Nuova domanda di una rendita AI in seguito al peggioramento dello stato di salute. Conferma della decisione amministrativa secondo la quale lo stato valetudinario è sovrapponibile a quello emerso in occasione della precedente procedura. La distimia, in concreto, non è invalidante
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza
del 14 luglio 2006 nella
causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V
222; cfr., pure,
STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.3. Secondo
la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di
nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione del 14 giugno 2011 (doc. AI
43-1), tramite la quale l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita essendo il
grado d’invalidità del 20%.
L’amministrazione si era
basata per la sua valutazione su quanto deciso dalla __________ (doc. AI 44-1),
la quale il 19 aprile 2011 nella decisione di assegnazione di una rendita al
38% aveva affermato che “
nonostante i postumi infortunistici si può da lei
pretendere che svolga un lavoro da leggero a mediamente pesante (talvolta
trasporto di pesi dai 10 ai 25 kg), per tutto il giorno. Per tenere conto della
sua particolare necessità per alimentarsi, dal lato medico sono ritenute
necessarie delle pause aggiuntive, complessivamente per un’ora al giorno. Le
attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, il portiere d’albergo,
l’addetto alle pulizie, l’aiuto montatore elettricista industriale o il
tuttofare (…)
” (doc. __________ 156-2 e 140-1).
Va ancora evidenziato che
l’8 febbraio 2010 il medico __________ della __________, dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver posto la diagnosi di
ingestione accidentale di acido fosforico al 40% (22.2.2007) in seguito necrosi
gastrica con perforazione del corpo gastrico dorsalmente (25.2.2007),
gastrectomia subtotale e nastomosi gastro-digiunale con ansa secondo Y-roux
(25.2.2007), re-laparotomia e lavaggio intra-addominale (27.2.2007), cura ernia
cicatriziale con posizionamento intra-addominale di una rete e chiusura
primaria del piano muscolare (12.3.2009), aveva affermato che mentre per
l’aspetto psichico sarebbe stato necessario un ulteriore consulto (poi
effettuato dal dr. med. __________), dal lato fisico l’assicurato era abile al
100% per lavori adeguati alla patologia ed ai disturbi residui in seguito
all’infortunio del 22.2.2007 (doc. __________ 123). Lo specialista aveva rilevato
che l’interessato sarebbe stato costretto ad una dieta frazionata, nel senso di
assumere solo piccole porzioni di cibo alla volta, ma più spesso durante il
giorno (doc. __________ 123-3).
Il 27 maggio 2010 il dr.
med. __________ specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva rilevato
che da un punto di vista medico-psichiatrico “
non ci sono dei segni
psico-patologici di rilevanza clinica in rapporto causale naturale con l’evento
infortunistico del 22.2.2007
” (doc. __________ 127-3).
Il 27 dicembre 2011, ossia
dopo la crescita in giudicato della decisione del 14 giugno 2011 di soppressione
della rendita, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
scritto all’UAI rilevando di avere in cura l’insorgente dal 31 agosto 2011 “
nell’ambito
di una sintomatologia depressiva
” segnatale dal medico curante ed ha
attestato un’incapacità al lavoro al 50% (doc. AI 47-1).
L’insorgente è stato conseguentemente
sottoposto ad una perizia medica ad opera del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (CPAS). Il 28 giugno 2012, il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, dopo aver descritto l’anamnesi, gli atti medici, i dati oggettivi
e soggettivi dell’assicurato e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la
diagnosi di distimia (ICD 10 F 34.1).
I periti hanno tra l’altro
affermato:
"
(…)
Siamo confrontati con un uomo di quasi 58 anni, di origine __________,
il quale il 22.02.2007 ingerisce accidentalmente acido fosforico e il
25.02.2007 subisce una gastrectomia subtotale. Il dr. __________, medico
generalista, nel rapporto medico indica la presenza verosimile di una sindrome
post-traumatica da stress secondaria.
Nel maggio 2010 viene effettuata una perizia fiduciaria da parte
del Dr. __________ la quale non conferma la presenza né di un disturbo
post-traumatico da stress né di disturbi di ordine ansioso depressivo; indica
anche come manchino le presenze endopsichiche e biografiche per una diagnosi di
disturbo somatoforme persistente. Non sussiste quindi nessuna limitazione dal
punto di vista psichiatrico.
Dal 31.8.2011 l’assicurato è seguito dalla Dr.ssa __________,
psichiatra e psicoterapeuta, la quale nel rapporto medico del febbraio 2012
indica la presenza di una reazione acuta da stress dal febbraio 2007 e
dall’agosto 2011 ma anche in precedenza di distimia. (…) Certifica una IL del
50% dall’inizio della presa a carico.
(…)
L’esame peritale consente di confermare la diagnosi effettuata
dalla Dr.ssa __________ ovvero la presenza di una distimia.
(…)
Complessivamente si concorda sulla valutazione effettuata dalla
Dr.ssa __________, la quale identificava la presenza di una reazione acuta da
stress che, come da definizione ICD10, rappresenta “un quadro transitorio di
rilevante gravità che si sviluppa in un individuo che non presenta alcun
disturbo mentale manifesto in risposta ad uno stress fisico o mentale di
eccezionale portata”; questa compare
entro pochi minuti dallo stimolo e
scompare nel giro di 2-3 giorni
.
Il quadro clinico si è poi evoluto in una depressione cronica del
tono dell’umore che persiste almeno da due anni e che come tale è inquadrabile
come una distimia.
La patologia si manifesta attualmente con un tono dell’umore
lievemente deflesso, un disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota
energetica e della volizione, un certo isolamento sociale, sentimenti di
disistima legati all’inattività lavorativa.
Sussistono inoltre preoccupazioni legate alle difficoltà
economiche, che condizionano la relazione di coppia e la proiezione nel futuro,
elementi che sono realistici e non espressione di disturbi psichici ulteriori.
La presenza del quadro distimico e gli elementi invalidanti
indicati sopra rendono conto di una capacità lavorativa pari all’80%
(rendimento pieno, orario ridotto).
(…)
Capacità di lavoro nell’attività attuale o da ultimo svolta
Capacità lavorativa per l’ultima attività svolta pari all’80%
(rendimento pieno, orario ridotto).
(…)
Capacità di lavoro per altre attività
Capacità lavorativa pari all’80% (rendimento pieno, orario
ridotto) per attività semplici e manuali.” (doc. AI 72-9)
L’8 agosto 2012 il medico
SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato la
valutazione peritale (doc. AI 73-3), mentre il 19 dicembre 2012 ha ribadito che “
sulla base della documentazione, è giustificabile presenza di sei ore giornaliere
con rendimento ridotto del 20% per pause aggiuntive
” (doc. AI 77-1).
Il 29 gennaio 2013 la
dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna, ha affermato che il
ricorrente:
"
(…) è
stato sottoposto nel 2007 ad una gastrectomia parziale, con complicazioni
postoperatorie e dilatazioni esofagee ripetute.
Da allora non ha più ripreso il lavoro per motivi di salute.
Presenta tuttora i postumi dell’invalidante intervento subito,
cioè affaticabilità, mancanza dello stimolo della fame malgrado la necessità di
fare pasti frequenti con varie intolleranze alimentari e con immediato dumping
postprandiale.
La sindrome menzionata si manifesta con difficoltà ad ingerire in
fretta i pasti, quindi il paziente necessita di una tipologia particolare di alimenti
da assumere lentamente ed in pasti frazionati.
Durante il pasto avverte disfagia, nodo alla deglutizione ed al
passaggio del bolo alimentare nell’esofago. In seguito, crampi addominali,
tallonamenti, peso epigastrico, astenia generalizzata, sudorazioni,
palpitazioni. Necessita ogni volta di un periodo postprandiale piuttosto lungo
per la digestione, in posizione semisdraiata. Spesso ci sono delle scariche
intestinali imperiose e fastidiose.
Altre conseguenze dell’intervento subito sono la tendenza ad
anemia ferri priva, carenza della vitamina B12 e di acido folico che devono
essere sostituiti regolarmente. Da segnalare anche la tendenza ad incipiente
diabete mellito tipo II.
Dal lato psicologico il paziente presenta una depressione larvata
e profondo sentimento di isolamento sociale e professionale, anche se una
recente valutazione psichiatrica a luglio 2012 escludeva una grave depressione.
Considero che in queste condizioni, con frequenti malesseri,
necessità di pause frequenti per l’assunzione dei pasti nonché digestione,
vista anche l’età, una reintegrazione nel campo lavorativo sia piuttosto
problematica, anche a tempo parziale, quindi la percentuale di inabilità
lavorativa andrebbe rivalutata.” (doc. AI 81-2)
Il 19 aprile 2013 il
medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che l’attestato della curante
riporta “
i noti disturbi e le note patologie dell’assicurato. Non risulta
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni
precedenti
” (doc. AI 83-1).
Il 7 giugno 2013 il medico
SMR, dr. med. __________, ha redatto il rapporto finale SMR, dove, dopo aver
posto la diagnosi di distimia e stato dopo gastrectomia sub-totale (doc. AI
86-1), ha accertato un’incapacità lavorativa del 40% dal mese di agosto 2011
sia nella precedente attività che in qualsiasi attività leggera e confacente
allo stato di salute del ricorrente.
Il medico SMR ha
affermato:
"
Dal lato
fisico, non appaiono limitazioni significative se non necessità di pasti di
piccole entità.
Dal lato psichico, si tratta di uno stato cronico verosimilmente
di lunga durata e preesistente all’infortunio, dunque l’inabilità lavorativa
d’origine psichica è inclusa nell’inabilità riconosciuta dalla __________:
L’A.to non presenta alterazioni delle funzioni cognitive superiori. Mantiene
competenze nella cura di sé, nell’amministrazione della casa, svolge
passeggiate, esce da casa regolarmente.
I deficit consistono in un tono dell’umore lievemente cronicamente
deflesso, in un disturbo del sonno, in una lieve riduzione della quota
energetica e della spinta volitiva, in vissuti di disistimia legati
all’inattività lavorativa, in un grado lieve di ritiro sociale."
(doc. AI 86-3)
Il dr. med. __________ ha
attestato una “
stazionarietà
” dell’evoluzione della capacità lavorativa
ed ha affermato che “
le limitazioni sono oggettivabili in questa misura,
includendo la parte PSI, dal momento della presa a carico presso la Dr.ssa __________
in agosto 2011. Per i periodo precedenti è valevole quanto stabilito dalla __________
”
(doc. AI 86-3).
