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F-6366/2024

F-6366/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 Con il ricorso possono essere contestate violazioni del diritto federale (compresi l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) così come l'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). La SEM avrebbe omesso di eseguire una perizia medica atta ad accertare l'età del ricorrente e avrebbe basato il suo giudizio unicamente sulle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo nell'ambito del colloquio del 9 settembre 2024. Pertanto la SEM non avrebbe potuto escludere, in base agli elementi presenti agli atti, con sufficiente probabilità una minore età del ricorrente.

E. 3.2 La SEM, al contrario, reputa che il ricorrente - a cui spetterebbe l'onere della prova - non avrebbe fornito elementi sufficienti per potere dimostrare la minore età. Le sue dichiarazioni contrastanti, in particolare quelle in merito alla sua biografia, non risulterebbero tali da renderlo credibile.

E. 3.3 Va chiarito, dunque, se alla SEM possa essere imputata una violazione della massima inquisitoria che porterebbe all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

E. 4.1 La procedura d'asilo è retta dal principio dell'obbligo inquisitorio (art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi), secondo il quale l'autorità deve provvedere d'ufficio all'accertamento corretto e completo dei fatti rilevanti per la decisione, procurarsi i documenti necessari per la procedura, chiarire le circostanze giuridicamente rilevanti e fornire le prove necessarie (DTAF 2015/10 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti). L'autorità non è tuttavia tenuta a svolgere indagini approfondite su ogni elemento di fatto. Ulteriori accertamenti devono essere effettuati solo se appaiono necessari sulla base degli atti (cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 16 ad art. 12). L'obbligo inquisitorio trova il suo limite nell'obbligo di collaborazione dei richiedenti asilo (cfr. art. 8 LAsi).

E. 4.2 Va inoltre ribadito l'obbligo di motivazione. Tale obbligo, che deriva dal diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 PA, impone all'autorità di motivare la propria decisione in modo tale che la persona interessata possa, se del caso, impugnarla in modo adeguato e che sia lei che l'autorità di appello possano farsi un'idea della portata della decisione (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.6). A tal fine, l'autorità che ha emanato la decisione può limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione, ma deve almeno indicare brevemente le considerazioni che l'hanno guidata e su quali elementi si basa la sua decisione (cfr. DTAF 2008/47 conisd. 3.2). Non è tuttavia necessario che la motivazione esamini in modo approfondito tutti i punti sollevati dalle parti e confuti espressamente ogni singola argomentazione (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1).

E. 4.3 È considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i del RD III; art. 1a lett. d dell'ordinanza sull'asilo 1 dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III-VO, Vienna 2014, cap. 15 segg. ad art. 8). L'onere della prova della minore età nel procedimento d'asilo spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 4.2.3). Nell'ambito di una valutazione complessiva, occorre ponderare tutti gli indizi a favore o contro la veridicità delle indicazioni relative all'età. Essenziali a tal fine sono i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età, la quale deve svolgersi in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. sentenza della CorteEDU F.B. contro Belgio del 6 marzo 2025, 47836/21), costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 ss.). Va tuttavia osservato che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più le constatazioni mediche forniscono indizi a favore della minore o della maggiore età dell'interessato (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 4.4 Nel caso in specie la SEM ha escluso la minore età del ricorrente sulla base delle dichiarazioni fatte nell'ambito del colloquio PA RMNA e l'accettazione senza riserve da parte delle autorità croate di ripresa in carico del ricorrente. Tuttavia ha omesso di incaricare un ente specialistico per l'esecuzione di una perizia medica sull'età. Benché un tale obbligo non sussista in maniera generale e astratta, nel caso in specie non sussistevano elementi sufficienti tali ad escludere l'eventualità della minore età. Innanzitutto, per quanto riguarda l'accettazione da parte croata, essa non risulta essere un indizio sufficiente per poterne determinare l'età, specialmente per il fatto che un'eventuale violazione da parte della SEM dell'obbligo d'informazione potrebbe invalidare l'accettazione dello stato richiesto (cfr. sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti). In merito ad eventuali contraddizioni fatte dal ricorrente non risulta essere inusuale che i ricorrenti di minore età possano avere lacune in merito a punti salienti della loro biografia o del loro viaggio (sentenza del Tribunale D-521/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2). Nello specifico, la SEM ritiene che le indicazioni fornite dal ricorrente durante la PA RMNA del 9 settembre 2024 riguardanti la sua data di nascita e le sue dichiarazioni in merito all'età fossero state vaghe ed imprecise, senza indicare chiaramente quali delle dichiarazioni fatte risultassero problematiche. In tal modo le considerazioni dell'autorità inferiore non risultano del tutto chiare e non permettono un'impugnazione completa della decisione avversata. In un caso analogo precedente, il Tribunale ha sancito che l'autorità inferiore avesse violato il suo obbligo inquisitorio, non avendo indagato su tutte le questioni rilevanti al fine di potere determinare lo Stato membro competente ed in particolare non facendo eseguire una perizia medica da un ente preposto (cfr. sentenza del Tribunale D-521/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2). Il rilevamento di una perizia medica sull'età del ricorrente avrebbe potuto permettere alla SEM di ottenere ulteriori elementi e poterla mettere nella condizione, con la dovuta certezza, di escludere o meno la minore età del ricorrente. Non essendo questo il caso, gli accertamenti precedentemente condotti si rivelano dunque incompleti.

E. 4.5 Va infine rammentato che a tutti gli Stati membri spetta un obbligo di trasparenza e informazione nel quadro di una richiesta di presa o ripresa in carico, la cui violazione può portare a rendere invalida l'accettazione da parte dello Stato interpellato (cfr. sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6.1). Non avendo menzionato nello specifico le problematiche legate all'età fatta valere dal ricorrente ed in particolare sulla presunta minore età del medesimo, le autorità croate non sono state messe nella condizione di potere giudicare la fattispecie in maniera completa per determinare la loro competenza (cfr. sentenza del Tribunale F-7549/2024 dell'11 marzo 2024 consid. 4.8).

E. 5 In sintesi, si può affermare che la SEM non ha accertato i fatti in modo giuridicamente corretto e non ha segnalato alle autorità croate informazioni e prove rilevanti. Ha quindi violato sia l'obbligo inquisitorio (art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 49 lett. b PA e l'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) sia l'obbligo di informazione tra Stati ai sensi del regolamento Dublino III. La decisione avversata risulta dunque immotivata (art. 29 PA).

E. 6 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA il Tribunale amministrativo federale decide direttamente nel merito o, in via eccezionale, rinvia la causa all'autorità precedente con istruzioni vincolanti.

E. 6.1 Una cassazione e un rinvio alla precedente istanza si rendono necessari in particolare quando devono essere accertati ulteriori fatti e deve essere condotta una procedura probatoria completa. In linea di principio, la mancanza di maturità decisionale in tali casi può essere colmata anche dall'autorità di ricorso stessa, se ciò appare opportuno nel singolo caso per motivi di economia processuale; tuttavia, essa non è tenuta a farlo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 con ulteriori riferimenti).

E. 6.2 Nel caso in esame, i fatti non sono stati accertati in modo giuridicamente sufficiente e le autorità croate non sono state informate di circostanze rilevanti che avrebbero potuto essere importanti per la valutazione della loro competenza, motivo per cui non è possibile sanare la situazione.

E. 7 Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda all'accertamento completo e corretto dei fatti rilevanti ai fini del diritto - in particolare gli accertamenti necessari per determinare in modo giuridicamente sufficiente l'età del ricorrente - e ad emettere una nuova decisione. Con questo esito del procedimento, non è necessario entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni addotte nel ricorso.

E. 8.1 Il presente ricorso si rivela manifestamente fondato ed è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risulta divenuta senza oggetto.

E. 9.1 Con tale esito della procedura al ricorrente non vanno attribuite spese procedurali (art. 63 cpv. 1 PA).

E. 9.2 Al ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili, poiché nel caso in esame è stato patrocinato d'ufficio ai sensi dell'art. 102h LAsi, ovvero in un ambito indennizzato dalla Confederazione in conformità all'art. 102k LAsi (cfr. anche artl 111a ter LAsi). (Dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6366/2024 Sentenza del 4 luglio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente afghano ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2024 indicando di essere nato il (...) e di essere pertanto un minorenne non accompagnato. Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" ha rilevato una domanda d'asilo pregressa in Croazia del 6 agosto 2024. B. Il 9 settembre 2024 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione per minorenni non accompagnati (PA RMNA). In tale occasione gli è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza dello Stato croato per il trattamento della sua domanda d'asilo. Sempre in tale sede gli è anche stata data la possibilità di esprimersi sull'intenzione dell'autorità inferiore di modificare la sua data di nascita per fissarla al (...). C. Il 10 settembre 2024 la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato una domanda di ripresa in carico alle autorità croate sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. Il 19 settembre 2024 il ricorrente ha trasmesso una copia della sua Tazkara, mentre il 20 settembre 2024 le autorità croate hanno accolto la richiesta in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III. E. Con decisione del 25 settembre 2024 - inoltrata al ricorrente il 1° ottobre 2024 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Contro tale provvedimento, il ricorrente, patrocinato dal suo rappresentante, ha presentato ricorso l'8 ottobre 2024. Il ricorrente domanda che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Egli domanda inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiede l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. G. Il 9 novembre 2024 la precedente giudice istruttrice ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti verso la Croazia. H. Il 10 giugno 2025 è avvenuto un cambiamento nella composizione del collegio giudicante, per cui l'attuale giudice unico della Corte VI del Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) ha ripreso gli atti all'incarto. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. Con il ricorso possono essere contestate violazioni del diritto federale (compresi l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) così come l'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). La SEM avrebbe omesso di eseguire una perizia medica atta ad accertare l'età del ricorrente e avrebbe basato il suo giudizio unicamente sulle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo nell'ambito del colloquio del 9 settembre 2024. Pertanto la SEM non avrebbe potuto escludere, in base agli elementi presenti agli atti, con sufficiente probabilità una minore età del ricorrente. 3.2 La SEM, al contrario, reputa che il ricorrente - a cui spetterebbe l'onere della prova - non avrebbe fornito elementi sufficienti per potere dimostrare la minore età. Le sue dichiarazioni contrastanti, in particolare quelle in merito alla sua biografia, non risulterebbero tali da renderlo credibile. 3.3 Va chiarito, dunque, se alla SEM possa essere imputata una violazione della massima inquisitoria che porterebbe all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 4. 4.1 La procedura d'asilo è retta dal principio dell'obbligo inquisitorio (art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi), secondo il quale l'autorità deve provvedere d'ufficio all'accertamento corretto e completo dei fatti rilevanti per la decisione, procurarsi i documenti necessari per la procedura, chiarire le circostanze giuridicamente rilevanti e fornire le prove necessarie (DTAF 2015/10 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti). L'autorità non è tuttavia tenuta a svolgere indagini approfondite su ogni elemento di fatto. Ulteriori accertamenti devono essere effettuati solo se appaiono necessari sulla base degli atti (cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 16 ad art. 12). L'obbligo inquisitorio trova il suo limite nell'obbligo di collaborazione dei richiedenti asilo (cfr. art. 8 LAsi). 4.2 Va inoltre ribadito l'obbligo di motivazione. Tale obbligo, che deriva dal diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 PA, impone all'autorità di motivare la propria decisione in modo tale che la persona interessata possa, se del caso, impugnarla in modo adeguato e che sia lei che l'autorità di appello possano farsi un'idea della portata della decisione (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.6). A tal fine, l'autorità che ha emanato la decisione può limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione, ma deve almeno indicare brevemente le considerazioni che l'hanno guidata e su quali elementi si basa la sua decisione (cfr. DTAF 2008/47 conisd. 3.2). Non è tuttavia necessario che la motivazione esamini in modo approfondito tutti i punti sollevati dalle parti e confuti espressamente ogni singola argomentazione (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1). 4.3 È considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i del RD III; art. 1a lett. d dell'ordinanza sull'asilo 1 dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III-VO, Vienna 2014, cap. 15 segg. ad art. 8). L'onere della prova della minore età nel procedimento d'asilo spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 4.2.3). Nell'ambito di una valutazione complessiva, occorre ponderare tutti gli indizi a favore o contro la veridicità delle indicazioni relative all'età. Essenziali a tal fine sono i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età, la quale deve svolgersi in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. sentenza della CorteEDU F.B. contro Belgio del 6 marzo 2025, 47836/21), costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 ss.). Va tuttavia osservato che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più le constatazioni mediche forniscono indizi a favore della minore o della maggiore età dell'interessato (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 4.4 Nel caso in specie la SEM ha escluso la minore età del ricorrente sulla base delle dichiarazioni fatte nell'ambito del colloquio PA RMNA e l'accettazione senza riserve da parte delle autorità croate di ripresa in carico del ricorrente. Tuttavia ha omesso di incaricare un ente specialistico per l'esecuzione di una perizia medica sull'età. Benché un tale obbligo non sussista in maniera generale e astratta, nel caso in specie non sussistevano elementi sufficienti tali ad escludere l'eventualità della minore età. Innanzitutto, per quanto riguarda l'accettazione da parte croata, essa non risulta essere un indizio sufficiente per poterne determinare l'età, specialmente per il fatto che un'eventuale violazione da parte della SEM dell'obbligo d'informazione potrebbe invalidare l'accettazione dello stato richiesto (cfr. sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti). In merito ad eventuali contraddizioni fatte dal ricorrente non risulta essere inusuale che i ricorrenti di minore età possano avere lacune in merito a punti salienti della loro biografia o del loro viaggio (sentenza del Tribunale D-521/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2). Nello specifico, la SEM ritiene che le indicazioni fornite dal ricorrente durante la PA RMNA del 9 settembre 2024 riguardanti la sua data di nascita e le sue dichiarazioni in merito all'età fossero state vaghe ed imprecise, senza indicare chiaramente quali delle dichiarazioni fatte risultassero problematiche. In tal modo le considerazioni dell'autorità inferiore non risultano del tutto chiare e non permettono un'impugnazione completa della decisione avversata. In un caso analogo precedente, il Tribunale ha sancito che l'autorità inferiore avesse violato il suo obbligo inquisitorio, non avendo indagato su tutte le questioni rilevanti al fine di potere determinare lo Stato membro competente ed in particolare non facendo eseguire una perizia medica da un ente preposto (cfr. sentenza del Tribunale D-521/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2). Il rilevamento di una perizia medica sull'età del ricorrente avrebbe potuto permettere alla SEM di ottenere ulteriori elementi e poterla mettere nella condizione, con la dovuta certezza, di escludere o meno la minore età del ricorrente. Non essendo questo il caso, gli accertamenti precedentemente condotti si rivelano dunque incompleti. 4.5 Va infine rammentato che a tutti gli Stati membri spetta un obbligo di trasparenza e informazione nel quadro di una richiesta di presa o ripresa in carico, la cui violazione può portare a rendere invalida l'accettazione da parte dello Stato interpellato (cfr. sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6.1). Non avendo menzionato nello specifico le problematiche legate all'età fatta valere dal ricorrente ed in particolare sulla presunta minore età del medesimo, le autorità croate non sono state messe nella condizione di potere giudicare la fattispecie in maniera completa per determinare la loro competenza (cfr. sentenza del Tribunale F-7549/2024 dell'11 marzo 2024 consid. 4.8).

5. In sintesi, si può affermare che la SEM non ha accertato i fatti in modo giuridicamente corretto e non ha segnalato alle autorità croate informazioni e prove rilevanti. Ha quindi violato sia l'obbligo inquisitorio (art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 49 lett. b PA e l'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) sia l'obbligo di informazione tra Stati ai sensi del regolamento Dublino III. La decisione avversata risulta dunque immotivata (art. 29 PA).

6. Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA il Tribunale amministrativo federale decide direttamente nel merito o, in via eccezionale, rinvia la causa all'autorità precedente con istruzioni vincolanti. 6.1 Una cassazione e un rinvio alla precedente istanza si rendono necessari in particolare quando devono essere accertati ulteriori fatti e deve essere condotta una procedura probatoria completa. In linea di principio, la mancanza di maturità decisionale in tali casi può essere colmata anche dall'autorità di ricorso stessa, se ciò appare opportuno nel singolo caso per motivi di economia processuale; tuttavia, essa non è tenuta a farlo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 con ulteriori riferimenti). 6.2 Nel caso in esame, i fatti non sono stati accertati in modo giuridicamente sufficiente e le autorità croate non sono state informate di circostanze rilevanti che avrebbero potuto essere importanti per la valutazione della loro competenza, motivo per cui non è possibile sanare la situazione.

7. Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda all'accertamento completo e corretto dei fatti rilevanti ai fini del diritto - in particolare gli accertamenti necessari per determinare in modo giuridicamente sufficiente l'età del ricorrente - e ad emettere una nuova decisione. Con questo esito del procedimento, non è necessario entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni addotte nel ricorso. 8. 8.1 Il presente ricorso si rivela manifestamente fondato ed è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risulta divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Con tale esito della procedura al ricorrente non vanno attribuite spese procedurali (art. 63 cpv. 1 PA). 9.2 Al ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili, poiché nel caso in esame è stato patrocinato d'ufficio ai sensi dell'art. 102h LAsi, ovvero in un ambito indennizzato dalla Confederazione in conformità all'art. 102k LAsi (cfr. anche artl 111a ter LAsi). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché questa esegua gli accertamenti necessari sull'età del ricorrente ai sensi dei considerandi ed esprima un nuovo giudizio.

3. Non vengono prelevate spese processuali.

4. Non viene attribuita alcuna indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, così come all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: