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32.2007.149

Negato il diritto a prestazioni in quanto l'A., se non é esposta a sostanze a cui é allergica, é abile al lavoro al 100% nelle sue precedenti attività svolte

Ticino · 2007-04-03 · Italiano TI
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Negato il diritto a prestazioni in quanto l'A., se non é esposta a sostanze a cui é allergica, é abile al lavoro al 100% nelle sue precedenti attività svolte

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2.   Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3.   Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto a prestazioni ritenendo che il danno alla salute non influisce in alcun

modo sulla capacità lavorativa sia per quanto concerne le attività precedentemente

svolte che per qualsiasi attività adeguata.

2.4.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004

nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6.   Nel

caso concreto il dr. __________, medico generico del SMR (sul diritto degli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13), nelle annotazioni 4 novembre 2005 ha rilevato che:

"

(…)

Assicurata 43.enne, ha svolto in precedenza attività

non qualificate (operaia, donna di pulizie).

E’ stata diagnosticata una affezione cutanea, di tipo

eczematoso (in concomitanza con l’uso di sostanze per la pulizia?).

Il curante e il dermatologo (che l’ha visitata nel

2003), parlano di “sospetta sindrome psichiatrica”, rispettivamente di “un

certo scompenso psichico con aumento della sintomatologia depressiva e di una

tendenza alla sindrome di conversione”.

Non risulta peraltro in trattamento psichiatrico e le

ultime consultazioni del medico di famiglia sono del novembre 04 e del

dermatologo novembre 03. (richiesta luglio 05).

Risulta iscritta alla DISO da marzo 2004 per ricerca al

100%

Situazione non chiara, non sappiamo nemmeno se esista

una patologia psichiatrica.

Perizia psichiatrica, Dr. __________:

da chiarire dapprima se esiste una patologia

psichiatrica, se sì, bisogna vedere se questa ha un influsso sulla capacità

lavorativa, se c’è come mai non è mai stata trattata? Con un trattamento si può

migliorare il suo stato di salute.

(…)." (doc. AI 14/1

)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 15/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 7 marzo 2006

(doc. AI 16/1-6) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e posto la seguente

diagnosi:

"

4.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa. Esistenti da quando?

-    Dermatite allergica da marzo 2003

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Esistenti da quando?

-    Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2)

di lieve entità

-    Stato dopo cisti sinoviale al polso sinistro

-    Stato dopo litiasi renale

-    Stato dopo conizzazione." (doc. AI 16/5)

ha,

in particolare, concluso che:

"

(...)

Dal punto di vista clinico-psichiatrico quanto

attualmente emerso è la presenza di un disturbo ansioso-depressivo di lieve

entità, senza sintomi biologici e chiaramente reattivo ad una situazione dermatologica

la cui genesi ed entità appaiono ancora da definire. La stessa peritanda ha

chiaramente affermato che all’epoca dei citati consulti dermatologici era

certamente in uno stato di sovraccarico psicologico ma dovuto al fatto stesso

che gli stessi controlli clinici non avevano sortito alcun effetto terapeutico.

In conclusione allo stato attuale non è stata

evidenziata alcuna patologia psichiatrica maggiore, nessuna sintomatologia

depressiva grave, alcun disturbo di personalità clinicamente significativo o

una sindrome conversiva associabile a situazioni traumatiche, eventi

intollerabili o relazioni disturbate in concomitanza all’esordio delle

manifestazioni dermatologiche e tali da compromettere il funzionamento

lavorativo della peritanda.

Va ricordato a tale proposito che ella ha

esplicitamente ammesso che se trovasse un’attività che non la costringa a stare

a contatto con polveri o altre sostanze che le provocano reazioni cutanee non avrebbe

alcuna difficoltà a ricominciare a lavorare e di essere tuttora alla ricerca di

tale soluzione occupazionale.

B.        Conseguenze sulla capacità di

lavoro

Da un punto di vista psichiatrico non sono state

rilevate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una

limitazione della capacità lavorativa della peritanda. E’ pertanto esigibile, a

livello psicologico e mentale, un’attività in misura completa nelle professioni

abitualmente esercitate o in qualsiasi altra occupazione.

C.        Conseguenze sulla capacità

d’integrazione

Sulla base di quanto precedentemente esposto non

occorre effettuare provvedimenti di integrazione

.

(…)." (doc. AI 16/5-6)

Nelle

annotazioni 9 giugno 2006 (doc. AI 22/1) il dr. __________ ha osservato:

"

(…)

L’A

ssicurata è

stata esaminata dal punto di vista psichiatrico (Perizia dr. __________ 07.03.2006),

visto il rapporto del curante dr. __________, che asseriva una sospetta

sindrome psichiatrica.

Il medico non vedeva peraltro l’A. da 9 mesi.

Non è stata constatata una patologia con influsso sulla

CL.

Rimane ora da valutare la parte Dermatologica: in base

al rapporto del dermatologo, che aveva visto l’A. nel 2003 e poi non l’aveva

più avuta in cura, NON è possibile dare limiti funzionali: L’A. presentava

delle allergie al Nickel e al Dodecigallato (conservante alimentare). Inoltre

era presente una diminuita resistenza alcalina della pelle.

Va esaminata l’evoluzione.

Indicata perizia dermatologica: dr.ssa __________, __________

(…)." (doc. AI 22/1

)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________ (doc. AI

23/1-2).

La

dr.ssa __________, FMH in dermatologia e venerologia, nella perizia 3 novembre

2006 (doc. AI 26/1-2) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e posta

la seguente diagnosi: “(…) il quadro clinico evoca in primo luogo una prurigine

nodulare. Quest’affezione non ha un’origine conosciuta. Colpisce soprattutto

donne attorno ai 40 anni di età. Può essere legata a disturbi endocrini o metabolici

(non presenti nel nostro caso) o a sovraccarico psichico, ma non è direttamente

legata ad una patologia psichica specifica (…)” (doc. AI 26/1) – ha espresso la

seguente valutazione e prognosi:

"

(…)

Si tratta di un’affezione cronica e difficilmente

guaribile l’anamnesi della signora RI 1 lo conferma. Il prurito è intenso e

regredisce soltanto quando le efflorescenze vengono escoriate, il che porta ad

un circolo vizioso nel quale lo stato della pelle non fa che peggiorare.

La terapia prescritta era composta da pomate anti

infiammatorie e da una cura per os con Sinquan 10 mg 2x/g. Si tratta di un

antidepressivo con effetto sul prurito o sulle dermatosi pruriginose.

Anche in questo caso la terapia per os è stata d’aiuto:

la pelle è più calma e la signora RI 1 sostiene di sentirsi meglio.

B.1

a)  La signora RI 1 si sente

scoraggiata ma non ha un’impostazione negativa nei confronti del suo disturbo

cutaneo.

b)   la malattia cutanea presentata

dalla paziente non rappresenta una menomazione fisica che le impedisce

un’attività lavorativa.

c)   le zone particolarmente colpite il

cui aspetto è certamente poco estetico, sono generalmente coperte dagli

indumenti.

B.2

Per quanto concerne la malattia cutanea,

l’attività lavorativa può essere effettuata se non vi è esposizione alle

sostanze a cui la signora RI 1 è allergica (nichelio, dodecigallato) e a sostanze

irritanti.

C.

Un lavoro che le permettesse di coltivare

contatti sociali e sentirsi utile sarebbe certamente auspicabile. Da evitare,

come segnalato sopra, il contatto con le sostanze a cui è sensibilizzata.

(…)." (doc. AI 26/2)

2.7.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio

1995 in

re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

S

e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-

629, in

particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base

delle risultanze della perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e di

quella dermatologica della Dr.ssa __________.

Per

quanto riguarda l’aspetto dermatologico la capacità lavorativa in un’attività

adeguata attestata dalla dr.ssa __________ non é stata contestata e nemmeno è

stato prodotto alcun certificato medico specialistico che riconoscesse

un’incapacità lavorativa riconducibile a questa patologia.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Dal

punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata peritata dal dr. __________

che non ha riscontrato alcuna diagnosi di questa natura atta a giustificare

un’incapacità lavorativa.

La

perizia 7 marzo 2006 del dr. __________ (doc. AI 16/1-6) non è stata validamente

contestata e alla stessa va riconosciuta forza probatoria piena.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 19

ottobre 2006 rilasciato dal RA 1 nel quale in modo del tutto generico e senza

documentare è solamente attestato che l’assicurata “(…) è in cura dal 28.8.2006

per una problematica ansioso-depressiva con importanti somatizzazioni che

limitano la capacità lavorativa in modo importante.” (doc. AI 25/1).

Al

riguardo il dr. __________, nel rapporto medico 27 novembre 2006 (doc. AI

28/1-2) – posta la diagnosi principale di “(…) affezione cutanea compatibile in

primo luogo con: prurigine nodulare (…)” e, senza influsso sulla capacità

lavorativa, di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva di lieve entità ICD10 F

41.2 (…)”, ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) non adatte attività a

contatto con Nichelio e dodecigallato (sostanza conservante usata

nell’industria alimentare (E312) e cosmetica). In altre attività non vi è

limitazione. (…)” e considerata una incapacità lavorativa dello 0% quale “(…)

operaia non a contatto con le sostanze date (…)” e quale “(…) ausiliaria casa

anziani (…)” – ha concluso che “(…) l’A. è stata esaminata dettagliatamente dal

punto di vista psichiatrico mediante perizia in marzo 2006 e non era

giustificata una IL. Va quindi mantenuta la conclusione cui è giunto il dr. __________.

(…)”.

V

a qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne

saurait

certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid.

3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter

le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Anche

con il ricorso, il dr. __________, non contesta puntualmente la perizia del dr.

__________ limitandosi a sostenere che la decisione dell’Ufficio AI non sarebbe

motivata e, senza tuttavia motivare e documentare, conclude in modo del tutto

generico che “(…) il quadro clinico di cui soffre la mia paziente non le permette

di esercitare alcuna attività lavorativa. (…)” (doc. AI 34/1).

In

simili circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia psichiatrica 7 marzo 2006 (doc. AI 16/1-6) e di quella dermatologica 3

novembre 2006 (doc. AI 26/1-2),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l

'assicurata,

se non è esposta alle sostanze a cui è allergica, è abile al lavoro al 100%

tanto nella sue precedenti attività svolte quanto in attività adeguate.

Di

conseguenza la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.9.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 32.2007.149 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 32.2007.149 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 32.2007.149

Negato il diritto a prestazioni in quanto l'A., se non é esposta a sostanze a cui é allergica, é abile al lavoro al 100% nelle sue precedenti attività svolte

Raccomandata Incarto n. 32.2007.149 FS Lugano 30 luglio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 20 aprile 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 3 aprile 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di luglio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) allergia al nikel – patologia renale – patologia cardiaca – edema diffuso (…)” (doc. AI 1/1-7). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici del caso – tra cui una perizia psichiatrica e una dermatologica –, con decisione 3 aprile 2007 (doc. AI 33/1-2), preavvisata con progetto 26 febbraio 2007 (doc. AI 32/1-2), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale il dr. __________ ha sostenuto che: " (…)

-    La vostra decisione non è motivata;

-    L’esito degli accertamenti non è apprezzabile sul piano sia formale che sostanziale;

-    Il quadro clinico di cui soffre la mia paziente non le permette di esercitare alcuna attività lavorativa;

-    Si ribadisce e si specifica il quadro clinico caratterizzato da un disturbo psicopatologico complesso nel quale si affianca un disturbo di somatizzazione importante e un disturbo psicotico cronico con complesso disturbo della personalità. La cronicità del quadro clinico e del suo decorso, nonché della prognosi, ne fanno una situazione clinica, psicosociale e sociopsichiatrica estremamente seria ed impegnativa sotto tutti i punti di vista. Non mi è assolutamente possibile comprendere il Vostro punto di vista e la Vostra decisione nella fattispecie. Vi chiedo pertanto di voler rivedere le Vostre decisioni alla luce di quanto sopra. Sono a disposizione per qualsiasi informazione e per un incontro alfine di chiarire i punti ancora oscuri o incerti. (…)." (doc. AI 34/1) 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione e – dopo aver rilevato come al progetto di decisione, fondato sulle perizie specialistiche psichiatrica e dermatologica e sui preavvisi del medico SMR, non sono state presentate osservazioni –, in particolare, ha osservato che “(…) contro questa decisione […] si è opposto il dr. __________ il quale, senza aver mai chiesto l’invio dell’incarto completo all’UAI, ha contestato l’accertamento medico effettuato dall’Amministrazione non portando però alcun elemento nuovo ed oggettivo capace di giustificare una differente valutazione medica rispetto a quella già effettuata dai medici specializzati considerati dall’UAI nella propria decisione. (…)” (V, pag. 2). 1.5.   Con scritto 29 maggio 2007 l’assicurata ha trasmesso al TCA la procura conferita al dr. __________. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni ritenendo che il danno alla salute non influisce in alcun modo sulla capacità lavorativa sia per quanto concerne le attività precedentemente svolte che per qualsiasi attività adeguata. 2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.6.   Nel caso concreto il dr. __________, medico generico del SMR (sul diritto degli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle annotazioni 4 novembre 2005 ha rilevato che: " (…) Assicurata 43.enne, ha svolto in precedenza attività non qualificate (operaia, donna di pulizie). E’ stata diagnosticata una affezione cutanea, di tipo eczematoso (in concomitanza con l’uso di sostanze per la pulizia?). Il curante e il dermatologo (che l’ha visitata nel 2003), parlano di “sospetta sindrome psichiatrica”, rispettivamente di “un certo scompenso psichico con aumento della sintomatologia depressiva e di una tendenza alla sindrome di conversione”. Non risulta peraltro in trattamento psichiatrico e le ultime consultazioni del medico di famiglia sono del novembre 04 e del dermatologo novembre 03. (richiesta luglio 05). Risulta iscritta alla DISO da marzo 2004 per ricerca al 100% Situazione non chiara, non sappiamo nemmeno se esista una patologia psichiatrica. Perizia psichiatrica, Dr. __________: da chiarire dapprima se esiste una patologia psichiatrica, se sì, bisogna vedere se questa ha un influsso sulla capacità lavorativa, se c’è come mai non è mai stata trattata? Con un trattamento si può migliorare il suo stato di salute. (…)." (doc. AI 14/1) L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 15/1-2). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 7 marzo 2006 (doc. AI 16/1-6) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e posto la seguente diagnosi: " 4.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Esistenti da quando?

-    Dermatite allergica da marzo 2003 4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Esistenti da quando?

-    Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2) di lieve entità

-    Stato dopo cisti sinoviale al polso sinistro

-    Stato dopo litiasi renale

-    Stato dopo conizzazione." (doc. AI 16/5) ha, in particolare, concluso che: " (...) Dal punto di vista clinico-psichiatrico quanto attualmente emerso è la presenza di un disturbo ansioso-depressivo di lieve entità, senza sintomi biologici e chiaramente reattivo ad una situazione dermatologica la cui genesi ed entità appaiono ancora da definire. La stessa peritanda ha chiaramente affermato che all’epoca dei citati consulti dermatologici era certamente in uno stato di sovraccarico psicologico ma dovuto al fatto stesso che gli stessi controlli clinici non avevano sortito alcun effetto terapeutico. In conclusione allo stato attuale non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica maggiore, nessuna sintomatologia depressiva grave, alcun disturbo di personalità clinicamente significativo o una sindrome conversiva associabile a situazioni traumatiche, eventi intollerabili o relazioni disturbate in concomitanza all’esordio delle manifestazioni dermatologiche e tali da compromettere il funzionamento lavorativo della peritanda. Va ricordato a tale proposito che ella ha esplicitamente ammesso che se trovasse un’attività che non la costringa a stare a contatto con polveri o altre sostanze che le provocano reazioni cutanee non avrebbe alcuna difficoltà a ricominciare a lavorare e di essere tuttora alla ricerca di tale soluzione occupazionale. B.        Conseguenze sulla capacità di lavoro Da un punto di vista psichiatrico non sono state rilevate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una limitazione della capacità lavorativa della peritanda. E’ pertanto esigibile, a livello psicologico e mentale, un’attività in misura completa nelle professioni abitualmente esercitate o in qualsiasi altra occupazione. C.        Conseguenze sulla capacità d’integrazione Sulla base di quanto precedentemente esposto non occorre effettuare provvedimenti di integrazione . (…)." (doc. AI 16/5-6) Nelle annotazioni 9 giugno 2006 (doc. AI 22/1) il dr. __________ ha osservato: " (…) L’A ssicurata è stata esaminata dal punto di vista psichiatrico (Perizia dr. __________ 07.03.2006), visto il rapporto del curante dr. __________, che asseriva una sospetta sindrome psichiatrica. Il medico non vedeva peraltro l’A. da 9 mesi. Non è stata constatata una patologia con influsso sulla CL. Rimane ora da valutare la parte Dermatologica: in base al rapporto del dermatologo, che aveva visto l’A. nel 2003 e poi non l’aveva più avuta in cura, NON è possibile dare limiti funzionali: L’A. presentava delle allergie al Nickel e al Dodecigallato (conservante alimentare). Inoltre era presente una diminuita resistenza alcalina della pelle. Va esaminata l’evoluzione. Indicata perizia dermatologica: dr.ssa __________, __________ (…)." (doc. AI 22/1) L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 23/1-2). La dr.ssa __________, FMH in dermatologia e venerologia, nella perizia 3 novembre 2006 (doc. AI 26/1-2) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e posta la seguente diagnosi: “(…) il quadro clinico evoca in primo luogo una prurigine nodulare. Quest’affezione non ha un’origine conosciuta. Colpisce soprattutto donne attorno ai 40 anni di età. Può essere legata a disturbi endocrini o metabolici (non presenti nel nostro caso) o a sovraccarico psichico, ma non è direttamente legata ad una patologia psichica specifica (…)” (doc. AI 26/1) – ha espresso la seguente valutazione e prognosi: " (…) Si tratta di un’affezione cronica e difficilmente guaribile l’anamnesi della signora RI 1 lo conferma. Il prurito è intenso e regredisce soltanto quando le efflorescenze vengono escoriate, il che porta ad un circolo vizioso nel quale lo stato della pelle non fa che peggiorare. La terapia prescritta era composta da pomate anti infiammatorie e da una cura per os con Sinquan 10 mg 2x/g. Si tratta di un antidepressivo con effetto sul prurito o sulle dermatosi pruriginose. Anche in questo caso la terapia per os è stata d’aiuto: la pelle è più calma e la signora RI 1 sostiene di sentirsi meglio. B.1

a)  La signora RI 1 si sente scoraggiata ma non ha un’impostazione negativa nei confronti del suo disturbo cutaneo.

b)   la malattia cutanea presentata dalla paziente non rappresenta una menomazione fisica che le impedisce un’attività lavorativa.

c)   le zone particolarmente colpite il cui aspetto è certamente poco estetico, sono generalmente coperte dagli indumenti. B.2 Per quanto concerne la malattia cutanea, l’attività lavorativa può essere effettuata se non vi è esposizione alle sostanze a cui la signora RI 1 è allergica (nichelio, dodecigallato) e a sostanze irritanti. C. Un lavoro che le permettesse di coltivare contatti sociali e sentirsi utile sarebbe certamente auspicabile. Da evitare, come segnalato sopra, il contatto con le sostanze a cui è sensibilizzata. (…)." (doc. AI 26/2) 2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). S e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04). 2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze della perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e di quella dermatologica della Dr.ssa __________. Per quanto riguarda l’aspetto dermatologico la capacità lavorativa in un’attività adeguata attestata dalla dr.ssa __________ non é stata contestata e nemmeno è stato prodotto alcun certificato medico specialistico che riconoscesse un’incapacità lavorativa riconducibile a questa patologia. Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata peritata dal dr. __________ che non ha riscontrato alcuna diagnosi di questa natura atta a giustificare un’incapacità lavorativa. La perizia 7 marzo 2006 del dr. __________ (doc. AI 16/1-6) non è stata validamente contestata e alla stessa va riconosciuta forza probatoria piena. Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 19 ottobre 2006 rilasciato dal RA 1 nel quale in modo del tutto generico e senza documentare è solamente attestato che l’assicurata “(…) è in cura dal 28.8.2006 per una problematica ansioso-depressiva con importanti somatizzazioni che limitano la capacità lavorativa in modo importante.” (doc. AI 25/1). Al riguardo il dr. __________, nel rapporto medico 27 novembre 2006 (doc. AI 28/1-2) – posta la diagnosi principale di “(…) affezione cutanea compatibile in primo luogo con: prurigine nodulare (…)” e, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva di lieve entità ICD10 F 41.2 (…)”, ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) non adatte attività a contatto con Nichelio e dodecigallato (sostanza conservante usata nell’industria alimentare (E312) e cosmetica). In altre attività non vi è limitazione. (…)” e considerata una incapacità lavorativa dello 0% quale “(…) operaia non a contatto con le sostanze date (…)” e quale “(…) ausiliaria casa anziani (…)” – ha concluso che “(…) l’A. è stata esaminata dettagliatamente dal punto di vista psichiatrico mediante perizia in marzo 2006 e non era giustificata una IL. Va quindi mantenuta la conclusione cui è giunto il dr. __________. (…)”. V a qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2) Anche con il ricorso, il dr. __________, non contesta puntualmente la perizia del dr. __________ limitandosi a sostenere che la decisione dell’Ufficio AI non sarebbe motivata e, senza tuttavia motivare e documentare, conclude in modo del tutto generico che “(…) il quadro clinico di cui soffre la mia paziente non le permette di esercitare alcuna attività lavorativa. (…)” (doc. AI 34/1). In simili circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia psichiatrica 7 marzo 2006 (doc. AI 16/1-6) e di quella dermatologica 3 novembre 2006 (doc. AI 26/1-2), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l 'assicurata, se non è esposta alle sostanze a cui è allergica, è abile al lavoro al 100% tanto nella sue precedenti attività svolte quanto in attività adeguate. Di conseguenza la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto. 2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti