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D-4654/2013

D-4654/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4654/2013 Sentenza del 28 agosto 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 agosto 2013 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 13 luglio 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 6 agosto 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 19 agosto 2013, notificata oralmente all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 agosto 2013); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 agosto 2013; lo scritto del 21 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 22 agosto 2013) in cui il richiedente allega una copia della sua carta d'identità e richiede l'assegnazione di un termine per poter produrre l'originale di tale documento; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di un passaporto e di una carta d'identità che si troverebbero, secondo le versioni, a casa sua al suo villaggio (cfr. verbale 1, pag. 5) o a casa sua a C._______ (verbale 2, pag. 2); che, sollecitato su quanto avesse fatto per procurarsi i documenti, nel corso della prima audizione ha dichiarato che non avrebbe un telefono per poter chiamare il suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nella seconda audizione, ha affermato che in ogni caso sarebbe impossibile chiamare il suo villaggio in quanto non ci sarebbe linea (cfr. verbale 2, pag. 4); che però cercherebbe di mettersi in contatto con degli amici (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5); che nel gravame il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che infatti l'UFM gli avrebbe concesso troppo poco tempo per produrre i documenti; che inoltre sarebbe difficile entrare in contatto con qualcuno in Nigeria; che tuttavia tali giustificazioni non convincono il Tribunale; che, infatti, il ricorrente ha avuto oltre un mese di tempo per produrre un valido documento; che nello scritto del 21 agosto 2013 il richiedente allega una copia della sua carta d'identità e chiede l'assegnazione di un termine per poter produrre l'originale di tale documento; che, tuttavia, tale copia della carta d'identità, per giunta di scarsa qualità, non adempie i citati criteri; che, infatti, il Tribunale ha già avuto modo di precisare che semplici fotocopie non costituiscono documenti validi ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-7871/2007 del 23 maggio 2008, consid. 8 e giurisprudenza ivi citata); che, peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva valide ragioni per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (cfr. ibidem); che, infine, la richiesta di un termine per poter produrre i documenti d'identità va respinta in quanto non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole (cfr. ibidem); che, pertanto, non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente; che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi; che le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed illogicità nei punti chiave del suo racconto; che, a titolo di esempio, nel corso della prima audizione ha dichiarato che una settimana dopo il decesso del padre sarebbe stato minacciato di morte per essersi rifiutato di prendere il suo posto nella società occulta (...), di cui il padre era appunto membro (cfr. verbale 1; pag. 6); che nel corso della medesima audizione ha poi rettificato l'allegazione asserendo che la proposta di entrare nella società occulta gli sarebbe stata fatta una settimana e tre giorni dopo il decesso del padre, ossia tre giorni dopo la morte del fratello (cfr. verbale 1, pag. 6); che in sede di audizione federale ha affermato che la proposta di subentrare al padre gli era stata fatta un solo giorno dopo la morte del fratello (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre i membri della società occulta si erano presentati da lui una seconda volta verso fine novembre 2012 esercitando pressioni nei suoi confronti (cfr. verbale 2, pag. 8), allorché nessuna menzione di questa seconda visita è stata fatta in occasione della prima audizione sommaria; che, nondimeno, inizialmente il richiedente ha dichiarato che il fratello sarebbe stato ucciso per aver rifiutato di sostituire il padre (cfr. verbale 1; pag. 6); che, tuttavia, in un secondo tempo ha modificato le sue dichiarazioni descrivendo la morte del fratello come se fosse avvenuta per causa naturale (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 9); che, visto le contraddizioni che precedono, i motivi adotti dall'interessato sono inverosimili; che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM; che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che il ricorrente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato e vanta un'esperienza professionale come (...) e come (...) (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare, dato che vi risiedono due sorelle e un fratello (cfr. verbale 1, pag. 4); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]); (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: