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D-9031/2025

D-9031/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-04-09 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 29 dicembre 2025.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-9031/2025

Sentenza del 9 aprile 2026

Composizione

Giudice Giulia Marelli, giudice unica,

con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni;

cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A._______, nata il (...),

con i figli

B._______, nato il (...),

C._______, nata il (...),

Afghanistan e Russia,

tutti patrocinati dall'avv. Alain Miserez,

ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere);

decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che A._______ con i figli B._______ e C._______ ha presentato in Svizzera in data 29 settembre 2025,

le procure del 3 ottobre 2025 con le quali la madre ha conferito mandato di rappresentanza per sé stessa e i figli alla Protezione giuridica della Regione (...),

l'audizione di A._______ sui motivi d'asilo del 6 novembre2025,

lo scritto dei richiedenti, per il tramite della loro rappresentante legale, del 12 novembre 2025,

il progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 13 novembre 2025,

il parere del 14 novembre 2025 sul progetto di decisione,

la decisione della SEM del 17 novembre 2025, notificata il medesimo giorno, che non riconosceva la qualità di rifugiato ai richiedenti, respingeva la loro domanda d'asilo, li allontanava dalla Svizzera ed incaricava il cantone D._______ dell'esecuzione della misura,

la cessazione del mandato sottoscritta dalla rappresentanza legale della Regione (...) in data 17 novembre 2025,

il ricorso del 24 novembre 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 novembre 2025), per il tramite del quale i ricorrenti, in via principale, hanno domandato l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo in Svizzera e l'autorizzazione a soggiornare nel cantone E._______; in via subordinata, la retrocessione della causa alla SEM per nuova decisione ai sensi dei considerandi,

le contestuali istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio,

le ulteriori richieste che il ricorso possa essere presentato in lingua francese e che sia svolta un'udienza di comparizione personale delle parti durante la quale almeno la ricorrente sarà ascoltata personalmente,

la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 23 dicembre 2025 che autorizzava i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingeva le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e invitava loro a versare, entro il 5 gennaio 2026, un anticipo di CHF 1'000.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza,

i rapporti di scomparsa dei ricorrenti a far tempo dal 21 dicembre 2025, notificati al Tribunale in data 29 dicembre 2025,

il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 29 dicembre 2025,

la decisione incidentale del Tribunale del 5 gennaio 2026 che accordava un termine di sette giorni per comunicare al Tribunale il nuovo indirizzo dei ricorrenti e per presentare una dichiarazione sottoscritta dagli stessi mediante la quale essi manifestassero la volontà alla continuazione della procedura di ricorso,

la revoca di scomparsa della SEM del 5 gennaio 206 che segnalava il rientro della famiglia il 4 gennaio 2026 e la riammissione al Centro federale di asilo,

lo scritto del rappresentante degli insorgenti del 9 gennaio 2026 con allegata la ricevuta di pagamento (senza data) e la comunicazione e-mail del Servizio asilo del cantone F._______ dell'8 gennaio 2026 che comunicava che gli interessati attualmente alloggiano presso un Centro federale d'asilo e che sono formalmente attribuiti al cantone D._______,

la decisione di ripartizione al cantone D._______ del 13 febbraio 2026,

gli atti medici all'incarto,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che anzitutto, il Tribunale rileva che la richiesta dei ricorrenti tendente all'autorizzazione a soggiornare nel cantone E._______ esula dall'oggetto della presente procedura, dal momento che l'attribuzione cantonale è stata disposta tramite decisione separata del 13 febbraio 2026, con indicazione dei rimedi giuridici (cfr. atto SEM 72/2); di conseguenza, tale conclusione ricorsuale è inammissibile,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi),

che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),

che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),

che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.),

che, a sostegno della propria domanda d'asilo, la richiedente, di nazionalità (originaria) afghana, ha dichiarato di essere diventata la seconda moglie di un cittadino afghano che risiedeva a Mosca,

che a ottobre 2012, qualche mese dopo il matrimonio - il quale non sarebbe stato riconosciuto ufficialmente in Russia - ella avrebbe raggiunto il marito a Mosca ed avrebbe vissuto insieme a lui e alla sua prima moglie fino alla nascita dei due figli, quando si sarebbe trasferita con i figli in un'abitazione più grande,

che la richiedente ha asserito di aver ottenuto il passaporto russo nel 2022 e di possedere quindi anche tale nazionalità come i figli,

che ella ha dichiarato di aver lasciato la Russia a seguito dell'interruzione della relazione con il marito - e della conseguente mancanza di sostegno economico - e a causa della situazione di insicurezza generale dovuta alla guerra con l'Ucraina,

che inoltre, il figlio B._______ a scuola avrebbe subito delle discriminazioni,

che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che la situazione d'insicurezza generale in Russia fatta valere dagli interessati non costituisce una persecuzione determinante perché non sarebbe dettata da un motivo di cui all'art. 3 LAsi,

che l'espatrio della ricorrente dall'Afghanistan per seguire il marito in Russia non sarebbe neppure rilevante poiché non avrebbe fatto valere di aver subito alcuna persecuzione nel suo Paese d'origine,

che in seguito, anche il fatto di aver interrotto la relazione con il marito in Russia, non costituirebbe una persecuzione e oltretutto la relazione sarebbe stata interrotta già nel 2022, ovvero ben tre anni prima dell'espatrio; che il motivo d'asilo difetterebbe dunque di attualità,

che in seguito, quanto alle discriminazioni razziali che avrebbe subito il figlio, la SEM ha ritenuto che si sarebbe trattato di due episodi isolati, peraltro risalenti al 2023, e non si sarebbero più ripetuti,

che infine, il parere sulla bozza non permetterebbe una diversa valutazione,

che in sede ricorsuale, i ricorrenti, ritengono anzitutto che la SEM avrebbe omesso di considerare una parte dei fatti giungendo di conseguenza ad una valutazione errata,

che inoltre, gli insorgenti rilevano che nonostante possiedano la nazionalità afghana e russa, soltanto a causa del colore della loro pelle e dei loro capelli essi verrebbero emarginati, respinti e stigmatizzati,

che la ricorrente, non ricevendo più un sostegno dal marito e a causa dei problemi di salute che l'avrebbero costretta a lasciare il lavoro, non riuscirebbe più a provvedere adeguatamente al sostentamento dei figli,

che inoltre, in caso di ritorno in Russia, gli insorgenti rischierebbero di essere rinviati in Afghanistan a causa della loro doppia nazionalità,

che per di più, i ricorrenti sarebbero messi in una situazione di pericolo grave e concreta per la loro vita e la loro integrità fisica e sarebbero minacciati direttamente nella loro libertà a causa della situazione politica attuale,

che infine, i ricorrenti ritengono che l'autorità inferiore, non avendo tenuto conto della loro situazione di fatto, avrebbe reso una decisione contraria al principio della proporzionalità di cui all'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),

che innanzitutto, per quanto riguarda la censura formale relativa all'accertamento dei fatti, lo scrivente Tribunale rileva che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio, l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1),

che nel caso in disamina, la SEM non è venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima; invero, tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione risultavano sufficientemente acclarate e non vi erano indicazioni quanto a ulteriori fatti rilevanti da identificare ulteriormente,

che altresì, la decisione risulta ben motivata e tiene debitamente conto di tutte le circostanze essenziali,

che per altro, gli insorgenti non indicano neppure quali fatti la SEM avrebbe ignorato nella decisione impugnata; essi sembrerebbero piuttosto voler contestare la valutazione (nel merito) effettuata dall'autorità inferiore,

che, detto ciò, la censura formale è pertanto infondata e come tale va respinta,

che in seguito, per quanto concerne la richiesta di audizione personale della ricorrente davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed. 2025, n. 248),

che il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost, non comporta, in linea di principio, il diritto a un'audizione personale (cfr. idem),

che tuttavia, tale audizione può essere necessaria soprattutto nei casi in cui potrebbe essere rilevante avere un'impressione personale della parte (cfr. DTF 122 II 464 consid. 4b seg.),

che nella fattispecie gli insorgenti non hanno ulteriormente indicato per quale motivo sarebbe necessario ascoltarli personalmente,

che avendo il Tribunale gli elementi sufficienti per dirimere la vertenza e non risultando necessario ottenere un'impressione personale dei ricorrenti né assumere ulteriori prove, la richiesta di audizione personale è respinta,

che proseguendo l'analisi, nel caso in disamina i motivi d'asilo non sono da ritenersi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi,

che anzitutto, situazioni di insicurezza generale dovuta alla guerra in Ucraina non costituiscono una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi,

che in seguito, per quanto riguarda le allegate discriminazioni subite da B._______, il Tribunale rileva che le stesse possono essere ricondotte a due episodi isolati e la cui intensità non è tale da comportare una pressione psichica insopportabile,

che inoltre, tali avvenimenti si sono verificati nel 2023 e da allora non vi sono più stati problemi; pertanto, non possono neppure essere considerati attuali,

che in sede ricorsuale gli insorgenti fanno valere delle non meglio precisate discriminazioni a causa del loro colore della pelle e dei capelli,

che tali allegazioni non sono ulteriormente sostanziate e contraddicono quanto riferito in sede d'audizione (cfr. atto SEM 29/16 D19 e D81 segg.),

che ad ogni modo, i ricorrenti, dal momento che possiedono la nazionalità russa, potranno rivolgersi alle autorità e denunciare eventuali problemi,

che dipoi, per quanto riguarda il timore di essere rinviati in Afghanistan, sollevato unicamente in sede ricorsuale e non ulteriormente sostanziato, non risulta fondato su indizi concreti e non può essere ritenuto pertinente, tenuto conto anche del fatto che gli insorgenti dispongono pure della nazionalità russa,

che ciò posto, risulta superflua una valutazione della situazione in Afghanistan,

che in seguito, anche il fatto che la ricorrente si sia ritrovata sola dopo l'interruzione della relazione con il marito non è rilevante in materia d'asilo, essendo i problemi economici dichiarati non legati ad un motivo esaustivo di cui all'art. 3 LAsi,

che peraltro, tale valutazione non è neppure stata contestata dagli insorgenti in sede ricorsuale,

che a titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che a prescindere dall'irrilevanza di tale motivo d'asilo, vi sono seri dubbi quanto alla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente in merito ai problemi economici a seguito della separazione del marito,

che invero, in primo luogo, come a giusto titolo ha rilevato la SEM, l'interessata ha vissuto dal 2022 al 2025 in Russia da sola riuscendo a garantire per il proprio sostentamento e quello dei due figli,

che in secondo luogo, la ricorrente ha ottenuto a due riprese un visto di tipo C per gli Stati Schengen (entrate multiple), l'ultimo rilasciato il (...) novembre 2025 e valido dal (...) dicembre 2024 al (...) dicembre 2025 (cfr. atto SEM 15/3),

che per l'ottenimento di un visto C è necessario, tra le altre cose, disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (cfr. art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento [UE] 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen]),

che di conseguenza, si può partire dal presupposto che l'insorgente disponga di mezzi finanziari sufficienti, contrariamente a quanto sostenuto in sede d'audizione e in sede ricorsuale,

che infine, nelle informazioni relative alla richiesta di visto Schengen di tipo C, rilasciato il (...) novembre 2024, risulta che tra i beneficiari vi sia anche il marito G._______ (cfr. atto SEM 15/3),

che per altro, dalla richiesta di visto (cfr. informazioni contenute nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]) risulta che il marito ha stipulato un'assicurazione sanitaria valida in Svizzera per sé stesso, la ricorrente e una persona terza, come richiesto nelle procedure di rilascio di visto,

che alla luce di queste informazioni, risulta ancora meno credibile la versione della ricorrente secondo la quale si sarebbe separata dal marito già nel 2022 ed egli non avrebbe più provveduto alla famiglia,

che in conclusione, le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di rilevanza né di verosimiglianza ai sensi dell'art. 3 e 7 LAsi,

che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,

che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi),

che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4),

che per quanto concerne invece l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI),

che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2),

che nel caso in esame, lo stato di salute dei ricorrenti non rientra manifestamente nell'ambito di applicazione della giurisprudenza restrittiva richiamata (cfr. infra, pag. 11 seg.),

che in conclusione, gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ricorrenti possano subire un trattamento contrario alle norme succitate,

che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),

che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

che in Russia non sussiste una situazione di violenza generalizzata, anche tenendo conto dell'attuale situazione di tensione dovuta alla situazione di guerra tra Russia e Ucraina, tanto più che essa interessa solo una parte molto limitata del territorio russo (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale D-6851/2025 del 14 ottobre 2025 consid. 10.3.1),

che come rilevato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. decisione pto. III 2), la ricorrente dispone di una buona formazione scolastica e di esperienze professionali che le hanno permesso di sostenere i propri figli, nonostante l'asserita mancata conoscenza della lingua russa e la separazione dal marito (cfr. atto SEM 29/16, D14, D88-D93); altresì, gli insorgenti potranno senz'altro contare sull'aiuto (a distanza) dei famigliari presenti in Svizzera,

che di conseguenza, si può presumere che saranno in grado di provvedere al proprio sostentamento e che, in caso di ritorno in Russia, non si troveranno in una situazione di emergenza che minacci la loro esistenza,

che l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese d'origine, se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali, ossia delle cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana,

che nel caso in disamina, dagli atti emerge che la ricorrente soffre di ipertensione, dispepsia e un'ernia ombelicale in trattamento farmacologico con (...) e (...) (solo fino al 31 dicembre 2025) e (...) in riserva (cfr. atti SEM 23/3, 25/3, 42/5); ella inoltre è stata sottoposta a due visite ginecologiche e le sono stati prescritti dei fermenti lattici (cfr. atti SEM 43/2, 70/2); infine le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress in trattamento con un farmaco fitoterapeutico e magnesio (cfr. atti SEM 35/5, 44/4, 65/4, 69/4),

che il figlio è stato visitato dal pediatra per controllo della crescita, dello sviluppo, aggiornamento del calendario vaccinale e rinite vasomotoria in trattamento con due spray nasali (cfr. atti SEM 26/3, 45/3, 67/5) e dal dentista per una carie (cfr. atti SEM 66/4, 68/5),

che la figlia è stata anch'essa sottoposta a una visita pediatrica di controllo della crescita, dello sviluppo, aggiornamento del calendario vaccinale e per un orzaiolo (cfr. atti SEM 24/3, 46/4, 47/4),

che tenuto conto di quanto precede e alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, le affezioni di cui soffrono gli insorgenti non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Russia,

che si può inoltre presumere che i ricorrenti potranno (continuare a) farsi curare in Russia, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 29/16, D7, D14, D53-D61); invero, in assenza di altri indizi concreti e nonostante l'eventuale carenza di risorse nel sistema sanitario russo causata dalla guerra in Ucraina, si deve presumere che tale possibilità rimarrà loro aperta anche in futuro (cfr. sentenza del Tribunale D-9364/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 8.2.2.1),

che ciò vale anche per l'assistenza psicologica eventualmente necessaria (cfr. sentenza del Tribunale D-1069/2025 del 14 maggio 2025 consid. 10.2.6),

che altresì, i ricorrenti potranno portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche,

che infine, dagli atti non risultano neanche esserci elementi che permetterebbero di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento contraria all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (di seguito: Conv. diritti fanciullo, RS 0.107), come per altro neppure sollevato in sede ricorsuale,

che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile,

che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata,

che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),

che, posto quanto precede, la decisione impugnata non risulta nemmeno sproporzionata,

che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata,

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e le stesse sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 29 dicembre 2025,

che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 29 dicembre 2025.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica:

La cancelliera:

Giulia Marelli

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: