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F-1824/2017

F-1824/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-02 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino nigeriano nato il (...), è giunto in Svizzera il 25 novembre 2007, depositandovi il giorno seguente una domanda di asilo. Con decisione del 29 dicembre 2009 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto l'istanza ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dal territorio elvetico. Con ricorso del 2 febbraio 2010 A._______ è insorto contro detta decisione mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che l'8 ottobre 2010 lo ha respinto. B. Nell'agosto 2009 l'interessato ha iniziato un apprendistato quale pulitore di edifici presso l'azienda B._______ di C._______, conseguendo l'attestato federale di capacità nell'agosto 2012. Al termine del citato tirocinio A._______ è stato assunto dall'impresa formatrice a tempo indeterminato e da allora egli risulta finanziariamente autonomo, percependo un salario mensile di fr. (...) (nel rapporto informativo redatto dalla Polizia cantonale ticinese all'indirizzo della SPOP risulta che il salario lordo percepito corrisponde a fr. (...) [cfr. incarto Simic, pag. 6]). Dal 1° ottobre 2009 l'interessato vive in un appartamento situato a D._______. C. In data 12 agosto 2016 A._______, agendo per il tramite del proprio rappresentante, ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità migratorie ticinesi. Il 30 dicembre 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. D. Mediante scritto del 6 gennaio 2017, l'autorità federale di prime cure ha informato A._______ circa la sua intenzione di negare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. E. L'interessato ha inoltrato le sue osservazioni in data 6 febbraio 2017, corredate da diversi documenti, nelle quali ha evidenziato il suo alto grado di integrazione in Svizzera, sia a livello economico che sociale, in ragione della formazione conseguita con una successiva specializzazione e del rispetto dei valori dello Stato di diritto, nonché le importanti difficoltà che un rientro in Nigeria comporterebbe. F. In data 21 febbraio 2017 la SEM ha respinto l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. La SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e professionale, il comportamento integro, come pure le relazioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A._______, l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica. Il fatto che egli sia professionalmente attivo non rappresenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contrario le conoscenze acquisite in Svizzera potrebbero venire utilizzate in patria e facilitarne il reinserimento. Sul piano sociale la SEM ha considerato che nella fattispecie non sono dati elementi atti a concludere un'integrazione talmente elevata da legittimare la concessione di un permesso di dimora, ritenuto come sia normale che una persona residente per un certo periodo in un determinato luogo vi si adatti e vi tessa legami in ambito professionale e privato. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione sociale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno in Svizzera di nove anni non può essere ritenuta di importanza tale da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore. La SEM ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento in patria, dovute a motivi economico-sociali, sono determinanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza, dato che A._______ al suo ritorno in Nigeria sarà verosimilmente confrontato alle medesime difficoltà dei suoi compatrioti, ma potrà fare valere l'esperienza acquisita in Svizzera. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontanamento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, ammissibile ed esigibile nel quadro della richiesta di asilo e della relativa procedura giudiziaria. G. Con ricorso del 27 marzo 2017, l'interessato ha concluso dinanzi al Tribunale all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare pienamente le esigenze in materia di durata, nonché di luogo di soggiorno e di comportamento fissate all'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi. In merito al grado di integrazione giusta la lett. c della medesima norma, A._______ ha ritenuto che lo stesso appare di particolare rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore. In questo senso egli ha sottolineato l'impegno profuso per apprendere l'italiano e la partecipazione a diversi percorsi formativi, tra cui l'apprendistato di pulitore di edifici, sfociato nell'ottenimento dell'attestato federale di capacità. L'interessato ha precisato di essere ancora alle dipendenze dell'azienda formatrice e di avere frequentato un ulteriore corso di specializzazione. L'insorgente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Nigeria sarebbe particolarmente difficile in ragione della sua lunga assenza dal paese d'origine. Inoltre egli è orfano di entrambi i genitori e non dispone di una rete familiare e sociale. A._______ ha infine affermato di essere padre di due bambini residenti in Italia con la madre, per cui il suo ritorno in Nigeria significherebbe l'interruzione di qualsiasi relazione con i figli. H. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell'11 aprile 2017. I. In data 29 settembre 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 27 marzo 2017, riconfermandosi nella decisione emanata il 21 febbraio 2017,

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia di asilo, se: l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d).

E. 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria in favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ne ha esteso il campo d'applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconoscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribunale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr).

E. 4 Nel caso in esame A._______ è entrato in territorio elvetico il 25 novembre 2007 depositando una domanda di asilo il giorno seguente. Egli soddisfa pertanto la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda di asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA.

E. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze di esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito, va però indicato che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.).

E. 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze.

E. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 105 e segg.).

E. 6.1 Nell'atto ricorsuale A._______ si è prevalso del lungo soggiorno in Svizzera (ormai superiore a dieci anni), di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale riuscita.

E. 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno straniero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l'esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circostanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo del ricorrente e ne ha pronunciato l'allontanamento con decisione del 29 dicembre 2009, confermata da questo Tribunale in data 8 ottobre 2010 (D-660/2010). Da allora A._______ soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali ticinesi (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicembre 2014 consid. 4.3.1 e le referenze citate).

E. 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest'ambito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un'altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). Il ricorrente ha intrapreso e concluso un apprendistato quale pulitore di immobili, con una successiva specializzazione, risultando finanziariamente indipendente dall'agosto 2012 (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39). Pur tenendo conto del fatto che il datore di lavoro di A._______ si è espresso in termini molto positivi in merito al lavoro svolto ed all'atteggiamento tenuto dal ricorrente (cfr. lettera del 27 gennaio 2015 allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pag. 28) e che durante la sua formazione egli ha conseguito buoni risultati (cfr. documentazione allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pagg. 20-25), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso rappresenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 e segg.).

E. 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale, A._______ ha dimostrato impegno nell'acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di residenza e, come si è visto, in ambito professionale. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cittadini residenti in Ticino, le testimonianze rilasciate dagli stessi descrivono il ricorrente come una persona onesta, seria, ben educata, gentile e dedita al lavoro (cfr. attestati di stima allegati alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pagg. 10-16). Tuttavia, il Tribunale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizia e di conoscenze. Da una lettura dei documenti all'inserto emerge inoltre che l'interessato durante la sua permanenza in Svizzera è diventato padre di due bambini, E._______ e F._______, nati rispettivamente il (...) ed il (...), i quali risiedono a G._______ (Italia) con la madre. Nell'incarto non figurano ulteriori indicazioni in merito alle relazioni tra A._______ ed i figli (eventuale obbligo di mantenimento, diritto di visita, ecc.), ad eccezione del fatto che egli riceve mensilmente fr. (...) di assegni familiari. Da questo punto di vista, non si può quindi considerare che il ricorrente possa prevalersi di legami familiari ai sensi dell'art. 8 CEDU tali da prefigurare l'esistenza di un caso di rigore ed il conseguente rilascio di un permesso di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi.

E. 6.5 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A._______. Invero, l'assenza, da parte del ricorrente, di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario corrisponde alla normale condotta che ogni cittadino è tenuto ad adottare (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 120 e segg.).

E. 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario.

E. 6.7 Quo alla situazione familiare dell'insorgente, il quale ha dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori e di disporre in patria di una rete familiare e sociale ridotta rispetto al momento della sua partenza dalla Nigeria, occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro nel paese d'origine. Dagli atti emerge invero che A._______ non ha alcun legame familiare in Svizzera, ed i suoi figli si trovano in Italia. I contatti con questi ultimi potranno essere mantenuti tramite visite e mediante l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione. Deve inoltre essere considerato che l'interessato ha vissuto in Nigeria fino all'età di 20 anni, ragione per cui è verosimile partire dal presupposto che nonostante il periodo relativamente lungo trascorso in territorio elvetico egli possa ritrovare almeno in parte le relazioni sociali e familiari che aveva lasciato al momento della sua partenza per l'Europa. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno nella sua terra d'origine dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Una volta rientrato in patria, il ricorrente si troverà indubbiamente in condizioni meno favorevoli di quelle vissute in questo paese. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Nigeria. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da parte di A._______ il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona in questione dovrà fare fronte al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa invocare delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le conoscenze professionali e l'esperienza acquisite in Svizzera potranno facilitare il reinserimento dell'insorgente nel suo paese di provenienza.

E. 7 A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora.

E. 8 Ne discende che la SEM, con la decisione del 21 febbraio 2017, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

E. 9 Le spese processuali di fr. 1'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 aprile 2017.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...], incarti di ritorno, presa di posizione del ricorrente del 13 novembre 2017) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1824/2017 Sentenza del 2 febbraio 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Fatti: A. A._______, cittadino nigeriano nato il (...), è giunto in Svizzera il 25 novembre 2007, depositandovi il giorno seguente una domanda di asilo. Con decisione del 29 dicembre 2009 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto l'istanza ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dal territorio elvetico. Con ricorso del 2 febbraio 2010 A._______ è insorto contro detta decisione mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che l'8 ottobre 2010 lo ha respinto. B. Nell'agosto 2009 l'interessato ha iniziato un apprendistato quale pulitore di edifici presso l'azienda B._______ di C._______, conseguendo l'attestato federale di capacità nell'agosto 2012. Al termine del citato tirocinio A._______ è stato assunto dall'impresa formatrice a tempo indeterminato e da allora egli risulta finanziariamente autonomo, percependo un salario mensile di fr. (...) (nel rapporto informativo redatto dalla Polizia cantonale ticinese all'indirizzo della SPOP risulta che il salario lordo percepito corrisponde a fr. (...) [cfr. incarto Simic, pag. 6]). Dal 1° ottobre 2009 l'interessato vive in un appartamento situato a D._______. C. In data 12 agosto 2016 A._______, agendo per il tramite del proprio rappresentante, ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità migratorie ticinesi. Il 30 dicembre 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. D. Mediante scritto del 6 gennaio 2017, l'autorità federale di prime cure ha informato A._______ circa la sua intenzione di negare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. E. L'interessato ha inoltrato le sue osservazioni in data 6 febbraio 2017, corredate da diversi documenti, nelle quali ha evidenziato il suo alto grado di integrazione in Svizzera, sia a livello economico che sociale, in ragione della formazione conseguita con una successiva specializzazione e del rispetto dei valori dello Stato di diritto, nonché le importanti difficoltà che un rientro in Nigeria comporterebbe. F. In data 21 febbraio 2017 la SEM ha respinto l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. La SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e professionale, il comportamento integro, come pure le relazioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A._______, l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica. Il fatto che egli sia professionalmente attivo non rappresenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contrario le conoscenze acquisite in Svizzera potrebbero venire utilizzate in patria e facilitarne il reinserimento. Sul piano sociale la SEM ha considerato che nella fattispecie non sono dati elementi atti a concludere un'integrazione talmente elevata da legittimare la concessione di un permesso di dimora, ritenuto come sia normale che una persona residente per un certo periodo in un determinato luogo vi si adatti e vi tessa legami in ambito professionale e privato. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione sociale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno in Svizzera di nove anni non può essere ritenuta di importanza tale da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore. La SEM ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento in patria, dovute a motivi economico-sociali, sono determinanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza, dato che A._______ al suo ritorno in Nigeria sarà verosimilmente confrontato alle medesime difficoltà dei suoi compatrioti, ma potrà fare valere l'esperienza acquisita in Svizzera. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontanamento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, ammissibile ed esigibile nel quadro della richiesta di asilo e della relativa procedura giudiziaria. G. Con ricorso del 27 marzo 2017, l'interessato ha concluso dinanzi al Tribunale all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare pienamente le esigenze in materia di durata, nonché di luogo di soggiorno e di comportamento fissate all'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi. In merito al grado di integrazione giusta la lett. c della medesima norma, A._______ ha ritenuto che lo stesso appare di particolare rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore. In questo senso egli ha sottolineato l'impegno profuso per apprendere l'italiano e la partecipazione a diversi percorsi formativi, tra cui l'apprendistato di pulitore di edifici, sfociato nell'ottenimento dell'attestato federale di capacità. L'interessato ha precisato di essere ancora alle dipendenze dell'azienda formatrice e di avere frequentato un ulteriore corso di specializzazione. L'insorgente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Nigeria sarebbe particolarmente difficile in ragione della sua lunga assenza dal paese d'origine. Inoltre egli è orfano di entrambi i genitori e non dispone di una rete familiare e sociale. A._______ ha infine affermato di essere padre di due bambini residenti in Italia con la madre, per cui il suo ritorno in Nigeria significherebbe l'interruzione di qualsiasi relazione con i figli. H. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell'11 aprile 2017. I. In data 29 settembre 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 27 marzo 2017, riconfermandosi nella decisione emanata il 21 febbraio 2017, considerando che l'interessato non ha addotto argomentazioni che le permettono di modificare l'apprezzamento della fattispecie e chiedendo il respingimento dell'impugnativa. J. Preso atto della posizione dell'autorità inferiore, il 13 novembre 2017 A._______ si è riconfermato nelle tesi di diritto, nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate in sede ricorso, chiedendone l'accoglimento. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3). 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia di asilo, se: l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria in favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ne ha esteso il campo d'applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconoscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribunale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr).

4. Nel caso in esame A._______ è entrato in territorio elvetico il 25 novembre 2007 depositando una domanda di asilo il giorno seguente. Egli soddisfa pertanto la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda di asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA. 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze di esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito, va però indicato che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale A._______ si è prevalso del lungo soggiorno in Svizzera (ormai superiore a dieci anni), di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale riuscita. 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno straniero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l'esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circostanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo del ricorrente e ne ha pronunciato l'allontanamento con decisione del 29 dicembre 2009, confermata da questo Tribunale in data 8 ottobre 2010 (D-660/2010). Da allora A._______ soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali ticinesi (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicembre 2014 consid. 4.3.1 e le referenze citate). 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest'ambito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un'altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). Il ricorrente ha intrapreso e concluso un apprendistato quale pulitore di immobili, con una successiva specializzazione, risultando finanziariamente indipendente dall'agosto 2012 (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39). Pur tenendo conto del fatto che il datore di lavoro di A._______ si è espresso in termini molto positivi in merito al lavoro svolto ed all'atteggiamento tenuto dal ricorrente (cfr. lettera del 27 gennaio 2015 allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pag. 28) e che durante la sua formazione egli ha conseguito buoni risultati (cfr. documentazione allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pagg. 20-25), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso rappresenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 e segg.). 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale, A._______ ha dimostrato impegno nell'acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di residenza e, come si è visto, in ambito professionale. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cittadini residenti in Ticino, le testimonianze rilasciate dagli stessi descrivono il ricorrente come una persona onesta, seria, ben educata, gentile e dedita al lavoro (cfr. attestati di stima allegati alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pagg. 10-16). Tuttavia, il Tribunale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizia e di conoscenze. Da una lettura dei documenti all'inserto emerge inoltre che l'interessato durante la sua permanenza in Svizzera è diventato padre di due bambini, E._______ e F._______, nati rispettivamente il (...) ed il (...), i quali risiedono a G._______ (Italia) con la madre. Nell'incarto non figurano ulteriori indicazioni in merito alle relazioni tra A._______ ed i figli (eventuale obbligo di mantenimento, diritto di visita, ecc.), ad eccezione del fatto che egli riceve mensilmente fr. (...) di assegni familiari. Da questo punto di vista, non si può quindi considerare che il ricorrente possa prevalersi di legami familiari ai sensi dell'art. 8 CEDU tali da prefigurare l'esistenza di un caso di rigore ed il conseguente rilascio di un permesso di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi. 6.5 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A._______. Invero, l'assenza, da parte del ricorrente, di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario corrisponde alla normale condotta che ogni cittadino è tenuto ad adottare (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 120 e segg.). 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. 6.7 Quo alla situazione familiare dell'insorgente, il quale ha dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori e di disporre in patria di una rete familiare e sociale ridotta rispetto al momento della sua partenza dalla Nigeria, occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro nel paese d'origine. Dagli atti emerge invero che A._______ non ha alcun legame familiare in Svizzera, ed i suoi figli si trovano in Italia. I contatti con questi ultimi potranno essere mantenuti tramite visite e mediante l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione. Deve inoltre essere considerato che l'interessato ha vissuto in Nigeria fino all'età di 20 anni, ragione per cui è verosimile partire dal presupposto che nonostante il periodo relativamente lungo trascorso in territorio elvetico egli possa ritrovare almeno in parte le relazioni sociali e familiari che aveva lasciato al momento della sua partenza per l'Europa. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno nella sua terra d'origine dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Una volta rientrato in patria, il ricorrente si troverà indubbiamente in condizioni meno favorevoli di quelle vissute in questo paese. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Nigeria. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da parte di A._______ il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona in questione dovrà fare fronte al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa invocare delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le conoscenze professionali e l'esperienza acquisite in Svizzera potranno facilitare il reinserimento dell'insorgente nel suo paese di provenienza.

7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora.

8. Ne discende che la SEM, con la decisione del 21 febbraio 2017, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese processuali di fr. 1'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 aprile 2017.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...], incarti di ritorno, presa di posizione del ricorrente del 13 novembre 2017)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: