Visto Schengen
Sachverhalt
A. Il 7 agosto 2023, il ricorrente, nato (…) 1993, Nigeria, ha compilato per l’Ambasciata di Svizzera a Abuja una richiesta di visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita alla sua compagna dal 26 agosto 2023 al 3 novembre 2023. B. L’11 agosto 2023, l’Ambasciata di Svizzera a Abuja si è rifiutata di emettere il visto richiesto, facendo valere che vi erano ragionevoli dubbi riguardo alla intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spa- zio Schengen prima della scadenza del medesimo visto. C. Il 21 settembre 2023, il ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) opposizione al rifiuto di rilascio del visto. D. Il 20 novembre 2023, la SEM ha pronunciato il rigetto della opposizione. E. Il 15 gennaio 2024, contro la decisione su opposizione, il ricorrente ha pre- sentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il suo ricorso sia accolto, la decisione della SEM annullata e il visto rilasciato. In via subordinata, ha chiesto il rinvio dell’incarto alla SEM per l’emanazione di una nuova decisione. F. Il 30 aprile 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei
F-330/2024 Pagina 3 casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peral- tro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv.12 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sen- tenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione della SEM, l’ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitole l'anticipo di fr. 700.– relativo alle presunte spese processuali. Sebbene il periodo di visita rela- tivo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un interesse attuale. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la
F-330/2024 Pagina 4 situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 con- sid. 2.2).
E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al ricorrente un visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l’emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte.
E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che “la politica in materia di visti” rive- ste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell’immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l’entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consi- glio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità compe- tenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 con- sid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).
E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all’entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).
E. 4.3 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità eu- ropea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applica- zione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3).
F-330/2024 Pagina 5 Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i se- guenti: – il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017); – il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009); – il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
E. 4.4 Dal canto suo, l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d’entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall’art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).
E. 4.5 Le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l’art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giusti- ficare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussi- stenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d’origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Si- stema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all’art. 5 cpv. 1 LStrI.
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E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un’assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell’esaminare una domanda di visto uniforme è accor- data particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un ri- schio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati mem- bri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all’art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.
E. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichia- razioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti).
E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possi- bilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi inter- nazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).
E. 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale “D”), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 9 OEV.
E. 5 In concreto, essendo di nazionalità nigeriana, il ricorrente ha l’obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l’art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l’allegato I del regolamento UE 2018/1806).
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E. 6 Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d’immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s’impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, so- vente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme delle circo- stanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza re- golare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).
E. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Nigeria va evidenziato quanto segue.
E. 7.2 Nonostante la Nigeria sia considerata un’economia forte grazie alle sue ricche riserve di petrolio, la maggior parte della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. La situazione di sicurezza è molto tesa in tutto il Paese e si è costantemente deteriorata. Il rischio di sequestri a scopo politico o criminale è elevato. Ad essere a rischio sono sia le persone indigene che quelle straniere di ogni fascia d’età ed estrazione sociale. Si verificano attentati dinamitardi e scontri armati tra le forze di sicurezza e
F-330/2024 Pagina 8 gruppi terroristici. In più, l'assistenza medica non è sempre garantita (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di- viaggio/nigeria/consigli-viaggio-nigeria.html, visionato il 6 gennaio 2024; cfr. sentenza TAF F-461/2024 del 20 novembre 2024 consid. 4.3 con ulte- riori riferimenti).
E. 7.3 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell’abitante nigeriano, potrebbe essere tentato di non la- sciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso.
E. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del ricorrente, si deve osservare quanto segue.
E. 8.2 Il ricorrente afferma di voler visitare la sua compagna, nata nel 1968, con cui sarebbe insieme da due anni.
E. 8.3 Il ricorrente, cittadino nigeriano, è nato nel 1993. Non è sposato e non ha figli. Eventuali membri della famiglia del ricorrente in Nigeria non ven- gono menzionati e non emergono nemmeno dagli atti presenti. Non risul- tano, quindi, obblighi familiari nel Paese di residenza.
E. 8.4 In merito alla sua situazione professionale, egli dichiara di lavorare come “Administrative Manager” presso la (…) con un reddito mensile di 151’050 NGN (circa 85 fr.-). A riprova di ciò, egli presenta una lettera di apprezzamento/vacanza del 4 dicembre 2023 e dei certificati di salario che vanno da metà giugno 2023 a novembre 2023. Tuttavia, l'estratto del suo conto bancario non riporta i rispettivi pagamenti. Esistono quindi dubbi sulla credibilità dell'attività professionale del ricorrente. Per completezza, va ag- giunto che, l'attività dichiarata, iniziata solo nel giugno 2023, in ogni modo non sarebbe sufficiente per dimostrare un legame professionale particolar- mente forte del ricorrente con il suo luogo di residenza attuale. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, va notato che al momento della presentazione dell’estratto del suo conto bancario, nel agosto 2023, aveva un patrimonio di 181'020.40 NGN (circa 100 fr.-). Di conseguenza, neanche la sua situazione finanziaria permette di formulare una previsione favorevole riguardo alla sua partenza regolare dallo spazio Schengen.
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E. 8.5 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l’insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l’intenzione del ricorrente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).
E. 9 In conclusione, respingendo l’opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell’Ambasciata di Svizzera a Abuja di rilasciare al ricorrente un visto Schengen di breve durata (90 giorni), la SEM non ha violato la nor- mativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ri- corso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.
E. 10 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccom- bente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente)
F-330/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e pre- levate sull’anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-330/2024 Sentenza del 4 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Patrick Gianola,Studio Legale Gianola, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen;decisione della SEM del 20 novembre 2023. Fatti: A. Il 7 agosto 2023, il ricorrente, nato (...) 1993, Nigeria, ha compilato per l'Ambasciata di Svizzera a Abuja una richiesta di visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita alla sua compagna dal 26 agosto 2023 al 3 novembre 2023. B. L'11 agosto 2023, l'Ambasciata di Svizzera a Abuja si è rifiutata di emettere il visto richiesto, facendo valere che vi erano ragionevoli dubbi riguardo alla intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza del medesimo visto. C. Il 21 settembre 2023, il ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) opposizione al rifiuto di rilascio del visto. D. Il 20 novembre 2023, la SEM ha pronunciato il rigetto della opposizione. E. Il 15 gennaio 2024, contro la decisione su opposizione, il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il suo ricorso sia accolto, la decisione della SEM annullata e il visto rilasciato. In via subordinata, ha chiesto il rinvio dell'incarto alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione. F. Il 30 aprile 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv.12 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione della SEM, l'ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitole l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un interesse attuale. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al ricorrente un visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti" riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti). 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale "D"), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 9 OEV.
5. In concreto, essendo di nazionalità nigeriana, il ricorrente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).
6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Nigeria va evidenziato quanto segue. 7.2 Nonostante la Nigeria sia considerata un'economia forte grazie alle sue ricche riserve di petrolio, la maggior parte della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. La situazione di sicurezza è molto tesa in tutto il Paese e si è costantemente deteriorata. Il rischio di sequestri a scopo politico o criminale è elevato. Ad essere a rischio sono sia le persone indigene che quelle straniere di ogni fascia d'età ed estrazione sociale. Si verificano attentati dinamitardi e scontri armati tra le forze di sicurezza e gruppi terroristici. In più, l'assistenza medica non è sempre garantita (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/nigeria/consigli-viaggio-nigeria.html, visionato il 6 gennaio 2024; cfr. sentenza TAF F-461/2024 del 20 novembre 2024 consid. 4.3 con ulteriori riferimenti). 7.3 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante nigeriano, potrebbe essere tentato di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. 8. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del ricorrente, si deve osservare quanto segue. 8.2 Il ricorrente afferma di voler visitare la sua compagna, nata nel 1968, con cui sarebbe insieme da due anni. 8.3 Il ricorrente, cittadino nigeriano, è nato nel 1993. Non è sposato e non ha figli. Eventuali membri della famiglia del ricorrente in Nigeria non vengono menzionati e non emergono nemmeno dagli atti presenti. Non risultano, quindi, obblighi familiari nel Paese di residenza. 8.4 In merito alla sua situazione professionale, egli dichiara di lavorare come "Administrative Manager" presso la (...) con un reddito mensile di 151'050 NGN (circa 85 fr.-). A riprova di ciò, egli presenta una lettera di apprezzamento/vacanza del 4 dicembre 2023 e dei certificati di salario che vanno da metà giugno 2023 a novembre 2023. Tuttavia, l'estratto del suo conto bancario non riporta i rispettivi pagamenti. Esistono quindi dubbi sulla credibilità dell'attività professionale del ricorrente. Per completezza, va aggiunto che, l'attività dichiarata, iniziata solo nel giugno 2023, in ogni modo non sarebbe sufficiente per dimostrare un legame professionale particolarmente forte del ricorrente con il suo luogo di residenza attuale. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, va notato che al momento della presentazione dell'estratto del suo conto bancario, nel agosto 2023, aveva un patrimonio di 181'020.40 NGN (circa 100 fr.-). Di conseguenza, neanche la sua situazione finanziaria permette di formulare una previsione favorevole riguardo alla sua partenza regolare dallo spazio Schengen. 8.5 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione del ricorrente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).
9. In conclusione, respingendo l'opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera a Abuja di rilasciare al ricorrente un visto Schengen di breve durata (90 giorni), la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.
10. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lei già versato.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch