Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...). A.b Con rapporto peritale del (...), l'(...), ha dato seguito al mandato della SEM del 10 giugno 2026 di realizzare una perizia volta a stabilire l'età del richiedente l'asilo. A.c Il (...) luglio 2026, si è tenuto con l'interessato il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato copia di una taskara (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP] n. 1/2 e n. 21/1) e copia del permesso di soggiorno svizzero del presunto zio C._______ (cfr. n. 20/1 e 22/1). Successivamente, e sempre in medesima data, la SEM ha provveduto alla registrazione della modifica della data di nascita al (...) nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), con una menzione del carattere contestato del dato, così come comunicatogli dalla funzionaria incaricata della SEM alla fine del verbale RMNA. A.d L'autorità inferiore, il 3 luglio 2026, ha presentato all'autorità bulgara preposta, una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.e A seguito di un primo rifiuto della Bulgaria di riprendere in carico l'interessato del 10 luglio 2026, la SEM, lo stesso giorno, ha inoltrato alle autorità bulgare una richiesta di riesame sulla base dell'art. 15 par. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione del 2 ottobre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (di seguito: Regolamento CE). Dopo uno scambio di messaggi elettronici avvenuti il 14 luglio 2026 tra le autorità elvetiche e bulgare competenti inerenti al formato della domanda di riesame trasmessa dalla Svizzera, ed un sollecito del 20 luglio 2026 per rispondere entro il 24 luglio 2026 alla Bulgaria da parte della SEM, il 23 luglio 2026 la Bulgaria ha accettato la ripresa in carico del richiedente. B. Con decisione del 27 luglio 2026, notificata il 31 luglio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-48/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, nonché l'esecuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente nel SIMIC sia la seguente: (...) (con menzione del carattere contestato) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 5 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al ripristino della sua data di nascita nel SIMIC al (...), nonché che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per i necessari complementi istruttori in relazione alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di protezione. Al ricorso sono stati annessi, in copia, la taskara (già prodotta agli atti della SEM) e un certificato vaccinale, documenti che il ricorrente avrebbe trasmesso in originale alla SEM con scritto del 28 luglio 2026, pure allegato in copia al ricorso. D. Il 6 agosto 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare. L'11 agosto 2026, il Tribunale ha ricevuto su sua richiesta del 7 agosto 2026, l'incarto fisico della SEM, dove non sono presenti i documenti che egli ha inviato alla medesima autorità con missiva del 28 luglio 2026. Tuttavia, dagli atti della SEM, risulta che gli stessi sono stati caricati nel sistema elettronico dall'autorità inferiore in data 11 agosto 2026 (cfr. MdP n. 2/2 per quanto concerne la taskara originale e n. 54/4 per quanto riguarda il certificato vaccinale).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Nel suo ricorso, l'insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (...) per fissarla al (...). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita presente nel SIMIC, non verrà decisa nella presente procedura, ma viene aperta in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-5472/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1-4 del dispositivo della decisione impugnata.
E. 2.1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il RAMM che abroga il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; GU L 180/31 del 29.06.2013]; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM). Tuttavia, come rilevato a ragione anche nel ricorso, l'autorità inferiore nella decisione avversata, si è fondata sia su alcune disposizioni del RAMM - considerando come parrebbe che le stesse non ricadano nell'applicazione dell'art. 84 par. 2 RAMM - sia su altre invece in applicazione corretta del RD III. La questione a sapere se l'interpretazione data dalla SEM alla disposizione precitata è conforme o meno al diritto, può rimanere nella fattispecie aperta. Invero, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto sia sulla base del RD III sia fondandosi sulle disposizioni del RAMM citate dalla SEM. La questione predetta sarà del resto oggetto di una sentenza di principio del Tribunale. Pertanto, la censura formale del ricorrente inerente ad una carente motivazione sotto questo profilo della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 8), che perlomeno brevemente risulta essere esplicato nella stessa (cfr. p.to II, pag. 4 decisione avversata), deve essere respinta.
E. 4.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dai fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1), nonché il suo diritto di essere sentito.
E. 4.2 In primo luogo, il Tribunale non segue il ricorrente laddove egli lamenta che la SEM avrebbe: "[...] completamente ignorato [...] la produzione, in data 28.07.2026 di mezzi di prova originali riguardanti la data di nascita del ricorrente [...]" (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5), in quanto come risulta dalle sue stesse allegazioni e dagli atti all'incarto, l'autorità inferiore al momento dell'emissione della decisione avversata, datata 27 luglio 2026, non disponeva ancora dei documenti allegati in copia al ricorso, inviatile soltanto successivamente dal ricorrente e ricevuti dalla SEM il 29 luglio 2026 (cfr. n. 50/1). Non si vede quindi come la detta autorità avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale documentazione originale o effettuare degli atti istruttori sulla stessa, o ancora considerarli e motivare di conseguenza nella decisione avversata, come sollevato nel ricorso. Una violazione dell'obbligo inquisitorio o di motivazione su tale punto da parte della SEM non è quindi in alcun modo ravvisabile.
E. 4.3 In secondo luogo, al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. pag. 6), il Tribunale considera che nella decisione avversata la motivazione presente in punto alle dichiarazioni che l'autorità inferiore ha valutato come vaghe e stereotipate, anche in merito al presunto zio dell'insorgente, sia sufficiente ed esplicativa (cfr. pag. 5 della decisione impugnata). Peraltro, riguardo al supposto zio, si evince dal verbale RMNA, che il ricorrente fosse stato confrontato chiaramente su alcune allegazioni dello stesso, che non corrispondevano con quanto affermato invece dall'insorgente (cfr. n. 29/13, p.to 9.01, pag. 12 seg.). Il diritto di essere sentito su tale aspetto, anche senza mettergli a disposizione gli atti del supposto parente, risulta quindi essergli stato concesso sufficientemente da parte dell'autorità inferiore.
E. 4.4 In terzo ed ultimo luogo, per quanto si dia atto al ricorrente che l'indicazione della SEM nella domanda di riesame indirizzata alle autorità bulgare allorché si riferisce alle conclusioni della perizia medico-legale "[...] it can be ruled out that he is under 18 years of age" (cfr. n. 34/3, pag. 1) non sia propriamente corretta, in quanto nella perizia medico-legale si riferisce invece che sia possibile che il ricorrente, al momento degli accertamenti radiologici, avesse meno di 18 anni e quindi che la maggiore età non possa essere dimostrata (cfr. n. 23/14, pag. 7). Tuttavia, al contrario di quanto egli solleva nel ricorso, tale indicazione non fa giungere ad un'istruzione errata od incompleta da parte della SEM sul punto in questione, in quanto viene riportato precedentemente correttamente quanto concluso nel rapporto peritale, il quale è peraltro stato annesso alla richiesta di riesame (cfr. n. 34/3).
E. 4.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.
E. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 par. 4 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.; ex multis la sentenza del TAF F-1398/2026 del 5 marzo 2026 consid. 3.3). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 5.2.3 Per quanto concerne innanzitutto i risultati della perizia medico-legale del (...) (cfr. n. 23/14), si osserva come il Tribunale ritenga che le conclusioni a cui giunge, a differenza di alcune considerazioni contenute nella decisione avversata (cfr. pag. 6 in fine e seg.), non possano essere utilizzate nel senso di ritenerla quale ulteriore indizio per la maggiore età dell'insorgente. Invero, la perizia riporta un'età minima di 17,6 anni ed un'età media situata tra i 18 ed i 23 anni d'età, non escludendo che il ricorrente potesse avere meno di 18 anni, al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 23/14). Di conseguenza, nel caso in parola, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, non si può ritenere che tale perizia sia concludente riguardo ad un indizio per una maggiore o minore età dell'insorgente. Tuttavia, tale circostanza non si traduce, come invece postulato nel ricorso, a favore dell'insorgente, ma soltanto che la perizia non risulta essere d'utilità nell'esame complessivo degli indizi a favore o a sfavore della minore età da lui asserita. Inoltre le autorità bulgare hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 43/3), in perfetta conoscenza sia delle risultanze peritali, sia del fatto che il ricorrente sostiene di essere minorenne, come pure a conoscenza della registrazione dell'identità e della data di nascita del ricorrente da loro effettuata (cfr. n. 8/3), come tra l'altro segnalato correttamente dalla SEM nella notifica di ripresa in carico (cfr. n. 30/2). Le autorità bulgare, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non nutrano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dal ricorrente in audizione riguardo alla sua minore età.
