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F-9253/2025

F-9253/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-9253/2025 Sentenza del 21 gennaio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dalle avv. Immacolata Iglio Rezzonico e Giulia Melandri, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) - domanda multipla; decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (...). Visto che: il 4 marzo 2025, dopo i rigetti definitivi della sua prima domanda d'asilo in Svizzera e di una conseguente domanda di revisione, il ricorrente è stato allontanato in Sri Lanka, il suo paese d'origine, il 29 luglio 2025, egli è rientrato illegalmente nello spazio Dublino dall'Italia, il 12 agosto 2025, egli ha depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera, il 15 settembre 2025, la SEM ha chiesto all'Italia di prendere in carico il ricorrente in applicazione del regolamento di Dublino III (RD III), il 17 novembre 2025, senza risposta dalle autorità italiane, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Italia, il 1° dicembre 2025, tramite le sue due legali, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, in via supercautelare nonché cautelare, che sia restituito l'effetto sospensivo al ricorso con la conseguente sospensione dell'esecuzione del trasferimento in Italia, e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio; sul piano sostanziale, egli chiede che il ricorso sia accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo, il 2 dicembre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM, il 5 dicembre 2025, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto le domande di restituzione dell'effetto sospensivo e di concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, invitando il ricorrente a versare, entro il 12 gennaio 2026, un anticipo di fr. 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali, con la comminatoria che, altrimenti, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, il 12 gennaio 2026, il ricorrente ha pagato l'anticipo richiesto, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), e poi versato il relativo anticipo, il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1, 52 e 63 cpv. 4 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di presa in carico ("take charge"), come in concreto, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); in particolare, quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; questa responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (artt. 13 par. 1 e 22 RD III), in concreto, consultando Eurodac (rilevamento delle impronte digitali), la SEM ha accertato che, il 29 luglio 2025, il ricorrente è entrato illegalmente in Italia; di conseguenza, il 15 settembre 2025, la SEM ha richiesto alle autorità italiane di prendere in carico il ricorrente in base all'art. 13 par. 1 RD III; quest'ultime non hanno ritenuto di dover ottenere dalla SEM ulteriori informazioni, limitandosi in effetti a non rispondere alla domanda di presa in carico entro due mesi dal suo ricevimento ("mancata risposta"), ciò che equivale all'accettazione della medesima, da cui la competenza dell'Italia a prendere in carico il ricorrente (cfr. artt. 13 par. 1 e 22 par. 1 e 7 RD III), per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in breve, che i suoi diritti di richiedente l'asilo non sarebbero sufficientemente salvaguardati in Italia, ora, è riconosciuto che in Italia non vi sono attualmente carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. sentenze del TAF F-3480/2022 del 30 agosto 2022 e F-3290/2022 del 5 agosto 2022; decisione impugnata, pag. 6; AIDA, Country Report: Italy, 2024 Update, pagg. 75, 174, 195 e passim); questo significa, in particolare, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Italia per far valere il suo preteso diritto all'asilo, essendo precisato che è risaputo che le autorità di questo paese si conformano al principio di non respingimento; così, malgrado gli argomenti del ricorso, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), peraltro, il ricorrente non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, suscettibili di ostacolare seriamente il suo trasferimento; in proposito, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico dovuto allo stress causato dal suo ritorno in Italia, potrà senz'altro rivolgersi ai fornitori di cure mediche sul posto; pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM e al contrario di quanto pretende il ricorrente, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità secondo l'art. 17 par. 1 RD III in relazione con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza dell'Italia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Italia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Italia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: