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15.2021.42

Istanza di nuova stima immobiliare

Ticino · 2021-05-07 · Italiano TI
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Incarto n.15.2021.42

Lugano

7 maggio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla

RI 1

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisiopromossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(rappresentato dall’__________ PR 1, )

3.Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

4.Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base all’at­tuale stima diventerà definitivo.

5.Per leggenon si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20acpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

1.1Di conseguenza l’RI 1, è invi­tata a versareentro 10 giornisul conto del Tribunale d’appello CCP 69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.–quale anticipo dei costi della nuova periziadelle unità di proprietà per pianin. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________,che la Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.

1.2In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valorepresumibile di realizzazionedei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr.2'660'000.–,diventerà definitivo.

–,  ;

–, , ,

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.