E. 5.2.4 Per quanto attiene poi alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), che è stata prodotta in copia dinnanzi alla SEM e successivamente all'emissione della decisione impugnata anche in originale (cfr. supra lett. D); tale documento non rappresenta un documento d'identità ed ha un valore probatorio ridotto per giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, il documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, egli avrebbe avuto (...) anni (cfr. MdP n. 1/2 e 2/2). Tale documento non riporta pertanto in alcun modo la data di nascita dichiarata dall'insorgente (ovvero il [...]), non equivalendo una stima dell'età fornita ad una data di nascita certa, fra l'altro potendo avere sulla base dell'indicazione temporale riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età al momento della presentazione della domanda d'asilo, e quindi non confermando per nulla la copia e l'originale della taskara le allegazioni rese dall'insorgente circa la sua identità e la sua età. Alla luce di quanto precede, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla copia della taskara, e all'originale della stessa - ed anche la si ritenesse autentica - non possa essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.
E. 5.2.5 Riguardante in seguito il certificato di vaccinazione prodotto in copia con il ricorso, ed agli atti della SEM in originale (cfr. supra lett. D), anche lo si ritenesse autentico, non risulta essere un documento probante la sua data di nascita. Invero, oltreché non essere un documento di viaggio o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b o lett. c dell'OAsi 1 (RS 142.311), tale documento getta ancora maggiori dubbi sulla verosimiglianza della data di nascita allegata dall'insorgente. Difatti, la data di nascita presente in tale certificato sarebbe quella del (...) (equivalente al [...] nel calendario gregoriano; cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 e traduzione della SEM n. 54/4); data del tutto divergente da quella dichiarata dall'insorgente nel corso della sua procedura d'asilo dinnanzi all'autorità inferiore e ribadita in fase ricorsuale, ovvero del (...). Pertanto, ed a differenza anche di quanto da lui asserito nel verbale RMNA in merito (cfr. n. 29/13, p.to 4.04, pag. 9), tale certificato vaccinale non prova in alcun modo la data di nascita da lui allegata, anzi la mette ancora maggiormente in dubbio.
E. 5.2.6 Proseguendo nell'analisi, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni vaghe e a tratti contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia, della sua famiglia ed in relazione all'età dichiarata in Bulgaria, che confrontate invece con altre sue allegazioni coerenti e precise, circa alcuni dati biografici e del percorso del suo viaggio, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Segnatamente, al contrario di quanto da lui negato in audizione di non saper effettuare dei semplici calcoli (cfr. n. 29/13, p.to 1.17.04, pag. 5), si evince dai suoi stessi asserti che egli è riuscito ad effettuare in alcuni casi dei calcoli (ad esempio cfr. n. 29/13, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.05, pag. 6; o ancora cfr. ibidem, p.to 2.01, pag. 7). Risulta quindi poco credibile non soltanto che egli non sappia effettuare dei calcoli elementari, bensì pure che egli abbia risposto in modo del tutto approssimativo o con "Non lo so", a diversi quesiti postigli sul suo percorso biografico durante il verbale RMNA (cfr. n. 29/13, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.). Del tutto incoerenti risultano poi le sue spiegazioni fornite in merito all'identità e alla data di nascita (il [...]) registrate dalle autorità bulgare (cfr. ibidem, p.to 1.15, pag. 4; p.to 5.02, pag. 9 seg.). Ora, tante e tali incoerenze tra gli asserti resi dall'insorgente e le risultanze agli atti, mettono in serio dubbio la credibilità del ricorrente.
E. 5.2.7 Alla luce di quanto precede, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2).
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, poiché le autorità bulgare competenti hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico della SEM in data 23 luglio 2026 (cfr. n. 43/3), rispettando il termine di cui all'art. 15 par. 3 Regolamento CE alla domanda di riconsiderazione presentata dalla preposta autorità elvetica il 10 luglio 2026 (cfr. n. 34/3), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Bulgaria fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata).
E. 6.2 L'argomento avanzato dal ricorrente in ambito di verbale RMNA per opporsi ad un suo trasferimento in Bulgaria, ovvero il fatto che la Svizzera sia il Paese dove egli vuole vivere e studiare, rileva della convenienza personale e non è in grado di rimettere in discussione la conclusione corretta della SEM sul punto in questione (cfr. pag. 8). Neppure la volontà dell'insorgente di ricongiungersi con un suo presunto zio paterno in Svizzera, come a ragione motivato dall'autorità inferiore, a cui per il resto si rimanda (cfr. p.to II, pag. 8 e pag. 9 seg.), onde evitare inutili ridondanze e non avendo sul punto il ricorrente presentato nulla in merito che possa mutare tale apprezzamento, non è in grado di confutare la competenza della Bulgaria nella trattazione della sua domanda d'asilo.
E. 6.3 Altresì, l'autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione avversata). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali e da organizzazioni non governative - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto esposto nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 (consid. 6 in particolare consid. 6.6.7), sempre e anche recentemente da allora riconfermata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4073/2026 del 16 giugno 2026 consid. 2.1). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, una volta ritornato in Bulgaria, non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano ai sensi di norme di diritto europeo. Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per il ricorrente di essere esposto, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; CartaUE).
E. 6.4 Inoltre, nel caso in esame, e visto quanto già sopra considerato (consid. 6.3), non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e non vi sono indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. Invero, l'autorità inferiore ha tenuto conto correttamente del suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, a parte le allegate difficoltà a dormire e incubi notturni (cfr. n. 29/13, p.to 8.02, pag. 12), ed il consulto medico del 29 luglio 2026 che ha rilevato anamnesticamente degli episodi di sonnambulismo e nel contesto del quale gli è stato prescritto un medicamento (cfr. n. 45/5), egli risulta essere in buona salute. Tuttavia, si aggiunge che la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente, nel caso in cui il ricorrente avesse necessità, anche in futuro, di cure (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-3132/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.5.3). Una particolare vulnerabilità del ricorrente ai sensi della giurisprudenza resa dal Tribunale in merito, non viene né allegata nel ricorso né si evince dagli atti di causa e da quanto considerato in precedenza, e delle garanzie individuali e concrete inerenti alla sua presa in carico, come invece postulato implicitamente nel gravame (cfr. pag. 11), non devono essere ottenute dalla Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata consid. 7.4.1 e segg.). Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata, che risulta essere completa e corretta al riguardo (cfr. p.to II, pag. 9 segg.).
E. 6.5 Come menzionato al consid. 3, la situazione giuridica del ricorrente non sarebbe diversa se, invece che fondarsi sulle disposizioni del RD III succitate, il Tribunale applicasse le norme corrispondenti del nuovo diritto (l'art. 36 par. 1 lett. b RAMM invece che l'art. 18 par. 1 lett. b RD III; l'art. 48 RAMM in luogo dell'art. 31 RD III; così come l'art. 35 RAMM invece dell'art. 17 RD III).
E. 7 Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 6 agosto 2026 decadono.
E. 8 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-5472/2026.
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5433/2026 Sentenza del 13 agosto 2026 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 luglio 2026. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...). A.b Con rapporto peritale del (...), l'(...), ha dato seguito al mandato della SEM del 10 giugno 2026 di realizzare una perizia volta a stabilire l'età del richiedente l'asilo. A.c Il (...) luglio 2026, si è tenuto con l'interessato il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato copia di una taskara (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP] n. 1/2 e n. 21/1) e copia del permesso di soggiorno svizzero del presunto zio C._______ (cfr. n. 20/1 e 22/1). Successivamente, e sempre in medesima data, la SEM ha provveduto alla registrazione della modifica della data di nascita al (...) nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), con una menzione del carattere contestato del dato, così come comunicatogli dalla funzionaria incaricata della SEM alla fine del verbale RMNA. A.d L'autorità inferiore, il 3 luglio 2026, ha presentato all'autorità bulgara preposta, una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.e A seguito di un primo rifiuto della Bulgaria di riprendere in carico l'interessato del 10 luglio 2026, la SEM, lo stesso giorno, ha inoltrato alle autorità bulgare una richiesta di riesame sulla base dell'art. 15 par. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione del 2 ottobre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (di seguito: Regolamento CE). Dopo uno scambio di messaggi elettronici avvenuti il 14 luglio 2026 tra le autorità elvetiche e bulgare competenti inerenti al formato della domanda di riesame trasmessa dalla Svizzera, ed un sollecito del 20 luglio 2026 per rispondere entro il 24 luglio 2026 alla Bulgaria da parte della SEM, il 23 luglio 2026 la Bulgaria ha accettato la ripresa in carico del richiedente. B. Con decisione del 27 luglio 2026, notificata il 31 luglio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-48/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, nonché l'esecuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente nel SIMIC sia la seguente: (...) (con menzione del carattere contestato) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 5 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al ripristino della sua data di nascita nel SIMIC al (...), nonché che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per i necessari complementi istruttori in relazione alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di protezione. Al ricorso sono stati annessi, in copia, la taskara (già prodotta agli atti della SEM) e un certificato vaccinale, documenti che il ricorrente avrebbe trasmesso in originale alla SEM con scritto del 28 luglio 2026, pure allegato in copia al ricorso. D. Il 6 agosto 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare. L'11 agosto 2026, il Tribunale ha ricevuto su sua richiesta del 7 agosto 2026, l'incarto fisico della SEM, dove non sono presenti i documenti che egli ha inviato alla medesima autorità con missiva del 28 luglio 2026. Tuttavia, dagli atti della SEM, risulta che gli stessi sono stati caricati nel sistema elettronico dall'autorità inferiore in data 11 agosto 2026 (cfr. MdP n. 2/2 per quanto concerne la taskara originale e n. 54/4 per quanto riguarda il certificato vaccinale). Diritto:
1. Nel suo ricorso, l'insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (...) per fissarla al (...). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita presente nel SIMIC, non verrà decisa nella presente procedura, ma viene aperta in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-5472/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1-4 del dispositivo della decisione impugnata. 2. 2.1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il RAMM che abroga il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; GU L 180/31 del 29.06.2013]; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM). Tuttavia, come rilevato a ragione anche nel ricorso, l'autorità inferiore nella decisione avversata, si è fondata sia su alcune disposizioni del RAMM - considerando come parrebbe che le stesse non ricadano nell'applicazione dell'art. 84 par. 2 RAMM - sia su altre invece in applicazione corretta del RD III. La questione a sapere se l'interpretazione data dalla SEM alla disposizione precitata è conforme o meno al diritto, può rimanere nella fattispecie aperta. Invero, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto sia sulla base del RD III sia fondandosi sulle disposizioni del RAMM citate dalla SEM. La questione predetta sarà del resto oggetto di una sentenza di principio del Tribunale. Pertanto, la censura formale del ricorrente inerente ad una carente motivazione sotto questo profilo della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 8), che perlomeno brevemente risulta essere esplicato nella stessa (cfr. p.to II, pag. 4 decisione avversata), deve essere respinta. 4. 4.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dai fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1), nonché il suo diritto di essere sentito. 4.2 In primo luogo, il Tribunale non segue il ricorrente laddove egli lamenta che la SEM avrebbe: "[...] completamente ignorato [...] la produzione, in data 28.07.2026 di mezzi di prova originali riguardanti la data di nascita del ricorrente [...]" (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5), in quanto come risulta dalle sue stesse allegazioni e dagli atti all'incarto, l'autorità inferiore al momento dell'emissione della decisione avversata, datata 27 luglio 2026, non disponeva ancora dei documenti allegati in copia al ricorso, inviatile soltanto successivamente dal ricorrente e ricevuti dalla SEM il 29 luglio 2026 (cfr. n. 50/1). Non si vede quindi come la detta autorità avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale documentazione originale o effettuare degli atti istruttori sulla stessa, o ancora considerarli e motivare di conseguenza nella decisione avversata, come sollevato nel ricorso. Una violazione dell'obbligo inquisitorio o di motivazione su tale punto da parte della SEM non è quindi in alcun modo ravvisabile. 4.3 In secondo luogo, al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. pag. 6), il Tribunale considera che nella decisione avversata la motivazione presente in punto alle dichiarazioni che l'autorità inferiore ha valutato come vaghe e stereotipate, anche in merito al presunto zio dell'insorgente, sia sufficiente ed esplicativa (cfr. pag. 5 della decisione impugnata). Peraltro, riguardo al supposto zio, si evince dal verbale RMNA, che il ricorrente fosse stato confrontato chiaramente su alcune allegazioni dello stesso, che non corrispondevano con quanto affermato invece dall'insorgente (cfr. n. 29/13, p.to 9.01, pag. 12 seg.). Il diritto di essere sentito su tale aspetto, anche senza mettergli a disposizione gli atti del supposto parente, risulta quindi essergli stato concesso sufficientemente da parte dell'autorità inferiore. 4.4 In terzo ed ultimo luogo, per quanto si dia atto al ricorrente che l'indicazione della SEM nella domanda di riesame indirizzata alle autorità bulgare allorché si riferisce alle conclusioni della perizia medico-legale "[...] it can be ruled out that he is under 18 years of age" (cfr. n. 34/3, pag. 1) non sia propriamente corretta, in quanto nella perizia medico-legale si riferisce invece che sia possibile che il ricorrente, al momento degli accertamenti radiologici, avesse meno di 18 anni e quindi che la maggiore età non possa essere dimostrata (cfr. n. 23/14, pag. 7). Tuttavia, al contrario di quanto egli solleva nel ricorso, tale indicazione non fa giungere ad un'istruzione errata od incompleta da parte della SEM sul punto in questione, in quanto viene riportato precedentemente correttamente quanto concluso nel rapporto peritale, il quale è peraltro stato annesso alla richiesta di riesame (cfr. n. 34/3). 4.5 Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 par. 4 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.; ex multis la sentenza del TAF F-1398/2026 del 5 marzo 2026 consid. 3.3). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 Per quanto concerne innanzitutto i risultati della perizia medico-legale del (...) (cfr. n. 23/14), si osserva come il Tribunale ritenga che le conclusioni a cui giunge, a differenza di alcune considerazioni contenute nella decisione avversata (cfr. pag. 6 in fine e seg.), non possano essere utilizzate nel senso di ritenerla quale ulteriore indizio per la maggiore età dell'insorgente. Invero, la perizia riporta un'età minima di 17,6 anni ed un'età media situata tra i 18 ed i 23 anni d'età, non escludendo che il ricorrente potesse avere meno di 18 anni, al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 23/14). Di conseguenza, nel caso in parola, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, non si può ritenere che tale perizia sia concludente riguardo ad un indizio per una maggiore o minore età dell'insorgente. Tuttavia, tale circostanza non si traduce, come invece postulato nel ricorso, a favore dell'insorgente, ma soltanto che la perizia non risulta essere d'utilità nell'esame complessivo degli indizi a favore o a sfavore della minore età da lui asserita. Inoltre le autorità bulgare hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 43/3), in perfetta conoscenza sia delle risultanze peritali, sia del fatto che il ricorrente sostiene di essere minorenne, come pure a conoscenza della registrazione dell'identità e della data di nascita del ricorrente da loro effettuata (cfr. n. 8/3), come tra l'altro segnalato correttamente dalla SEM nella notifica di ripresa in carico (cfr. n. 30/2). Le autorità bulgare, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non nutrano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dal ricorrente in audizione riguardo alla sua minore età. 5.2.4 Per quanto attiene poi alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), che è stata prodotta in copia dinnanzi alla SEM e successivamente all'emissione della decisione impugnata anche in originale (cfr. supra lett. D); tale documento non rappresenta un documento d'identità ed ha un valore probatorio ridotto per giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, il documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, egli avrebbe avuto (...) anni (cfr. MdP n. 1/2 e 2/2). Tale documento non riporta pertanto in alcun modo la data di nascita dichiarata dall'insorgente (ovvero il [...]), non equivalendo una stima dell'età fornita ad una data di nascita certa, fra l'altro potendo avere sulla base dell'indicazione temporale riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età al momento della presentazione della domanda d'asilo, e quindi non confermando per nulla la copia e l'originale della taskara le allegazioni rese dall'insorgente circa la sua identità e la sua età. Alla luce di quanto precede, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla copia della taskara, e all'originale della stessa - ed anche la si ritenesse autentica - non possa essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.2.5 Riguardante in seguito il certificato di vaccinazione prodotto in copia con il ricorso, ed agli atti della SEM in originale (cfr. supra lett. D), anche lo si ritenesse autentico, non risulta essere un documento probante la sua data di nascita. Invero, oltreché non essere un documento di viaggio o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b o lett. c dell'OAsi 1 (RS 142.311), tale documento getta ancora maggiori dubbi sulla verosimiglianza della data di nascita allegata dall'insorgente. Difatti, la data di nascita presente in tale certificato sarebbe quella del (...) (equivalente al [...] nel calendario gregoriano; cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 e traduzione della SEM n. 54/4); data del tutto divergente da quella dichiarata dall'insorgente nel corso della sua procedura d'asilo dinnanzi all'autorità inferiore e ribadita in fase ricorsuale, ovvero del (...). Pertanto, ed a differenza anche di quanto da lui asserito nel verbale RMNA in merito (cfr. n. 29/13, p.to 4.04, pag. 9), tale certificato vaccinale non prova in alcun modo la data di nascita da lui allegata, anzi la mette ancora maggiormente in dubbio. 5.2.6 Proseguendo nell'analisi, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni vaghe e a tratti contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia, della sua famiglia ed in relazione all'età dichiarata in Bulgaria, che confrontate invece con altre sue allegazioni coerenti e precise, circa alcuni dati biografici e del percorso del suo viaggio, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Segnatamente, al contrario di quanto da lui negato in audizione di non saper effettuare dei semplici calcoli (cfr. n. 29/13, p.to 1.17.04, pag. 5), si evince dai suoi stessi asserti che egli è riuscito ad effettuare in alcuni casi dei calcoli (ad esempio cfr. n. 29/13, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.05, pag. 6; o ancora cfr. ibidem, p.to 2.01, pag. 7). Risulta quindi poco credibile non soltanto che egli non sappia effettuare dei calcoli elementari, bensì pure che egli abbia risposto in modo del tutto approssimativo o con "Non lo so", a diversi quesiti postigli sul suo percorso biografico durante il verbale RMNA (cfr. n. 29/13, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.). Del tutto incoerenti risultano poi le sue spiegazioni fornite in merito all'identità e alla data di nascita (il [...]) registrate dalle autorità bulgare (cfr. ibidem, p.to 1.15, pag. 4; p.to 5.02, pag. 9 seg.). Ora, tante e tali incoerenze tra gli asserti resi dall'insorgente e le risultanze agli atti, mettono in serio dubbio la credibilità del ricorrente. 5.2.7 Alla luce di quanto precede, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2). 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, poiché le autorità bulgare competenti hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico della SEM in data 23 luglio 2026 (cfr. n. 43/3), rispettando il termine di cui all'art. 15 par. 3 Regolamento CE alla domanda di riconsiderazione presentata dalla preposta autorità elvetica il 10 luglio 2026 (cfr. n. 34/3), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Bulgaria fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). 6.2 L'argomento avanzato dal ricorrente in ambito di verbale RMNA per opporsi ad un suo trasferimento in Bulgaria, ovvero il fatto che la Svizzera sia il Paese dove egli vuole vivere e studiare, rileva della convenienza personale e non è in grado di rimettere in discussione la conclusione corretta della SEM sul punto in questione (cfr. pag. 8). Neppure la volontà dell'insorgente di ricongiungersi con un suo presunto zio paterno in Svizzera, come a ragione motivato dall'autorità inferiore, a cui per il resto si rimanda (cfr. p.to II, pag. 8 e pag. 9 seg.), onde evitare inutili ridondanze e non avendo sul punto il ricorrente presentato nulla in merito che possa mutare tale apprezzamento, non è in grado di confutare la competenza della Bulgaria nella trattazione della sua domanda d'asilo. 6.3 Altresì, l'autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione avversata). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali e da organizzazioni non governative - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto esposto nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 (consid. 6 in particolare consid. 6.6.7), sempre e anche recentemente da allora riconfermata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4073/2026 del 16 giugno 2026 consid. 2.1). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, una volta ritornato in Bulgaria, non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano ai sensi di norme di diritto europeo. Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per il ricorrente di essere esposto, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; CartaUE). 6.4 Inoltre, nel caso in esame, e visto quanto già sopra considerato (consid. 6.3), non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e non vi sono indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. Invero, l'autorità inferiore ha tenuto conto correttamente del suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, a parte le allegate difficoltà a dormire e incubi notturni (cfr. n. 29/13, p.to 8.02, pag. 12), ed il consulto medico del 29 luglio 2026 che ha rilevato anamnesticamente degli episodi di sonnambulismo e nel contesto del quale gli è stato prescritto un medicamento (cfr. n. 45/5), egli risulta essere in buona salute. Tuttavia, si aggiunge che la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente, nel caso in cui il ricorrente avesse necessità, anche in futuro, di cure (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-3132/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.5.3). Una particolare vulnerabilità del ricorrente ai sensi della giurisprudenza resa dal Tribunale in merito, non viene né allegata nel ricorso né si evince dagli atti di causa e da quanto considerato in precedenza, e delle garanzie individuali e concrete inerenti alla sua presa in carico, come invece postulato implicitamente nel gravame (cfr. pag. 11), non devono essere ottenute dalla Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata consid. 7.4.1 e segg.). Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata, che risulta essere completa e corretta al riguardo (cfr. p.to II, pag. 9 segg.). 6.5 Come menzionato al consid. 3, la situazione giuridica del ricorrente non sarebbe diversa se, invece che fondarsi sulle disposizioni del RD III succitate, il Tribunale applicasse le norme corrispondenti del nuovo diritto (l'art. 36 par. 1 lett. b RAMM invece che l'art. 18 par. 1 lett. b RD III; l'art. 48 RAMM in luogo dell'art. 31 RD III; così come l'art. 35 RAMM invece dell'art. 17 RD III).
7. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 6 agosto 2026 decadono.
8. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-5472/2026.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione: