ha emesso la decisione relativa alla prestazione

assistenziale di novembre 2016, non era tuttavia al corrente di questa entrata.

In effetti dagli atti si

evince, da una parte, che l’insorgente, compilando la richiesta di rinnovo

della prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2016, ha precisato di

non avere avuto entrate nel mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 155-157).

Dall’altra, che l’USSI ha

saputo dell’accredito di fr. 1'527.75 alla fine di novembre 2016

contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale per dicembre

2016 (cfr. doc. 149; 128).

2.8.   L’art. 65 cpv. 1 Las prevede

che

"

Contro la

decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps.

Giusta l’art. 33 Laps:

"

1

Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3

È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

La

costante giurisprudenza federale ha, inoltre, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.

3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3

luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF

134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,

DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007;

DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.9.   Attualmente non risulta

essere stato emanato un ordine di restituzione relativo almeno ad una parte

della prestazione assistenziale di fr. 1'878.-- percepita dall’insorgente per

il mese di novembre 2016, né soprattutto una decisione su reclamo al riguardo.

Da questo punto di vista,

perciò, il ricorso, per quanto attiene alla contestazione di computare il

reddito di fr. 1'527.75 per il mese di novembre 2016 e di chiedere il rimborso

della relativa prestazione assistenziale già erogata, deve essere dichiarato

irricevibile (cfr. consid. 2.8.).

A titolo abbondanziale il

TCA ritiene, comunque, utile osservare, in primo luogo, che, come esposto al

considerando 2.6., per determinare il diritto all’assistenza sociale di un

richiedente per un determinato mese, rispettivamente il relativo importo,

devono essere computate le entrate del mese precedente, percepite a fine mese,

allorché le stesse servono a fare fronte alle spese del mese successivo e non siano

invece state utilizzate immediatamente per provvedere ai costi non ancora

sostenuti del mese in cui sono state versate.

In secondo luogo, in

relazione all’obiezione dell’insorgente secondo cui l’entrata del 24 ottobre

2016 di fr. 1'527.75 non dovrebbe essere considerata per il mese di novembre

2016, in quanto, in caso contrario, le spese del mese precedente non sarebbero

coperte (cfr. doc. I; VII), questa Corte rileva che il ricorrente, nella

stagione estiva 2016, ha ricevuto dal Comune di __________ gli stipendi quale

bagnino sempre alla fine del mese, e meglio fr. 2'738.65 il 23 giugno 2016

(cfr. doc. 181; 178), fr. 2'662.35 il 22 luglio 2016 (cfr.doc. 182; 136), fr.

2'680.90 il 24 agosto 2016 (cfr. doc. 183; 135) e fr. 2'682.55 il 22 settembre

2016 (cfr. doc. 184; 132).

Infine circa l’asserzione

dell’insorgente secondo cui avrebbe chiesto a suo padre all’inizio della

stagione estiva di anticipargli una somma che non gli ha restituito a seguito

delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. VII) va evidenziato, da un lato, che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà. Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta

soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004

consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid.

3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,

p.to A.4;, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Dall’altro, che,

qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca

aiuti

finanziari

da parte di terzi anche solo su base volontaria e

indipendentemente

dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale,

in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per

l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr.

STF 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013; STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; STCA 42.2016.28 del 30

novembre 2016 consid. 2.6. e 2.8.; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid.

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art.

13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"

Le prestazioni sociali di

complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2

cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle

prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento

hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al

massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una

prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione

vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del

diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta

l’art. 2 cpv. 1 Laps:

"

Sono prestazioni sociali

ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge

cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla

Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il

perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della

scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai

disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto

dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali

previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche

dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.4.   Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 2.7 e 2.10.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;).

E. 3 persone                                          1'834.--

E. 4 persone                                          2'110.--

E. 5 persone                                          2'386.-- Per ogni persona                               + 200.-- supplementare

Dispositiv
  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto .
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          La segretaria Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.07.2017 42.2017.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.07.2017 42.2017.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.07.2017 42.2017.30

Prest.assist.di fr.694 per 12/16 da confermare:non computato reddito da att.lavor.poiché corrisposto a fine ottobre 2016. C.que tenuto conto di altri redd.della cui correttezza TCA non ha motivo di dubitare. Per 11/16 USSI avrebbe emesso OR,ma non ancora emanato,x cui ric.irricevib.da questo profilo

Raccomandata Incarto n. 42.2017.30 rs Lugano 27 luglio 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretaria: Stefania Cagni statuendo sul ricorso del 1 giugno 2017 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 16 maggio 2017 emanata da Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, dopo aver lavorato nella stagione estiva 2016 quale bagnino alle dipendenze del Comune di __________ (cfr. doc. I; 180-184), ha postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di novembre 2016 (cfr.doc. 155). L’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (in seguito USSI), il 10 novembre 2016, gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'878.-- per il mese di novembre 2016, conteggiando quale reddito computabile Las unicamente la somma di fr. 1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte” (cfr. doc. 151-154). 1.2.   Con decisione del 1° dicembre 2016 l’USSI ha stabilito che RI 1 non aveva, per contro, diritto al versamento di una prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento (composta del medesimo) - computando un reddito da attività dipendente versatogli dal Comune di __________ di fr. 1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, - superava il limite fissato dal Dipartimento della sanità e socialità (cfr. doc. 286-288). Sempre il 1° dicembre 2016 l’amministrazione ha applicato una sanzione di fr. 300.-- per la durata di tre mesi a RI 1, non avendo quest’ultimo comunicato l’entrata finanziaria inerente lo stipendio di ottobre 2016 di fr. 1'527.75 e ritenuto che già nei mesi precedenti l’USSI aveva riscontrato una mancata comunicazione importante da parte sua (cfr. doc. 285). 1.3.   Il 16 maggio 2017 l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con cui ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RI 1 il 12 dicembre 2016 contro il provvedimento del 1° dicembre 2016 con cui gli era stata negata una prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 281), riformando quest’ultimo nel senso che per dicembre 2016 gli è stata assegnata una prestazione di fr. 694.--, mentre per il mese di novembre 2016 l’amministrazione avrebbe provveduto a emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di quel mese. L’USSI ha in particolare rilevato: " (…) Con reclamo del 12 dicembre 2016 RI 1 ha contestato la decisione indicando che l’importo di CHF 1'527.75 corrisponde allo stipendio del mese di settembre versato tardivamente solo in ottobre 2016. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di attribuire una prestazione mensile di assistenza superiore per dicembre 2016 senza computare tale entrata e di annullare la sanzione. La prestazione di assistenza mensile viene stabilita per il mese interessato in considerazione delle effettive entrate e spese del mese in questione riconosciute in base alla Las. In concreto l’interessato ha ricevuto a fine ottobre l’importo di CHF 1'527.75, non segnalato con il rinnovo di novembre 2016 all’assistenza quindi considerato nella prestazione di dicembre 2016. L’importo doveva essere considerato in novembre 2016 e la prestazione di novembre 2016 (di CHF 1'878.-) ridotta di tale importo, con un ordine di restituzione con facoltà di reclamo e eventuale domanda di condono. In quanto non siano stati utilizzati e siano rimasti a disposizione in dicembre 2016, CHF 1'527.75 costituiscono l’unica sostanza, irrilevante in quanto inferiore alla quota esente di CHF 10'000.-. La prestazione di dicembre 2016 è di CHF 694.-. La decisione impugnata è riformata in tal senso. L’USSI provvede a emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016, con i relativi rimedi di diritto. La sanzione è annullata.” (Doc. B) 1.4.   Contro la decisione su reclamo del 16 maggio 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che il reddito di fr. 1'527.75 sia da attribuire al mese di ottobre 2016 e venga dunque considerato dall’USSI quale entrata irrilevante ai fini delle prestazioni assistenziali da lui richieste. A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto: " (…) Per l’esposizione dei fatti tengo a precisare di essere purtroppo al beneficio dell’assistenza cantonale, ma fino al 18 settembre 2016 ho esercitato la funzione di bagnino presso il lido di __________. Capita che l’ufficio stipendi del comune abbia la pessima abitudine, oltre che pagare con pesante ritardo nel mese seguente, di fare figurare tale stipendio come pagamento del mese in corso. Visto che oramai era la sesta stagione che facevo, quando ho fatto richiesta di assistenza per il mese di novembre ho allegato il conteggio dell’ultimo stipendio di settembre che portava dicitura “conguaglio” (vedi allegato). Posso capire l’equivoco nel vedere tale entrata sopraggiungere nel mese di ottobre, non comprendo l’accanimento una volta stabilita la reale situazione. Cerchiamo di capire che ricevere gli stipendi al mese successivo non è certo un bonus visto che le normali spese si presentano puntualmente ogni mese. Per questa ragione quell’ultimo stipendio di settembre, ricevuto solo in ottobre, andava a coprire un buco di spese del mese precedente. (…)” (Doc. I) 1.5.   In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). 1.6.   Il ricorrente si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. doc. VII). 1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). Nel merito 2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003. Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317). 2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che: " Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato." Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps: " Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971." Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale. 2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi: " La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale." L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni. L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3). Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata. Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento: " Persone dell’unità di riferimento  - Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese) 1 persona                                            986.-- 2 persone                                          1'509.-- 3 persone                                          1'834.-- 4 persone                                          2'110.-- 5 persone                                          2'386.-- Per ogni persona                               + 200.-- supplementare 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili. 1.2 Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP. Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--. Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.). 2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, perlomeno dalla fine del 2015, ha fatto ricorso a prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 243; 252; 238; 217; 187). Nella stagione estiva 2016 egli ha svolto l’attività di bagnino alle dipendenze del Comune di __________ (cfr. doc. I; doc. 180-184). Il ricorrente ha nuovamente postulato la concessione di prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di novembre 2016. L’USSI, il 10 novembre 2016, gli ha riconosciuto una prestazione ordinaria di fr. 1'878.-- per il mese di novembre 2016, conteggiando quale reddito computabile Las unicamente la somma di fr. 1'503.-- annui a titolo di “franchigie CM alte” (cfr. consid. 1.1.; doc. 151-154). Il 1° dicembre 2016 l’USSI ha, invece, deciso, computando un reddito da attività dipendente di fr. 1'527.75 mensili, pari a fr. 18'333.-- annui, che RI 1 non aveva diritto all’assistenza sociale per il mese di dicembre 2016 (cfr. consid. 1.2.; doc. 286-288). Con decisione su reclamo del 16 maggio 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc. 281), riformando il provvedimento del 1° dicembre 2016 nel senso che per dicembre 2016 non è più stato computato il reddito di fr. 1'527.75 e gli è stata, conseguentemente, assegnata una prestazione assistenziale di fr. 694.--. Per il mese di novembre 2016 l’amministrazione, dopo aver precisato che l’entrata di fr. 1'527.75 doveva essere considerata per tale mese, ha indicato che avrebbe provveduto a emettere un ordine di restituzione relativo alla prestazione di novembre 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. B). L’insorgente ha contestato il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza, che l’entrata di fr. 1'527.75 corrisponde allo stipendio di settembre 2016 versatogli nel mese di ottobre 2016 e che quindi tale somma non deve essere presa in considerazione dall’assistenza sociale per i mesi di novembre e dicembre 2016 (cfr. consid. 1.4.; doc. I). 2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne innanzitutto il mese di dicembre 2016, rileva che l’USSI, nella decisione su reclamo del 16 maggio 2017, a ragione non ha più considerato nel relativo calcolo della prestazione assistenziale l’entrata di fr. 1'527.75 conseguita svolgendo l’attività di bagnino, il cui computo aveva determinato, in prima battuta (cfr. consid. 1.2.), il diniego di una prestazione per il mese di dicembre 2016. L’importo di fr. 1'527.75 è stato, in effetti, corrisposto dal Comune di __________ al ricorrente il 24 ottobre 2016, come risulta dal suo estratto del conto bancario (cfr. doc. 133; A). Va segnalato, in ogni caso, che l’amministrazione ne è però venuta a conoscenza soltanto alla fine del mese di novembre 2016 (cfr. doc. 149). Al riguardo giova evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo. In proposito cfr. pure STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9. L’amministrazione, con la decisione del 16 maggio 2017, tenendo comunque conto di ulteriori redditi dell’insorgente, e meglio di fr. 1'503.-- annui quali “Franchigie CM alte” e di fr. 14'208.-- annui a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. 288), gli ha assegnato, per il mese di dicembre 2016, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 694.-- (cfr. doc. B). Il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza di tale importo, ritenuto anche che il ricorrente non ha formulato in merito alcuna censura. Ne discende che da questo profilo la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata. 2.7.   Relativamente al mese di novembre 2016, per il quale l’USSI ha erogato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'878.--(cfr. doc. 154), nella decisione su reclamo del 16 maggio 2017 l’amministrazione ha indicato che avrebbe emesso un ordine di restituzione, poiché la somma di fr. 1'527.75 bonificata al ricorrente dal Comune di __________ il 24 ottobre 2016 avrebbe dovuto essere considerata nel calcolo della prestazione di tale mese (cfr. doc. B; consid. 1.3.). Come visto sopra, l’USSI, il 10 novembre 2016, quando ha emesso la decisione relativa alla prestazione assistenziale di novembre 2016, non era tuttavia al corrente di questa entrata. In effetti dagli atti si evince, da una parte, che l’insorgente, compilando la richiesta di rinnovo della prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2016, ha precisato di non avere avuto entrate nel mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 155-157). Dall’altra, che l’USSI ha saputo dell’accredito di fr. 1'527.75 alla fine di novembre 2016 contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale per dicembre 2016 (cfr. doc. 149; 128). 2.8.   L’art. 65 cpv. 1 Las prevede che " Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Giusta l’art. 33 Laps: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).” La costante giurisprudenza federale ha, inoltre, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b). 2.9.   Attualmente non risulta essere stato emanato un ordine di restituzione relativo almeno ad una parte della prestazione assistenziale di fr. 1'878.-- percepita dall’insorgente per il mese di novembre 2016, né soprattutto una decisione su reclamo al riguardo. Da questo punto di vista, perciò, il ricorso, per quanto attiene alla contestazione di computare il reddito di fr. 1'527.75 per il mese di novembre 2016 e di chiedere il rimborso della relativa prestazione assistenziale già erogata, deve essere dichiarato irricevibile (cfr. consid. 2.8.). A titolo abbondanziale il TCA ritiene, comunque, utile osservare, in primo luogo, che, come esposto al considerando 2.6., per determinare il diritto all’assistenza sociale di un richiedente per un determinato mese, rispettivamente il relativo importo, devono essere computate le entrate del mese precedente, percepite a fine mese, allorché le stesse servono a fare fronte alle spese del mese successivo e non siano invece state utilizzate immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui sono state versate. In secondo luogo, in relazione all’obiezione dell’insorgente secondo cui l’entrata del 24 ottobre 2016 di fr. 1'527.75 non dovrebbe essere considerata per il mese di novembre 2016, in quanto, in caso contrario, le spese del mese precedente non sarebbero coperte (cfr. doc. I; VII), questa Corte rileva che il ricorrente, nella stagione estiva 2016, ha ricevuto dal Comune di __________ gli stipendi quale bagnino sempre alla fine del mese, e meglio fr. 2'738.65 il 23 giugno 2016 (cfr. doc. 181; 178), fr. 2'662.35 il 22 luglio 2016 (cfr.doc. 182; 136), fr. 2'680.90 il 24 agosto 2016 (cfr. doc. 183; 135) e fr. 2'682.55 il 22 settembre 2016 (cfr. doc. 184; 132). Infine circa l’asserzione dell’insorgente secondo cui avrebbe chiesto a suo padre all’inizio della stagione estiva di anticipargli una somma che non gli ha restituito a seguito delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. VII) va evidenziato, da un lato, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4;, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Dall’altro, che, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013; STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.6. e 2.8.; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65;). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          La segretaria Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni