opencaselaw.ch

F-5263/2025

F-5263/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 48 cpv. 1 lett. a-c PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.).

E. 3 Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.2 Si osserva già sin d'ora a tal proposito, come nel caso concreto, al contrario di quanto avanzato con il ricorso (cfr. pag. 1), la SEM non ha in alcun modo fatto applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi nella decisione avversata, bensì della sua lett. b (e norma succitata, cfr. consid. 4.1), per non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3). Pertanto, le allegazioni ricorsuali relative a tale norma non applicata in casu, e del tutto fuori contesto visti gli atti di causa, non verranno trattate oltre.

E. 4.3 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.4 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, conformemente all'art. 12 par. 4 primo periodo RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

E. 5.1 In concreto, è assodato e incontestato che i ricorrenti sono titolari di un visto emesso dall'Italia il (...), valido dal (...) al (...) (cfr. n. 17/3, 28/2, 29/2, 30/10, 32/9, 52/1, 57/3 e 58/3). Dopo una prima domanda di presa in carico inviata dall'autorità svizzera preposta alla sua omologa italiana dell'(...) maggio 2025, per entrambi i ricorrenti, basata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 30/10 e 32/9) ed un primo rifiuto dell'Italia datato 8 luglio 2025 (cfr. n. 55/1 e 56/1), con richiesta susseguente della Svizzera di riesame del predetto rigetto il 9 luglio 2025 (cfr. n. 57/3 e 58/3), l'Italia ha riconosciuto espressamente la sua competenza in medesima data, pure in applicazione della suddetta norma (cfr. n. 63/1 e 64/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. Pertanto, la competenza dell'Italia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, è di principio data, come giustamente ritenuto dalla SEM, non essendo stato dimostrato, né reso perlomeno verosimile con degli indizi concreti agli atti, né men che meno apportati con il ricorso, che gli insorgenti non abbiano utilizzato effettivamente il visto ottenuto dall'Italia per accedere al territorio degli Stati membri al RD III. Altresì, le allegazioni del tutto nuove contenute nel ricorso, in ordine al fatto che essi avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno italiano per protezione sussidiaria (cfr. ricorso, pag. 1), non soltanto non trova conferma in alcun asserto da loro reso in precedenza (cfr. n. 28/2, 29/2 e 50/2), né è sostenuto da alcun documento prodotto dagli insorgenti, bensì pone ancora maggiormente in dubbio le loro dichiarazioni relative al mancato utilizzo del visto italiano per espatriare dalla Bielorussia (cfr. n. 28/2, 29/2 e 50/2). Per il resto, le dichiarazioni degli insorgenti rilasciate nel corso del colloquio Dublino per opporsi al loro trasferimento in Italia, rilevando della convenienza personale, non sono in grado di rimettere in dubbio la competenza dell'Italia per il trattamento della loro domanda d'asilo, come rettamente già rimarcato nel provvedimento sindacato a cui per il resto si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4).

E. 5.2 Proseguendo, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale, che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, e ciò anche se la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale Paese soffrono di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2, F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane pertanto presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; e, tra le tante, la sentenza del TAF F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2).

E. 5.3 Tornando al caso concreto, con i loro asserti del tutto generici esposti nel ricorso - anche con riferimento a rapporti e fonti di organismi non-governativi ed autorità sovranazionali - i ricorrenti non sono in grado di capovolgere la presunzione succitata. Difatti, come già rilevato sopra, le dichiarazioni del tutto nuove degli insorgenti circa il fatto che non avrebbero ricevuto alcuna protezione in Italia, come pure nessun accesso al sistema di salute o ancora ad un lavoro adatto alla "sua invalidità" (cfr. ricorso, pag. 1) oppure ad una procedura d'asilo conforme alle normative europee e del diritto internazionale (cfr. ricorso, pag. 2), non trovano alcun riscontro concreto agli atti all'inserto. Essi invero, secondo questi ultimi e le loro dichiarazioni rese nell'ambito del colloquio Dublino, non hanno presentato ancora alcuna domanda d'asilo in Italia. Incomberà quindi ai medesimi, non appena giunti nel predetto Stato - che si rammenta ha accettato esplicitamente la loro presa in carico - d'inoltrarla, per poter accedere al sistema d'asilo e d'accoglienza italiano. Se poi in futuro ritenessero che i loro diritti venissero in qualsivoglia modo lesi o non rispettati dalle autorità italiane, toccherà a loro farli valere dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, o addirittura rivolgersi fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU). Inoltre, la circostanza che l'Italia rifiuti temporaneamente l'esecuzione dei trasferimenti Dublino, a differenza di quanto motivato nel loro ricorso dagli insorgenti, non risulta essere una circostanza sufficiente, di per sé sola, per ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. a tal proposito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 del 19 dicembre 2024, par. 43; cfr. anche nello stesso senso, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.3). L'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica quindi nel caso in parola.

E. 6.1 Per contestare il loro trasferimento in Italia, i ricorrenti invocano poi nel loro ricorso il loro stato di salute, ritenendo che, se fossero trasferiti nel predetto Paese, dove non sarebbe per loro possibile accedere alle cure mediche, andrebbero incontro al rischio di un grave ed irreversibile peggioramento dello stesso. Il loro trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe quindi contrario, a mente loro, all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Essi invocano quindi, implicitamente, l'applicazione nel loro caso specifico delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.3 Innanzitutto, per quanto attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale non escluda che sia possibile che le condizioni di alloggio e per trovare un'attività lavorativa possano essere difficoltose, come asserito per la prima volta nel ricorso dagli insorgenti, tali problematiche non raggiungono un grado tale di gravità e di disagio che permetterebbe di concludere per un trattamento contrario all'art. 3 CEDU rispettivamente all'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro trasferimento verso l'Italia. Ad ogni buon conto, i ricorrenti non hanno apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto, che permetta di ammettere che nel caso di un loro trasferimento in Italia, essi sarebbero durevolmente privati di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potranno beneficiare dell'aiuto di cui avrebbero bisogno per far valere i loro diritti in tal senso. Essi non hanno inoltre dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderli in carico e che non condurrebbero e porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Altresì essi non hanno fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandoli verso un paese dove, la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligati a recarsi in un tale paese.

E. 6.4.1 Infine, circa lo stato di salute dei ricorrenti, si evince dai documenti medici all'inserto, che l'insorgente 1 è stato visitato un'unica volta per asma bronchiale (già noto ed in trattamento in precedenza) il 30 aprile 2025, nonché ha riferito di soffrire d'insonnia (cfr. n. 23/4). Ulteriori referti medici e diagnosi, non sono evincibili dagli atti, al contrario di quanto erroneamente descritto nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6), dove le patologie dello spettro psichiatrico evocate, sono riferibili invece alla ricorrente 2. Per quanto concerne difatti quest'ultima, alla stessa sono state diagnosticate dapprima una reazione acuta da stress DD: stato depressivo DD disturbo post-traumatico da stress, nonché una tumefazione alla parte inferiore del seno destro, ed un'asportazione di neoformazione benigna al seno sinistro nel giugno del 2024, con l'impostazione della terapia farmacologica a base di Atarax 25 mg (cfr. n. 22/2). A seguito di ulteriori investigazioni e consulti medici (cfr. n. 25/2, 38/3, 46/4 e 54/4), sono state poste alla ricorrente le diagnosi di: mastodinia al seno destro e mioma uterino, per il quale è stata prescritta una terapia estroprogestinica a base di Mizzi Gynial da proseguire per sei mesi (cfr. n. 25/2), ed un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 46/4). Si è invece esclusa la presenza di lesioni intraepiteliali o neoplastiche maligne, o ancora la presenza di Chlamydia o Gonorrea dalle analisi di laboratorio effettuate (cfr. n. 38/3). Altresì, a seguito di due colloqui psichiatrici, ella ha deciso, in accordo con il medico curante psichiatra, d'interrompere i colloqui psicologici, in quanto lei avrebbe le risorse necessarie per affrontare le difficoltà attuali, in assenza di discontrollo degli impulsi o d'ideazione anticonservativa (cfr. n. 54/4).

E. 6.4.2 Visto quanto sopra, ed al contrario di quanto vogliano far credere gli insorgenti nel loro ricorso, è indubbio che il loro stato valetudinario non risulta essere ostativo ad un loro trasferimento in Italia, poiché non rientra nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.). In ogni caso, l'Italia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, al contrario di quanto argomentato in modo del tutto generico dagli insorgenti nel loro gravame, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Anche in tale contesto spetterà ai ricorrenti, una volta depositata una domanda d'asilo in Italia, d'invocare - anche per vie giudiziarie se necessario - il rispetto dei loro diritti da parte delle autorità italiane, se in futuro queste non dovessero adempiere ai loro obblighi anche in materia di assistenza medica essenziale e necessaria.

E. 6.5 Visto quanto precede, il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o ancora 4 CartaUE.

E. 6.6 Riassumendo, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito delle loro domande d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM è confermata.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dei ricorrenti tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 17 luglio 2025, sono revocate.

E. 9 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5263/2025 Sentenza del 22 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), Russia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'11 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2025. Dalle ricerche effettuate dalla SEM, è risultato che i richiedenti avevano ottenuto un visto dall'Italia il (...), valido dal (...) al (...). A.b In data (...) maggio 2025, la SEM ha svolto con gli interessati 1 e 2 un colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto dei loro asserti essi hanno presentato gli originali dei loro passaporti russi, del certificato di matrimonio e tre convocazioni al servizio militare per l'interessato 1 (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-24/3, 34/6 e 35/2; mezzi di prova della SEM n. 1/4-3/1). A.c Sempre l'(...) maggio 2025, l'autorità svizzera preposta, ha indirizzato alla sua omologa italiana delle domande separate di presa in carico dei richiedenti, entrambe fondate sull'art. 12 par. 4 RD III. A.d Il 22 maggio 2025, l'allora rappresentante legale degli interessati, ha inviato uno scritto alla SEM, dove ha osservato in particolare come i richiedenti non avrebbero utilizzato il visto italiano per entrare nel territorio degli Stati membri, bensì sarebbero entrati illegalmente, e quindi il Paese competente per l'esame della domanda di protezione internazionale sarebbe la Svizzera, non essendo invece applicabile l'art. 12 par. 4 RD III. Ha quindi chiesto lo svolgimento della procedura nazionale. A.e Con messaggio elettronico del 28 maggio 2025, l'autorità italiana competente ha formulato all'indirizzo della SEM la richiesta di fornire loro l'estratto Eurodac dei richiedenti. È seguita la risposta dell'autorità inferiore il medesimo giorno, dove ha in particolare osservato come dai risultati dattiloscopici Eurodac non risultasse alcuna dicitura per i richiedenti, in quanto le impronte dattiloscopiche al momento della richiesta del visto alle autorità italiane, non sarebbero state prelevate correttamente. Tuttavia, il rilascio del visto sarebbe deducibile dalla banca dati "Orbis", che ha annesso alla sua risposta all'autorità italiana. A.f L'8 luglio 2025, l'Italia ha rifiutato la presa in carico degli interessati, in quanto non vi sarebbero sufficienti prove che indichino come essi abbiano usato il visto scaduto per entrare nel territorio degli Stati membri. A fronte di ciò la SEM, in data 9 luglio 2025, ha chiesto all'Italia di riesaminare il suo rifiuto sulla base dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). L'Italia, il medesimo giorno, ha accettato la presa in carico dei richiedenti, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III. B. Con decisione dell'11 luglio 2025, notificata il 15 luglio 2025 (cfr. n. 67/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia e l'esecuzione della predetta misura. A seguito della notifica della suddetta decisione, i richiedenti hanno rinunciato al mandato di rappresentanza legale da parte di SOS Ticino-Caritas Svizzera (cfr. n. 69/1). C. Per mezzo del ricorso datato 16 luglio 2025, gli insorgenti hanno impugnato la suddetta decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Nel merito, essi hanno concluso all'annullamento della decisione avversata e, secondo il senso, all'entrata nel merito della loro domanda d'asilo ed alla trattazione della stessa in Svizzera. D. Il 17 luglio 2025, il Tribunale ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, quale misura supercautelare. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 48 cpv. 1 lett. a-c PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.).

3. Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Si osserva già sin d'ora a tal proposito, come nel caso concreto, al contrario di quanto avanzato con il ricorso (cfr. pag. 1), la SEM non ha in alcun modo fatto applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi nella decisione avversata, bensì della sua lett. b (e norma succitata, cfr. consid. 4.1), per non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3). Pertanto, le allegazioni ricorsuali relative a tale norma non applicata in casu, e del tutto fuori contesto visti gli atti di causa, non verranno trattate oltre. 4.3 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.4 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, conformemente all'art. 12 par. 4 primo periodo RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. 5. 5.1 In concreto, è assodato e incontestato che i ricorrenti sono titolari di un visto emesso dall'Italia il (...), valido dal (...) al (...) (cfr. n. 17/3, 28/2, 29/2, 30/10, 32/9, 52/1, 57/3 e 58/3). Dopo una prima domanda di presa in carico inviata dall'autorità svizzera preposta alla sua omologa italiana dell'(...) maggio 2025, per entrambi i ricorrenti, basata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 30/10 e 32/9) ed un primo rifiuto dell'Italia datato 8 luglio 2025 (cfr. n. 55/1 e 56/1), con richiesta susseguente della Svizzera di riesame del predetto rigetto il 9 luglio 2025 (cfr. n. 57/3 e 58/3), l'Italia ha riconosciuto espressamente la sua competenza in medesima data, pure in applicazione della suddetta norma (cfr. n. 63/1 e 64/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. Pertanto, la competenza dell'Italia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, è di principio data, come giustamente ritenuto dalla SEM, non essendo stato dimostrato, né reso perlomeno verosimile con degli indizi concreti agli atti, né men che meno apportati con il ricorso, che gli insorgenti non abbiano utilizzato effettivamente il visto ottenuto dall'Italia per accedere al territorio degli Stati membri al RD III. Altresì, le allegazioni del tutto nuove contenute nel ricorso, in ordine al fatto che essi avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno italiano per protezione sussidiaria (cfr. ricorso, pag. 1), non soltanto non trova conferma in alcun asserto da loro reso in precedenza (cfr. n. 28/2, 29/2 e 50/2), né è sostenuto da alcun documento prodotto dagli insorgenti, bensì pone ancora maggiormente in dubbio le loro dichiarazioni relative al mancato utilizzo del visto italiano per espatriare dalla Bielorussia (cfr. n. 28/2, 29/2 e 50/2). Per il resto, le dichiarazioni degli insorgenti rilasciate nel corso del colloquio Dublino per opporsi al loro trasferimento in Italia, rilevando della convenienza personale, non sono in grado di rimettere in dubbio la competenza dell'Italia per il trattamento della loro domanda d'asilo, come rettamente già rimarcato nel provvedimento sindacato a cui per il resto si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4). 5.2 Proseguendo, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale, che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, e ciò anche se la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale Paese soffrono di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2, F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane pertanto presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; e, tra le tante, la sentenza del TAF F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2). 5.3 Tornando al caso concreto, con i loro asserti del tutto generici esposti nel ricorso - anche con riferimento a rapporti e fonti di organismi non-governativi ed autorità sovranazionali - i ricorrenti non sono in grado di capovolgere la presunzione succitata. Difatti, come già rilevato sopra, le dichiarazioni del tutto nuove degli insorgenti circa il fatto che non avrebbero ricevuto alcuna protezione in Italia, come pure nessun accesso al sistema di salute o ancora ad un lavoro adatto alla "sua invalidità" (cfr. ricorso, pag. 1) oppure ad una procedura d'asilo conforme alle normative europee e del diritto internazionale (cfr. ricorso, pag. 2), non trovano alcun riscontro concreto agli atti all'inserto. Essi invero, secondo questi ultimi e le loro dichiarazioni rese nell'ambito del colloquio Dublino, non hanno presentato ancora alcuna domanda d'asilo in Italia. Incomberà quindi ai medesimi, non appena giunti nel predetto Stato - che si rammenta ha accettato esplicitamente la loro presa in carico - d'inoltrarla, per poter accedere al sistema d'asilo e d'accoglienza italiano. Se poi in futuro ritenessero che i loro diritti venissero in qualsivoglia modo lesi o non rispettati dalle autorità italiane, toccherà a loro farli valere dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, o addirittura rivolgersi fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU). Inoltre, la circostanza che l'Italia rifiuti temporaneamente l'esecuzione dei trasferimenti Dublino, a differenza di quanto motivato nel loro ricorso dagli insorgenti, non risulta essere una circostanza sufficiente, di per sé sola, per ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. a tal proposito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 del 19 dicembre 2024, par. 43; cfr. anche nello stesso senso, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.3). L'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica quindi nel caso in parola. 6. 6.1 Per contestare il loro trasferimento in Italia, i ricorrenti invocano poi nel loro ricorso il loro stato di salute, ritenendo che, se fossero trasferiti nel predetto Paese, dove non sarebbe per loro possibile accedere alle cure mediche, andrebbero incontro al rischio di un grave ed irreversibile peggioramento dello stesso. Il loro trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe quindi contrario, a mente loro, all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Essi invocano quindi, implicitamente, l'applicazione nel loro caso specifico delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.3 Innanzitutto, per quanto attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale non escluda che sia possibile che le condizioni di alloggio e per trovare un'attività lavorativa possano essere difficoltose, come asserito per la prima volta nel ricorso dagli insorgenti, tali problematiche non raggiungono un grado tale di gravità e di disagio che permetterebbe di concludere per un trattamento contrario all'art. 3 CEDU rispettivamente all'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro trasferimento verso l'Italia. Ad ogni buon conto, i ricorrenti non hanno apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto, che permetta di ammettere che nel caso di un loro trasferimento in Italia, essi sarebbero durevolmente privati di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potranno beneficiare dell'aiuto di cui avrebbero bisogno per far valere i loro diritti in tal senso. Essi non hanno inoltre dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderli in carico e che non condurrebbero e porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Altresì essi non hanno fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandoli verso un paese dove, la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligati a recarsi in un tale paese. 6.4 6.4.1 Infine, circa lo stato di salute dei ricorrenti, si evince dai documenti medici all'inserto, che l'insorgente 1 è stato visitato un'unica volta per asma bronchiale (già noto ed in trattamento in precedenza) il 30 aprile 2025, nonché ha riferito di soffrire d'insonnia (cfr. n. 23/4). Ulteriori referti medici e diagnosi, non sono evincibili dagli atti, al contrario di quanto erroneamente descritto nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6), dove le patologie dello spettro psichiatrico evocate, sono riferibili invece alla ricorrente 2. Per quanto concerne difatti quest'ultima, alla stessa sono state diagnosticate dapprima una reazione acuta da stress DD: stato depressivo DD disturbo post-traumatico da stress, nonché una tumefazione alla parte inferiore del seno destro, ed un'asportazione di neoformazione benigna al seno sinistro nel giugno del 2024, con l'impostazione della terapia farmacologica a base di Atarax 25 mg (cfr. n. 22/2). A seguito di ulteriori investigazioni e consulti medici (cfr. n. 25/2, 38/3, 46/4 e 54/4), sono state poste alla ricorrente le diagnosi di: mastodinia al seno destro e mioma uterino, per il quale è stata prescritta una terapia estroprogestinica a base di Mizzi Gynial da proseguire per sei mesi (cfr. n. 25/2), ed un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 46/4). Si è invece esclusa la presenza di lesioni intraepiteliali o neoplastiche maligne, o ancora la presenza di Chlamydia o Gonorrea dalle analisi di laboratorio effettuate (cfr. n. 38/3). Altresì, a seguito di due colloqui psichiatrici, ella ha deciso, in accordo con il medico curante psichiatra, d'interrompere i colloqui psicologici, in quanto lei avrebbe le risorse necessarie per affrontare le difficoltà attuali, in assenza di discontrollo degli impulsi o d'ideazione anticonservativa (cfr. n. 54/4). 6.4.2 Visto quanto sopra, ed al contrario di quanto vogliano far credere gli insorgenti nel loro ricorso, è indubbio che il loro stato valetudinario non risulta essere ostativo ad un loro trasferimento in Italia, poiché non rientra nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.). In ogni caso, l'Italia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, al contrario di quanto argomentato in modo del tutto generico dagli insorgenti nel loro gravame, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Anche in tale contesto spetterà ai ricorrenti, una volta depositata una domanda d'asilo in Italia, d'invocare - anche per vie giudiziarie se necessario - il rispetto dei loro diritti da parte delle autorità italiane, se in futuro queste non dovessero adempiere ai loro obblighi anche in materia di assistenza medica essenziale e necessaria. 6.5 Visto quanto precede, il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o ancora 4 CartaUE. 6.6 Riassumendo, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito delle loro domande d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM è confermata.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dei ricorrenti tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 17 luglio 2025, sono revocate.

9. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: