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D-660/2010

D-660/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-08 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi di origine nigeriana, etnia igbo, nato a B._______, C._______, D._______ State, e con ultimo domicilio a E._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricercato in patria dal governo federale in quanto sarebbe un membro del F._______. A suo dire, i membri di questo gruppo sarebbero ricercati per aver generato, unitamente ad altri movimenti - che però non sarebbero nel mirino delle autorità - dei tumulti e degli scontri per il controllo dell'esportazione illegale di petrolio, durante i quali sarebbero stati uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla proclamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sarebbero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espatriare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5). B. In data 6 luglio 2009, l'UFM ha inoltrato una richiesta di informazioni riguardanti il richiedente all'Ambasciata svizzera in Nigeria. In particolare, sono stati posti alcuni quesiti volti a valutare le dichiarazioni rilasciate dall'interessato circa la sua identità, la sua provenienza ed il fatto di essere ricercato in patria. C. Con rapporto del 10 novembre 2009, l'Ambasciata svizzera in Nigeria ha risposto alla predetta richiesta dell'UFM confermando in sostanza l'identità e la provenienza del richiedente, fatta eccezione per il domicilio da egli dichiarato che corrisponderebbe ad un complesso commerciale in costruzione. Per quanto riguarda invece i timori che hanno spinto il ricorrente ad espatriare, il rapporto dice chiaramente che egli non è assolutamente ricercato in patria e che se anche egli fosse realmente un membro del F._______ beneficerebbe di un programma governativo di amnistia per il quale verrebbe completamente assolto da ogni accusa. D. Chiamato ad esprimersi sul rapporto in parola, con scritto del 9 dicembre 2009, il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha riferito che effettivamente all'indirizzo indicato risulta esservi un complesso commerciale in costruzione, ma che egli lo usava per la posta, visto che alloggiava nelle vicinanze dove sono state costruite illegalmente piccole e modeste abitazioni occupate da diverse persone. Inoltre, a proposito del timore di essere arrestato in patria, egli ha dichiarato che dalle carte della polizia non emerge il suo nome posto che egli non avrebbe mai usato le sue reali generalità all'interno del F._______ quanto piuttosto il nome in codice "H._______". E. Con decisione del 29 dicembre 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile. F. In data 2 febbraio 2010, l'interessato, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. G. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5 febbraio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 19 febbraio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. H. Con scritto del 17 febbraio 2010, il rappresentante del ricorrente ha ribadito l'impossibilità per il suo assistito di poter versare l'anticipo richiesto. A conforto delle sue tesi egli ha allegato il contratto di tirocinio del ricorrente nonché il conteggio relativo al suo salario del mese di gennaio 2010. Egli ha inoltre insistito sul fatto che, a suo avviso, il ricorso presentato non sarebbe sprovvisto di probabilità di esito favorevole. In conclusione ha chiesto che la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali, già presentata in sede di ricorso, sia accolta, rispettivamente, nella denegata ipotesi in cui essa fosse respinta, che venga concesso al richiedente un ulteriore termine per il pagamento dell'importo. I. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4 marzo 2010, ha nuovamente respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 22 marzo 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. J. In data 12 marzo 2010, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la richiesta di cui sopra, versando l'anticipo di fr. 600.-. K. In data 19 aprile 2010, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 4 maggio 2010, per prendere posizione sul ricorso. L. Con scritto del 27 aprile 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato rispettivamente per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria.

E. 3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali.

E. 3.4 Con osservazioni del 27 aprile 2010, l'UFM si è rinnovato, confermandola integralmente, nella propria decisione del 29 dicembre 2009, senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).

E. 5 Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere arrestato o finanche ucciso in patria, e ciò per il fatto di essere ricercato dal governo federale in quanto sarebbe un membro del F._______. Infatti, stando alle sue allegazioni, i membri di questo gruppo sarebbero ricercati per aver generato, unitamente ad altri movimenti - che però non sarebbero nel mirino delle autorità - dei tumulti e degli scontri per il controllo dell'esportazione illegale di petrolio, nei quali sarebbero rimasti uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla proclamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sarebbero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espatriare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5).

E. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio, basti rilevare che, l'indirizzo fornito dal ricorrente quale suo ultimo domicilio non corrisponde ad un complesso residenziale, bensì ad un cantiere di un centro commerciale (cfr. atto A13/4). La spiegazione data dall'interessato su questo punto non convince posto che egli ha riferito di aver usato tale indirizzo solo per gli invii postali. Pur ammettendo, tale improbabile ipotesi, non si capisce come mai il ricorrente non abbia spiegato subito questa situazione quantomeno particolare. Pure in merito alla sua fuga il suo racconto cozza contro le delucidazioni fornite dall'Ambasciata svizzera in Nigeria, la quale ha ribadito che all'epoca del coprifuoco era impossibile per chiunque lasciare E._______ ed a maggior ragione nei modi - con il bus - indicati dal ricorrente (cfr. atto A13/4). Infine, persino il fatto posto a fondamento della sua domanda di asilo, e meglio di essere ricercato in patria poiché membro del F._______, non trova riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dall'Ambasciata, ma è pure superato da un'amnistia governativa che scagiona i membri del F._______ da qualsiasi accusa (cfr. atto A13/4).

E. 5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.

E. 5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che il ricorrente avrebbe quantomeno potuto tentare di trasferirsi altrove in Nigeria, posto che una volta uscito dalla zona teatro degli scontri, le autorità avrebbero potuto perdere le sue tracce. Ciò, a maggior ragione se si pensa che egli si è trasferito per tre mesi a G._______, ove non ha avuto alcun problema. A ciò aggiungasi che, per sua stessa ammissione, le autorità non possiedono ne le sue generalità ne tantomeno un suo identikit posto che, come gli altri commilitoni, avrebbe sempre agito a volto coperto (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 5). Dunque, già mal si comprende come possa essere personalmente ricercato, in secondo luogo non si può escludere a priori il buon esito che avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per ovviare agli asseriti disagi vissuti in patria.

E. 5.4 Sia come sia, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricorrente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, come detto, l'interessato è espatriato senza sapere se effettivamente egli è personalmente ricercato in patria - ciò che peraltro è escluso dalla ricerca condotta dall'UFM tramite ambasciata - posto che, come gli altri commilitoni, avrebbe sempre agito a volto coperto (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 5) e quindi le autorità non possiedono ne le sue generalità ne tantomeno un suo identikit. Infine, dal rapporto prodotto dall'Ambasciata svizzera in Nigeria emerge chiaramente che il ricorrente non è ricercato dalle autorità in patria e che, anche se la sua appartenenza al F._______ fosse vera, egli beneficerebbe di un programma governativo di amnistia per il quale verrebbe assolto da ogni accusa. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corroborati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere totalmente infondati.

E. 5.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale - anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM - i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile.

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Nigeria, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Nigeria è in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una buona formazione avendo egli frequentato sei anni di scuola primaria e sei anni di scuola secondaria. Inoltre, ha pure una discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di (...) e poi di (...) (cfr. verbale di audizione del 8 gennaio 2008, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una discreta rete sociale in patria, dove ha lasciato i genitori e due sorelle (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 2). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente.

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere interno; in copia) I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-660/2010 {T 0/2} Sentenza dell'8 ottobre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach e Robert Galliker; cancelliere Federico Pestoni. Parti A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 dicembre 2009 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine nigeriana, etnia igbo, nato a B._______, C._______, D._______ State, e con ultimo domicilio a E._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricercato in patria dal governo federale in quanto sarebbe un membro del F._______. A suo dire, i membri di questo gruppo sarebbero ricercati per aver generato, unitamente ad altri movimenti - che però non sarebbero nel mirino delle autorità - dei tumulti e degli scontri per il controllo dell'esportazione illegale di petrolio, durante i quali sarebbero stati uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla proclamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sarebbero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espatriare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5). B. In data 6 luglio 2009, l'UFM ha inoltrato una richiesta di informazioni riguardanti il richiedente all'Ambasciata svizzera in Nigeria. In particolare, sono stati posti alcuni quesiti volti a valutare le dichiarazioni rilasciate dall'interessato circa la sua identità, la sua provenienza ed il fatto di essere ricercato in patria. C. Con rapporto del 10 novembre 2009, l'Ambasciata svizzera in Nigeria ha risposto alla predetta richiesta dell'UFM confermando in sostanza l'identità e la provenienza del richiedente, fatta eccezione per il domicilio da egli dichiarato che corrisponderebbe ad un complesso commerciale in costruzione. Per quanto riguarda invece i timori che hanno spinto il ricorrente ad espatriare, il rapporto dice chiaramente che egli non è assolutamente ricercato in patria e che se anche egli fosse realmente un membro del F._______ beneficerebbe di un programma governativo di amnistia per il quale verrebbe completamente assolto da ogni accusa. D. Chiamato ad esprimersi sul rapporto in parola, con scritto del 9 dicembre 2009, il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha riferito che effettivamente all'indirizzo indicato risulta esservi un complesso commerciale in costruzione, ma che egli lo usava per la posta, visto che alloggiava nelle vicinanze dove sono state costruite illegalmente piccole e modeste abitazioni occupate da diverse persone. Inoltre, a proposito del timore di essere arrestato in patria, egli ha dichiarato che dalle carte della polizia non emerge il suo nome posto che egli non avrebbe mai usato le sue reali generalità all'interno del F._______ quanto piuttosto il nome in codice "H._______". E. Con decisione del 29 dicembre 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile. F. In data 2 febbraio 2010, l'interessato, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. G. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5 febbraio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 19 febbraio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. H. Con scritto del 17 febbraio 2010, il rappresentante del ricorrente ha ribadito l'impossibilità per il suo assistito di poter versare l'anticipo richiesto. A conforto delle sue tesi egli ha allegato il contratto di tirocinio del ricorrente nonché il conteggio relativo al suo salario del mese di gennaio 2010. Egli ha inoltre insistito sul fatto che, a suo avviso, il ricorso presentato non sarebbe sprovvisto di probabilità di esito favorevole. In conclusione ha chiesto che la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali, già presentata in sede di ricorso, sia accolta, rispettivamente, nella denegata ipotesi in cui essa fosse respinta, che venga concesso al richiedente un ulteriore termine per il pagamento dell'importo. I. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4 marzo 2010, ha nuovamente respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 22 marzo 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. J. In data 12 marzo 2010, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la richiesta di cui sopra, versando l'anticipo di fr. 600.-. K. In data 19 aprile 2010, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 4 maggio 2010, per prendere posizione sul ricorso. L. Con scritto del 27 aprile 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato rispettivamente per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. 3.4 Con osservazioni del 27 aprile 2010, l'UFM si è rinnovato, confermandola integralmente, nella propria decisione del 29 dicembre 2009, senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 5. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere arrestato o finanche ucciso in patria, e ciò per il fatto di essere ricercato dal governo federale in quanto sarebbe un membro del F._______. Infatti, stando alle sue allegazioni, i membri di questo gruppo sarebbero ricercati per aver generato, unitamente ad altri movimenti - che però non sarebbero nel mirino delle autorità - dei tumulti e degli scontri per il controllo dell'esportazione illegale di petrolio, nei quali sarebbero rimasti uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla proclamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sarebbero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espatriare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5). 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio, basti rilevare che, l'indirizzo fornito dal ricorrente quale suo ultimo domicilio non corrisponde ad un complesso residenziale, bensì ad un cantiere di un centro commerciale (cfr. atto A13/4). La spiegazione data dall'interessato su questo punto non convince posto che egli ha riferito di aver usato tale indirizzo solo per gli invii postali. Pur ammettendo, tale improbabile ipotesi, non si capisce come mai il ricorrente non abbia spiegato subito questa situazione quantomeno particolare. Pure in merito alla sua fuga il suo racconto cozza contro le delucidazioni fornite dall'Ambasciata svizzera in Nigeria, la quale ha ribadito che all'epoca del coprifuoco era impossibile per chiunque lasciare E._______ ed a maggior ragione nei modi - con il bus - indicati dal ricorrente (cfr. atto A13/4). Infine, persino il fatto posto a fondamento della sua domanda di asilo, e meglio di essere ricercato in patria poiché membro del F._______, non trova riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dall'Ambasciata, ma è pure superato da un'amnistia governativa che scagiona i membri del F._______ da qualsiasi accusa (cfr. atto A13/4). 5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che il ricorrente avrebbe quantomeno potuto tentare di trasferirsi altrove in Nigeria, posto che una volta uscito dalla zona teatro degli scontri, le autorità avrebbero potuto perdere le sue tracce. Ciò, a maggior ragione se si pensa che egli si è trasferito per tre mesi a G._______, ove non ha avuto alcun problema. A ciò aggiungasi che, per sua stessa ammissione, le autorità non possiedono ne le sue generalità ne tantomeno un suo identikit posto che, come gli altri commilitoni, avrebbe sempre agito a volto coperto (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 5). Dunque, già mal si comprende come possa essere personalmente ricercato, in secondo luogo non si può escludere a priori il buon esito che avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per ovviare agli asseriti disagi vissuti in patria. 5.4 Sia come sia, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricorrente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, come detto, l'interessato è espatriato senza sapere se effettivamente egli è personalmente ricercato in patria - ciò che peraltro è escluso dalla ricerca condotta dall'UFM tramite ambasciata - posto che, come gli altri commilitoni, avrebbe sempre agito a volto coperto (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 5) e quindi le autorità non possiedono ne le sue generalità ne tantomeno un suo identikit. Infine, dal rapporto prodotto dall'Ambasciata svizzera in Nigeria emerge chiaramente che il ricorrente non è ricercato dalle autorità in patria e che, anche se la sua appartenenza al F._______ fosse vera, egli beneficerebbe di un programma governativo di amnistia per il quale verrebbe assolto da ogni accusa. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corroborati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere totalmente infondati. 5.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale - anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM - i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Nigeria, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Nigeria è in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una buona formazione avendo egli frequentato sei anni di scuola primaria e sei anni di scuola secondaria. Inoltre, ha pure una discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di (...) e poi di (...) (cfr. verbale di audizione del 8 gennaio 2008, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una discreta rete sociale in patria, dove ha lasciato i genitori e due sorelle (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag. 2). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente. 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere interno; in copia) I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: