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F-5526/2022

F-5526/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5526/2022 Sentenza del 16 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Felley; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 novembre 2022 / N ... Visto che: il 20 maggio 2022, A.______ (il ricorrente), cittadino afghano che asserisce di essere nato il ... 2005, ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria, dove è stata ritenuta la data di nascita del ... 2004, dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto nell'Unione europea (UE), il 20 giugno 2022, il ricorrente ha presentato una seconda domanda d'asilo in Austria, il 25 giugno 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una terza domanda d'asilo, il 22 novembre 2022, una volta istruito il caso e concluso, da un lato, che il ricorrente fosse maggiorenne, attribuendogli la data di nascita dell'8 aprile 2004, e, dall'altro lato, che la Bulgaria fosse competente in materia di protezione internazionale, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria, il 23 novembre 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 30 novembre 2022, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo oppure per completare l'istruzione; il ricorrente ha allegato all'impugnativa un rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), del 13 settembre 2022, sulle conseguenze della violenza della polizia in Bulgaria per i trasferimenti Dublino, il 1° dicembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in presenza di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III), se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. l'art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'EX e la RX non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; la RX viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC e con l'OPT; la TAC e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), in concreto, il 3 ottobre 2022, la SEM ha proceduto all'audizione del ricorrente, durante la quale quest'ultimo ha asserito in particolare, a proposito della sua età, di avere dichiarato alle autorità bulgare e austriche di essere un diciassettenne, ribandendo di avere "17 anni e tre mesi circa, non sono molto sicuro dei mesi [...]" (cfr. incarto SEM, doc. 24/13), il 7 ottobre 2022, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del ricorrente, la SEM ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; l'11 ottobre 2022, il CURML ha eseguito un EX del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un'OPT delle sue arcate dentarie; il 20 ottobre 2022, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 18 e i 24 anni, che la sua età minima è di 17.6 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, e che la data di nascita del 6 maggio 2005, dichiarata dal ricorrente, la quale presuppone che egli avesse "al momento della visita 17 anni 5 mesi e 5 giorni, può essere esclusa" (cfr. incarto SEM, doc. 29/12 e 30/12), ora, alla luce di queste risultanze peritali pluridisciplinari univoche, non è possibile equivocare sul fatto che il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non è minorenne, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), ma che è maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III; peraltro, i dati peritali pluridisciplinari in questione permettono pure di affermare che il ricorrente era già maggiorenne quando ha depositato la sua prima domanda d'asilo, il 20 maggio 2022, in Bulgaria (art. 7 par. 2 RD III); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente, come egli stesso ha confermato (cfr. ricorso, pag. 2), ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria il 20 maggio 2022, e una seconda domanda d'asilo in Austria il 20 giugno 2022, il 24 agosto 2022, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha presentato alle autorità competenti austriache, rispettivamente bulgare, richieste di ripresa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 12/5 e 13/5), il 24 agosto 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta della SEM per mancanza di competenza da parte loro (cfr. incarto SEM, doc. 18/5), il 1° settembre 2022, le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria (cfr. incarto SEM, doc. 19/1), di conseguenza, la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente invoca le "violenze subite da parte delle autorità bulgare" e le "violazioni dei suoi diritti fondamentali", asserendo di essere stato vittima di "maltrattamenti" e di essere stato "picchiato" dalla polizia bulgara, e denuncia nel contempo "l'impatto del flusso di rifugiati dall'Ucraina sul sistema d'accoglienza bulgaro" (ricorso, § 5, pagg. 9 e 12), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quello dell'OSAR allegato al ricorso, sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca); pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, nonostante la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov); questo non significa però che, in casi specifici, come ad esempio quello giudicato nella sentenza TAF D-1128/2022 dell'8 aprile 2022, le gravi carenze del sistema d'asilo bulgaro non possano indurre ad accogliere un ricorso per ordinare un complemento istruttorio, in questo contesto non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro; in proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation - Operational Update - Bulgaria, del 5 agosto 2022); questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che il conflitto tra la Russia e l'Ucraina abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro; così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine, ne deriva che, sotto questo profilo (condizioni del sistema d'accoglienza bulgaro), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si riferisce inoltre, sul piano medico, ai suoi "problemi di salute sia fisici che psichici - causati in parte proprio dal vissuto in Bulgaria - oltre che di scabbia" (ricorso, § 5, pag. 8); in proposito, dalla documentazione medica disponibile risulta che il medico generalista del "Medic Help" di Chiasso ha diagnosticato al ricorrente, il 1° e il 15 settembre 2022, una sospetta deviazione del setto nasale, una cefalea, una sospetta scabbia e lesioni cutanee diffuse (cfr. i corrispondenti Fogli di trasmissione di informazioni mediche [F2], incarto SEM, doc. 20/2 e 21/2); il 27 ottobre nonché il 10 e 18 novembre 2022, il medesimo medico ha inoltre posto al ricorrente la diagnosi di sindrome ansioso depressiva con insonnia, disadattamento ed incubi curata tramite Stilnox "da circa 3 settimane con poco beneficio", richiedendo di effettuare una valutazione psichiatrica a causa di uno "stato umorale molto basso", come pure di sinusite cronica (cfr. i relativi F2, incarto SEM 37/2, 38/3 e 39/2); ora, benché il medico generalista non sia uno psichiatra, egli ha posto la relativa diagnosi in modo chiaro e senza esitazioni, e non vi sono elementi nell'incarto per credere che la medesima sia incerta, imprecisa oppure non esaustiva; quanto alla terapia basata sullo Stilnox, poco efficace, prescritta dal medesimo medico generalista, è opportuno evidenziare che il farmaco in questione "è un sonnifero indicato per il trattamento a breve termine di diverse forme d'insonnia grave, in particolare in caso di assopimento difficoltoso, interruzione del sonno, come pure nei risvegli prematuri nei pazienti con più di 18 anni di età" (https://www.swissmedicinfo.ch, sotto la voce "Stilnox"); partendo da queste constatazioni relative alla diagnosi e alla terapia, questo Tribunale reputa che non sia necessario attendere l'esito della ventilata visita psichiatrica, di cui non si conosce la data, visto che lo stato di salute mentale del ricorrente risulta essere sufficientemente intelligibile per poter valutare la sola esigibilità del suo trasferimento in Bulgaria; del resto, anche un eventuale futuro adattamento della terapia da parte di uno psichiatra prima del trasferimento, con la prescrizione al posto dello Stilnox di un antidepressivo, ossia di un medicamento più potente, non permetterebbe di concludere in modo plausibile che, nel caso in cui il medesimo farmaco non fosse accessibile al ricorrente in Bulgaria per un motivo o un altro, egli sarebbe confrontato ad un reale rischio di grave, rapido ed irreversibile peggioramento della sindrome ansioso depressiva da cui è affetto, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della sua speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio, sopracitata), con riguardo alla configurazione diagnostica generale, questo Tribunale non intravede dunque motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che egli potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4, che si riferisce anche alla sentenza TAF D-1128/2022); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente ("the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health": "European Observatory on Health Systems and Policies", Health Systems in Transition - Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 214), ne discende che, anche da questa angolazione (condizioni di salute del ricorrente), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 11), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).