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15.2018.49

Ticino · 2018-03-16 · Italiano TI
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Verbale di pignoramento e decisione relativa a domande per le quali la ricorrente si era doluta di diniego di giustizia in un precedente ricorso, nel frattempo liquidato

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.06.2018 15.2018.49

Verbale di pignoramento e decisione relativa a domande per le quali la ricorrente si era doluta di diniego di giustizia in un precedente ricorso, nel frattempo liquidato

Incarto n. 15.2018.49 Lugano 13 giugno 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 31 marzo 2018 (recte: 28 maggio 2018) di RI 1RI 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i provvedimenti del 16 marzo e 9 maggio 2018 emessi nella procedura di pignoramento eseguita nei confronti della ricorrente a favore dell’esecuzione

n. __________ e di altre 85; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con un ricorso (n. 14/2018) del 31 marzo 2018 l’avv. RI 1 aveva chiesto di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione del 16 marzo 2018, con cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha invitato l’PI 2 a versare la somma di fr. 14'536.– pignorata sul conto n. __________ dell’avv. RI 1 nonché i dinieghi di giustizia per avere l’UE omesso di statuire sulle sue istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo sblocco del suddetto conto, 3) del 26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta perenzione dell’esecuzione n. __________ della PI 1 e 4) dello stesso 26 dicembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017; che con sentenza del 22 maggio 2018 la Camera ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile e non era diventato senza oggetto (inc. 15.2018.31); che la Camera ha considerato in particolare che le domande di accertamento di dinieghi di giustizia erano nel frattempo diventata senza oggetto, siccome con decisione del 4 maggio 2018 l’UE aveva respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi quattro anni dal sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzio­­ne

n. __________ (ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente dell’avvenuto pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto sequestro penale (cui è stato attribuito un valore di stima di fr. 1.–); che con il ricorso in esame (n. 20/2018) RI 1 ripropone il ricorso del 31 marzo 2018 contro il provvedimento del 16 marzo con cui l’UE ha invitato la banca a versare sul suo conto la somma di fr. 14'536.– pignorata e “ora” impugna il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 e la decisione del 4 maggio 2018; che, come detto, il primo ricorso è già stato trattato con la sentenza 15.2018.31 del 22 maggio 2018, ritirata dalla ricorrente il 1° giugno 2018, e non può più quindi essere riproposto; che è invece infondato il secondo ricorso, con cui RI 1 si limita a contestare “risolutamente le attività illegali dell’UE ovvero i suoi provvedimenti in titolo a motivo che pende avanti la vostra Corte il ricorso innanzi indicato”, poiché i ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo automatico (art. 36 LEF); che ad ogni modo l’UE poteva legittimamente statuire sulle domande in merito alle quali la stessa ricorrente si doleva di un diniego di giustizia; che la richiesta generica di “accertare la nullità assoluta dei provvedimenti dell’UE” è irricevibile in quanto priva di motivazione – in contrasto con l’esigenza posta all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2); che stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso contro il provvedimento del 16 marzo 2018 è inammissibile. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso contro il provvedimento del 4 maggio 2018 e contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione all’avv. RI 1, . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.