Il 23 settembre 2013 una
funzionaria dell’AI ha rilevato che “
non si concorda con l’IL 40% in
attività adeguate (20% psi + 30% LAINF) in quanto nella decisione di
soppressione del 14.06.2011 l’ato veniva ritenuto abile al 100% in attività
confacenti. Si chiede al medico SMR di prendere posizione in merito
” (doc.
AI 90-1).
Il 26 settembre 2013 il
dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
"
Preciso
che non avevo eseguito un mero calcolo matematico, poiché la patologia psichica
cronica, ma di lieve entità non giustifica un’inabilità lavorativa totale
somatica e psichica superiore al 40% in qualsiasi attività” (doc. AI 91-1)
Il 30 settembre
2013 un altro funzionario dell’UAI ha evidenziato:
"
(…)
Con decisione del 14.06.2011 abbiamo soppresso la rendita intera
concessa per motivi infortunistici, ritenuta una CL completa in attività
confacenti dal 01.08.2010
Decisione cresciuta in giudicato!
Dal 12/2011 è pendente una domanda ulteriore
Perizia CPAS del 28.06.2012 conclude con CL 80% (orario ridotto,
rendimento pieno).
Diagnosi: Distimia
Nella nota del 19.12.2012 viene indicata una presenza di 6 ore con
rendimento ridotto del 20% per pause aggiuntive.
Il rapporto SMR finale del 07.06.2013 conclude con IL 40% (PSI +
INF). Tuttavia in attività confacenti la CL per motivi infortunistici è stata
ritenuta completa.
Si chiede inoltre al medico SMR di voler chiedere al perito,
conformemente alla recente giurisprudenza del TF se la diagnosi (distimia)
possa assolvere i criteri per essere ritenuta invalidante comportando una IL
del 20%.
Si chiede infine al medico SMR di voler allestire il rapporto
finale indicando la IL in attività adeguate, le limitazioni funzionali per la
patologia infortunistica e le limitazioni per la patologia psichica.
(10 Kg? Alternanza postura al bisogno? Necessità di pause
supplementari?)” (doc. AI 92-1)
L’8 ottobre 2013 il
dr. med. __________ ha affermato:
"
Per quanto
riguarda la parte psichiatrica, di mia competenza, occorre richiedere
precisazione al perito CPAS dr.ssa __________, che in perizia giugno 2012,
aveva indicato la diagnosi di distimia con influsso sulla capacità lavorativa.
A tale proposito una sentenza del Tribunale federale (9C_294/2008
del 19.03.2009), da allegare alla lettera alla dr.ssa __________ reputa la
diagnosi di distimia non invalidante, se non quando è associata ad altri
disturbi gravi di personalità. Infatti, in ICD_10, la distimia è anche definita
come disturbo di personalità depressivo.
Invito pertanto la dr.ssa __________ a chiarire e ad argomentare
in base a quali elementi ritiene che la distimia dell’A.to comprometta del 20%
la sua capacità lavorativa.
Per la parte somatica/infortunistica, da me affrontata in rapporto
del 07.06.2013, ma non di mia competenza specialistica, sarà necessaria una
presa di posizione da parte di medico SMR non psichiatra”
(doc. AI 93-1)
Il 29 ottobre 2013 la
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________ e la dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno affermato:
"
(…)
In occasione dell’esame peritale è emersa la presenza di una
distimia. Il quadro clinico, pur lieve, consente di emettere una diagnosi
psichiatrica e non identifica una situazione di compenso psichico. Dal punto di
vista funzionale, come descritto al punto B1 della perizia, emergevano un
disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della
volizione, un certo grado di ritiro sociale. Venivano identificati quindi dei
limiti che, compatibilmente con una diagnosi di patologia non grave come quella
di distimia, riducevano comunque in una piccola misura (20%) la capacità
lavorativa” (doc. AI 95-1)
Il 6 novembre 2013 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
"
Con
risposta del 29.10.2013 i periti, dr.ssa __________, dr.ssa ____________________,
argomentano alcune limitazioni, disturbi del sonno, lieve riduzione della quota
energetica, lieve riduzione della volizione, un certo grado di ritiro sociale
che ridurrebbero in altrettanto lieve misura la capacità lavorativa in genere
dell’A.to da agosto 2011.
Tuttavia, tali argomentazioni non permettono di oggettivare
limitazioni tali da ridurre la capacità lavorativa in un’attività esigibile,
anche in conformità alla giurisprudenza in merito alla diagnosi di distimia.
La distimia di per sé non causa un’inabilità lavorativa.
Ritengo giudizioso che il rapporto finale sia redatto da medico
SMR non psichiatra, non essendo la patologia somatica di mia competenza
specialistica.
In conclusione, per patologia psichiatrica IL 0%” (doc. AI 96-1)
Il 13 novembre 2013 il dr.
med. __________, medico SMR, ha steso il rapporto finale, rilevando che “
la
valutazione peritale psichiatrica, compresa la seguente presa di posizione del
29.10.13, ha mostrato unicamente la diagnosi di distimia, patologia quindi da
non ritenere invalidante non essendo associata ad altri gravi disturbi della
personalità. In assenza quindi di altra patologia invalidante rimane valida
l’esigibilità lavorativa come da decisione precedente (impedimento unicamente
postinfortunistico)
” (doc. AI 97-1). Dopo aver posto la diagnosi principale
con influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo gastrectomia sub-totale
per necrosi gastrica perforata su assunzione accidentale di acido fosforico
22.7.2007 (__________) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
di distimia F 34.1, ha stabilito una totale incapacità lavorativa nella
precedente attività dal luglio 2007, mentre in attività leggere l’incapacità
lavorativa, in assenza di patologie extrainfortunistiche è dello 0% come da
valutazione __________ dal 1° agosto 2008 (doc. AI 97-1 e 99-1).
Sulla base di quanto sopra
l’UAI, preso atto che la situazione valetudinaria è sovrapponibile a quella
valutata in occasione della soppressione della rendita AI con decisione del 14
giugno 2011, ha confermato il precedente grado d’invalidità del 20% (doc. AI
101-2).
Con certificato pervenuto
all’UAI il 15 gennaio 2014 la dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina
interna, ha affermato:
"
(…)
-
l’attuale
valutazione internistica del caso è praticamente inesistente
-
la
grave sintomatologia riassunta nel mio certificato redatto il 29.01.2013 NON è
stata presa in considerazione, e persiste tuttora
-
la
qualità di vita del sig. RI 1 continua ad essere ridotta, è impensabile che
possa passare diverse ore al giorno senza alimentarsi, nonché senza soffrire
dopo l’ingestione di ogni pasto (6 volte al giorno) per due ore e sentirsi in
forma, rendendo al lavoro, non facendolo pesare ai superiori e ai colleghi
-
è
riassuntiva e superficiale a dir poco la valutazione del collega dr. __________,
che limita l’intera sintomatologia e quindi l’incapacità lavorativa alla
riduzione dei pesi da sollevare, alternanza posturale al bisogno e necessità di
pause supplementari (già pesantemente limitanti al lavoro), senza ulteriori
indicazioni, dichiarando lo stato del sig. RI 1 “invariato”. Forse invariato
sì, ma in senso negativo.
-
da
inserire nel vostro Rapporto finale pagina 2 rubrica “ulteriori limitazioni
funzionali necessarie per l’integrazione professionale” il certificato medico
da me redatto illustrativo delle difficoltà concrete fisiche giornaliere che il
sig. RI 1 presenta. Ultimamente anche disturbi legati al colon spastico,
frequenti scompensi diabetici, calo ponderale di 5 Kg (4 mesi).
-
Aggiungo
che il sig. RI 1 non sta effettivamente bene, presenta ogni sintomo e disturbo
da me esposto nel certificato medico indicato
-
tutte
le valutazioni negli ultimi 3 anni si sono concentrate sulla patologia
psichiatrica, sulla depressione presente e confermata dalla sottoscritta, anche
se non arrivata a gesti estremi, anche se non con importante marginalizzazione
sociale, senza fare alcun ragionamento dal lato globale, internistico, e
basandosi sempre sulle perizie __________, che dichiara evidentemente che dal
loro punto di vista il caso è risolto.
-
Considero
che non doversi sottoporre immediatamente ad un nuovo intervento chirurgico non
vuol dire che il sig RI 1 è asintomatico in seguito al drastico cambiamento
fisico subito, al quale si aggiungono ulteriormente le patologie collaterali
(stenosi e disfunzioni esofagee, colon irritabile, diabete con frequenti
scompensi, ecc)” (doc. AI 104-1)
Il 16 gennaio 2014 il dr.
med. __________, medico SMR, ha rilevato di non riscontrare alcuna informazione
nuova rispettivamente una descrizione oggettiva di una modificazione dello
stato di salute psichico e che pertanto dal lato psichiatrico restano valide le
precedenti prese di posizione (doc. AI 106-1), mentre il dr. med. __________ ha
sostenuto che dal lato somatico l’assicurato presenta le note sequele
infortunistiche del caso __________ e che dall’attuale e dalla precedente
documentazione non risulta esservi ulteriore patologia somatica con influsso
sulla CL, in particolare il diabete mellito è definito “
tendenza ad
incipiente diabete mellito tipo 2
”
(doc. AI 106-1).
Pendente causa
l’insorgente ha prodotto un rapporto internistico del 21 maggio 2014 della dr.ssa
med. __________, la quale ha affermato:
"
Diagnosi.
Esiti di gastrectomia totale a febbraio 2007 per perforazione
d’origine caustica
-
disfagia
intermittente in concomitanza con l’alimentazione
-
sindrome
di dumping precoce nella fase post-prandiale
-
ispessimento
mucoso nella regione dell’anastomosi
-
gastroscopia
e colonscopia a ottobre 2013, Ospedale __________, asportazione di adenoma
rettale
-
calo
ponderale di 10 chili negli ultimi sei mesi
-
diarrea
cronica recidivante, diagnosi di colite microscopica linfocitaria, 2011
Diagnosi collaterali:
- TAC toraco
addominale 20.05.2014: vari noduli polmonari di origine non chiara, da seguire
a distanza
- diabete
mellito tipo II trattato con antidiabetici orali, di difficile controllo
- sindrome
ansioso depressiva cronica, possibile sindrome da stress post-traumatico
Anamnesi:
Trattasi di un operaio cinquantanovenne di origine __________,
lavoratore nel campo edilizio che nel mese di febbraio 2007 ha ingerito accidentalmente dell’acido fosforico al 40%, pensando di ingerire acqua minerale.
A distanza di tre giorni dall’evento ha presentato una
perforazione su necrosi della parete gastrica, trattata chirurgicamente con
gastrectomia subtotale (asportazione parziale dello stomaco) il 25 febbraio
2007.
Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da diversi
episodi di stenosi esofagea trattati con dilatazioni.
(…)
Attualmente:
Il signor RI 1 presenta tuttora i postumi dell’invalidante
intervento subito, cioè faticabilità mancanza dello stimolo della fame malgrado
la necessità di assumere pasti frequenti; diverse intolleranze alimentari;
disturbi addominali nella fase postprandiale. Necessita di un’alimentazione
sostenuta con sei pasti frazionati al giorno, in ambiente tranquillo, ognuno
con una fase di digestione in posizione orizzontale di circa un’ora. Durante il
pasto avverte dolori retrosternali al passaggio del bollo alimentare
nell’esofago, in seguito peso epigastrico, sudorazioni, tachicardia, sensazione
di svenimento, crampi addominali, tallonamenti, flatulenza, frequenti scariche
intestinali con carattere diarroico. Questo fa sì che abbia un certo timore
nell’alimentarsi, da dove nasce la causa principale della perdita ponderale.
Conseguenze dell’intervento a livello ematico sono: tendenza
all’anemia ferri priva con stanchezza cronica, carenza di vitamina B12 ed acido
folico che devono essere sostituiti.
Negli ultimi mesi presenta un diabete mellito tipo II di difficile
digestione, soprattutto data l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica
(in stato di gastrectomia necessita di pasti frequenti ed ipercalorici).
Dal lato psichico presenta una sindrome ansioso-depressiva con
insonnia, incubi, inappetenza, cefalea, palpitazioni, astenia generalizzata,
ritiro sociale.
Conclusioni:
Il signor RI 1 sicuramente non è in grado di lavorare al 100%,
anzi, necessita del riconoscimento di un’alta inabilità lavorativa, dato il
quadro clinico e la necessità di assumere 6 pasti quotidiani con il riposo
postprandiale richiesto ed i sintomi presentati puntualmente.
L’attuale perdita ponderale è l’espressione delle difficoltà
inerenti alla sua situazione di salute.
Le mie conclusioni potrebbero trovare conferma in una perizia
specifica, nell’ambito di un ricovero ospedaliero in un reparto specializzato
per disturbi alimentari con valutazioni giornaliere dei parametri vitali
(glicemia, peso, parametri emodinamici in fase postprandiale) e di continua osservazione.
In quell’occasione dovrebbe beneficiare di una valutazione multidisciplinare
nonché dell’introduzione di una terapia con iniezioni di insulina, il diabete e
la sua gestione essendo fattori invalidanti aggiuntivi alle sue condizioni."
(doc. B)
Il 5 giugno 2014, chiamato
a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver
riassunto la fattispecie ha affermato che “
la dr.ssa __________ mette
l’accento sulla problematica postinfortunistica, problematica che è stata
debitamente valutata dalla __________ e rimane competenza __________. Non vi
sono nuovi elementi clinici al di fuori di questa nota problematica
” (doc.
XII/Bis).
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
concernente un caso di assicurazione per
l
'
invalidità
(I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, per i motivi che seguono deve
confermare le conclusioni dell’UAI e meglio dei medici SMR, dr. med. __________
e dr. med. __________ che hanno accertato, fino alla data dell’emissione della
decisione formale (29 gennaio 2014), determinante per stabilire la correttezza
del provvedimento impugnato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), una stabilità
dello stato di salute del ricorrente rispetto alla precedente valutazione
sfociata nella decisione del 14 giugno 2011 di soppressione della rendita e
meglio l’assenza di una modifica rilevante del grado d’invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione.
2.5.1. Circa la
patologia psichica, il TCA deve in primo luogo sottolineare come la gestione
della fattispecie non sia stata molto lineare.
Inizialmente
il dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver
preso atto della perizia del CPAS del 28 giugno 2012 (doc. AI 72), aveva
attestato una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con rendimento ridotto del
20% (doc. AI 77-1) ed in seguito un’incapacità lavorativa del 40% (doc. AI
86-1), che tuttavia, come evidenziato dai medesimi funzionari dell’UAI (doc. AI
90-1 e doc. AI 92-1), non era fondata su alcun atto medico. Successivamente il
medesimo medico SMR, dr. med. __________, anche in seguito alle risposte
fornite dalla perita, dr.ssa med. __________, si è corretto, evidenziando che
la distimia, non essendo associata ad alcun altro disturbo psichico, nel
preciso caso di specie non può essere invalidante (doc. AI 96-1).
Quanto
accaduto non modifica la correttezza della conclusione cui è giunto il medico
SMR, dr. med. __________, nella sua valutazione del 6 novembre 2013 (doc. AI
96-1).
Il TF ha
infatti ritenuto che la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale,
invalidante (cfr. la sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, pubblicata in SVR
2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di
avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che
corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è
sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una
diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una
sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale ha precisato quanto segue:
"
(...)
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a
seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto
2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31
gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni
medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha
però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare
notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad
esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile
2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia
"unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).
(...)"
Nel caso di
specie i periti del CPAS, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, entrambi
specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia, il 28 giugno 2012 hanno
stabilito che l’insorgente è affetto unicamente da distimia (ICD 10 F 34.1; doc. AI 72-9: “
il quadro clinico si è poi evoluto in una depressione cronica del tono
dell’umore che persiste almeno da due anni e che come tale è inquadrabile come
una distimia
”). Il 29 ottobre 2013 la dr.ssa med. __________ ha confermato
la diagnosi di distimia, con la presenza di un disturbo del sonno, una lieve
riduzione della quota energetica e della volizione, un certo grado di ritiro
sociale (doc. AI 95-1). Ciò, in applicazione della citata giurisprudenza
federale non è sufficiente per determinare un danno alla salute ai sensi della
legge (
sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, consid. 4.3).
Le attestazioni
della curante, dr.ssa med. __________, peraltro non specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia
, che non ha posto una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (ha infatti affermato che il paziente “
presenta
una depressione larvata
” [doc. AI 81-2], rispettivamente che è affetto da
una “
sindrome ansioso depressiva cronica, possibile sindrome da stress
post-traumatico
” [doc. B]), non sono atte a sovvertire le valutazioni
peritali.
La curante si limita
infatti ad una descrizione generica della sofferenza psichica del proprio
paziente (insonnia, incubi, inappetenza, cefalee, palpitazioni, astenia
generalizzata, ritiro sociale), senza tuttavia apportare elementi clinici
oggettivi di novità, circa un asserito peggioramento dello stato di salute,
rispetto a quanto hanno potuto costatare i periti del CPAS (cfr. doc. AI 72-6:
“
il sonno è disturbato, scarso numero di ore di riposo notturno e
caratterizzato da incubi […] si sente stanco
[…]
“; doc. AI 95-1: “
disturbo
del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della volizione, un
certo grado di ritiro sociale
”), i quali hanno stabilito che la depressione
cronica del tono dell’umore che persiste da alcuni anni è generata “unicamente”
da una distimia (doc. AI 72-8 e 72-9; cfr. anche le dichiarazioni
dell’assicurato al momento della visita presso il medico circondariale della __________,
dr. med. __________, l’8 febbraio 2010, doc. __________ 123-3: “
Si sveglia
spesso. Riferisce spesso incubi. Ogni tanto si sente completamente soffocare e
non riesce più a respirare durante o in seguito alla deglutizione. Si sente
molto nervoso e teso. Non ha voglia di uscire di casa e di incontrare altra
gente
[…]
”).
Va qui rammentato che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del
20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il
proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di
esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In una sentenza 9C_965/2008
del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha
interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del
ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere
conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e
mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.
3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per
il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,
anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.
anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20
marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con
riferimenti).
Alla
luce di quanto sopra esposto, dal punto di vista psichico, la situazione
valetudinaria è pertanto sovrapponibile a quella accertata con la decisione del
14 giugno 2011, che si era fondata sulla valutazione del dr. med. __________ il
quale aveva rilevato l’assenza di patologie psichiatriche di rilevanza clinica
(doc. __________ 127-3).
2.5.2. Questo Tribunale non vede
motivo per scostarsi dalle valutazioni dei medici SMR neppure per quanto
concerne la patologia internistica.
La curante, dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna, non ha infatti portato elementi medici
oggettivi atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute
valetudinario che abbia avuto un’incidenza sul grado d’invalidità del
ricorrente, limitandosi ad una descrizione della patologia, già conosciuta, di
cui è affetto l’interessato e delle conseguenze della malattia, di cui i medici
hanno già tenuto conto (cfr. in particolare il doc. __________ 123, perizia
dell’8 febbraio 2010 del dr. med. __________).
Nello specifico, la
specialista ha da ultimo posto la diagnosi di esiti di gastrectomia totale a
febbraio 2007 per perforazione d’origine caustica con disfagia intermittente in
concomitanza con l’alimentazione, sindrome di dumping precoce nella fase post-prandiale,
ispessimento mucoso nella regione dell’anastomosi, gastroscopia e colonscopia a
ottobre 2013, Ospedale __________, asportazione di adenoma rettale, calo
ponderale di 10 chili negli ultimi sei mesi, diarrea cronica recidivante,
diagnosi di colite microscopica linfocitaria, 2011 (doc. B). La dr.ssa med. __________
ha aggiunto che l’interessato presenta tuttora i postumi dell’invalidante
intervento subito, cioè faticabilità mancanza dello stimolo della fame malgrado
la necessità di assumere pasti frequenti; diverse intolleranze alimentari;
disturbi addominali nella fase postprandiale. Necessita di un’alimentazione
sostenuta con sei pasti frazionati al giorno, in ambiente tranquillo, ognuno
con una fase di digestione in posizione orizzontale di circa un’ora. Durante il
pasto avverte dolori retrosternali al passaggio del bollo alimentare
nell’esofago, in seguito peso epigastrico, sudorazioni, tachicardia, sensazione
di svenimento, crampi addominali, tallonamenti, flatulenza, frequenti scariche
intestinali con carattere diarroico. Questo fa sì che abbia un certo timore nell’alimentarsi,
da dove nasce la causa principale della perdita ponderale.
Conseguenze
dell’intervento a livello ematico sono: tendenza all’anemia ferri priva con
stanchezza cronica, carenza di vitamina B12 ed acido folico che devono essere
sostituiti.
Negli ultimi mesi presenta
un diabete mellito tipo II di difficile digestione, soprattutto data
l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica (in stato di gastrectomia
necessita di pasti frequenti ed ipercalorici).
Le patologie e le
limitazioni descritte dalla curante non si scostano molto da quanto era già
stato accertato nel corso della procedura sfociata nel riconoscimento di una
rendita della LAINF al 38% e della soppressione della rendita AI.
Il dr. med. __________,
medico __________ della __________, in data 18 febbraio 2010 aveva rilevato la
presenza di “
persistenti problemi di inghiottimento di cibi solidi. E’
costretto a mangiare piccole quantità ma spesso. Persistenti dolori alla
pancia, che tende a gonfiarsi dopo aver mangiato (…) Dopo aver mangiato si
riempie la pancia di gas e sente certi movimenti fastidiosi all’interno della
pancia. Si deve sempre coricare a causa dei movimenti all’interno della pancia
e per una stanchezza post-prandiale. Si sente molto debole e non riesce a
camminare per tratti lunghi
”. Nella descrizione degli atti medici figura
che l’assicurato “
soffre spesso di malesseri post-prandiali verosimilmente
su svuotamento rapido ed una “dumping sindrome” precoce
” (doc. __________
123-2). I medici, già in passato, hanno tenuto conto della necessità, per
l’interessato, di dover effettuare delle pause a causa della necessità di
frazionare il cibo (doc. __________ 123-3: “
il paziente sarà costretto ad
una dieta frazionata nel senso di assumere solo piccole porzioni di cibo alla
volta, ma più spesso durante il giorno
”) ed avevano evidenziato che “
i
disturbi riferiti dall’assicurato in gran parte non sono oggettivabili
”
(doc. __________ 123-3).
Neppure il calo ponderale
è una novità, ritenuto che già in passato l’insorgente aveva avuto una
diminuzione del peso (cfr. doc. __________ 123-2: “
[…] dopo un importante
perdita ponderale ha ritrovato un peso molto vicino al peso precedente
all’incidente
”), così come la tendenza all’anemia ferripriva con stanchezza
cronica, carenza di vitamina B12 ed acido folico che devono essere sostituiti.
Infatti già l’8 giugno 2010 il dr. med. __________ aveva affermato che
“(…)
a causa della gastrectomia il paziente dovrà sottoporsi regolarmente a
controlli della Ferritina e della Vitamina B12 con conseguenti sostituzioni
parenterali
” (doc. __________ 128-1). Lo stesso medico aveva riscontrato la
presenza di “
episodi di blocco del bolo alimentare a livello dell’esofago
che quando avvengono possono disturbarlo anche per più di mezza giornata; vi
dovrebbero essere frequenti pause lavorative (almeno una ogni 2 ore) per
potersi alimentare correttamente con piccoli quantitativi di cibo ma anche per
rilassare la parete addominale che, anche se corretta, continua a provocare
dolori di tipo muscolari descritto come puntori ed aumentati dallo sforzo.
Inoltre vi è una riduzione globale della prestanza fisica
” ed ha domandato,
alla __________, di comunicargli “
il benestare a continuare i controlli di
Ferritina e Vitamina B 12 e di poterle sostituire correttamente
” (doc. __________
128).
L’unica vera
novità è la diagnosi di diabete mellito tipo II che la dr.ssa med. __________
afferma essere insorto negli ultimi mesi (cfr. doc. B) e che sarebbe di
difficile controllo, data l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica
poiché in stato di gastrectomia necessita di pasti frequenti ed ipercalorici.
La curante, che
ha comunque inserito il diabete mellito di tipo II trattato con “
antidiabetici
orali
” tra le “
diagnosi collaterali
” (doc. B), tuttavia non dice nulla
circa l’incidenza di questa sola patologia sulla capacità di lavoro
dell’assicurato, il quale, del resto, non risulta né essere in cura presso uno
specialista in diabetologia, né dover seguire un trattamento particolare che
esulerebbe da quello normalmente seguito da qualsiasi assicurato nella medesima
situazione. Egli deve infatti assumere antidiabetici orali (doc. B).
Va a questo
proposito segnalata una sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62),
confermata
dalla pronunzia 9C_376/2007 del 13 giugno 2008,
in
cui questo Tribunale ha citato le parole di un
medico SMR che aveva rammentato come “
anche persone che applicano il
sistema di controllo intenso, ossia diverse misurazioni delle glicemie al
giorno, con applicazione di insulina 4 o 5 volte al giorno, non presentano di
regola un’inabilità lavorativa dato che queste misurazioni vengono di regola
svolte prima dei pasti e al bisogno con dispendio minimo di tempo (pochi
minuti). Per informazioni allego una documentazione della società svizzera diabetici
che illustra che con un diabete si è in pratica in grado di svolgere tutte le
professioni con poche eccezioni
”.
In concreto non vi è alcun
elemento oggettivo circa un qualsiasi impedimento maggiore dell’attività
lavorativa, dovuto al diabete, rispetto a quanto accertato nel corso della
precedente procedura, non essendo indicate cure cui l’interessato si starebbe
sottoponendo e che gli impedirebbero l’esercizio di un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute in misura completa.
Quanto alla circostanza
che il ricorrente non è stato visitato dai medici dell’AI nell’ambito della
valutazione della patologia internistica, va evidenziato che con sentenza
9C_376/2007 del 13 giugno 2008 al consid. 3.4 (cfr. anche sentenza 8C_947/2011
del 27 gennaio 2012, consid. 4.2; cfr. anche sentenza 8C_908/2012 del 29 maggio
2013, consid. 4.2.1) il TF ha affermato:
"
L'accertamento
dei fatti da parte del primo giudice non può del resto neppure essere censurato
per essersi (parzialmente) fondato sulle valutazioni del Servizio medico
X.________ senza che i medici di detto servizio abbiano in precedenza esaminato
il peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che una perizia basata
sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone -
come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con
riferimenti).”
In concreto la
documentazione medica prodotta dal ricorrente, ed in particolare le
certificazioni della propria curante, dr.ssa med. __________, hanno permesso al
dr. med. __________, medico SMR, di accertare una sostanziale stabilità dello
stato valetudinario del ricorrente e di conseguenza l’assenza di una modifica
rilevante dello stato di salute con incidenza sul grado d’invalidità
dell’interessato, senza procedere ad un esame personale. Le perizie eseguite
nell’ambito della precedente procedura confrontate con i nuovi atti medici nei
quali figura l’evoluzione dello stato di salute dell’insorgente, hanno infatti
permesso al medico SMR di accertare la situazione valetudinaria dell’assicurato
senza che fosse necessaria una visita medica.
A questo proposito, circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che
per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non rilevante è invece il
risultato della TAC toraco addominale eseguita il 20 maggio 2014, la quale ha
evidenziato noduli polmonari di origine non chiara, che saranno oggetto di
ulteriori accertamenti (doc. X). Da una parte non emerge che ciò abbia portato
ad una modifica rilevante del grado d’invalidità, d’altra parte, in ogni caso,
secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve limitare l’esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V
248 consid. 1a).
I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento. Ne segue che se l’interessato
ritiene che il suo stato di salute sia peggiorato successivamente
all’emanazione della decisione in esame (29 gennaio 2014), può inoltrare una
nuova richiesta che sarà oggetto di un procedimento separato.
Alla luce di quanto sopra
esposto, non risulta necessario procedere con ulteriori accertamenti ed in
particolare far allestire una perizia medica, essendo la documentazione agli
atti sufficiente per decidere nel merito del ricorso. Quanto alla richiesta,
formulata il 18 luglio 2014, di richiamare l’incarto della __________ “
alla
quale è pure stato notificato il peggioramento dello stato di salute
”, va
qui evidenziato che, come prassi, con la risposta di causa l’UAI ha già
prodotto l’incarto completo, compreso l’incarto LAINF contenente i documenti fino
al 24 aprile 2012 (doc. AI 71-1). L’insorgente non fa valere, né del resto
emerge dagli atti, di essere stato successivamente sottoposto a nuove valutazioni
mediche da parte della __________. Egli si limita infatti a rilevare di aver
segnalato anche all’assicuratore contro gli infortuni l’asserita modifica dello
stato valetudinario.
Ne segue che
questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche sentenza dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid.
4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art.
4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
2.6. Alla luce di quanto sopra
esposto, ritenuta la sostanziale stabilità dello stato di salute del ricorrente
rispetto a quanto accertato nella procedura sfociata nella decisione del 14
giugno 2011 (doc. AI 46-1), e meglio accertato che
non
si è in presenza
di una modifica rilevante del grado d’invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione, è a giusta ragione che l’UAI ha
respinto la richiesta, senza che fosse necessario procedere ad un nuovo
raffronto dei redditi né, indicare, nuovamente, le attività che l’interessato
potrebbe svolgere.
2.7.
S
econdo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2014 32.2014.22 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2014 32.2014.22 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2014 32.2014.22
Nuova domanda di una rendita AI in seguito al peggioramento dello stato di salute. Conferma della decisione amministrativa secondo la quale lo stato valetudinario è sovrapponibile a quello emerso in occasione della precedente procedura. La distimia, in concreto, non è invalidante
Raccomandata Incarto n. 32.2014.22 cs Lugano 17 novembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 29 gennaio 2014 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. Il 23 novembre 2007 RI 1, nato nel 1954, da ultimo muratore/gessatore, ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo aver subito una gastrectomia subtotale, 4/5, e una ricostruzione con un’ansa sec. T-roux, a causa dell’ingestione involontaria di acido fosforico al 40% (doc. AI 1-7). Con decisione del 18 settembre 2009 l’assicurato è stato messo al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2008 (doc. AI 22-1). Il 19 aprile 2011 la __________ ha assegnato ad RI 1 una rendita del 38% con effetto dal 1° agosto 2010 (doc. AI 156-1 e __________ 4-1/8-1). 1.2. Con decisione del 14 giugno 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI, preso atto del miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, dopo aver calcolato un grado d’invalidità del 20%, ha soppresso la prestazione (doc. AI 46-1). 1.3. Il 27 dicembre 2011 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha diagnosticato una sintomatologia depressiva, ha domandato all’UAI di riesaminare il caso di RI 1 (doc. AI 47-1). Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia ad opera del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), con decisione del 29 gennaio 2014 (doc. A), preavvisata dal progetto del 4 dicembre 2013 (doc. AI 101-1), l’UAI ha ritenuto lo stato di salute dell’interessato sovrapponibile a quanto valutato con la decisione del 14 giugno 2011 e ha rifiutato l’assegnazione di una rendita. 1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando la concessione di una “ rendita di invalidità completa dal 27 dicembre 2011 ” (doc. I). L’insorgente contesta le valutazioni dei medici dell’UAI, rilevando che, malgrado l’evidente peggioramento del suo stato di salute, non è più stato sottoposto ad alcuna perizia somatica, limitandosi l’amministrazione ad esaminare l’aspetto psichico. Il ricorrente sostiene che i medici SMR avrebbero fatto riferimento a documentazione della __________ che non si trova nell’incarto e con riferimento ad un certificato del 29 gennaio 2013 della sua curante, dr.ssa med. __________, l’interessato ribadisce di trovarsi in una situazione valetudinaria che gli impedisce qualsiasi attività. L’insorgente rileva alcune contraddizioni nelle prese di posizione dei medici dell’UAI, i quali non avrebbero preso in considerazione nessuno dei sintomi elencati dalla curante, né avrebbero ritenuto che soffre anche di disturbi legati al colon spastico, oltre che di frequenti scompensi diabetici e di un calo ponderale. L’assicurato contesta il mancato aggiornamento dei calcoli del grado d’invalidità, rileva che il dr. med. __________ si è scostato dalle valutazioni psichiatriche senza visitarlo e che il dr. med. __________ si è limitato a ritenere, dal punto di vista fisico, che potrebbe al massimo sollevare pesi di 9 kg, che necessita di alternare le posizioni e di pause supplementari. L’insorgente ribadisce di non essere in grado di svolgere alcuna attività che richieda il seppur minimo dispendio fisico, rileva l’impossibilità di mantenere in modo prolungato e continuato la stessa posizione, di essere impedito di svolgere con la necessaria concentrazione e dovizia i compiti che gli incombono e sostiene che occorre tener conto dell’esistenza e dell’aggravamento di problemi psicologici e della mancanza di memoria e di attenzione. Non vanno poi dimenticate l’età (60 anni) e l’assenza di formazione scolastica e professionale (ha fatto solo il muratore). Ciò preclude qualsiasi attività che non sia quella di manovalanza, professione che l’interessato non può tuttavia esercitare. Infine, l’insorgente sostiene che nell’eventuale calcolo del grado d’invalidità occorre in ogni caso tener conto di una riduzione del reddito da invalido del 25%, richiama l’incarto AI e chiede l’allestimento di una perizia specialistica. 1.5. Con risposta del 24 marzo 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). 1.6. Il 22 maggio 2014 l’insorgente ha prodotto un rapporto medico internistico della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, del 21 maggio 2014 ed ha rilevato il continuo peggioramento del suo stato di salute. In particolare la presenza di una sindrome ansioso-depressiva con insonnia, incubi, inappetenza, cefalea, palpitazioni, astenia e ritiro sociale. Una TAC del 20 maggio 2014 ha evidenziato noduli polmonari di origine non chiara, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti (doc. X). 1.7. Con osservazioni dell’11 giugno 2014 l’UAI, sulla base delle annotazioni del 5 giugno 2014 del dr. med. __________, medico SMR, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XII). 1.8. Il 18 luglio 2014 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni, evidenziando che l’UAI non tiene in considerazione il peggioramento del suo stato di salute ed ha richiamato l’intero incarto della __________, alla quale è stato notificato il peggioramento (doc. XVI). Il 4 agosto 2014 l’UAI ha confermato la sua posizione (doc. XVIII). in diritto 2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01). 2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). 2.3. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 14 giugno 2011 (doc. AI 43-1), tramite la quale l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 20%. L’amministrazione si era basata per la sua valutazione su quanto deciso dalla __________ (doc. AI 44-1), la quale il 19 aprile 2011 nella decisione di assegnazione di una rendita al 38% aveva affermato che “ nonostante i postumi infortunistici si può da lei pretendere che svolga un lavoro da leggero a mediamente pesante (talvolta trasporto di pesi dai 10 ai 25 kg), per tutto il giorno. Per tenere conto della sua particolare necessità per alimentarsi, dal lato medico sono ritenute necessarie delle pause aggiuntive, complessivamente per un’ora al giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, il portiere d’albergo, l’addetto alle pulizie, l’aiuto montatore elettricista industriale o il tuttofare (…) ” (doc. __________ 156-2 e 140-1). Va ancora evidenziato che l’8 febbraio 2010 il medico __________ della __________, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver posto la diagnosi di ingestione accidentale di acido fosforico al 40% (22.2.2007) in seguito necrosi gastrica con perforazione del corpo gastrico dorsalmente (25.2.2007), gastrectomia subtotale e nastomosi gastro-digiunale con ansa secondo Y-roux (25.2.2007), re-laparotomia e lavaggio intra-addominale (27.2.2007), cura ernia cicatriziale con posizionamento intra-addominale di una rete e chiusura primaria del piano muscolare (12.3.2009), aveva affermato che mentre per l’aspetto psichico sarebbe stato necessario un ulteriore consulto (poi effettuato dal dr. med. __________), dal lato fisico l’assicurato era abile al 100% per lavori adeguati alla patologia ed ai disturbi residui in seguito all’infortunio del 22.2.2007 (doc. __________ 123). Lo specialista aveva rilevato che l’interessato sarebbe stato costretto ad una dieta frazionata, nel senso di assumere solo piccole porzioni di cibo alla volta, ma più spesso durante il giorno (doc. __________ 123-3). Il 27 maggio 2010 il dr. med. __________ specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva rilevato che da un punto di vista medico-psichiatrico “ non ci sono dei segni psico-patologici di rilevanza clinica in rapporto causale naturale con l’evento infortunistico del 22.2.2007 ” (doc. __________ 127-3). Il 27 dicembre 2011, ossia dopo la crescita in giudicato della decisione del 14 giugno 2011 di soppressione della rendita, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha scritto all’UAI rilevando di avere in cura l’insorgente dal 31 agosto 2011 “ nell’ambito di una sintomatologia depressiva ” segnatale dal medico curante ed ha attestato un’incapacità al lavoro al 50% (doc. AI 47-1). L’insorgente è stato conseguentemente sottoposto ad una perizia medica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Il 28 giugno 2012, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver descritto l’anamnesi, gli atti medici, i dati oggettivi e soggettivi dell’assicurato e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi di distimia (ICD 10 F 34.1). I periti hanno tra l’altro affermato: " (…) Siamo confrontati con un uomo di quasi 58 anni, di origine __________, il quale il 22.02.2007 ingerisce accidentalmente acido fosforico e il 25.02.2007 subisce una gastrectomia subtotale. Il dr. __________, medico generalista, nel rapporto medico indica la presenza verosimile di una sindrome post-traumatica da stress secondaria. Nel maggio 2010 viene effettuata una perizia fiduciaria da parte del Dr. __________ la quale non conferma la presenza né di un disturbo post-traumatico da stress né di disturbi di ordine ansioso depressivo; indica anche come manchino le presenze endopsichiche e biografiche per una diagnosi di disturbo somatoforme persistente. Non sussiste quindi nessuna limitazione dal punto di vista psichiatrico. Dal 31.8.2011 l’assicurato è seguito dalla Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, la quale nel rapporto medico del febbraio 2012 indica la presenza di una reazione acuta da stress dal febbraio 2007 e dall’agosto 2011 ma anche in precedenza di distimia. (…) Certifica una IL del 50% dall’inizio della presa a carico. (…) L’esame peritale consente di confermare la diagnosi effettuata dalla Dr.ssa __________ ovvero la presenza di una distimia. (…) Complessivamente si concorda sulla valutazione effettuata dalla Dr.ssa __________, la quale identificava la presenza di una reazione acuta da stress che, come da definizione ICD10, rappresenta “un quadro transitorio di rilevante gravità che si sviluppa in un individuo che non presenta alcun disturbo mentale manifesto in risposta ad uno stress fisico o mentale di eccezionale portata”; questa compare entro pochi minuti dallo stimolo e scompare nel giro di 2-3 giorni . Il quadro clinico si è poi evoluto in una depressione cronica del tono dell’umore che persiste almeno da due anni e che come tale è inquadrabile come una distimia. La patologia si manifesta attualmente con un tono dell’umore lievemente deflesso, un disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della volizione, un certo isolamento sociale, sentimenti di disistima legati all’inattività lavorativa. Sussistono inoltre preoccupazioni legate alle difficoltà economiche, che condizionano la relazione di coppia e la proiezione nel futuro, elementi che sono realistici e non espressione di disturbi psichici ulteriori. La presenza del quadro distimico e gli elementi invalidanti indicati sopra rendono conto di una capacità lavorativa pari all’80% (rendimento pieno, orario ridotto). (…) Capacità di lavoro nell’attività attuale o da ultimo svolta Capacità lavorativa per l’ultima attività svolta pari all’80% (rendimento pieno, orario ridotto). (…) Capacità di lavoro per altre attività Capacità lavorativa pari all’80% (rendimento pieno, orario ridotto) per attività semplici e manuali.” (doc. AI 72-9) L’8 agosto 2012 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato la valutazione peritale (doc. AI 73-3), mentre il 19 dicembre 2012 ha ribadito che “ sulla base della documentazione, è giustificabile presenza di sei ore giornaliere con rendimento ridotto del 20% per pause aggiuntive ” (doc. AI 77-1). Il 29 gennaio 2013 la dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna, ha affermato che il ricorrente: " (…) è stato sottoposto nel 2007 ad una gastrectomia parziale, con complicazioni postoperatorie e dilatazioni esofagee ripetute. Da allora non ha più ripreso il lavoro per motivi di salute. Presenta tuttora i postumi dell’invalidante intervento subito, cioè affaticabilità, mancanza dello stimolo della fame malgrado la necessità di fare pasti frequenti con varie intolleranze alimentari e con immediato dumping postprandiale. La sindrome menzionata si manifesta con difficoltà ad ingerire in fretta i pasti, quindi il paziente necessita di una tipologia particolare di alimenti da assumere lentamente ed in pasti frazionati. Durante il pasto avverte disfagia, nodo alla deglutizione ed al passaggio del bolo alimentare nell’esofago. In seguito, crampi addominali, tallonamenti, peso epigastrico, astenia generalizzata, sudorazioni, palpitazioni. Necessita ogni volta di un periodo postprandiale piuttosto lungo per la digestione, in posizione semisdraiata. Spesso ci sono delle scariche intestinali imperiose e fastidiose. Altre conseguenze dell’intervento subito sono la tendenza ad anemia ferri priva, carenza della vitamina B12 e di acido folico che devono essere sostituiti regolarmente. Da segnalare anche la tendenza ad incipiente diabete mellito tipo II. Dal lato psicologico il paziente presenta una depressione larvata e profondo sentimento di isolamento sociale e professionale, anche se una recente valutazione psichiatrica a luglio 2012 escludeva una grave depressione. Considero che in queste condizioni, con frequenti malesseri, necessità di pause frequenti per l’assunzione dei pasti nonché digestione, vista anche l’età, una reintegrazione nel campo lavorativo sia piuttosto problematica, anche a tempo parziale, quindi la percentuale di inabilità lavorativa andrebbe rivalutata.” (doc. AI 81-2) Il 19 aprile 2013 il medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che l’attestato della curante riporta “ i noti disturbi e le note patologie dell’assicurato. Non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti ” (doc. AI 83-1). Il 7 giugno 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha redatto il rapporto finale SMR, dove, dopo aver posto la diagnosi di distimia e stato dopo gastrectomia sub-totale (doc. AI 86-1), ha accertato un’incapacità lavorativa del 40% dal mese di agosto 2011 sia nella precedente attività che in qualsiasi attività leggera e confacente allo stato di salute del ricorrente. Il medico SMR ha affermato: " Dal lato fisico, non appaiono limitazioni significative se non necessità di pasti di piccole entità. Dal lato psichico, si tratta di uno stato cronico verosimilmente di lunga durata e preesistente all’infortunio, dunque l’inabilità lavorativa d’origine psichica è inclusa nell’inabilità riconosciuta dalla __________: L’A.to non presenta alterazioni delle funzioni cognitive superiori. Mantiene competenze nella cura di sé, nell’amministrazione della casa, svolge passeggiate, esce da casa regolarmente. I deficit consistono in un tono dell’umore lievemente cronicamente deflesso, in un disturbo del sonno, in una lieve riduzione della quota energetica e della spinta volitiva, in vissuti di disistimia legati all’inattività lavorativa, in un grado lieve di ritiro sociale." (doc. AI 86-3) Il dr. med. __________ ha attestato una “ stazionarietà ” dell’evoluzione della capacità lavorativa ed ha affermato che “ le limitazioni sono oggettivabili in questa misura, includendo la parte PSI, dal momento della presa a carico presso la Dr.ssa __________ in agosto 2011. Per i periodo precedenti è valevole quanto stabilito dalla __________ ” (doc. AI 86-3). Il 23 settembre 2013 una funzionaria dell’AI ha rilevato che “ non si concorda con l’IL 40% in attività adeguate (20% psi + 30% LAINF) in quanto nella decisione di soppressione del 14.06.2011 l’ato veniva ritenuto abile al 100% in attività confacenti. Si chiede al medico SMR di prendere posizione in merito ” (doc. AI 90-1). Il 26 settembre 2013 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato: " Preciso che non avevo eseguito un mero calcolo matematico, poiché la patologia psichica cronica, ma di lieve entità non giustifica un’inabilità lavorativa totale somatica e psichica superiore al 40% in qualsiasi attività” (doc. AI 91-1) Il 30 settembre 2013 un altro funzionario dell’UAI ha evidenziato: " (…) Con decisione del 14.06.2011 abbiamo soppresso la rendita intera concessa per motivi infortunistici, ritenuta una CL completa in attività confacenti dal 01.08.2010 Decisione cresciuta in giudicato! Dal 12/2011 è pendente una domanda ulteriore Perizia CPAS del 28.06.2012 conclude con CL 80% (orario ridotto, rendimento pieno). Diagnosi: Distimia Nella nota del 19.12.2012 viene indicata una presenza di 6 ore con rendimento ridotto del 20% per pause aggiuntive. Il rapporto SMR finale del 07.06.2013 conclude con IL 40% (PSI + INF). Tuttavia in attività confacenti la CL per motivi infortunistici è stata ritenuta completa. Si chiede inoltre al medico SMR di voler chiedere al perito, conformemente alla recente giurisprudenza del TF se la diagnosi (distimia) possa assolvere i criteri per essere ritenuta invalidante comportando una IL del 20%. Si chiede infine al medico SMR di voler allestire il rapporto finale indicando la IL in attività adeguate, le limitazioni funzionali per la patologia infortunistica e le limitazioni per la patologia psichica. (10 Kg? Alternanza postura al bisogno? Necessità di pause supplementari?)” (doc. AI 92-1) L’8 ottobre 2013 il dr. med. __________ ha affermato: " Per quanto riguarda la parte psichiatrica, di mia competenza, occorre richiedere precisazione al perito CPAS dr.ssa __________, che in perizia giugno 2012, aveva indicato la diagnosi di distimia con influsso sulla capacità lavorativa. A tale proposito una sentenza del Tribunale federale (9C_294/2008 del 19.03.2009), da allegare alla lettera alla dr.ssa __________ reputa la diagnosi di distimia non invalidante, se non quando è associata ad altri disturbi gravi di personalità. Infatti, in ICD_10, la distimia è anche definita come disturbo di personalità depressivo. Invito pertanto la dr.ssa __________ a chiarire e ad argomentare in base a quali elementi ritiene che la distimia dell’A.to comprometta del 20% la sua capacità lavorativa. Per la parte somatica/infortunistica, da me affrontata in rapporto del 07.06.2013, ma non di mia competenza specialistica, sarà necessaria una presa di posizione da parte di medico SMR non psichiatra” (doc. AI 93-1) Il 29 ottobre 2013 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________ e la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno affermato: " (…) In occasione dell’esame peritale è emersa la presenza di una distimia. Il quadro clinico, pur lieve, consente di emettere una diagnosi psichiatrica e non identifica una situazione di compenso psichico. Dal punto di vista funzionale, come descritto al punto B1 della perizia, emergevano un disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della volizione, un certo grado di ritiro sociale. Venivano identificati quindi dei limiti che, compatibilmente con una diagnosi di patologia non grave come quella di distimia, riducevano comunque in una piccola misura (20%) la capacità lavorativa” (doc. AI 95-1) Il 6 novembre 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato: " Con risposta del 29.10.2013 i periti, dr.ssa __________, dr.ssa ____________________, argomentano alcune limitazioni, disturbi del sonno, lieve riduzione della quota energetica, lieve riduzione della volizione, un certo grado di ritiro sociale che ridurrebbero in altrettanto lieve misura la capacità lavorativa in genere dell’A.to da agosto 2011. Tuttavia, tali argomentazioni non permettono di oggettivare limitazioni tali da ridurre la capacità lavorativa in un’attività esigibile, anche in conformità alla giurisprudenza in merito alla diagnosi di distimia. La distimia di per sé non causa un’inabilità lavorativa. Ritengo giudizioso che il rapporto finale sia redatto da medico SMR non psichiatra, non essendo la patologia somatica di mia competenza specialistica. In conclusione, per patologia psichiatrica IL 0%” (doc. AI 96-1) Il 13 novembre 2013 il dr. med. __________, medico SMR, ha steso il rapporto finale, rilevando che “ la valutazione peritale psichiatrica, compresa la seguente presa di posizione del 29.10.13, ha mostrato unicamente la diagnosi di distimia, patologia quindi da non ritenere invalidante non essendo associata ad altri gravi disturbi della personalità. In assenza quindi di altra patologia invalidante rimane valida l’esigibilità lavorativa come da decisione precedente (impedimento unicamente postinfortunistico) ” (doc. AI 97-1). Dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo gastrectomia sub-totale per necrosi gastrica perforata su assunzione accidentale di acido fosforico 22.7.2007 (__________) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di distimia F 34.1, ha stabilito una totale incapacità lavorativa nella precedente attività dal luglio 2007, mentre in attività leggere l’incapacità lavorativa, in assenza di patologie extrainfortunistiche è dello 0% come da valutazione __________ dal 1° agosto 2008 (doc. AI 97-1 e 99-1). Sulla base di quanto sopra l’UAI, preso atto che la situazione valetudinaria è sovrapponibile a quella valutata in occasione della soppressione della rendita AI con decisione del 14 giugno 2011, ha confermato il precedente grado d’invalidità del 20% (doc. AI 101-2). Con certificato pervenuto all’UAI il 15 gennaio 2014 la dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna, ha affermato: " (…) - l’attuale valutazione internistica del caso è praticamente inesistente - la grave sintomatologia riassunta nel mio certificato redatto il 29.01.2013 NON è stata presa in considerazione, e persiste tuttora - la qualità di vita del sig. RI 1 continua ad essere ridotta, è impensabile che possa passare diverse ore al giorno senza alimentarsi, nonché senza soffrire dopo l’ingestione di ogni pasto (6 volte al giorno) per due ore e sentirsi in forma, rendendo al lavoro, non facendolo pesare ai superiori e ai colleghi - è riassuntiva e superficiale a dir poco la valutazione del collega dr. __________, che limita l’intera sintomatologia e quindi l’incapacità lavorativa alla riduzione dei pesi da sollevare, alternanza posturale al bisogno e necessità di pause supplementari (già pesantemente limitanti al lavoro), senza ulteriori indicazioni, dichiarando lo stato del sig. RI 1 “invariato”. Forse invariato sì, ma in senso negativo. - da inserire nel vostro Rapporto finale pagina 2 rubrica “ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale” il certificato medico da me redatto illustrativo delle difficoltà concrete fisiche giornaliere che il sig. RI 1 presenta. Ultimamente anche disturbi legati al colon spastico, frequenti scompensi diabetici, calo ponderale di 5 Kg (4 mesi). - Aggiungo che il sig. RI 1 non sta effettivamente bene, presenta ogni sintomo e disturbo da me esposto nel certificato medico indicato - tutte le valutazioni negli ultimi 3 anni si sono concentrate sulla patologia psichiatrica, sulla depressione presente e confermata dalla sottoscritta, anche se non arrivata a gesti estremi, anche se non con importante marginalizzazione sociale, senza fare alcun ragionamento dal lato globale, internistico, e basandosi sempre sulle perizie __________, che dichiara evidentemente che dal loro punto di vista il caso è risolto. - Considero che non doversi sottoporre immediatamente ad un nuovo intervento chirurgico non vuol dire che il sig RI 1 è asintomatico in seguito al drastico cambiamento fisico subito, al quale si aggiungono ulteriormente le patologie collaterali (stenosi e disfunzioni esofagee, colon irritabile, diabete con frequenti scompensi, ecc)” (doc. AI 104-1) Il 16 gennaio 2014 il dr. med. __________, medico SMR, ha rilevato di non riscontrare alcuna informazione nuova rispettivamente una descrizione oggettiva di una modificazione dello stato di salute psichico e che pertanto dal lato psichiatrico restano valide le precedenti prese di posizione (doc. AI 106-1), mentre il dr. med. __________ ha sostenuto che dal lato somatico l’assicurato presenta le note sequele infortunistiche del caso __________ e che dall’attuale e dalla precedente documentazione non risulta esservi ulteriore patologia somatica con influsso sulla CL, in particolare il diabete mellito è definito “ tendenza ad incipiente diabete mellito tipo 2 ” (doc. AI 106-1). Pendente causa l’insorgente ha prodotto un rapporto internistico del 21 maggio 2014 della dr.ssa med. __________, la quale ha affermato: " Diagnosi. Esiti di gastrectomia totale a febbraio 2007 per perforazione d’origine caustica - disfagia intermittente in concomitanza con l’alimentazione - sindrome di dumping precoce nella fase post-prandiale - ispessimento mucoso nella regione dell’anastomosi - gastroscopia e colonscopia a ottobre 2013, Ospedale __________, asportazione di adenoma rettale - calo ponderale di 10 chili negli ultimi sei mesi - diarrea cronica recidivante, diagnosi di colite microscopica linfocitaria, 2011 Diagnosi collaterali:
- TAC toraco addominale 20.05.2014: vari noduli polmonari di origine non chiara, da seguire a distanza
- diabete mellito tipo II trattato con antidiabetici orali, di difficile controllo
- sindrome ansioso depressiva cronica, possibile sindrome da stress post-traumatico Anamnesi: Trattasi di un operaio cinquantanovenne di origine __________, lavoratore nel campo edilizio che nel mese di febbraio 2007 ha ingerito accidentalmente dell’acido fosforico al 40%, pensando di ingerire acqua minerale. A distanza di tre giorni dall’evento ha presentato una perforazione su necrosi della parete gastrica, trattata chirurgicamente con gastrectomia subtotale (asportazione parziale dello stomaco) il 25 febbraio 2007. Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da diversi episodi di stenosi esofagea trattati con dilatazioni. (…) Attualmente: Il signor RI 1 presenta tuttora i postumi dell’invalidante intervento subito, cioè faticabilità mancanza dello stimolo della fame malgrado la necessità di assumere pasti frequenti; diverse intolleranze alimentari; disturbi addominali nella fase postprandiale. Necessita di un’alimentazione sostenuta con sei pasti frazionati al giorno, in ambiente tranquillo, ognuno con una fase di digestione in posizione orizzontale di circa un’ora. Durante il pasto avverte dolori retrosternali al passaggio del bollo alimentare nell’esofago, in seguito peso epigastrico, sudorazioni, tachicardia, sensazione di svenimento, crampi addominali, tallonamenti, flatulenza, frequenti scariche intestinali con carattere diarroico. Questo fa sì che abbia un certo timore nell’alimentarsi, da dove nasce la causa principale della perdita ponderale. Conseguenze dell’intervento a livello ematico sono: tendenza all’anemia ferri priva con stanchezza cronica, carenza di vitamina B12 ed acido folico che devono essere sostituiti. Negli ultimi mesi presenta un diabete mellito tipo II di difficile digestione, soprattutto data l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica (in stato di gastrectomia necessita di pasti frequenti ed ipercalorici). Dal lato psichico presenta una sindrome ansioso-depressiva con insonnia, incubi, inappetenza, cefalea, palpitazioni, astenia generalizzata, ritiro sociale. Conclusioni: Il signor RI 1 sicuramente non è in grado di lavorare al 100%, anzi, necessita del riconoscimento di un’alta inabilità lavorativa, dato il quadro clinico e la necessità di assumere 6 pasti quotidiani con il riposo postprandiale richiesto ed i sintomi presentati puntualmente. L’attuale perdita ponderale è l’espressione delle difficoltà inerenti alla sua situazione di salute. Le mie conclusioni potrebbero trovare conferma in una perizia specifica, nell’ambito di un ricovero ospedaliero in un reparto specializzato per disturbi alimentari con valutazioni giornaliere dei parametri vitali (glicemia, peso, parametri emodinamici in fase postprandiale) e di continua osservazione. In quell’occasione dovrebbe beneficiare di una valutazione multidisciplinare nonché dell’introduzione di una terapia con iniezioni di insulina, il diabete e la sua gestione essendo fattori invalidanti aggiuntivi alle sue condizioni." (doc. B) Il 5 giugno 2014, chiamato a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver riassunto la fattispecie ha affermato che “ la dr.ssa __________ mette l’accento sulla problematica postinfortunistica, problematica che è stata debitamente valutata dalla __________ e rimane competenza __________. Non vi sono nuovi elementi clinici al di fuori di questa nota problematica ” (doc. XII/Bis). 2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, per i motivi che seguono deve confermare le conclusioni dell’UAI e meglio dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ che hanno accertato, fino alla data dell’emissione della decisione formale (29 gennaio 2014), determinante per stabilire la correttezza del provvedimento impugnato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), una stabilità dello stato di salute del ricorrente rispetto alla precedente valutazione sfociata nella decisione del 14 giugno 2011 di soppressione della rendita e meglio l’assenza di una modifica rilevante del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione. 2.5.1. Circa la patologia psichica, il TCA deve in primo luogo sottolineare come la gestione della fattispecie non sia stata molto lineare. Inizialmente il dr. med. __________, medico SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver preso atto della perizia del CPAS del 28 giugno 2012 (doc. AI 72), aveva attestato una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% (doc. AI 77-1) ed in seguito un’incapacità lavorativa del 40% (doc. AI 86-1), che tuttavia, come evidenziato dai medesimi funzionari dell’UAI (doc. AI 90-1 e doc. AI 92-1), non era fondata su alcun atto medico. Successivamente il medesimo medico SMR, dr. med. __________, anche in seguito alle risposte fornite dalla perita, dr.ssa med. __________, si è corretto, evidenziando che la distimia, non essendo associata ad alcun altro disturbo psichico, nel preciso caso di specie non può essere invalidante (doc. AI 96-1). Quanto accaduto non modifica la correttezza della conclusione cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________, nella sua valutazione del 6 novembre 2013 (doc. AI 96-1). Il TF ha infatti ritenuto che la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. la sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, pubblicata in SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante). L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale ha precisato quanto segue: " (...) 4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)" Nel caso di specie i periti del CPAS, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, entrambi specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia, il 28 giugno 2012 hanno stabilito che l’insorgente è affetto unicamente da distimia (ICD 10 F 34.1; doc. AI 72-9: “ il quadro clinico si è poi evoluto in una depressione cronica del tono dell’umore che persiste almeno da due anni e che come tale è inquadrabile come una distimia ”). Il 29 ottobre 2013 la dr.ssa med. __________ ha confermato la diagnosi di distimia, con la presenza di un disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della volizione, un certo grado di ritiro sociale (doc. AI 95-1). Ciò, in applicazione della citata giurisprudenza federale non è sufficiente per determinare un danno alla salute ai sensi della legge (sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.3). Le attestazioni della curante, dr.ssa med. __________, peraltro non specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ha infatti affermato che il paziente “ presenta una depressione larvata ” [doc. AI 81-2], rispettivamente che è affetto da una “ sindrome ansioso depressiva cronica, possibile sindrome da stress post-traumatico ” [doc. B]), non sono atte a sovvertire le valutazioni peritali. La curante si limita infatti ad una descrizione generica della sofferenza psichica del proprio paziente (insonnia, incubi, inappetenza, cefalee, palpitazioni, astenia generalizzata, ritiro sociale), senza tuttavia apportare elementi clinici oggettivi di novità, circa un asserito peggioramento dello stato di salute, rispetto a quanto hanno potuto costatare i periti del CPAS (cfr. doc. AI 72-6: “ il sonno è disturbato, scarso numero di ore di riposo notturno e caratterizzato da incubi […] si sente stanco […] “; doc. AI 95-1: “ disturbo del sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della volizione, un certo grado di ritiro sociale ”), i quali hanno stabilito che la depressione cronica del tono dell’umore che persiste da alcuni anni è generata “unicamente” da una distimia (doc. AI 72-8 e 72-9; cfr. anche le dichiarazioni dell’assicurato al momento della visita presso il medico circondariale della __________, dr. med. __________, l’8 febbraio 2010, doc. __________ 123-3: “ Si sveglia spesso. Riferisce spesso incubi. Ogni tanto si sente completamente soffocare e non riesce più a respirare durante o in seguito alla deglutizione. Si sente molto nervoso e teso. Non ha voglia di uscire di casa e di incontrare altra gente […] ”). Va qui rammentato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). In una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti). Alla luce di quanto sopra esposto, dal punto di vista psichico, la situazione valetudinaria è pertanto sovrapponibile a quella accertata con la decisione del 14 giugno 2011, che si era fondata sulla valutazione del dr. med. __________ il quale aveva rilevato l’assenza di patologie psichiatriche di rilevanza clinica (doc. __________ 127-3). 2.5.2. Questo Tribunale non vede motivo per scostarsi dalle valutazioni dei medici SMR neppure per quanto concerne la patologia internistica. La curante, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, non ha infatti portato elementi medici oggettivi atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute valetudinario che abbia avuto un’incidenza sul grado d’invalidità del ricorrente, limitandosi ad una descrizione della patologia, già conosciuta, di cui è affetto l’interessato e delle conseguenze della malattia, di cui i medici hanno già tenuto conto (cfr. in particolare il doc. __________ 123, perizia dell’8 febbraio 2010 del dr. med. __________). Nello specifico, la specialista ha da ultimo posto la diagnosi di esiti di gastrectomia totale a febbraio 2007 per perforazione d’origine caustica con disfagia intermittente in concomitanza con l’alimentazione, sindrome di dumping precoce nella fase post-prandiale, ispessimento mucoso nella regione dell’anastomosi, gastroscopia e colonscopia a ottobre 2013, Ospedale __________, asportazione di adenoma rettale, calo ponderale di 10 chili negli ultimi sei mesi, diarrea cronica recidivante, diagnosi di colite microscopica linfocitaria, 2011 (doc. B). La dr.ssa med. __________ ha aggiunto che l’interessato presenta tuttora i postumi dell’invalidante intervento subito, cioè faticabilità mancanza dello stimolo della fame malgrado la necessità di assumere pasti frequenti; diverse intolleranze alimentari; disturbi addominali nella fase postprandiale. Necessita di un’alimentazione sostenuta con sei pasti frazionati al giorno, in ambiente tranquillo, ognuno con una fase di digestione in posizione orizzontale di circa un’ora. Durante il pasto avverte dolori retrosternali al passaggio del bollo alimentare nell’esofago, in seguito peso epigastrico, sudorazioni, tachicardia, sensazione di svenimento, crampi addominali, tallonamenti, flatulenza, frequenti scariche intestinali con carattere diarroico. Questo fa sì che abbia un certo timore nell’alimentarsi, da dove nasce la causa principale della perdita ponderale. Conseguenze dell’intervento a livello ematico sono: tendenza all’anemia ferri priva con stanchezza cronica, carenza di vitamina B12 ed acido folico che devono essere sostituiti. Negli ultimi mesi presenta un diabete mellito tipo II di difficile digestione, soprattutto data l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica (in stato di gastrectomia necessita di pasti frequenti ed ipercalorici). Le patologie e le limitazioni descritte dalla curante non si scostano molto da quanto era già stato accertato nel corso della procedura sfociata nel riconoscimento di una rendita della LAINF al 38% e della soppressione della rendita AI. Il dr. med. __________, medico __________ della __________, in data 18 febbraio 2010 aveva rilevato la presenza di “ persistenti problemi di inghiottimento di cibi solidi. E’ costretto a mangiare piccole quantità ma spesso. Persistenti dolori alla pancia, che tende a gonfiarsi dopo aver mangiato (…) Dopo aver mangiato si riempie la pancia di gas e sente certi movimenti fastidiosi all’interno della pancia. Si deve sempre coricare a causa dei movimenti all’interno della pancia e per una stanchezza post-prandiale. Si sente molto debole e non riesce a camminare per tratti lunghi ”. Nella descrizione degli atti medici figura che l’assicurato “ soffre spesso di malesseri post-prandiali verosimilmente su svuotamento rapido ed una “dumping sindrome” precoce ” (doc. __________ 123-2). I medici, già in passato, hanno tenuto conto della necessità, per l’interessato, di dover effettuare delle pause a causa della necessità di frazionare il cibo (doc. __________ 123-3: “ il paziente sarà costretto ad una dieta frazionata nel senso di assumere solo piccole porzioni di cibo alla volta, ma più spesso durante il giorno ”) ed avevano evidenziato che “ i disturbi riferiti dall’assicurato in gran parte non sono oggettivabili ” (doc. __________ 123-3). Neppure il calo ponderale è una novità, ritenuto che già in passato l’insorgente aveva avuto una diminuzione del peso (cfr. doc. __________ 123-2: “ […] dopo un importante perdita ponderale ha ritrovato un peso molto vicino al peso precedente all’incidente ”), così come la tendenza all’anemia ferripriva con stanchezza cronica, carenza di vitamina B12 ed acido folico che devono essere sostituiti. Infatti già l’8 giugno 2010 il dr. med. __________ aveva affermato che “(…) a causa della gastrectomia il paziente dovrà sottoporsi regolarmente a controlli della Ferritina e della Vitamina B12 con conseguenti sostituzioni parenterali ” (doc. __________ 128-1). Lo stesso medico aveva riscontrato la presenza di “ episodi di blocco del bolo alimentare a livello dell’esofago che quando avvengono possono disturbarlo anche per più di mezza giornata; vi dovrebbero essere frequenti pause lavorative (almeno una ogni 2 ore) per potersi alimentare correttamente con piccoli quantitativi di cibo ma anche per rilassare la parete addominale che, anche se corretta, continua a provocare dolori di tipo muscolari descritto come puntori ed aumentati dallo sforzo. Inoltre vi è una riduzione globale della prestanza fisica ” ed ha domandato, alla __________, di comunicargli “ il benestare a continuare i controlli di Ferritina e Vitamina B 12 e di poterle sostituire correttamente ” (doc. __________ 128). L’unica vera novità è la diagnosi di diabete mellito tipo II che la dr.ssa med. __________ afferma essere insorto negli ultimi mesi (cfr. doc. B) e che sarebbe di difficile controllo, data l’impossibilità di seguire una dieta ipocalorica poiché in stato di gastrectomia necessita di pasti frequenti ed ipercalorici. La curante, che ha comunque inserito il diabete mellito di tipo II trattato con “ antidiabetici orali ” tra le “ diagnosi collaterali ” (doc. B), tuttavia non dice nulla circa l’incidenza di questa sola patologia sulla capacità di lavoro dell’assicurato, il quale, del resto, non risulta né essere in cura presso uno specialista in diabetologia, né dover seguire un trattamento particolare che esulerebbe da quello normalmente seguito da qualsiasi assicurato nella medesima situazione. Egli deve infatti assumere antidiabetici orali (doc. B). Va a questo proposito segnalata una sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62), confermata dalla pronunzia 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, in cui questo Tribunale ha citato le parole di un medico SMR che aveva rammentato come “ anche persone che applicano il sistema di controllo intenso, ossia diverse misurazioni delle glicemie al giorno, con applicazione di insulina 4 o 5 volte al giorno, non presentano di regola un’inabilità lavorativa dato che queste misurazioni vengono di regola svolte prima dei pasti e al bisogno con dispendio minimo di tempo (pochi minuti). Per informazioni allego una documentazione della società svizzera diabetici che illustra che con un diabete si è in pratica in grado di svolgere tutte le professioni con poche eccezioni ”. In concreto non vi è alcun elemento oggettivo circa un qualsiasi impedimento maggiore dell’attività lavorativa, dovuto al diabete, rispetto a quanto accertato nel corso della precedente procedura, non essendo indicate cure cui l’interessato si starebbe sottoponendo e che gli impedirebbero l’esercizio di un’attività leggera e confacente al suo stato di salute in misura completa. Quanto alla circostanza che il ricorrente non è stato visitato dai medici dell’AI nell’ambito della valutazione della patologia internistica, va evidenziato che con sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008 al consid. 3.4 (cfr. anche sentenza 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 4.2; cfr. anche sentenza 8C_908/2012 del 29 maggio 2013, consid. 4.2.1) il TF ha affermato: " L'accertamento dei fatti da parte del primo giudice non può del resto neppure essere censurato per essersi (parzialmente) fondato sulle valutazioni del Servizio medico X.________ senza che i medici di detto servizio abbiano in precedenza esaminato il peritando. A tal proposito è sufficiente ricordare che una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti).” In concreto la documentazione medica prodotta dal ricorrente, ed in particolare le certificazioni della propria curante, dr.ssa med. __________, hanno permesso al dr. med. __________, medico SMR, di accertare una sostanziale stabilità dello stato valetudinario del ricorrente e di conseguenza l’assenza di una modifica rilevante dello stato di salute con incidenza sul grado d’invalidità dell’interessato, senza procedere ad un esame personale. Le perizie eseguite nell’ambito della precedente procedura confrontate con i nuovi atti medici nei quali figura l’evoluzione dello stato di salute dell’insorgente, hanno infatti permesso al medico SMR di accertare la situazione valetudinaria dell’assicurato senza che fosse necessaria una visita medica. A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Non rilevante è invece il risultato della TAC toraco addominale eseguita il 20 maggio 2014, la quale ha evidenziato noduli polmonari di origine non chiara, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti (doc. X). Da una parte non emerge che ciò abbia portato ad una modifica rilevante del grado d’invalidità, d’altra parte, in ogni caso, secondo costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Ne segue che se l’interessato ritiene che il suo stato di salute sia peggiorato successivamente all’emanazione della decisione in esame (29 gennaio 2014), può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di un procedimento separato. Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta necessario procedere con ulteriori accertamenti ed in particolare far allestire una perizia medica, essendo la documentazione agli atti sufficiente per decidere nel merito del ricorso. Quanto alla richiesta, formulata il 18 luglio 2014, di richiamare l’incarto della __________ “ alla quale è pure stato notificato il peggioramento dello stato di salute ”, va qui evidenziato che, come prassi, con la risposta di causa l’UAI ha già prodotto l’incarto completo, compreso l’incarto LAINF contenente i documenti fino al 24 aprile 2012 (doc. AI 71-1). L’insorgente non fa valere, né del resto emerge dagli atti, di essere stato successivamente sottoposto a nuove valutazioni mediche da parte della __________. Egli si limita infatti a rilevare di aver segnalato anche all’assicuratore contro gli infortuni l’asserita modifica dello stato valetudinario. Ne segue che questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta la sostanziale stabilità dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto accertato nella procedura sfociata nella decisione del 14 giugno 2011 (doc. AI 46-1), e meglio accertato che non si è in presenza di una modifica rilevante del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione, è a giusta ragione che l’UAI ha respinto la richiesta, senza che fosse necessario procedere ad un nuovo raffronto dei redditi né, indicare, nuovamente, le attività che l’interessato potrebbe svolgere. 2.7. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti