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F-3290/2022

F-3290/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Jenny de Coulon Scuntaro Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia);

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3290/2022 Sentenza del 5 agosto 2022 Composizione Giudice Jenny de Coulon Scuntaro, giudice unica, con l'approvazione dello giudice Yanick Felley; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1991, Algeria, CFA Glaubenberg, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 luglio 2022 / N ... Visto che: il 14 ottobre 2019, A.______ (il ricorrente), cittadino algerino, ha presentato una domanda d'asilo in Germania dopo essere entrato senza visto nell'Unione europea (UE), il 21 gennaio 2020, la Germania ha respinto la domanda d'asilo del ricorrente e l'ha rimpatriato, il 16 luglio 2021, il ricorrente ha lasciato l'Algeria ed è nuovamente entrato nell'UE senza visto, sbarcando in Italia (Sardegna) ad una data non precisata, paese nel quale non ha formulato alcuna domanda d'asilo, il 10 aprile 2022, dopo avere soggiornato un certo tempo in Francia, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, il 26 giugno 2022, a causa del suo comportamento minaccioso, la SEM ha assegnato il ricorrente al Centro d'asilo speciale di Les Verrières per una durata di trenta giorni, il 21 luglio 2022, una volta istruito il caso e concluso che, in definitiva, l'Italia fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Italia, il 29 luglio 2022, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione impugnata sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione sia annullata e la competenza della Svizzera costatata in mancanza di un qualsiasi indizio sufficiente "welches die Zuständigkeit von Italien begründen vermögen würde" (ricorso, § 17), oppure che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 2 agosto 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Italia, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato l'Algeria il 16 luglio 2021 in direzione dell'Italia, dove è sbarcato in Sardegna, di essersi poi spostato in Francia per recarsi quindi in Svizzera, dove ha presentato una domanda d'asilo il 10 aprile 2022 (cfr. incarto SEM, doc. 13/3), il 4 maggio 2022, in conformità agli art. 13 par. 1, 21 par. 1 e 22 RD III, la SEM ha quindi chiesto alle autorità competenti italiane di "verificare se l'interessato è effettivamente conosciuto in Italia (visto che in Eurodac non è stato registrato un ingresso illegale) e se del caso di prendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 13.1 del Regolamento Dublino" (cfr. incarto SEM, doc. 21/11); le autorità italiane non hanno risposto alla SEM, ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso, §§ 15 a 19) e indipendentemente dalla formulazione condizionale, in parte fuorviante, della richiesta della SEM alle autorità italiane, questo Tribunale considera che non vi siano ragioni consistenti per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni che il ricorrente medesimo ha validamente rilasciato alla SEM riguardo alla data e alle modalità della sua venuta in Italia; d'altra parte, anche rispetto alla durata di dodici mesi della competenza dello Stato membro la cui frontiera è stata attraversata clandestinamente (in concreto, l'Italia) in provenienza da un paese terzo (in concreto, l'Algeria [art. 13 par. 1 ultima frase RD III]), non sussistono dubbi ragionevoli per credere che questa condizione non sia soddisfatta alla luce del fatto che il ricorrente, secondo il suo dire, ha lasciato l'Algeria il 16 luglio 2022; peraltro, questo vale anche se si dovesse considerare che la data d'accertamento della competenza italiana non sia il 4 maggio 2022 (richiesta di presa in carico), ma soltanto il 21 luglio 2022 (decisione impugnata), tenendo in debito conto della durata probabile del viaggio per via marittima dall'Algeria alla Sardegna (cfr. art. 22 par. 4 RD III); in questo senso, non si può dunque seguire il ricorrente quando afferma che "der zeitliche Aspekt nicht hinreichend klar ist, endet doch die Zuständigkeit nach Art. 13 Abs. 1 der Dublin-III-VO nach einem Jahr, wobei zu klären gewesen wäre, inwiefern das Jahr tatsächlich noch nicht abgelaugen ist" (ricorso, § 18); a ciò si aggiunga che le autorità italiane non hanno ritenuto di dover chiedere alla SEM eventuali informazioni supplementari, limitandosi in effetti a non rispondere alla domanda di presa in carico (mancata risposta), da cui la loro competenza (cfr. art. 22 par. 7 RD III), di conseguenza, la competenza dell'Italia a prendere in carico il ricorrente per evadere la sua domanda di protezione internazionale è accertata; in relazione al trasferimento del ricorrente in Italia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che l'Italia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale, in primis il principio di non respingimento (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), ora, è riconosciuto che in Italia non vi sono attualmente carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU, ciò che nemmeno il ricorrente contesta apertamente; questo significa, in particolare, che spetta a lui sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Italia per invocare il suo preteso diritto all'asilo, a prescindere dal fatto che le autorità italiane, le quali si conformano al principio di non respingimento, gli avrebbero dato a suo tempo, secondo le sue affermazioni non comprovate, un foglio di via per espellerlo (cfr. sentenze TAF F-1803/2022 del 21 aprile 2022 e, mutatis mutandis, D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4 [DTAF 2019 I/6] con i diversi riferimenti giurisprudenziali), pertanto, non sussistendo carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Italia il ricorrente si riferisce, a titolo sussidiario, anche al suo stato di salute, asserendo di trovarsi "in einer schwierigen Verfassung", di dover seguire "nachweislich eine Therapie sowie medizinische Betreuung" come pure di necessitare di una "psychologische Unterstützung", e rimprovera così alla SEM di non avere raccolto e valutato "die neuesten medizinischen Informationen", senza peraltro indicare quali (ricorso, § 21); in proposito, dall'incarto risulta che il ricorrente è "tossico-dipendente (cocaina) da 5 anni in terapia sostitutiva con valium 10mg / tramadol ret 100mg, atarax 25mg, e Mg diasporal", che soffre di un "dolore intenso per carie" e che ha subito l'"asportazione dente arcata inferiore destro con sutura" (cfr. incarto SEM, doc. 11/2, 12/2, 25/2 e 27/3 [Fogli di trasmissione di informazioni mediche/F2 del 28 aprile 2022, nonché del 5 e 10 maggio 2022]), ora, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto l'Italia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in accordo con questa giurisprudenza, questo Tribunale reputa, da un lato, che né i problemi di dipendenza alla cocaina, né i problemi dentali del ricorrente rappresentino, di per sé, un ostacolo al solo trasferimento nella vicina Italia; dall'altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del solo trasferimento in Italia, i detti problemi non necessitino di essere delucidati ulteriormente sul piano medico, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, l'Italia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), dimodoché non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente non possa beneficiare in Italia dell'eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno, per es. in relazione allo svezzamento dalla cocaina o sul piano della sua salute dentale (cfr., in proposito, https://www.cleiss.fr/docs/systemes-de-sante/italie.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Italia in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 7), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza dell'Italia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Italia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Italia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Jenny de Coulon Scuntaro Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia);

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).