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D-7871/2007

D-7871/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 16 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2007), d'essersi trasferito per motivi di studio in Russia, a B._______, dal [...] al [...]. Avrebbe poi deciso di rientrare in Georgia allorquando la "milizia di B._______" lo avrebbe maltrattato e gli avrebbe confiscato il passaporto. Di ritorno in patria, si sarebbe rivolto al Ministero C._______ per ottenere un impiego, ma non sarebbe stato dato seguito alla sua richiesta. Nel [...] del 2007, sarebbe stato condotto presso il Ministero D._______ ed interrogato in merito alle sue attività per conto di un'associazione per la promozione della cultura georgiana in Russia, che si sarebbe opposta alla chiusura in un centro culturale georgiano a B._______. Successivamente, alcuni funzionari del predetto Ministero si sarebbero presentati al suo domicilio alcune volte per interrogarlo e lo avrebbero pure ricondotto presso gli uffici del Ministero, dove l'avrebbero picchiato e minacciato per avere criticato la chiusura del menzionato centro culturale georgiano a B._______. Il 16 maggio 2007, avrebbe deciso d'espatriare per paura delle possibili ulteriori azioni nei suoi confronti da parte dei citati funzionari. B. Dal rapporto del 13 novembre 2007, concernente i risultati dell'esame Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia. C. Il 21 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del citato provvedimento e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, questa volta di merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 24 gennaio 2008, il TAF ha considerato prive di probabilità d'esito favorevole, per i motivi ivi indicati, le conclusioni ricorsuali presentate dall'insorgente (v. la relativa decisione incidentale). Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Al riguardo, l'autorità inferiore ha rilevato che omettere deliberatamente di portare con sé dei documenti di viaggio o d'identità validi, pur essendone in possesso, non può manifestamente considerarsi un motivo valido giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Inoltre, l'insorgente non può essere creduto quando afferma d'avere viaggiato dalla Georgia alla Svizzera, varcando il "confine di Schengen", senza alcun documento. La fotocopia della sua carta d'identità non potrebbe altresì essere sussunto ad un documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto siccome manifestamente irrilevanti i problemi avuti dal ricorrente, cittadino georgiano, in Russia, nonché inconsistenti e prive di dettagli significativi le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente con riferimento agli accadimenti intervenuti in Georgia. In particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito alle persone che l'avrebbero cercato presso la sua abitazione, al numero e alle date degli interrogatori nonché all'interrogante. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, avendo prodotto diversi mezzi di prova, tra cui la fotocopia della propria carta d'identità. D'altra parte, anche la rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo del 6 novembre 2007 ha segnalato che "il RA ha consegnato copia della carta d'identità e del certificato di nascita, ma ha promesso che farà arrivare gli originali". Segnala che cercherà di farsi spedire l'originale del predetto documento. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono meritevoli d'approfondimento Avrebbe denunciato dei fatti legati al malaffare nel suo Paese e questo sarebbe molto pericoloso.

E. 6 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 13 novembre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF (v., fra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7415/2007 del 15 aprile 2008).

E. 7 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 8 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dal 16 ottobre 2007. In tale ambito, può essere rinviato ai pertinenti considerandi della decisione impugnata riassunti in questa sede. Peraltro, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Anche gli ulteriori mezzi di prova esibiti, pure solamente in fotocopia, ossia il certificato di nascita, il "travel document" rilasciato dal consolato georgiano, la tessera di studente, il certificato di smarrimento del passaporto e l'attestato dell'Università di B._______ non costituiscono dei validi documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Peraltro, non è ancora stato prodotto l'annunciato originale della carta d'identità, fermo restando che non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 9 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata e riportate nel presente giudizio, con riferimento agli accadimenti che sarebbero intervenuti in Georgia e manifestamente irrilevanti per quanto attiene al vissuto in Russia (principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella del proprio Paese). Peraltro, l'insorgente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo e concreto, con riferimento all'esposizione a future persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 7 LAsi in Georgia (o eventualmente in Russia). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 10 Ritenuta la manifesta inconsistenza ed irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha un'ottima formazione ed una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che dalle carte processuali emerge che in patria risiedono diversi parenti del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2007 pag. 3).

E. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 13 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 14 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio.

E. 15 Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 16 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 gennaio 2008, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-7871/2007/dcl {T 0/2} Sentenza del 23 maggio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 novembre 2007 / N. Fatti: A. Il 16 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2007), d'essersi trasferito per motivi di studio in Russia, a B._______, dal [...] al [...]. Avrebbe poi deciso di rientrare in Georgia allorquando la "milizia di B._______" lo avrebbe maltrattato e gli avrebbe confiscato il passaporto. Di ritorno in patria, si sarebbe rivolto al Ministero C._______ per ottenere un impiego, ma non sarebbe stato dato seguito alla sua richiesta. Nel [...] del 2007, sarebbe stato condotto presso il Ministero D._______ ed interrogato in merito alle sue attività per conto di un'associazione per la promozione della cultura georgiana in Russia, che si sarebbe opposta alla chiusura in un centro culturale georgiano a B._______. Successivamente, alcuni funzionari del predetto Ministero si sarebbero presentati al suo domicilio alcune volte per interrogarlo e lo avrebbero pure ricondotto presso gli uffici del Ministero, dove l'avrebbero picchiato e minacciato per avere criticato la chiusura del menzionato centro culturale georgiano a B._______. Il 16 maggio 2007, avrebbe deciso d'espatriare per paura delle possibili ulteriori azioni nei suoi confronti da parte dei citati funzionari. B. Dal rapporto del 13 novembre 2007, concernente i risultati dell'esame Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia. C. Il 21 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del citato provvedimento e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, questa volta di merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 24 gennaio 2008, il TAF ha considerato prive di probabilità d'esito favorevole, per i motivi ivi indicati, le conclusioni ricorsuali presentate dall'insorgente (v. la relativa decisione incidentale). Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Al riguardo, l'autorità inferiore ha rilevato che omettere deliberatamente di portare con sé dei documenti di viaggio o d'identità validi, pur essendone in possesso, non può manifestamente considerarsi un motivo valido giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Inoltre, l'insorgente non può essere creduto quando afferma d'avere viaggiato dalla Georgia alla Svizzera, varcando il "confine di Schengen", senza alcun documento. La fotocopia della sua carta d'identità non potrebbe altresì essere sussunto ad un documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto siccome manifestamente irrilevanti i problemi avuti dal ricorrente, cittadino georgiano, in Russia, nonché inconsistenti e prive di dettagli significativi le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente con riferimento agli accadimenti intervenuti in Georgia. In particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito alle persone che l'avrebbero cercato presso la sua abitazione, al numero e alle date degli interrogatori nonché all'interrogante. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, avendo prodotto diversi mezzi di prova, tra cui la fotocopia della propria carta d'identità. D'altra parte, anche la rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo del 6 novembre 2007 ha segnalato che "il RA ha consegnato copia della carta d'identità e del certificato di nascita, ma ha promesso che farà arrivare gli originali". Segnala che cercherà di farsi spedire l'originale del predetto documento. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono meritevoli d'approfondimento Avrebbe denunciato dei fatti legati al malaffare nel suo Paese e questo sarebbe molto pericoloso. 6. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 13 novembre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF (v., fra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7415/2007 del 15 aprile 2008). 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dal 16 ottobre 2007. In tale ambito, può essere rinviato ai pertinenti considerandi della decisione impugnata riassunti in questa sede. Peraltro, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Anche gli ulteriori mezzi di prova esibiti, pure solamente in fotocopia, ossia il certificato di nascita, il "travel document" rilasciato dal consolato georgiano, la tessera di studente, il certificato di smarrimento del passaporto e l'attestato dell'Università di B._______ non costituiscono dei validi documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Peraltro, non è ancora stato prodotto l'annunciato originale della carta d'identità, fermo restando che non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 9. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata e riportate nel presente giudizio, con riferimento agli accadimenti che sarebbero intervenuti in Georgia e manifestamente irrilevanti per quanto attiene al vissuto in Russia (principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella del proprio Paese). Peraltro, l'insorgente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo e concreto, con riferimento all'esposizione a future persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 7 LAsi in Georgia (o eventualmente in Russia). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza ed irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 11. 11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha un'ottima formazione ed una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che dalle carte processuali emerge che in patria risiedono diversi parenti del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2007 pag. 3). 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. 15. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 gennaio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato)

- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: