Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3480/2022 Sentenza del 30 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Barbara Balmelli; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2004, Camerun, CFA Chiasso, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 agosto 2022 / N .... Visto che: il 14 febbraio 2022, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica del Camerun (RC), è entrato senza visto per via marittima nell'Unione europea (UE), ossia in Italia, alle cui autorità ha dichiarato di essere nato il 19 settembre 2002, il 28 marzo 2022, proveniente da Milano in treno, il ricorrente è giunto a Ginevra-Cointrin, dove ha dichiarato alle Guardie di confine svizzere (GCS), in un primo tempo, di essere minorenne ("mineur"), indicando la data di nascita del 6 gennaio 2005, quindi, in un secondo tempo, ha affermato di essere maggiorenne ("majeur"), declinando la data del 19settembre 2002; raggiunto il Centro federale d'asilo (CFA) di Boudry, il ricorrente ha presentato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) una domanda d'asilo, nella quale ha inserito, come data di nascita, il 6 gennaio 2005; il ricorrente è poi stato trasferito al CFA di Chiasso, dove la procedura d'asilo è proseguita, il 25 aprile 2022, in base alle risultanze della prima audizione (PA) del ricorrente, la SEM gli ha comunicato di considerarlo come maggiorenne ai fini della procedura d'asilo, il 29 aprile 2022, il ricorrente ha trasmesso alla SEM l'originale del suo atto di nascita, l'8 agosto 2022, terminata l'istruzione del caso e concluso che, in definitiva, l'Italia fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Italia, il 12 agosto 2022, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione impugnata sia sospesa in via supercautelare, che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso e che egli sia riconosciuto come minorenne; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione sia annullata e la domanda d' asilo esaminata nel quadro di una procedura nazionale in Svizzera, oppure che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione; il ricorrente ha poi inoltrato diversi documenti medici concernenti il suo stato di salute, di cui si dirà in seguito, il 15 agosto 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e il giudice istruttore ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Italia, il 18 agosto 2022, la SEM ha attribuito il ricorrente al Canton Lucerna, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1) ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III); in presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III), se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia sul piano della procedura; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, basandosi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente alla situazione personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), in concreto, il ricorrente ha indicato a quattro riprese due date di nascita diverse: in Italia, il 19 settembre 2002; a Ginevra-Cointrin, il 6 gennaio 2005 nonché il 19 settembre 2002; a Boudry e a Chiasso, nei rispettivi CFA, il 6 gennaio 2005; per giustificarsi il ricorrente ha affermato, da un lato, di avere spiegato alle GCS di Ginevra-Cointrin "cos'è successo [in Italia], ma loro hanno insistito e non volevano portarmi [sic], poi hanno negato la data di nascita che ho dichiarato, perché non avevo documenti con me che la potessero giustificare", e, dall'altro lato, che "in Italia, sapevo che se davo la mia data di nascita vera mi avrebbero trattenuto in quanto minore. Per quel motivo io ho dato loro questa data, di modo che mi mettevano tra i maggiorenni, per poter continuare il viaggio e venire in Svizzera" (incarto SEM, doc. 15/13 [verbale prima audizione]); peraltro, sempre a proposito della doppia data di nascita, il ricorrente scrive nell'impugnativa che "il rapporto delle [GCS] non è parte della procedura d'asilo e non è pertanto rilevante ai fini della valutazione dell'età, oltre al fatto che non è chiaro in quali circostanze lo stesso sia stato compilato e se fosse presente un interprete" (ricorso, § 2); riguardo al suo atto di nascita, il ricorrente rimprovera alla SEM di non avere "proceduto con qualsivoglia perizia per valutare la veridicità dello stesso" (ricorso, § 4), ora, per prima cosa, questo Tribunale non reputa convincente il dire del ricorrente che avrebbe fornito alle autorità italiane una data di nascita casuale, ossia il 19 settembre 2002, per fingersi maggiorenne e poter così proseguire il suo viaggio in Svizzera (cfr., in relazione al medesimo tipo di resoconto, la sentenza TAF F-3988/2018 del 18 luglio 2018 pag. 7); in effetti, che si fosse dichiarato minorenne o maggiorenne, egli avrebbe comunque potuto, trovandosi ormai senza visto nell'UE e nello spazio Dublino, tentare di trasferirsi illegalmente in Svizzera, come del resto ha fatto; in secondo luogo, questo Tribunale non vede motivi per dubitare dell'attendibilità dei dati trascritti nel rapporto delle GCS del 28 marzo 2022 (cfr. incarto SEM, doc. 10/12), tanto più che il ricorrente non riesce, in nessun modo, a rendere verosimile il suo rendiconto di quello che sarebbe successo al posto di confine di Ginevra-Cointrin; in terzo luogo, questo Tribunale rileva che le GCS sono un'autorità federale e che il loro rapporto riferisce l'entrata illegale del ricorrente in Svizzera, da cui la sua pertinenza come parte integrante dell'incarto SEM, con l'aggiunta che il ricorrente, siccome è di madrelingua francese, non necessitava di un interprete, rispetto al resoconto della sua vita in Camerun, si deve osservare che le risposte del ricorrente alle domande postegli dalla SEM sul suo percorso scolastico e professionale si riassumono in buona parte nelle formule "non so dirvi l'età", "non conosco l'anno", "non lo so" e "non mi ricordo"; in particolare, quando la SEM ha rilevato che la data di nascita del 6 gennaio 2005 non corrispondeva all'informazione fornita dal ricorrente di aver avuto 14 - 15 anni al momento del decesso di suo padre il 1° dicembre 2018, egli ha risposto, cogliendo l'incongruenza, "è esattamente quello che stavo per dire, non è 14 - 15 anni, ma avevo 13 - 14 anni" (cfr. incarto SEM, doc. 15/13, passim); in questa maniera, se si deve riconoscere che il ricorrente "ha comunque fornito alcuni elementi essenziali della sua biografia" (ricorso, § 1), egli non ha apportato elementi coerenti persuasivi che possano far credere alla sua minore età, a complemento di quanto precede, va rimarcato che l'originale dell'atto di nascita del ricorrente, peraltro privo di fotografia, non costituisce un documento di legittimazione o d'identità, quindi comprovante l'età, ai sensi della normativa sull'asilo (cfr. art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), stando così le cose, questo Tribunale non reputa necessario eseguire una perizia medico-legale per accertare l'età del ricorrente, diversamente da quanto egli propone (cfr. ricorso, § 5, pag. 7), di conseguenza, non essendo riuscito a provare o perlomeno a rendere verosimile la sua pretesa minore età, il ricorrente deve essere considerato maggiorenne ai fini della presente procedura (data attribuitagli dalla SEM: 1° gennaio 2004); quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, dall'incarto risulta senza equivoci che il ricorrente è giunto in Italia il 14 febbraio 2022, e che si è recato in Svizzera il 28 marzo successivo, dove ha depositato una domanda d'asilo, il 26 aprile 2022, la SEM ha quindi chiesto alle autorità preposte italiane di prendere in carico il ricorrente, le quali non hanno tuttavia risposto, cosicché, il 28 giugno seguente, a scadenza del termine di due mesi previsto dal RD III, la SEM ha comunicato loro di considerarle competenti (cfr. incarto SEM, doc. 19/7 e 33/1), di conseguenza, la competenza dell'Italia a prendere in carico il ricorrente per evadere la sua domanda di protezione internazionale è accertata (cfr. artt. 13 par. 1, 21 par. 1 e 22 par. 1 e 7 RD III); in relazione al trasferimento del ricorrente in Italia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che l'Italia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale, in primis il principio di non respingimento (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), ora, è riconosciuto che in Italia non vi sono attualmente carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU, nonostante i dubbi espressi dal ricorrente (cfr. ricorso, § 6, pag. 8); questo significa, in particolare, che spetta a lui sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Italia per invocare il suo preteso diritto all'asilo (cfr. sentenze TAF F-1803/2022 del 21 aprile 2022 e, mutatis mutandis, D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4 [DTAF 2019 I/6] con i diversi riferimenti giurisprudenziali), pertanto, non sussistendo carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Italia il ricorrente fa anche un accenno ai "documenti medici all'incarto" (ricorso, § 7, pag. 9), senza tuttavia tematizzare le risultanze delle sue numerose visite mediche del marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2022, facenti stato in sostanza di un disagio psicologico, trattato con terapia farmacologica (antidepressivo sertralina), e di un'artrosi all'anca e al ginocchio sinistri (infiltrazioni; cfr. incarto SEM, doc. 13/2, 22/3, 28/3, 29/3, 30/2, 31/2, 32/3, 35/3, 36/3, 37/2, 38/3, 39/3, 44/3 e 49/3), ora, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto l'Italia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in accordo con questa giurisprudenza, questo Tribunale reputa, da un lato, che né i problemi psicologici né i dolori all'anca e al ginocchio sinistri del ricorrente rappresentino, di per sé, un ostacolo al solo trasferimento nella vicina Italia; dall'altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del solo trasferimento in Italia, i detti problemi non necessitino di essere delucidati ulteriormente sul piano medico, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, l'Italia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), dimodoché non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente non possa beneficiare in Italia dell'eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno, per es. in relazione al suo stato psicologico (cfr., in proposito, https://www.cleiss.fr/docs/systemes-de-sante/italie.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Italia in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 11), per finire, riguardo all'affermazione del ricorrente che "la SEM, prima di disporre [il suo] allontanamento [...], avrebbe dovuto offrirgli la possibilità di esprimersi in merito ai maltrattamenti che egli ha dichiarato di aver subito in Libia" (ricorso, § 7, pag. 9), modo di procedere che egli interpreta come una violazione del suo diritto di essere sentito, occorre sottolineare che quanto accaduto in Libia non è pertinente per la determinazione della sola competenza internazionale secondo il RD III, da cui l'inconsistenza della censura, alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza dell'Italia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Italia, sia dopo aver accertato l'eventuale minore età del ricorrente, sia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Italia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione della presente sentenza la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).