Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interposto allautorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dellavviso di pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
E. 2 In merito alla richiesta della ricorrente di ordinare un ulteriore scambio di allegati, si osserva preliminarmente che giusta lart. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) linsorgente avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo la ricezione delle osservazioni della controparte dellUEF, avvenuta in concreto l8 maggio 2014, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). La richiesta di fissazione di un secondo scambio di allegati, presentata solo il successivo 21 maggio, è pertanto tardiva e in quanto tale irricevibile.
E. 3 Nel ricorso, linsorgente sostiene che il precetto esecutivo andava notificato a lei, per il tramite di sua madre o del suo curatore, anziché allamministratore della successione fu R__________. Essa rileva in particolare che nella causa inerente al rilascio del certificato ereditario che la vedeva opposta ad __________, anchessa figlia di R__________ e rappresentata in quella vertenza dalla madre PI 1, con sentenza del 5 aprile 2013 (inc. 11.2012.123) ormai passata in giudicato la I Camera civile del Tribunale dappello le ha formalmente riconosciuto la qualità di erede unica. La ricorrente ritiene pertanto che con laccettazione da parte sua delleredità con beneficio dinventario si sia esaurito il compito dellamministratore della successione, ragione per cui PI 1, ben sapendo che non esisteva alcuna comunione ereditaria, avrebbe dovuto indicare sulla domanda desecuzione lerede unica, quale debitrice, e il curatore avv. RA 1, quale rappresentante della stessa.
Da parte sua, la resistente è del parere che lincarico conferito al notaio avv. P__________ non è terminato, sicché lesistenza di una curatela, in rappresentanza dellerede minorenne RI 1, rispettivamente il fatto che questultima sia lunica erede secondo quanto indicato nel certificato ereditario, nulla muta al fatto che essendo attiva una misura di amministrazione della successione ogni atto deve correttamente essere notificato allamministratore, unica persona legittimata sia attivamente che passivamente a notificare o a ricevere atti esecutivi che concernono la successione.
Nelle proprie osservazioni, lUEF ritiene, infine, di aver agito conformemente allart. 65 cpv. 3 LEF laddove ha notificato il precetto esecutivo allamministratore della successione. Rileva inoltre che, una volta esaurito il compito dellamministratore, ha notificato gli ulteriori atti esecutivi alla ricorrente, nella sua veste di erede unica.
E. 3.1 Giusta lart. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione dufficio, leredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità delleredità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (cfr. sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Secondo lart. 65 cpv. 3 LEF, lesecuzione contro uneredità non divisa si notifica al rappresentante delleredità o, se questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi scelta: prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti delleventuale esistenza di un esecutore testamentario (art. 518 CC), di un amministratore (art. 554 CC) o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. DTF 91 III 14; 71 III 163). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire in particolare che lamministratore ufficiale delleredità ai sensi dellart. 554 CC è esclusivamente legittimato a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi in nome proprio e per conto della successione (cfr. DTF 54 II 197 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 consid. 1.3; Rep. 1970 pag. 72; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 65 LEF), in quanto rappresentante di un patrimonio separato (Sondervermögen) da quello degli eredi (cfr. DTF 79 II 116 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 già citata, consid. 1.3).
E. 3.2 Nel caso in rassegna, è pacifico che il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato lamministrazione della successione fu R__________, designando quale amministratore lavv. P__________. Occorre rilevare in proposito che lamministrazione di una successione inizia e termina mediante specifica decisione dellautorità competente e non per legge a causa dellesistenza, rispettivamente dellestinzione dei presupposti legali (v. Karrer/Peter/Leu, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 29 e 31 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 877). La conclusione dellamministrazione ufficiale presuppone che i beni della successione siano stati trasferiti allavente diritto e che il rapporto finale e la nota donorario dellamministratore siano stati approvati dallautorità competente (Karrer/Peter/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 554). Ne consegue che, non avendo il Pretore posto (ancora) termine allamministrazione della successione, lavv. P__________ riveste tuttora il ruolo di amministratore, ciò che del resto emerge dalla sua e-mail del 7 aprile 2014 inviata allUEF (doc. 13) e che ammette pure linsorgente, ove nel proprio ricorso afferma in particolare che lincarico dellavv. P__________ [ ] non è stato formalmente rimosso attraverso una decisione pretorile (ricorso, pag. 4, ad 6). Visto quanto precede, lescutente non aveva scelta: era obbligata a far notificare il precetto al rappresentante delleredità, ovvero in concreto allamministratore della successione (v. Franco Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, pag. 1387 ad dd), e questo indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse accettato leredità con beneficio dinventario. In effetti, fintanto che sussiste il provvedimento dellamministrazione ufficiale della successione (art. 554 CC), i diritti degli eredi rimangono sospesi (Steinauer, op. cit., n. 879). Ciò significa, in altri termini, che RI 1, pur essendo erede unica, non può (ancora) disporre liberamente delleredità. Lo potrà fare solo dopo aver ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona la revoca formale del mandato dellamministratore ufficiale della successione.
E. 4 Da quanto precede discende che il precetto esecutivo diretto contro la successione fu R__________ è stato regolarmente notificato allamministratore della stessa giusta lart. 65 cpv. 3 LEF, ragione per cui lesecuzione è valida. Il ricorso va dunque respinto. Stessa sorte tocca alla domanda di restituzione del termine per interporre opposizione formulata in via subordinata, la ricorrente non avendone diritto, dal momento che soltanto lamministratore della successione poteva in concreto interporre opposizione come daltronde aveva fatto non appena ricevuto il precetto e a maggior ragione chiedere, ove necessario, la restituzione del termine per agire in tal senso.
E. 5 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
avv.;
avv. .
Comunicazione allUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2014.46
Lugano
24 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 aprile 2014 di
RI 1
(rappresentata dal curatore avv. RA 1,)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nellesecuzione n. __________ promossa da
PI 1
(patrocinata dallavv. PA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decisione del 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato lamministrazione delleredità del defunto R__________, designando quale amministratore il notaio avv. P__________ con lincarico di allestire in particolare un inventario assicurativo (inc. __________). Avendo RI 1 chiesto il beneficio dinventario ai sensi dellart. 580 CC, lamministratore della successione si è poi pure occupato di compilare il relativo inventario su delega del Pretore (inc. __________). Il 31 luglio 2012 RI 1 ha accettato la successione con beneficio dinventario.
B. Il 28 agosto 2013 PI 1 ha inoltrato allUfficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona una domanda di esecuzione per lincasso di fr. 106'693.90 oltre accessori, indicando quale debitore Eredi fu R__________, __________, rappresentato dallamministratore della successione avv. __________ P__________.
C. Dando seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2013 lUEF di Bellinzona ha notificato il precetto esecutivo n. __________ allavv. P__________, il quale ha interposto opposizione. Avendo questultimo ritirato in seguito lopposizione con scritto 17 febbraio 2014, su domanda della procedente lorgano esecutivo gli ha trasmesso lavviso di pignoramento il 3 aprile 2014.
D. Con e-mail del 7 aprile 2014 lavv. P__________ ha comunicato allUEF che, chiusa la procedura di beneficio dinventario, leredità è stata accettata dallunica erede RI 1, rappresentata dal curatore ad hoc avv. RA 1. Alla luce di tale circostanza, pur evidenziando che il suo ruolo è quello di amministratore dei beni della successione, lavv. P__________ ha chiesto allorgano esecutivo di verificare la correttezza formale della procedura esecutiva, ritenendo che, con ogni verosimiglianza, il rappresentante dellerede è il curatore ad hoc anziché lui. Preso atto di tale scritto, lo stesso giorno lUEF ha inviato un nuovo avviso di pignoramento a RI 1 per il tramite del suo curatore.
E. Con ricorso del 17 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto esecutivo allamministratore della successione, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dellesecuzione o di annullarla e, in subordine, di restituirle il termine per formulare opposizione. Essa ha pure chiesto il conferimento delleffetto sospensivo, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso con ordinanza 23 aprile 2014.
F. Con osservazioni 2 maggio 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come lUEF con osservazioni 7 maggio 2014.
G. Con scritto 21 maggio 2014 RI 1 ha chiesto un ulteriore scambio di allegati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto allautorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dellavviso di pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. In merito alla richiesta della ricorrente di ordinare un ulteriore scambio di allegati, si osserva preliminarmente che giusta lart. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) linsorgente avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo la ricezione delle osservazioni della controparte dellUEF, avvenuta in concreto l8 maggio 2014, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). La richiesta di fissazione di un secondo scambio di allegati, presentata solo il successivo 21 maggio, è pertanto tardiva e in quanto tale irricevibile.
3. Nel ricorso, linsorgente sostiene che il precetto esecutivo andava notificato a lei, per il tramite di sua madre o del suo curatore, anziché allamministratore della successione fu R__________. Essa rileva in particolare che nella causa inerente al rilascio del certificato ereditario che la vedeva opposta ad __________, anchessa figlia di R__________ e rappresentata in quella vertenza dalla madre PI 1, con sentenza del 5 aprile 2013 (inc. 11.2012.123) ormai passata in giudicato la I Camera civile del Tribunale dappello le ha formalmente riconosciuto la qualità di erede unica. La ricorrente ritiene pertanto che con laccettazione da parte sua delleredità con beneficio dinventario si sia esaurito il compito dellamministratore della successione, ragione per cui PI 1, ben sapendo che non esisteva alcuna comunione ereditaria, avrebbe dovuto indicare sulla domanda desecuzione lerede unica, quale debitrice, e il curatore avv. RA 1, quale rappresentante della stessa.
Da parte sua, la resistente è del parere che lincarico conferito al notaio avv. P__________ non è terminato, sicché lesistenza di una curatela, in rappresentanza dellerede minorenne RI 1, rispettivamente il fatto che questultima sia lunica erede secondo quanto indicato nel certificato ereditario, nulla muta al fatto che essendo attiva una misura di amministrazione della successione ogni atto deve correttamente essere notificato allamministratore, unica persona legittimata sia attivamente che passivamente a notificare o a ricevere atti esecutivi che concernono la successione.
Nelle proprie osservazioni, lUEF ritiene, infine, di aver agito conformemente allart. 65 cpv. 3 LEF laddove ha notificato il precetto esecutivo allamministratore della successione. Rileva inoltre che, una volta esaurito il compito dellamministratore, ha notificato gli ulteriori atti esecutivi alla ricorrente, nella sua veste di erede unica.
3.1 Giusta lart. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione dufficio, leredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità delleredità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (cfr. sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Secondo lart. 65 cpv. 3 LEF, lesecuzione contro uneredità non divisa si notifica al rappresentante delleredità o, se questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi scelta: prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti delleventuale esistenza di un esecutore testamentario (art. 518 CC), di un amministratore (art. 554 CC) o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. DTF 91 III 14; 71 III 163). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire in particolare che lamministratore ufficiale delleredità ai sensi dellart. 554 CC è esclusivamente legittimato a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi in nome proprio e per conto della successione (cfr. DTF 54 II 197 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 consid. 1.3; Rep. 1970 pag. 72; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 65 LEF), in quanto rappresentante di un patrimonio separato (Sondervermögen) da quello degli eredi (cfr. DTF 79 II 116 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 già citata, consid. 1.3).
3.2 Nel caso in rassegna, è pacifico che il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato lamministrazione della successione fu R__________, designando quale amministratore lavv. P__________. Occorre rilevare in proposito che lamministrazione di una successione inizia e termina mediante specifica decisione dellautorità competente e non per legge a causa dellesistenza, rispettivamente dellestinzione dei presupposti legali (v. Karrer/Peter/Leu, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 29 e 31 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 877). La conclusione dellamministrazione ufficiale presuppone che i beni della successione siano stati trasferiti allavente diritto e che il rapporto finale e la nota donorario dellamministratore siano stati approvati dallautorità competente (Karrer/Peter/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 554). Ne consegue che, non avendo il Pretore posto (ancora) termine allamministrazione della successione, lavv. P__________ riveste tuttora il ruolo di amministratore, ciò che del resto emerge dalla sua e-mail del 7 aprile 2014 inviata allUEF (doc. 13) e che ammette pure linsorgente, ove nel proprio ricorso afferma in particolare che lincarico dellavv. P__________ [ ] non è stato formalmente rimosso attraverso una decisione pretorile (ricorso, pag. 4, ad 6). Visto quanto precede, lescutente non aveva scelta: era obbligata a far notificare il precetto al rappresentante delleredità, ovvero in concreto allamministratore della successione (v. Franco Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, pag. 1387 ad dd), e questo indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse accettato leredità con beneficio dinventario. In effetti, fintanto che sussiste il provvedimento dellamministrazione ufficiale della successione (art. 554 CC), i diritti degli eredi rimangono sospesi (Steinauer, op. cit., n. 879). Ciò significa, in altri termini, che RI 1, pur essendo erede unica, non può (ancora) disporre liberamente delleredità. Lo potrà fare solo dopo aver ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona la revoca formale del mandato dellamministratore ufficiale della successione.
4. Da quanto precede discende che il precetto esecutivo diretto contro la successione fu R__________ è stato regolarmente notificato allamministratore della stessa giusta lart. 65 cpv. 3 LEF, ragione per cui lesecuzione è valida. Il ricorso va dunque respinto. Stessa sorte tocca alla domanda di restituzione del termine per interporre opposizione formulata in via subordinata, la ricorrente non avendone diritto, dal momento che soltanto lamministratore della successione poteva in concreto interporre opposizione come daltronde aveva fatto non appena ricevuto il precetto e a maggior ragione chiedere, ove necessario, la restituzione del termine per agire in tal senso.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
avv.;
avv. .
Comunicazione allUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.