Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3815/2022 Sentenza del 13 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici. Parti A.______, CFA Chiasso, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2022 / N ... Visto che: l'11 marzo 2022, il ricorrente, cittadino della Repubblica islamica dell'Iran nato il ... 1986, ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto, via la Turchia, nell'Unione europea, il 29 maggio 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, il 23 agosto 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria, il 25 agosto 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 1° settembre 2022, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata, che la competenza della Svizzera sia constatata con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame della domanda d'asilo oppure, in via subordinata, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 2 settembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, dall'incarto emerge che il ricorrente, proveniente dalla Turchia, ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria l'11 marzo 2022, dopodiché si è recato in Svizzera, dove ha presentato una seconda domanda d'asilo il 29 maggio 2022 (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 9/1), il 31 maggio 2022, la SEM ha quindi inviato alle autorità competenti bulgare la richiesta di riprendere in carico il ricorrente, le quali ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, doc. 10/5, 11/1 e 12/1), il 15 giugno 2022, senza risposta alla sua richiesta, la SEM ha comunicato alle autorità bulgare di considerarle competenti a trattare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, e ciò in conformità all'art. 23 RD III (cfr. incarto SEM, doc. 16.1); in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell'Unione europea, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente fa valere di essere stato maltrattato dalla polizia locale, in particolare di essere stato "picchiato brutalmente", con la conseguenza che "ha tuttora dolori alla schiena e alle ginocchia", e di avere dovuto vivere, nel centro per migranti irregolari di ..., "in una stanza con altre quaranta persone", dove avvenivano "pestaggi" e dove "spesso, quando si metteva in fila per mangiare non gli veniva consegnato nessun pasto", per cui, "dopo venticinque giorni", quando ha avuto l'occasione, "ha subito lasciato il paese" (ricorso, pagg. 2 e 3); egli si riferisce pure alle "carenze del sistema di accoglienza bulgaro, fortemente messo alla prova dall'arrivo di richiedenti protezione ucraini tanto da costringere le autorità bulgare a bloccare i trasferimenti Dublino", come pure alla sua "fragile condizione psichica" (ricorso, pag. 4); a proposito delle sue allegazioni sul suo stato di salute fisica e psichica, egli rimprovera alla SEM di non averne tenuto conto, nonostante siano "pienamente confermate dalla documentazione medica agli atti" (ricorso, pag. 5 e anche, passim, le pagg. 7 e 8); riguardo al sistema di accoglienza bulgaro, egli cita più rapporti di diverse fonti ed organizzazioni, tra cui "Asylum Information Database" (AIDA), il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT), "Global Detention Project" (GDP) e l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR), come pure la sentenza TAF D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 (rinvio della causa alla SEM per complemento istruttorio), nella quale si parla, con riferimento all'afflusso in Bulgaria di rifugiati dall'Ucraina, di "Überlastung des ohnehin schon strapazierten Asylsystems in Bulgarien" e di "Überlastung des dortigen Gesundheitssystems" (ricorso, pagg. 5 e 6); per finire, egli esprime il parere che, ad ogni modo, "sia necessario rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 [RD III]" (ricorso, pag. 9), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli appena citati, sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca); pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, nonostante la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov); questo non significa però che, in casi specifici, come ad esempio quello giudicato nella sentenza TAF D-1128/2022 invocata dal ricorrente, le gravi carenze del sistema d'asilo bulgaro non possano indurre ad accogliere un ricorso per ordinare un complemento istruttorio, nel caso del ricorrente non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto tra l'Ucraina e la Russia, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro; in proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation - Operational Update - Bulgaria, del 5 agosto 2022); questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che il conflitto tra l'Ucraina e la Russia abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro; così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine, ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; riguardo alla situazione valetudinaria del ricorrente si deve rimarcare che egli è stato visitato da un medico generalista il 14 giugno 2022, il quale ha constatato una "escursione articolare normale [della schiena e del ginocchio destro] con viva dolenzia" ma senza fratture, ed ha consigliato l'assunzione di Brufen, Voltaren e Zaldiar (cfr. il relativo Foglio di trasmissione di informazioni mediche [F2], incarto SEM, doc. 23/2); il ricorrente è stato degente presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio dal 24 giugno al 21 luglio 2022, e ciò per "disturbi dell'adattamento", ed è stato dimesso "in migliorate condizioni psichiche" (cfr. la relativa relazione della CPC, incarto SEM, doc. 25/3); il ricorrente è stato di nuovo esaminato da un medico psichiatra il 3 agosto 2022, il quale ha qualificato la diagnosi e la terapia come invariate rispetto a quelle formulate dalla CPC, ed ha rilevato un "buon compenso psicopatologico, migliorata l'insonnia" (cfr. il relativo F2, incarto SEM, doc. 26/2), ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che il ricorrente potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4, che si riferisce anche alla sentenza TAF D-1128/2022); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente ("the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health": "European Observatory on Health Systems and Policies", Health Systems in Transition - Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 2014), si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, nondimeno, questo Tribunale non può esimersi dall'invitare la SEM ad assicurarsi presso le autorità bulgare competenti, prima di allontanare il ricorrente in conformità alle norme e alla giurisprudenza applicabili, se la Bulgaria continui effettivamente ad accettare i trasferimenti dei richiedenti l'asilo nell'ambito del RD III, come la SEM suppone, diversamente da quanto asserisce il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 4), senza tuttavia averne la certezza (cfr. decisione impugnata, pag. 3), essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).