Visto Schengen
Sachverhalt
A. A._______ (il ricorrente), cittadino pakistano nato nel 1945, nel distretto di ... (..., Pakistan), proprietario terriero ("agricultural landowner"), vive nella stessa regione insieme a sua moglie, nata nel 1946, con la quale ha avuto un figlio e una figlia. Il figlio della coppia, B._______, nato nel 1974, cittadino binazionale pakistano svizzero, risiede in Ticino con sua moglie, nata in Pakistan nel 1982, che ha sposato nel ..., e dalla quale ha avuto una figlia e un figlio, venuti alla luce nel 2012, rispettivamente nel 2014. La figlia della coppia, nata nel 1985, vive in Pakistan nel distretto di ... (...). B. L'8 marzo 2015, il ricorrente aveva depositato, presso l'Ambasciata di Svizzera in Pakistan (ASP) ad Islamabad, una domanda di visto Schengen di breve durata (90 giorni) per rendere visita alla famiglia di suo figlio in Ticino. La domanda era stata respinta dall'ASP per la ragione che l'intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dell'eventuale visto non aveva potuto essere stabilita, e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva rigettato la conseguente opposizione del ricorrente. C. Il 19 febbraio 2019, il ricorrente ha trasmesso all'ASP una nuova domanda di visto Schengen di breve durata allo scopo di visitare la famiglia di suo figlio in Ticino per un periodo di trenta giorni. Alla sua richiesta il ricorrente ha allegato la lettera d'invito di suo figlio, dell'8 febbraio 2019, nella quale quest'ultimo afferma che "le spese del viaggio e del soggiorno sono completamente a mio carico". Il ricorrente ha inoltre esibito copie del suo biglietto d'aereo andata-ritorno, di un'assicurazione sanitaria per viaggi all'estero (copertura di EUR 30'000.- per spese mediche e di ospedalizzazione nello spazio Schengen, e delle spese effettive ["Actual Expenses"] per il rimpatrio in caso di morte), dell'estratto di un suo conto di risparmio presso la "National Bank of Pakistan" (NBP; avere di PKR 1'500'000.- [rupie pakistane]), come pure i documenti "Request Letter/Undertaking" del 18 febbraio 2019 (reddito fondiario annuo: PKR 1'500'000.-) e "Copy Permanent Ownership of Land", facente stato dei suoi possedimenti. D. Il 22 febbraio 2019, l'ASP si è rifiutata di emettere il visto richiesto per il motivo che l'intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dell'eventuale visto non avrebbe potuto essere accertata. E. Il 3 aprile 2019, rappresentato dalla sua legale, il ricorrente ha inoltrato alla SEM la sua opposizione alla decisione dell'ASP, facendo valere in sostanza che "ha già 70 anni e vorrebbe vedere suo figlio, nuora e nipoti, prima che per ragioni di salute, gli diventi impossibile sostenere il viaggio tra Pakistan e Svizzera", e lamentandosi di non comprendere "il generico rifiuto" di accordargli il visto. F. L'8 maggio 2019, constatata la tempestività dell'opposizione e del versamento dell'anticipo spese di fr. 200.-, la SEM ha pronunciato il rigetto dell'opposizione (punti 1 e 2 del dispositivo), adducendo come ragione principale che "dalla situazione personale [del ricorrente] (anziano, indica di lavorare come agricoltore, non ha dimostrato di avere una solida situazione finanziaria), nonché dalla situazione socioeconomica prevalente nel suo Paese d'origine [...], la [sua] partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita. La SEM non può infatti escludere che, una volta giunto nello spazio Schengen, [il ricorrente] desideri protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria". La SEM ha accollato le spese procedurali di fr. 200.- al ricorrente, compensandole con l'anticipo da lui versato (punto 2 del dispositivo). G. Il 14 giugno 2019, per il tramite della sua legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il suo ricorso sia accolto con la conseguente concessione del visto Schengen, e che la SEM gli restituisca l'anticipo di fr. 200.- da lui versato nel quadro della procedura d'opposizione. In sunto, il ricorrente rimprovera alla SEM di limitarsi "a richiamare la situazione sociopolitica esistente in Pakistan, come uno tra i motivi che non garantirebbero il [suo] rientro [...] nel paese d'origine, senza però contestualizzarla in nessun modo". Egli puntualizza, peraltro, di non essere un agricoltore, come ritenuto dalla SEM, ma un proprietario terriero che "impiega agricoltori alle sue dipendenze", e di avere "cospicue entrate economiche (per quella che è la media dei salari in Pakistan) grazie alle quali ha potuto acquistare due immobili di sua proprietà". Il ricorrente afferma di godere "di ottima salute" e di non soffrire "di particolari patologie mediche", concludendo che suo figlio "ha presentato una garanzia di importo pari a fr. 30'000.- all'ambasciata svizzera ad Islamabad, al fine di assicurare la copertura di eventuali spese mediche che dovesse, ipoteticamente, affrontare [...] durante la sua breve permanenza in Svizzera". H. Il 26 giugno 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a saldare, entro il 27 agosto 2019, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 700.-, ciò che è avvenuto puntualmente. I. L'11 luglio 2019, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale, in originale e in traduzione vidimata inglese, il documento "Undertaking to Return to Pakistan" del 10 giugno 2019, nel quale egli afferma che i suoi possedimenti sono stimati a USD 300'000.- circa, e nel quale si impegna a rientrare in Pakistan prima della scadenza del visto richiesto. J. Il 12 settembre 2019, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto, dato che "le condizioni per autorizzare l'entrata dell'interessato non sono soddisfatte". K. Il 4 novembre 2019, invitato da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, lamentandosi della "arbitrarietà" e della "sommarietà delle affermazioni di controparte", ed ha confermato le conclusioni formulate con il ricorso. L. Il 21 gennaio 2020, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, ribadendo il parere che sia necessario confermare la decisione su opposizione impugnata. Riguardo alla situazione finanziaria del ricorrente, la SEM sottolinea che, dall'estratto del suo conto di risparmio NBP, si evince che gli sono stati bonificati, il 1°, 4 e 6 febbraio 2019, PKR 1'200'000.- in totale, concludendo che "non possiamo escludere che tale agire fosse funzionale alla richiesta di visto, al fine di presentare una situazione finanziaria migliore". Per quanto concerne l'età del ricorrente, settantacinquenne, la SEM rileva che la speranza di vita media in Pakistan è di 65.7 anni, per cui "è dell'avviso che i dubbi sollevati [nella decisione su opposizione] siano pertinenti". M. L'11 marzo 2020, preso atto della duplica, il ricorrente si è di nuovo manifestato, contestando che le affermazioni della SEM sui depositi in contanti del suo conto NBP abbiano "alcun valore probatorio", e pretende di aver dimostrato di avere "un'attività lucrativa remunerativa e proprietà (case e terreni) che valgono più di fr. 200'000.-". Inoltre, il ricorrente esprime l'opinione che il fatto di avere raggiunto l'età di 75 dimostra come egli "goda di ottima salute, avendo abbondantemente superato l'aspettativa di vita [in Pakistan]". N. Il 22 giugno 2020, dopo aver ricevuto da questo Tribunale una copia dell'ultimo scritto del ricorrente, la SEM ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento dell'8 maggio 2019 (conferma del rifiuto del visto), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione, l'ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al ricorrente il visto Schengen di breve durata (90 giorni) da lui richiesto allo scopo di rendere visita alla famiglia di suo figlio in Svizzera. Si tratta dunque di verificare, nel prosieguo, se le condizioni per l'emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano o non siano soddisfatte.
E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...] Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).
E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).
E. 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
E. 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).
E. 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI.
E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.
E. 4.7 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 cpv. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 cpv. 1 lett. a del codice dei visti).
E. 5 In concreto, essendo di nazionalità pakistana, il ricorrente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, indipendentemente dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806). Ciò posto, nella sua decisione di rigetto dell'opposizione e di contestuale diniego dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen, la SEM ricorda la "situazione personale" del ricorrente, riferendone, senza propriamente analizzarle, diverse caratteristiche, come pure la "situazione socioeconomica", senza ulteriori precisazioni, del Pakistan. In base a questi elementi, la SEM conclude di non poter "escludere che, una volta giunto nello spazio Schengen, il ricorrente desideri protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria" (cfr. consid. F).
E. 6 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, bisogna riferirsi ai dati disponibili sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. Questa valutazione deve essere effettuata in relazione alla situazione generale del paese di residenza dello straniero, nella misura in cui non si può escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole di quella vigente negli Stati Schengen, e in particolare in Svizzera, possa influire sul comportamento dello straniero. Si noti che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica dell'insieme degli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo (cfr., ad esempio, la sentenza TAF F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1, con i relativi riferimenti giurisprudenziali).
E. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica, menzionata dalla SEM nella decisione impugnata, importa rilevare che il Pakistan, secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) per il 2019, ha registrato un prodotto interno lordo (PIL) annuo per abitante di USD 4'690.-circa. Nella classifica di 189 paesi, stilata dalla PNUS in funzione dell'indice di sviluppo umano ("Human Development Index"/HDI) nel 2019, il Pakistan occupa il 154esimo rango, essendo precisato che l'HDI è ricavato in base ai seguenti criteri: sanità, educazione, reddito/composizione delle risorse, inuguaglianza, "gender", povertà, lavoro/impiego/vulnerabilità, sicurezza personale, commercio/flussi finanziari, mobilità/comunicazione, sviluppo ambientale sostenibile, demografia e sviluppo socioeconomico sostenibile (cfr. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PAK [consultato il 1.2.2021]).
E. 7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera (PIL annuo per abitante nel 2019: USD 68'6280.- circa; classifica HDI: 2° rango [cfr. medesima fonte di quella citata al consid. 7.1]), va da sé che il rischio che il ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante pakistano, possa essere tentato di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere minimizzato. In questo senso, la valutazione della SEM, secondo cui, date le condizioni socioeconomiche del Pakistan, "la partenza [del ricorrente] dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita", è condivisibile. Tuttavia, bisogna sottolineare che, se si traessero delle conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del Paese d'origine, ne risulterebbe una valutazione della fattispecie oltremodo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) del ricorrente può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che il ricorrente non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr. sentenza TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3).
E. 8 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e finanziaria del ricorrente, menzionata dalla SEM nella decisione impugnata in maniera generale, senza rapportare compiutamente i dati concreti disponibili alle condizioni d'entrata nello spazio Schengen e alle condizioni per il rilascio del relativo visto di breve durata, si deve osservare quanto segue.
E. 8.1 Il ricorrente ha 75 anni ed ha quindi superato, ampiamente, la speranza di vita alla nascita in Pakistan, pari a 65.7 anni, secondo la SEM (dati PNUS: 67.3). Ora, con riferimento al criterio dell'età e all'indicatore della speranza di vita, si può difficilmente attribuire al ricorrente l'intenzione di stabilirsi nello spazio Schengen "nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria", per riprendere le parole utilizzate dalla SEM. Infatti, non è ragionevolmente concepibile che il ricorrente potrebbe dare un nuovo indirizzo alla sua vita, a 75 anni, in Svizzera o altrove nello spazio Schengen, rimanendo oltre la scadenza del suo visto nell'intento, ad esempio, di trovare un lavoro o una qualsivoglia occupazione rimunerata. In altre parole, vista la sua età, il rischio che il ricorrente consideri la possibilità o addirittura pianifichi di emigrare nello spazio Schengen, appare, in confronto a connazionali giovani, desiderosi di affermarsi sul piano professionale e magari tuttora senza solidi vincoli con il loro paese, più che relativo (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 7.2 e 7.3). In relazione ad eventuali problemi di salute legati all'età, che potrebbero costituire una ragione, anche involontaria, per prolungare il soggiorno oltre la data di validità del visto, bisogna sottolineare che l'incarto non rivela, di per sé, elementi sospetti in proposito e che il ricorrente ha debitamente concluso un'assicurazione sanitaria per viaggi nella zona Schengen, con una copertura di EUR 30'000.- per spese mediche e di ospedalizzazione e con una copertura secondo le spese effettive per il rimpatrio in caso di morte (cfr. consid. C). Si noti che l'ASP, nella sua motivazione succinta del rifiuto del visto, non si è riferita espressamente né all'età, né allo stato di salute del ricorrente, e non ha chiesto a quest'ultimo informazioni mediche. Lo stesso si deve dire della SEM nella procedura d'opposizione. Che il ricorrente si trova in una fascia d'età in cui il bisogno di cure è, secondo l'esperienza generale della vita, più frequente che in fasce d'età più giovani, non permette di trarre alcuna conclusione quanto all'intenzione del ricorrente di non lasciare lo spazio Schengen al termine della scadenza del visto richiesto per eventualmente poter usufruire dei servizi del sistema sanitario svizzero. Per questi motivi l'età avanzata, ad ogni modo rispetto alla speranza di vita in Pakistan, del ricorrente, non consente di valutare negativamente, in base ai dati che figurano agli atti, la sua intenzione di lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto da lui richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).
E. 8.2 Il ricorrente vive con sua moglie nel distretto di ... (...), una delle regioni più dinamiche del Pakistan sul piano economico, che è tra l'altro servita dall'omonimo aeroporto internazionale (...; cfr., per più dettagli, https://en.wikipedia.org/wiki/..., con i numerosi riferimenti). Anche la figlia del ricorrente vive nel ..., a ..., ad una cinquantina di chilometri dalla città di .... Per quanto è dato di sapere dall'incarto, il ricorrente è nato e cresciuto nel distretto di ..., dove la sua vita affettiva è incentrata fondamentalmente sulla presenza di sua moglie, senza dimenticare la vicinanza di sua figlia (cfr. consid. A). Sotto il profilo finanziario, il ricorrente dipende dai suoi possedimenti nel distretto di ..., la cui stima ruoterebbe intorno a USD 300'000.-, e i quali gli fornirebbero un reddito annuo di PKR 1'500'000.-, equivalente a fr. 8'335.- all'circa (cfr. https://www1.oanda.com/currency/converter/), ossia suppergiù fr. 695.- mensili, un importo ben superiore al PIL annuo per abitante in Pakistan. Peraltro, al momento del deposito della sua domanda di visto, il ricorrente disponeva di contanti pari a PKR 1'500'000.- (cfr. consid. C, I e 7.1). Ora, questi diversi elementi testimoniano, nella loro interdipendenza, che il ricorrente è saldamente radicato nella sua regione natia, per cui bisogna partire dal presupposto che egli, prevedibilmente, lascerebbe lo spazio Schengen alla scadenza del visto da lui richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).
E. 8.3 In conclusione, valutando la situazione personale (età e salute), familiare (stato civile) e finanziaria (beni immobili e mobili) del ricorrente nel suo insieme, non si può fare a meno di constatare che quest'ultimo ha effettivamente il centro dei suoi interessi in Pakistan, più precisamente nel distretto di .... Questa constatazione depone, conseguentemente, a favore della supposizione che il ricorrente intenda lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto da lui richiesto.
E. 8.4 Cionondimeno, al fine di minimizzare il più possibile il rischio residuo che il ricorrente non rientri puntualmente in Pakistan prima della scadenza del visto, si deve esigere che egli mobiliti una parte dei suoi averi, immobili e/o mobili, per garantire il suo rientro puntuale in Pakistan (cfr. DTAF 2019 VII I e la sentenza TAF F-75/2018 del 25 aprile 2019 consid. 6.4).
E. 8.5 Secondo la normativa Schengen, la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 6 cpv. 4 codice frontiere Schengen). In proposito, il diritto svizzero prevede che, per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie (art. 6 cpv. 3 LStrI; cfr. anche artt. 14, 15, 16 e 18 OEV).
E. 8.6 Ora, in base a quanto precede, una cauzione di fr. 30'000.-, come prevista dalla legge, è suscettibile di coprire i costi di un eventuale ritorno coatto e, in questo modo, funge da garanzia supplementare riguardo alle reali intenzioni del ricorrente. Pertanto, il visto richiesto potrà essere rilasciato, nell'ipotesi in cui tutte le condizioni siano adempiute, una volta che il ricorrente avrà versato una cauzione di fr. 30'000.- su un conto bancario svizzero (garanzia bancaria), secondo le regole di procedura definite nella OEV. In questo modo, come detto, i mezzi di sussistenza per il ritorno nel paese d'origine (art. 6 cpv. 1 lett. c del codice frontiere Schengen) saranno garantiti a sufficienza, conformemente alla legge (LStrI e OEV), e sono di per sé, alla luce soprattutto degli averi immobili dichiarati dal ricorrente, e con il contributo, se del caso, di suo figlio, esigibili anche sotto il profilo della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]).
E. 9 In conclusione, riferendosi alla situazione personale, familiare e finanziaria del ricorrente, così come risulta dai documenti disponibili, non è possibile affermare che egli non intenda prevedibilmente lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Beninteso, il rischio di un abuso nel campo del diritto migratorio, come in qualsiasi altro ambito giuridico, non può mai essere, di per sé, escluso completamente (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 8). Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Alla SEM incomberà determinare se tutte le condizioni per il rilascio di un visto Schengen siano soddisfatte o meno, accertandosi inoltre, nell'affermativa, che il ricorrente abbia versato, secondo le modalità richieste, la cauzione di fr. 30'000.-. In particolare, se le condizioni per il rilascio di un visto sono adempiute, la SEM dovrà stabilirne la durata alla luce dello scopo del soggiorno che il ricorrente intende effettuare in Svizzera.
E. 10 Riguardo alla richiesta di restituzione dell'importo di fr. 200.- versato nella procedura d'opposizione davanti alla SEM (cfr. ricorso, punto 2 del petito), occorre puntualizzare quanto segue. Siccome la procedura d'opposizione è una procedura amministrativa di natura contenziosa (in tedesco: "verwaltungsinternes streitiges Verfahren"; in francese: "procédure administrative contentieuse"), l'accollamento delle spese procedurali che l'accompagnano è retto, per analogia, dal principio della soccombenza (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Questo implica che la parte che vince il litigio con l'autorità di prima istanza davanti all'autorità preposta al trattamento dell'opposizione o con quest'ultima in fase giudiziaria, ha diritto a recuperare le spese sostenute nel corso delle procedure contenziose in questione (cfr., per maggiori dettagli, Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 7 ad art. 61 PA). In concreto, il ricorrente vince la presente causa, cosicché la SEM deve restituirgli i fr. 200.- versati per la procedura d'opposizione.
E. 11 Dato l'esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), e l'anticipo di fr. 700.- è restituito al ricorrente. Rappresentato da un avvocato, il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.- (onorario e spese d'avvocato). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, la decisione su opposizione dell'8 maggio 2019 annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 9, e statuisca di nuovo.
- La SEM deve restituire al ricorrente l'anticipo di fr. 200.- relativi alle spese della procedura d'opposizione.
- Non si prelevano spese processuali e al ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 700.-.
- Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili pari a fr. 1'000.-, a carico della SEM.
- Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata; allegati: il formulario indirizzo per il pagamento, una copia dello scritto della SEM, del 22 giugno 2020, e il documento originale "Undertaking To Return To Pakistan" del 10 giugno 2019); - alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3020/2019 Sentenza dell'11 marzo 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino pakistano nato nel 1945, nel distretto di ... (..., Pakistan), proprietario terriero ("agricultural landowner"), vive nella stessa regione insieme a sua moglie, nata nel 1946, con la quale ha avuto un figlio e una figlia. Il figlio della coppia, B._______, nato nel 1974, cittadino binazionale pakistano svizzero, risiede in Ticino con sua moglie, nata in Pakistan nel 1982, che ha sposato nel ..., e dalla quale ha avuto una figlia e un figlio, venuti alla luce nel 2012, rispettivamente nel 2014. La figlia della coppia, nata nel 1985, vive in Pakistan nel distretto di ... (...). B. L'8 marzo 2015, il ricorrente aveva depositato, presso l'Ambasciata di Svizzera in Pakistan (ASP) ad Islamabad, una domanda di visto Schengen di breve durata (90 giorni) per rendere visita alla famiglia di suo figlio in Ticino. La domanda era stata respinta dall'ASP per la ragione che l'intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dell'eventuale visto non aveva potuto essere stabilita, e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva rigettato la conseguente opposizione del ricorrente. C. Il 19 febbraio 2019, il ricorrente ha trasmesso all'ASP una nuova domanda di visto Schengen di breve durata allo scopo di visitare la famiglia di suo figlio in Ticino per un periodo di trenta giorni. Alla sua richiesta il ricorrente ha allegato la lettera d'invito di suo figlio, dell'8 febbraio 2019, nella quale quest'ultimo afferma che "le spese del viaggio e del soggiorno sono completamente a mio carico". Il ricorrente ha inoltre esibito copie del suo biglietto d'aereo andata-ritorno, di un'assicurazione sanitaria per viaggi all'estero (copertura di EUR 30'000.- per spese mediche e di ospedalizzazione nello spazio Schengen, e delle spese effettive ["Actual Expenses"] per il rimpatrio in caso di morte), dell'estratto di un suo conto di risparmio presso la "National Bank of Pakistan" (NBP; avere di PKR 1'500'000.- [rupie pakistane]), come pure i documenti "Request Letter/Undertaking" del 18 febbraio 2019 (reddito fondiario annuo: PKR 1'500'000.-) e "Copy Permanent Ownership of Land", facente stato dei suoi possedimenti. D. Il 22 febbraio 2019, l'ASP si è rifiutata di emettere il visto richiesto per il motivo che l'intenzione del ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dell'eventuale visto non avrebbe potuto essere accertata. E. Il 3 aprile 2019, rappresentato dalla sua legale, il ricorrente ha inoltrato alla SEM la sua opposizione alla decisione dell'ASP, facendo valere in sostanza che "ha già 70 anni e vorrebbe vedere suo figlio, nuora e nipoti, prima che per ragioni di salute, gli diventi impossibile sostenere il viaggio tra Pakistan e Svizzera", e lamentandosi di non comprendere "il generico rifiuto" di accordargli il visto. F. L'8 maggio 2019, constatata la tempestività dell'opposizione e del versamento dell'anticipo spese di fr. 200.-, la SEM ha pronunciato il rigetto dell'opposizione (punti 1 e 2 del dispositivo), adducendo come ragione principale che "dalla situazione personale [del ricorrente] (anziano, indica di lavorare come agricoltore, non ha dimostrato di avere una solida situazione finanziaria), nonché dalla situazione socioeconomica prevalente nel suo Paese d'origine [...], la [sua] partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita. La SEM non può infatti escludere che, una volta giunto nello spazio Schengen, [il ricorrente] desideri protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria". La SEM ha accollato le spese procedurali di fr. 200.- al ricorrente, compensandole con l'anticipo da lui versato (punto 2 del dispositivo). G. Il 14 giugno 2019, per il tramite della sua legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il suo ricorso sia accolto con la conseguente concessione del visto Schengen, e che la SEM gli restituisca l'anticipo di fr. 200.- da lui versato nel quadro della procedura d'opposizione. In sunto, il ricorrente rimprovera alla SEM di limitarsi "a richiamare la situazione sociopolitica esistente in Pakistan, come uno tra i motivi che non garantirebbero il [suo] rientro [...] nel paese d'origine, senza però contestualizzarla in nessun modo". Egli puntualizza, peraltro, di non essere un agricoltore, come ritenuto dalla SEM, ma un proprietario terriero che "impiega agricoltori alle sue dipendenze", e di avere "cospicue entrate economiche (per quella che è la media dei salari in Pakistan) grazie alle quali ha potuto acquistare due immobili di sua proprietà". Il ricorrente afferma di godere "di ottima salute" e di non soffrire "di particolari patologie mediche", concludendo che suo figlio "ha presentato una garanzia di importo pari a fr. 30'000.- all'ambasciata svizzera ad Islamabad, al fine di assicurare la copertura di eventuali spese mediche che dovesse, ipoteticamente, affrontare [...] durante la sua breve permanenza in Svizzera". H. Il 26 giugno 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a saldare, entro il 27 agosto 2019, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 700.-, ciò che è avvenuto puntualmente. I. L'11 luglio 2019, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale, in originale e in traduzione vidimata inglese, il documento "Undertaking to Return to Pakistan" del 10 giugno 2019, nel quale egli afferma che i suoi possedimenti sono stimati a USD 300'000.- circa, e nel quale si impegna a rientrare in Pakistan prima della scadenza del visto richiesto. J. Il 12 settembre 2019, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto, dato che "le condizioni per autorizzare l'entrata dell'interessato non sono soddisfatte". K. Il 4 novembre 2019, invitato da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, lamentandosi della "arbitrarietà" e della "sommarietà delle affermazioni di controparte", ed ha confermato le conclusioni formulate con il ricorso. L. Il 21 gennaio 2020, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, ribadendo il parere che sia necessario confermare la decisione su opposizione impugnata. Riguardo alla situazione finanziaria del ricorrente, la SEM sottolinea che, dall'estratto del suo conto di risparmio NBP, si evince che gli sono stati bonificati, il 1°, 4 e 6 febbraio 2019, PKR 1'200'000.- in totale, concludendo che "non possiamo escludere che tale agire fosse funzionale alla richiesta di visto, al fine di presentare una situazione finanziaria migliore". Per quanto concerne l'età del ricorrente, settantacinquenne, la SEM rileva che la speranza di vita media in Pakistan è di 65.7 anni, per cui "è dell'avviso che i dubbi sollevati [nella decisione su opposizione] siano pertinenti". M. L'11 marzo 2020, preso atto della duplica, il ricorrente si è di nuovo manifestato, contestando che le affermazioni della SEM sui depositi in contanti del suo conto NBP abbiano "alcun valore probatorio", e pretende di aver dimostrato di avere "un'attività lucrativa remunerativa e proprietà (case e terreni) che valgono più di fr. 200'000.-". Inoltre, il ricorrente esprime l'opinione che il fatto di avere raggiunto l'età di 75 dimostra come egli "goda di ottima salute, avendo abbondantemente superato l'aspettativa di vita [in Pakistan]". N. Il 22 giugno 2020, dopo aver ricevuto da questo Tribunale una copia dell'ultimo scritto del ricorrente, la SEM ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento dell'8 maggio 2019 (conferma del rifiuto del visto), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione, l'ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al ricorrente il visto Schengen di breve durata (90 giorni) da lui richiesto allo scopo di rendere visita alla famiglia di suo figlio in Svizzera. Si tratta dunque di verificare, nel prosieguo, se le condizioni per l'emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...] Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 cpv. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 cpv. 1 lett. a del codice dei visti).
5. In concreto, essendo di nazionalità pakistana, il ricorrente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, indipendentemente dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806). Ciò posto, nella sua decisione di rigetto dell'opposizione e di contestuale diniego dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen, la SEM ricorda la "situazione personale" del ricorrente, riferendone, senza propriamente analizzarle, diverse caratteristiche, come pure la "situazione socioeconomica", senza ulteriori precisazioni, del Pakistan. In base a questi elementi, la SEM conclude di non poter "escludere che, una volta giunto nello spazio Schengen, il ricorrente desideri protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria" (cfr. consid. F).
6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, bisogna riferirsi ai dati disponibili sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. Questa valutazione deve essere effettuata in relazione alla situazione generale del paese di residenza dello straniero, nella misura in cui non si può escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole di quella vigente negli Stati Schengen, e in particolare in Svizzera, possa influire sul comportamento dello straniero. Si noti che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica dell'insieme degli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo (cfr., ad esempio, la sentenza TAF F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1, con i relativi riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica, menzionata dalla SEM nella decisione impugnata, importa rilevare che il Pakistan, secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) per il 2019, ha registrato un prodotto interno lordo (PIL) annuo per abitante di USD 4'690.-circa. Nella classifica di 189 paesi, stilata dalla PNUS in funzione dell'indice di sviluppo umano ("Human Development Index"/HDI) nel 2019, il Pakistan occupa il 154esimo rango, essendo precisato che l'HDI è ricavato in base ai seguenti criteri: sanità, educazione, reddito/composizione delle risorse, inuguaglianza, "gender", povertà, lavoro/impiego/vulnerabilità, sicurezza personale, commercio/flussi finanziari, mobilità/comunicazione, sviluppo ambientale sostenibile, demografia e sviluppo socioeconomico sostenibile (cfr. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PAK [consultato il 1.2.2021]). 7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera (PIL annuo per abitante nel 2019: USD 68'6280.- circa; classifica HDI: 2° rango [cfr. medesima fonte di quella citata al consid. 7.1]), va da sé che il rischio che il ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante pakistano, possa essere tentato di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere minimizzato. In questo senso, la valutazione della SEM, secondo cui, date le condizioni socioeconomiche del Pakistan, "la partenza [del ricorrente] dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita", è condivisibile. Tuttavia, bisogna sottolineare che, se si traessero delle conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del Paese d'origine, ne risulterebbe una valutazione della fattispecie oltremodo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) del ricorrente può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che il ricorrente non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr. sentenza TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3).
8. Dal punto di vista della situazione personale, familiare e finanziaria del ricorrente, menzionata dalla SEM nella decisione impugnata in maniera generale, senza rapportare compiutamente i dati concreti disponibili alle condizioni d'entrata nello spazio Schengen e alle condizioni per il rilascio del relativo visto di breve durata, si deve osservare quanto segue. 8.1 Il ricorrente ha 75 anni ed ha quindi superato, ampiamente, la speranza di vita alla nascita in Pakistan, pari a 65.7 anni, secondo la SEM (dati PNUS: 67.3). Ora, con riferimento al criterio dell'età e all'indicatore della speranza di vita, si può difficilmente attribuire al ricorrente l'intenzione di stabilirsi nello spazio Schengen "nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria", per riprendere le parole utilizzate dalla SEM. Infatti, non è ragionevolmente concepibile che il ricorrente potrebbe dare un nuovo indirizzo alla sua vita, a 75 anni, in Svizzera o altrove nello spazio Schengen, rimanendo oltre la scadenza del suo visto nell'intento, ad esempio, di trovare un lavoro o una qualsivoglia occupazione rimunerata. In altre parole, vista la sua età, il rischio che il ricorrente consideri la possibilità o addirittura pianifichi di emigrare nello spazio Schengen, appare, in confronto a connazionali giovani, desiderosi di affermarsi sul piano professionale e magari tuttora senza solidi vincoli con il loro paese, più che relativo (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 7.2 e 7.3). In relazione ad eventuali problemi di salute legati all'età, che potrebbero costituire una ragione, anche involontaria, per prolungare il soggiorno oltre la data di validità del visto, bisogna sottolineare che l'incarto non rivela, di per sé, elementi sospetti in proposito e che il ricorrente ha debitamente concluso un'assicurazione sanitaria per viaggi nella zona Schengen, con una copertura di EUR 30'000.- per spese mediche e di ospedalizzazione e con una copertura secondo le spese effettive per il rimpatrio in caso di morte (cfr. consid. C). Si noti che l'ASP, nella sua motivazione succinta del rifiuto del visto, non si è riferita espressamente né all'età, né allo stato di salute del ricorrente, e non ha chiesto a quest'ultimo informazioni mediche. Lo stesso si deve dire della SEM nella procedura d'opposizione. Che il ricorrente si trova in una fascia d'età in cui il bisogno di cure è, secondo l'esperienza generale della vita, più frequente che in fasce d'età più giovani, non permette di trarre alcuna conclusione quanto all'intenzione del ricorrente di non lasciare lo spazio Schengen al termine della scadenza del visto richiesto per eventualmente poter usufruire dei servizi del sistema sanitario svizzero. Per questi motivi l'età avanzata, ad ogni modo rispetto alla speranza di vita in Pakistan, del ricorrente, non consente di valutare negativamente, in base ai dati che figurano agli atti, la sua intenzione di lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto da lui richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). 8.2 Il ricorrente vive con sua moglie nel distretto di ... (...), una delle regioni più dinamiche del Pakistan sul piano economico, che è tra l'altro servita dall'omonimo aeroporto internazionale (...; cfr., per più dettagli, https://en.wikipedia.org/wiki/..., con i numerosi riferimenti). Anche la figlia del ricorrente vive nel ..., a ..., ad una cinquantina di chilometri dalla città di .... Per quanto è dato di sapere dall'incarto, il ricorrente è nato e cresciuto nel distretto di ..., dove la sua vita affettiva è incentrata fondamentalmente sulla presenza di sua moglie, senza dimenticare la vicinanza di sua figlia (cfr. consid. A). Sotto il profilo finanziario, il ricorrente dipende dai suoi possedimenti nel distretto di ..., la cui stima ruoterebbe intorno a USD 300'000.-, e i quali gli fornirebbero un reddito annuo di PKR 1'500'000.-, equivalente a fr. 8'335.- all'circa (cfr. https://www1.oanda.com/currency/converter/), ossia suppergiù fr. 695.- mensili, un importo ben superiore al PIL annuo per abitante in Pakistan. Peraltro, al momento del deposito della sua domanda di visto, il ricorrente disponeva di contanti pari a PKR 1'500'000.- (cfr. consid. C, I e 7.1). Ora, questi diversi elementi testimoniano, nella loro interdipendenza, che il ricorrente è saldamente radicato nella sua regione natia, per cui bisogna partire dal presupposto che egli, prevedibilmente, lascerebbe lo spazio Schengen alla scadenza del visto da lui richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). 8.3 In conclusione, valutando la situazione personale (età e salute), familiare (stato civile) e finanziaria (beni immobili e mobili) del ricorrente nel suo insieme, non si può fare a meno di constatare che quest'ultimo ha effettivamente il centro dei suoi interessi in Pakistan, più precisamente nel distretto di .... Questa constatazione depone, conseguentemente, a favore della supposizione che il ricorrente intenda lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto da lui richiesto. 8.4 Cionondimeno, al fine di minimizzare il più possibile il rischio residuo che il ricorrente non rientri puntualmente in Pakistan prima della scadenza del visto, si deve esigere che egli mobiliti una parte dei suoi averi, immobili e/o mobili, per garantire il suo rientro puntuale in Pakistan (cfr. DTAF 2019 VII I e la sentenza TAF F-75/2018 del 25 aprile 2019 consid. 6.4). 8.5 Secondo la normativa Schengen, la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 6 cpv. 4 codice frontiere Schengen). In proposito, il diritto svizzero prevede che, per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie (art. 6 cpv. 3 LStrI; cfr. anche artt. 14, 15, 16 e 18 OEV). 8.6 Ora, in base a quanto precede, una cauzione di fr. 30'000.-, come prevista dalla legge, è suscettibile di coprire i costi di un eventuale ritorno coatto e, in questo modo, funge da garanzia supplementare riguardo alle reali intenzioni del ricorrente. Pertanto, il visto richiesto potrà essere rilasciato, nell'ipotesi in cui tutte le condizioni siano adempiute, una volta che il ricorrente avrà versato una cauzione di fr. 30'000.- su un conto bancario svizzero (garanzia bancaria), secondo le regole di procedura definite nella OEV. In questo modo, come detto, i mezzi di sussistenza per il ritorno nel paese d'origine (art. 6 cpv. 1 lett. c del codice frontiere Schengen) saranno garantiti a sufficienza, conformemente alla legge (LStrI e OEV), e sono di per sé, alla luce soprattutto degli averi immobili dichiarati dal ricorrente, e con il contributo, se del caso, di suo figlio, esigibili anche sotto il profilo della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]).
9. In conclusione, riferendosi alla situazione personale, familiare e finanziaria del ricorrente, così come risulta dai documenti disponibili, non è possibile affermare che egli non intenda prevedibilmente lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Beninteso, il rischio di un abuso nel campo del diritto migratorio, come in qualsiasi altro ambito giuridico, non può mai essere, di per sé, escluso completamente (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 8). Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Alla SEM incomberà determinare se tutte le condizioni per il rilascio di un visto Schengen siano soddisfatte o meno, accertandosi inoltre, nell'affermativa, che il ricorrente abbia versato, secondo le modalità richieste, la cauzione di fr. 30'000.-. In particolare, se le condizioni per il rilascio di un visto sono adempiute, la SEM dovrà stabilirne la durata alla luce dello scopo del soggiorno che il ricorrente intende effettuare in Svizzera.
10. Riguardo alla richiesta di restituzione dell'importo di fr. 200.- versato nella procedura d'opposizione davanti alla SEM (cfr. ricorso, punto 2 del petito), occorre puntualizzare quanto segue. Siccome la procedura d'opposizione è una procedura amministrativa di natura contenziosa (in tedesco: "verwaltungsinternes streitiges Verfahren"; in francese: "procédure administrative contentieuse"), l'accollamento delle spese procedurali che l'accompagnano è retto, per analogia, dal principio della soccombenza (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Questo implica che la parte che vince il litigio con l'autorità di prima istanza davanti all'autorità preposta al trattamento dell'opposizione o con quest'ultima in fase giudiziaria, ha diritto a recuperare le spese sostenute nel corso delle procedure contenziose in questione (cfr., per maggiori dettagli, Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 7 ad art. 61 PA). In concreto, il ricorrente vince la presente causa, cosicché la SEM deve restituirgli i fr. 200.- versati per la procedura d'opposizione.
11. Dato l'esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), e l'anticipo di fr. 700.- è restituito al ricorrente. Rappresentato da un avvocato, il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.- (onorario e spese d'avvocato). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, la decisione su opposizione dell'8 maggio 2019 annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 9, e statuisca di nuovo.
2. La SEM deve restituire al ricorrente l'anticipo di fr. 200.- relativi alle spese della procedura d'opposizione.
3. Non si prelevano spese processuali e al ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 700.-.
4. Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili pari a fr. 1'000.-, a carico della SEM.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata; allegati: il formulario indirizzo per il pagamento, una copia dello scritto della SEM, del 22 giugno 2020, e il documento originale "Undertaking To Return To Pakistan" del 10 giugno 2019);
- alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: