Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Berna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5261/2025 Sentenza del 23 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, c/o BAZ Bern, Morillonstrasse 75, 3007 Berna, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2025 / N (...). Visto che: il 25 settembre 2020 e il 12 luglio 2023, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d'asilo, la prima in Italia, l'altra in Germania, entrambe rimaste inevase, il 4 luglio 2025, egli ha presentato una terza domanda d'asilo in Svizzera, il 9 luglio 2025, il ricorrente è stato sentito nell'ambito del colloquio personale Dublino e, in pari data, la SEM ha inoltrato alla sua omologa tedesca una domanda di ripresa in carico del richiedente, la quale ha accettato il 10 luglio 2025, il 10 luglio 2025, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il suo trasferimento in Germania, il 14 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e RBS Bern - Flucht Recht Schutz ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 16 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il trattamento della sua domanda d'asilo in Svizzera, nonché ha presentato domanda di concessione dell'effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il 17 luglio 2025, questo Tribunale ha ricevuto il ricorso e ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Germania, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n.°604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b), in concreto, è assodato che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo il 12 luglio 2023 in Germania; l'autorità inferiore ha quindi chiesto alle autorità tedesche competenti, il 9 luglio 2025 la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le quali hanno acconsentito, il 10 luglio 2025, al trasferimento del ricorrente in virtù della medesima norma; ne discende che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé, è accertata; per contestare il suo trasferimento verso la Germania, il ricorrente asserisce, in sunto, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in suddetto Paese; in particolare, riferisce di essere stato minacciato e disprezzato a causa della sua omosessualità da alcuni connazionali residenti nel centro di accoglienza, temendo pertanto, in caso di ritorno, per la propria incolumità fisica e mentale, nonché di essere stato costretto, sotto ricatto, da un individuo a occuparsi di attività legate alla cannabis, innanzitutto, occorre appurare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), va ricordato che la Germania, membra dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso in esame, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6), in concreto, è notorio che la procedura d'asilo in Germania rispetta le garanzie formali prescritte dal diritto internazionale (cfr., a questo proposito, ex multis, le sentenze del TAF F-24/2025 del 3 giugno 2025 consid. 3,F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.), per cui il trasferimento del ricorrente è esigibile ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; peraltro, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha apportato nel suo gravame alcuna allegazione in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata, bisogna ancora esaminare se nella fattispecie è applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, in concreto, il ricorrente ha fatto valere di aver avuto dei problemi in Germania con dei cittadini privati, nonché, durante il colloquio Dublino, di avere dei problemi psichici legati all'ansia e al sonno; il Tribunale osserva che, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla impedirebbe al ricorrente di far valere i suoi diritti di fronte alle istanze competenti in tale Paese se ritenesse che cittadini privati li violino o di rivolgersi alle autorità superiori se considerasse che le autorità tedesche vengano meno ai loro obblighi, ciò che non risulta che abbia intrapreso in passato; inoltre, senza voler sminuire le problematiche mediche di cui soffre il ricorrente, esse non appaiono di una gravità tale da ostacolare un suo rinvio e costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, tanto più considerando - come giustamente rilevato dalla SEM - che, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico, egli potrebbe senz'altro rivolgersi ad uno specialista in Germania, Paese che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. la sentenza del TAF F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1); pertanto, egli non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere i motivi umanitari, relativi alla sua persona, che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità, alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania oppure ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta e le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Berna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: