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F-2089/2024

F-2089/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2089/2024 Sentenza del 12 aprile 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...) 1986, Nigeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 3 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'11 marzo 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 13 marzo 2024, da cui si evince che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Italia il 16 novembre 2014 e in Germania il 28 giugno 2017 e il 13 ottobre 2023, il verbale del colloquio Dublino del 26 marzo 2024 dell'interessato, la domanda di ripresa in carico del richiedente del 26 marzo 2024 dell'autorità svizzera competente alla sua omologa tedesca, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III); e la risposta affermativa del 28 marzo 2024 di quest'ultimo Stato in merito alla ripresa in carico dell'interessato, la diversa documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del 3 aprile 2024, notificata il 4 aprile 2024, di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inviato il 5 aprile 2024 (cfr. busta d'invio), in lingua inglese, con il quale l'insorgente ha impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la suddetta decisione della SEM, chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della stessa, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che nella presente disamina, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che per i motivi che seguono ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale in una lingua ufficiale svizzera; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico, come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento, che nella presente disamina, l'autorità elvetica preposta ha inviato una domanda di ripresa in carico alla sua omologa tedesca il 26 marzo 2024 fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 16/5); che a seguito, la Germania ha riconosciuto espressamente la sua competenza in data 28 marzo 2024, pure in applicazione della suddetta norma, che di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che nel suo principio non è neppure messo in dubbio dal ricorrente, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-1449/2024 dell'11 marzo 2024 consid. 5.2), ciò che del resto il ricorrente non mette in dubbio nel suo gravame, che inoltre, dal profilo delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo e del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, v'è luogo di constatare che le allegazioni presentate dall'insorgente soltanto con il ricorso, secondo le quali egli non sarebbe stato bene in Germania, che la sua famiglia gli sarebbe stata portata via per molto tempo e che non avrebbe ricevuto cure in Germania, non sono in grado di capovolgere la suddetta presunzione, che invero, il ricorrente non ha presentato alcun indizio concreto, oggettivo e serio per supportare tali suoi asserti, capace di mettere in dubbio il rispetto da parte della Germania dei suoi obblighi derivanti dalle direttive europee in materia d'asilo e dal diritto internazionale, che infine v'è da precisare in merito, come il RD III, non conferisca ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza quale Stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. in tal senso la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abullahi contro Austria [Grande Camera], §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/45 consid. 8.3), che pertanto l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non trova alcuna applicazione nel caso di specie, che occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che come già sopra visto, il ricorrente non ha fornito neppure con il suo ricorso degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che infine, anche dal profilo medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedire il suo trasferimento in Germania, non essendo le problematiche di salute residuali e tutt'ora in trattamento (sindrome ansiosa depressiva, infezione funginea zona inguinale) classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla cui decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), che egli potrà del resto continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche in Germania, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-227/2024 del 15 gennaio 2024 consid. 6.5); che inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione: