Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2026. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 16 aprile 2026, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo precedenti rispettivamente in C._______ il (...) ed in Croazia l'(...). A.b Il (...) aprile 2026, si è tenuto con l'interessato, un colloquio fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Sempre alla data succitata, la SEM ha inoltrato all'autorità croata competente una domanda di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Croazia ha risposto positivamente il 6 maggio 2026, basandosi invece sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione dell'8 maggio 2026 - notificata l'11 maggio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, con conseguente pronuncia del suo trasferimento verso la Croazia ed esecuzione della precitata misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il 18 maggio 2026, l'interessato, ha adito con ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione della decisione impugnata in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e, in via principale, che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera. In via subordinata, l'insorgente ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria. D. Con misure supercautelari del 19 maggio 2026, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Segnatamente il ricorrente rileva come l'autorità inferiore non avrebbe motivato in modo adeguato e completo perché la C._______ non sarebbe stata ritenuta lo Stato membro competente ai sensi del RD III, essendo come egli sia entrato ed abbia presentato una domanda d'asilo nel detto Paese, prima di entrare in Croazia. La SEM non avrebbe inoltre potuto limitarsi all'accettazione da parte croata, ma avrebbe dovuto chiarire il rapporto tra la precedente domanda in C._______, la successiva registrazione in Croazia e la reale possibilità per il ricorrente di ottenere una procedura effettiva e conforme al diritto in quest'ultimo Paese. Altresì, l'autorità inferiore avrebbe accertato e motivato in modo insufficiente e non individualizzato i maltrattamenti e le violenze che il ricorrente avrebbe subito su suolo croato, nonché il suo stato di salute, il quale sarebbe in correlazione con le violenze subite in Croazia, e che lo caratterizzerebbero come persona particolarmente vulnerabile.
E. 4.2 Innanzitutto, per quanto attiene al preteso difetto di motivazione in relazione alla determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente, occorre evidenziare come seppure sia corretto quanto affermato dall'insorgente nel ricorso che la decisione impugnata si accontenti di evocare che egli abbia presentato una domanda d'asilo in C._______ il (...), dopo esservi entrato illegalmente il (...) (cfr. p.to I/2, pag. 2 della decisione avversata), senza fornire una motivazione del perché la C._______ sarebbe stata esclusa quale Stato membro competente. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nella decisione impugnata si può facilmente desumere e comprendere il ragionamento dell'autorità inferiore rispetto alla competenza della Croazia per portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. L'insorgente, debitamente rappresentato, ne ha del resto perfettamente compreso la portata, visto che egli è stato in grado d'impugnare la stessa e di argomentare in modo puntuale ed esteso il suo ricorso (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF F-6141/2023 del 22 aprile 2024 consid. 2.7). Inoltre, il Tribunale si è già pronunciato in cause simili, circa la validità dell'accettazione da parte della Croazia della sua competenza sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, allorché il ricorrente aveva depositato almeno tre domande d'asilo successive in C._______, in Croazia e poi in Svizzera (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-10031/2025 del 9 gennaio 2026 consid. 3.7 con ulteriori rif. cit.; D-6899/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 5), e ciò anche nel caso in cui nella decisione di non entrata nel merito impugnata non siano citate delle domande d'asilo pregresse depositate dagli interessati (cfr. sentenza del TAF F-6141/2023 precitata consid. 2.7 con ulteriori rif. cit.). In quest'ultima costellazione non può essere comunque annoverata la decisione impugnata, come già visto precedentemente, in quanto essa ha citato entrambe le domande d'asilo depositate dal ricorrente precedentemente a quella presentata in Svizzera, sia su suolo (...) sia su quello croato. Le due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. pag. 6), che riguardano una fattispecie differente dalla presente, e che altresì sono state rese prima delle sentenze citate prima, non soccorrono in alcun modo la tesi dell'insorgente. Per il resto, gli argomenti sviluppati nel ricorso circa l'esame della competenza della Croazia per trattare la domanda di protezione internazionale dell'interessato, rilevano di una questione materiale e non formale, e verranno quindi analizzati di seguito (cfr. infra consid. 5).
E. 4.3 Per quanto concerne poi gli allegati maltrattamenti e violenze che il ricorrente avrebbe subito da parte di agenti croati durante il suo passaggio in Croazia, a differenza di quanto egli sostiene nel suo gravame, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore risulta avere esaminato tali asserti in modo sufficientemente individualizzato e concreto, citandoli correttamente, nella valutazione dell'eventuale applicazione delle clausole discrezionali (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata). Non si ravvede quindi alcun accertamento inesatto o incompleto da parte della SEM in tal senso. Che poi il ricorrente arrivi ad un apprezzamento differente di tali suoi asserti rispetto all'autorità inferiore, riguarda ancora una volta il merito e non la forma della questione, che verrà quindi esaminata successivamente (cfr. infra consid. 6.2.5 e 7).
E. 4.4 Infine, riguardo ai rimproveri mossi nei confronti della SEM dal ricorrente circa l'istruzione insufficiente del suo stato di salute, si osserva quanto segue. Si denota innanzitutto che l'autorità inferiore ha preso in considerazione sia le sue dichiarazioni rilasciate in merito nel corso del colloquio Dublino, sia tutta la documentazione presente fino all'emissione della decisione avversata, che ha citato e repertoriato correttamente al p.to II, pag. 6 della decisione impugnata. Lo stato di salute del ricorrente è stato oggetto di un'analisi corretta, dettagliata ed approfondita da parte della SEM, come ne dimostrano le stesse motivazioni esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). Altresì, si osserva come, a differenza di quanto allegato soltanto nel ricorso, l'insorgente non ha mai asserito che le autorità croate lo avrebbero privato anche delle scarpe e che sarebbe stato costretto a proseguire il cammino scalzo (cfr. p.to II, pag. 4 e p.to VII, pag. 10 del ricorso). Invero, egli ha unicamente affermato nell'ambito del colloquio Dublino, in merito che la polizia: "(...) Vi hanno preso le cose, le hanno bruciate e vi hanno lasciati senza nulla, al freddo" (cfr. n. 15/3, pag. 2), senza specificare in alcun modo che egli sarebbe anche stato spogliato e pure delle scarpe. Inoltre, per quanto attiene alla lesione all'(...) con esiti di frattura all'apice e surinfezione, nonché con sospetta osteomielite (cfr. n. 11/2, 19/2, 20/2, 24/2 e 29/2), è soltanto nel corso degli ultimi due controlli medici, ovvero il 7 ed il 19 maggio 2026, che l'insorgente ha riferito al medico come la ferita sarebbe stata provocata dai colpi ricevuti in data (...) dalla polizia croata (cfr. n. 24/2 e 29/2). Tuttavia, tale allegata causa della ferita, risulta essere del tutto discrepante con quella invece asserita nei primi controlli medici dall'interessato, dove invece ha affermato che tale lesione al piede (...) a livello dell'(...) infetta, sarebbe stata occasionata dal fatto che avrebbe attraversato una parte della Croazia camminando sulla neve (cfr. n. 11/2, 19/2 e 20/2). Pertanto, vista la discordanza nei suoi asserti, ed il fatto inoltre che della causa della lesione al piede nulla egli ha eccepito nell'ambito del suo colloquio Dublino, quanto dichiarato negli ultimi controlli medici - referti che sono stati annessi agli atti della SEM soltanto successivamente all'emissione della decisione impugnata - (cfr. n. 24/2 e 29/2), possono senz'altro essere ritenuti inverosimili. A fronte di ciò l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di analizzare oltre le cause delle problematiche di salute somatica dell'insorgente, anche in rapporto alle presunte violenze allegate dallo stesso. Inoltre, visto che dagli atti all'incarto non apparivano, salvo la precitata diagnosi somatica, già trattata ed in cura, alcun disturbo dal profilo psichiatrico o psicologico o ancora che il ricorrente avrebbe richiesto un sostegno in tal senso, né egli allega e produce nulla in tal senso neppure con il ricorso, non può essere rimproverato alla SEM di non aver effettuato ulteriori misure complementari o ancora di non aver atteso ulteriori accertamenti medici, anche dal profilo psicologico, prima di statuire. Pertanto, avverandosi mal fondata, la censura formale d'accertamento incompleto dello stato di salute del ricorrente da parte dell'autorità inferiore, va respinta. Per quanto attiene poi all'apprezzamento diverso della situazione individuale del ricorrente, anche dal profilo medico, che l'insorgente offre nel suo ricorso, riguarda ancora una volta il merito, e verrà quindi esaminata di seguito (cfr. infra consid. 7.3).
E. 4.5 Ne discende quindi che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata, o ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione in subordine respinta.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per la procedura d'asilo. Infatti, giusta l'art. 3 par. 1 RD III, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato in tale Stato una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 5.2.1 Nel caso concreto, il ricorrente contesta implicitamente la responsabilità della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo. Invero, egli sostiene nel gravame, riferendosi anche all'art. 7 par. 2 RD III, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare un esame circa l'eventuale competenza della C._______, Stato membro dove egli avrebbe presentato la sua prima domanda d'asilo, prima di ritenere data la competenza della Croazia. Inoltre, dato che le autorità croate hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III e non dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, vi sarebbe il rischio che la sua domanda d'asilo non venga esaminata in Croazia ed egli venga successivamente trasferito verso la C._______ (trasferimento a catena).
E. 5.2.2 Innanzitutto, v'è da osservare che anche se il ricorrente nel corso del colloquio Dublino ha riferito di aver scoperto soltanto in Svizzera che le impronte dattiloscopiche rilasciate in C._______ ed in Croazia servivano per chiedere asilo (cfr. n. 15/3); di fatto, dai riscontri presenti in Eurodac risulta in modo chiaro come in C._______ egli sia stato registrato il (...) e la sua domanda d'asilo sia avvenuta il (...), mentre che in Croazia gli sono state rilevate le impronte digitali l'(...) ed in medesima data è stata registrata la sua domanda d'asilo (cfr. n. 8/2). In merito occorre ancora sottolineare come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi entrati illegalmente o fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Il RD III intende inoltre far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). L'autorità inferiore ha poi, nella sua domanda di ripresa in carico del 23 aprile 2026 (cfr. n. 16/5), rese attente le autorità croate in particolare che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in C._______ il (...) e, come da sue dichiarazioni (cfr. n. 15/3), egli non avrebbe ricevuto alcuna decisione o permesso di soggiorno in C._______, ed avrebbe lasciato il predetto Paese il (...), attraversando diversi Paesi, tra cui la Croazia, dove ha presentato domanda d'asilo l'(...), per giungere in Svizzera (cfr. n. 16/5). Le autorità croate, in perfetta conoscenza di tali circostanze, hanno pertanto accettato esplicitamente la ripresa in carico del ricorrente in data 6 maggio 2026 (cfr. n. 21/2), quindi entro il termine disposto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III. In merito a ciò, v'è inoltre da sottolineare come il Tribunale non possa pronunciarsi sulla corretta applicazione del RD III da parte di un altro Stato membro senza rischiare di ledere la sovranità di quest'ultimo (cfr. art. 2 cifra 1 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 [RS 0.120]; DTAF 2019 VI/7 consid. 6.5; sentenza del TAF F-10031/2025 precitata consid. 3.7). La SEM risulta quindi aver valutato correttamente, sulla base di quanto precede e di quanto già sopra considerato in merito (cfr. consid. 4.2), che, di principio, la competenza per il prosieguo della procedura d'asilo del ricorrente spetti alla Croazia. Al contrario di quanto rimarcato dall'insorgente, il fatto che quest'ultimo Stato abbia accettato la sua ripresa in carico: "in order to continue to determine responsability for the person mentioned above", non muta le conclusioni precitate. In particolare, la ripresa in carico dell'insorgente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III da parte della Croazia, non fa in alcun modo concludere che vi sia il pericolo che egli venga trasferito dalla Croazia in C._______, senza che venga effettuato l'esame della sua domanda d'asilo da parte croata (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF D-6899/2023 precitata consid. 6.4), anche in considerazione di quanto verrà esposto di seguito riguardo al principio di non-respingimento (cfr. infra consid. 6.2.2 e 6.2.4).
E. 5.2.3 A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. supra consid. 5.1), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50). A tal proposito occorre ancora evidenziare come il fatto che la norma regolamentaria indicata nella domanda di ripresa in carico dalla SEM differisca da quella menzionata invece dalle autorità croate nella loro accettazione, non possa rimettere in questione tale conclusione. Invero, nelle due ipotesi, le procedure applicabili - in particolare i termini ai quali esse sono sottoposte - sono identiche (cfr. art. 23 segg. RD III; DTAF 2019 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-10031/2025 precitata consid. 3.8).
E. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-3057/2026 del 4 maggio 2026 consid. 3.1; F-2805/2026 del 30 aprile 2026 consid. 3.1).
E. 6.2.1 Difatti il ricorrente, con le sue argomentazioni ricorsuali - anche facendo riferimento ad un rapporto dell'(...) ([...]) del (...) (cfr. ricorso, pag. 11) - non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino.
E. 6.2.2 Occorre dapprima sottolineare che, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale nella sua giurisprudenza esposta nella sentenza di riferimento E-1488/2020 succitata, è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre constatato che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.4).
E. 6.2.3 Nella fattispecie, non vi sono elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente, neppure nel gravame, per ritenere che il sistema d'asilo croato, che non presenta come già visto sopra carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III, non garantisca la tutela dei suoi diritti quale richiedente l'asilo, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Il suo caso concreto, dimostra piuttosto il contrario, ovvero risulta che la sua domanda d'asilo sia stata regolarmente registrata (sebbene egli abbia negato di essere a conoscenza della sua registrazione fino a che è giunto in Svizzera, e malgrado abbia invece ammesso che gli siano state prelevate le impronte dattiloscopiche; cfr. n. 15/3) e che egli abbia potuto lasciare volontariamente la Croazia dopo soltanto (...) notti trascorse lì (cfr. n. 15/3, pag. 1), Stato il quale all'evidenza non era il suo obiettivo.
E. 6.2.4 Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento ed al rischio potenziale di un respingimento a catena, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo).
E. 6.2.5 Anche le esperienze allegate dal ricorrente - ovvero che la polizia croata allorché egli l'avrebbe incrociata sul suo cammino, l'avrebbe picchiato e minacciato con (...), nonché avrebbero preso le sue cose, bruciate e lasciato senza nulla, al freddo (cfr. n. 15/3) - non sono supportate da alcun elemento concreto e sostanziato e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione succitata. Tuttavia, anche se tali asserti fossero corrispondenti a realtà, agito di alcuni agenti di polizia che sarebbe allora da condannare fermamente, egli non ha mai allegato che nel suo brevissimo soggiorno durato soltanto (...) notti in Croazia, avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare tali azioni. Apparterrà quindi al ricorrente d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare gli eventuali agiti illeciti e violenti nei suoi confronti di cui egli sarebbe stato oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. le sentenze del TAF F-9199/2025 del 4 dicembre 2025, pag. 4; F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.2.2).
E. 7.1 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia dei maltrattamenti e delle violenze subite in Croazia, sia del suo stato di salute, per rinunciare al suo trasferimento, ritenendo nel caso contrario vi sia il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Citando poi l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e la sua concretizzazione in diritto interno svizzero con la norma di cui all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311) - che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) - egli si prevale implicitamente dell'applicazione di tali norme.
E. 7.2 Come già visto sopra, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già considerato prima circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente riguardo agli allegati maltrattamenti subiti in Croazia, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno nel suddetto Stato lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, o ancora trattamenti contrari agli art. 3 CEDU o 4 CartaUE. Come poi già rammentato sopra, la Croazia ha espressamente accettato la sua ripresa in carico e non vi sono elementi all'incarto per dubitare che, a seguito del trasferimento Dublino, la sua procedura d'asilo non venga portata a termine in conformità con le disposizioni della direttiva procedura. Motivi poi che escluderebbero un eventuale allontanamento del ricorrente in altri Stati Dublino, starà a lui evidenziarli se necessario dinanzi alle autorità croate.
E. 7.3.1 Proseguendo, in merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10). Detto ciò, non si tratta di stabilire se la persona beneficerà, nel paese di rimpatrio o di trasferimento, di cure equivalenti a quelle fornite nel paese ospitante, ma di esaminare se il grado di gravità implicito nel rimpatrio o nel trasferimento raggiunga la soglia prevista dall'art. 3 CEDU, ossia una situazione di pericolo di vita o un declino grave, rapido e irreversibile della salute mentale o fisica (cfr. sentenze della CorteEDU precitate; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7.3.2 Al contrario di quanto affermato dall'insorgente nel gravame, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia. Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso, e visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 4.4), le diagnosi poste al ricorrente (da ultimo con certificato medico del 19 maggio 2026 di: lesione all'(...) con sospetta osteomielite, con batterio: staph epidermidis in scarsa quantità e terapia con Co-Amoxicillina dal (...) al (...), per cui egli in data 19 maggio 2026 è stato medicato e gli è stata rimossa della fibrina a livello dell'(...), nonché viene denotato che le ferite sulla parte posteriore del (...) e del (...) osservate nel consulto medico precedente, cfr. n. 24/2, erano completamente o quasi cicatrizzate, cfr. n. 29/2) ed i trattamenti farmacologici prescrittigli (da ultimo in data 19 maggio 2026, cfr. n. 29/2), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Come poi già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7), anche il Tribunale è d'avviso che la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, anche d'infrastrutture per un sufficientemente trattamento psichiatrico e psicologico nel caso egli ne avesse necessità in futuro, perché egli possa continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per le problematiche somatiche di cui è ancora affetto (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.4, nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Infine, non v'è da dubitare che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente, e le cure di cui egli (ancora) necessiterà, verranno trasmesse dalla competente autorità cantonale d'esecuzione alle preposte autorità croate prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31 e 32 RD III).
E. 7.4 Sulla scorta di quanto precede, la situazione del ricorrente, a differenza di quanto da lui concluso nel gravame, non risulta essere di particolare vulnerabilità o ancora d'eccezionalità per ritenere che un suo trasferimento violerebbe delle disposizioni di diritto internazionale pubblico o che imponga di derogare alla regola generale secondo la quale le autorità svizzere non devono richiedere delle garanzie individuali concernenti l'accesso alla procedura d'asilo o ancora alla presa in carico medica alle autorità croate (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2262/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 7.4.6).
E. 7.5 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 31 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 19 maggio 2026 decadono.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3501/2026 Sentenza del 5 giugno 2026 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Etiopia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 maggio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2026. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 16 aprile 2026, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo precedenti rispettivamente in C._______ il (...) ed in Croazia l'(...). A.b Il (...) aprile 2026, si è tenuto con l'interessato, un colloquio fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Sempre alla data succitata, la SEM ha inoltrato all'autorità croata competente una domanda di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Croazia ha risposto positivamente il 6 maggio 2026, basandosi invece sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione dell'8 maggio 2026 - notificata l'11 maggio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, con conseguente pronuncia del suo trasferimento verso la Croazia ed esecuzione della precitata misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il 18 maggio 2026, l'interessato, ha adito con ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione della decisione impugnata in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e, in via principale, che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera. In via subordinata, l'insorgente ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria. D. Con misure supercautelari del 19 maggio 2026, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Diritto:
1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Segnatamente il ricorrente rileva come l'autorità inferiore non avrebbe motivato in modo adeguato e completo perché la C._______ non sarebbe stata ritenuta lo Stato membro competente ai sensi del RD III, essendo come egli sia entrato ed abbia presentato una domanda d'asilo nel detto Paese, prima di entrare in Croazia. La SEM non avrebbe inoltre potuto limitarsi all'accettazione da parte croata, ma avrebbe dovuto chiarire il rapporto tra la precedente domanda in C._______, la successiva registrazione in Croazia e la reale possibilità per il ricorrente di ottenere una procedura effettiva e conforme al diritto in quest'ultimo Paese. Altresì, l'autorità inferiore avrebbe accertato e motivato in modo insufficiente e non individualizzato i maltrattamenti e le violenze che il ricorrente avrebbe subito su suolo croato, nonché il suo stato di salute, il quale sarebbe in correlazione con le violenze subite in Croazia, e che lo caratterizzerebbero come persona particolarmente vulnerabile. 4.2 Innanzitutto, per quanto attiene al preteso difetto di motivazione in relazione alla determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente, occorre evidenziare come seppure sia corretto quanto affermato dall'insorgente nel ricorso che la decisione impugnata si accontenti di evocare che egli abbia presentato una domanda d'asilo in C._______ il (...), dopo esservi entrato illegalmente il (...) (cfr. p.to I/2, pag. 2 della decisione avversata), senza fornire una motivazione del perché la C._______ sarebbe stata esclusa quale Stato membro competente. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nella decisione impugnata si può facilmente desumere e comprendere il ragionamento dell'autorità inferiore rispetto alla competenza della Croazia per portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. L'insorgente, debitamente rappresentato, ne ha del resto perfettamente compreso la portata, visto che egli è stato in grado d'impugnare la stessa e di argomentare in modo puntuale ed esteso il suo ricorso (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF F-6141/2023 del 22 aprile 2024 consid. 2.7). Inoltre, il Tribunale si è già pronunciato in cause simili, circa la validità dell'accettazione da parte della Croazia della sua competenza sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, allorché il ricorrente aveva depositato almeno tre domande d'asilo successive in C._______, in Croazia e poi in Svizzera (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-10031/2025 del 9 gennaio 2026 consid. 3.7 con ulteriori rif. cit.; D-6899/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 5), e ciò anche nel caso in cui nella decisione di non entrata nel merito impugnata non siano citate delle domande d'asilo pregresse depositate dagli interessati (cfr. sentenza del TAF F-6141/2023 precitata consid. 2.7 con ulteriori rif. cit.). In quest'ultima costellazione non può essere comunque annoverata la decisione impugnata, come già visto precedentemente, in quanto essa ha citato entrambe le domande d'asilo depositate dal ricorrente precedentemente a quella presentata in Svizzera, sia su suolo (...) sia su quello croato. Le due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. pag. 6), che riguardano una fattispecie differente dalla presente, e che altresì sono state rese prima delle sentenze citate prima, non soccorrono in alcun modo la tesi dell'insorgente. Per il resto, gli argomenti sviluppati nel ricorso circa l'esame della competenza della Croazia per trattare la domanda di protezione internazionale dell'interessato, rilevano di una questione materiale e non formale, e verranno quindi analizzati di seguito (cfr. infra consid. 5). 4.3 Per quanto concerne poi gli allegati maltrattamenti e violenze che il ricorrente avrebbe subito da parte di agenti croati durante il suo passaggio in Croazia, a differenza di quanto egli sostiene nel suo gravame, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore risulta avere esaminato tali asserti in modo sufficientemente individualizzato e concreto, citandoli correttamente, nella valutazione dell'eventuale applicazione delle clausole discrezionali (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata). Non si ravvede quindi alcun accertamento inesatto o incompleto da parte della SEM in tal senso. Che poi il ricorrente arrivi ad un apprezzamento differente di tali suoi asserti rispetto all'autorità inferiore, riguarda ancora una volta il merito e non la forma della questione, che verrà quindi esaminata successivamente (cfr. infra consid. 6.2.5 e 7). 4.4 Infine, riguardo ai rimproveri mossi nei confronti della SEM dal ricorrente circa l'istruzione insufficiente del suo stato di salute, si osserva quanto segue. Si denota innanzitutto che l'autorità inferiore ha preso in considerazione sia le sue dichiarazioni rilasciate in merito nel corso del colloquio Dublino, sia tutta la documentazione presente fino all'emissione della decisione avversata, che ha citato e repertoriato correttamente al p.to II, pag. 6 della decisione impugnata. Lo stato di salute del ricorrente è stato oggetto di un'analisi corretta, dettagliata ed approfondita da parte della SEM, come ne dimostrano le stesse motivazioni esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). Altresì, si osserva come, a differenza di quanto allegato soltanto nel ricorso, l'insorgente non ha mai asserito che le autorità croate lo avrebbero privato anche delle scarpe e che sarebbe stato costretto a proseguire il cammino scalzo (cfr. p.to II, pag. 4 e p.to VII, pag. 10 del ricorso). Invero, egli ha unicamente affermato nell'ambito del colloquio Dublino, in merito che la polizia: "(...) Vi hanno preso le cose, le hanno bruciate e vi hanno lasciati senza nulla, al freddo" (cfr. n. 15/3, pag. 2), senza specificare in alcun modo che egli sarebbe anche stato spogliato e pure delle scarpe. Inoltre, per quanto attiene alla lesione all'(...) con esiti di frattura all'apice e surinfezione, nonché con sospetta osteomielite (cfr. n. 11/2, 19/2, 20/2, 24/2 e 29/2), è soltanto nel corso degli ultimi due controlli medici, ovvero il 7 ed il 19 maggio 2026, che l'insorgente ha riferito al medico come la ferita sarebbe stata provocata dai colpi ricevuti in data (...) dalla polizia croata (cfr. n. 24/2 e 29/2). Tuttavia, tale allegata causa della ferita, risulta essere del tutto discrepante con quella invece asserita nei primi controlli medici dall'interessato, dove invece ha affermato che tale lesione al piede (...) a livello dell'(...) infetta, sarebbe stata occasionata dal fatto che avrebbe attraversato una parte della Croazia camminando sulla neve (cfr. n. 11/2, 19/2 e 20/2). Pertanto, vista la discordanza nei suoi asserti, ed il fatto inoltre che della causa della lesione al piede nulla egli ha eccepito nell'ambito del suo colloquio Dublino, quanto dichiarato negli ultimi controlli medici - referti che sono stati annessi agli atti della SEM soltanto successivamente all'emissione della decisione impugnata - (cfr. n. 24/2 e 29/2), possono senz'altro essere ritenuti inverosimili. A fronte di ciò l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di analizzare oltre le cause delle problematiche di salute somatica dell'insorgente, anche in rapporto alle presunte violenze allegate dallo stesso. Inoltre, visto che dagli atti all'incarto non apparivano, salvo la precitata diagnosi somatica, già trattata ed in cura, alcun disturbo dal profilo psichiatrico o psicologico o ancora che il ricorrente avrebbe richiesto un sostegno in tal senso, né egli allega e produce nulla in tal senso neppure con il ricorso, non può essere rimproverato alla SEM di non aver effettuato ulteriori misure complementari o ancora di non aver atteso ulteriori accertamenti medici, anche dal profilo psicologico, prima di statuire. Pertanto, avverandosi mal fondata, la censura formale d'accertamento incompleto dello stato di salute del ricorrente da parte dell'autorità inferiore, va respinta. Per quanto attiene poi all'apprezzamento diverso della situazione individuale del ricorrente, anche dal profilo medico, che l'insorgente offre nel suo ricorso, riguarda ancora una volta il merito, e verrà quindi esaminata di seguito (cfr. infra consid. 7.3). 4.5 Ne discende quindi che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata, o ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione in subordine respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per la procedura d'asilo. Infatti, giusta l'art. 3 par. 1 RD III, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato in tale Stato una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 5.2.1 Nel caso concreto, il ricorrente contesta implicitamente la responsabilità della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo. Invero, egli sostiene nel gravame, riferendosi anche all'art. 7 par. 2 RD III, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare un esame circa l'eventuale competenza della C._______, Stato membro dove egli avrebbe presentato la sua prima domanda d'asilo, prima di ritenere data la competenza della Croazia. Inoltre, dato che le autorità croate hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III e non dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, vi sarebbe il rischio che la sua domanda d'asilo non venga esaminata in Croazia ed egli venga successivamente trasferito verso la C._______ (trasferimento a catena). 5.2.2 Innanzitutto, v'è da osservare che anche se il ricorrente nel corso del colloquio Dublino ha riferito di aver scoperto soltanto in Svizzera che le impronte dattiloscopiche rilasciate in C._______ ed in Croazia servivano per chiedere asilo (cfr. n. 15/3); di fatto, dai riscontri presenti in Eurodac risulta in modo chiaro come in C._______ egli sia stato registrato il (...) e la sua domanda d'asilo sia avvenuta il (...), mentre che in Croazia gli sono state rilevate le impronte digitali l'(...) ed in medesima data è stata registrata la sua domanda d'asilo (cfr. n. 8/2). In merito occorre ancora sottolineare come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi entrati illegalmente o fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Il RD III intende inoltre far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). L'autorità inferiore ha poi, nella sua domanda di ripresa in carico del 23 aprile 2026 (cfr. n. 16/5), rese attente le autorità croate in particolare che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in C._______ il (...) e, come da sue dichiarazioni (cfr. n. 15/3), egli non avrebbe ricevuto alcuna decisione o permesso di soggiorno in C._______, ed avrebbe lasciato il predetto Paese il (...), attraversando diversi Paesi, tra cui la Croazia, dove ha presentato domanda d'asilo l'(...), per giungere in Svizzera (cfr. n. 16/5). Le autorità croate, in perfetta conoscenza di tali circostanze, hanno pertanto accettato esplicitamente la ripresa in carico del ricorrente in data 6 maggio 2026 (cfr. n. 21/2), quindi entro il termine disposto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III. In merito a ciò, v'è inoltre da sottolineare come il Tribunale non possa pronunciarsi sulla corretta applicazione del RD III da parte di un altro Stato membro senza rischiare di ledere la sovranità di quest'ultimo (cfr. art. 2 cifra 1 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 [RS 0.120]; DTAF 2019 VI/7 consid. 6.5; sentenza del TAF F-10031/2025 precitata consid. 3.7). La SEM risulta quindi aver valutato correttamente, sulla base di quanto precede e di quanto già sopra considerato in merito (cfr. consid. 4.2), che, di principio, la competenza per il prosieguo della procedura d'asilo del ricorrente spetti alla Croazia. Al contrario di quanto rimarcato dall'insorgente, il fatto che quest'ultimo Stato abbia accettato la sua ripresa in carico: "in order to continue to determine responsability for the person mentioned above", non muta le conclusioni precitate. In particolare, la ripresa in carico dell'insorgente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III da parte della Croazia, non fa in alcun modo concludere che vi sia il pericolo che egli venga trasferito dalla Croazia in C._______, senza che venga effettuato l'esame della sua domanda d'asilo da parte croata (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF D-6899/2023 precitata consid. 6.4), anche in considerazione di quanto verrà esposto di seguito riguardo al principio di non-respingimento (cfr. infra consid. 6.2.2 e 6.2.4). 5.2.3 A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. supra consid. 5.1), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50). A tal proposito occorre ancora evidenziare come il fatto che la norma regolamentaria indicata nella domanda di ripresa in carico dalla SEM differisca da quella menzionata invece dalle autorità croate nella loro accettazione, non possa rimettere in questione tale conclusione. Invero, nelle due ipotesi, le procedure applicabili - in particolare i termini ai quali esse sono sottoposte - sono identiche (cfr. art. 23 segg. RD III; DTAF 2019 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-10031/2025 precitata consid. 3.8). 6. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-3057/2026 del 4 maggio 2026 consid. 3.1; F-2805/2026 del 30 aprile 2026 consid. 3.1). 6.2 6.2.1 Difatti il ricorrente, con le sue argomentazioni ricorsuali - anche facendo riferimento ad un rapporto dell'(...) ([...]) del (...) (cfr. ricorso, pag. 11) - non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. 6.2.2 Occorre dapprima sottolineare che, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale nella sua giurisprudenza esposta nella sentenza di riferimento E-1488/2020 succitata, è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre constatato che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.4). 6.2.3 Nella fattispecie, non vi sono elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente, neppure nel gravame, per ritenere che il sistema d'asilo croato, che non presenta come già visto sopra carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III, non garantisca la tutela dei suoi diritti quale richiedente l'asilo, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Il suo caso concreto, dimostra piuttosto il contrario, ovvero risulta che la sua domanda d'asilo sia stata regolarmente registrata (sebbene egli abbia negato di essere a conoscenza della sua registrazione fino a che è giunto in Svizzera, e malgrado abbia invece ammesso che gli siano state prelevate le impronte dattiloscopiche; cfr. n. 15/3) e che egli abbia potuto lasciare volontariamente la Croazia dopo soltanto (...) notti trascorse lì (cfr. n. 15/3, pag. 1), Stato il quale all'evidenza non era il suo obiettivo. 6.2.4 Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento ed al rischio potenziale di un respingimento a catena, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo). 6.2.5 Anche le esperienze allegate dal ricorrente - ovvero che la polizia croata allorché egli l'avrebbe incrociata sul suo cammino, l'avrebbe picchiato e minacciato con (...), nonché avrebbero preso le sue cose, bruciate e lasciato senza nulla, al freddo (cfr. n. 15/3) - non sono supportate da alcun elemento concreto e sostanziato e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione succitata. Tuttavia, anche se tali asserti fossero corrispondenti a realtà, agito di alcuni agenti di polizia che sarebbe allora da condannare fermamente, egli non ha mai allegato che nel suo brevissimo soggiorno durato soltanto (...) notti in Croazia, avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare tali azioni. Apparterrà quindi al ricorrente d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare gli eventuali agiti illeciti e violenti nei suoi confronti di cui egli sarebbe stato oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. le sentenze del TAF F-9199/2025 del 4 dicembre 2025, pag. 4; F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.2.2). 7. 7.1 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia dei maltrattamenti e delle violenze subite in Croazia, sia del suo stato di salute, per rinunciare al suo trasferimento, ritenendo nel caso contrario vi sia il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Citando poi l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e la sua concretizzazione in diritto interno svizzero con la norma di cui all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311) - che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) - egli si prevale implicitamente dell'applicazione di tali norme. 7.2 Come già visto sopra, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già considerato prima circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente riguardo agli allegati maltrattamenti subiti in Croazia, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno nel suddetto Stato lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, o ancora trattamenti contrari agli art. 3 CEDU o 4 CartaUE. Come poi già rammentato sopra, la Croazia ha espressamente accettato la sua ripresa in carico e non vi sono elementi all'incarto per dubitare che, a seguito del trasferimento Dublino, la sua procedura d'asilo non venga portata a termine in conformità con le disposizioni della direttiva procedura. Motivi poi che escluderebbero un eventuale allontanamento del ricorrente in altri Stati Dublino, starà a lui evidenziarli se necessario dinanzi alle autorità croate. 7.3 7.3.1 Proseguendo, in merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10). Detto ciò, non si tratta di stabilire se la persona beneficerà, nel paese di rimpatrio o di trasferimento, di cure equivalenti a quelle fornite nel paese ospitante, ma di esaminare se il grado di gravità implicito nel rimpatrio o nel trasferimento raggiunga la soglia prevista dall'art. 3 CEDU, ossia una situazione di pericolo di vita o un declino grave, rapido e irreversibile della salute mentale o fisica (cfr. sentenze della CorteEDU precitate; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata). 7.3.2 Al contrario di quanto affermato dall'insorgente nel gravame, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia. Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso, e visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 4.4), le diagnosi poste al ricorrente (da ultimo con certificato medico del 19 maggio 2026 di: lesione all'(...) con sospetta osteomielite, con batterio: staph epidermidis in scarsa quantità e terapia con Co-Amoxicillina dal (...) al (...), per cui egli in data 19 maggio 2026 è stato medicato e gli è stata rimossa della fibrina a livello dell'(...), nonché viene denotato che le ferite sulla parte posteriore del (...) e del (...) osservate nel consulto medico precedente, cfr. n. 24/2, erano completamente o quasi cicatrizzate, cfr. n. 29/2) ed i trattamenti farmacologici prescrittigli (da ultimo in data 19 maggio 2026, cfr. n. 29/2), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Come poi già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7), anche il Tribunale è d'avviso che la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, anche d'infrastrutture per un sufficientemente trattamento psichiatrico e psicologico nel caso egli ne avesse necessità in futuro, perché egli possa continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per le problematiche somatiche di cui è ancora affetto (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.4, nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Infine, non v'è da dubitare che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente, e le cure di cui egli (ancora) necessiterà, verranno trasmesse dalla competente autorità cantonale d'esecuzione alle preposte autorità croate prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31 e 32 RD III). 7.4 Sulla scorta di quanto precede, la situazione del ricorrente, a differenza di quanto da lui concluso nel gravame, non risulta essere di particolare vulnerabilità o ancora d'eccezionalità per ritenere che un suo trasferimento violerebbe delle disposizioni di diritto internazionale pubblico o che imponga di derogare alla regola generale secondo la quale le autorità svizzere non devono richiedere delle garanzie individuali concernenti l'accesso alla procedura d'asilo o ancora alla presa in carico medica alle autorità croate (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2262/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 7.4.6). 7.5 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 31 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 19 maggio 2026 decadono.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
10. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: